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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/02/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5406/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Rel. Ed Estensore
Dott. Sonia Piccinni Giudice
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5406/2019 promossa da:
(c.f. ), con l'Avv. Salvatore Luffarelli (c.f. Parte_1 C.F._1
– PEC;
C.F._2 Email_1
ATTORE contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., con gli Avv.ti Iolanda
[...] P.IVA_1
Gentile ( – PEC: ) e Francesco C.F._3 Email_2
Giammaria (c.f. - PEC: ) C.F._4 Email_3
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: querela di falso
Collegio del 28.2.2025.
FATTO E DIRITTO
nell'ambito del giudizio principale rubricato al RGN 5490/2018 della Sezione Parte_1
Lavoro di questo Tribunale, ha promosso querela di falso avverso l'avviso di ricevimento del
20/07/2018 di avvenuto deposito presso la casa comunale del plico contenente la cartella di pagamento n. 09720180004079083000. pagina 1 di 5 Con ordinanza del 14.6.2019, il Giudice investito della controversia ha riconosciuto la rilevanza della relata impugnata e, ritenendo la querela ammissibile ha, dunque, sospeso il giudizio pendente dinanzi alla sezione lavoro in attesa della definizione della querela di falso.
Si è costituita il 20.12.2019 , dichiarando di avere interesse ad avvalersi del documento CP_1
oggetto di querela, concludendo per la infondatezza nel merito e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Dopo lo svolgimento della prima udienza di comparizione, il precedentemente assegnatario ha disposto la produzione dell'originale della relata di notifica impugnata con la querela di falso riservandosi, all'esito sulla richiesta di CTU grafologica.
Non essendo stato depositato l'originale della relata, il Giudice rinviava la causa per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per eventuali note fino a 10 giorni prima.
Dopo la prefata produzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.10.2021, veniva disposta CTU grafologica, estendendo l'accertamento sulla firma non solamente all'attore ma anche ai familiari conviventi e con proposizione del seguente quesito: “accerti e dica il ctu se la firma apposta sulla relata di notifica oggetto del giudizio sia riferibile al sig.re e ° ai suoi familiari Pt_1 conviventi”.
Espletata la perizia, la causa è stata sottoposta al Collegio che, previo invio degli atti al pubblico ministero, l'ha rimessa sul ruolo del giudice istruttore e fissato per la per la precisazione delle conclusioni al 6.5.2024 ove le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza e, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità della querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c. Per espresso disposto dell'art. 221 c.p.c. la querela deve contenere, infatti, a pena di nullità "l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità", non potendo essere dedotti nuovi elementi dalla parte successivamente alla proposizione della querela stessa. Tale obbligo, che secondo un indirizzo giurisprudenziale "può essere assolto non soltanto con l'indicazione della prova testimoniale ma anche con l'indicazione di qualsiasi tipo di prova idoneo all'accertamento del falso, e quindi anche a mezzo di presunzioni" (cfr. Cass. n. 1537/2001 e n. 4720/2019), risulta rispettato nel caso di specie.
Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata e va, pertanto, respinta.
Il signor assume la falsità della sottoscrizione, a nome ' apposta Pt_1 Parte_1 sull'avviso di ricevimento del 20/07/2018 di avvenuto deposito presso la casa comunale del plico contenente la cartella di pagamento n. 09720180004079083000 inviata da . CP_1
Secondo giurisprudenza costante della Suprema Corte: “In tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, l'avviso di ricevimento, parte integrante della
pagina 2 di 5 relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo comma 4, la data di consegna non risulti apposta o sia comunque incerta, sicchè in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale.
Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto da questi nella redazione del documento il quale ricorre nel caso di apposizione di data inesistente (come
30 febbraio) o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata. Solo in tali casi il giudice può disattendere le risultanze apparenti dell'atto di notifica mentre, in ogni altro caso, ove occorra un giudizio di compatibilità tra le date apposte, tale valutazione deve avvenire nell'ambito dell'apposito giudizio per querela di falso" (Cass. n. 8500/2005; v. Cass. n. 8032/2004; conf. Cass. n. 24852/2006 e, da ultimo, Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 21/03/2019, n. 8082).
L'istruttoria espletata ha messo in luce la infondatezza della domanda di parte attrice.
A mente dell'elaborato peritale, che il Giudicante condivide e da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, è emersa la certezza della riconducibilità della firma apposta sul documento oggetto di querela al signor Nello specifico dalla CTU si legge che: “Dall'esame peritale e dagli Pt_1
accertamenti svolti sulla firma in verifica (X1), sulla base alle comparative quantitativamente e qualitativamente acquisite, più che sufficienti per l'espletamento dell'indagine peritale, letto e risposto al contraddittorio tecnico con i CCTTPP, la CTU può confermare le seguenti conclusioni definitive:
1. la firma in verifica (X1) presente sul documento datato 25. 06. 2018 'Avviso di Ricevimento
Raccomandata n. 57315110998 – 3” è stata redatta certamente dalla mano del signor Pt_1
[...]
2. i familiari conviventi al tempo (giugno/luglio 2018), come da autocertificazione fornita dal sig.
a verbale, erano la signora (figlia del sig. e la sig.ra . Pt_1 Persona_1 Pt_1 Persona_2
La prima, era assente in quel periodo a causa di un viaggio all'estero; la seconda, ha rilasciato saggio grafico e scrittura comparativa;
pagina 3 di 5
3. per mera completezza di risposta al Quesito sottoposto, si conclude altresì che dalla comparazione tra la scrittura autografa della sig.ra e la firma oggetto di verifica non sono emersi Persona_2
elementi di riconducibilità e appartenenza di nessun tipo. Si escludono ipotesi di imitazione, dissimulazione e di alterazione di cui non sono stati rintracciati in alcun modo gli estremi tecnici. Nel presente elaborato sono state analizzate tutte le firme in comparazione presenti ed acquisite in contraddittorio. Valgano le dimostrazioni qualificative effettuate durante l'intero elaborato peritale per soppesare le conclusioni sopra enunciate”.
Infondata l'eccezione sollevata da parte attrice sulla nullità della CTU per mancato intervento nel procedimento de quo del PM.
Pacifica è la comunicazione di pendenza del procedimento del 23.10.2023 e il visto del PM del
26.10.2023. Sul punto si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “L'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero, nel caso del giudizio di falso ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, c.p.c., impone la comunicazione della pendenza della causa, per metterlo in grado d'intervenire (comunicazione nella specie pacificamente avvenuta), mentre la concreta assunzione di conclusioni e partecipazione ai singoli atti istruttori, per i quali non si richiede un formale avviso, rientra nelle scelte discrezionali del medesimo pubblico ministero, al quale soltanto spetta di eccepire o meno l'eventuale inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa”. (da ultimo, s.v. Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 14/05/2024) 06/08/2024, n. 22214).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal d.m. 147/ 2022 e succ. mod., con applicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminabile (cfr. Cass. n. 15642 del 2017) a bassa complessità, in ragione del livello di complessità della controversia.
Le spese di ctu, liquidate in corso di causa a titolo di acconto, sono poste definitivamente a carico del querelante.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la querela di falso promossa dal signor Parte_1
- Dispone la restituzione del documento alla convenuta;
- Condanna la parte querelante alla pena pecuniaria di euro 20,00:
- Condanna l'attore a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 3.972,00 CP_1
per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, IVA – se dovuta - e CPA come per legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Velletri, 28.2.2025.
Pres. Rel./Est.
Dott. Marco Valecchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Rel. Ed Estensore
Dott. Sonia Piccinni Giudice
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5406/2019 promossa da:
(c.f. ), con l'Avv. Salvatore Luffarelli (c.f. Parte_1 C.F._1
– PEC;
C.F._2 Email_1
ATTORE contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., con gli Avv.ti Iolanda
[...] P.IVA_1
Gentile ( – PEC: ) e Francesco C.F._3 Email_2
Giammaria (c.f. - PEC: ) C.F._4 Email_3
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: querela di falso
Collegio del 28.2.2025.
FATTO E DIRITTO
nell'ambito del giudizio principale rubricato al RGN 5490/2018 della Sezione Parte_1
Lavoro di questo Tribunale, ha promosso querela di falso avverso l'avviso di ricevimento del
20/07/2018 di avvenuto deposito presso la casa comunale del plico contenente la cartella di pagamento n. 09720180004079083000. pagina 1 di 5 Con ordinanza del 14.6.2019, il Giudice investito della controversia ha riconosciuto la rilevanza della relata impugnata e, ritenendo la querela ammissibile ha, dunque, sospeso il giudizio pendente dinanzi alla sezione lavoro in attesa della definizione della querela di falso.
Si è costituita il 20.12.2019 , dichiarando di avere interesse ad avvalersi del documento CP_1
oggetto di querela, concludendo per la infondatezza nel merito e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Dopo lo svolgimento della prima udienza di comparizione, il precedentemente assegnatario ha disposto la produzione dell'originale della relata di notifica impugnata con la querela di falso riservandosi, all'esito sulla richiesta di CTU grafologica.
Non essendo stato depositato l'originale della relata, il Giudice rinviava la causa per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per eventuali note fino a 10 giorni prima.
Dopo la prefata produzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.10.2021, veniva disposta CTU grafologica, estendendo l'accertamento sulla firma non solamente all'attore ma anche ai familiari conviventi e con proposizione del seguente quesito: “accerti e dica il ctu se la firma apposta sulla relata di notifica oggetto del giudizio sia riferibile al sig.re e ° ai suoi familiari Pt_1 conviventi”.
Espletata la perizia, la causa è stata sottoposta al Collegio che, previo invio degli atti al pubblico ministero, l'ha rimessa sul ruolo del giudice istruttore e fissato per la per la precisazione delle conclusioni al 6.5.2024 ove le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza e, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità della querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c. Per espresso disposto dell'art. 221 c.p.c. la querela deve contenere, infatti, a pena di nullità "l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità", non potendo essere dedotti nuovi elementi dalla parte successivamente alla proposizione della querela stessa. Tale obbligo, che secondo un indirizzo giurisprudenziale "può essere assolto non soltanto con l'indicazione della prova testimoniale ma anche con l'indicazione di qualsiasi tipo di prova idoneo all'accertamento del falso, e quindi anche a mezzo di presunzioni" (cfr. Cass. n. 1537/2001 e n. 4720/2019), risulta rispettato nel caso di specie.
Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata e va, pertanto, respinta.
Il signor assume la falsità della sottoscrizione, a nome ' apposta Pt_1 Parte_1 sull'avviso di ricevimento del 20/07/2018 di avvenuto deposito presso la casa comunale del plico contenente la cartella di pagamento n. 09720180004079083000 inviata da . CP_1
Secondo giurisprudenza costante della Suprema Corte: “In tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, l'avviso di ricevimento, parte integrante della
pagina 2 di 5 relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo comma 4, la data di consegna non risulti apposta o sia comunque incerta, sicchè in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale.
Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto da questi nella redazione del documento il quale ricorre nel caso di apposizione di data inesistente (come
30 febbraio) o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata. Solo in tali casi il giudice può disattendere le risultanze apparenti dell'atto di notifica mentre, in ogni altro caso, ove occorra un giudizio di compatibilità tra le date apposte, tale valutazione deve avvenire nell'ambito dell'apposito giudizio per querela di falso" (Cass. n. 8500/2005; v. Cass. n. 8032/2004; conf. Cass. n. 24852/2006 e, da ultimo, Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 21/03/2019, n. 8082).
L'istruttoria espletata ha messo in luce la infondatezza della domanda di parte attrice.
A mente dell'elaborato peritale, che il Giudicante condivide e da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, è emersa la certezza della riconducibilità della firma apposta sul documento oggetto di querela al signor Nello specifico dalla CTU si legge che: “Dall'esame peritale e dagli Pt_1
accertamenti svolti sulla firma in verifica (X1), sulla base alle comparative quantitativamente e qualitativamente acquisite, più che sufficienti per l'espletamento dell'indagine peritale, letto e risposto al contraddittorio tecnico con i CCTTPP, la CTU può confermare le seguenti conclusioni definitive:
1. la firma in verifica (X1) presente sul documento datato 25. 06. 2018 'Avviso di Ricevimento
Raccomandata n. 57315110998 – 3” è stata redatta certamente dalla mano del signor Pt_1
[...]
2. i familiari conviventi al tempo (giugno/luglio 2018), come da autocertificazione fornita dal sig.
a verbale, erano la signora (figlia del sig. e la sig.ra . Pt_1 Persona_1 Pt_1 Persona_2
La prima, era assente in quel periodo a causa di un viaggio all'estero; la seconda, ha rilasciato saggio grafico e scrittura comparativa;
pagina 3 di 5
3. per mera completezza di risposta al Quesito sottoposto, si conclude altresì che dalla comparazione tra la scrittura autografa della sig.ra e la firma oggetto di verifica non sono emersi Persona_2
elementi di riconducibilità e appartenenza di nessun tipo. Si escludono ipotesi di imitazione, dissimulazione e di alterazione di cui non sono stati rintracciati in alcun modo gli estremi tecnici. Nel presente elaborato sono state analizzate tutte le firme in comparazione presenti ed acquisite in contraddittorio. Valgano le dimostrazioni qualificative effettuate durante l'intero elaborato peritale per soppesare le conclusioni sopra enunciate”.
Infondata l'eccezione sollevata da parte attrice sulla nullità della CTU per mancato intervento nel procedimento de quo del PM.
Pacifica è la comunicazione di pendenza del procedimento del 23.10.2023 e il visto del PM del
26.10.2023. Sul punto si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “L'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero, nel caso del giudizio di falso ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, c.p.c., impone la comunicazione della pendenza della causa, per metterlo in grado d'intervenire (comunicazione nella specie pacificamente avvenuta), mentre la concreta assunzione di conclusioni e partecipazione ai singoli atti istruttori, per i quali non si richiede un formale avviso, rientra nelle scelte discrezionali del medesimo pubblico ministero, al quale soltanto spetta di eccepire o meno l'eventuale inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa”. (da ultimo, s.v. Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 14/05/2024) 06/08/2024, n. 22214).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal d.m. 147/ 2022 e succ. mod., con applicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminabile (cfr. Cass. n. 15642 del 2017) a bassa complessità, in ragione del livello di complessità della controversia.
Le spese di ctu, liquidate in corso di causa a titolo di acconto, sono poste definitivamente a carico del querelante.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la querela di falso promossa dal signor Parte_1
- Dispone la restituzione del documento alla convenuta;
- Condanna la parte querelante alla pena pecuniaria di euro 20,00:
- Condanna l'attore a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 3.972,00 CP_1
per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, IVA – se dovuta - e CPA come per legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Velletri, 28.2.2025.
Pres. Rel./Est.
Dott. Marco Valecchi
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