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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/01/2024, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 22.01.2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter nel c.p.c. all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 2906/2023 R.G.L. cui viene vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Sforza Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell costituita (avv. Amodio Marzocchella) CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto di non aver ottenuto dall il pagamento della indennità di disoccupazione agricola e del bonus di competenza dell' anno 2021, nonostante la presentazione della relativa domanda e del ricorso in sede amministrativa. Ha chiesto, pertanto, al
CP_ giudice adito di condannare l a corrispondergli la suddette prestazione, oltre accessori, nonché alla refusione delle spese di lite, da distrarsi. CP_ L costituitosi tempestivamente in giudizio, ha dedotto l'assenza, in capo al ricorrente, dei requisiti di legge per il pagamento delle prestazioni rivendicate, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Il ricorrente, tramite il proprio difensore, in data 6.01.2024, con note di trattazione scritta depositava, dichiarazione di rinuncia agli atti chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
L' Ente resistente, prendendo atto dell'avversa rinuncia agli atti avanzata da parte ricorrente, accettava la stessa.
Istruita documentalmente, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui in epigrafe – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo, stante la rinuncia agli atti sottoscritta dal ricorrente, versata in atti ed accettata da controparte.
Si deve soltanto aggiungere che l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni che seguono:
a) nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
b) invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al
Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”;
c) nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
d) del resto, la Suprema Corte suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. Sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023; Cass.
Sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041; Cass. Sez. I, 28 haprile 2004, n. 8092);
e) sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3
e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, Cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. Sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
Si stima equo ed opportuno disporre la compensazione delle spese di lite, considerandosi la natura seriale del contenzioso nel quale la domanda si inserisce e la modalità di definizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 22.01.2024
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli