Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 3563/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 3563/2024 V.G. promossa
DA
nato a [...] Parte_1
l'01.09.1988 (C.F. , rappresentato e C.F._1
difeso dall'avv. Ivana Principato giusta procura in atti;
E
, nata a [...] il Controparte_1
21.06.1994 (C.F. ) rappresentata e difesa C.F._2
dall'avv. Giovanni Li Ranzi, giusta procura in atti;
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4
Con ricorso congiunto depositato ai sensi 473-bis. 51 c.p.c.
Assennato e hanno Parte_1 Controparte_1
chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 20.9.2018 dal quale non sono nati figli.
Hanno esposto di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati;
a tal fine hanno allegato sentenza di separazione n. 2564/2023, resa da questo Tribunale il 9.06.2023, hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno confermato di non volersi riconciliare.
Designato un nuovo relatore a seguito del trasferimento del precedente, è stata fissata udienza e ne è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte, per come richiesto dalle parti.
In seno alle note entrambe le parti hanno confermato le domande.
Il P.M. ha concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
______________
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi
[...]
e per il prescritto Parte_1 Controparte_1
periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della pagina 2 di 4 sentenza di separazione n. 2564/2023, resa da questa Tribunale il
9.06.2023.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Atteso che dal matrimonio non sono nati figli e che entrambi i coniugi sono autosufficienti, hanno concluso chiedendo al
Tribunale quanto segue:
“A) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Catania trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Catania al n. 438, Parte
II, Serie A, regime di separazione dei beni, disponendo che
l'emittenda sentenza venga annotata in calce all'atto di matrimonio;
B) Statuire e disporre che:
- I coniugi vivranno separati avendo diritto ciascuno di fissare, ove vorranno, la propria residenza;
- Nessuna somma a titolo di mantenimento e/o alimenti viene disposta in favore dei coniugi in quanto entrambi autosufficienti inoltre i medesimi coniugi dichiarano di avere già regolato i reciproci rapporti di dare ed avere e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente.”.
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate siano compatibili con le norme inderogabili regolatrici della famiglia.
pagina 3 di 4 Per quanto esposto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 20.9.2018 tra e Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania dell'anno 2018, al n. 438, della parte 2, serie A.
Le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n.
3563/2024 RGVG;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 20.9.2018 tra Parte_1
e , alle condizioni concordate dalle Controparte_1
parti;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello
Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR
396/2000 (Comune di Catania, anno 2018, n. 438, parte 2, serie
A.);
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno
11/04/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Sonia Di Gesu
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