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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/12/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1414/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa EN MU - Presidente rel.
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c., da Parte_1 Parte_2
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario a San
Lorenzo in Campo il 23/03/1980, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il [...] e Per_1
nata a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2
indipendenti.
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle stesse, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate, poi integrate con nota del 22/05/2025 depositata telematicamente in data 07/06/2025.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno precisato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, rinunciando alla clausola di cui al punto 4) dell'integrazione del
22/05/2025 depositata telematicamente in data 07/06/2025, confermando nel resto quanto già concordato con il ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse familiare, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Ai sensi dell'art. 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione dei beni tra i coniugi a far tempo dal 07/10/2025, data di scadenza dei termini perentori concessi alle parti per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi: ata il 08/04/1958 a FOSSOMBRONE (PU) Parte_1
E ato il 10/03/1957 a SAN COSTANZO (PU) Parte_2
Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo come precisate con successive note scritte.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n.1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 22/12/2025
Il Presidente
EN MU
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa EN MU - Presidente rel.
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c., da Parte_1 Parte_2
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario a San
Lorenzo in Campo il 23/03/1980, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il [...] e Per_1
nata a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2
indipendenti.
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle stesse, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate, poi integrate con nota del 22/05/2025 depositata telematicamente in data 07/06/2025.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno precisato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, rinunciando alla clausola di cui al punto 4) dell'integrazione del
22/05/2025 depositata telematicamente in data 07/06/2025, confermando nel resto quanto già concordato con il ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse familiare, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Ai sensi dell'art. 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione dei beni tra i coniugi a far tempo dal 07/10/2025, data di scadenza dei termini perentori concessi alle parti per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi: ata il 08/04/1958 a FOSSOMBRONE (PU) Parte_1
E ato il 10/03/1957 a SAN COSTANZO (PU) Parte_2
Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo come precisate con successive note scritte.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n.1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 22/12/2025
Il Presidente
EN MU