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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
Contr R E B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
nella causa iscritta al n. 351 R.G. dell'anno 2024 all'udienza del 27.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, elettivamente domiciliata in Villa di Briano (CE), Via P. Giannone n.5, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Paolo Basco che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
Controparte_2
in persona dei
[...] rispettivi legali rappresentanti pro-tempore
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 30.12.2023 ed iscritto a ruolo il 4.1.2024 la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che la ricorrente è insegnante della Scuola Secondaria di Primo Grado attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di San
Marcellino (CE) in virtù di contratto a tempo indeterminato stipulato il 01.09.2021, per 18 ore settimanali;
che in precedenza la ricorrente ha svolto servizio, in favore dell'amministrazione resistente in virtù dei seguenti contratti e per i periodi come sotto specificati: A.S. 2017/18: - contratto dal 06.12.2017 al 05.02.2018, per n. 18 ore di servizio settimanali presso la Scuola
Secondaria di Primo Grado I.C. “Nando Martelli” di A.S. 2017/18: contratto dal 06.02.2018 CP_2 al 06.05.2018 per n. 18 ore di servizio settimanali presso la Scuola Secondaria di Primo Grado I.C.
“Nando Martelli” di A.S. 2017/18: contratto dal 07.05.2018 al 18.05.2018 per n. 18 ore di CP_2 servizio settimanali presso la Scuola Secondaria di Primo Grado I.C. “Nando Martelli” di;
CP_2
A.S. 2017/18: contratto dal 19.05.2018 al 11.06.2018 per n. 18 ore di servizio settimanali presso la
Scuola Secondaria di Primo Grado I.C. Nando Martelli” di A.S. 2018/19: contratto dal CP_2
18.09.2018 al 31.08.2019 per n. 18 ore di servizio settimanali presso la Scuola Secondaria di Primo Grado I.C. “Vicolo del Casal Lombroso” di A.S. 2019/20: contratto dal 11.11.2019 al CP_2
30.06.2020 per n. 18 ore di servizio settimanali presso la Scuola Secondaria di Primo Grado I.C.
“M. Mastroianni” di A.S. 2020/21: contratto dal 09.10.2020 al 30.06.2021 per n. 18 ore di CP_2 servizio settimanali presso la Scuola Secondaria di Primo Grado I.C. “Regina Elena” di CP_2
In punto di diritto la ricorrente deduceva: che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”; che il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121»; che il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la carta può essere attribuita solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia
a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; che con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”; che l'art. 63 del CCNL del 29/11/2007, prevede che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ... .Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie …» e il successivo art. 64 del CCNL del
Comparto Scuola del 29/11/2007 che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento ….”; che, nonostante le norme contrattuali da ultimo richiamate, solo i docenti assunti a tempo indeterminato e non i docenti assunti termine percepiscono il bonus di € 500,00 destinato alla formazione professionale anche se lavorano solo a tempo parziale;
anche se non vengono poi confermati in ruolo perché non superano il periodo di prova;
o anche se non sono impegnati, nel momento in cui beneficiano della Carta docenti, nell'attività di insegnamento, poiché utilizzati in mansioni diverse dall'attività didattica, e infine ancorché, alla scadenza del comando o del distacco fuori ruolo, non riprendano l'attività didattica;
che la ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, invece, non ha potuto beneficiare della carta, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»); che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, sottolineando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di
€ 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, cfr: Cons. Stato, Sez. VII, n.
1842/2022; che con l'ordinanza emessa dalla Corte di giustizia europea, nella causa C-450/21, il 18 maggio 2022 è stata dichiarata incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente;
che la Corte di giustizia europea ha, pertanto, affermato l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 con l'ordinamento comunitario;
di avere pertanto diritto di vedersi riconosciuta la carta elettronica di valore pari a € 500,00, per tutti gli anni scolastici di cui in ricorso o, in subordine, a vedersi risarcito il danno per la compromissione della chance di sviluppo professionale da liquidarsi nella misura del valore della carta medesima.
Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere:”I. In via preliminare, disporre la disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
II. Accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 e, conseguentemente, condannarsi il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla Controparte_2 normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
III. Per
l'effetto, ammettere la parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19 - 2019/20 – 2020/21 e condannarsi il al pagamento della somma di € 1.500,00 o di quella Controparte_2 minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;IV.
Condannare il resistente al pagamento delle spese di Controparte_2 giudizio, da liquidarsi come per legge, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
L'Amministrazione convenuta, nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, rimaneva contumace.
Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si osserva che la parte ricorrente lamenta la mancata assegnazione della carta elettronica del docente, in ragione della sua perdurante assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato.
La carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente è stata introdotta dall'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 che prevede quanto segue:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_4 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica, nei
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. Il successivo d.P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 CP_5 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione
e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo. Ciò posto, deve evidenziarsi che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del
[...]
dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta elettronica del docente, ha Controparte_2 ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto CP_2 determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Peraltro, tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarità rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015.
Secondo quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato nella suindicata sentenza
“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato
(come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, è peraltro intervenuta la Corte di Giustizia, su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE.
Premesso che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, la Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_2 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_2 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE sez. VI,
Ordinanza del 18/05/2022, causa C-450/21).
In materia la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 ha così stabilito:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per quanto concerne, invece, il conferimento di supplenze temporanee rispetto alle quali la Suprema
Corte non si è espressamente pronunciata, si ritiene di dover riconoscere la spettanza del suddetto beneficio anche al docente che abbia prestato servizio, nel corso dell'anno scolastico, per almeno
180 giorni, atteso che se da un lato la superiore giurisprudenza ha riconosciuto la carta docente all'insegnante supplente al quale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 124/1999, sia stata conferita una supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ovvero una supplenza funzionale alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si sono resi di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, dall'altro risulterebbe irragionevole escludere dal godimento del beneficio coloro che, di fatto, attraverso la sommatoria di plurime supplenze temporanee, si vengano a trovare nella medesima condizione di chi presti servizio per un periodo almeno pari a quello minimo previsto per la figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche (180 giorni).
Premesso che la rilevanza della durata complessiva delle supplenze brevi pari o superiori a 180 giorni deve essere limitata alle ipotesi in cui esse si protraggano per il medesimo insegnamento nello stesso istituto, atteso che in tal caso può comunque ravvisarsi un nesso sostanzialmente identico tra la formazione del docente che viene supportato tramite la carta e la funzionalità di quest'ultima rispetto ai docenti con incarico annuale o sino al termine delle attività didattiche, si osserva che le supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche o quelle brevi nei limiti e alla condizioni sopra individuati, ove siano attribuite per cattedre non complete, devono avere durata quanto meno pari alla durata minima di un docente di ruolo part-time, come individuata dagli art. 39, comma 4, CCNL 29.11.2007 e art.
4.1 dell'O.M. 55/1998 che definiscono la durata minima della prestazione di un docente di ruolo part- time in misura pari al 50% del tempo pieno, tenendo conto del fatto che l'orario settimanale completo delle cattedre è il seguente: 25 ore settimanali per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, 22 ore per la scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali (art. 28, comma 5, del CCNL scuola 2006-2009).
Nello stesso senso si è pronunciato il Tribunale di Verbania nella sentenza n. 128/2024 del
20.5.2024:”…possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto”.
Anche il Tribunale di Venezia nella sentenza n. 301/2024 del 9.5.2024 ha parimenti stabilito che “ per i docenti a tempo indeterminato il part time non è ostativo alla spettanza della carta. Dunque possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto. Infatti il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio” (conforme Trib. Savona sent. n.
103/2024 del 2.4.2024).
Infine occorre evidenziare che in materia è altresì intervenuto il legislatore con l'emanazione dell'art. 15 D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023 n. 103 che ha stabilito che “ La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” .
Nel caso di specie emerge dalla documentazione in atti che la parte ricorrente ha prestato servizio, quale docente a tempo determinato per almeno 180 giorni negli anni scolastici:
-2017/2018: contratto dal 06.12.2017 al 05.02.2018, per n. 18 ore di servizio settimanali presso la
Scuola Secondaria di Primo Grado I.C. “Nando Martelli” di contratto dal 06.02.2018 al CP_2
06.05.2018 per n. 18 ore di servizio settimanali presso la Scuola Secondaria di Primo Grado I.C.
“Nando Martelli” di contratto dal 07.05.2018 al 18.05.2018 per n. 18 ore di servizio CP_2 settimanali presso la Scuola Secondaria di Primo Grado I.C. “Nando Martelli” di contratto CP_2 dal 19.05.2018 al 11.06.2018 per n. 18 ore di servizio settimanali presso la Scuola Secondaria di
Primo Grado I.C. Nando Martelli” di CP_2
-2018/2019: contratto dal 18.09.2018 al 31.08.2019 per n. 18 ore di servizio settimanali presso la
Scuola Secondaria di Primo Grado I.C. “Vicolo del Casal Lombroso” di CP_2
-2019/2020: contratto dal 11.11.2019 al 30.06.2020 per n. 18 ore di servizio settimanali presso la
Scuola Secondaria di Primo Grado I.C. “M. Mastroianni” di CP_2
-2020/2021: contratto dal 09.10.2020 al 30.06.2021 per n. 18 ore di servizio settimanali presso la
Scuola Secondaria di Primo Grado I.C. “Regina Elena” di CP_2
Occorre rilevare che nelle conclusioni di cui in ricorso non c'è alcuna domanda relativa all'a.s.
2017/2018, avendo la ricorrente chiesto il beneficio per cui è causa unicamente “ per gli anni scolastici 2018/19 - 2019/20 - 2020/21”, con condanna “al pagamento Controparte_2 della somma di € 1.500,00”.
Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso), si osserva che la parte ricorrente ha allegato in ricorso di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1.9.2021 alle dipendenze del convenuto. CP_2
Risulta dunque accertato che la parte ricorrente, al momento della presente pronuncia, è interna al sistema delle docenze scolastiche.
Ne consegue che, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sentenza richiamata n. 29961/2023, va disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria e per l'effetto va dichiarato il diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'attività svolta, sulla scorta di contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, conseguentemente il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore della CP_2 parte ricorrente dell'importo complessivo pari a €1.500,00, tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce nella misura minima attesa la serialità del contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente con riferimento agli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'articolo
1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015;
2) condanna il convenuto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione CP_2 agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio suindicato, tramite la Carta elettronica del docente, nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_2
1.184,00 di cui € 1.030,00 per compensi ed € 154,00 per spese, oltre IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 27.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi