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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 4905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4905 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 2.12.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del g.o.p.
NO OS, ha pronunziato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 36/2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
TRA
, (C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 12/08/1943, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Gisonna, giusta mandato in calce ricorso ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Salerno alla Via
Scuole Eleatica n.1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante
[...]
p.t., con sede in via S. Leonardo, Salerno (C.F. e P.I. P.IVA_1
, rappresentata e difesa, dall'Avv. Annarita Colantuono, P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Avvocatura – Funzione Affari
Legali – dell' Controparte_2
sita in Salerno alla Via S. Leonardo, giusta mandato in calce alla
[...]
comparsa di costituzione, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale, ai sensi degli artt. 136 e 176 c.p.c., come modificati dalla Legge
n. 263/2005,
RESISTENTE
Conclusioni: come da verbale udienza del 4.3.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in data
24.01.2024, conveniva l' Parte_1 [...]
di Salerno Controparte_1
dinnanzi al Tribunale di Salerno al fine di ivi sentire chiedeva: 1) accertare e dichiarare che il danno patito dalla ricorrente è conseguente alla condotta negligente ed imprudente dell' , per l'effetto, Controparte_3
condannare la resistente Controparte_1
, in persona del Direttore
[...]
Generale al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici e morali, subiti e subendi dalla stessa in conseguenza dell'occorso sinistro, come sopra descritti e così come quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo del Tribunale di Salerno (R.G. n.
9959/2021) di cui si accettano le risultanze, o in quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo oltre accessori come per legge, vinte le spese, diritti ed onorario di causa, nonchè del doppio grado di giudizio (atp e di cognizione sommaria) oltre
I.V.A. e C.N.A.P. come per legge, il tutto con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione a favore del procuratore dichiaratosi antistastario;
2) Condannare altresi parte resistente alla refusione delle spese di CTU sostenute nel procedimento ATP nella misura ivi determinata.
A sostegno della proposta domanda la ricorrente deduceva che a) in data
16.11.2018 la Sig.ra , veniva ricoverata presso l'Unità Parte_1
Operativa di Oculistica dell' Controparte_4
priorità C in regime di Day Surgery - per
[...] eseguire intervento di Cataratta OD;
b) in data 21/11/2018, la ricorrente si sottoponeva ad intervento chirurgico di cataratta all'occhio destro con la procedura extracapsulare e di facoemulsificazione presso l'Azienda
Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona; c) all'interno del registro operatorio n° 5697 l'intervento veniva così descritto:
“disinfezione di cute e fornici oftasteril-durante la fase di facoemulsificazione avveniva l'apertura della capsula posteriore e un frammento di nucleo è caduto in C.V.”; d) durante l'intervento si verificava la rottura della capsula posteriore del cristallo con la conseguente caduta di porzioni del nucleo di cristallo nella camera vitrea
OD; e) a seguito della rottura della capsula posteriore del cristallo con la conseguente caduta di porzioni del nucleo di cristallo nella camera vitrea
OD, gli oculisti del suddetto Ospedale di Salerno non provvedevano ad effettuare tempestivamente il trattamento chirurgico di vitrectomia, quale unica terapia possibile per mettere in sicurezza l'occhio e salvare così la funzione visiva;
f) in data 23.11.2018, la ricorrente lamentava dolore puntorio, per il quale veniva refertata vasta disepitelizzazione corneale centrale, e le veniva applicata lac terapeutica;
g) in seguito, si manifestavano complicanze post-operatorie a causa delle quali la ricorrente richiedeva nuovi trattamenti chirurgici e tali complicanze erano da ricondurre ad anomalie dell'atto operatorio e delle procedure chirurgiche attuate dai sanitari del nosocomio salernitano;
h) in data
23.05.2019, presso l'Ospedale di Vallo della Lucania, la ricorrente si sottoponeva ad intervento di vitrectomia + endolaser con diagnosi di glaucoma neovacolare con esiti di virectomia per lussazione di frammenti del cristallo in CV;
i) la perdita dell'integrità anatomica e funzionale dell'occhio destro della ricorrente era dovuta alla non corretta esecuzione dell'intervento di cataratta, ma soprattutto all'omesso trattamento chirurgico di vetrictomia da parte degli oculisti dell'Unità
Operativa di Oculistica dell' Controparte_1
; l) si rendeva necessario, prima dell'instaurazione del
[...] CP_1
giudizio di risarcimento danni da intraprendere nell'interesse della ricorrente, la nomina di un consulente medico d'ufficio, al fine di accertare lo stato di salute nonché i postumi dalla stessa patiti e patendi a seguito del summenzionato evento;
m) veniva depositato presso il
Tribunale di Salerno ricorso ex art. 696 bis – Accertamento tecnico preventivo - c.p.c assegnato alla Dott.ssa rgn: Persona_1
9959/2021, procedimento nel quale venivano nominati quali CCTTUU il
Prof. Dott. e il Dott. ; n) dalla espletata Persona_2 Persona_3
CTU emergeva: ”Gli errori imputabili alla condotta dei sanitari dell'
[...]
hanno cagionato un danno alla salute della perizianda, ossia la CP_3
compromissione della sua validità psicofisica, sia temporanea che permanente, con conseguente menomazione del suo stato d'essere e delle sue consuete attività. In particolare, la perdita visiva totale dell'occhio destro è addebitabile ad una scelta di condotta terapeutica troppo attendistica, mentre sussistevano vari elementi clinici che avrebbero dovuto imporre un intervento chirurgico di vitrectomia e facofagia in tempi utili, per rimuovere i frammenti di cristallino dispersi nel corpo vitreo. Tale ritardo ha favorito lo sviluppo di vari eventi dannosi, quali infiammazione del vitreo, ipertono oculare, trombosi della vena centrale retinica e glaucoma neovascolare, fino a determinare la perdita totale e permanente del visus in OD. L'intervento di vitrectomia in tempi congrui ne avrebbe verosimilmente evitato, almeno in parte, la progressione, consentendo un soddisfacente recupero visivo. Alle lesioni sopradescritte a carico dell'occhio destro è conseguito un periodo di maggior durata della invalidità temporanea totale di ventidue giorni
(corrispondente alla durata dei ricoveri, con sottrazione della normale degenza per un regolare intervento di cataratta) e un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 50 giorni e di ulteriori 20 giorni al 25% (per le convalescenze successive ai ricoveri). Inoltre, al fine di fornire un qualche riferimento per la valutazione equitativa prevista in caso di danno da perdita di chance, ipotizzando un recupero di un visus pari a
5/10 in caso di tempestivo intervento di vitrectomia, il danno differenziale sarebbe quantificabile nella misura del 21% (28% assegnato al visus spento - 7% assegnato al visus 5/10), in base alla valutazioni tabellari delle menomazioni oculari accreditate nella prassi medico-legale per la quantificazione del danno biologico”. Ancora i nominati CCTTUU nelle risposte ai quesiti ribadivano la responsabilità dei sanitari dell'
[...]
dichiarando: “Tuttavia soprattutto le cure post-operatorie non CP_3
appaiono adeguate e conformi alle linee guida applicabili ratione temporis, poiché, sebbene vi fosse indicazione al trattamento di vitreoctomia per rimuovere i frammenti di cristallo dispersi nel corpo vitreo a seguito della rottura della capsula, tale intervento colpevolmente non è stato effettuato in tempi utili. L'intervento cui la ricorrente fu sottoposta presso l'Ospedale Ruggi di Salerno non comportava la soluzione di problemi tecnici di “speciali difficoltà”, in quanto si tratta di un comune intervento chirurgico di cataratta, senza alcuna complessità tecnica, proporzionata allo specifico livello di competenza e riguardo alle condizioni del paziente. La rottura della capsula del cristallino verificatasi durante l'intervento di cataratta può essere considerata una complicanza prevedibile ma non completamente prevedibile. Viceversa, nella condotta post-operatoria troppo attendistica dei sanitari che ebbero in cura la perizianda, con la mancata effettuazione in tempi congrui dell'intervento di vitreoctomia per rimediare alla suddetta complicanza, sono individuabili profili di responsabilità professionale importanti soprattutto a negligenza, ma in cui si intersecano anche elementi di imperizia e imprudenza”; o) tutto ciò comportava un mutamento dello stile di vita della Sig.ra la quale a seguito Parte_1
dell'intervento non è stata più in grado di badare a se stessa nemmeno nei semplici gesti quotidiani, tanto da essere costretta a trasferire a casa della figlia, la quale attualmente le fornisce assistenza quotidiana e continua;
p) in base alle risultanze della suindicata CTU, il danno patito dalla Sig.ra poteva essere quantificato in € Parte_1
110.013,00;
Si costituiva l' Controparte_1
impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto
[...] e prodotto, ed esponeva: a) alcuna prova in relazione al nesso causale esisteva tra l'evento denunciato e l'asserito errore degli operatori sanitari;
b) in particolare, l'operato dei medici del nosocomio di Salerno era stato conforme alle linee guida e alla buona pratica medica;
c) ferma, dunque, l'indeterminatezza delle deduzioni difensive avversarie, nessuna responsabilità poteva essere addebitata alla resistente, in quanto il comportamento degli operatori sanitari non aveva cagionato danni né tantomeno aggravato lo stato di salute del paziente;
d) l'intervento chirurgico di cataratta con procedura extracapsulare e di facoemulsificazione del 21.11.18, veniva eseguito correttamente, in conformità alle linee guida e privo di correlazione con i presunti danni che la signora riteneva di aver patito;
e) dalla Parte_1
documentazione medica in atti emergeva di contro la correttezza, la completezza e la tempestività della prestazione fornita dai medici del nosocomio dell'Ospedale di Salerno, che con prudenza avevano rispettato le linee guida rispetto alla peculiarità del caso concreto, cosi come emergeva dalla relazione medica a firma del dott. Persona_4
medico chirurgo specialista in oftalmologia;
f) ciò posto, dunque, non sussisteva, né tantomeno era giuridicamente ipotizzabile che sussistesse, nesso di causalità tra la condotta degli operatori dell'AOU di Salerno e le conseguenze patite dalla ricorrente;
g) tutto ciò premesso, la resistente chiedeva: 1) rigettare il ricorso proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, nella denegata ipotesi di suo accoglimento, si chiedeva il rinnovo della CTU per tutti i motivi suesposti;
2) con vittoria di spese diritti ed onorari.
Precisate le conclusioni all'udienza del 4.3.2025, la causa perveniva alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda spiegata dall'odierna ricorrente è qualificabile come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale da malpractice medica.
In proposito, occorre richiamare brevemente la giurisprudenza consolidatasi in materia di responsabilità sanitaria, nonché valutata l'incidenza che sulla stessa può assumere la legge del 17.03.2017 n. 24
(cd. legge Gelli), entrata in vigore il 1° aprile 2017, che a breve distanza dalla cd. legge ZI (art. 3, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre
2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre
2012, n. 189) ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria.
Ed invero, nessun problema si pone ai fini dell'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, in quanto il relativo regime che, sin della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577/2008,
è stato strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico "contratto di spedalità" e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III,
05/12/2013, n. 27285).
L'art. 7 della cd. Legge Gelli, infatti, ha pienamente recepito tale indirizzo giurisprudenziale prevedendo, al primo comma, che "la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose", ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Da ciò deriva che non essendo intervenuto il legislatore in senso innovativo, non si pone alcuna questione di diritto intertemporale in materia di responsabilità della struttura sanitaria. Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione dei più generali principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n.
13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha, poi, confermato, con la nota sentenza n. 577 dell'11/01/2008 l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica prevedendo che "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
Resta, invece, a carico del debitore l'onere di provare il proprio esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non rileva più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma deve essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
In buona sostanza, al paziente è richiesto di provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dover provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi furono determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. sul punto
Cass., sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997).
Da ultimo, tale impostazione è stata recepita dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 588), che hanno altresì affrontato la questione della dimostrazione del nesso di causalità, rilevando che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
In ordine ai profili concernenti l'onere della prova relativo al nesso di causalità, valgono, naturalmente, le considerazioni già sopra svolte, particolarmente con riguardo all'evoluzione giurisprudenziale ed alle conclusioni alle quali sono recentemente approdate le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 577, sopra citata.
Orbene, nel caso in esame la parte ricorrente ha provato il titolo della propria pretesa, avendo dato evidenza della sussistenza del rapporto in essere tra le parti, in virtù della documentazione prodotta agli atti, in particolare la cartella clinica che dà atto dell'avvenuto intervento operatorio di cataratta all'occhio destro con la procedura extracapsulare e di facoemulsificazione, in data 21.11.2018, presso la U.O. di Oculistica dell' ” di Salerno. CP_3 Controparte_1
In seguito, la ricorrente ha individuato i profili di inadempimento qualificato ascritto al personale sanitario della struttura resistente, quali la non corretta esecuzione dell'intervento di cataratta, ma soprattutto l'omesso trattamento chirurgico di vetrictomia da parte degli oculisti dell'Unità Operativa di Oculistica dell' Controparte_1
come ben specificato all'interno della
[...]
consulenza tecnica di parte ricorrente.
Il presente giudizio è stato instaurato in seguito alla conclusione del procedimento di ATP, RG n. 9959/2021, davanti al Tribunale di Salerno, all'interno del quale di un i consulenti d'ufficio, nominati dal Tribunale, hanno proceduto alla verifica del nesso causale e alla valutazione del danno biologico da presunta responsabilità medica per il trattamento chirurgico anzidetto.
In primo luogo, i CC.TT.UU. nominati nel procedimento di ATP, dott.
e dott. , con procedimento da ritenersi Persona_3 Persona_2
condivisibile, hanno fornito una descrizione in relazione alla tipologia di intervento chirurgico di cataratta e sulle eventuali complicanze che si possono presentare prima, durante e dopo l'esecuzione dello stesso: “La cataratta è un lento processo di opacizzazione del cristallino, che impedisce ai raggi luminosi che penetrano nell'occhio di essere messi correttamente a fuoco sulla retina, causando un annebbiamento visivo e un progressivo calo della vista. Si manifesta nella maggior parte dei casi nell'età adulta più avanzata e per questo viene definita senile, anche se talvolta può comparire più precocemente. Tuttavia, anche i bambini possono sviluppare una cataratta, che viene definita congenita. Esistono inoltre alcune condizioni oculari, come ad esempio la miopia e la sindrome pseudoesfoliativa, che sono spesso associate alla comparsa più precoce di una cataratta. L'opacamento del cristallino è talora una conseguenza di altre malattie oculari come il distacco di retina, le uveiti e il glaucoma. Anche i traumi oculari severi possono indurre una cataratta.
In tutti questi casi si parla di cataratta complicata. Infine, alcune patologie sistemiche e dismetaboliche possono accelerare la comparsa di una cataratta. La principale tra queste è il diabete. Tuttavia, anche alcune patologie, disendocrine, dermatologiche e alcune sindromi ereditarie sistemiche possono associarsi all'opacizzazione del cristallino. In molti casi la cataratta non richiede trattamento e può essere lasciata in sede.
Quando la cataratta progredisce a tal punto da interferire con le attività quotidiane, anche utilizzando occhiali aggiornati, va preso in considerazione l'intervento chirurgico. Non sono noti o provati scientificamente altri metodi in grado di prevenire o di far regredire la cataratta. Poiché la cataratta spesso è bilaterale, di solito si preferisce intervenire dapprima sull'occhio che ha la cataratta più sviluppata e poi sull'altro. L'intervallo intercorrente tra i due interventi dipende da diversi fattori. La necessità di bilanciare i due occhi in modo che possano essere usati insieme portando lenti correttive equilibrate, come accade ad esempio nei soggetti molto miopi, è una delle principali condizioni che rende necessario un secondo intervento tempestivo. È possibile operare entrambi gli occhi nello stesso momento, ma non è una procedura condotta di routine, sebbene alcuni chirurghi la adottino. La chirurgia bilaterale simultanea può essere decisa in conformità a specifiche necessità del singolo caso. L'intervento viene eseguito abitualmente in anestesia topica, instillando cioè alcune gocce di un collirio anestetico. In alcuni casi si può rendere necessaria un'anestesia locale eseguita con un'iniezione intorno all'occhio. Molto raramente è necessario ricorrere all'anestesia generale. L'intervento viene eseguito manualmente effettuando una piccola incisione e successivamente una procedura denominata facoemulsificazione. Questa tecnica utilizza uno strumento dotato di una sonda che frammenta e aspira il cristallino opaco. In alcuni casi può essere necessario eseguire manualmente anche l'estrazione del cristallino. Successivamente, viene impiantato all'interno dell'occhio un cristallino artificiale di materiale acrilico denominato IOL (Intra Ocular
Lens). Alcuni chirurghi utilizzano un laser particolare, il laser a femtosecondi, per eseguire le prime manovre chirurgiche dell'intervento.
L'intervento va comunque completato manualmente con le fasi di facoemulsificazione e di impianto del cristallino artificiale. L'intervento di cataratta è molto standardizzato e per questo, nella stragrande maggioranza dei casi, è seguito da risultati eccellenti. Tuttavia, come ogni atto sanitario, presenta alcuni possibili rischi. Esistono molte possibili complicanze correlate all'intervento di cataratta. Le gravi complicanze nell'intervento di cataratta sono molto rare. Tuttavia, esse sono in grado di danneggiare in modo permanente la visione. In alcuni casi è possibile che, dopo l'intervento di cataratta, si rendano necessari uno o più interventi per risolvere eventuali complicanze insorte durante l'intervento. È possibile distinguere le principali complicanze in preoperatorie, intraoperatorie e postoperatorie.”
In seguito a questo excursus, i CC.TT.UU. hanno concentrato la propria attenzione sul caso di specie, rispondendo ai quesiti posti e rassegnando le seguenti conclusioni: “1. Sebbene le cure prestate alla signora a novembre del 2018 presso l' di Salerno per Parte_1 CP_3
l'intervento di cataratta all'occhio destro nel complesso siano da considerare conformi alle buone pratiche clinico - assistenziali e alle guidelines e la rottura della capsula del cristallino sia contemplata come una complicanza riportata in una minima percentuale di casi (2-3%), questo non esclude aspetti di errata esecuzione, o quanto meno di scarsa attenzione, per possibile contatto di strumenti chirurgici taglienti o per i flussi vorticosi dei liquidi del facoemulsificatore.
2. Tuttavia soprattutto le cure post-operatorie non appaiono adeguate e conformi alle linee guida applicabili ratione temporis, poiché, sebbene vi fosse indicazione al trattamento di vitrectomia per rimuovere i frammenti di cristallino dispersi nel corpo vitreo a seguito della rottura della capsula, tale intervento colpevolmente non è stato effettuato in tempi utili.
3. L'intervento cui la ricorrente fu sottoposta presso l'Ospedale Ruggi di
Salerno non comportava la soluzione di problemi tecnici di “speciali difficoltà”, in quanto si tratta di un comune intervento chirurgico di cataratta, senza alcuna complessità tecnica, proporzionata allo specifico livello di competenza e riguardo alle condizioni della paziente.
4. La rottura della capsula del cristallino verificatasi durante l'intervento di cataratta può essere considerata una complicanza prevedibile ma non completamente prevenibile. Viceversa, nella condotta post-operatoria troppo attendistica dei sanitari che ebbero in cura la periziata, con la mancata effettuazione in tempi congrui dell'intervento di vitrectomia per rimediare alla suddetta complicanza, sono individuabili profili di responsabilità professionale improntati soprattutto a negligenza, ma in cui si intersecano anche elementi di imperizia e imprudenza.
5. L'incidenza causale degli errori medici nel determinismo delle lesioni a carico dell'occhio operato può ritenersi pressoché totale, in quanto l
'omessa effettuazione in tempi utili dell'intervento di vitrectomia per rimediare alla rottura della capsula del cristallino ha consentito l'instaurarsi di una serie di lesioni, tra cui l'atrofia del nervo ottico, che hanno portato alla perdita del visus. Poiché è lecito ritenere che in caso di intervento tempestivo le lesioni e gli esiti sarebbero stati meno gravi, tale condotta omissiva ha privato la paziente di una significativa probabilità di un recupero, anche parziale, della funzione visiva all'occhio destro, rispetto alla perdita completa del visus. Si configura, pertanto, la fattispecie del danno da perdita di chance in quanto il ritardato intervento di vitrectomia ha impedito, rispetto alla perdita completa del visus all'occhio destro, la possibilità di un recupero, anche parziale, della funzione visiva.
6. Attualmente la periziata presenta visus spento in OD quale esito di intervento di facoemulsificazione complicato da rottura della capsula posteriore con dislocazione di frammenti di cristallino nel corpo vitreo. Il suo stato psico-fisico all' epoca dell'intervento in relazione all'età appariva soddisfacente, senza evidenza di rilevanti compromissioni organo -funzionali.
7. Gli errori imputabili alla condotta dei sanitari dell' Controparte_3
hanno cagionato un danno alla salute della periziata, ossia la compromissione della sua validità psicofisica, sia temporanea che permanente, con conseguente menomazione del suo modo d'essere e delle sue consuete attività. In particolare è conseguito: - un periodo di maggior durata della invalidità temporanea totale di ventidue giorni
(corrispondente alla durata dei ricoveri, con sottrazione della normale degenza per un regolare intervento di cataratta ) e un periodo complessivo di inabilità temporanea parziale al 50% di 50 giorni e di ulteriori 20 giorni al 25% (per le convalescenze successive ai ricoveri); - un danno da perdita di chance;
al fine di fornire un qualche riferimento per la valutazione equitativa prevista per tale tipo di danno , ipotizzando un recupero di un visus su valori medi pari a 5/10 in caso di tempestivo intervento di vitrectomia, il danno differenziale sarebbe quantizzabile nella misura del 21% (28% assegnato al visus spento – 7% assegnato al visus residuo 5/10), in base alle valutazioni tabellari delle menomazioni oculari accreditate nella prassi medico-legale per la quantificazione del danno biologico.
8. La cartella clinica fu redatta secondo i criteri di chiarezza, accuratezza, pertinenza, rintracciabilità, completezza richiesti per la sua compilazione.
9. Non sono documentate spese mediche.
10. Il tentativo di conciliazione tra le parti nel corso delle operazioni peritali si è rivelato infruttuoso.”
Il consulente tecnico di parte ricorrente presentava delle controdeduzioni nei confronti della relazione peritale depositata dai consulenti tecnici d'ufficio nominati nel procedimento di ATP, ricevendo le seguenti osservazioni: “Occorre premettere che la determinazione del danno non patrimoniale, in cui sono comprese diverse tipologie (danno biologico, d anno morale, danno esistenziale), rappresenta una vexata quaestio, che ha ingenerato nel corso degli anni orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci, nel tentativo di conciliare due principi entrambi validi: da una parte il riconoscimento della specificità dei singoli danni con attribuzione di risarcimento proprio , dall'altra, dato il carattere estensivo ed inclusivo del danno biologico, l'esigenza di evitare duplicazioni del risarcimento di uno stesso danno. In merito alla specifica contestazione del dott. va fatto presente che, nel caso in questione, pur con i Per_5 limiti dinanzi riconosciuti, l'esame clinico - anamnestico della periziata comunque non ha evidenziato elementi significativi a supporto della sussistenza di danno morale e/o esistenziale, senza che d'altra parte sia stata fornita documentazione probante da parte ricorrente. È, altresì, ingiustificata l'accusa di aver valutato solo il danno biologico, poiché, al contrario, i CC.TT.UU. hanno riconosciuto a carico della periziata un danno da perdita di chance, non un danno biologico. Dal momento che il danno da perdita di chance comporta una valutazione equitativa, essi si sono limitati a offrire al vaglio del Giudice, quale semplice riferimento orientativo, la quantificazione della menomazione visiva applicando il criterio tabellare del danno biologico (…).”
Sulle contestazioni relative ai punti percentuali assegnati all'occhio spento, i CC.TT.UU. hanno risposto: “Ribadito che nel danno da perdita di chance la valutazione è effettuata esclusivamente con criterio equitativo e che la quantificazione percentuale prospettata come danno biologico è soltanto un riferimento, si fornisce comunque qualche precisazione sulle modalità di calcolo seguite. Va innanzitutto precisato che l'assegnazione del 28% al visus spento in un occhio (rispetto al 30% proposto dal CTP) è quella riportata in alcune tabelle più accreditate in ambito medico -legale
(Guida alla valutazione medico - legale dell'invalidità permanente – E.
t al. – Seconda ed izione 2015; Linee guida per la valutazione del Per_6
danno alla persona in ambito civilistico – SIMLA – 2016). Inoltre, nell'ambito della perdita di chance, che per definizione si basa sulla probabilità di conseguire un risultato migliore, tale probabilità, per quanto concreta, difficilmente consente una determinazione precisa dell'entità del risultato ottenibile. E' quanto appunto si verifica nel caso in esame, in cui ricorre la fattispecie del danno da perdita di chance: l ' ipotesi di recupero del visus ai gradi medi (5/10) a seguito di un intervento di vitrectomia (reso necessario dalla rottura della capsula del cristallino insorta nel corso del trattamento chirurgico della cataratta) è suggerita dai dati della letteratura scientifica e della pratica clinica , tenendo anche conto che per la presenza di controindicazioni l'intervento non poteva essere eseguito nell'immediatezza con migliori prospettive. Pertanto, come tutte le stime, risente di un margine di incertezza, per cui il recupero visivo poteva essere migliore come sostiene il dott. ma Per_5
poteva essere anche peggiore in ragione della necessità di posticipare di qualche settimana l'intervento di vitrectomia. Peraltro, come si è detto ripetutamente, lo scopo non era quello di effettuare un rigido calcolo di danno biologico in termini di percentuale, bensì quello di offrire un riferimento orientativo, non vincolante, a supporto di una valutazione equitativa.
Infine, sulla contestazione delle spese mediche dirette, indirette, inerenti e pertinenti: “I CC.TT.UU. hanno inteso rispondere allo specifico quesito posto dal giudice: “Esprimano i consulenti un parere sulla pertinenza e congruità di eventuali spese mediche documentate e sulla eventuale necessità di spese future”. Pertanto, nel prendere atto dell'assenza di documentazione relativa a spese mediche sostenute, si sono limitati ad esprimere un parere sulla eventualità di spese future”.
Il Tribunale ritiene di aderire integralmente alle conclusioni del collegio peritale, in quanto scevre da vizi metodologici estrinseci;
anche le repliche alle note critiche del c.t.p si palesano esaustive ed il ragionamento è sorretto da idoneo e pertinente richiamo a fonti di letteratura scientifica.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'accertamento del nesso eziologico, indipendentemente dalla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità, avviene combinando la regola del più probabile che non, con la regola della prevalenza relativa della probabilità e quindi nei giudizi risarcitori di responsabilità medica si presenta un doppio ciclo causale così strutturato: il creditore- danneggiato deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e la condotta del sanitario, mentre il debitore danneggiante deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione. Il debitore, nel caso di specie il medico è tenuto a provare che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile solo dopo che il creditore danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della patologia o la morte sia eziologicamente riconducibile alla condotta del danneggiante (ex multis
Corte appello, L'Aquila, sez. I , 31/03/2022, n. 489).
Deve ritenersi che l'attore abbia provato la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari dell' e le Controparte_5
complicazioni derivate nei confronti del medesimo, in seguito all'intervento di cataratta effettuato presso la struttura in questione.
In ordine al verificarsi di una pretesa complicanza, deve essere ribadito il principio secondo cui nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione (indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile) priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile (cfr. Corte cass. Sez.
3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015).
Quando, infatti, (cfr. Cass. Civ. 13328/2015) nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una: -) o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico,
a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le
"complicanze"; ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della "causa non imputabile" di cui all'art. 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze".
Al diritto non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell'evento integri gli estremi della "causa non imputabile": ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto. La circostanza che un evento indesiderato sia qualificato dalla clinica come "complicanza" non basta a farne di per sè una "causa non imputabile" ai sensi dell'art. 1218 c.c.; così come, all'opposto, eventi non qualificabili come complicanze possono teoricamente costituire casi fortuiti che escludono la colpa del medico.
La domanda, in definitiva, è fondata per quanto di ragione e va accolta nei termini appresso indicati.
Il danno da liquidare nei confronti della parte ricorrente, così come individuato dai consulenti tecnici d'ufficio, è stato riconosciuto in: un periodo di maggior durata della invalidità temporanea totale di ventidue giorni (corrispondente alla durata dei ricoveri, con sottrazione della normale degenza per un regolare intervento di cataratta ) e un periodo complessivo di inabilità temporanea parziale al 50% di 50 giorni e di ulteriori 20 giorni al 25% (per le convalescenze successive ai ricoveri); - un danno da perdita di chance che, ipotizzando un recupero di un visus su valori medi pari a 5/10 in caso di tempestivo intervento di vitrectomia, sarebbe quantizzabile nella misura del 21% (28% assegnato al visus spento – 7% assegnato al visus residuo 5/10), in base alle valutazioni tabellari delle menomazioni oculari accreditate nella prassi medico-legale per la quantificazione del danno biologico.
Procedendo a trasformare in somme di denaro la predetta percentuale, si ottengono i seguenti valori, utilizzando le tabelle di Milano, in uso anche presso questo Ufficio: € 77.353,75 corrispondenti alla invalidità al
21% (tenuto conto anche della quota di sofferenza soggettiva ricompresa nel punto tabellare e di invalidità temporanea 22 gg di I.T.T., 50 di I.T.P. al 50% e 25 di I.T.P. al 25%), tenuto conto dell'età della ricorrente al momento dell'intervento (75 anni) e del valore del punto base ITT di €
115,00.
Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile ammonta alla cifra di € 77.353,75, tenendo conto del ristoro per la sofferenza soggettiva già ricompreso nel punto tabellare. Sull'importo complessivamente spettante alla ricorrente di € 77.353,75 trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi, i quali devono essere calcolati dal momento delle dimissioni dall'ospedale (21.12.2018) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma che, previa devalutazione fino al momento delle dimissioni dall'ospedale (21.12.2018), deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo sulla somma già attualizzata in sentenza (ossia sull'importo di € 77.353,75); non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, essendo l'importo già attualizzato.
Quanto alle spese mediche, come emerge dalla relazione dei CC.TT.UU. nel procedimento di ATP e dalle conclusioni rassegnate dagli stessi “Non sono documentate spese mediche”.
Le spese di lite, anche quelle relative all'espletato A.T.P. R.G. n. 9959/21, sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore del decisum e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Le spese di CTU espletata nel procedimento di A.T.P. RG. n. 9959/2021 vanno poste a definitivo carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.o.p.
NO OS, definitivamente pronunciando sulla domanda così decide:
1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda, e, dichiarata la responsabilità della Controparte_1
, in ordine ai fatti indicati
[...]
in motivazione, la condanna al pagamento, in favore della ricorrente della somma di € 77.353,75, a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva indicato;
2) Condanna l' Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente delle spese di lite, anche quelle relative Parte_1
all'espletato A.T.P. R.G. 9959/21, che liquida in € 500,00 per esborsi ed € 9.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge e con attribuzione al
Difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) Pone le spese di CTU, espletata nel procedimento di A.T.P. RG. n.
9959/2021, a definitivo carico dell'
[...]
. Controparte_1
Così deciso in Salerno il 2.12.2025
Il g.o.p.
Dr. NO OS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del g.o.p.
NO OS, ha pronunziato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 36/2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
TRA
, (C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 12/08/1943, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Gisonna, giusta mandato in calce ricorso ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Salerno alla Via
Scuole Eleatica n.1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante
[...]
p.t., con sede in via S. Leonardo, Salerno (C.F. e P.I. P.IVA_1
, rappresentata e difesa, dall'Avv. Annarita Colantuono, P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Avvocatura – Funzione Affari
Legali – dell' Controparte_2
sita in Salerno alla Via S. Leonardo, giusta mandato in calce alla
[...]
comparsa di costituzione, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale, ai sensi degli artt. 136 e 176 c.p.c., come modificati dalla Legge
n. 263/2005,
RESISTENTE
Conclusioni: come da verbale udienza del 4.3.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in data
24.01.2024, conveniva l' Parte_1 [...]
di Salerno Controparte_1
dinnanzi al Tribunale di Salerno al fine di ivi sentire chiedeva: 1) accertare e dichiarare che il danno patito dalla ricorrente è conseguente alla condotta negligente ed imprudente dell' , per l'effetto, Controparte_3
condannare la resistente Controparte_1
, in persona del Direttore
[...]
Generale al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici e morali, subiti e subendi dalla stessa in conseguenza dell'occorso sinistro, come sopra descritti e così come quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo del Tribunale di Salerno (R.G. n.
9959/2021) di cui si accettano le risultanze, o in quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo oltre accessori come per legge, vinte le spese, diritti ed onorario di causa, nonchè del doppio grado di giudizio (atp e di cognizione sommaria) oltre
I.V.A. e C.N.A.P. come per legge, il tutto con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione a favore del procuratore dichiaratosi antistastario;
2) Condannare altresi parte resistente alla refusione delle spese di CTU sostenute nel procedimento ATP nella misura ivi determinata.
A sostegno della proposta domanda la ricorrente deduceva che a) in data
16.11.2018 la Sig.ra , veniva ricoverata presso l'Unità Parte_1
Operativa di Oculistica dell' Controparte_4
priorità C in regime di Day Surgery - per
[...] eseguire intervento di Cataratta OD;
b) in data 21/11/2018, la ricorrente si sottoponeva ad intervento chirurgico di cataratta all'occhio destro con la procedura extracapsulare e di facoemulsificazione presso l'Azienda
Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona; c) all'interno del registro operatorio n° 5697 l'intervento veniva così descritto:
“disinfezione di cute e fornici oftasteril-durante la fase di facoemulsificazione avveniva l'apertura della capsula posteriore e un frammento di nucleo è caduto in C.V.”; d) durante l'intervento si verificava la rottura della capsula posteriore del cristallo con la conseguente caduta di porzioni del nucleo di cristallo nella camera vitrea
OD; e) a seguito della rottura della capsula posteriore del cristallo con la conseguente caduta di porzioni del nucleo di cristallo nella camera vitrea
OD, gli oculisti del suddetto Ospedale di Salerno non provvedevano ad effettuare tempestivamente il trattamento chirurgico di vitrectomia, quale unica terapia possibile per mettere in sicurezza l'occhio e salvare così la funzione visiva;
f) in data 23.11.2018, la ricorrente lamentava dolore puntorio, per il quale veniva refertata vasta disepitelizzazione corneale centrale, e le veniva applicata lac terapeutica;
g) in seguito, si manifestavano complicanze post-operatorie a causa delle quali la ricorrente richiedeva nuovi trattamenti chirurgici e tali complicanze erano da ricondurre ad anomalie dell'atto operatorio e delle procedure chirurgiche attuate dai sanitari del nosocomio salernitano;
h) in data
23.05.2019, presso l'Ospedale di Vallo della Lucania, la ricorrente si sottoponeva ad intervento di vitrectomia + endolaser con diagnosi di glaucoma neovacolare con esiti di virectomia per lussazione di frammenti del cristallo in CV;
i) la perdita dell'integrità anatomica e funzionale dell'occhio destro della ricorrente era dovuta alla non corretta esecuzione dell'intervento di cataratta, ma soprattutto all'omesso trattamento chirurgico di vetrictomia da parte degli oculisti dell'Unità
Operativa di Oculistica dell' Controparte_1
; l) si rendeva necessario, prima dell'instaurazione del
[...] CP_1
giudizio di risarcimento danni da intraprendere nell'interesse della ricorrente, la nomina di un consulente medico d'ufficio, al fine di accertare lo stato di salute nonché i postumi dalla stessa patiti e patendi a seguito del summenzionato evento;
m) veniva depositato presso il
Tribunale di Salerno ricorso ex art. 696 bis – Accertamento tecnico preventivo - c.p.c assegnato alla Dott.ssa rgn: Persona_1
9959/2021, procedimento nel quale venivano nominati quali CCTTUU il
Prof. Dott. e il Dott. ; n) dalla espletata Persona_2 Persona_3
CTU emergeva: ”Gli errori imputabili alla condotta dei sanitari dell'
[...]
hanno cagionato un danno alla salute della perizianda, ossia la CP_3
compromissione della sua validità psicofisica, sia temporanea che permanente, con conseguente menomazione del suo stato d'essere e delle sue consuete attività. In particolare, la perdita visiva totale dell'occhio destro è addebitabile ad una scelta di condotta terapeutica troppo attendistica, mentre sussistevano vari elementi clinici che avrebbero dovuto imporre un intervento chirurgico di vitrectomia e facofagia in tempi utili, per rimuovere i frammenti di cristallino dispersi nel corpo vitreo. Tale ritardo ha favorito lo sviluppo di vari eventi dannosi, quali infiammazione del vitreo, ipertono oculare, trombosi della vena centrale retinica e glaucoma neovascolare, fino a determinare la perdita totale e permanente del visus in OD. L'intervento di vitrectomia in tempi congrui ne avrebbe verosimilmente evitato, almeno in parte, la progressione, consentendo un soddisfacente recupero visivo. Alle lesioni sopradescritte a carico dell'occhio destro è conseguito un periodo di maggior durata della invalidità temporanea totale di ventidue giorni
(corrispondente alla durata dei ricoveri, con sottrazione della normale degenza per un regolare intervento di cataratta) e un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 50 giorni e di ulteriori 20 giorni al 25% (per le convalescenze successive ai ricoveri). Inoltre, al fine di fornire un qualche riferimento per la valutazione equitativa prevista in caso di danno da perdita di chance, ipotizzando un recupero di un visus pari a
5/10 in caso di tempestivo intervento di vitrectomia, il danno differenziale sarebbe quantificabile nella misura del 21% (28% assegnato al visus spento - 7% assegnato al visus 5/10), in base alla valutazioni tabellari delle menomazioni oculari accreditate nella prassi medico-legale per la quantificazione del danno biologico”. Ancora i nominati CCTTUU nelle risposte ai quesiti ribadivano la responsabilità dei sanitari dell'
[...]
dichiarando: “Tuttavia soprattutto le cure post-operatorie non CP_3
appaiono adeguate e conformi alle linee guida applicabili ratione temporis, poiché, sebbene vi fosse indicazione al trattamento di vitreoctomia per rimuovere i frammenti di cristallo dispersi nel corpo vitreo a seguito della rottura della capsula, tale intervento colpevolmente non è stato effettuato in tempi utili. L'intervento cui la ricorrente fu sottoposta presso l'Ospedale Ruggi di Salerno non comportava la soluzione di problemi tecnici di “speciali difficoltà”, in quanto si tratta di un comune intervento chirurgico di cataratta, senza alcuna complessità tecnica, proporzionata allo specifico livello di competenza e riguardo alle condizioni del paziente. La rottura della capsula del cristallino verificatasi durante l'intervento di cataratta può essere considerata una complicanza prevedibile ma non completamente prevedibile. Viceversa, nella condotta post-operatoria troppo attendistica dei sanitari che ebbero in cura la perizianda, con la mancata effettuazione in tempi congrui dell'intervento di vitreoctomia per rimediare alla suddetta complicanza, sono individuabili profili di responsabilità professionale importanti soprattutto a negligenza, ma in cui si intersecano anche elementi di imperizia e imprudenza”; o) tutto ciò comportava un mutamento dello stile di vita della Sig.ra la quale a seguito Parte_1
dell'intervento non è stata più in grado di badare a se stessa nemmeno nei semplici gesti quotidiani, tanto da essere costretta a trasferire a casa della figlia, la quale attualmente le fornisce assistenza quotidiana e continua;
p) in base alle risultanze della suindicata CTU, il danno patito dalla Sig.ra poteva essere quantificato in € Parte_1
110.013,00;
Si costituiva l' Controparte_1
impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto
[...] e prodotto, ed esponeva: a) alcuna prova in relazione al nesso causale esisteva tra l'evento denunciato e l'asserito errore degli operatori sanitari;
b) in particolare, l'operato dei medici del nosocomio di Salerno era stato conforme alle linee guida e alla buona pratica medica;
c) ferma, dunque, l'indeterminatezza delle deduzioni difensive avversarie, nessuna responsabilità poteva essere addebitata alla resistente, in quanto il comportamento degli operatori sanitari non aveva cagionato danni né tantomeno aggravato lo stato di salute del paziente;
d) l'intervento chirurgico di cataratta con procedura extracapsulare e di facoemulsificazione del 21.11.18, veniva eseguito correttamente, in conformità alle linee guida e privo di correlazione con i presunti danni che la signora riteneva di aver patito;
e) dalla Parte_1
documentazione medica in atti emergeva di contro la correttezza, la completezza e la tempestività della prestazione fornita dai medici del nosocomio dell'Ospedale di Salerno, che con prudenza avevano rispettato le linee guida rispetto alla peculiarità del caso concreto, cosi come emergeva dalla relazione medica a firma del dott. Persona_4
medico chirurgo specialista in oftalmologia;
f) ciò posto, dunque, non sussisteva, né tantomeno era giuridicamente ipotizzabile che sussistesse, nesso di causalità tra la condotta degli operatori dell'AOU di Salerno e le conseguenze patite dalla ricorrente;
g) tutto ciò premesso, la resistente chiedeva: 1) rigettare il ricorso proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, nella denegata ipotesi di suo accoglimento, si chiedeva il rinnovo della CTU per tutti i motivi suesposti;
2) con vittoria di spese diritti ed onorari.
Precisate le conclusioni all'udienza del 4.3.2025, la causa perveniva alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda spiegata dall'odierna ricorrente è qualificabile come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale da malpractice medica.
In proposito, occorre richiamare brevemente la giurisprudenza consolidatasi in materia di responsabilità sanitaria, nonché valutata l'incidenza che sulla stessa può assumere la legge del 17.03.2017 n. 24
(cd. legge Gelli), entrata in vigore il 1° aprile 2017, che a breve distanza dalla cd. legge ZI (art. 3, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre
2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre
2012, n. 189) ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria.
Ed invero, nessun problema si pone ai fini dell'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, in quanto il relativo regime che, sin della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577/2008,
è stato strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico "contratto di spedalità" e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III,
05/12/2013, n. 27285).
L'art. 7 della cd. Legge Gelli, infatti, ha pienamente recepito tale indirizzo giurisprudenziale prevedendo, al primo comma, che "la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose", ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Da ciò deriva che non essendo intervenuto il legislatore in senso innovativo, non si pone alcuna questione di diritto intertemporale in materia di responsabilità della struttura sanitaria. Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione dei più generali principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n.
13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha, poi, confermato, con la nota sentenza n. 577 dell'11/01/2008 l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica prevedendo che "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
Resta, invece, a carico del debitore l'onere di provare il proprio esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non rileva più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma deve essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
In buona sostanza, al paziente è richiesto di provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dover provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi furono determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. sul punto
Cass., sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997).
Da ultimo, tale impostazione è stata recepita dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 588), che hanno altresì affrontato la questione della dimostrazione del nesso di causalità, rilevando che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
In ordine ai profili concernenti l'onere della prova relativo al nesso di causalità, valgono, naturalmente, le considerazioni già sopra svolte, particolarmente con riguardo all'evoluzione giurisprudenziale ed alle conclusioni alle quali sono recentemente approdate le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 577, sopra citata.
Orbene, nel caso in esame la parte ricorrente ha provato il titolo della propria pretesa, avendo dato evidenza della sussistenza del rapporto in essere tra le parti, in virtù della documentazione prodotta agli atti, in particolare la cartella clinica che dà atto dell'avvenuto intervento operatorio di cataratta all'occhio destro con la procedura extracapsulare e di facoemulsificazione, in data 21.11.2018, presso la U.O. di Oculistica dell' ” di Salerno. CP_3 Controparte_1
In seguito, la ricorrente ha individuato i profili di inadempimento qualificato ascritto al personale sanitario della struttura resistente, quali la non corretta esecuzione dell'intervento di cataratta, ma soprattutto l'omesso trattamento chirurgico di vetrictomia da parte degli oculisti dell'Unità Operativa di Oculistica dell' Controparte_1
come ben specificato all'interno della
[...]
consulenza tecnica di parte ricorrente.
Il presente giudizio è stato instaurato in seguito alla conclusione del procedimento di ATP, RG n. 9959/2021, davanti al Tribunale di Salerno, all'interno del quale di un i consulenti d'ufficio, nominati dal Tribunale, hanno proceduto alla verifica del nesso causale e alla valutazione del danno biologico da presunta responsabilità medica per il trattamento chirurgico anzidetto.
In primo luogo, i CC.TT.UU. nominati nel procedimento di ATP, dott.
e dott. , con procedimento da ritenersi Persona_3 Persona_2
condivisibile, hanno fornito una descrizione in relazione alla tipologia di intervento chirurgico di cataratta e sulle eventuali complicanze che si possono presentare prima, durante e dopo l'esecuzione dello stesso: “La cataratta è un lento processo di opacizzazione del cristallino, che impedisce ai raggi luminosi che penetrano nell'occhio di essere messi correttamente a fuoco sulla retina, causando un annebbiamento visivo e un progressivo calo della vista. Si manifesta nella maggior parte dei casi nell'età adulta più avanzata e per questo viene definita senile, anche se talvolta può comparire più precocemente. Tuttavia, anche i bambini possono sviluppare una cataratta, che viene definita congenita. Esistono inoltre alcune condizioni oculari, come ad esempio la miopia e la sindrome pseudoesfoliativa, che sono spesso associate alla comparsa più precoce di una cataratta. L'opacamento del cristallino è talora una conseguenza di altre malattie oculari come il distacco di retina, le uveiti e il glaucoma. Anche i traumi oculari severi possono indurre una cataratta.
In tutti questi casi si parla di cataratta complicata. Infine, alcune patologie sistemiche e dismetaboliche possono accelerare la comparsa di una cataratta. La principale tra queste è il diabete. Tuttavia, anche alcune patologie, disendocrine, dermatologiche e alcune sindromi ereditarie sistemiche possono associarsi all'opacizzazione del cristallino. In molti casi la cataratta non richiede trattamento e può essere lasciata in sede.
Quando la cataratta progredisce a tal punto da interferire con le attività quotidiane, anche utilizzando occhiali aggiornati, va preso in considerazione l'intervento chirurgico. Non sono noti o provati scientificamente altri metodi in grado di prevenire o di far regredire la cataratta. Poiché la cataratta spesso è bilaterale, di solito si preferisce intervenire dapprima sull'occhio che ha la cataratta più sviluppata e poi sull'altro. L'intervallo intercorrente tra i due interventi dipende da diversi fattori. La necessità di bilanciare i due occhi in modo che possano essere usati insieme portando lenti correttive equilibrate, come accade ad esempio nei soggetti molto miopi, è una delle principali condizioni che rende necessario un secondo intervento tempestivo. È possibile operare entrambi gli occhi nello stesso momento, ma non è una procedura condotta di routine, sebbene alcuni chirurghi la adottino. La chirurgia bilaterale simultanea può essere decisa in conformità a specifiche necessità del singolo caso. L'intervento viene eseguito abitualmente in anestesia topica, instillando cioè alcune gocce di un collirio anestetico. In alcuni casi si può rendere necessaria un'anestesia locale eseguita con un'iniezione intorno all'occhio. Molto raramente è necessario ricorrere all'anestesia generale. L'intervento viene eseguito manualmente effettuando una piccola incisione e successivamente una procedura denominata facoemulsificazione. Questa tecnica utilizza uno strumento dotato di una sonda che frammenta e aspira il cristallino opaco. In alcuni casi può essere necessario eseguire manualmente anche l'estrazione del cristallino. Successivamente, viene impiantato all'interno dell'occhio un cristallino artificiale di materiale acrilico denominato IOL (Intra Ocular
Lens). Alcuni chirurghi utilizzano un laser particolare, il laser a femtosecondi, per eseguire le prime manovre chirurgiche dell'intervento.
L'intervento va comunque completato manualmente con le fasi di facoemulsificazione e di impianto del cristallino artificiale. L'intervento di cataratta è molto standardizzato e per questo, nella stragrande maggioranza dei casi, è seguito da risultati eccellenti. Tuttavia, come ogni atto sanitario, presenta alcuni possibili rischi. Esistono molte possibili complicanze correlate all'intervento di cataratta. Le gravi complicanze nell'intervento di cataratta sono molto rare. Tuttavia, esse sono in grado di danneggiare in modo permanente la visione. In alcuni casi è possibile che, dopo l'intervento di cataratta, si rendano necessari uno o più interventi per risolvere eventuali complicanze insorte durante l'intervento. È possibile distinguere le principali complicanze in preoperatorie, intraoperatorie e postoperatorie.”
In seguito a questo excursus, i CC.TT.UU. hanno concentrato la propria attenzione sul caso di specie, rispondendo ai quesiti posti e rassegnando le seguenti conclusioni: “1. Sebbene le cure prestate alla signora a novembre del 2018 presso l' di Salerno per Parte_1 CP_3
l'intervento di cataratta all'occhio destro nel complesso siano da considerare conformi alle buone pratiche clinico - assistenziali e alle guidelines e la rottura della capsula del cristallino sia contemplata come una complicanza riportata in una minima percentuale di casi (2-3%), questo non esclude aspetti di errata esecuzione, o quanto meno di scarsa attenzione, per possibile contatto di strumenti chirurgici taglienti o per i flussi vorticosi dei liquidi del facoemulsificatore.
2. Tuttavia soprattutto le cure post-operatorie non appaiono adeguate e conformi alle linee guida applicabili ratione temporis, poiché, sebbene vi fosse indicazione al trattamento di vitrectomia per rimuovere i frammenti di cristallino dispersi nel corpo vitreo a seguito della rottura della capsula, tale intervento colpevolmente non è stato effettuato in tempi utili.
3. L'intervento cui la ricorrente fu sottoposta presso l'Ospedale Ruggi di
Salerno non comportava la soluzione di problemi tecnici di “speciali difficoltà”, in quanto si tratta di un comune intervento chirurgico di cataratta, senza alcuna complessità tecnica, proporzionata allo specifico livello di competenza e riguardo alle condizioni della paziente.
4. La rottura della capsula del cristallino verificatasi durante l'intervento di cataratta può essere considerata una complicanza prevedibile ma non completamente prevenibile. Viceversa, nella condotta post-operatoria troppo attendistica dei sanitari che ebbero in cura la periziata, con la mancata effettuazione in tempi congrui dell'intervento di vitrectomia per rimediare alla suddetta complicanza, sono individuabili profili di responsabilità professionale improntati soprattutto a negligenza, ma in cui si intersecano anche elementi di imperizia e imprudenza.
5. L'incidenza causale degli errori medici nel determinismo delle lesioni a carico dell'occhio operato può ritenersi pressoché totale, in quanto l
'omessa effettuazione in tempi utili dell'intervento di vitrectomia per rimediare alla rottura della capsula del cristallino ha consentito l'instaurarsi di una serie di lesioni, tra cui l'atrofia del nervo ottico, che hanno portato alla perdita del visus. Poiché è lecito ritenere che in caso di intervento tempestivo le lesioni e gli esiti sarebbero stati meno gravi, tale condotta omissiva ha privato la paziente di una significativa probabilità di un recupero, anche parziale, della funzione visiva all'occhio destro, rispetto alla perdita completa del visus. Si configura, pertanto, la fattispecie del danno da perdita di chance in quanto il ritardato intervento di vitrectomia ha impedito, rispetto alla perdita completa del visus all'occhio destro, la possibilità di un recupero, anche parziale, della funzione visiva.
6. Attualmente la periziata presenta visus spento in OD quale esito di intervento di facoemulsificazione complicato da rottura della capsula posteriore con dislocazione di frammenti di cristallino nel corpo vitreo. Il suo stato psico-fisico all' epoca dell'intervento in relazione all'età appariva soddisfacente, senza evidenza di rilevanti compromissioni organo -funzionali.
7. Gli errori imputabili alla condotta dei sanitari dell' Controparte_3
hanno cagionato un danno alla salute della periziata, ossia la compromissione della sua validità psicofisica, sia temporanea che permanente, con conseguente menomazione del suo modo d'essere e delle sue consuete attività. In particolare è conseguito: - un periodo di maggior durata della invalidità temporanea totale di ventidue giorni
(corrispondente alla durata dei ricoveri, con sottrazione della normale degenza per un regolare intervento di cataratta ) e un periodo complessivo di inabilità temporanea parziale al 50% di 50 giorni e di ulteriori 20 giorni al 25% (per le convalescenze successive ai ricoveri); - un danno da perdita di chance;
al fine di fornire un qualche riferimento per la valutazione equitativa prevista per tale tipo di danno , ipotizzando un recupero di un visus su valori medi pari a 5/10 in caso di tempestivo intervento di vitrectomia, il danno differenziale sarebbe quantizzabile nella misura del 21% (28% assegnato al visus spento – 7% assegnato al visus residuo 5/10), in base alle valutazioni tabellari delle menomazioni oculari accreditate nella prassi medico-legale per la quantificazione del danno biologico.
8. La cartella clinica fu redatta secondo i criteri di chiarezza, accuratezza, pertinenza, rintracciabilità, completezza richiesti per la sua compilazione.
9. Non sono documentate spese mediche.
10. Il tentativo di conciliazione tra le parti nel corso delle operazioni peritali si è rivelato infruttuoso.”
Il consulente tecnico di parte ricorrente presentava delle controdeduzioni nei confronti della relazione peritale depositata dai consulenti tecnici d'ufficio nominati nel procedimento di ATP, ricevendo le seguenti osservazioni: “Occorre premettere che la determinazione del danno non patrimoniale, in cui sono comprese diverse tipologie (danno biologico, d anno morale, danno esistenziale), rappresenta una vexata quaestio, che ha ingenerato nel corso degli anni orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci, nel tentativo di conciliare due principi entrambi validi: da una parte il riconoscimento della specificità dei singoli danni con attribuzione di risarcimento proprio , dall'altra, dato il carattere estensivo ed inclusivo del danno biologico, l'esigenza di evitare duplicazioni del risarcimento di uno stesso danno. In merito alla specifica contestazione del dott. va fatto presente che, nel caso in questione, pur con i Per_5 limiti dinanzi riconosciuti, l'esame clinico - anamnestico della periziata comunque non ha evidenziato elementi significativi a supporto della sussistenza di danno morale e/o esistenziale, senza che d'altra parte sia stata fornita documentazione probante da parte ricorrente. È, altresì, ingiustificata l'accusa di aver valutato solo il danno biologico, poiché, al contrario, i CC.TT.UU. hanno riconosciuto a carico della periziata un danno da perdita di chance, non un danno biologico. Dal momento che il danno da perdita di chance comporta una valutazione equitativa, essi si sono limitati a offrire al vaglio del Giudice, quale semplice riferimento orientativo, la quantificazione della menomazione visiva applicando il criterio tabellare del danno biologico (…).”
Sulle contestazioni relative ai punti percentuali assegnati all'occhio spento, i CC.TT.UU. hanno risposto: “Ribadito che nel danno da perdita di chance la valutazione è effettuata esclusivamente con criterio equitativo e che la quantificazione percentuale prospettata come danno biologico è soltanto un riferimento, si fornisce comunque qualche precisazione sulle modalità di calcolo seguite. Va innanzitutto precisato che l'assegnazione del 28% al visus spento in un occhio (rispetto al 30% proposto dal CTP) è quella riportata in alcune tabelle più accreditate in ambito medico -legale
(Guida alla valutazione medico - legale dell'invalidità permanente – E.
t al. – Seconda ed izione 2015; Linee guida per la valutazione del Per_6
danno alla persona in ambito civilistico – SIMLA – 2016). Inoltre, nell'ambito della perdita di chance, che per definizione si basa sulla probabilità di conseguire un risultato migliore, tale probabilità, per quanto concreta, difficilmente consente una determinazione precisa dell'entità del risultato ottenibile. E' quanto appunto si verifica nel caso in esame, in cui ricorre la fattispecie del danno da perdita di chance: l ' ipotesi di recupero del visus ai gradi medi (5/10) a seguito di un intervento di vitrectomia (reso necessario dalla rottura della capsula del cristallino insorta nel corso del trattamento chirurgico della cataratta) è suggerita dai dati della letteratura scientifica e della pratica clinica , tenendo anche conto che per la presenza di controindicazioni l'intervento non poteva essere eseguito nell'immediatezza con migliori prospettive. Pertanto, come tutte le stime, risente di un margine di incertezza, per cui il recupero visivo poteva essere migliore come sostiene il dott. ma Per_5
poteva essere anche peggiore in ragione della necessità di posticipare di qualche settimana l'intervento di vitrectomia. Peraltro, come si è detto ripetutamente, lo scopo non era quello di effettuare un rigido calcolo di danno biologico in termini di percentuale, bensì quello di offrire un riferimento orientativo, non vincolante, a supporto di una valutazione equitativa.
Infine, sulla contestazione delle spese mediche dirette, indirette, inerenti e pertinenti: “I CC.TT.UU. hanno inteso rispondere allo specifico quesito posto dal giudice: “Esprimano i consulenti un parere sulla pertinenza e congruità di eventuali spese mediche documentate e sulla eventuale necessità di spese future”. Pertanto, nel prendere atto dell'assenza di documentazione relativa a spese mediche sostenute, si sono limitati ad esprimere un parere sulla eventualità di spese future”.
Il Tribunale ritiene di aderire integralmente alle conclusioni del collegio peritale, in quanto scevre da vizi metodologici estrinseci;
anche le repliche alle note critiche del c.t.p si palesano esaustive ed il ragionamento è sorretto da idoneo e pertinente richiamo a fonti di letteratura scientifica.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'accertamento del nesso eziologico, indipendentemente dalla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità, avviene combinando la regola del più probabile che non, con la regola della prevalenza relativa della probabilità e quindi nei giudizi risarcitori di responsabilità medica si presenta un doppio ciclo causale così strutturato: il creditore- danneggiato deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e la condotta del sanitario, mentre il debitore danneggiante deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione. Il debitore, nel caso di specie il medico è tenuto a provare che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile solo dopo che il creditore danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della patologia o la morte sia eziologicamente riconducibile alla condotta del danneggiante (ex multis
Corte appello, L'Aquila, sez. I , 31/03/2022, n. 489).
Deve ritenersi che l'attore abbia provato la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari dell' e le Controparte_5
complicazioni derivate nei confronti del medesimo, in seguito all'intervento di cataratta effettuato presso la struttura in questione.
In ordine al verificarsi di una pretesa complicanza, deve essere ribadito il principio secondo cui nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione (indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile) priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile (cfr. Corte cass. Sez.
3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015).
Quando, infatti, (cfr. Cass. Civ. 13328/2015) nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una: -) o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico,
a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le
"complicanze"; ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della "causa non imputabile" di cui all'art. 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze".
Al diritto non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell'evento integri gli estremi della "causa non imputabile": ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto. La circostanza che un evento indesiderato sia qualificato dalla clinica come "complicanza" non basta a farne di per sè una "causa non imputabile" ai sensi dell'art. 1218 c.c.; così come, all'opposto, eventi non qualificabili come complicanze possono teoricamente costituire casi fortuiti che escludono la colpa del medico.
La domanda, in definitiva, è fondata per quanto di ragione e va accolta nei termini appresso indicati.
Il danno da liquidare nei confronti della parte ricorrente, così come individuato dai consulenti tecnici d'ufficio, è stato riconosciuto in: un periodo di maggior durata della invalidità temporanea totale di ventidue giorni (corrispondente alla durata dei ricoveri, con sottrazione della normale degenza per un regolare intervento di cataratta ) e un periodo complessivo di inabilità temporanea parziale al 50% di 50 giorni e di ulteriori 20 giorni al 25% (per le convalescenze successive ai ricoveri); - un danno da perdita di chance che, ipotizzando un recupero di un visus su valori medi pari a 5/10 in caso di tempestivo intervento di vitrectomia, sarebbe quantizzabile nella misura del 21% (28% assegnato al visus spento – 7% assegnato al visus residuo 5/10), in base alle valutazioni tabellari delle menomazioni oculari accreditate nella prassi medico-legale per la quantificazione del danno biologico.
Procedendo a trasformare in somme di denaro la predetta percentuale, si ottengono i seguenti valori, utilizzando le tabelle di Milano, in uso anche presso questo Ufficio: € 77.353,75 corrispondenti alla invalidità al
21% (tenuto conto anche della quota di sofferenza soggettiva ricompresa nel punto tabellare e di invalidità temporanea 22 gg di I.T.T., 50 di I.T.P. al 50% e 25 di I.T.P. al 25%), tenuto conto dell'età della ricorrente al momento dell'intervento (75 anni) e del valore del punto base ITT di €
115,00.
Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile ammonta alla cifra di € 77.353,75, tenendo conto del ristoro per la sofferenza soggettiva già ricompreso nel punto tabellare. Sull'importo complessivamente spettante alla ricorrente di € 77.353,75 trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi, i quali devono essere calcolati dal momento delle dimissioni dall'ospedale (21.12.2018) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma che, previa devalutazione fino al momento delle dimissioni dall'ospedale (21.12.2018), deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo sulla somma già attualizzata in sentenza (ossia sull'importo di € 77.353,75); non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, essendo l'importo già attualizzato.
Quanto alle spese mediche, come emerge dalla relazione dei CC.TT.UU. nel procedimento di ATP e dalle conclusioni rassegnate dagli stessi “Non sono documentate spese mediche”.
Le spese di lite, anche quelle relative all'espletato A.T.P. R.G. n. 9959/21, sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore del decisum e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Le spese di CTU espletata nel procedimento di A.T.P. RG. n. 9959/2021 vanno poste a definitivo carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.o.p.
NO OS, definitivamente pronunciando sulla domanda così decide:
1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda, e, dichiarata la responsabilità della Controparte_1
, in ordine ai fatti indicati
[...]
in motivazione, la condanna al pagamento, in favore della ricorrente della somma di € 77.353,75, a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva indicato;
2) Condanna l' Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente delle spese di lite, anche quelle relative Parte_1
all'espletato A.T.P. R.G. 9959/21, che liquida in € 500,00 per esborsi ed € 9.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge e con attribuzione al
Difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) Pone le spese di CTU, espletata nel procedimento di A.T.P. RG. n.
9959/2021, a definitivo carico dell'
[...]
. Controparte_1
Così deciso in Salerno il 2.12.2025
Il g.o.p.
Dr. NO OS