Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01528/2025REG.PROV.COLL.
N. 00788/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 788 del 2024, proposto da
NA EO, quale titolare dell'omonima Azienda Agricola, rappresentato e difeso dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 525/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e udite per le parti gli avvocati Ester Ermondi e Raffaella Ferrando;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Parte appellante ha impugnato: - la cartella di pagamento n. 30020150000008138000 emessa da AGEA e notificata a NA EO in data 16 marzo 2015, con la quale è stato intimato al medesimo il pagamento della somma di €uro 239.535,65; - il ruolo formato da AGEA n. 2015/000001; nonché ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto, ed in particolare dell’atto e/o degli atti di iscrizione a ruolo e quindi del e/o dei ruoli indicati nella medesima cartella.
2 – A sostegno del ricorso di primo grado l’appellante ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
1) nullità per violazione del diritto dell’Unione europea da parte del diritto interno sulla base del quale è stato determinato il prelievo supplementare, e per inattendibilità dei dati sulla scorta dei quali è stato determinato l’esubero di produzione, nonché violazione della disciplina interna, che consente il recupero coattivo solamente in presenza di un credito definitivamente accertato, e tali non sarebbero quelli per cui è causa;
2) intervenuta prescrizione dei crediti di AGEA, per decorso sia del termine quadriennale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, Regolamento CE n. 2988/1995, sia del termine quinquennale di cui all’articolo 2948 Cod. civ., sia infine di quello generale decennale;
3) intervenuta decadenza di AGEA dal potere di riscuotere il credito per aver notificato la cartella di pagamento oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, giusta quanto dispone l’articolo 25, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 602/1973;
4) nullità per mancata notifica degli atti presupposti di determinazione del prelievo supplementare (notificati solamente ai primi acquirenti e non anche al produttore), e per mancata indicazione nella cartella di pagamento degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l’iscrizione al ruolo;
5) illegittima duplicazione del ruolo da parte di AGEA, che contestualmente alla procedura coattiva avrebbe intrapreso la compensazione del credito con gli aiuti PAC via via maturati dall’azienda agricola debitrice, senza tenerne conto nella cartella di pagamento notificata;
6) nullità per mancata indicazione del responsabile dell’emissione e della notifica della cartella di pagamento medesima;
7) difetto di motivazione, che impedisce al destinatario della cartella di pagamento impugnata di verificare la correttezza dei conteggi;
8) nullità della cartella di pagamento per nullità della relativa notifica, non potendo AGEA notificare direttamente la cartella di pagamento, né avvalersi di Equitalia, dovendo di contro demandare l’incombente alla Guardia di Finanza;
9) difetto di motivazione in punto di an e di quantum degli interessi.
3 – Con la sentenza indicata in epigrafe il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso nella parte concernente il credito richiesto da AGEA nella cartella di pagamento impugnata per le annate lattiere 2000/2001 e 2001/2002, mentre lo ha respinto nella parte concernente il credito relativo all’annata lattiera 2008/2009.
4 – La parte ricorrente in primo grado ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
5 – Con il primo motivo di appello, l’appellante censura la pronuncia laddove ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem , in quanto il ricorrente avrebbe impugnato la cartella di pagamento n. 30020150000008138000 sia avanti il Tar Brescia, sia avanti il Tribunale ordinario.
Per l’appellante l’assunto sarebbe errato, in quanto il Giudice di primo grado non avrebbe considerato che con il ricorso avanti al Tribunale Ordinario si erano fatti valere motivi relativi alla riscossione del prelievo mentre avanti al Tribunale Amministrativo si erano fatti valere motivi relativi al merito della pretesa.
6 - Il motivo è infondato.
L’appellante, con il ricorso di primo grado (R.g. n. 186/2022) in riassunzione dopo la declinatoria di giurisdizione del Giudice ordinario originariamente adito, ha impugnato la cartella di pagamento n. 30020150000008138000 emessa da AGEA con la quale è stato intimato il pagamento della somma di euro 239.535,65 a titolo di prelievo supplementare per sforamento del relativo QRI nelle annate lattiere 2000/2001, 2001/2002 e 2008/2009.
