TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 114
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione o falsa applicazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, affermando che le disposizioni del T.U.S.P. relative agli obblighi di motivazione analitica e di deliberazione si applicano anche quando le partecipazioni sono acquisite tramite società quotate, e che l'inerzia dei Comuni nel conformarsi al parere motivato dell'Autorità è illegittima.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere e conformarsi al parere motivato

    Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando il Comune a conformarsi al parere motivato dell'Autorità mediante l'adozione dell'atto deliberativo motivato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza e la sua successiva trasmissione all'Autorità.

  • Accolto
    Necessità di un commissario per l'adempimento degli obblighi

    La sentenza ordina al Comune di conformarsi al parere motivato entro un termine perentorio, implicando la possibilità di un intervento del commissario in caso di inadempimento, sebbene non sia esplicitamente menzionata la nomina nel dispositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 114
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 114
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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