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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/11/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
RG 725/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 725/2021 del ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio
da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (C.F. e Partita Iva ), rappresentata e difesa, per P.IVA_1 mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe Brischetto (PEC: ; Email_1
appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(Partita Iva ), rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Angelo P.IVA_2
ZI (PEC: ; Email_2
appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO avverso la sentenza n. 727/2020, pronunciata dal Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, in data 15/10/2020 e pubblicata in data 20/10/2020;
OGGETTO: Altri contratti atipici;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
1 “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza n.
727/2020, emessa dal giudice in composizione monocratica del Tribunale di Trapani nel procedimento recante n. 296/16 R.G., annullandola e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 799/15, emesso dal Tribunale di Trapani in data 25/11 - 02/12/2015 nell'ambito del proc. 2590/2015 R.G.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA, C.P.A. e contributo ex art. 15 L.P., di entrambi
i gradi di giudizio”; per l'appellata:
“PIACCIA ALL'ECC. MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
- Respinta ogni preliminare eccezione di rito o di merito avversaria;
- Rigettare l'appello proposto da a mutualità prevalente “ Parte_2 Parte_1
per tutti i motivi sopra esplicitati;
[...]
- Per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Trapani n. 727/2020 pubblicata il 20.10.2020;
- Condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con decreto n. 799/2015, emesso il 25/11/2015 e pubblicato il 02/12/2015, il
Tribunale di Trapani ingiungeva a il pagamento della somma Controparte_1
di euro 13.161,16, oltre interessi e spese del giudizio monitorio, in favore della società cooperativa agricola quale corrispettivo dovuto per il deposito di 198 Parte_1
ettolitri di vino.
2. Con atto di citazione notificato in data 1/02/2016, depositato il 9/02/2016, la società
proponeva opposizione avverso tale decreto, chiedendo al Tribunale Controparte_1 di Trapani:
- in via principale, di dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di deposito, per
“inesistenza del credito per mancanza del rapporto contrattuale” e per “assoluta mancanza di prova dell'asserito credito”;
- per l'effetto, di revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 799/2015;
- in via riconvenzionale, previa declaratoria di inadempimento imputabile alla cantina e previa dichiarazione di nullità della clausola contenuta nell'art. 3.1 Parte_1
(“Responsabilità da prodotto difettoso”) e dell'art. 5.2 (“Diritto di controllo”), per violazione
2 della buona fede contrattuale e/o per mancanza di idonea specifica sottoscrizione, di ordinare l'esecuzione del contratto di imbottigliamento del 30/05/2013;
- infine, di condannare la società cooperativa al risarcimento di Pt_1 Parte_1 tutti danni derivanti dalla violazione dei principi di buona fede esecutiva del contratto, ex artt. 1175 e 1375 c.c., e dalla mancata esecuzione del contratto.
2.1. La società opponente, in particolare, deduceva:
- di aver deciso, su consiglio del proprio consulente enologico, dott. (il quale Per_1
rivestiva anche la qualità di direttore della cantina , relativamente alla Parte_1 vendemmia del 2011 e del 2012, di conferire il proprio raccolto di uva biologica certificata presso la cantina gestita dalla società opposta e di avere, pertanto, sottoscritto, insieme alla controparte, due contratti di lavorazione (rispettivamente, in data 01/08/2011 e
25/08/2012);
- che, all'interno del contratto di lavorazione, le parti avevano previsto la stipula di un conseguente contratto di imbottigliamento, secondo un piano temporale curato dal predetto dott. che teneva conto della maturazione ed affinamento delle diverse Per_1
tipologie di vino da produrre (alcune di queste a lunga maturazione, in quanto vino barricato);
- che il vino imbottigliato nel 2012, relativo alla vendemmia del 2011, aveva manifestato, dopo pochi mesi dalla consegna, evidenti fenomeni di trasudazione in quasi tutte le bottiglie, talmente copiosi da imbrattare le capsule e l'etichetta delle bottiglie, con conseguente ammaloramento ed ossidazione dello stesso;
- di avere, pertanto, tempestivamente denunziato tali vizi e chiesto il risarcimento dei danni sia alla società fornitrice dei tappi che alla società opposta, anche al fine dell'interruzione dei termini decadenziali;
- che, dall'invio della denunzia dei vizi e della richiesta di risarcimento, l'atteggiamento della società cooperativa era cambiato radicalmente, iniziando questa ad Parte_1
approfittare di una situazione di fatto e di una posizione economica e contrattuale dominante, come si evinceva dal tenore dalla nota del 19/12/2012 (ove Parte_1
si dichiarava “disponibile ad essere parte attiva per dipanare il VS problema ma soltanto ed Par esclusivamente previa consegna da parte di una liberatoria preventivamente firmata dal Vs
3 rappresentante legale nella quale si evinca chiaramente la totale assenza di responsabilità attribuibili alla scrivente Cooperativa”);
- di avere, con nota del 27/05/2013, reiterato le richieste risarcitorie e informato la cooperativa dell'avvenuto pagamento di tutte le fatture dovute per il servizio di imbottigliamento precedente, rifiutandosi, al contempo, di fornire qualsiasi forma di liberatoria per responsabilità che ancora avrebbero dovuto essere accertate, ribadendo le scadenze temporali del nuovo imbottigliamento (giugno ed ottobre 2013), a suo tempo individuate dall'enologo Per_1
- di essersi trovata “in balia delle forzate richieste” della cantina attese, Parte_1
da una parte, la necessità di procedere ad ulteriori imbottigliamenti e, dall'altra,
l'impossibilità e la non convenienza economica di affidare ad altre cantine i nuovi imbottigliamenti (il vino avrebbe sofferto lo spostamento e si sarebbe deteriorato, le etichette e i tappi acquistati riportavano già le sigle ed i codici di produzione della cantina ed era, infine, difficile rinvenire cantine, autorizzate alla produzione Parte_1 biologica, disponibili ad imbottigliare vino prodotto da altri, così come un nuovo enologo disponibile a procedere alle ultime fasi di affinamento di un vino curato da altro professionista);
- che il contratto di imbottigliamento del 30/05/2013, già sottoscritto da Parte_1
e da quest'ultima inviatole per la sottoscrizione, conteneva clausole vessatorie e circostanze di fatto non veritiere, pretendendo che non si tenesse conto Parte_1 del fatto che il vino era stato dalla stessa lavorato e realizzato e già nella sua disponibilità,
e che fosse essa committente ad assumersi la responsabilità per le operazioni di lavorazione, imbottigliamento e confezionamento;
- di avere, pertanto, modificato il contratto, precisando che il vino era già presente in cantina di e da questa lavorato in virtù dei contratti di lavorazione, Parte_1
nonché ponendo a carico della parte esecutrice i rischi legati alle lavorazioni di imbottigliamento;
- di aver inviato il contratto, come modificato, a per la sottoscrizione, e Parte_1
di avere tuttavia sottoscritto, a fronte delle rimostranze manifestate dalla cooperativa, il contratto nella versione da essa voluto, trasmettendolo a mezzo PEC in data 5/06/2013,
a ciò costretta dalla assoluta necessità di ottenere il prodotto lavorato per assolvere agli
4 impegni commerciali con la propria clientela e per soddisfare il fabbisogno interno alla struttura ricettiva e di ristorazione;
- che era seguita, pertanto, l'attività di imbottigliamento di una parte del vino rimanente
(quello già pronto per la lavorazione), mentre una ulteriore partita sarebbe stata imbottigliata allorché avesse raggiunto la giusta maturazione;
- che le aveva chiesto il rimborso della somma pagata a titolo di sanzione Parte_1 amministrativa (ricevuta dal Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della
Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari per aver “vinificato per conto della
con uve a bacche rosse ottenendo vino bianco, in violazione dell'art. 20 comma Controparte_1
1 del d. lgs 61/2010”);
- che, a seguito del proprio rifiuto di rimborsarle tale somma, la cantina Parte_1 non aveva più realizzato l'ulteriore imbottigliamento (che, per sua stessa ammissione, sarebbe dovuto avvenire la settimana successiva al 27/11/2014) e aveva, peraltro, iniziato a chiedere il compenso a titolo di deposito, emettendo la fattura 4/C del
15/01/2015;
- che, invero, con nota dell'11/02/2015, aveva evidenziato che “ancora Parte_1
ad oggi non risulta agli atti alcun contratto di imbottigliamento benché richiesto con pec del
04.06.2013”, e aveva posto quale condizione per l'imbottigliamento la firma del medesimo contratto e il pagamento della fattura 4/C a titolo di deposito;
- di avere invece, contrariamente a quanto sostenuto dalla cooperativa, firmato ed inviato via pec il contratto di imbottigliamento in data 05/06/2013;
- di aver tempestivamente disconosciuto le fatture che aveva continuato Parte_1 ad emettere e di cui, in sede monitoria, aveva chiesto il pagamento;
- che il 10/04/2015 la cantina aveva inviato una mail, con oggetto Parte_1
“condizioni definitive”, in cui venivano formalmente ribadite le proprie richieste.
3. Con comparsa depositata il 19/06/2016 si costituiva in giudizio la società cooperativa agricola chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo n. 799/2015 e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, e la condanna di Controparte_1 al pagamento delle spese del giudizio.
[...]
3.1. In particolare, la società opposta deduceva:
5 - che i rapporti commerciali con la erano sempre stati improntati Controparte_1 alla massima chiarezza e lealtà, tanto da risultare soddisfacenti per entrambi gli operatori commerciali, il che trovava conferma nella scelta, da parte dell'opponente, quale proprio consulente (sia per il processo di vinificazione uve biologiche certificate, conferite relativamente alle vendemmie 2011 e 2012, sia per l'intera filiera dell'imbottigliamento) dell'enologo dott. che risultava esser anche proprio consulente enologico (e CP_2 non direttore della propria cantina);
- che, poiché , oltre ad averle commissionato la lavorazione delle CP_1 CP_1 proprie uve biologiche, aveva richiesto anche una ulteriore prestazione di servizi (ossia che si procedesse all'imbottigliamento di una quantità del vino prodotto), era stato stipulato tra le parti altro contratto (d'imbottigliamento), non accessorio né strumentale al contratto di lavorazione per conto;
- che nell'anno 2012 le era stato così commissionato l'imbottigliamento del vino, relativo alla vendemmia 2011, e che, prestato il servizio e consegnate le bottiglie, dopo ben nove mesi dall'avvenuta consegna, le era stato comunicato che alcune di esse trasudavano;
- che essa si era opposta al chiesto il risarcimento del danno, rilevando non solo la tardività della denuncia, ma anche l'assenza di ogni responsabilità nell'evento verificatosi, poiché - come accertato - il danno era stato provocato dall'impiego di tappi difettosi, forniti dallo stesso committente;
- che tale vicenda aveva determinato la frattura dei rapporti commerciali fra le parti;
- che, comunque, nell'anno 2013 la società le aveva richiesto di Controparte_1
procedere con altri imbottigliamenti;
- di aver richiesto, in tale circostanza, al fine di dirimere ogni eventuale lite sin dal suo sorgere, una liberatoria relativa all'imbottigliamento per il quale si era verificato l'evento dannoso, oltre che la sottoscrizione del relativo contratto;
- che, pur essendo tale contratto d'imbottigliamento uguale nella forma a quello dell'anno precedente (che sarebbe dovuto scadere il 30/06/2013), si era Controparte_1
rifiutata di sottoscriverlo e ne aveva predisposto un altro, richiamando i precedenti contratti di lavorazione uve per conto;
6 - di aver rifiutato, a propria volta, la sottoscrizione, sottolineando la natura standard del proprio contratto, “che era stato predisposto in tal modo per tutti i clienti in attuazione del principio della meritevolezza e dunque non poteva esser modificato nel suo contenuto essenziale”;
- di aver tuttavia ribadito che nulla ostava all'imbottigliamento alle condizioni pattuite negli anni precedenti, purché fossero state fornite bottiglie ed etichette, necessarie all'esecuzione del servizio;
- che, trattandosi di vino grezzo, questo non sarebbe stato alterato dal trasporto in altre cantine disponibili all'imbottigliamento;
- che, pertanto, il vino non era stato ritirato né imbottigliato, poiché non si era raggiunto un accordo per causa imputabile esclusivamente al committente;
- che, in ordine al richiamato contenuto vessatorio delle clausole indicate all'art.
3.1 della bozza del contratto d'imbottigliamento, l'indicazione parte “committente” anziché
“esecutrice” era frutto di un evidente errore materiale (pertanto, doveva intendersi che
“la parte esecutrice è responsabile delle operazioni di lavorazione, imbottigliamento e del buon confezionamento del prodotto”);
- che non aveva natura vessatoria neanche l'art.
5.1 del richiamato contratto, in quanto, letto in combinato disposto con l'art. 5 (che prevedeva la facoltà del committente di nominare un proprio fiduciario per controllare le fasi di stoccaggio, lavorazione, imbottigliamento dei vini presso lo stabilimento della parte esecutrice, la quale non avrebbe opposto alcuna eccezione all'esercizio di tale diritto), esso disponeva che, nell'ipotesi in cui la parte committente avesse nominato un proprio consulente per esercitare il diritto di controllo sulle dette fasi, si esonerava la parte esecutrice da ogni responsabilità per vizi e/o errori non riscontrati durante lo svolgimento del processo di imbottigliamento;
- che controparte, comunque, in passato aveva sempre accettato tale condizione, sottoscrivendola e, addirittura, esercitando il diritto ivi previsto (nominando, durante l'imbottigliamento del 2013, il Dott. per il controllo dell'intero processo Per_2 produttivo);
- che, pertanto, la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali di cui agli artt.