La cartella impugnata era già stata oggetto di un precedente giudizio.
Infatti, con ricorso R.g. n. 1249/2015 proposto innanzi al Tar Lombardia, sez. staccata di Brescia, l’odierna appellante insieme ad altre aziende agricole avevano impugnato distinte cartelle di pagamento inviate da AGEA e notificate tramite Equitalia S.p.a., riguardanti gli importi dovuti per i “prelievi latte sulle consegne”, a titolo di capitale e di interessi, accertati a loro carico dalla campagna lattiera 1995-96 sino alla campagna 2008-09.
Con la sentenza n. 248/2020 il Tar Lombardia aveva dichiaro il ricorso collettivo inammissibile e tale pronuncia era stata confermata in grado di appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6332 del 20 luglio 2022.
Alla luce di tali circostanze il ricorso risulta inammissibile avendo ad oggetto il medesimo atto già impugnato, poi consolidatosi visto l’esito dei relativi giudizi.
Il rigetto del primo motivo di appello appare idoneo ad assorbire le ulteriori censure dedotte dall’appellante, le quali nondimeno verranno di seguito esaminate, dal momento che il Tar, pur rilevando l’inammissibilità, ha esaminato comunque il merito giungendo ad una decisione in parte di improcedibilità, in parte di rigetto.
7 – Infatti, con il secondo motivo di appello l’appellante censura la pronuncia laddove ha respinto il primo motivo del ricorso di primo grado relativamente al prelievo per le annate 2008/2009, rilevando che tale annata fuoriesce dal campo di applicazione delle pronunce della Corte di Giustizia che hanno affermato la contrarietà al diritto unionale del diritto interno sulle quote latte.
Al riguardo, l’appellante rileva che il Reg. (CE) della Commissione n. 595/04, che ha dato attuazione al Reg. (CE) n. 1788/03, si applica a partire dal periodo 2004/05, ma è rimasto in vigore fino alla fine del regime e quindi anche sotto la vigenza del successivo Reg. (CE) n. 1234/07 che ha abrogato il precedente Reg. (CE) n. 1788/03 e, tra l’altro, non è mai stato abrogato e risulta tutt’ora in vigore; per tale ragione, l’art. 16 del Reg. (CE) n. 595/04, come modificato dal Reg. CE 1468/2006, trova piena applicazione anche con riferimento all’annata 2008/09.
L’appellante rileva inoltre che il Consiglio di Stato (v. ex multis, Sentenza n. 3961/2022) ha già annullato i prelievi latte imputati agli allevatori italiani anche per la campagna 2008/09, motivando che dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, così come dalle precedenti del 27 giugno 2009 in causa C-348/18 e 11 settembre 2019 in causa C-46/18, si ricava che la normativa interna italiana sulla base della quale sono stati imputati i prelievi latte a partire dal periodo 2007/2008 (e fino alla campagna 2014/15) è incompatibile con il diritto comunitario.
7.1 – La censura è infondata.
Il Tar ha già rilevato che i provvedimenti di determinazione del prelievo supplementare per le lattiere 2000/2001 e 2001/2002 sono già stati annullati dal Giudice amministrativo, da cui la statuizione di improcedibilità in relazione a tali annate; la questione posta dall’appellante si pone dunque solo in riferimento all’ulteriore annata portata dalla cartella impugnata (2008/09), rispetto alla quale si osserva quanto segue.
Risulta dirimente rispetto ad ogni rilievo il fatto che la stessa è stata preceduta dalla rituale notifica dell’atto di accertamento del credito divenuto inoppugnabili (l’azienda ricorrente, dopo la rituale comunicazione di fine campagna, ha proposto ricorso avanti il Tar per il Lazio, che ha emesso il decreto n. 7896/2017, a mezzo del quale ha dichiarato perento il ricorso avverso l’imputazione di prelievo supplementare afferente la campagna lattiero casearia 2008/09).
Siccome oggetto dell’impugnazione è una cartella riferita a pregresse debenze già accertate, vale a dire non già un autonomo atto impositivo, bensì un invito prodromico all’esecuzione forzata, questa è impugnabile unicamente per vizi propri (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1316); ne deriva l’impossibilità di dedurre censure che avrebbero dovuto essere rivolte all’originario atto di accertamento del credito.
7.2 - La violazione del diritto eurounionale, al pari della violazione di legge domestica (e addirittura al pari del caso del provvedimento c.d. incostituzionale), si risolve “solamente” in un motivo di annullabilità dell’atto, non di sua nullità. Con l’assorbente conseguenza che, se il provvedimento (che per primo è inficiato dal vizio) non è tempestivamente impugnato, il vizio non è più contestabile oltre termine, né è contestabile impugnando formalmente atti a valle rispetto a quelli nei confronti del quale si sarebbe potuto (e quindi dovuto) già far valere il vizio (proprio in riferimento ad un caso similare cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 1 luglio 2021, n. 5041: “ad essere dichiarata comunitariamente incompatibile con le sentenze rese dalla Corte di Giustizia UE (nelle cause C 46 e 348/2018) non è la norma attributiva del potere conferito allo Stato di applicare il prelievo supplementare, ma una delle disposizioni nazionali disciplinanti le modalità di esercizio di tale potere (più in particolare il calcolo del prelievo). Ebbene, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (si vedano, tra le altre, sez. V, n. 3072/2009 e sez. VI n. 1983/2011), anche la contrarietà del provvedimento amministrativo al diritto dell'Unione, sia essa "diretta" (laddove il contenuto del provvedimento contrasti in sé con tale diritto), sia essa "indiretta" come nella presente fattispecie (in cui il provvedimento è conforme alla norma nazionale, ma questa è incompatibile con il diritto dell'Unione), si risolve in un normale vizio di violazione di legge che determina la semplice annullabilità del provvedimento amministrativo, da far valere entro il termine di decadenza con una ordinaria azione di annullamento. Sotto tutti i profili considerati, pertanto, non si può che registrare la definitiva decadenza della parte dalla possibilità di far valere i motivi di doglianza qui azionati”; cfr. anche Cons. St. n. 6335 del 2022: “la natura autoritativa di un provvedimento amministrativo non viene meno se la disposizione attributiva del potere è poi dichiarata incostituzionale … o si manifesta in contrasto col diritto europeo (Cons. St. 2580/22; 2194/22; 1920/22), a maggior ragione quando – come nella specie – il contrasto col diritto UE non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere; tali considerazioni rilevano sia quando la cartella di pagamento non sia stata a suo tempo impugnata (Cons. St., III, n. 3910/22) sia, a maggior ragione, quando essa sia stata impugnata e si sia formato un giudicato…”).
In definitiva, per la giurisprudenza, la violazione del diritto europeo implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela (in senso conforme cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 8; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11168).
7.3 – Non è idoneo a mutare le considerazioni che precedono il fatto che a seguito dell’intimazione del 2010 NA EO ha impugnato il contratto di rateizzazione avanti il TAR Lazio il quale, con sentenza n. 10608/2023, oltre ad annullare gli atti impugnati, ha disposto che EA provveda alla rideterminazione del prelievo in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia UE. Invero, la sentenza n. 562/2024 di questa Sezione ha integralmente riformato la predetta sentenza del Tar, confermando i provvedimenti impugnati.
8 – Le considerazioni svolte al punto 6 sono idonee a superare anche i motivi di ricorso riproposti dall’appellante.
Inoltre, si osserva che in riferimento alle annate per le quali il Tar ha dichiarato il ricorso improcedibile, l’appellante non ha proposto alcun motivo atto a censure la dichiarazione di improcedibilità, dovendosi per l’effetto ritenere inammissibili le censure dedotte in questa sede ove riferibili alle annate 2000/2001 e 2001/2002, rispetto alle quali, come detto, il Tar si è pronunciato nel senso dell’improcedibilità.
