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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/09/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5109/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5109/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
ora Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv.to COMITO DAMIANO e dall'avv.to PINELLI
GIUSEPPE
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to TARTAGLIA PAOLO Controparte_1
CONVENUTA
, rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv.to BONANNI FRANCESCO, dall'avv.to PASQUINI CLAUDIA e dall'avv.to
SANDOLETTI MANUEL
CONVENUTA
n persona del Curatore fallimentare Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (nel Parte_1
corso del giudizio divenuta ha evocato in giudizio Parte_2
1 innanzi al Tribunale di Firenze Controparte_1 [...]
(anche EG PR) e Controparte_2 Controparte_3
chiedendo l'accertamento del credito di nei confronti di EG PR per Controparte_3
€ 875.960,00 e l'ordine a della «liberazione della polizza fideiussoria n. Controparte_1
400598589» rilasciata in favore di EG PR.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che era titolare delle quote di e che, perciò, il 21 agosto 2020 si era costituita coobbligata Controparte_3
solidale per la polizza n. 400598589 rilasciata da per l'importo Controparte_1
massimo di € 350.000,00, in favore di EG PR a garanzia delle obbligazioni di pagamento relative alla stagione sportiva 2020/2021.
Ha precisato che il 25 settembre 2020 aveva ceduto la totalità delle quote di
[...]
a tuttavia mantenendo il diritto di pegno sui crediti che CP_3 Controparte_4
vantava nei confronti di EG Serie B e EG PR. Controparte_3
In particolare, i crediti erano pari a € 800.000,00 nei confronti di EG Serie B quale contributo di solidarietà per retrocessione, € 875.960,00 quali premi e valorizzazioni e €
250.000,00 quale saldo contributo mutualità.
Parte attrice ha lamentato che, a seguito della notifica di istanza di fallimento di
[...]
promossa da dipendenti e tesserati, si era dimostrata disponibile a rinunciare CP_3
parzialmente al pegno in suo favore al fine di liquidare i crediti verso EG Serie B e EG
PR e al fine di provvedere al pagamento dei debiti della società calcistica e svincolare le fideiussioni. Tuttavia, nonostante la comunicazione di rinuncia parziale al pegno medio tempore maturato nei confronti delle leghe calcistiche di serie B e serie C, Controparte_3
era stata dichiarata fallita il 28 Dicembre 2020.
[...]
L'attrice ha ulteriormente lamentato che, dopo la comunicazione da parte di
[...]
in data 8 febbraio 2021 di aver ricevuto la richiesta di escussione parziale della CP_1
polizza per € 90.000,00 da EG PR, e la diffida a non pagare, la compagnia assicuratrice aveva proceduto comunque al pagamento. Ha, quindi, dedotto che il comportamento di
EG PR e di aveva violato il principio di correttezza e buona fede. Controparte_1
2 Da un lato, EG PR aveva abusivamente escusso la garanzia, invece che agire di concerto con per il pagamento dei debiti federali mediante Controparte_3
compensazione dei crediti a sua volta vantati verso le Leghe.
Dall'altro, che mantiene un dovere di protezione ex art. 1175 e Controparte_1
1375 c.c. nei confronti del debitore, avrebbe dovuto opporre l'exceptio doli generalis, considerato pure che la richiesta di pagamento era generica, senza la specificazione del debito che si intendeva riscuotere e l'esatto ammontare dei debiti di Controparte_3
Si è tardivamente costituita che ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte convenuta ha precisato che il pagamento a favore di EG PR, in esecuzione della polizza, era avvenuto il 29 Aprile 2021 e che l'escussione di € 90.000,00 era avvenuta per coprire il passivo di conto campionato (€ 76.170,34), nonché i costi del Collegio Arbitrale
(€ 13.926,72), ossia per debiti rientranti nell'oggetto della polizza.
Ha evidenziato che la polizza fideiussoria era da configurarsi quale contratto autonomo di garanzia, stante l'apposizione della clausola di pagamento a semplice richiesta e con rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c.
Perciò, ha replicato di aver legittimamente eseguito il pagamento, non potendo promuovere eccezioni fondate sul contratto né exceptio doli generalis, di cui non ricorrevano i presupposti.
Si è costituita (anche EG PR), Controparte_2
che ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
EG PR ha preliminarmente chiarito che è un'associazione di diritto privato, senza personalità giuridica, che presiede all'organizzazione del campionato calcistico di Serie C
e funge da cd. “stanza di compensazione” rispetto alle transazioni economiche afferenti alle compravendite dei calciatori. In particolare, ha precisato che rimane terza rispetto alle operazioni economiche tra squadre calcistiche e funge da mero tramite, effettuando i pagamenti a condizione che le leghe di appartenenza delle squadre debitrici operino le rimesse dovute.
3 Ha evidenziato che, come aveva già risposto al Curatore di non vi Controparte_3
erano gli importi maturati, di cui al saldo attivo per la campagna trasferimenti, poiché essi non erano stati rimessi dalla EG di Serie A e dalla EG di Serie B. Inoltre, anche ove le
Leghe avessero provveduto ai pagamenti dovuti, su tali crediti era già stato costituito un pegno in favore di Parte_1
Anche parte convenuta EG PR ha puntualizzato che la polizza fideiussoria di cui si discute era un contratto autonomo di garanzia, con validità fino al 2 novembre 2021.
In ogni caso, ha replicato che l'escussione della garanzia era stata legittimamente esercitata, attesa l'ingente esposizione debitoria della società calcistica. Non era stato tenuto nessun comportamento abusivo, tenuto conto che la EG PR non aveva alcuna disponibilità dei crediti di che peraltro dopo il fallimento erano di Controparte_3
competenza esclusiva della Curatela. EG PR, quindi, non sarebbe stata legittimata ad attingervi per estinguere posizioni debitorie.
Per quanto riguarda la domanda di liberazione della polizza fideiussoria, parte convenuta ha replicato che il contratto di garanzia aveva scadenza il 2 novembre 2021 e parte attrice non aveva fornito alcuna argomentazione sulla risoluzione dello stesso in data anteriore alla pendenza della domanda giudiziale(26 aprile 2021, data di notifica dell'atto di citazione).
Ritualmente citata in giudizio, non si è costituita n persona Controparte_3
del Curatore Fallimentare.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate con note in sostituzione di udienza, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 3 aprile 2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
La domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, non merita accoglimento.
1. Avuto riguardo alla domanda di accertamento del credito di €875.960,00, asseritamente vantato da nei confronti di Controparte_3 Controparte_2
(di seguito, anche EG PR), si osserva che l'attrice non appare dotata
[...]
della legitimatio ad causam, quale condizione dell'azione processuale stessa.
4 1.1 La legittimazione ad agire, in questo caso attiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore stesso, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto stesso. È condizione dell'azione nel senso che costituisce condizione per ottenere dal giudice una decisione sulla fattispecie giuridica come prospettata dall'attore, prescindendo dalla titolarità effettiva del rapporto dedotto in giudizio, che appartiene al merito della causa.
Dunque, se la titolarità della posizione soggettiva è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della causa (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire si determina, invece, in base alla domanda così come prospettata dall'attore (Cass. SS.UU. n.
11194/2009). In altri termini, la legittimazione ad agire si risolve nell'accertare, secondo la prospettazione attorea, se attore e convenuto assumano rispettivamente la veste di colui che ha il potere di chiedere una pronuncia giurisdizionale e di colui che sia tenuto a subire tale pronuncia.
1.2 Conseguentemente, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
«fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando
l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.»
(Cass. n. 14468/2008, confermata anche da Cass. n. 11284/2010, Cass. n. 14177/2011).
2. Difatti, la legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c. per cui nessuno può far valere in processo un diritto altrui in nome proprio, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Trattandosi di condizione dell'azione, ossia materia attinente al contraddittorio che mira a prevenire l'emissione di una sentenza inutiliter data, al giudice spetta la verifica d'ufficio, e in qualunque stato e grado del processo, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass.
SS.UU. n. 1912/2012, ma anche da ultimo Cass. n.31574/2018, Cass. n. 29505/2020).
3. Nel caso di specie, dunque, operando una valutazione sullo schema normativo astratto cui si deve ricondurre il diritto dedotto in giudizio, fondata sulla mera allegazione
5 fatta in domanda, bisogna rilevare il difetto della legittimazione ad agire di
[...]
ora Parte_1 Parte_2
3.1 In particolare, difetta la legittimazione ad agire dell'odierna attrice nella misura in cui richiede l'accertamento di un credito di verso Controparte_3 CP_5
ttrice stessa ha affermato, nonché provato documentalmente, che il 25 Settembre
[...]
2020 aveva ceduto ad la totalità delle quote che deteneva della società Controparte_4
Controparte_3
Inoltre, la società calcistica è fallita nel 2020 e, quindi, solamente la Curatela è legittimata a far valere i diritti della società fallita.
3.1.1 Il fatto che l'attrice avesse costituito un pegno sui crediti vantati da Controparte_3
verso la EG Serie B e la EG PR non rileva in tal caso. Incontestata la costituzione
[...]
del pegno, considerando la mera allegazione fatta in domanda, l'attrice non intende far valere il proprio diritto reale di garanzia nel presente giudizio.
L'attrice ha meramente chiesto l'accertamento del diritto di credito di Controparte_3
verso EG PR, senza allegare quale causa petendi della propria domanda il diritto di
[...]
pegno e la volontà di azionare la garanzia reale. Dalla prospettazione attorea, infatti, risulta che la causa petendi sia l'abusivo comportamento, contrario a correttezza e buona fede, sia di sia di Controparte_1 CP_6
Tanto comporta che la domanda di accertamento del credito, asseritamente vantato
[...]
da deve essere dichiarata inammissibile per difetto della legitimatio ad Controparte_3
causam.
4. Venendo all'ulteriore domanda di «liberazione della polizza fideiussoria n. 400598589 con scadenza 02/11/2021», questa deve essere rigettata.
4.1 Innanzitutto, parte attrice chiede genericamente di ordinare a Controparte_1
la liberazione della polizza fideiussoria, dove la prima è coobbligata solidale con la società fallita per l'eventuale rivalsa della compagnia assicuratrice.
4.2. L'attrice ha meramente lamentato l'abusiva escussione della garanzia prestata da con contratto autonomo di garanzia, deducendo che l'assicurazione Controparte_1
avrebbe dovuto opporre exceptio doli generalis.
6 4.3 Dalle deduzioni offerte, si potrebbe forse reinterpretare la domanda quale accertamento negativo dell'obbligazione di restituzione della somma già escussa (€
90.000,00) in favore dell'assicurazione, alla luce della lamentela circa il comportamento contrario a correttezza e buona fede. Anzi, dovendo valorizzare la richiesta di “ordinare” la cd. liberazione della polizza, più propriamente, si tratterebbe di condanna ad un non facere, ossia a non richiedere la restituzione di tale importo.
4.4 Volendo superare la questione della condizione dell'interesse ad agire, riconoscendo un'utilità concreta al provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata
(estinzione dell'obbligo di rimborso dell'assicurazione), tuttavia, la domanda deve essere in ogni caso rigettata per mancanza della prova dell'abusività del comportamento.
Difatti, dalle risultanze processuale, emerge che il garante non era Controparte_1
tenuto ad opporre exceptio doli generalis a EG PR e, quindi, rifiutare l'adempimento dell'obbligazione autonoma di garanzia.
Si rammenta che «in tema di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale» (Cass. n. 30509/2019).
4.4.1 Del resto, nella corrispondenza pec del 24 Febbraio 2021, a seguito della comunicazione da parte di dell'avvenuta richiesta di escussione Controparte_1
parziale della garanzia, l'allora aveva diffidato dal procedere al Parte_1
pagamento per argomentazioni precedentemente espresse e per non compromettere la posizione della società odierna attrice in ragione del pegno in suo favore. Menzionava pure la sussistenza di un contenzioso con altra lega, EG Nazionale PRfessionisti B, afferente a speculare escussione di polizza fideiussoria. Concludeva, perciò, che era opportuno attendere l'esito di tale speculare contenzioso prima di procedere al pagamento.
