Sentenza breve 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 27/11/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01976/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01789/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1789 del 2025, proposto da IC AL e RA TO, rappresentate e difese dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ravello, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
del provvedimento del Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Ravello n. 00018699 del 15 luglio 2025, col quale è stata respinta la richiesta di accertamento di conformità presentata dalle ricorrenti l’11.2.2025, prot. n. 3263, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001; - ove abbia ripreso efficacia, dell’ordinanza n. 53 del 15 novembre 2017, prot. n. 17460, del Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Ravello, con la quale è stata ingiunta la demolizione di alcune opere edili; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso, ove occorra, dell’atto n. 13450 del 21.5.2025 del Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Ravello, recante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della suindicata domanda di sanatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. LE Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Viene alla decisione del Collegio il ricorso mediante il quale le ricorrenti hanno invocato l’annullamento del provvedimento del Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Ravello n. 00018699, del 15 luglio 2025, con il quale è stata respinta la richiesta di accertamento di conformità presentata in data 11.2.2025, prot. n. 3263, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Le ricorrenti sono insorte avverso il suddetto provvedimento mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, sia sostanziali, che procedurali.
Ancorchè ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio il Comune di Ravello.
Nell’udienza camerale del 26 novembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso è manifestamente fondato e perciò può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., stante la sua manifesta fondatezza e l’esistenza di precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, in ordine alle questioni oggetto di causa (ex multis, Tar Campania, Salerno, sentenza del 10/09/2025, n. 01459/2025).
Invero, a parere del Collegio, nella specie, assume valore assorbente e dirimente il secondo motivo di ricorso, con cui le ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 22, 23, 23 bis, 31, 34- bis e 36-bis D.P.R. 380/01, del D.P.R. 31/2017 e degli artt. 17 e 26 della L.R. CAMP. 35/1987, sul rilievo per cui l’impugnato diniego della domanda di accertamento di conformità non è stato preceduto dall’indispensabile previa valutazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Salerno e Avellino.
Invero, le ricorrenti hanno effettivamente introdotto l’istanza ai sensi dell’art. 36 bis co ma 4. Istanza alla quale, tuttavia, il Comune non ha dato ritualmente seguito, non trasmettendola - come avrebbe invece dovuto fare in forza di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 36 bis TUED – alla Soprintendenza territorialmente competente.
Essendo preliminare la valutazione paesaggistica, il Comune di Ravello avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Soprintendenza per acquisirne il parere vincolante, cosa che non ha fatto (ex multis, T.a.r. Campania, Salerno, sentenza del 10/09/2025, n. 01459/2025).
Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite possono essere compensate, alla luce delle particolarità della fattispecie e del generale andamento della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Ravello n. 00018699 del 15 luglio 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
LE Di NO, Referendario, Estensore
UR Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Di NO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO