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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
III SEZIONE CIVILE
All'udienza del 21 marzo 2025, dinanzi alla Corte d'Appello così composta:
Dr.ssa Cristina Midulla Presidente
Dr.ssa Marinella Laudani Consigliere
Dr. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
chiamata la causa n. 375/2021 R.G., sono presenti gli avv.ti Simonetta Di
Vitale in sostituzione dell'avv. Namio per l'appellante, l'avv. Manlio Beninati
in sostituzione degli avv.ti Accolla e Cappello per l'appellato.
I difensori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e insistono nelle rispettive conclusioni.
La Corte
Si ritira per deliberare.
La Corte d'Appello di Palermo Sezione Terza Civile
Dopo breve camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d' Appello di Palermo Sezione Terza Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Cristina Midulla Presidente
2) Dott.ssa Marinella Laudani Consigliere
3) Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
all'esito della discussione di cui al verbale di udienza odierna del 21/3/2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la
1 seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 375/2021 R.G. vertente
tra
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Barcali Sandro
e Namio Francesco
Appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dagli Avv. Cappello Pier Luigi e Accolla Giuseppe
Appellato
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile,
ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, decidendo definitivamente nel contraddittorio delle parti, così provvede:
in accoglimento dell'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 26.2.2021, avverso la sentenza n. 642/2020 resa in data 3/8/2020 dal Tribunale di Agrigento, e in riforma di detta sentenza:
rigetta le domande proposte da nei confronti di CP_1 Parte_1
[...]
condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in € 3.000,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge e pone a suo carico le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
Condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
2 delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.620,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 21 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Cristina Midulla
******
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26.2.2021, ha proposto Parte_1 Parte_1
appello, affidato a diversi ordini di doglianze, avverso la sentenza n. 642/2020
resa il 3/8/2020 dal Tribunale di Agrigento, con cui il giudice di prime cure ha parzialmente accolto la domanda di nullità di clausole di contratto di finanziamento e ripetizione di indebito proposta da CP_1
condannando la al pagamento di € 10.847,55 oltre spese di lite. Pt_1
Giova premettere che la vicenda processuale trae origine dalla esposizione debitoria in capo a derivante dalla stipula con la CP_1 Parte_1
del contratto per utilizzo di carta di credito “revolving” a valere sul conto n.
20012620523502 del 18/2/2004.
Con l'appello, la contesta il percorso motivazionale seguito dal giudice Pt_1
di prime cure, nonché le conclusioni a cui era pervenuto il consulente tecnico.
Ebbene, il gravame, cui resiste contestando le censure CP_1
prospettate dall'appellante, è meritevole di accoglimento per le seguenti sintetiche considerazioni.
Con i primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, censura la sentenza di primo grado nella Parte_1
3 parte in cui il Tribunale “ha ritenuto che gli interessi ultralegali non
sarebbero stati pattuiti per iscritto” e, ritenendo corrette le conclusioni del
CTU, “ha affermato che il sarebbe creditore di € 10.874,55” (cfr. p. 8- CP_1
13, atto di appello). Argomenta di aver prodotto in giudizio, già in primo grado e poi anche in appello, il contratto intitolato “Domanda di apertura di
carta”, disciplinante tutti gli elementi essenziali del finanziamento, inclusi i tassi di interesse. Conclude, dunque, affermando che i conteggi proposti dal consulente sono errati, nessun ricalcolo deve essere effettuato e nessuna somma può essere restituita.
Tali doglianze sono fondate. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “in
tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della
prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia
l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi”
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17/3/2023 n. 7792).
Tuttavia, “tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia
questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad
essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi,
entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto
verbis tantum o per fatti concludenti. È possibile che quest'ultima allegazione
sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto
dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che
giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali (…). Ma è possibile,
pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella
forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida
conclusione, in quella forma, del negozio)” e in tale seconda ipotesi non può
4 gravarsi l'attore in giudizio “della prova negativa della documentazione
dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo
riscontro” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13/6/2024 n. 16521).
Ora, nel caso di specie, la ha prodotto già in primo grado il contratto di Pt_1
carta di credito “revolving”, denominato “Domanda di apertura Carta”,
depositandolo pure nel giudizio di appello (cfr. doc. 1, depositato da
. Parte_1
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, non si tratta di mera proposta contrattuale: dal documento risulta infatti che “Il presente contratto
è frutto di un accordo tra SO e le seguenti Parte_1
Associazioni di consumatori: , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
L'accordo riguarda le condizioni generali di Controparte_6
contratto, ad esclusione delle condizioni economiche (tassi e commissioni)
che, nei limiti di legge, sono fissati dalle parti”.
Il contratto risulta sottoscritto da che ha dichiarato di CP_1
accettarne integralmente le condizioni.
A riguardo, vale richiamare ancora statuizione del Supremo Collegio, con cui ha chiarito che in tema di contratti bancari “una volta che risulti provata la
sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura a
quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo,
può desumersi” da una serie di “comportamenti concludenti, quali appunto
sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta
della firma del cliente e l'esecuzione del contratto;
in tal modo il requisito
della forma scritta del contratto (…) è soddisfatto” (Cassazione civile, sez. I,
ordinanza 18/6/2018 n. 16070).
5 Si rileva che entrambe le parti hanno dato esecuzione al contratto: la ha Pt_1
messo a disposizione di le somme concordate, il quale ha CP_1
utilizzato la carta di credito revolving dal 2004 fino al 2016, come risulta dagli estratti conto in atti (cfr. doc. 2, depositato da ). Parte_1
Dal contratto emerge pure che sono stati espressamente pattuiti i tassi di interesse, le spese e gli oneri applicati dalla in particolare, emerge che Pt_1
il TAN (tasso annuo nominale) è pari al 17,40% e che il TAEG (tasso annuo effettivo globale) è pari al 18,85% (cfr. ancora doc. 1, . Parte_1
Al rapporto in esame vanno quindi applicate le condizioni pattuite nel contratto di carta di credito revolving e la non è tenuta alla restituzione Pt_1
di alcuna somma nei confronti dell'appellato.
Quanto esposto trova conferma negli estratti conto in atti e nell'ultima opzione di calcolo elaborata dal CTU (cfr. pag. 4 relazione di CTU.
La fondatezza dei primi due motivi di gravame consente di ritenere assorbite le ulteriori censure prospettate col terzo motivo, col quale Parte_1
contesta la statuizione di prime cure laddove ha ammesso la domanda di ripetizione di indebito, evidenziando la “presenza di un conto ancora aperto
con un saldo non azzerato” (cfr. pag. 17, atto di appello): domanda che deve comunque essere disattesa stante la validità ed efficacia dell'accordo negoziale di cui si è detto prima.
Con il quarto motivo, infine, l'appellante contesta la condanna al pagamento delle spese, incluse quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio; la doglianza deve trovare accoglimento. In materia di spese di lite la regola generale è prevista dall'art. 91 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la
sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente
6 al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”. In sede di legittimità, è
stato precisato che il principio di causazione “unitamente a quello di
soccombenza, regola il riparto delle spese di lite” (Cassazione civile, sez. III,
ordinanza 7/3/2024 n.6144). In particolare, “il criterio per valutare la
soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità
rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo
comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario
l'accertamento giudiziale” (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 24/03/2015
n. 5842).
Ebbene, l'appellato ha instaurato il giudizio nei confronti della Pt_1
risultandone soccombente, e deve così essere condannato al pagamento delle spese, incluse quelle per la consulenza tecnica d'ufficio.
Pertanto, quanto alle spese di lite del complessivo giudizio (primo e secondo grado, dovendosi riformare la sentenza di prime cure sul punto), l'esito della lite impone di tener conto della soccombenza dell'attore e ora appellato
[...]
e perciò di porle a carico di costui per entrambi i giudizi, con la CP_1
liquidazione indicata in dispositivo.
*****
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 21 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Cristina Midulla
7
III SEZIONE CIVILE
All'udienza del 21 marzo 2025, dinanzi alla Corte d'Appello così composta:
Dr.ssa Cristina Midulla Presidente
Dr.ssa Marinella Laudani Consigliere
Dr. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
chiamata la causa n. 375/2021 R.G., sono presenti gli avv.ti Simonetta Di
Vitale in sostituzione dell'avv. Namio per l'appellante, l'avv. Manlio Beninati
in sostituzione degli avv.ti Accolla e Cappello per l'appellato.
I difensori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e insistono nelle rispettive conclusioni.
La Corte
Si ritira per deliberare.
La Corte d'Appello di Palermo Sezione Terza Civile
Dopo breve camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d' Appello di Palermo Sezione Terza Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Cristina Midulla Presidente
2) Dott.ssa Marinella Laudani Consigliere
3) Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
all'esito della discussione di cui al verbale di udienza odierna del 21/3/2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la
1 seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 375/2021 R.G. vertente
tra
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Barcali Sandro
e Namio Francesco
Appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dagli Avv. Cappello Pier Luigi e Accolla Giuseppe
Appellato
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile,
ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, decidendo definitivamente nel contraddittorio delle parti, così provvede:
in accoglimento dell'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 26.2.2021, avverso la sentenza n. 642/2020 resa in data 3/8/2020 dal Tribunale di Agrigento, e in riforma di detta sentenza:
rigetta le domande proposte da nei confronti di CP_1 Parte_1
[...]
condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in € 3.000,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge e pone a suo carico le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
Condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
2 delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.620,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 21 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Cristina Midulla
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26.2.2021, ha proposto Parte_1 Parte_1
appello, affidato a diversi ordini di doglianze, avverso la sentenza n. 642/2020
resa il 3/8/2020 dal Tribunale di Agrigento, con cui il giudice di prime cure ha parzialmente accolto la domanda di nullità di clausole di contratto di finanziamento e ripetizione di indebito proposta da CP_1
condannando la al pagamento di € 10.847,55 oltre spese di lite. Pt_1
Giova premettere che la vicenda processuale trae origine dalla esposizione debitoria in capo a derivante dalla stipula con la CP_1 Parte_1
del contratto per utilizzo di carta di credito “revolving” a valere sul conto n.
20012620523502 del 18/2/2004.
Con l'appello, la contesta il percorso motivazionale seguito dal giudice Pt_1
di prime cure, nonché le conclusioni a cui era pervenuto il consulente tecnico.
Ebbene, il gravame, cui resiste contestando le censure CP_1
prospettate dall'appellante, è meritevole di accoglimento per le seguenti sintetiche considerazioni.
Con i primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, censura la sentenza di primo grado nella Parte_1
3 parte in cui il Tribunale “ha ritenuto che gli interessi ultralegali non
sarebbero stati pattuiti per iscritto” e, ritenendo corrette le conclusioni del
CTU, “ha affermato che il sarebbe creditore di € 10.874,55” (cfr. p. 8- CP_1
13, atto di appello). Argomenta di aver prodotto in giudizio, già in primo grado e poi anche in appello, il contratto intitolato “Domanda di apertura di
carta”, disciplinante tutti gli elementi essenziali del finanziamento, inclusi i tassi di interesse. Conclude, dunque, affermando che i conteggi proposti dal consulente sono errati, nessun ricalcolo deve essere effettuato e nessuna somma può essere restituita.
Tali doglianze sono fondate. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “in
tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della
prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia
l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi”
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17/3/2023 n. 7792).
Tuttavia, “tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia
questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad
essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi,
entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto
verbis tantum o per fatti concludenti. È possibile che quest'ultima allegazione
sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto
dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che
giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali (…). Ma è possibile,
pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella
forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida
conclusione, in quella forma, del negozio)” e in tale seconda ipotesi non può
4 gravarsi l'attore in giudizio “della prova negativa della documentazione
dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo
riscontro” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13/6/2024 n. 16521).
Ora, nel caso di specie, la ha prodotto già in primo grado il contratto di Pt_1
carta di credito “revolving”, denominato “Domanda di apertura Carta”,
depositandolo pure nel giudizio di appello (cfr. doc. 1, depositato da
. Parte_1
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, non si tratta di mera proposta contrattuale: dal documento risulta infatti che “Il presente contratto
è frutto di un accordo tra SO e le seguenti Parte_1
Associazioni di consumatori: , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
L'accordo riguarda le condizioni generali di Controparte_6
contratto, ad esclusione delle condizioni economiche (tassi e commissioni)
che, nei limiti di legge, sono fissati dalle parti”.
Il contratto risulta sottoscritto da che ha dichiarato di CP_1
accettarne integralmente le condizioni.
A riguardo, vale richiamare ancora statuizione del Supremo Collegio, con cui ha chiarito che in tema di contratti bancari “una volta che risulti provata la
sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura a
quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo,
può desumersi” da una serie di “comportamenti concludenti, quali appunto
sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta
della firma del cliente e l'esecuzione del contratto;
in tal modo il requisito
della forma scritta del contratto (…) è soddisfatto” (Cassazione civile, sez. I,
ordinanza 18/6/2018 n. 16070).
5 Si rileva che entrambe le parti hanno dato esecuzione al contratto: la ha Pt_1
messo a disposizione di le somme concordate, il quale ha CP_1
utilizzato la carta di credito revolving dal 2004 fino al 2016, come risulta dagli estratti conto in atti (cfr. doc. 2, depositato da ). Parte_1
Dal contratto emerge pure che sono stati espressamente pattuiti i tassi di interesse, le spese e gli oneri applicati dalla in particolare, emerge che Pt_1
il TAN (tasso annuo nominale) è pari al 17,40% e che il TAEG (tasso annuo effettivo globale) è pari al 18,85% (cfr. ancora doc. 1, . Parte_1
Al rapporto in esame vanno quindi applicate le condizioni pattuite nel contratto di carta di credito revolving e la non è tenuta alla restituzione Pt_1
di alcuna somma nei confronti dell'appellato.
Quanto esposto trova conferma negli estratti conto in atti e nell'ultima opzione di calcolo elaborata dal CTU (cfr. pag. 4 relazione di CTU.
La fondatezza dei primi due motivi di gravame consente di ritenere assorbite le ulteriori censure prospettate col terzo motivo, col quale Parte_1
contesta la statuizione di prime cure laddove ha ammesso la domanda di ripetizione di indebito, evidenziando la “presenza di un conto ancora aperto
con un saldo non azzerato” (cfr. pag. 17, atto di appello): domanda che deve comunque essere disattesa stante la validità ed efficacia dell'accordo negoziale di cui si è detto prima.
Con il quarto motivo, infine, l'appellante contesta la condanna al pagamento delle spese, incluse quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio; la doglianza deve trovare accoglimento. In materia di spese di lite la regola generale è prevista dall'art. 91 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la
sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente
6 al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”. In sede di legittimità, è
stato precisato che il principio di causazione “unitamente a quello di
soccombenza, regola il riparto delle spese di lite” (Cassazione civile, sez. III,
ordinanza 7/3/2024 n.6144). In particolare, “il criterio per valutare la
soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità
rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo
comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario
l'accertamento giudiziale” (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 24/03/2015
n. 5842).
Ebbene, l'appellato ha instaurato il giudizio nei confronti della Pt_1
risultandone soccombente, e deve così essere condannato al pagamento delle spese, incluse quelle per la consulenza tecnica d'ufficio.
Pertanto, quanto alle spese di lite del complessivo giudizio (primo e secondo grado, dovendosi riformare la sentenza di prime cure sul punto), l'esito della lite impone di tener conto della soccombenza dell'attore e ora appellato
[...]
e perciò di porle a carico di costui per entrambi i giudizi, con la CP_1
liquidazione indicata in dispositivo.
*****
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 21 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Cristina Midulla
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