Articolo 14 della Legge 24 maggio 1952, n. 610
Articolo 13Articolo 15
Versione
18 giugno 1952
Art. 14.
I miglioramenti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , riferibilmente ai casi di cessazione dal servizio anteriore al 1 novembre 1948 e quelli previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, riferibilmente ai casi di cessazione dal servizio anteriore al 1 luglio 1950, si applicano anche sulle pensioni e quote di pensioni a carico di Province, Comuni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nei casi in cui il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, fermo rimanendo il corrispondente maggiore onere a carico dei predetti Enti.
Entrata in vigore il 18 giugno 1952