4.4.2 Non appare che sia ricavabile prima facie la circostanza per cui la richiesta di garanzia di EG PR sia da considerarsi abusiva.
7 Perciò, correttamente, stante il difetto di carattere dell'accessorietà e la consistenza della causa concreta del contratto nel trasferimento del rischio economico legato alla mancata esecuzione della prestazione contrattuale (pagamento alla EG degli oneri della società calcistica), aveva adempiuto all'obbligazione di pagamento in favore Controparte_1
di EG PR. Difatti, l'obbligazione del garante autonomo, distinta da quella del debitore principale, era finalizzata a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro.
5. Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello previsto per le controversie fino ad € 520.000,00 aumentato fino al 30% ai sensi dell'art. 6 del citato D.M. (petitum pari a € 875.960,00), nei valori medi, operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
Invece, avuto riguardo alla posizione di contumace, la condanna CP_3 CP_3
alle spese di lite ex art. 91 c.p.c. rinviene la propria ratio nell'esigenza di tutelare la parte che ha dovuto svolgere attività processuale per la tutela del proprio diritto, e quindi evitare una diminuzione patrimoniale. Tuttavia, nel caso di specie, poiché non è stata espletata alcuna attività processuale ad opera della convenuta contumace, non sono state sopportate spese e, quindi, non si dà luogo a liquidazione di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- RESPINGE ogni domanda attorea formulata da parte attrice
[...]
ora nei confronti dei Parte_1 Parte_2
convenuti Controparte_1 Controparte_2
e
[...] Controparte_3
8 - CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese legali del presente giudizio ai convenuti e Controparte_2 [...]
che si liquidano complessivamente in € 23.779,00 per ciascuna parte CP_1
oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge ove dovute;
- Nulla sulle spese di lite tra ora Parte_1 [...]
e in persona del Curatore Parte_2 Controparte_3
Fallimentare.
Firenze, 4 settembre 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5109/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
ora Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv.to COMITO DAMIANO e dall'avv.to PINELLI
GIUSEPPE
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to TARTAGLIA PAOLO Controparte_1
CONVENUTA
, rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv.to BONANNI FRANCESCO, dall'avv.to PASQUINI CLAUDIA e dall'avv.to
SANDOLETTI MANUEL
CONVENUTA
n persona del Curatore fallimentare Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (nel Parte_1
corso del giudizio divenuta ha evocato in giudizio Parte_2
1 innanzi al Tribunale di Firenze Controparte_1 [...]
(anche EG PR) e Controparte_2 Controparte_3
chiedendo l'accertamento del credito di nei confronti di EG PR per Controparte_3
€ 875.960,00 e l'ordine a della «liberazione della polizza fideiussoria n. Controparte_1
400598589» rilasciata in favore di EG PR.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che era titolare delle quote di e che, perciò, il 21 agosto 2020 si era costituita coobbligata Controparte_3
solidale per la polizza n. 400598589 rilasciata da per l'importo Controparte_1
massimo di € 350.000,00, in favore di EG PR a garanzia delle obbligazioni di pagamento relative alla stagione sportiva 2020/2021.
Ha precisato che il 25 settembre 2020 aveva ceduto la totalità delle quote di
[...]
a tuttavia mantenendo il diritto di pegno sui crediti che CP_3 Controparte_4
vantava nei confronti di EG Serie B e EG PR. Controparte_3
In particolare, i crediti erano pari a € 800.000,00 nei confronti di EG Serie B quale contributo di solidarietà per retrocessione, € 875.960,00 quali premi e valorizzazioni e €
250.000,00 quale saldo contributo mutualità.
Parte attrice ha lamentato che, a seguito della notifica di istanza di fallimento di
[...]
promossa da dipendenti e tesserati, si era dimostrata disponibile a rinunciare CP_3
parzialmente al pegno in suo favore al fine di liquidare i crediti verso EG Serie B e EG
PR e al fine di provvedere al pagamento dei debiti della società calcistica e svincolare le fideiussioni. Tuttavia, nonostante la comunicazione di rinuncia parziale al pegno medio tempore maturato nei confronti delle leghe calcistiche di serie B e serie C, Controparte_3
era stata dichiarata fallita il 28 Dicembre 2020.
[...]
L'attrice ha ulteriormente lamentato che, dopo la comunicazione da parte di
[...]
in data 8 febbraio 2021 di aver ricevuto la richiesta di escussione parziale della CP_1
polizza per € 90.000,00 da EG PR, e la diffida a non pagare, la compagnia assicuratrice aveva proceduto comunque al pagamento. Ha, quindi, dedotto che il comportamento di
EG PR e di aveva violato il principio di correttezza e buona fede. Controparte_1
2 Da un lato, EG PR aveva abusivamente escusso la garanzia, invece che agire di concerto con per il pagamento dei debiti federali mediante Controparte_3
compensazione dei crediti a sua volta vantati verso le Leghe.
Dall'altro, che mantiene un dovere di protezione ex art. 1175 e Controparte_1
1375 c.c. nei confronti del debitore, avrebbe dovuto opporre l'exceptio doli generalis, considerato pure che la richiesta di pagamento era generica, senza la specificazione del debito che si intendeva riscuotere e l'esatto ammontare dei debiti di Controparte_3
Si è tardivamente costituita che ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte convenuta ha precisato che il pagamento a favore di EG PR, in esecuzione della polizza, era avvenuto il 29 Aprile 2021 e che l'escussione di € 90.000,00 era avvenuta per coprire il passivo di conto campionato (€ 76.170,34), nonché i costi del Collegio Arbitrale
(€ 13.926,72), ossia per debiti rientranti nell'oggetto della polizza.
Ha evidenziato che la polizza fideiussoria era da configurarsi quale contratto autonomo di garanzia, stante l'apposizione della clausola di pagamento a semplice richiesta e con rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c.
Perciò, ha replicato di aver legittimamente eseguito il pagamento, non potendo promuovere eccezioni fondate sul contratto né exceptio doli generalis, di cui non ricorrevano i presupposti.
Si è costituita (anche EG PR), Controparte_2
che ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
EG PR ha preliminarmente chiarito che è un'associazione di diritto privato, senza personalità giuridica, che presiede all'organizzazione del campionato calcistico di Serie C
e funge da cd. “stanza di compensazione” rispetto alle transazioni economiche afferenti alle compravendite dei calciatori. In particolare, ha precisato che rimane terza rispetto alle operazioni economiche tra squadre calcistiche e funge da mero tramite, effettuando i pagamenti a condizione che le leghe di appartenenza delle squadre debitrici operino le rimesse dovute.
3 Ha evidenziato che, come aveva già risposto al Curatore di non vi Controparte_3
erano gli importi maturati, di cui al saldo attivo per la campagna trasferimenti, poiché essi non erano stati rimessi dalla EG di Serie A e dalla EG di Serie B. Inoltre, anche ove le
Leghe avessero provveduto ai pagamenti dovuti, su tali crediti era già stato costituito un pegno in favore di Parte_1
Anche parte convenuta EG PR ha puntualizzato che la polizza fideiussoria di cui si discute era un contratto autonomo di garanzia, con validità fino al 2 novembre 2021.
In ogni caso, ha replicato che l'escussione della garanzia era stata legittimamente esercitata, attesa l'ingente esposizione debitoria della società calcistica. Non era stato tenuto nessun comportamento abusivo, tenuto conto che la EG PR non aveva alcuna disponibilità dei crediti di che peraltro dopo il fallimento erano di Controparte_3
competenza esclusiva della Curatela. EG PR, quindi, non sarebbe stata legittimata ad attingervi per estinguere posizioni debitorie.
Per quanto riguarda la domanda di liberazione della polizza fideiussoria, parte convenuta ha replicato che il contratto di garanzia aveva scadenza il 2 novembre 2021 e parte attrice non aveva fornito alcuna argomentazione sulla risoluzione dello stesso in data anteriore alla pendenza della domanda giudiziale(26 aprile 2021, data di notifica dell'atto di citazione).
Ritualmente citata in giudizio, non si è costituita n persona Controparte_3
del Curatore Fallimentare.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate con note in sostituzione di udienza, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 3 aprile 2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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La domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, non merita accoglimento.
1. Avuto riguardo alla domanda di accertamento del credito di €875.960,00, asseritamente vantato da nei confronti di Controparte_3 Controparte_2
(di seguito, anche EG PR), si osserva che l'attrice non appare dotata
[...]
della legitimatio ad causam, quale condizione dell'azione processuale stessa.
4 1.1 La legittimazione ad agire, in questo caso attiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore stesso, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto stesso. È condizione dell'azione nel senso che costituisce condizione per ottenere dal giudice una decisione sulla fattispecie giuridica come prospettata dall'attore, prescindendo dalla titolarità effettiva del rapporto dedotto in giudizio, che appartiene al merito della causa.
Dunque, se la titolarità della posizione soggettiva è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della causa (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire si determina, invece, in base alla domanda così come prospettata dall'attore (Cass. SS.UU. n.
11194/2009). In altri termini, la legittimazione ad agire si risolve nell'accertare, secondo la prospettazione attorea, se attore e convenuto assumano rispettivamente la veste di colui che ha il potere di chiedere una pronuncia giurisdizionale e di colui che sia tenuto a subire tale pronuncia.
1.2 Conseguentemente, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
«fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando
l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.»
(Cass. n. 14468/2008, confermata anche da Cass. n. 11284/2010, Cass. n. 14177/2011).
2. Difatti, la legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c. per cui nessuno può far valere in processo un diritto altrui in nome proprio, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Trattandosi di condizione dell'azione, ossia materia attinente al contraddittorio che mira a prevenire l'emissione di una sentenza inutiliter data, al giudice spetta la verifica d'ufficio, e in qualunque stato e grado del processo, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass.
SS.UU. n. 1912/2012, ma anche da ultimo Cass. n.31574/2018, Cass. n. 29505/2020).
3. Nel caso di specie, dunque, operando una valutazione sullo schema normativo astratto cui si deve ricondurre il diritto dedotto in giudizio, fondata sulla mera allegazione
5 fatta in domanda, bisogna rilevare il difetto della legittimazione ad agire di
[...]
ora Parte_1 Parte_2
3.1 In particolare, difetta la legittimazione ad agire dell'odierna attrice nella misura in cui richiede l'accertamento di un credito di verso Controparte_3 CP_5
ttrice stessa ha affermato, nonché provato documentalmente, che il 25 Settembre
[...]
2020 aveva ceduto ad la totalità delle quote che deteneva della società Controparte_4
Controparte_3
Inoltre, la società calcistica è fallita nel 2020 e, quindi, solamente la Curatela è legittimata a far valere i diritti della società fallita.
3.1.1 Il fatto che l'attrice avesse costituito un pegno sui crediti vantati da Controparte_3
verso la EG Serie B e la EG PR non rileva in tal caso. Incontestata la costituzione
[...]
del pegno, considerando la mera allegazione fatta in domanda, l'attrice non intende far valere il proprio diritto reale di garanzia nel presente giudizio.
L'attrice ha meramente chiesto l'accertamento del diritto di credito di Controparte_3
verso EG PR, senza allegare quale causa petendi della propria domanda il diritto di
[...]
pegno e la volontà di azionare la garanzia reale. Dalla prospettazione attorea, infatti, risulta che la causa petendi sia l'abusivo comportamento, contrario a correttezza e buona fede, sia di sia di Controparte_1 CP_6
Tanto comporta che la domanda di accertamento del credito, asseritamente vantato
[...]
da deve essere dichiarata inammissibile per difetto della legitimatio ad Controparte_3
causam.
4. Venendo all'ulteriore domanda di «liberazione della polizza fideiussoria n. 400598589 con scadenza 02/11/2021», questa deve essere rigettata.
4.1 Innanzitutto, parte attrice chiede genericamente di ordinare a Controparte_1
la liberazione della polizza fideiussoria, dove la prima è coobbligata solidale con la società fallita per l'eventuale rivalsa della compagnia assicuratrice.
4.2. L'attrice ha meramente lamentato l'abusiva escussione della garanzia prestata da con contratto autonomo di garanzia, deducendo che l'assicurazione Controparte_1
avrebbe dovuto opporre exceptio doli generalis.
6 4.3 Dalle deduzioni offerte, si potrebbe forse reinterpretare la domanda quale accertamento negativo dell'obbligazione di restituzione della somma già escussa (€
90.000,00) in favore dell'assicurazione, alla luce della lamentela circa il comportamento contrario a correttezza e buona fede. Anzi, dovendo valorizzare la richiesta di “ordinare” la cd. liberazione della polizza, più propriamente, si tratterebbe di condanna ad un non facere, ossia a non richiedere la restituzione di tale importo.
4.4 Volendo superare la questione della condizione dell'interesse ad agire, riconoscendo un'utilità concreta al provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata
(estinzione dell'obbligo di rimborso dell'assicurazione), tuttavia, la domanda deve essere in ogni caso rigettata per mancanza della prova dell'abusività del comportamento.
Difatti, dalle risultanze processuale, emerge che il garante non era Controparte_1
tenuto ad opporre exceptio doli generalis a EG PR e, quindi, rifiutare l'adempimento dell'obbligazione autonoma di garanzia.
Si rammenta che «in tema di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale» (Cass. n. 30509/2019).
4.4.1 Del resto, nella corrispondenza pec del 24 Febbraio 2021, a seguito della comunicazione da parte di dell'avvenuta richiesta di escussione Controparte_1
parziale della garanzia, l'allora aveva diffidato dal procedere al Parte_1
pagamento per argomentazioni precedentemente espresse e per non compromettere la posizione della società odierna attrice in ragione del pegno in suo favore. Menzionava pure la sussistenza di un contenzioso con altra lega, EG Nazionale PRfessionisti B, afferente a speculare escussione di polizza fideiussoria. Concludeva, perciò, che era opportuno attendere l'esito di tale speculare contenzioso prima di procedere al pagamento.
4.4.2 Non appare che sia ricavabile prima facie la circostanza per cui la richiesta di garanzia di EG PR sia da considerarsi abusiva.
7 Perciò, correttamente, stante il difetto di carattere dell'accessorietà e la consistenza della causa concreta del contratto nel trasferimento del rischio economico legato alla mancata esecuzione della prestazione contrattuale (pagamento alla EG degli oneri della società calcistica), aveva adempiuto all'obbligazione di pagamento in favore Controparte_1
di EG PR. Difatti, l'obbligazione del garante autonomo, distinta da quella del debitore principale, era finalizzata a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro.
5. Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello previsto per le controversie fino ad € 520.000,00 aumentato fino al 30% ai sensi dell'art. 6 del citato D.M. (petitum pari a € 875.960,00), nei valori medi, operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
Invece, avuto riguardo alla posizione di contumace, la condanna CP_3 CP_3
alle spese di lite ex art. 91 c.p.c. rinviene la propria ratio nell'esigenza di tutelare la parte che ha dovuto svolgere attività processuale per la tutela del proprio diritto, e quindi evitare una diminuzione patrimoniale. Tuttavia, nel caso di specie, poiché non è stata espletata alcuna attività processuale ad opera della convenuta contumace, non sono state sopportate spese e, quindi, non si dà luogo a liquidazione di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- RESPINGE ogni domanda attorea formulata da parte attrice
[...]
ora nei confronti dei Parte_1 Parte_2
convenuti Controparte_1 Controparte_2
e
[...] Controparte_3
8 - CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese legali del presente giudizio ai convenuti e Controparte_2 [...]
che si liquidano complessivamente in € 23.779,00 per ciascuna parte CP_1
oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge ove dovute;
- Nulla sulle spese di lite tra ora Parte_1 [...]
e in persona del Curatore Parte_2 Controparte_3
Fallimentare.
Firenze, 4 settembre 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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