9 - Così circoscritta la portata dei motivi riproposti e ferma la loro inammissibilità alla stregua delle considerazioni già svolte, gli stessi risultano altresì inammissibili e/o infondati, in quanto genericamente formulati senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e/o in palese contrasto con l’orientamento della giurisprudenza, come di seguito spiegato per ciascuno di essi.
9.1 – Quanto al secondo motivo del ricorso di primo grado (II. Intervenuta prescrizione della pretesa di EA. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, del Reg. (CE) n. 2988/1995, degli artt. 2943 e segg., dell’art. 2946 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., ancora degli artt. 1308 e 1310 c.c. e degli artt. 1, 3 e 21-bis della L. n. 241/90 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa e dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione) con il quale si eccepisce sotto diversi profili l’intervenuta prescrizione del debito, si rileva che l’atto di accertamento relativo alla campagna lattiero casearia 2008/09 è stato impugnato ed il relativo giudizio è sfociato nel decreto n. 7896/2017, a mezzo del quale il TAR Lazio ha dichiarato perento il ricorso.
Ciò precisato, in base all’orientamento di questa Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2023 n. 7609 e 29 novembre 2023, n. 10303) il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione” e “Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria.
Nello specifico, va precisato che in conseguenza del rovesciamento speculare delle posizioni rispetto alla fattispecie descritta nell’art. 2945, comma 3, c.c., l’estinzione del processo, a cui è assimilabile la perenzione nel processo amministrativo (cfr. Corte Cass. 31 maggio 2022, n. 17619), non provoca la perdita dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione in danno dell’amministrazione convenuta (cfr. Cons. St. 9351/24).
Al riguardo, quanto alle ragioni che giustificano la deviazione dalla regola generale di cui all'articolo 2945, comma 3, cod. civ., si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Corte Cass. 4813/2023) che, in relazione al processo tributario, al quale può essere strutturalmente assimilato il presente giudizio, ha valorizzato: 1) la natura impugnatoria del giudizio e, in particolare, la natura amministrativa, e non processuale, rivestita dall’atto impositivo, il quale costituisce non atto di impulso del processo, ma il suo oggetto; 2) la conseguente definitività che deriva all’atto impositivo dall’estinzione del giudizio di impugnazione contro di esso proposto dal contribuente; 3) l’irrazionalità di una soluzione che, ritenendo applicabile il disposto generale di cui all’articolo 2945, comma 3, cod. civ. verrebbe a far decorrere la prescrizione, a carico dell’amministrazione, da una data (l’introduzione del giudizio) antecedente alla definitività dell’atto impositivo che incorpora la pretesa tributaria medesima; con la conseguenza, paradossale, che il titolo dell’imposizione potrebbe risultare ineseguibile (perché estinto per prescrizione) ancor prima di essere divenuto definitivo.
In considerazione degli effetti interruttivi e sospensivi del predetto giudizio, indipendentemente dal termine di prescrizione applicabile, è evidente che questa non può essere maturata, dal momento che la cartella è stata emessa prima ancora della definizione del giudizio relativo all’atto ad essa prodromico.
9.2 – Quanto al terzo motivo del ricorso di primo grado (III. Intervenuta decadenza per la notificazione della cartella esattoriale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 602/73 – eccesso di potere) è sufficiente ricordare che i termini di decadenza previsti dall’art. 25 del d.P.R. 602/1973 si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Cost. del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua).
In altri termini, risulta dirimente il dato per cui il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari ( cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772).
9.3 – Quanto al quarto motivo del ricorso di primo grado (IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7 del Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13 del Reg. (CE) n. 595/03, nonché dell’art. 21-bis della L. n. 241/1990, degli artt. 8-ter, 8quater e 8quinquies della L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg. del D.P.R. n. 602/73, degli artt. 1 e 7 della L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Illegittimità delle cartelle e/o dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per mancata notifica degli atti di accertamento presupposti - conseguente inefficacia degli atti di accertamento presupposti – mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo) con il quale si lamenta che la cartella non sarebbe stata preceduta dagli atti di accertamento del debito, la circostanza sulla quale si fonda la censura è smentita in fatto dalla circostanza che l’appellante ha impugnato anche gli atti che hanno preceduto la notifica della cartella, come già evidenziato nella trattazione delle precedenti censure.
