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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/10/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2329/2024
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2329 /2024, promossa da
(c.f. , nata in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BERGAMASCHI ALESSIA GIORDANA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. parte ricorrente
E
(c.f. ) nato in [...] il [...] Controparte_1 P.IVA_1 parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Pag. 1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: disporre l'affidamento super - esclusivo del minore alla ricorrente, Persona_1 cui spetteranno tutte le decisioni su questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, incluse quelle afferenti l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale del figlio minore, che rimarrà presso l'abitazione della madre;
pronunciarsi, come in premessa, in ordine all'eventuale regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre sig.
ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove Controparte_1 occorrendo, ammissione di apposita CTU;
c) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. Controparte_1
a contribuire al mantenimento del figlio minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro
[...]
500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per il P.M.: si rimette alle decisioni del Giudice
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2024, ha adito il Tribunale per Parte_1 chiedere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
La ricorrente ha rappresentato di aver avviato una relazione sentimentale con il resistente, dall'aprile 2019 alla primavera del 2022. Dalla loro unione è nato il [...] Persona_1
Sin dalla sua nascita a mostrato disinteresse nei confronti del figlio, disinteressandosi CP_1
a tutti i suoi bisogni e alle sue condizioni di salute (il bambino è affetto da disturbo espressivo del linguaggio e da un lieve ritardo cognitivo, per cui è stato riconosciuto invalido civile.
La ricorrente, ancora, ha rappresentato che non aveva mai convissuto con il resistente perché faceva uso di stupefacenti e perché, in qualche occasione, era stato aggressivo sia verso di lei che verso il bambino. In un messaggio che le aveva inviato il 16/10/2024, le scriveva “Tu e il nostro bambino siete dei Bastardi, portate la vostra croce. Te lo meriti e non potrà mai essere riconosciuto come mio figlio (gli ha dato il cognome per avere il permesso di soggiorno), è un bastardo e devi togliere il mio nome dal suo nome… saprà di essere nato con più disabilità… ho contattato il mio avvocato per disconoscerlo… odio te e il bastardo che chiami figlio…”. Peraltro, si era reso irreperibile e, comunque, non aveva mai CP_1 provveduto al suo mantenimento.
Ha concluso come in epigrafe.
***
Alla prima udienza, dichiarata la contumacia di la ricorrente ha dichiarato: “abito a CP_1
Novara, in via Paolucci, dove ho il domicilio. Vivo con mio figlio. Pago un canone di 500,00 € mensili. Lavoro come OSS con contratto a tempo indeterminato di 165 ore al mese;
riesco a percepire sino ad € 1.500,00. Per_1 sta bene adesso è seguito dalla NPI. Non siamo seguiti dai Servizi Sociali ma potrei aver bisogno di un aiuto anche nella gestione del minore. Attualmente non ho nessun tipo di rapporto con il mio ex compagno. Lui ha regolarmente riconosciuto il bambino anche se ha detto che vuole disconoscerlo. Non so se lui lavora. Quando stavamo insieme spacciava sostanze stupefacenti. Non so dove sia e cosa faccia attualmente. Ho bisogno di avere l'affidamento super- esclusivo del bambino, perché il padre non collabora nella gestione del bambino. Io non voglio avere rapporti con il
Pag. 2 padre del bambino”. Quindi, all'esito, è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio: “
1. affida in via super esclusiva alla madre, con collocamento presso quest'ultima;
2. dispone che Per_1 Persona_1 eserciterà in via esclusiva, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3 c.c., la responsabilità Parte_1 genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3. dispone che la madre possa validamente rinnovare i documenti per l'espatrio senza necessità del consenso paterno;
4. dispone che il padre possa incontrare il minore, esclusivamente in luogo neutro, alla presenza di un operatore, secondo le modalità indicate in motivazione;
5. dispone che Controparte_1 contribuisca al mantenimento del figlio minore versando a l'importo di € 300,00
[...] Parte_2 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
6. dispone che le spese straordinarie siano poste a carico dei genitori al 50% secondo quanto indicato dal Protocollo del Tribunale di Torino;
7. dispone che l'assegno unico sia percepito al integralmente dalla madre;
In via istruttoria: visto l'art. 473 bis.27 c.p.c.
8. dispone la presenza in carico da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio del nucleo familiare, affinché riferiscano sulle condizioni del nucleo e sul rapporto della minore con la figura paterna su elementi di eventuale pregiudizio per il minore e sugli riferire elementi ritenuti utili ai fini della determinazione in ordine all'affidamento e al collocamento del minore;
9. dispone la presa in carico del minore da parte del Servizio NPI;
10. dichiara inammissibili le richieste di prova orale formulate da parte ricorrente;
11. dichiara inammissibile l'ordine di esibizione formulato da parte ricorrente;
visto l'art. 473 bis.2 c.p.c. 12. ordina a) all' di trasmettere estratto contributivo relativo alla CP_2 posizione lavorativa di nato a [...] il 3/91992 e residente in [...]
Legnano (MI) via Giusti Giuseppe 27, cf. 49570189008, entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento;
b) ad di trasmettere dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni Controparte_3
nato a [...] il 3/91992 e residente in [...]
Giuseppe 27, cf. 49570189008, entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento;
13. fissa per l'esame della relazione e della documentazione di cui è stata chiesta l'esibizione l'udienza del 16 settembre 2025 ore 13.30; 14. invita i Servizi sociali ed il Servizio NPI a trasmettere le relazioni sull'attività svolta entro il 10.9.2025; 15. manda alla cancelleria per la trasmissione della presente ordinanza all'Agenzia delle Entrate, al Servizio NPI, al Servizio Sociale del Comune di Novara, all' . CP_2
Alla successiva udienza del 16/9/2025, la difesa è stata invitata alla discussione, non essendo necessari ulteriori approfondimenti istruttori e, quindi, la causa è stata rimessa in decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover confermare l'assetto già in essere con il provvedimento provvisorio e, quindi, affidare in via super esclusiva alla madre. Per_1
Invero, tale regime è quello che meglio risponde al benessere e agli interessi del minore;
peraltro, la madre è l'unica che si è sempre occupata di lui, rispetto al padre che è sempre stato assente (attualmente è irreperibile) e non ha mai provveduto ai suoi bisogni. Anzi, a ben vedere, il resistente lo ha sempre insultato e ha spesso insinuato che non fosse suo figlio.
Inoltre, a causa dei suoi problemi di salute, risulta già in carico alla neuropsichiatria infantile Per_1
e, come si ricava dalla relazione in atti, il padre non si era mai presentato agli incontri con il servizio. Al contrario, non sono stati fatti rilievi in ordine alle capacità della madre, nemmeno dai servizi sociali che hanno in carico il nucleo che, anzi, hanno sottolineato come la madre provveda a tutte le esigenze di Gli stessi servizi sociali, inoltre, hanno evidenziato che on si è Per_1 CP_1
Pag. 3 attivato per avviare gli incontri in spazio neutro, con ciò confermando il tuo totale disinteresse verso il figlio.
Deve, quindi, concludersi per l'affido super esclusivo del minore alla madre, presso cui deve essere collocato.
Quanto al regime di incontri padre-figlio, questi devono essere effettuati con la cautela dello spazio neutro e alla presenza di un educatore: il bambino ha visto il padre poche volte, non ha instaurato alcun rapporto con lui e, dunque, gli incontri non possono che essere protetti, a tutela del suo esclusivo benessere.
Sotto il profilo del mantenimento, dalla documentazione in atti, risulta che è stato CP_1 occupato dal 18/11/2025 al 20/12/2024 mentre per i periodi antecedenti non risultano impieghi. Pertanto, a titolo di mantenimento va confermato l'ammontare previsto nel provvedimento provvisorio € 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico universale deve essere percepito integralmente dalla madre.
Va disposta la perdurante presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e del servizio neuropsichiatria infantile, per proseguire il monitoraggio sul minore e sulla famiglia, a tutela del suo benessere, nonché per rafforzare le capacità genitoriali della ricorrente.
***
La soccombenza del convenuto impone la condanna alle spese della causa che si liquidano nella somma di € 2.906,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, considerati i parametri di cui al D.M. 55/2002, cause di valore indeterminabile-complessità bassa, con esclusione della fase dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) affida in via super esclusiva alla madre, presso cui deve essere Persona_1 collocato;
2) dispone che gli incontri padre-figlio avvengano in spazio neutro e alla presenza di un educatore, secondo le modalità e il calendario elaborato dal servizio sociale;
3) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio minore, versando la somma di € 300,00 entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
4) pone le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
6) dispone la perdurante presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali e del servizio di neuropsichiatria infantile, per le finalità di cui in motivazione;
7) condanna alla refusione delle spese processuali che si Controparte_1 liquidano nella somma di € 2.906,00, oltre 15% per spese straordinarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Pag. 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 2/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 5
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2329 /2024, promossa da
(c.f. , nata in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BERGAMASCHI ALESSIA GIORDANA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. parte ricorrente
E
(c.f. ) nato in [...] il [...] Controparte_1 P.IVA_1 parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Pag. 1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: disporre l'affidamento super - esclusivo del minore alla ricorrente, Persona_1 cui spetteranno tutte le decisioni su questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, incluse quelle afferenti l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale del figlio minore, che rimarrà presso l'abitazione della madre;
pronunciarsi, come in premessa, in ordine all'eventuale regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre sig.
ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove Controparte_1 occorrendo, ammissione di apposita CTU;
c) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. Controparte_1
a contribuire al mantenimento del figlio minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro
[...]
500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per il P.M.: si rimette alle decisioni del Giudice
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2024, ha adito il Tribunale per Parte_1 chiedere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
La ricorrente ha rappresentato di aver avviato una relazione sentimentale con il resistente, dall'aprile 2019 alla primavera del 2022. Dalla loro unione è nato il [...] Persona_1
Sin dalla sua nascita a mostrato disinteresse nei confronti del figlio, disinteressandosi CP_1
a tutti i suoi bisogni e alle sue condizioni di salute (il bambino è affetto da disturbo espressivo del linguaggio e da un lieve ritardo cognitivo, per cui è stato riconosciuto invalido civile.
La ricorrente, ancora, ha rappresentato che non aveva mai convissuto con il resistente perché faceva uso di stupefacenti e perché, in qualche occasione, era stato aggressivo sia verso di lei che verso il bambino. In un messaggio che le aveva inviato il 16/10/2024, le scriveva “Tu e il nostro bambino siete dei Bastardi, portate la vostra croce. Te lo meriti e non potrà mai essere riconosciuto come mio figlio (gli ha dato il cognome per avere il permesso di soggiorno), è un bastardo e devi togliere il mio nome dal suo nome… saprà di essere nato con più disabilità… ho contattato il mio avvocato per disconoscerlo… odio te e il bastardo che chiami figlio…”. Peraltro, si era reso irreperibile e, comunque, non aveva mai CP_1 provveduto al suo mantenimento.
Ha concluso come in epigrafe.
***
Alla prima udienza, dichiarata la contumacia di la ricorrente ha dichiarato: “abito a CP_1
Novara, in via Paolucci, dove ho il domicilio. Vivo con mio figlio. Pago un canone di 500,00 € mensili. Lavoro come OSS con contratto a tempo indeterminato di 165 ore al mese;
riesco a percepire sino ad € 1.500,00. Per_1 sta bene adesso è seguito dalla NPI. Non siamo seguiti dai Servizi Sociali ma potrei aver bisogno di un aiuto anche nella gestione del minore. Attualmente non ho nessun tipo di rapporto con il mio ex compagno. Lui ha regolarmente riconosciuto il bambino anche se ha detto che vuole disconoscerlo. Non so se lui lavora. Quando stavamo insieme spacciava sostanze stupefacenti. Non so dove sia e cosa faccia attualmente. Ho bisogno di avere l'affidamento super- esclusivo del bambino, perché il padre non collabora nella gestione del bambino. Io non voglio avere rapporti con il
Pag. 2 padre del bambino”. Quindi, all'esito, è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio: “
1. affida in via super esclusiva alla madre, con collocamento presso quest'ultima;
2. dispone che Per_1 Persona_1 eserciterà in via esclusiva, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3 c.c., la responsabilità Parte_1 genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3. dispone che la madre possa validamente rinnovare i documenti per l'espatrio senza necessità del consenso paterno;
4. dispone che il padre possa incontrare il minore, esclusivamente in luogo neutro, alla presenza di un operatore, secondo le modalità indicate in motivazione;
5. dispone che Controparte_1 contribuisca al mantenimento del figlio minore versando a l'importo di € 300,00
[...] Parte_2 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
6. dispone che le spese straordinarie siano poste a carico dei genitori al 50% secondo quanto indicato dal Protocollo del Tribunale di Torino;
7. dispone che l'assegno unico sia percepito al integralmente dalla madre;
In via istruttoria: visto l'art. 473 bis.27 c.p.c.
8. dispone la presenza in carico da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio del nucleo familiare, affinché riferiscano sulle condizioni del nucleo e sul rapporto della minore con la figura paterna su elementi di eventuale pregiudizio per il minore e sugli riferire elementi ritenuti utili ai fini della determinazione in ordine all'affidamento e al collocamento del minore;
9. dispone la presa in carico del minore da parte del Servizio NPI;
10. dichiara inammissibili le richieste di prova orale formulate da parte ricorrente;
11. dichiara inammissibile l'ordine di esibizione formulato da parte ricorrente;
visto l'art. 473 bis.2 c.p.c. 12. ordina a) all' di trasmettere estratto contributivo relativo alla CP_2 posizione lavorativa di nato a [...] il 3/91992 e residente in [...]
Legnano (MI) via Giusti Giuseppe 27, cf. 49570189008, entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento;
b) ad di trasmettere dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni Controparte_3
nato a [...] il 3/91992 e residente in [...]
Giuseppe 27, cf. 49570189008, entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento;
13. fissa per l'esame della relazione e della documentazione di cui è stata chiesta l'esibizione l'udienza del 16 settembre 2025 ore 13.30; 14. invita i Servizi sociali ed il Servizio NPI a trasmettere le relazioni sull'attività svolta entro il 10.9.2025; 15. manda alla cancelleria per la trasmissione della presente ordinanza all'Agenzia delle Entrate, al Servizio NPI, al Servizio Sociale del Comune di Novara, all' . CP_2
Alla successiva udienza del 16/9/2025, la difesa è stata invitata alla discussione, non essendo necessari ulteriori approfondimenti istruttori e, quindi, la causa è stata rimessa in decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover confermare l'assetto già in essere con il provvedimento provvisorio e, quindi, affidare in via super esclusiva alla madre. Per_1
Invero, tale regime è quello che meglio risponde al benessere e agli interessi del minore;
peraltro, la madre è l'unica che si è sempre occupata di lui, rispetto al padre che è sempre stato assente (attualmente è irreperibile) e non ha mai provveduto ai suoi bisogni. Anzi, a ben vedere, il resistente lo ha sempre insultato e ha spesso insinuato che non fosse suo figlio.
Inoltre, a causa dei suoi problemi di salute, risulta già in carico alla neuropsichiatria infantile Per_1
e, come si ricava dalla relazione in atti, il padre non si era mai presentato agli incontri con il servizio. Al contrario, non sono stati fatti rilievi in ordine alle capacità della madre, nemmeno dai servizi sociali che hanno in carico il nucleo che, anzi, hanno sottolineato come la madre provveda a tutte le esigenze di Gli stessi servizi sociali, inoltre, hanno evidenziato che on si è Per_1 CP_1
Pag. 3 attivato per avviare gli incontri in spazio neutro, con ciò confermando il tuo totale disinteresse verso il figlio.
Deve, quindi, concludersi per l'affido super esclusivo del minore alla madre, presso cui deve essere collocato.
Quanto al regime di incontri padre-figlio, questi devono essere effettuati con la cautela dello spazio neutro e alla presenza di un educatore: il bambino ha visto il padre poche volte, non ha instaurato alcun rapporto con lui e, dunque, gli incontri non possono che essere protetti, a tutela del suo esclusivo benessere.
Sotto il profilo del mantenimento, dalla documentazione in atti, risulta che è stato CP_1 occupato dal 18/11/2025 al 20/12/2024 mentre per i periodi antecedenti non risultano impieghi. Pertanto, a titolo di mantenimento va confermato l'ammontare previsto nel provvedimento provvisorio € 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico universale deve essere percepito integralmente dalla madre.
Va disposta la perdurante presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e del servizio neuropsichiatria infantile, per proseguire il monitoraggio sul minore e sulla famiglia, a tutela del suo benessere, nonché per rafforzare le capacità genitoriali della ricorrente.
***
La soccombenza del convenuto impone la condanna alle spese della causa che si liquidano nella somma di € 2.906,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, considerati i parametri di cui al D.M. 55/2002, cause di valore indeterminabile-complessità bassa, con esclusione della fase dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) affida in via super esclusiva alla madre, presso cui deve essere Persona_1 collocato;
2) dispone che gli incontri padre-figlio avvengano in spazio neutro e alla presenza di un educatore, secondo le modalità e il calendario elaborato dal servizio sociale;
3) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio minore, versando la somma di € 300,00 entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
4) pone le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
6) dispone la perdurante presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali e del servizio di neuropsichiatria infantile, per le finalità di cui in motivazione;
7) condanna alla refusione delle spese processuali che si Controparte_1 liquidano nella somma di € 2.906,00, oltre 15% per spese straordinarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Pag. 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 2/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
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