3.1 e
5.2 non andava accolta, in primis poiché il contratto d'imbottigliamento che le conteneva non era mai stato sottoscritto dalle parti, e soprattutto perché “non si richiama come fonte
7 che legittima l'emissione delle fatture oggetto del procedimento monitorio R.G. 2590/2015 per il quale è stato emesso il D.I. n. 799/2015”;
- che, infatti, la richiesta di pagamento della somma di € 13.161,16 delle fatture n. 4/C del 15.01.2015, 52/C del 01.04.2015, 85/C del 05.05.2015, 93/C del 01.06.2015, 103/C del 01.07.2015, 116/C del 01.08.2015 e 144/C del 01.11.2015, che aveva legittimato l'emissione del D.I. n. 799/2015, si fondava sul deposito del vino oggetto del contratto di lavorazione uve per conto, debitamente sottoscritto dalle parti;
- che, pertanto, si era ingiunto il pagamento della detta somma poiché il vino prodotto a seguito della lavorazione non era stato ritirato, né era stato sottoscritto un valido contratto di imbottigliamento;
- che a nulla valevano le considerazioni dell'opponente, secondo cui il vino prodotto con il conferimento delle uve biologiche doveva esser necessariamente imbottigliato nella stessa cantina, tant'è che nel contratto di lavorazione per conto era stato previsto anche un costo nel caso in cui il vino non fosse stato immediatamente prelevato (non potendosi intendere gratuita la custodia del vino nei silos, non essendo attività strumentale ad altra).
4. Nelle more del giudizio, l'opponente mutava, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la propria domanda, da azione di adempimento in azione di risoluzione, fatta salva la domanda di risarcimento del danno.
5. Con sentenza n. 727/2020 del 15/10/2020, pubblicata il 20/10/2020, il Tribunale di
Trapani:
- accoglieva l'opposizione proposta da revocando, Controparte_1
conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 799/2015, emesso dal Tribunale di Trapani il
25/11/2015 e pubblicato il 2/12/2015;
- accoglieva, altresì, la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1 come mutata in corso di giudizio, pronunciando, per l'effetto, la risoluzione del contratto di imbottigliamento concluso tra le parti il 30/05/2013;
- condannava la società cooperativa agricola a corrispondere a Parte_1 [...] la somma di euro 22.827,64, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di CP_1
risarcimento del danno patrimoniale;
- condannava la società altresì, al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del giudizio. CP_1
8 6. Con atto di citazione notificato il 20/04/2021 e depositato il 27/04/2021 la società cooperativa agricola ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
727/2020, chiedendone la riforma e l'annullamento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 799/2015.
7. Con comparsa depositata il 22/09/2021 si è costituita la società Controparte_1
eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 341
[...]
e 342 c.p.c., e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna della al Parte_1 pagamento delle spese processuali.
8. Sostituita l'udienza del giorno 02/07/2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 06/07/2025,
è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti, ex art. 190 cpv. c.p.c., il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
9. Con il primo motivo di appello la ha Parte_1 lamentato la “Erronea qualificazione del rapporto obbligatorio tra le parti in contratto di deposito accessorio e gratuito rispetto al più ampio contratto di lavorazione uve per conto”, censurando la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Trapani ha ritenuto non provata l'intervenuta stipula, tra le parti, di un autonomo contratto di deposito, avente ad oggetto le uve destinate al processo di lavorazione o il vino da essa appellante prodotto per conto della società , ed ha invece ritenuto provata la conclusione di due contratti Controparte_3
di lavorazione del vino – rispettivamente in data 01/08/2011 e 25/08/2012 – e del contratto di imbottigliamento del 30/05/2013, in forza del quale essa si sarebbe impegnata ad effettuare lavorazioni sui vini forniti dalla società appellata (segnatamente, attività di “stabilizzazione, filtrazione, microfiltrazione e imbottigliamento”), senza previsione di alcun contributo o remunerazione per la permanenza, la custodia e la giacenza del vino prodotto nei propri locali.
9.1. Ed invero, secondo la prospettazione dell'appellante, dalla lettura dei due contratti di lavorazione si evincerebbe chiaramente che l'oggetto della pattuizione era esclusivamente la lavorazione delle uve nelle varie fasi ivi indicate, mentre il successivo Pa confezionamento del prodotto era previsto soltanto come eventuale;
sul punto Terre
9 ha richiamato il paragrafo 1.2 del contratto di lavorazione del 25/8/2012 e, in Pt_1 particolare, l'inciso “L'eventuale confezionamento del prodotto verrà regolato con un nuovo contratto che potrà essere stipulato successivamente”.
9.2. Pertanto, ha dedotto ancora l'appellante, la pretesa creditoria da essa azionata in sede monitoria non si fondava su un inesistente e distinto contratto di deposito, quanto piuttosto sull'art.
4.3 del contratto, il quale precisava che “trascorso il termine ultimo di cui al punto 1.2, verrà addebitato alla parte committente un costo mensile valutato sulla base dei prezzi di mercato (giusta delibera n. 8 del CDA del 23.09.2008)”: Parte_1
clausola che, peraltro, era stata specificamente approvata per iscritto dalle parti ex art. 1341 c.c., trattandosi di una penale a carico del committente che non ritirava il prodotto vinificato entro il termine pattuito, lasciandolo giacere a deposito.
L'appellante, in proposito, ha precisato di aver qualificato, in sede monitoria, la causa petendi del credito portato dalle fatture prodotte come “deposito vini” utilizzando il termine in modo “generico” e “atecnico”, in realtà “volendo riferirsi alle conseguenze giuridiche del mancato ritiro del prodotto da parte del committente nei tempi e con le modalità pattuite”.
9.3. L'appellante ha sottolineato, altresì, che i contratti di lavorazione, ed a maggior ragione il contratto di imbottigliamento in esame, lungi dal prevedere un'obbligazione accessoria strumentale di permanenza delle uve e del vino in cantina oltre il termine stabilito, si limitavano, piuttosto, a prevedere che la permanenza del prodotto lavorato fosse assicurata sino al mese di maggio dell'anno successivo;
di contro, la permanenza oltre il mese di maggio avrebbe determinato l'applicazione di una penale giornaliera nella misura contrattualmente stabilita.
10. L'appellata ha resistito al motivo di appello rilevandone la contraddittorietà rispetto alle argomentazioni spese in primo grado (laddove l'appellante non avrebbe mai fatto riferimento alla clausola penale in questione), con conseguente inammissibilità del motivo.
10.1. Inoltre, ha precisato, sul punto, che la pretesa del Controparte_1 pagamento di somme a titolo di deposito, così come il mancato imbottigliamento precedentemente concordato per la settimana successiva al 27/11/2014, costituivano una mera ritorsione della a fronte del rifiuto da essa Parte_1
10 frapposto alle sue illegittime richieste (quali la liberatoria relativa al sinistro del
19/12/2012 e il rimborso della sanzione amministrativa).
10.2. La pretesa, ha dedotto ancora l'appellata, si palesava “assurda”, atteso che “veniva chiesto (soltanto nel 2015) il pagamento a titolo deposito del vino sin dalla consegna alla cantina per la lavorazione ed affinamento in barrique (dal 1.9.2011, 1.6.2012 e 1.6.2013 a seconda della tipologia)”.
11. Con il secondo motivo di impugnazione ha lamentato la “Erroneità Parte_1 della sentenza nel ricondurre al contratto di imbottigliamento del 30.05.2013 tutti i conferimenti di uve da parte di alla e CP_1 CP_1 Parte_1 consequenziale inesistenza di un autonomo e successivo contratto di imbottigliamento (ampiamente scaduto nel giugno 2013)”.
11.1. In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice, muovendo dal presupposto (errato) che tutti i conferimenti della Controparte_1 sarebbero stati regolamentati con un unico contratto di imbottigliamento, sottoscritto dalle parti il 30/5/2013 e da essa appellante non adempiuto, ha ritenuto illegittime le pretese creditorie di cui alle fatture, in quanto fondate “su un supposto ed inesistente contratto di deposito”.
11.2. Di contro, il contratto di imbottigliamento del 30/05/2013 sarebbe afferente al confezionamento solo di alcune partite di uva (segnatamente vino bianco da uve nero lotto L.18/13, vino rosso IGP lotto L.22/13 e lotto L.06/14, vino bianco lotto L.05/14), mentre le fatture poste a fondamento della domanda monitoria si riferirebbero a “partite di uve lavorate e vinificate per conto dell'appellata, alcune delle quali allocate in barrique e oggetto di una trattativa per la conclusione di un nuovo contratto di imbottigliamento, distinto da quello del 30.05.2013, e mai concluso e sottoscritto dalle parti”.
11.3. La superiore circostanza troverebbe riscontro nella corrispondenza tra le parti versata in atti, da cui si evincerebbe chiaramente che essa avrebbe ripetutamente invitato a saldare il servizio di imbottigliamento ed a ritirare le bottiglie Controparte_1
insieme al vino sfuso, pena l'applicazione di costi aggiuntivi per il ritiro del prodotto oltre una certa data (contrattualmente concordata), e che avrebbe Controparte_1
inteso imputare strumentalmente il lotto di vini barricati “Disianza”, non oggetto dei due
11 contratti di lavorazione confluenti nell'unico contratto di imbottigliamento del
30/05/2013, negli obblighi contrattuali di quest'ultimo.
12. La società appellata ha resistito al motivo, rilevandone la natura di “ricostruzione fattuale basata esclusivamente su congetture ed ipotesi che contrastano con i dati documentali acquisiti durante la fase istruttoria di primo grado”.
13. Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato la “Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e, segnatamente, dell'attribuzione del valore di inadempimento alla pec inviata dall'appellante in data 18.06.2016”, rappresentando, al riguardo, che tale comunicazione, lungi dal voler manifestare l'interruzione del rapporto contrattuale in essere, si riferiva piuttosto ad eventuali futuri rapporti commerciali, e che il presunto inadempimento era da attribuire, in realtà, alla scelta “aziendale” compiuta da , la quale Controparte_1 non aveva proceduto ad imbottigliare il vino contenuto all'interno delle barrique
“Disianza”, né a ritirare altro vino di sua provenienza ivi giacente nei silos.
14. ha contestato anche tale motivo di appello, evidenziando Controparte_1 che l'unica interpretazione possibile della nota in questione “è nel senso che la società appellante non era più in grado di fornire la certificazione in biologico del vino, con ciò ammettendo di non poter eseguire più quelle prestazioni trasfuse nei vari contratti sottoscritti”.
15. Con il quarto motivo di appello, infine, la società cooperativa agricola Parte_1 ha censurato la sentenza per “Violazione dell'art. 112 c.c. per aver il Tribunale pronunciato oltre quanto richiesto dalle parti”.
15.1. In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale, nel pronunciarsi sulla domanda di risarcimento danni spiegata dall'odierna appellata, a fronte di una individuazione, da parte della società stessa, di una quantità di vino sfuso di litri 8.150, andando oltre quanto richiesto, avrebbe erroneamente quantificato in litri 23.810 il vino sfuso giacente all'interno dei silos.
15.2. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel non ravvisare l'errore contenuto nell'allegato
A della CTU espletata, laddove la quantità di Syrah contenuta nel silos n. 50/A era stata determinata in litri 8.250, a fronte di un effettivo quantitativo di litri 825.
16. La società appellata ha resistito al motivo deducendo di aver formulato una domanda
“indirizzata ad ottenere l'integrale risarcimento del danno per l'inadempienza contrattuale di controparte, con l'utilizzo di una formula sacramentale che lasciava ampio margine discrezionale
12 di quantificazione al Giudicante”, mentre il presunto errore della C.T.U. costituirebbe
“doglianza assolutamente disarticolata rispetto alle risultanze istruttorie” e farebbe riferimento a foto e rapporti di prova non acquisiti al fascicolo d'ufficio.
17. Tanto premesso sulle difese spiegate dalle parti, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata Controparte_1 in relazione al disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo modificato dal D.L. n. 83/2012,
[...] convertito con modifiche dalla legge n. 134/2012, applicabile ratione temporis al presente giudizio); ed invero, risultano enucleate con sufficiente chiarezza, nell'atto introduttivo, le parti della sentenza che si intendono appellare, le disposizioni di legge che si assumono violate e la loro refluenza sulla decisione (e ciò a prescindere dalla costruzione di un
“modello alternativo di pronuncia”, affatto richiesto dalla norma in esame).
17.1. L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata, per violazione del divieto di nuove domande, ex art. 345 c.p.c., va esaminata, per maggiore chiarezza, unitamente al merito dell'impugnazione.
18. Il primo motivo di appello è infondato e va, pertanto, disatteso.
18.1. Dall'esame delle difese spiegate dall'odierna appellante nella fase monitoria e nel successivo procedimento di opposizione promosso da emerge Controparte_1
che al Giudice di prime cure non è imputabile alcun “travisamento” delle ragioni poste a fondamento delle proprie pretese dalla cooperativa essendo stata Parte_1
proprio quest'ultima ad allegare il “deposito” del vino quale causa petendi del proprio credito. Ciò si evince con chiarezza non soltanto dal ricorso per decreto ingiuntivo del
13/9/2015 (in cui l'odierna appellata si dichiara creditrice degli importi indicati nelle fatture per “deposito vino”), ma anche dalle successive difese spiegate in sede di costituzione nel giudizio di opposizione.
Ed invero, ha posto a fondamento del proprio credito il “deposito vino”, Parte_1
senza fare menzione alcuna dei contratti di lavorazione per conto dell'1/8/2011 e del
25/8/2012; il tema dei contratti in questione, infatti, è stato introdotto dall'odierna appellata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, laddove Controparte_1 ha fermamente contestato l'esistenza di un autonomo contratto di deposito.
Proprio in relazione alle difese spiegate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ed al fine di contestare i rilievi (ivi contenuti) di vessatorietà di alcune delle clausole del
13 contratto di imbottigliamento del 30/5/2013, l'odierna appellante ha poi testualmente affermato: “(…) Pertanto, la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali di cui agli artt. 3.1
e 5.2 non va accolta in primis poichè il contratto d' imbottigliamento che le contiene non è mai stato sottoscritto dalle parti, ma soprattutto non si richiama come fonte che legittima l'emissione delle fatture oggetto del procedimento monitorio R.G. 2590/2015 per il quale è stato emesso
D.I.799/2015!
Ad onor del vero, la richiesta di pagamento della somma di € 13.161,16 delle fatture n. 4/C del
15.01.2015, 52/C del 01.04.2015; 85/C del 05.05.2015, 93/C del 01.06.2015; 103/C del
01.07.2015, 116/C del 01.08.2015 e 144/C del 01.11.2015, che ha legittimato l'emissione del D.I.
799/2015, è per il deposito del vino oggetto del contratto di lavorazione uve per conto, debitamente sottoscritto dalle parti, come si evince anche dalla lettura delle fatture”.
18.2. Poste tali premesse, correttamente il Giudice di primo grado ha affrontato il tema dell'esistenza o meno di un contratto di deposito, escludendola sulla base di argomentazioni pienamente condivisibili: “Nel caso di specie parte opponente ha contestato la pretesa vantata e concretamente azionata dall'opposta in sede monitoria in quanto fondata su un insussistente contratto di deposito oneroso autonomo e distinto dal contratto di lavorazione per conto
e imbottigliamento effettivamente concluso dalle parti.
L'onere della prova è quindi regolato dai criteri di riparto stabiliti da Cass. Sez. Un. n. 13533 del
2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento è tenuto soltanto a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa e ad allegare la circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento (per violazione di doveri accessori ovvero inosservanza dell'obbligo di diligenza o, ancora, per difformità quantitative o qualitative dei beni) della controparte, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito, costituito dall'avvenuto esatto adempimento.
Ciò detto, ritiene il Tribunale che non abbia fornito idonea prova del titolo su cui Parte_1
riposa il credito in contestazione.
In particolare, non è stata fornita alcuna dimostrazione dell'intervenuta stipula di un contratto di deposito tra e avente ad oggetto le uve destinate al processo di Parte_1 Controparte_1 lavorazione o il vino prodotto dalla prima per conto della seconda.
Risulta invece documentata la conclusione di due contratti di lavorazione del vino in data
01.08.2011 e 25.08.2012 così come la sottoscrizione del contratto di imbottigliamento del
14 30.05.2013, in forza del quale l'odierna opposta si impegnava verso l'opponente a effettuare determinate lavorazioni sui vini forniti da quest'ultima (e segnatamente la “stabilizzazione, filtrazione, microfiltrazione e imbottigliamento”: all. 3 e 10 fascicolo di parte opponente), senza previsione di alcun contributo o remunerazione per la permanenza e la custodia del vino prodotto nei locali della società incaricata della relativa lavorazione e dell'imbottigliamento.
Del resto, è del tutto evidente che la permanenza delle bottiglie in cantina fa parte del processo di affinamento del vino ed è quindi chiaramente strumentale alle prestazioni principali dedotte in contratto, non potendosi di certo ipotizzare che la lavorazione l'affinamento possano prescindere dalla disponibilità del vino da parte del soggetto contrattualmente tenuto ad effettuare le relative operazioni;
ne deriva che, in assenza di una specifica ed inequivoca pattuizione, le prestazioni tipiche del deposito devono ritenersi accessorie rispetto a quelle principali di lavorazione e imbottigliamento previste dal contratto di prestazione d'opera intervenuto tra le parti, con esclusione del diritto ad un ulteriore compenso per l'attività di conservazione del prodotto all'interno dello stabilimento del debitore. (cfr. pagg.
3-4 della sentenza).
18.3. In questa sede, di contro, l'appellante, premesso che nei contratti di lavorazione in data 01/08/2011 e 25/08/2012 sarebbe stata pattuita esclusivamente la lavorazione delle uve nelle varie fasi ivi indicate, ha dedotto che l'utilizzo del termine “deposito”, di cui alle difese di primo grado, sarebbe da intendere in senso “generico” e “atecnico”, volendo essa, in realtà, “riferirsi alle conseguenze giuridiche del mancato ritiro del prodotto da parte del committente nei tempi e con le modalità pattuite”.
Tali conseguenze giuridiche sarebbero, in particolare, discendenti dalla “penale” contemplata dall'art.
4.3 dei due contratti di lavorazione.
18.4. Di tale clausola, invero, l'odierna appellante non ha fatto menzione in primo grado, se non, incidentalmente, negli scritti difensivi finali, dopo lo spirare dei termini perentori per le deduzioni assertorie (cfr. note difensive conclusive, depositate il 10/4/2020 per l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.: “Nel caso di specie, il D.I. viene emesso per il pagamento di fatture per il deposito del vino, in esecuzione di un contratto di lavorazione uve per conto, che statuiva al punto 4.3 “Il pagamento avverrà in due soluzioni: il 50% del compenso finale verrà corrisposto a fine vendemmia e la restante parte a conclusione della lavorazione e comunque entro e non oltre il mese di Maggio 2013. Trascorso tale termine verrà addebitato alla parte committente un costo mensile valutato sulla base dei prezzi di mercato (secondo delibera n. 8
15 del 23/09/2008 del C.d.A. della “ ). Resta salvo il diritto della Parte_1 Parte_1 parte esecutrice ad incassare l'intera somma qualora il ritiro del prodotto finale avvenga prima del termine su indicato”; cfr. anche comparsa conclusionale depositata il 3/6/2020, di identico tenore).
18.5. Ciò non di meno, il richiamo alla clausola del contratto di lavorazione non integra, contrariamente a quanto dedotto dalla società appellata, una mutatio libelli (in quanto tale inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.), bensì una mera emendatio libelli; ciò non tanto perché, come premesso, della clausola l'odierna appellante ha fatto espressa menzione negli scritti difensivi finali, quanto, piuttosto, poiché in seno all'atto di costituzione nel giudizio di opposizione, a fronte dell'ampliamento del thema decidendum operato dalla società , l'opposta (oggi appellante) aveva comunque ricondotto (sia Controparte_1 pure genericamente) il titolo della propria pretesa ai contratti di lavorazione uve inter partes (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione, già richiamato al superiore paragrafo
18.1.: “Ad onor del vero, la richiesta di pagamento della somma di € 13.161,16 delle fatture n. 4/C del 15.01.2015, 52/C del 01.04.2015; 85/C del 05.05.2015, 93/C del 01.06.2015; 103/C del
01.07.2015, 116/C del 01.08.2015 e 144/C del 01.11.2015, che ha legittimato l'emissione del D.I.
799/2015, è per il deposito del vino oggetto del contratto di lavorazione uve per conto, debitamente sottoscritto dalle parti, come si evince anche dalla lettura delle fatture”).
In buona sostanza, pur non essendo condivisibile l'assunto dell'appellante, secondo cui la causa petendi sarebbe rimasta identica (“la pretesa creditoria è sempre derivata dall'applicazione della clausola contrattuale di cui all'art.
4.3 dei contratti di lavorazione, specificamente sottoscritta dalle parti anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.), e pur essendo le difese spiegate in primo grado dalla cooperativa certamente affette da genericità, non può ritenersi introdotto, in questa sede, un tema di indagine e di decisione del tutto nuovo, ossia “fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio” (cfr.
Cass., sez. II, 12 dicembre 2018, n. 32146); ed invero, la questione se i due contratti di lavorazione stipulati dalle parti in data 01/08/2011 e 25/08/2012 legittimino o meno la pretesa azionata in sede monitoria da è stata certamente dibattuta nel Parte_1
giudizio di primo grado, sicché non può ritenersi sussistente alcun “disorientamento” della difesa della società appellata (cfr. sul punto Cass., sez. L., 27 luglio 2009, n. 17457:
“Si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria,
16 introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere”).
18.6. Tanto premesso, il motivo è infondato nel merito.
La clausola invocata dall'appellante è inserita (in formulazione pressoché identica, salvo che per il termine finale per il pagamento) nell'articolo 4 (Corrispettivo della lavorazione) dei due contratti di lavorazione dell'1/8/2012 e del 25/8/2012, che, per maggiore chiarezza, si trascrive integralmente:
«
4. Corrispettivo della lavorazione.
4.1. Il corrispettivo della lavorazione viene fissato in € 11,00 (esclusa IVA) per quintale di uva lavorata e lo stesso è comprensivo dei consumi energetici (secondo delibera n. 34 del 18/2/2011 del
C. d.A. della “ ). Parte_1 Parte_1
4.2. Il fabbisogno dei prodotti della biotecnologia rimane a carico della parte committente (secondo delibera n. 8 del 23/09/2008 del C. d.A. della ). Parte_1 Parte_1
Nel caso in cui la parte committente non fornisca i suddetti prodotti il corrispettivo aggiuntivo viene fissato in € 3,00 (esclusa IVA) per quintale di uva lavorata (secondo delibera n. 30 del 15/07/2010 del C. d.A. della “ ). Parte_1 Parte_1
4.3. Il pagamento avverrà in due soluzioni: il 50% del compenso finale verrà corrisposto a fine vendemmia e la restante parte a conclusione della lavorazione e comunque entro e non oltre il mese di maggio 2013. Trascorso tale termine verrà addebitato alla parte committente un costo mensile valutato sulla base dei prezzi di mercato (secondo delibera n. 8 del 23/09/2008 del C.d.A. della
“ ». Parte_1 Parte_1
In tutta evidenza, la clausola di cui all'art.
4.3. non prevede affatto, come dedotto dall'appellante, una penale per l'ipotesi di mancato ritiro del prodotto lavorato, bensì
l'applicazione, in caso di mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento del corrispettivo per la lavorazione uve (maggio 2012 nel primo contratto e maggio 2013 nel
17 secondo), di un non meglio determinato “costo mensile” aggiuntivo, parametrato (in modo del tutto generico) ai “prezzi di mercato”.
19. Anche il secondo e terzo motivo (da esaminare congiuntamente, poiché strettamente connessi) sono infondati.
19.1. Va premesso che in primo grado ha costantemente negato Parte_1
l'esistenza del contratto di imbottigliamento del 30/5/2013, di cui l'odierna appellata, di contro, ha documentalmente provato l'esistenza, allegandone, altresì, l'inadempimento da parte dell'appellante.
19.2. Le difese della società appellata sono state riconosciute pienamente fondate dal
Giudice di primo grado, con le seguenti argomentazioni: “Ritenuta perciò ammissibile la domanda di risoluzione, nel merito la società oltre ad aver provato – come si è Controparte_1
già detto – la conclusione del contratto di imbottigliamento in data 30.05.2013, ne ha allegato e documentato l'inadempimento da parte di quest'ultima, infatti, con comunicazione Parte_1
a mezzo pec del 18.06.2016 rappresentava che “la , per scelta aziendale, non [era] più CP_4
certificata in biologico” e pertanto non era più nelle condizioni di “effettuare alcuna lavorazione sui vini biologici”, di proprietà della committente, in giacenza presso la struttura (cfr. all. 1 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Tale circostanza, non contestata né smentita dalla convenuta in riconvenzionale (che sul punto si è sempre e soltanto limitata a negare la conclusione del contratto di imbottigliamento), costituisce senz'altro un inadempimento di non scarsa importanza nella misura in cui sancisce la definitiva impossibilità di eseguire la prestazione pattuita per scelta unilaterale della debitrice”.
19.3. In questa sede, di contro, l'appellante, da un lato, non nega più l'esistenza del contratto di imbottigliamento del 30/5/2013; dall'altro, sostiene che tale contratto non riguarderebbe tutti i conferimenti di uve della (come ritenuto dal Controparte_1
Giudice di primo grado) ma soltanto alcune partite di uva (segnatamente vino bianco da uve nero lotto L.18/13, vino rosso IGP lotto L.22/13 e lotto L.06/14, vino bianco lotto
L.05/14), mentre le fatture poste a fondamento della domanda monitoria si riferirebbero a “partite di uve lavorate e vinificate per conto dell'appellata, alcune delle quali allocate in barrique
e oggetto di una trattativa per la conclusione di un nuovo contratto di imbottigliamento, distinto da quello del 30.05.2013, e mai concluso e sottoscritto dalle parti”.
18 19.4. Orbene, tale ricostruzione in fatto, oltre a porsi in evidente contrasto con quanto sostenuto in primo grado (in cui, lo si ribadisce, l'odierna appellante ha costantemente negato l'esistenza del contratto di imbottigliamento del 30/5/2013, pur a fronte delle evidenze documentali), non trova alcun riscontro (contrariamente a quanto dedotto nell'atto di appello) nella documentazione in atti, da cui risulta, anzi, smentita.
19.5. Ed invero, dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta da entrambe le parti
(e in particolare dalla corrispondenza) emerge quanto segue.
19.5.1. È documentalmente provata la stipula, tra le parti, di due contratti di lavorazione vino, in data 01/08/2011 e 25/08/2012, con le quali la cooperativa si Parte_1 obbligava a vinificare le uve prodotte dalla committente nelle Controparte_1 vendemmie, rispettivamente, del 2011 e 2012; in entrambi i contratti si faceva riferimento ad un eventuale contratto di imbottigliamento (cfr. articolo 1.2. ultimo periodo:
“L'eventuale confezionamento del prodotto verrà regolato da un nuovo contratto che potrà essere stipulato successivamente”).
19.5.2. È incontestato tra le parti che una parte delle uve della vendemmia 2011, conferite da , siano state imbottigliate (sulla base di un primo Controparte_1
contratto, non versato in atti) nel 2012, manifestando poi i fenomeni di trasudazione di cui le parti si sono reciprocamente addebitate la responsabilità (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione di primo grado della cooperativa “Nell' anno 2012 veniva Parte_1
così commissionato alla l'imbottigliamento del vino, relativo alla Controparte_5
vendemmia 2011. Prestato il servizio e consegnate le bottiglie, dopo ben nove mesi dall' avvenuta consegna veniva comunicato che alcune di esse trasudavano, chiedendone il risarcimento del danno
(doc. 5). A tale missiva replicava il L.R. della , rilevando non solo la tardività della CP_4 denuncia ma anche l'assenza di ogni responsabilità nell' evento verificatosi (doc.6), poiché come accertato il danno era stato provocato dall' impiego dei tappi difettosi, forniti dallo stesso committente”).
19.5.3. È documentalmente provata, altresì, la sottoscrizione di un secondo contratto di imbottigliamento, in data 30/05/2013, in forza del quale si impegnava Parte_1 nei confronti di ad effettuare determinate lavorazioni sui vini forniti Controparte_1
da quest'ultima (e segnatamente la “stabilizzazione, filtrazione, microfiltrazione e imbottigliamento”); tale contratto si riferiva alle uve precedentemente conferite, nel 2011
19 e nel 2012, da , e riguardava l'imbottigliamento anche di vino Controparte_1 barricato, come confermato dalla documentazione in atti, e in particolare:
a) dalla nota di di cui all'allegato n. 8 della produzione di primo Controparte_1 grado, in cui si sottopongono a le modifiche del contratto di Parte_1 imbottigliamento (datato 30/5/2013) da essa precedentemente inviato per la sottoscrizione, in cui l'odierna appellata afferma espressamente che l'imbottigliamento si riferisce alle uve già conferite in forza dei contratti di lavorazione del 2011 e del 2012 ed invita la cantina a rispettare i termini concordati per Parte_1
l'imbottigliamento;
b) dalla relativa nota di riscontro di (all. n. 9 della produzione di primo Parte_1 grado di ), in cui si la cooperativa rifiuta ogni proposta di modifica Controparte_1 del contratto “in quanto si tratta di un servizio offerto dalla cooperativa alle condizioni ivi riportate”, senza contestare, di fatto, che il contratto si riferisca alle uve oggetto dei due contratti di lavorazione del 2011 e 2012, lamentando l'impossibilità di poter procedere all'imbottigliamento per la mancata ricezione delle bottiglie e delle etichette (e non certo per il mancato conferimento delle uve: “come sempre, la VS ditta non solo disconosce, ma cita informazioni non veritiere in quanto, in data 04/06/2013 alle ore 20:06, non sono ancora pervenute presso la struttura della scrivente Cooperativa né le bottiglie né le etichette”);
c) dall'ulteriore nota di riscontro, proveniente da con cui la Controparte_1
società trasmette il contratto datato 30/5/2013 nella versione richiesta da Parte_1 ed in cui si ribadisce che il vino da imbottigliare si riferisce alle partite di uva già conferite
(cfr. allegato n. 10 della produzione di primo grado di ); Controparte_1
d) dalla successiva missiva del 27/11/2014 di cui all'allegato n. 11 della produzione di primo grado di , in cui l'odierna appellante, dopo aver notiziato la Controparte_1 controparte della sanzione ricevuta per la lavorazione del Nera, fa espresso Parte_4
riferimento al confezionamento di vino barricato (“Colgo l'occasione per comunicarti che la prossima settimana verranno confezionate le bottiglie, ma che è opportuno che le stesse affinino in bottiglia per circa 6 mesi prima di venire consumate visto che si tratta di vino barricato”): nota da cui si ricava che, contrariamente a quanto in questa sede dedotto da a Parte_1 quella data il contratto di imbottigliamento relativo al vino barricato era perfezionato.
20 Ed invero, a quella data, era già stato sottoscritto il contratto di imbottigliamento datato
30/5/2013, che, in tutta evidenza, non può che riferirsi anche al vino barricato, tenuto anche conto che il contratto non contiene alcuna limitazione dell'imbottigliamento ad
“alcune partite di uva” ed alcun riferimento ai lotti specificati in atto di appello (vino bianco da uve nero lotto L.18/13, vino rosso IGP lotto L.22/13 e lotto L.06/14, vino bianco lotto L.05/14).
19.5.4. Di contro, l'allegazione di una diversa “trattativa”, finalizzata alla “conclusione di un nuovo contratto di imbottigliamento, distinto da quello del 30.05.2013, e mai concluso e sottoscritto dalle parti” (cfr. atto di appello), avente ad oggetto, in particolare, i vini barricati
“Disianza” (oggetto della diffida prodotta da in allegato n. 13), non Controparte_1
trova alcun riscontro probatorio.
Ed invero, nella missiva datata 11/2/2015 proveniente da (all. n. 14 della Parte_1
produzione di primo grado di feudo ), il richiamo ad un contratto di CP_1 imbottigliamento asseritamente ancora “non concluso” è relativo, inequivocabilmente, al contratto datato 30/5/2013, e non ad un ipotetico (terzo) contratto di imbottigliamento.
Ciò si evince con assoluta chiarezza dal punto 1) della nota in questione: “ancora oggi non risulta agli atti alcun contratto di imbottigliamento benché richiesto con pec del 04/06/2013 (si allega nota). Ebbene, la pec in questione è stata prodotta da entrambe le parti in primo grado (all. n. 12 dell'appellante e all. n. 9 dell'appellata) e contiene, in allegato, il contratto datato 30/5/2013.
19.5.5. A tutto ciò si aggiunga, per completezza, che non vi è prova alcuna di conferimenti di uve ulteriori rispetto a quelle oggetto dei contratti di lavorazione del 2011
e 2012 e che, come già esposto, il contratto del 30/5/2013 non contiene alcuna limitazione dell'imbottigliamento ad “alcune partite di uva”, né riferimento alcuno ai lotti indicati in atto di appello (vino bianco da uve nero lotto L.18/13, vino rosso IGP lotto
L.22/13 e lotto L.06/14, vino bianco lotto L.05/14).
19.6. Alla luce delle superiori premesse, posto che la società appellata ha provato la fonte negoziale del proprio diritto (costituita dai contratti di lavorazione uve del 2011 e del
2012 e dal contratto di imbottigliamento del 30/5/213) ed ha allegato l'inadempimento qualificato di (con riferimento all'omesso imbottigliamento del vino Parte_1 affinato in barrique nel termine concordato), l'appellante, su cui gravava il relativo onere
21 (cfr. Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533), non ha provato l'adempimento della propria prestazione;
correttamente, pertanto, il Giudice di primo grado ha pronunciato la risoluzione del contratto.
20. In tale contesto, la Pec inviata in data 18/6/2016, in cui l'appellante, in riferimento ai vino di proprietà di in giacenza, rappresentava che “la , per Controparte_1 CP_4
scelta aziendale, non sarà più certificata in biologico” e pertanto non era più nelle condizioni di “effettuare alcuna lavorazione sui vini biologici”, costituisce esclusivamente la conferma di una definitiva impossibilità di adempiere al contratto del 30/5/2013, essendo l'inadempimento, in ogni caso, già acclarato sulla base delle altre emergenze processuali.
21. Anche il quarto e ultimo motivo di appello è infondato.
21.1. Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo l'odierna appellata ha allegato di aver subito, in conseguenza dell'inadempimento, un danno patrimoniale, costituito
“dall'attuale impossibilità di commercializzare il prodotto di punta della propria offerta enologica
e dall'inevitabile deterioramento e deprezzamento conseguente all'invecchiamento del vino”, specificando di aver “programmato, sostenendo i relativi ingenti costi”, la propria presenza all'Expo 2015” e chiedendo, quindi, la condanna dell'opposta al risarcimento del danno
“da quantificare nel corso del procedimento istruttorio ovvero da liquidare secondo criteri equitativi”. Successivamente, nell'ambito della memoria depositata il 21/9/2016,
l'appellata ha quantificato tale danno in euro 199.819,70 “o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”.
In tutta evidenza, a fronte di una condanna per complessivi 22.827,64, oltre rivalutazione e interessi, non è ravvisabile alcuna “Violazione dell'art. 112 c.c. per aver il Tribunale pronunciato oltre quanto richiesto dalle parti”.
21.2. Quanto al lamentato errore contenuto nella C.T.U. espletata in primo grado, si osserva che la società appellata, nella citata memoria depositata il 21/9/2016, ha specificato: “(…) risultano ancora giacenti presso la cantina le seguenti quantità di vino barricato, equivalenti ad 11.600 litri:
- ettolitri 25,00 di nero d'avola 2010 IGP;
- ettolitri 15,00 di syrah IGP 2010;
- ettolitri 52,60 di nero d'avola IGO 2011;
- ettolitri 24,00 syrah IGP 2011; (…)
22 Risultano altresì ettolitri 81,50 di nero d'avola IGP 2012 non barricato equivalenti a 8.150 litri”.
A fronte, quindi, dell'allegazione di un danno corrispondente all'impossibilità di commerciare 8.150 litri di vino sfuso (oltre a 11.600 litri di vino barricato), il C.T.U. ha indicato il vino sfuso, nell'allegato A della relazione, in complessivi litri di 23.860 (e non
23.810, come sostenuto dall'appellante).
L'anomalia è imputabile al dedotto errore di calcolo solo in parte.
Ed invero, a pag. 3 della relazione della relazione di C.T.U. depositata il 30/5/2018 il consulente ha chiarito che il vino dell'annata 2011 (classificato dall'appellata come
“barricato”) non era certificato come IGT Terre siciliane ed era pertanto “da considerarsi ai fini della valutazione come vino rosso normale”. Ed infatti, nell'allegato A della relazione il vino “barrique” è stato quantificato in complessivi litri 3.375, a fronte dell'indicazione, da parte dell'appellata, di 11.600 litri, con una differenza di 8.225 litri che, in tutta evidenza, sono confluiti nel “vino rosso normale”.
Ciò posto, il CTU è certamente incorso in errore nell'indicazione del quantitativo di
Syrah 2011 contenuto nel silos n. 50/A (cfr. terza riga dell'allegato A); come dedotto dall'appellante, infatti, dal rapporto di prova n. 551/17 dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio allegato alla C.T.U. (campione n. 3 Syrah annata 2011) si evince che il silos
50/A aveva una capienza totale pari a 1000 litri e un contenuto effettivo pari a 825 litri,
e non poteva avere, pertanto, il contenuto indicato dal consulente (8.250 litri di vino
Syrah del 2011).
Da tale errore consegue che il numero di bottiglie ottenibili dal vino Syrah 2011 è pari a n.
1.089 unità e non 10.890 (come indicato nella tabella a pag. 3 della relazione di C.T.U. depositata il 30/5/2018), mentre il numero di bottiglie complessivamente ottenibili va rideterminato in 26.149 unità (in luogo di 35.950).
La superiore circostanza, tuttavia, non incide in alcun modo sulla quantificazione del danno patito dalla società, che è stato prudenzialmente stimato dal C.T.U. prevedendo una vendita di complessive 10.000 bottiglie, di cui n. 112 bottiglie di Syrah 2011 (a fronte di una produzione retraibile ben superiore), per un totale di euro 36.133,04 (da cui è stato poi correttamente detratto il valore del vino ancora in giacenza presso la cantina per complessivi euro 13.305,40: stima, quest'ultima, per la quale non Parte_1
23 constano e, in ogni caso, non sono stati dedotti, errori di calcolo nel quantitativo di riferimento).
Ciò posto, l'errore commesso dal C.T.U. nelle premesse della relazione (sia pur macroscopico) è totalmente ininfluente, in tutta evidenza, sulla stima del danno per complessivi euro 36.133,04.
22. Tanto premesso, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 3.900,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
24. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 727/2020, pronunciata dal Controparte_1
Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, in data 15/10/2020 e pubblicata in data 20/10/2020, che conferma;
- condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di delle Controparte_1
spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.900,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 7 novembre 2025
Il Consigliere est. Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 725/2021 del ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio
da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (C.F. e Partita Iva ), rappresentata e difesa, per P.IVA_1 mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe Brischetto (PEC: ; Email_1
appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(Partita Iva ), rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Angelo P.IVA_2
ZI (PEC: ; Email_2
appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO avverso la sentenza n. 727/2020, pronunciata dal Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, in data 15/10/2020 e pubblicata in data 20/10/2020;
OGGETTO: Altri contratti atipici;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
1 “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza n.
727/2020, emessa dal giudice in composizione monocratica del Tribunale di Trapani nel procedimento recante n. 296/16 R.G., annullandola e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 799/15, emesso dal Tribunale di Trapani in data 25/11 - 02/12/2015 nell'ambito del proc. 2590/2015 R.G.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA, C.P.A. e contributo ex art. 15 L.P., di entrambi
i gradi di giudizio”; per l'appellata:
“PIACCIA ALL'ECC. MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
- Respinta ogni preliminare eccezione di rito o di merito avversaria;
- Rigettare l'appello proposto da a mutualità prevalente “ Parte_2 Parte_1
per tutti i motivi sopra esplicitati;
[...]
- Per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Trapani n. 727/2020 pubblicata il 20.10.2020;
- Condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con decreto n. 799/2015, emesso il 25/11/2015 e pubblicato il 02/12/2015, il
Tribunale di Trapani ingiungeva a il pagamento della somma Controparte_1
di euro 13.161,16, oltre interessi e spese del giudizio monitorio, in favore della società cooperativa agricola quale corrispettivo dovuto per il deposito di 198 Parte_1
ettolitri di vino.
2. Con atto di citazione notificato in data 1/02/2016, depositato il 9/02/2016, la società
proponeva opposizione avverso tale decreto, chiedendo al Tribunale Controparte_1 di Trapani:
- in via principale, di dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di deposito, per
“inesistenza del credito per mancanza del rapporto contrattuale” e per “assoluta mancanza di prova dell'asserito credito”;
- per l'effetto, di revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 799/2015;
- in via riconvenzionale, previa declaratoria di inadempimento imputabile alla cantina e previa dichiarazione di nullità della clausola contenuta nell'art. 3.1 Parte_1
(“Responsabilità da prodotto difettoso”) e dell'art. 5.2 (“Diritto di controllo”), per violazione
2 della buona fede contrattuale e/o per mancanza di idonea specifica sottoscrizione, di ordinare l'esecuzione del contratto di imbottigliamento del 30/05/2013;
- infine, di condannare la società cooperativa al risarcimento di Pt_1 Parte_1 tutti danni derivanti dalla violazione dei principi di buona fede esecutiva del contratto, ex artt. 1175 e 1375 c.c., e dalla mancata esecuzione del contratto.
2.1. La società opponente, in particolare, deduceva:
- di aver deciso, su consiglio del proprio consulente enologico, dott. (il quale Per_1
rivestiva anche la qualità di direttore della cantina , relativamente alla Parte_1 vendemmia del 2011 e del 2012, di conferire il proprio raccolto di uva biologica certificata presso la cantina gestita dalla società opposta e di avere, pertanto, sottoscritto, insieme alla controparte, due contratti di lavorazione (rispettivamente, in data 01/08/2011 e
25/08/2012);
- che, all'interno del contratto di lavorazione, le parti avevano previsto la stipula di un conseguente contratto di imbottigliamento, secondo un piano temporale curato dal predetto dott. che teneva conto della maturazione ed affinamento delle diverse Per_1
tipologie di vino da produrre (alcune di queste a lunga maturazione, in quanto vino barricato);
- che il vino imbottigliato nel 2012, relativo alla vendemmia del 2011, aveva manifestato, dopo pochi mesi dalla consegna, evidenti fenomeni di trasudazione in quasi tutte le bottiglie, talmente copiosi da imbrattare le capsule e l'etichetta delle bottiglie, con conseguente ammaloramento ed ossidazione dello stesso;
- di avere, pertanto, tempestivamente denunziato tali vizi e chiesto il risarcimento dei danni sia alla società fornitrice dei tappi che alla società opposta, anche al fine dell'interruzione dei termini decadenziali;
- che, dall'invio della denunzia dei vizi e della richiesta di risarcimento, l'atteggiamento della società cooperativa era cambiato radicalmente, iniziando questa ad Parte_1
approfittare di una situazione di fatto e di una posizione economica e contrattuale dominante, come si evinceva dal tenore dalla nota del 19/12/2012 (ove Parte_1
si dichiarava “disponibile ad essere parte attiva per dipanare il VS problema ma soltanto ed Par esclusivamente previa consegna da parte di una liberatoria preventivamente firmata dal Vs
3 rappresentante legale nella quale si evinca chiaramente la totale assenza di responsabilità attribuibili alla scrivente Cooperativa”);
- di avere, con nota del 27/05/2013, reiterato le richieste risarcitorie e informato la cooperativa dell'avvenuto pagamento di tutte le fatture dovute per il servizio di imbottigliamento precedente, rifiutandosi, al contempo, di fornire qualsiasi forma di liberatoria per responsabilità che ancora avrebbero dovuto essere accertate, ribadendo le scadenze temporali del nuovo imbottigliamento (giugno ed ottobre 2013), a suo tempo individuate dall'enologo Per_1
- di essersi trovata “in balia delle forzate richieste” della cantina attese, Parte_1
da una parte, la necessità di procedere ad ulteriori imbottigliamenti e, dall'altra,
l'impossibilità e la non convenienza economica di affidare ad altre cantine i nuovi imbottigliamenti (il vino avrebbe sofferto lo spostamento e si sarebbe deteriorato, le etichette e i tappi acquistati riportavano già le sigle ed i codici di produzione della cantina ed era, infine, difficile rinvenire cantine, autorizzate alla produzione Parte_1 biologica, disponibili ad imbottigliare vino prodotto da altri, così come un nuovo enologo disponibile a procedere alle ultime fasi di affinamento di un vino curato da altro professionista);
- che il contratto di imbottigliamento del 30/05/2013, già sottoscritto da Parte_1
e da quest'ultima inviatole per la sottoscrizione, conteneva clausole vessatorie e circostanze di fatto non veritiere, pretendendo che non si tenesse conto Parte_1 del fatto che il vino era stato dalla stessa lavorato e realizzato e già nella sua disponibilità,
e che fosse essa committente ad assumersi la responsabilità per le operazioni di lavorazione, imbottigliamento e confezionamento;
- di avere, pertanto, modificato il contratto, precisando che il vino era già presente in cantina di e da questa lavorato in virtù dei contratti di lavorazione, Parte_1
nonché ponendo a carico della parte esecutrice i rischi legati alle lavorazioni di imbottigliamento;
- di aver inviato il contratto, come modificato, a per la sottoscrizione, e Parte_1
di avere tuttavia sottoscritto, a fronte delle rimostranze manifestate dalla cooperativa, il contratto nella versione da essa voluto, trasmettendolo a mezzo PEC in data 5/06/2013,
a ciò costretta dalla assoluta necessità di ottenere il prodotto lavorato per assolvere agli
4 impegni commerciali con la propria clientela e per soddisfare il fabbisogno interno alla struttura ricettiva e di ristorazione;
- che era seguita, pertanto, l'attività di imbottigliamento di una parte del vino rimanente
(quello già pronto per la lavorazione), mentre una ulteriore partita sarebbe stata imbottigliata allorché avesse raggiunto la giusta maturazione;
- che le aveva chiesto il rimborso della somma pagata a titolo di sanzione Parte_1 amministrativa (ricevuta dal Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della
Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari per aver “vinificato per conto della
con uve a bacche rosse ottenendo vino bianco, in violazione dell'art. 20 comma Controparte_1
1 del d. lgs 61/2010”);
- che, a seguito del proprio rifiuto di rimborsarle tale somma, la cantina Parte_1 non aveva più realizzato l'ulteriore imbottigliamento (che, per sua stessa ammissione, sarebbe dovuto avvenire la settimana successiva al 27/11/2014) e aveva, peraltro, iniziato a chiedere il compenso a titolo di deposito, emettendo la fattura 4/C del
15/01/2015;
- che, invero, con nota dell'11/02/2015, aveva evidenziato che “ancora Parte_1
ad oggi non risulta agli atti alcun contratto di imbottigliamento benché richiesto con pec del
04.06.2013”, e aveva posto quale condizione per l'imbottigliamento la firma del medesimo contratto e il pagamento della fattura 4/C a titolo di deposito;
- di avere invece, contrariamente a quanto sostenuto dalla cooperativa, firmato ed inviato via pec il contratto di imbottigliamento in data 05/06/2013;
- di aver tempestivamente disconosciuto le fatture che aveva continuato Parte_1 ad emettere e di cui, in sede monitoria, aveva chiesto il pagamento;
- che il 10/04/2015 la cantina aveva inviato una mail, con oggetto Parte_1
“condizioni definitive”, in cui venivano formalmente ribadite le proprie richieste.
3. Con comparsa depositata il 19/06/2016 si costituiva in giudizio la società cooperativa agricola chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo n. 799/2015 e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, e la condanna di Controparte_1 al pagamento delle spese del giudizio.
[...]
3.1. In particolare, la società opposta deduceva:
5 - che i rapporti commerciali con la erano sempre stati improntati Controparte_1 alla massima chiarezza e lealtà, tanto da risultare soddisfacenti per entrambi gli operatori commerciali, il che trovava conferma nella scelta, da parte dell'opponente, quale proprio consulente (sia per il processo di vinificazione uve biologiche certificate, conferite relativamente alle vendemmie 2011 e 2012, sia per l'intera filiera dell'imbottigliamento) dell'enologo dott. che risultava esser anche proprio consulente enologico (e CP_2 non direttore della propria cantina);
- che, poiché , oltre ad averle commissionato la lavorazione delle CP_1 CP_1 proprie uve biologiche, aveva richiesto anche una ulteriore prestazione di servizi (ossia che si procedesse all'imbottigliamento di una quantità del vino prodotto), era stato stipulato tra le parti altro contratto (d'imbottigliamento), non accessorio né strumentale al contratto di lavorazione per conto;
- che nell'anno 2012 le era stato così commissionato l'imbottigliamento del vino, relativo alla vendemmia 2011, e che, prestato il servizio e consegnate le bottiglie, dopo ben nove mesi dall'avvenuta consegna, le era stato comunicato che alcune di esse trasudavano;
- che essa si era opposta al chiesto il risarcimento del danno, rilevando non solo la tardività della denuncia, ma anche l'assenza di ogni responsabilità nell'evento verificatosi, poiché - come accertato - il danno era stato provocato dall'impiego di tappi difettosi, forniti dallo stesso committente;
- che tale vicenda aveva determinato la frattura dei rapporti commerciali fra le parti;
- che, comunque, nell'anno 2013 la società le aveva richiesto di Controparte_1
procedere con altri imbottigliamenti;
- di aver richiesto, in tale circostanza, al fine di dirimere ogni eventuale lite sin dal suo sorgere, una liberatoria relativa all'imbottigliamento per il quale si era verificato l'evento dannoso, oltre che la sottoscrizione del relativo contratto;
- che, pur essendo tale contratto d'imbottigliamento uguale nella forma a quello dell'anno precedente (che sarebbe dovuto scadere il 30/06/2013), si era Controparte_1
rifiutata di sottoscriverlo e ne aveva predisposto un altro, richiamando i precedenti contratti di lavorazione uve per conto;
6 - di aver rifiutato, a propria volta, la sottoscrizione, sottolineando la natura standard del proprio contratto, “che era stato predisposto in tal modo per tutti i clienti in attuazione del principio della meritevolezza e dunque non poteva esser modificato nel suo contenuto essenziale”;
- di aver tuttavia ribadito che nulla ostava all'imbottigliamento alle condizioni pattuite negli anni precedenti, purché fossero state fornite bottiglie ed etichette, necessarie all'esecuzione del servizio;
- che, trattandosi di vino grezzo, questo non sarebbe stato alterato dal trasporto in altre cantine disponibili all'imbottigliamento;
- che, pertanto, il vino non era stato ritirato né imbottigliato, poiché non si era raggiunto un accordo per causa imputabile esclusivamente al committente;
- che, in ordine al richiamato contenuto vessatorio delle clausole indicate all'art.
3.1 della bozza del contratto d'imbottigliamento, l'indicazione parte “committente” anziché
“esecutrice” era frutto di un evidente errore materiale (pertanto, doveva intendersi che
“la parte esecutrice è responsabile delle operazioni di lavorazione, imbottigliamento e del buon confezionamento del prodotto”);
- che non aveva natura vessatoria neanche l'art.
5.1 del richiamato contratto, in quanto, letto in combinato disposto con l'art. 5 (che prevedeva la facoltà del committente di nominare un proprio fiduciario per controllare le fasi di stoccaggio, lavorazione, imbottigliamento dei vini presso lo stabilimento della parte esecutrice, la quale non avrebbe opposto alcuna eccezione all'esercizio di tale diritto), esso disponeva che, nell'ipotesi in cui la parte committente avesse nominato un proprio consulente per esercitare il diritto di controllo sulle dette fasi, si esonerava la parte esecutrice da ogni responsabilità per vizi e/o errori non riscontrati durante lo svolgimento del processo di imbottigliamento;
- che controparte, comunque, in passato aveva sempre accettato tale condizione, sottoscrivendola e, addirittura, esercitando il diritto ivi previsto (nominando, durante l'imbottigliamento del 2013, il Dott. per il controllo dell'intero processo Per_2 produttivo);
- che, pertanto, la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali di cui agli artt.
3.1 e
5.2 non andava accolta, in primis poiché il contratto d'imbottigliamento che le conteneva non era mai stato sottoscritto dalle parti, e soprattutto perché “non si richiama come fonte
7 che legittima l'emissione delle fatture oggetto del procedimento monitorio R.G. 2590/2015 per il quale è stato emesso il D.I. n. 799/2015”;
- che, infatti, la richiesta di pagamento della somma di € 13.161,16 delle fatture n. 4/C del 15.01.2015, 52/C del 01.04.2015, 85/C del 05.05.2015, 93/C del 01.06.2015, 103/C del 01.07.2015, 116/C del 01.08.2015 e 144/C del 01.11.2015, che aveva legittimato l'emissione del D.I. n. 799/2015, si fondava sul deposito del vino oggetto del contratto di lavorazione uve per conto, debitamente sottoscritto dalle parti;
- che, pertanto, si era ingiunto il pagamento della detta somma poiché il vino prodotto a seguito della lavorazione non era stato ritirato, né era stato sottoscritto un valido contratto di imbottigliamento;
- che a nulla valevano le considerazioni dell'opponente, secondo cui il vino prodotto con il conferimento delle uve biologiche doveva esser necessariamente imbottigliato nella stessa cantina, tant'è che nel contratto di lavorazione per conto era stato previsto anche un costo nel caso in cui il vino non fosse stato immediatamente prelevato (non potendosi intendere gratuita la custodia del vino nei silos, non essendo attività strumentale ad altra).
4. Nelle more del giudizio, l'opponente mutava, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la propria domanda, da azione di adempimento in azione di risoluzione, fatta salva la domanda di risarcimento del danno.
5. Con sentenza n. 727/2020 del 15/10/2020, pubblicata il 20/10/2020, il Tribunale di
Trapani:
- accoglieva l'opposizione proposta da revocando, Controparte_1
conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 799/2015, emesso dal Tribunale di Trapani il
25/11/2015 e pubblicato il 2/12/2015;
- accoglieva, altresì, la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1 come mutata in corso di giudizio, pronunciando, per l'effetto, la risoluzione del contratto di imbottigliamento concluso tra le parti il 30/05/2013;
- condannava la società cooperativa agricola a corrispondere a Parte_1 [...] la somma di euro 22.827,64, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di CP_1
risarcimento del danno patrimoniale;
- condannava la società altresì, al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del giudizio. CP_1
8 6. Con atto di citazione notificato il 20/04/2021 e depositato il 27/04/2021 la società cooperativa agricola ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
727/2020, chiedendone la riforma e l'annullamento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 799/2015.
7. Con comparsa depositata il 22/09/2021 si è costituita la società Controparte_1
eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 341
[...]
e 342 c.p.c., e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna della al Parte_1 pagamento delle spese processuali.
8. Sostituita l'udienza del giorno 02/07/2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 06/07/2025,
è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti, ex art. 190 cpv. c.p.c., il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
9. Con il primo motivo di appello la ha Parte_1 lamentato la “Erronea qualificazione del rapporto obbligatorio tra le parti in contratto di deposito accessorio e gratuito rispetto al più ampio contratto di lavorazione uve per conto”, censurando la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Trapani ha ritenuto non provata l'intervenuta stipula, tra le parti, di un autonomo contratto di deposito, avente ad oggetto le uve destinate al processo di lavorazione o il vino da essa appellante prodotto per conto della società , ed ha invece ritenuto provata la conclusione di due contratti Controparte_3
di lavorazione del vino – rispettivamente in data 01/08/2011 e 25/08/2012 – e del contratto di imbottigliamento del 30/05/2013, in forza del quale essa si sarebbe impegnata ad effettuare lavorazioni sui vini forniti dalla società appellata (segnatamente, attività di “stabilizzazione, filtrazione, microfiltrazione e imbottigliamento”), senza previsione di alcun contributo o remunerazione per la permanenza, la custodia e la giacenza del vino prodotto nei propri locali.
9.1. Ed invero, secondo la prospettazione dell'appellante, dalla lettura dei due contratti di lavorazione si evincerebbe chiaramente che l'oggetto della pattuizione era esclusivamente la lavorazione delle uve nelle varie fasi ivi indicate, mentre il successivo Pa confezionamento del prodotto era previsto soltanto come eventuale;
sul punto Terre
9 ha richiamato il paragrafo 1.2 del contratto di lavorazione del 25/8/2012 e, in Pt_1 particolare, l'inciso “L'eventuale confezionamento del prodotto verrà regolato con un nuovo contratto che potrà essere stipulato successivamente”.
9.2. Pertanto, ha dedotto ancora l'appellante, la pretesa creditoria da essa azionata in sede monitoria non si fondava su un inesistente e distinto contratto di deposito, quanto piuttosto sull'art.
4.3 del contratto, il quale precisava che “trascorso il termine ultimo di cui al punto 1.2, verrà addebitato alla parte committente un costo mensile valutato sulla base dei prezzi di mercato (giusta delibera n. 8 del CDA del 23.09.2008)”: Parte_1
clausola che, peraltro, era stata specificamente approvata per iscritto dalle parti ex art. 1341 c.c., trattandosi di una penale a carico del committente che non ritirava il prodotto vinificato entro il termine pattuito, lasciandolo giacere a deposito.
L'appellante, in proposito, ha precisato di aver qualificato, in sede monitoria, la causa petendi del credito portato dalle fatture prodotte come “deposito vini” utilizzando il termine in modo “generico” e “atecnico”, in realtà “volendo riferirsi alle conseguenze giuridiche del mancato ritiro del prodotto da parte del committente nei tempi e con le modalità pattuite”.
9.3. L'appellante ha sottolineato, altresì, che i contratti di lavorazione, ed a maggior ragione il contratto di imbottigliamento in esame, lungi dal prevedere un'obbligazione accessoria strumentale di permanenza delle uve e del vino in cantina oltre il termine stabilito, si limitavano, piuttosto, a prevedere che la permanenza del prodotto lavorato fosse assicurata sino al mese di maggio dell'anno successivo;
di contro, la permanenza oltre il mese di maggio avrebbe determinato l'applicazione di una penale giornaliera nella misura contrattualmente stabilita.
10. L'appellata ha resistito al motivo di appello rilevandone la contraddittorietà rispetto alle argomentazioni spese in primo grado (laddove l'appellante non avrebbe mai fatto riferimento alla clausola penale in questione), con conseguente inammissibilità del motivo.
10.1. Inoltre, ha precisato, sul punto, che la pretesa del Controparte_1 pagamento di somme a titolo di deposito, così come il mancato imbottigliamento precedentemente concordato per la settimana successiva al 27/11/2014, costituivano una mera ritorsione della a fronte del rifiuto da essa Parte_1
10 frapposto alle sue illegittime richieste (quali la liberatoria relativa al sinistro del
19/12/2012 e il rimborso della sanzione amministrativa).
10.2. La pretesa, ha dedotto ancora l'appellata, si palesava “assurda”, atteso che “veniva chiesto (soltanto nel 2015) il pagamento a titolo deposito del vino sin dalla consegna alla cantina per la lavorazione ed affinamento in barrique (dal 1.9.2011, 1.6.2012 e 1.6.2013 a seconda della tipologia)”.
11. Con il secondo motivo di impugnazione ha lamentato la “Erroneità Parte_1 della sentenza nel ricondurre al contratto di imbottigliamento del 30.05.2013 tutti i conferimenti di uve da parte di alla e CP_1 CP_1 Parte_1 consequenziale inesistenza di un autonomo e successivo contratto di imbottigliamento (ampiamente scaduto nel giugno 2013)”.
11.1. In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice, muovendo dal presupposto (errato) che tutti i conferimenti della Controparte_1 sarebbero stati regolamentati con un unico contratto di imbottigliamento, sottoscritto dalle parti il 30/5/2013 e da essa appellante non adempiuto, ha ritenuto illegittime le pretese creditorie di cui alle fatture, in quanto fondate “su un supposto ed inesistente contratto di deposito”.
11.2. Di contro, il contratto di imbottigliamento del 30/05/2013 sarebbe afferente al confezionamento solo di alcune partite di uva (segnatamente vino bianco da uve nero lotto L.18/13, vino rosso IGP lotto L.22/13 e lotto L.06/14, vino bianco lotto L.05/14), mentre le fatture poste a fondamento della domanda monitoria si riferirebbero a “partite di uve lavorate e vinificate per conto dell'appellata, alcune delle quali allocate in barrique e oggetto di una trattativa per la conclusione di un nuovo contratto di imbottigliamento, distinto da quello del 30.05.2013, e mai concluso e sottoscritto dalle parti”.
11.3. La superiore circostanza troverebbe riscontro nella corrispondenza tra le parti versata in atti, da cui si evincerebbe chiaramente che essa avrebbe ripetutamente invitato a saldare il servizio di imbottigliamento ed a ritirare le bottiglie Controparte_1
insieme al vino sfuso, pena l'applicazione di costi aggiuntivi per il ritiro del prodotto oltre una certa data (contrattualmente concordata), e che avrebbe Controparte_1
inteso imputare strumentalmente il lotto di vini barricati “Disianza”, non oggetto dei due
11 contratti di lavorazione confluenti nell'unico contratto di imbottigliamento del
30/05/2013, negli obblighi contrattuali di quest'ultimo.
12. La società appellata ha resistito al motivo, rilevandone la natura di “ricostruzione fattuale basata esclusivamente su congetture ed ipotesi che contrastano con i dati documentali acquisiti durante la fase istruttoria di primo grado”.
13. Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato la “Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e, segnatamente, dell'attribuzione del valore di inadempimento alla pec inviata dall'appellante in data 18.06.2016”, rappresentando, al riguardo, che tale comunicazione, lungi dal voler manifestare l'interruzione del rapporto contrattuale in essere, si riferiva piuttosto ad eventuali futuri rapporti commerciali, e che il presunto inadempimento era da attribuire, in realtà, alla scelta “aziendale” compiuta da , la quale Controparte_1 non aveva proceduto ad imbottigliare il vino contenuto all'interno delle barrique
“Disianza”, né a ritirare altro vino di sua provenienza ivi giacente nei silos.
14. ha contestato anche tale motivo di appello, evidenziando Controparte_1 che l'unica interpretazione possibile della nota in questione “è nel senso che la società appellante non era più in grado di fornire la certificazione in biologico del vino, con ciò ammettendo di non poter eseguire più quelle prestazioni trasfuse nei vari contratti sottoscritti”.
15. Con il quarto motivo di appello, infine, la società cooperativa agricola Parte_1 ha censurato la sentenza per “Violazione dell'art. 112 c.c. per aver il Tribunale pronunciato oltre quanto richiesto dalle parti”.
15.1. In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale, nel pronunciarsi sulla domanda di risarcimento danni spiegata dall'odierna appellata, a fronte di una individuazione, da parte della società stessa, di una quantità di vino sfuso di litri 8.150, andando oltre quanto richiesto, avrebbe erroneamente quantificato in litri 23.810 il vino sfuso giacente all'interno dei silos.
15.2. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel non ravvisare l'errore contenuto nell'allegato
A della CTU espletata, laddove la quantità di Syrah contenuta nel silos n. 50/A era stata determinata in litri 8.250, a fronte di un effettivo quantitativo di litri 825.
16. La società appellata ha resistito al motivo deducendo di aver formulato una domanda
“indirizzata ad ottenere l'integrale risarcimento del danno per l'inadempienza contrattuale di controparte, con l'utilizzo di una formula sacramentale che lasciava ampio margine discrezionale
12 di quantificazione al Giudicante”, mentre il presunto errore della C.T.U. costituirebbe
“doglianza assolutamente disarticolata rispetto alle risultanze istruttorie” e farebbe riferimento a foto e rapporti di prova non acquisiti al fascicolo d'ufficio.
17. Tanto premesso sulle difese spiegate dalle parti, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata Controparte_1 in relazione al disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo modificato dal D.L. n. 83/2012,
[...] convertito con modifiche dalla legge n. 134/2012, applicabile ratione temporis al presente giudizio); ed invero, risultano enucleate con sufficiente chiarezza, nell'atto introduttivo, le parti della sentenza che si intendono appellare, le disposizioni di legge che si assumono violate e la loro refluenza sulla decisione (e ciò a prescindere dalla costruzione di un
“modello alternativo di pronuncia”, affatto richiesto dalla norma in esame).
17.1. L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata, per violazione del divieto di nuove domande, ex art. 345 c.p.c., va esaminata, per maggiore chiarezza, unitamente al merito dell'impugnazione.
18. Il primo motivo di appello è infondato e va, pertanto, disatteso.
18.1. Dall'esame delle difese spiegate dall'odierna appellante nella fase monitoria e nel successivo procedimento di opposizione promosso da emerge Controparte_1
che al Giudice di prime cure non è imputabile alcun “travisamento” delle ragioni poste a fondamento delle proprie pretese dalla cooperativa essendo stata Parte_1
proprio quest'ultima ad allegare il “deposito” del vino quale causa petendi del proprio credito. Ciò si evince con chiarezza non soltanto dal ricorso per decreto ingiuntivo del
13/9/2015 (in cui l'odierna appellata si dichiara creditrice degli importi indicati nelle fatture per “deposito vino”), ma anche dalle successive difese spiegate in sede di costituzione nel giudizio di opposizione.
Ed invero, ha posto a fondamento del proprio credito il “deposito vino”, Parte_1
senza fare menzione alcuna dei contratti di lavorazione per conto dell'1/8/2011 e del
25/8/2012; il tema dei contratti in questione, infatti, è stato introdotto dall'odierna appellata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, laddove Controparte_1 ha fermamente contestato l'esistenza di un autonomo contratto di deposito.
Proprio in relazione alle difese spiegate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ed al fine di contestare i rilievi (ivi contenuti) di vessatorietà di alcune delle clausole del
13 contratto di imbottigliamento del 30/5/2013, l'odierna appellante ha poi testualmente affermato: “(…) Pertanto, la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali di cui agli artt. 3.1
e 5.2 non va accolta in primis poichè il contratto d' imbottigliamento che le contiene non è mai stato sottoscritto dalle parti, ma soprattutto non si richiama come fonte che legittima l'emissione delle fatture oggetto del procedimento monitorio R.G. 2590/2015 per il quale è stato emesso
D.I.799/2015!
Ad onor del vero, la richiesta di pagamento della somma di € 13.161,16 delle fatture n. 4/C del
15.01.2015, 52/C del 01.04.2015; 85/C del 05.05.2015, 93/C del 01.06.2015; 103/C del
01.07.2015, 116/C del 01.08.2015 e 144/C del 01.11.2015, che ha legittimato l'emissione del D.I.
799/2015, è per il deposito del vino oggetto del contratto di lavorazione uve per conto, debitamente sottoscritto dalle parti, come si evince anche dalla lettura delle fatture”.
18.2. Poste tali premesse, correttamente il Giudice di primo grado ha affrontato il tema dell'esistenza o meno di un contratto di deposito, escludendola sulla base di argomentazioni pienamente condivisibili: “Nel caso di specie parte opponente ha contestato la pretesa vantata e concretamente azionata dall'opposta in sede monitoria in quanto fondata su un insussistente contratto di deposito oneroso autonomo e distinto dal contratto di lavorazione per conto
e imbottigliamento effettivamente concluso dalle parti.
L'onere della prova è quindi regolato dai criteri di riparto stabiliti da Cass. Sez. Un. n. 13533 del
2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento è tenuto soltanto a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa e ad allegare la circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento (per violazione di doveri accessori ovvero inosservanza dell'obbligo di diligenza o, ancora, per difformità quantitative o qualitative dei beni) della controparte, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito, costituito dall'avvenuto esatto adempimento.
Ciò detto, ritiene il Tribunale che non abbia fornito idonea prova del titolo su cui Parte_1
riposa il credito in contestazione.
In particolare, non è stata fornita alcuna dimostrazione dell'intervenuta stipula di un contratto di deposito tra e avente ad oggetto le uve destinate al processo di Parte_1 Controparte_1 lavorazione o il vino prodotto dalla prima per conto della seconda.
Risulta invece documentata la conclusione di due contratti di lavorazione del vino in data
01.08.2011 e 25.08.2012 così come la sottoscrizione del contratto di imbottigliamento del
14 30.05.2013, in forza del quale l'odierna opposta si impegnava verso l'opponente a effettuare determinate lavorazioni sui vini forniti da quest'ultima (e segnatamente la “stabilizzazione, filtrazione, microfiltrazione e imbottigliamento”: all. 3 e 10 fascicolo di parte opponente), senza previsione di alcun contributo o remunerazione per la permanenza e la custodia del vino prodotto nei locali della società incaricata della relativa lavorazione e dell'imbottigliamento.
Del resto, è del tutto evidente che la permanenza delle bottiglie in cantina fa parte del processo di affinamento del vino ed è quindi chiaramente strumentale alle prestazioni principali dedotte in contratto, non potendosi di certo ipotizzare che la lavorazione l'affinamento possano prescindere dalla disponibilità del vino da parte del soggetto contrattualmente tenuto ad effettuare le relative operazioni;
ne deriva che, in assenza di una specifica ed inequivoca pattuizione, le prestazioni tipiche del deposito devono ritenersi accessorie rispetto a quelle principali di lavorazione e imbottigliamento previste dal contratto di prestazione d'opera intervenuto tra le parti, con esclusione del diritto ad un ulteriore compenso per l'attività di conservazione del prodotto all'interno dello stabilimento del debitore. (cfr. pagg.
3-4 della sentenza).
18.3. In questa sede, di contro, l'appellante, premesso che nei contratti di lavorazione in data 01/08/2011 e 25/08/2012 sarebbe stata pattuita esclusivamente la lavorazione delle uve nelle varie fasi ivi indicate, ha dedotto che l'utilizzo del termine “deposito”, di cui alle difese di primo grado, sarebbe da intendere in senso “generico” e “atecnico”, volendo essa, in realtà, “riferirsi alle conseguenze giuridiche del mancato ritiro del prodotto da parte del committente nei tempi e con le modalità pattuite”.
Tali conseguenze giuridiche sarebbero, in particolare, discendenti dalla “penale” contemplata dall'art.
4.3 dei due contratti di lavorazione.
18.4. Di tale clausola, invero, l'odierna appellante non ha fatto menzione in primo grado, se non, incidentalmente, negli scritti difensivi finali, dopo lo spirare dei termini perentori per le deduzioni assertorie (cfr. note difensive conclusive, depositate il 10/4/2020 per l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.: “Nel caso di specie, il D.I. viene emesso per il pagamento di fatture per il deposito del vino, in esecuzione di un contratto di lavorazione uve per conto, che statuiva al punto 4.3 “Il pagamento avverrà in due soluzioni: il 50% del compenso finale verrà corrisposto a fine vendemmia e la restante parte a conclusione della lavorazione e comunque entro e non oltre il mese di Maggio 2013. Trascorso tale termine verrà addebitato alla parte committente un costo mensile valutato sulla base dei prezzi di mercato (secondo delibera n. 8
15 del 23/09/2008 del C.d.A. della “ ). Resta salvo il diritto della Parte_1 Parte_1 parte esecutrice ad incassare l'intera somma qualora il ritiro del prodotto finale avvenga prima del termine su indicato”; cfr. anche comparsa conclusionale depositata il 3/6/2020, di identico tenore).
18.5. Ciò non di meno, il richiamo alla clausola del contratto di lavorazione non integra, contrariamente a quanto dedotto dalla società appellata, una mutatio libelli (in quanto tale inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.), bensì una mera emendatio libelli; ciò non tanto perché, come premesso, della clausola l'odierna appellante ha fatto espressa menzione negli scritti difensivi finali, quanto, piuttosto, poiché in seno all'atto di costituzione nel giudizio di opposizione, a fronte dell'ampliamento del thema decidendum operato dalla società , l'opposta (oggi appellante) aveva comunque ricondotto (sia Controparte_1 pure genericamente) il titolo della propria pretesa ai contratti di lavorazione uve inter partes (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione, già richiamato al superiore paragrafo
18.1.: “Ad onor del vero, la richiesta di pagamento della somma di € 13.161,16 delle fatture n. 4/C del 15.01.2015, 52/C del 01.04.2015; 85/C del 05.05.2015, 93/C del 01.06.2015; 103/C del
01.07.2015, 116/C del 01.08.2015 e 144/C del 01.11.2015, che ha legittimato l'emissione del D.I.
799/2015, è per il deposito del vino oggetto del contratto di lavorazione uve per conto, debitamente sottoscritto dalle parti, come si evince anche dalla lettura delle fatture”).
In buona sostanza, pur non essendo condivisibile l'assunto dell'appellante, secondo cui la causa petendi sarebbe rimasta identica (“la pretesa creditoria è sempre derivata dall'applicazione della clausola contrattuale di cui all'art.
4.3 dei contratti di lavorazione, specificamente sottoscritta dalle parti anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.), e pur essendo le difese spiegate in primo grado dalla cooperativa certamente affette da genericità, non può ritenersi introdotto, in questa sede, un tema di indagine e di decisione del tutto nuovo, ossia “fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio” (cfr.
Cass., sez. II, 12 dicembre 2018, n. 32146); ed invero, la questione se i due contratti di lavorazione stipulati dalle parti in data 01/08/2011 e 25/08/2012 legittimino o meno la pretesa azionata in sede monitoria da è stata certamente dibattuta nel Parte_1
giudizio di primo grado, sicché non può ritenersi sussistente alcun “disorientamento” della difesa della società appellata (cfr. sul punto Cass., sez. L., 27 luglio 2009, n. 17457:
“Si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria,
16 introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere”).
18.6. Tanto premesso, il motivo è infondato nel merito.
La clausola invocata dall'appellante è inserita (in formulazione pressoché identica, salvo che per il termine finale per il pagamento) nell'articolo 4 (Corrispettivo della lavorazione) dei due contratti di lavorazione dell'1/8/2012 e del 25/8/2012, che, per maggiore chiarezza, si trascrive integralmente:
«
4. Corrispettivo della lavorazione.
4.1. Il corrispettivo della lavorazione viene fissato in € 11,00 (esclusa IVA) per quintale di uva lavorata e lo stesso è comprensivo dei consumi energetici (secondo delibera n. 34 del 18/2/2011 del
C. d.A. della “ ). Parte_1 Parte_1
4.2. Il fabbisogno dei prodotti della biotecnologia rimane a carico della parte committente (secondo delibera n. 8 del 23/09/2008 del C. d.A. della ). Parte_1 Parte_1
Nel caso in cui la parte committente non fornisca i suddetti prodotti il corrispettivo aggiuntivo viene fissato in € 3,00 (esclusa IVA) per quintale di uva lavorata (secondo delibera n. 30 del 15/07/2010 del C. d.A. della “ ). Parte_1 Parte_1
4.3. Il pagamento avverrà in due soluzioni: il 50% del compenso finale verrà corrisposto a fine vendemmia e la restante parte a conclusione della lavorazione e comunque entro e non oltre il mese di maggio 2013. Trascorso tale termine verrà addebitato alla parte committente un costo mensile valutato sulla base dei prezzi di mercato (secondo delibera n. 8 del 23/09/2008 del C.d.A. della
“ ». Parte_1 Parte_1
In tutta evidenza, la clausola di cui all'art.
4.3. non prevede affatto, come dedotto dall'appellante, una penale per l'ipotesi di mancato ritiro del prodotto lavorato, bensì
l'applicazione, in caso di mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento del corrispettivo per la lavorazione uve (maggio 2012 nel primo contratto e maggio 2013 nel
17 secondo), di un non meglio determinato “costo mensile” aggiuntivo, parametrato (in modo del tutto generico) ai “prezzi di mercato”.
19. Anche il secondo e terzo motivo (da esaminare congiuntamente, poiché strettamente connessi) sono infondati.
19.1. Va premesso che in primo grado ha costantemente negato Parte_1
l'esistenza del contratto di imbottigliamento del 30/5/2013, di cui l'odierna appellata, di contro, ha documentalmente provato l'esistenza, allegandone, altresì, l'inadempimento da parte dell'appellante.
19.2. Le difese della società appellata sono state riconosciute pienamente fondate dal
Giudice di primo grado, con le seguenti argomentazioni: “Ritenuta perciò ammissibile la domanda di risoluzione, nel merito la società oltre ad aver provato – come si è Controparte_1
già detto – la conclusione del contratto di imbottigliamento in data 30.05.2013, ne ha allegato e documentato l'inadempimento da parte di quest'ultima, infatti, con comunicazione Parte_1
a mezzo pec del 18.06.2016 rappresentava che “la , per scelta aziendale, non [era] più CP_4
certificata in biologico” e pertanto non era più nelle condizioni di “effettuare alcuna lavorazione sui vini biologici”, di proprietà della committente, in giacenza presso la struttura (cfr. all. 1 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Tale circostanza, non contestata né smentita dalla convenuta in riconvenzionale (che sul punto si è sempre e soltanto limitata a negare la conclusione del contratto di imbottigliamento), costituisce senz'altro un inadempimento di non scarsa importanza nella misura in cui sancisce la definitiva impossibilità di eseguire la prestazione pattuita per scelta unilaterale della debitrice”.
19.3. In questa sede, di contro, l'appellante, da un lato, non nega più l'esistenza del contratto di imbottigliamento del 30/5/2013; dall'altro, sostiene che tale contratto non riguarderebbe tutti i conferimenti di uve della (come ritenuto dal Controparte_1
Giudice di primo grado) ma soltanto alcune partite di uva (segnatamente vino bianco da uve nero lotto L.18/13, vino rosso IGP lotto L.22/13 e lotto L.06/14, vino bianco lotto
L.05/14), mentre le fatture poste a fondamento della domanda monitoria si riferirebbero a “partite di uve lavorate e vinificate per conto dell'appellata, alcune delle quali allocate in barrique
e oggetto di una trattativa per la conclusione di un nuovo contratto di imbottigliamento, distinto da quello del 30.05.2013, e mai concluso e sottoscritto dalle parti”.
18 19.4. Orbene, tale ricostruzione in fatto, oltre a porsi in evidente contrasto con quanto sostenuto in primo grado (in cui, lo si ribadisce, l'odierna appellante ha costantemente negato l'esistenza del contratto di imbottigliamento del 30/5/2013, pur a fronte delle evidenze documentali), non trova alcun riscontro (contrariamente a quanto dedotto nell'atto di appello) nella documentazione in atti, da cui risulta, anzi, smentita.
19.5. Ed invero, dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta da entrambe le parti
(e in particolare dalla corrispondenza) emerge quanto segue.
19.5.1. È documentalmente provata la stipula, tra le parti, di due contratti di lavorazione vino, in data 01/08/2011 e 25/08/2012, con le quali la cooperativa si Parte_1 obbligava a vinificare le uve prodotte dalla committente nelle Controparte_1 vendemmie, rispettivamente, del 2011 e 2012; in entrambi i contratti si faceva riferimento ad un eventuale contratto di imbottigliamento (cfr. articolo 1.2. ultimo periodo:
“L'eventuale confezionamento del prodotto verrà regolato da un nuovo contratto che potrà essere stipulato successivamente”).
19.5.2. È incontestato tra le parti che una parte delle uve della vendemmia 2011, conferite da , siano state imbottigliate (sulla base di un primo Controparte_1
contratto, non versato in atti) nel 2012, manifestando poi i fenomeni di trasudazione di cui le parti si sono reciprocamente addebitate la responsabilità (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione di primo grado della cooperativa “Nell' anno 2012 veniva Parte_1
così commissionato alla l'imbottigliamento del vino, relativo alla Controparte_5
vendemmia 2011. Prestato il servizio e consegnate le bottiglie, dopo ben nove mesi dall' avvenuta consegna veniva comunicato che alcune di esse trasudavano, chiedendone il risarcimento del danno
(doc. 5). A tale missiva replicava il L.R. della , rilevando non solo la tardività della CP_4 denuncia ma anche l'assenza di ogni responsabilità nell' evento verificatosi (doc.6), poiché come accertato il danno era stato provocato dall' impiego dei tappi difettosi, forniti dallo stesso committente”).
19.5.3. È documentalmente provata, altresì, la sottoscrizione di un secondo contratto di imbottigliamento, in data 30/05/2013, in forza del quale si impegnava Parte_1 nei confronti di ad effettuare determinate lavorazioni sui vini forniti Controparte_1
da quest'ultima (e segnatamente la “stabilizzazione, filtrazione, microfiltrazione e imbottigliamento”); tale contratto si riferiva alle uve precedentemente conferite, nel 2011
19 e nel 2012, da , e riguardava l'imbottigliamento anche di vino Controparte_1 barricato, come confermato dalla documentazione in atti, e in particolare:
a) dalla nota di di cui all'allegato n. 8 della produzione di primo Controparte_1 grado, in cui si sottopongono a le modifiche del contratto di Parte_1 imbottigliamento (datato 30/5/2013) da essa precedentemente inviato per la sottoscrizione, in cui l'odierna appellata afferma espressamente che l'imbottigliamento si riferisce alle uve già conferite in forza dei contratti di lavorazione del 2011 e del 2012 ed invita la cantina a rispettare i termini concordati per Parte_1
l'imbottigliamento;
b) dalla relativa nota di riscontro di (all. n. 9 della produzione di primo Parte_1 grado di ), in cui si la cooperativa rifiuta ogni proposta di modifica Controparte_1 del contratto “in quanto si tratta di un servizio offerto dalla cooperativa alle condizioni ivi riportate”, senza contestare, di fatto, che il contratto si riferisca alle uve oggetto dei due contratti di lavorazione del 2011 e 2012, lamentando l'impossibilità di poter procedere all'imbottigliamento per la mancata ricezione delle bottiglie e delle etichette (e non certo per il mancato conferimento delle uve: “come sempre, la VS ditta non solo disconosce, ma cita informazioni non veritiere in quanto, in data 04/06/2013 alle ore 20:06, non sono ancora pervenute presso la struttura della scrivente Cooperativa né le bottiglie né le etichette”);
c) dall'ulteriore nota di riscontro, proveniente da con cui la Controparte_1
società trasmette il contratto datato 30/5/2013 nella versione richiesta da Parte_1 ed in cui si ribadisce che il vino da imbottigliare si riferisce alle partite di uva già conferite
(cfr. allegato n. 10 della produzione di primo grado di ); Controparte_1
d) dalla successiva missiva del 27/11/2014 di cui all'allegato n. 11 della produzione di primo grado di , in cui l'odierna appellante, dopo aver notiziato la Controparte_1 controparte della sanzione ricevuta per la lavorazione del Nera, fa espresso Parte_4
riferimento al confezionamento di vino barricato (“Colgo l'occasione per comunicarti che la prossima settimana verranno confezionate le bottiglie, ma che è opportuno che le stesse affinino in bottiglia per circa 6 mesi prima di venire consumate visto che si tratta di vino barricato”): nota da cui si ricava che, contrariamente a quanto in questa sede dedotto da a Parte_1 quella data il contratto di imbottigliamento relativo al vino barricato era perfezionato.
20 Ed invero, a quella data, era già stato sottoscritto il contratto di imbottigliamento datato
30/5/2013, che, in tutta evidenza, non può che riferirsi anche al vino barricato, tenuto anche conto che il contratto non contiene alcuna limitazione dell'imbottigliamento ad
“alcune partite di uva” ed alcun riferimento ai lotti specificati in atto di appello (vino bianco da uve nero lotto L.18/13, vino rosso IGP lotto L.22/13 e lotto L.06/14, vino bianco lotto L.05/14).
19.5.4. Di contro, l'allegazione di una diversa “trattativa”, finalizzata alla “conclusione di un nuovo contratto di imbottigliamento, distinto da quello del 30.05.2013, e mai concluso e sottoscritto dalle parti” (cfr. atto di appello), avente ad oggetto, in particolare, i vini barricati
“Disianza” (oggetto della diffida prodotta da in allegato n. 13), non Controparte_1
trova alcun riscontro probatorio.
Ed invero, nella missiva datata 11/2/2015 proveniente da (all. n. 14 della Parte_1
produzione di primo grado di feudo ), il richiamo ad un contratto di CP_1 imbottigliamento asseritamente ancora “non concluso” è relativo, inequivocabilmente, al contratto datato 30/5/2013, e non ad un ipotetico (terzo) contratto di imbottigliamento.
Ciò si evince con assoluta chiarezza dal punto 1) della nota in questione: “ancora oggi non risulta agli atti alcun contratto di imbottigliamento benché richiesto con pec del 04/06/2013 (si allega nota). Ebbene, la pec in questione è stata prodotta da entrambe le parti in primo grado (all. n. 12 dell'appellante e all. n. 9 dell'appellata) e contiene, in allegato, il contratto datato 30/5/2013.
19.5.5. A tutto ciò si aggiunga, per completezza, che non vi è prova alcuna di conferimenti di uve ulteriori rispetto a quelle oggetto dei contratti di lavorazione del 2011
e 2012 e che, come già esposto, il contratto del 30/5/2013 non contiene alcuna limitazione dell'imbottigliamento ad “alcune partite di uva”, né riferimento alcuno ai lotti indicati in atto di appello (vino bianco da uve nero lotto L.18/13, vino rosso IGP lotto
L.22/13 e lotto L.06/14, vino bianco lotto L.05/14).
19.6. Alla luce delle superiori premesse, posto che la società appellata ha provato la fonte negoziale del proprio diritto (costituita dai contratti di lavorazione uve del 2011 e del
2012 e dal contratto di imbottigliamento del 30/5/213) ed ha allegato l'inadempimento qualificato di (con riferimento all'omesso imbottigliamento del vino Parte_1 affinato in barrique nel termine concordato), l'appellante, su cui gravava il relativo onere
21 (cfr. Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533), non ha provato l'adempimento della propria prestazione;
correttamente, pertanto, il Giudice di primo grado ha pronunciato la risoluzione del contratto.
20. In tale contesto, la Pec inviata in data 18/6/2016, in cui l'appellante, in riferimento ai vino di proprietà di in giacenza, rappresentava che “la , per Controparte_1 CP_4
scelta aziendale, non sarà più certificata in biologico” e pertanto non era più nelle condizioni di “effettuare alcuna lavorazione sui vini biologici”, costituisce esclusivamente la conferma di una definitiva impossibilità di adempiere al contratto del 30/5/2013, essendo l'inadempimento, in ogni caso, già acclarato sulla base delle altre emergenze processuali.
21. Anche il quarto e ultimo motivo di appello è infondato.
21.1. Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo l'odierna appellata ha allegato di aver subito, in conseguenza dell'inadempimento, un danno patrimoniale, costituito
“dall'attuale impossibilità di commercializzare il prodotto di punta della propria offerta enologica
e dall'inevitabile deterioramento e deprezzamento conseguente all'invecchiamento del vino”, specificando di aver “programmato, sostenendo i relativi ingenti costi”, la propria presenza all'Expo 2015” e chiedendo, quindi, la condanna dell'opposta al risarcimento del danno
“da quantificare nel corso del procedimento istruttorio ovvero da liquidare secondo criteri equitativi”. Successivamente, nell'ambito della memoria depositata il 21/9/2016,
l'appellata ha quantificato tale danno in euro 199.819,70 “o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”.
In tutta evidenza, a fronte di una condanna per complessivi 22.827,64, oltre rivalutazione e interessi, non è ravvisabile alcuna “Violazione dell'art. 112 c.c. per aver il Tribunale pronunciato oltre quanto richiesto dalle parti”.
21.2. Quanto al lamentato errore contenuto nella C.T.U. espletata in primo grado, si osserva che la società appellata, nella citata memoria depositata il 21/9/2016, ha specificato: “(…) risultano ancora giacenti presso la cantina le seguenti quantità di vino barricato, equivalenti ad 11.600 litri:
- ettolitri 25,00 di nero d'avola 2010 IGP;
- ettolitri 15,00 di syrah IGP 2010;
- ettolitri 52,60 di nero d'avola IGO 2011;
- ettolitri 24,00 syrah IGP 2011; (…)
22 Risultano altresì ettolitri 81,50 di nero d'avola IGP 2012 non barricato equivalenti a 8.150 litri”.
A fronte, quindi, dell'allegazione di un danno corrispondente all'impossibilità di commerciare 8.150 litri di vino sfuso (oltre a 11.600 litri di vino barricato), il C.T.U. ha indicato il vino sfuso, nell'allegato A della relazione, in complessivi litri di 23.860 (e non
23.810, come sostenuto dall'appellante).
L'anomalia è imputabile al dedotto errore di calcolo solo in parte.
Ed invero, a pag. 3 della relazione della relazione di C.T.U. depositata il 30/5/2018 il consulente ha chiarito che il vino dell'annata 2011 (classificato dall'appellata come
“barricato”) non era certificato come IGT Terre siciliane ed era pertanto “da considerarsi ai fini della valutazione come vino rosso normale”. Ed infatti, nell'allegato A della relazione il vino “barrique” è stato quantificato in complessivi litri 3.375, a fronte dell'indicazione, da parte dell'appellata, di 11.600 litri, con una differenza di 8.225 litri che, in tutta evidenza, sono confluiti nel “vino rosso normale”.
Ciò posto, il CTU è certamente incorso in errore nell'indicazione del quantitativo di
Syrah 2011 contenuto nel silos n. 50/A (cfr. terza riga dell'allegato A); come dedotto dall'appellante, infatti, dal rapporto di prova n. 551/17 dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio allegato alla C.T.U. (campione n. 3 Syrah annata 2011) si evince che il silos
50/A aveva una capienza totale pari a 1000 litri e un contenuto effettivo pari a 825 litri,
e non poteva avere, pertanto, il contenuto indicato dal consulente (8.250 litri di vino
Syrah del 2011).
Da tale errore consegue che il numero di bottiglie ottenibili dal vino Syrah 2011 è pari a n.
1.089 unità e non 10.890 (come indicato nella tabella a pag. 3 della relazione di C.T.U. depositata il 30/5/2018), mentre il numero di bottiglie complessivamente ottenibili va rideterminato in 26.149 unità (in luogo di 35.950).
La superiore circostanza, tuttavia, non incide in alcun modo sulla quantificazione del danno patito dalla società, che è stato prudenzialmente stimato dal C.T.U. prevedendo una vendita di complessive 10.000 bottiglie, di cui n. 112 bottiglie di Syrah 2011 (a fronte di una produzione retraibile ben superiore), per un totale di euro 36.133,04 (da cui è stato poi correttamente detratto il valore del vino ancora in giacenza presso la cantina per complessivi euro 13.305,40: stima, quest'ultima, per la quale non Parte_1
23 constano e, in ogni caso, non sono stati dedotti, errori di calcolo nel quantitativo di riferimento).
Ciò posto, l'errore commesso dal C.T.U. nelle premesse della relazione (sia pur macroscopico) è totalmente ininfluente, in tutta evidenza, sulla stima del danno per complessivi euro 36.133,04.
22. Tanto premesso, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 3.900,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
24. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 727/2020, pronunciata dal Controparte_1
Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, in data 15/10/2020 e pubblicata in data 20/10/2020, che conferma;
- condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di delle Controparte_1
spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.900,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 7 novembre 2025
Il Consigliere est. Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
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