9.4 – Quanto al quinto motivo del ricorso di primo grado (V. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8ter, 8quater e 8quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21- bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione – eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost.) con il quale si prospetta una presunta duplicazione o moltiplicazione del ruolo, si osserva come la censura sia già stata superata dalla giurisprudenza secondo la quale “ l'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter, 1° comma, della L. n. 33/2009, istituito presso AGEA, è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter, 2° comma, L. n. 33/2009; ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte ” (Consiglio di Stato, sez. III, 12.07.2021, n. 5281).
9.5 – Quanto al sesto motivo del ricorso di primo grado (VI. Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 36, comma 4ter, D.L. n. 249/07, convertito con L. n. 31/2008 - sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza), precisato che la cartella oggetto del presente giudizio reca pacificamente l’indicazione del responsabile dell’iscrizione a ruolo, è sufficiente richiamare la giurisprudenza per cui “ in tema di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte, l’individuazione del responsabile del relativo procedimento coincide con l’individuazione del responsabile dell’iscrizione a ruolo, atteso che, a seguito dell’affidamento all’EA dell’intero procedimento di riscossione in tale settore, avvenuto con la l. n. 228 del 2012 (cd. legge di Stabilità 2013) la successiva emissione della cartella, da parte dello stesso ente, è atto esecutivo dell’unitario procedimento di riscossione avviato con l’iscrizione a ruolo, non esistendo alcuna separazione tra il procedimento di iscrizione a ruolo (di competenza dell’ente creditore) e quello di emissione della cartella (di competenza del concessionario della riscossione), come invece avviene per la riscossione delle imposte sui redditi” (Corte Cass. 26669/2017).
9.6 – Quanto al settimo e al nono dei motivi del ricorso di primo grado (VII. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, l. 241/90 e art. 7 l. 212/2000 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza; IX. Difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi - violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000 dell’art. 3 della L. n. 241/90 e degli artt. 8ter e 8 quinquies l. n. 33/09 - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost.), che possono essere trattati congiuntamente attenendo ad un supposto difetto di motivazione dell’atto impugnato, si rileva in via preliminare che le doglianze si presentano del tutto generiche e si scontrano con l’evidenza rappresentata dalla cartella impugnata, la quale risulta completa e conforme al modello legale.
In particolare, parte appellante si limita a contestare, sotto diversi profili, l’aspetto relativo al computo degli interessi, senza tuttavia indicare alcun dato quantitativo al fine di dare concretezza alla censura, da ritenersi pertanto generica e, dunque, inammissibile.
In ogni caso, si può osservare che la cartella di pagamento di che trattasi reca un analitico dettaglio delle somme dovute e non reca maggiorazioni per interessi, avvisando solo di tale eventualità in caso di mancato pagamento entro sessanta giorni.
Da un altro punto di vista, EA ha chiarito, producendo documentazione a supporto, di aver proceduto alla contabilizzazione dei recuperi PAC medio tempore intervenuti e di aver contabilizzato e detratto dai debiti originari tutte le somme recuperate. L’appellante non ha specificamente contestato tale allegazione.
9.7 – Quanto all’ottavo motivo del ricorso originario (VIII. Giuridica inesistenza e/o nullità insanabile della notifica della cartella in quanto eseguita da un soggetto non abilitato - violazione e falsa applicazione dell’art.8-quinquies, comma 10-bis, della L. 33/09, dell’art.26, D.P.R. n. 602 e degli artt. 137 e segg. c.p.c. Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza) è sufficiente ricordare che in tema di notifica della cartella di pagamento, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo" (Cass. n. 21865 del 2016).
La giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 16/11/2021, n. 7630) ha quindi già argomento nel senso che opera comunque la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., della pretesa nullità della notifica.
10 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia appellata, che si liquidano in €4.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO