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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/11/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 564/2024 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 564/2024 del Ruolo Generale promossa
DA
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Leopardi n. 15, cod. Fisc. e , nata il [...] a C.F._1 Parte_2
HI (BR) ed ivi residente a[...], cod. Fisc.
, rappresentati e difesi dall'avv. Cosimo Poci, cod. fisc. C.F._2
elettivamente domiciliati in HI, alla via Bellotti, n. 54, il quale C.F._3 indica ai sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di posta elettronica certificata:
Presso cui le parti eleggono domicilio digitale;
Email_1
ATTORI
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( ) ivi residente Controparte_1 C.F._4 alla via Kennedy 76, ed il Sig. ( , nato a [...] Controparte_2 C.F._5 il 23.05.1942, ed ivi residente a[...], entrambi elettivamente domiciliati, ai fini della presente procedura, in HI alla via AlfIeri snc, presso lo studio dell'Avv. Manuela
Cacudi, del foro di Brindisi (CF: ), che li rappresenta e difende. Per le C.F._6 comunicazioni e notificazioni riguardanti il presente giudizio l'avvocato Manuela Cacudi indica il numero fax 0831. 617740 e l'indirizzo PEC: Email_2
CONVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.02.2025 i sigg. e iscrivevano la causa al ruolo generale. Parte_1 Pt_2
I sigg.ri e convenivano in giudizio i fratelli germani Parte_1 Parte_2 CP_1
e al fine di chiedere ed ottenere lo scioglimento della comunione,
[...] Controparte_2 ai sensi dell'art. 1111 c.c., dell'immobile rappresentante una rimessa per attrezzi agricoli, ubicato in HI, censito al foglio 17, particella 56.
Le parti in causa sono fratelli della defunta , deceduta in data 15.03.22. Persona_1
, non coniugata e senza figli, istituiva eredi, con testamento olografo, i Persona_1
1
quattro fratelli.
L'asse ereditario, come da dichiarazione di successione allegata in atti era costituito da:
- una somma di denaro, depositata in banca, che i fratelli si spartivano secondo il criterio indicato in testamento;
- l'abitazione della defunta, ubicata in HI alla via Millo 7, censita al foglio 24, p.lla
87;
- il cespite, identificato catastalmente come “fabbricato a uso deposito”;
- quattro terreni agricoli, tutti ubicati in HI alla C.da Curti delle Donne.
Detti appezzamenti di terreno agricolo, risultano ciascuno in piena proprietà delle suddette persone fisiche (come si evince anche dalla perizia CTU espletata dall'ing. dott. . In Per_2 particolare:
- Foglio 17 Particella 206 intestato a nato a [...] il Controparte_1
24/02/1940;
-Foglio 17 Particella 152 intestato a nato a [...] il Controparte_2
23/05/1942; - Foglio 17 Particella 205 intestato a nato a [...] il Parte_1
11/09/1946;
- Foglio 17 Particella 160 intestato a nata a [...] il [...]. Parte_2
Mentre il cespite, identificato catastalmente come “fabbricato a uso deposito”, è catastalmente censito al Catasto Fabbricati di Comune di HI (Codice L213) della provincia di Brindisi al Foglio 17 Particella 56, categoria C/2, classe II, consistenza 40 mq, superficie catastale 46 mq e rendita 88,03 €.
Il bene immobile in questione risulta intestato, in quote di 1/4 ciascuno ai germani ed è posto al centro dei quattro lotti di terra predetti;
L'abitazione in via Millo 7 e la rimessa per attrezzi sono in comproprietà degli eredi.
Gli attori e chiedevano: Parte_2 Pt_1
“A) Ordinare, ai sensi dell'art. 1111 c.c., lo sciogliemento della comunione dell'immobile sopra descritto con attribuzione ai sigg. e della parte di febbricato posto Parte_1 Parte_2
a Nord-Est (di colore rosso) con retrostante camino, distinto in Catasto urbano del Comune di
HI dal foglio 17 particella 56,; B) Ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso la conservatoria dei registri immobiliari di Brindisi, con esonero da ogni responsabilità;
C) Condannare in caso di opposizione gli opponenti alla rifusione delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio. In via istruttoria si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla quantificazione del valore dell'immobile e alla formazione della divisione dei due vani con relativo frazionamento”.
Si costituivano in data 26.06.2024 i fratelli e al fine di Controparte_1 Controparte_2 vedersi accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito così provvedere: 1) IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 281 decies cpc presentato da controparte, per avere avanzato richiesta di scioglimento parziale della comunione ereditaria, come meglio esposto al punto 1) della narrativa;
2) Per l'effetto, sempre in VIA PRELIMINARE dichiarare improcedibile il ricorso ex art.
2
281 decies cpc presentato da controparte, stante l'impossibilità di modificare la domanda anche alla luce della condizione di procedibilità, come argomentato al punto 1.2) della narrativa;
3)
NEL MERITO: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, dichiarare la domanda inammissibile per contraddittorietà del petitum, come argomentato al punto 2) della narrativa, atteso che la domanda, in concreto, non mira allo scioglimento della comunione, ma alla costituzione di un'altra comunione;
4) accertare e dichiarare l'indivisibilità dell'immobile oggetto di causa, come argomentato ai punti 3) e 3.1) della narrativa, con conseguente applicazione dell'art. 720 cc;
5) per l'effetto: accertare e dichiarare che l'immobile va attribuito all'erede per le motivazioni esposte nei punti 3.2 e 3.3 della Controparte_1 narrativa, con liquidazione delle quote ai germani;
6) In subordine, attribuire l'immobile all'erede
, per le motivazioni di cui al punto 3.4 della narrativa, con liquidazione delle Controparte_2 quote ai germani;
7) Ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, con abbattimento del muro che separa i due vani;
8) Condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio e competenze professionali”.
Questo giudice all'udienza del 26.06.2024 rinviava per trattazione scritta all'udienza del
04.07.2024, con deposito due giorni prima, accogliendo la richiesta di breve rinvio dell'avv.
Cacudi la quale rilevava, alla suddetta udienza, di non aver avuto notizia della modalità a trattazione scritta ed esibiva e depositava ricevuta attestante la costituzione nei termini
(deposito ricevuta telematica allegata al verbale di udienza del 26.06.24), ma non presa in carico dalla cancelleria per un errore dell'applicativo (si vedano verbale del 26.06.2024, note di trattazione scritta ud. 04.07.24 avv. Cacudi del 29.06.24).
Questo giudice, all'udienza del 04.07.2024 dando atto degli scritti difensivi pervenuti dai costituiti difensori disponeva CTU a mezzo dell'ingegnere dott. e rinviava la causa Per_2 al 12.09.2024.
All'udienza del 12.09.2024 il CTU dott. prestava giuramento e venivano formulati Per_2
i seguenti quesiti: “- Quesito n. 1 descriva anche mediante riproduzione grafica e fotografica gli immobili oggetto della comunione e ne determini il valore venale attuale esponendo analiticamente i criteri della stima;
- Quesito n. 2 dica se gli immobili siano comodamente divisibili secondo le quote di comproprietà dei condividenti senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti opere di modifica, onerose servitù reciproche o limiti di godimento ovvero incida sensibilmente sul valore del bene;
- Quesito n. 3 in caso affermativo predisponga un progetto divisionale determinando gli eventuali conguagli spettanti all'una o all'altro dei condividenti, secondo le rispettive quote di comproprietà; - Quesito n. 4 dica se gli immobili siano in regola con la normativa urbanistica ed edilizia e presentino i requisiti che ne consentono la commerciabilità, ai sensi della Legge 28/02/1985 n. 47 e successive modifiche nonché i requisiti di conformità dello stato di fatto alle risultanze catastali di cui all'art. 29 comma 1 bis legge 27/02/1985 n. 52.”
La causa veniva rinviata all'udienza del 13.02.2025.
Alla suddetta udienza questo giudice disponeva la comparizione del CTU rinviando la causa all'udienza del 26.02.2025. Successivamente veniva rinviata d'ufficio all'udienza del
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06.03.2025, ove codesto giudicante disponeva: “il CTU provveda a verificare la comoda divisibilità dell'immobile in due quote procedendo alla formazione delle stesse e alla determinazione dei conguagli. Assegna al CTU giorni 30+10+10”.
Pertanto, veniva rinviata la causa al 12.06.25.
Gli odierni convenuti presentavano una istanza di revoca ex art.177 c.p.c. dell'ordinanza emessa all'udienza del 06.03.25.
L'udienza veniva anticipata al 26.03.2025, ove questo giudice disponeva la prosecuzione, da parte del CTU, delle operazioni peritali come da precedente ordinanza del 06.03.25, rinviando per l'esame della CTU all'udienza del 12.06.2025 con termini come già formulati.
In data 05.04.2025 il CTU depositava l'integrazione della CTU contenente il quesito “Il CTU provveda a verificare la comoda divisibilità dell'immobile in due quote procedendo alla formazione delle stesse ed alla determinazione dei conguagli”.
All'udienza del 12.06.2025 rinviava la causa per discussione orale all'udienza del 26.11.25.
L'udienza veniva anticipata all'11.09.25, ove la causa veniva trattenuta per la decisione.
Con provvedimento del 29.09.25 questo giudice proponeva la seguente proposta di conciliazione:
“Rilevato che, dalla C.T.U. espletata, nonché dalla integrazione alla stessa, emergerebbe
l'impossibilità di procedere ad una divisione pro quota di ¼ cadauno tra i germani del bene immobile ubicato in HI poiché trattasi;
rilevata, al contempo, l'impossibilità di attribuire il suddetto immobile al 50% agli attori Pt_2
e come dagli stessi richiesto nell'atto di citazione, e l'atro 50% ai convenuti, Parte_1
e in quanto ciò non consentirebbe di pervenire allo scioglimento CP_2 Controparte_1 della comunione, ma avrebbe l'esito ultimo della costituzione di una nuova comunione seppur a quote più ampie, in contrasto con la domanda proposta ab origine e con l'essenza stessa del giudizio di divisione;
P.Q.M.
propone alle parti la seguente ipotesi transattiva:
a) assegnazione alla sig.ra del vano con maggiore altezza (di colore rosso) al Parte_2 quale si accede dal terreno catastalmente censito alla particella 160 (intestato proprio a Parte_2
);
[...]
b) assegnazione al sig. del vano con minore altezza (di colore bianco) al quale Controparte_1 si accede dal terreno catastalmente censito alla particella 206 (intestato proprio a CP_1
);
[...]
c) ciò, previo pagamento dei dovuti conguagli;
d) sanatoria a proprie spese della non conformità catastale degli immobili;
e) rinvia all'udienza del 09.10.25 ore 11.00 in presenza delle parti o dei loro difensori se provvisti di procura speciale.”
All'udienza del 22.10.25, gli attori accoglievano la proposta come formulata da questo giudice, contrariamente ai convenuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1. Pregiudizialmente sulla eccepita inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 727 cc.
I convenuti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 727 c.c., che sancisce l'universalità della divisione ereditaria.
I convenuti ritengono che la domanda di divisione ereditaria, di cui al ricorso introduttivo, attenga unicamente alla rimessa agricola, non ricomprendendo - come evincibile, peraltro, dal tenore testuale dell'atto - un bene della massa ereditaria, tuttora in comproprietà, vale a dire l'abitazione in via Millo 7, HI.
Per tale motivo, i convenuti insistono affinché la domanda venga dichiarata inammissibile.
In merito a quanto eccepito è opportuno evidenziare come il principio della universalità della divisione ereditaria non abbia portata assoluta e inderogabile, essendo possibile la divisione parziale, “sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse” (si veda sentenza Cass. n.573/2011 sez. II).
Pertanto, afferma la Suprema Corte, “la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano o quando formi oggetto di domanda giudiziale che nessuna delle parti estenda, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli comproprietari sull'intero asse” (si veda Cass. civile. Sez. II, n. 6931/2016)”.
Nel caso in questione i convenuti nei propri scritti difensivi non hanno provveduto a richiedere un ampliamento della domanda, chiedendo l'estensione della divisione all'intero asse, ma hanno insistito, sic et sempliciter, nella richiesta di inammissibilità per violazione dell'art. 727 c.c., nonché improcedibilità per difetto di mediazione, adducendo che la mediazione attenesse esclusivamente lo scioglimento della comunione della rimessa agricola.
Invero, prescindendo dall' “oggetto” concreto e specifico della mediazione, la stessa deve ritenersi essere stata, comunque, ritualmente, esperita il 04.12.2023, anche perché la stessa ha investito proprio la domanda di divisione, nei contenuti in cui la stessa e' stata azionata giudizialmente.
D'altronde le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d. lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti e al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo” (si veda cass. civile Sezioni Unite n. 3452/2024).
Continua la Cassazione statuendo che per la “riconvenzionale c.d. non eccentrica, la lettera
e la ratio della disposizione inducono a ritenerla non sottoposta alla condizione della mediazione obbligatoria, in quanto si collega all'aggetto del processo già introdotto dall'attore”, infatti, “la mediazione obbligatoria si collega non alla domanda sic et sempiciter, ma al processo, che ormai
è pendente, onde, essendo la causa insorta, la funzione dell'istituto viene meno, non avendo avuto l'effetto di prevenzione per la instaurazione del processo: in quanto essa si collega alla causa, non alla domanda come tale, in funzione deflattiva del processo”.
Pertanto, la condizione di procedibilità è stata adempiuta dalle parti.
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D'altronde, avendo partecipato alla stessa mediazione tutte le parti interessate, gli odierni convenuti ben avrebbero potuto estenderla, in occasione della stessa, allo scioglimento all'intero asse ereditario.
Ciò premesso, unico oggetto della disputa resta lo scioglimento della comunione della sola rimessa agricola, essendo evidente la volontà delle parti di addivenire ad una divisione parziale dell'asse ereditario, tenendo escluso l'immobile di via Millo n.7 dallo scioglimento della comunione nella sua universalità (ai sensi dell'art. 727 c.c.), immobile che resta, almeno in questa sede, indiviso tra i coeredi.
Nel merito:
2. Sulle modalità concrete di scioglimento della comunione
Ciò premesso, nel merito, così come rilevato da questo Giudice già nel provvedimento di conciliazione del 29.09.2025, dalla CTU espletata, nonché dalla integrazione alla stessa, emerge l'impossibilità materiale di una divisione pro quota di ¼ cadauno tra i germani del bene immobile ubicato in HI. Cespite che è posto al centro di quattro lotti di terra già intestati ai quattro fratelli.
Inoltre, e' evidente l'impossibilità (giuridica) di attribuire il suddetto immobile al 50% agli attori e (come dagli stessi richiesto nell'atto di citazione), e l'atro 50% ai Pt_2 Parte_1 convenuti, e (i quali si sono opposti a ciò). Ciò, infatti, non CP_2 Controparte_1 consentirebbe di giungere allo scioglimento della comunione, bensì determinerebbe la costituzione di una nuova comunione in contrasto con la finalità stessa della domanda di scioglimento.
Orbene, questo Giudice, nella logica di un ragionevole contemperamento degli interessi delle parti nonchè dell'attuazione del principio interpretativo di preferenza per la soddisfazione reale del diritto del comunista, ha proposto:
1.“l'assegnazione alla sig.ra del vano con maggiore altezza (di colore rosso) al quale si Parte_2 accede dal terreno catastalmente censito alla particella 160 (intestato proprio a ); previo Parte_2 pagamento della quota dell'immobile spettante al fratello con fondo confinante (p.lla 205); Parte_1
2. l'assegnazione al sig. del vano con minore altezza (di colore bianco) al quale si accede Controparte_1 dal terreno catastalmente censito alla particella 206 (intestato proprio a ); previo Controparte_1 pagamento della quota spettante al fratello con fondo confinante (p.lla 152)”; Controparte_2
All'udienza di discussione sulla proposta di conciliazione tenutasi in data 22.10.2025 i convenuti e non accettavano la proposta transattiva CP_1 Controparte_2 considerandola sfavorevole ed antieconomica (si veda verbale del 22.10.25).
Per contro, gli attori, e accoglievano la proposta così come formulata. Parte_2 Parte_1
Pertanto, questo Giudice può disporre lo scioglimento della comunione, provvedendo all'assegnazione della quota al germano istante, previo pagamento del conguaglio a suo carico.
A tal riguardo, evidenzia questo Giudice come l'art. 720 c.p.c. prevede che, se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per
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intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.
Sembra che il legislatore abbia posto un preciso ordine di preferenza tra i vari criteri legali: in primo luogo, il condividente con la quota maggiore;
in mancanza, due o più condividenti che ne facciano congiuntamente richiesta;
per ultimo, se nessuno dei condividenti è disposto
– anche con altri – a farsi assegnatario del bene, soccorrerà il principio della vendita all'incanto.
La norma, dettata in materia di comunione ereditaria, si considera, espressione di un principio generale, applicabile a tutte le ipotesi di contitolarità del bene, anche di natura volontaria, perché rinveniente la propria genesi in un atto di acquisto negoziale, oppure legale, essendo l'applicazione del regime di comunione mero effetto dell'applicazione di una norma, di cui, nel caso concreto, siano integrati gli estremi (secondo il comune schema logico norma- fatto- effetto).
La ragione di tale ordine di preferenza e' da ricercarsi nel principio del favor divisionis.
Trattasi di una regola generale evincibile dalle norme in tema di proprietà, contenute all'interno del codice civile e che appaiono esprimere una chiara preferenza per situazioni di proprietà individuale piuttosto che di comproprietà e comunione, favorendo pertanto la volontà dei comproprietari di sciogliere il vincolo che li tiene uniti su uno o più immobili addivenendo a una definitiva divisione (Cass. sent. n. 8827 dello 04.04.2008, secondo cui in tema di divisione, in presenza di contrapposte richieste di attribuzione, l'immobile comune non comodamente divisibile – salvo ragioni di opportunità, ravvisabili nell'interesse comune dei condividenti – va attribuito al condividente titolare della quota maggiore e non ai condividenti che ne abbiano fatto richiesta congiunta e le cui quote, sommate tra loro, superino la quota maggiore del condividente antagonista).
Tuttavia, in via interpretativa, la giurisprudenza della Cassazione, smussando il rigore del criterio dettato dal Codice e secondo un approccio, teso a valorizzare le peculiarità del caso di specie, ha tenuto conto anche di altre circostanze e necessità che, via via, emergevano dall'analisi dei casi concreti e, pertanto, ha in parte mutato il rigido ordine dei criteri di assegnazione del bene in comunione sopra citati lasciando, in sostanza, la libertà allo specifico giudicante di valutare la situazione concreta. Ciò, prediligendo il criterio di attribuzione più consono alla singola fattispecie con l'obbligo, tuttavia, in applicazione dei principi generali, di motivare in maniera logica e coerente la scelta attuata.
Numerose sono le pronunce in tale senso: ad esempio, una recente pronuncia chiarisce come, nel caso di quote uguali sul bene immobile non comodamente divisibile e di contestuale richiesta di assegnazione da parte di più condividenti, spetti al giudice scegliere sulla base di ragioni di opportunità e convenienza e che il criterio della vendita all'asta possa soccorrere soltanto in assenza di queste ultime, restando in ogni caso escluso che il bene possa essere assegnato a colui che, rispetto al prezzo di stima, ha proposto la cifra più alta non essendo il procedimento divisionale una gara tra i condividenti (Cass. sent. n. 10216
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del 19.05.2015).
Ancora più netta un'altra sentenza (Cass. sent. n. 16376 del 17.07.2014), che sancisce che nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, ed a maggior ragione quando le quote siano uguali e non soccorra quindi l'unico criterio indicato dalla legge (di preferire, cioè il condividente avente diritto alla maggior quota), il giudice ha un potere perfettamente discrezionale nella scelta del condividente al quale assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, potendo essere oggetto di controllo soltanto la logicità intrinseca e la sufficienza del ragionamento operata dal giudice di merito.
Ampio spazio, quindi, alla valutazione in concreto delle singole circostanze che potrebbero portare il giudice anche a disattendere il criterio della maggior quota magari per preferire, invece, colui che risulta non essere già titolare di altra casa di abitazione.
Vengono, dunque, riconosciuti ampi margini alla valutazione in concreto delle singole circostanze che potrebbero portare il giudice anche a disattendere il criterio della maggior quota magari per preferire, invece, colui che risulta non essere già titolare di altra casa di abitazione.
Si e' transitati, dunque, a dispetto del dato normativo che sembrerebbe additare, con carattere imperativo, il criterio della maggior quota, ad una valutazione case by case delle singole fattispecie.
Peraltro, proprio il rinnovato quadro costituzionale, sopravvenuto al Codice del '42, consente di ritenere la già menzionata non assolutezza del criterio del maggiore quotista.
Ciò, nella logica di un'interpretazione evolutiva e in sintonia, peraltro, con i valori costituzionali personalistico e solidaristico, che potrebbero indurre a riconoscere priorità a chi tra i condividenti sia sprovvisto di altra casa di abitazione. D'altronde, non sono da sottovalutare le suggestioni dottrinali circa l'esistenza di un diritto all'abitazione, quale diritto sociale di rilievo costituzionale (sentenze n. 106/2018 e n. 559/1989) e che lo stesso
«rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» (sentenza n. 44/2020). Costituisce affermazione costante da parte del giudice delle leggi quello per cui esso, benché non espressamente menzionato, deve ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili (sentenze n. 161/2013, n. 61/2011 e n. 404/1988).
E, infatti, la giurisprudenza del giudice delle leggi è costante nel riconoscere, da un lato, «un diritto sociale all'abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della
Costituzione» (sentenza n. 404/1988), dall'altra, un «dovere collettivo di “impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione” (sentenza n. 49 del 1987)», dovere che «connota
[…] la forma costituzionale di Stato sociale».
Ne consegue che tra i «compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso», al fine di «creare le condizioni minime di uno Stato sociale» v'è anche quello di «concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all'abitazione», così
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contribuendo «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana» (sentenza n. 217/1988). D'altronde, la ricostruzione in termini di pretesa direttamente spendibile nei riguardi dello Stato-apparato (oppure, valorizzando la nuova visione dello Stato scaturente dall'impianto costituzionale, nei confronti quale comunità statuale), non implica riconoscergli, in via automatica, tale valenza nei rapporti fra privati, ad esempio tra conduttore e proprietario.
Nondimeno, l'esigenza di preservare la funzione abitativa cui un bene già assolve deve costituire ratio interpretativa e decidendi, al fine di assicurare la tenuta costituzionale delle norme civilistiche, come quella in esame.
Di recente, a supporto della tenuta di tale impianto concettuale, giova richiamare Cass civ. Sez. II, Ord., (ud. 08/03/2019) 03-09-2019, n. 22038, secondo cui “l'art. 720 c.c. non obbliga il giudice ad attenersi necessariamente al criterio della quota maggiore, nel caso in cui uno o più immobili non siano comodamente divisibili, riconoscendogli la legge il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota, purché assolva all'obbligo di fornire una adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata”.
Peraltro, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui l'eventuale decisione del giudice di merito di discostarsi dall'ordine di preferenza stabilito dal codice civile, ove congruamente e logicamente motivato, non può costituire oggetto di gravame in sede di Cassazione – che è esclusivamente giudice di legittimità chiamato a dirimere questioni interpretative sulla legge – bensì solo in sede di merito, quindi in corte d'appello.
3.Le (nuove) coordinate costituzionali e convenzionali
Invero, rileva questo Giudice come il rinnovato quadro costituzionale e convenzionale consenta di arricchire il dibattito interpretativo con altri elementi di riflessione.
Si e' vista la preminenza accordata, in coerenza con la formulazione testuale della norma, alle richieste di assegnazione le quali devono ritenersi in posizione poziore rispetto alle istanze di vendita.
E ciò in quanto l'assegnazione costituisce istituto in grado di soddisfare l'interesse azionato dall'aspirante assegnatario o <> in maniera più piena della mera corresponsione di una entità economica, mediante il conseguimento della res o di una parte della stessa.
Tale considerazione, valevole anche per l'ipotetico creditore che eserciti la facoltà attribuitagli dalla norma processuale di richiedere l'assegnazione del bene indiviso in luogo della vendita, acquista ancora maggiore pregnanza in relazione a coloro che – come nel caso di specie – siano contitolari, seppur pro quota, del bene di cui chieda l'assegnazione.
In tal caso, infatti, l'assegnazione del bene si pone quale strumento di tutela del diritto dominicale, oggetto di copertura costituzionale diretta nell'art. 42 Cost., consentendo al comproprietario di godere in modo effettivo della res oltre che, eventualmente, in via esclusiva.
L'attribuzione in favore del comproprietario, sia o meno accompagnata dalla corresponsione, in via compensativa, di una somma di denaro in favore della massa, costituisce, di fatto, causa estintiva del regime di comunione. D'altronde, l'interpretazione delle norme in materia nel
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senso di una necessaria preferenza per l'attribuzione in favore del proprietario, non può non risentire della nuova fisionomia acquisita dal diritto di proprietà a seguito della entrata in vigore della Cedu che lo eleva a diritto fondamentale della Persona, sdoganandola dalla veste di diritto funzionalizzato al conseguimento dell'utilità sociale che gli aveva conferito la
Costituzione, relegandolo, al contempo, nell'ambito della disciplina dei rapporti economici e sociali.
4. Il caso di specie
Nel caso di specie, l'immobile non risulta assolvere ad una funzione abitativa attuale, ma, nondimeno, deve essere accolta, la richiesta di assegnazione seppur parziale, proprio perché attuativa di quel modello di tutela reale delle ragioni del comproprietario che l'ordinamento - anche alla luce delle già evidenziate sollecitazioni provenienti dal sistema Cedu - sembra additare quale strumento preferenziale di attuazione del diritto di ciascun condividente.
Tutela cui parte convenuta ha, invero, inteso rinunciare con conseguente necessità di disporre l'alienazione della quota residua.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciandosi, parzialmente, sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. accoglie la domanda di divisione e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento della comunione tra le parti in causa relativamente ai beni cointestati, nei seguenti termini:
2. dispone procedersi all'assegnazione della porzione di fabbricato “dipinta di rosso” alla sig.ra , sub condicione del previo pagamento del Parte_2 conguaglio al sig. Parte_1
3. dispone la messa in vendita della restante quota;
4. provvede come da separata ordinanza ai fini del prosequio del giudizio;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Brindisi, in data 30.10.2025
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
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TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 564/2024 del Ruolo Generale promossa
DA
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Leopardi n. 15, cod. Fisc. e , nata il [...] a C.F._1 Parte_2
HI (BR) ed ivi residente a[...], cod. Fisc.
, rappresentati e difesi dall'avv. Cosimo Poci, cod. fisc. C.F._2
elettivamente domiciliati in HI, alla via Bellotti, n. 54, il quale C.F._3 indica ai sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di posta elettronica certificata:
Presso cui le parti eleggono domicilio digitale;
Email_1
ATTORI
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( ) ivi residente Controparte_1 C.F._4 alla via Kennedy 76, ed il Sig. ( , nato a [...] Controparte_2 C.F._5 il 23.05.1942, ed ivi residente a[...], entrambi elettivamente domiciliati, ai fini della presente procedura, in HI alla via AlfIeri snc, presso lo studio dell'Avv. Manuela
Cacudi, del foro di Brindisi (CF: ), che li rappresenta e difende. Per le C.F._6 comunicazioni e notificazioni riguardanti il presente giudizio l'avvocato Manuela Cacudi indica il numero fax 0831. 617740 e l'indirizzo PEC: Email_2
CONVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.02.2025 i sigg. e iscrivevano la causa al ruolo generale. Parte_1 Pt_2
I sigg.ri e convenivano in giudizio i fratelli germani Parte_1 Parte_2 CP_1
e al fine di chiedere ed ottenere lo scioglimento della comunione,
[...] Controparte_2 ai sensi dell'art. 1111 c.c., dell'immobile rappresentante una rimessa per attrezzi agricoli, ubicato in HI, censito al foglio 17, particella 56.
Le parti in causa sono fratelli della defunta , deceduta in data 15.03.22. Persona_1
, non coniugata e senza figli, istituiva eredi, con testamento olografo, i Persona_1
1
quattro fratelli.
L'asse ereditario, come da dichiarazione di successione allegata in atti era costituito da:
- una somma di denaro, depositata in banca, che i fratelli si spartivano secondo il criterio indicato in testamento;
- l'abitazione della defunta, ubicata in HI alla via Millo 7, censita al foglio 24, p.lla
87;
- il cespite, identificato catastalmente come “fabbricato a uso deposito”;
- quattro terreni agricoli, tutti ubicati in HI alla C.da Curti delle Donne.
Detti appezzamenti di terreno agricolo, risultano ciascuno in piena proprietà delle suddette persone fisiche (come si evince anche dalla perizia CTU espletata dall'ing. dott. . In Per_2 particolare:
- Foglio 17 Particella 206 intestato a nato a [...] il Controparte_1
24/02/1940;
-Foglio 17 Particella 152 intestato a nato a [...] il Controparte_2
23/05/1942; - Foglio 17 Particella 205 intestato a nato a [...] il Parte_1
11/09/1946;
- Foglio 17 Particella 160 intestato a nata a [...] il [...]. Parte_2
Mentre il cespite, identificato catastalmente come “fabbricato a uso deposito”, è catastalmente censito al Catasto Fabbricati di Comune di HI (Codice L213) della provincia di Brindisi al Foglio 17 Particella 56, categoria C/2, classe II, consistenza 40 mq, superficie catastale 46 mq e rendita 88,03 €.
Il bene immobile in questione risulta intestato, in quote di 1/4 ciascuno ai germani ed è posto al centro dei quattro lotti di terra predetti;
L'abitazione in via Millo 7 e la rimessa per attrezzi sono in comproprietà degli eredi.
Gli attori e chiedevano: Parte_2 Pt_1
“A) Ordinare, ai sensi dell'art. 1111 c.c., lo sciogliemento della comunione dell'immobile sopra descritto con attribuzione ai sigg. e della parte di febbricato posto Parte_1 Parte_2
a Nord-Est (di colore rosso) con retrostante camino, distinto in Catasto urbano del Comune di
HI dal foglio 17 particella 56,; B) Ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso la conservatoria dei registri immobiliari di Brindisi, con esonero da ogni responsabilità;
C) Condannare in caso di opposizione gli opponenti alla rifusione delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio. In via istruttoria si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla quantificazione del valore dell'immobile e alla formazione della divisione dei due vani con relativo frazionamento”.
Si costituivano in data 26.06.2024 i fratelli e al fine di Controparte_1 Controparte_2 vedersi accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito così provvedere: 1) IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 281 decies cpc presentato da controparte, per avere avanzato richiesta di scioglimento parziale della comunione ereditaria, come meglio esposto al punto 1) della narrativa;
2) Per l'effetto, sempre in VIA PRELIMINARE dichiarare improcedibile il ricorso ex art.
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281 decies cpc presentato da controparte, stante l'impossibilità di modificare la domanda anche alla luce della condizione di procedibilità, come argomentato al punto 1.2) della narrativa;
3)
NEL MERITO: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, dichiarare la domanda inammissibile per contraddittorietà del petitum, come argomentato al punto 2) della narrativa, atteso che la domanda, in concreto, non mira allo scioglimento della comunione, ma alla costituzione di un'altra comunione;
4) accertare e dichiarare l'indivisibilità dell'immobile oggetto di causa, come argomentato ai punti 3) e 3.1) della narrativa, con conseguente applicazione dell'art. 720 cc;
5) per l'effetto: accertare e dichiarare che l'immobile va attribuito all'erede per le motivazioni esposte nei punti 3.2 e 3.3 della Controparte_1 narrativa, con liquidazione delle quote ai germani;
6) In subordine, attribuire l'immobile all'erede
, per le motivazioni di cui al punto 3.4 della narrativa, con liquidazione delle Controparte_2 quote ai germani;
7) Ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, con abbattimento del muro che separa i due vani;
8) Condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio e competenze professionali”.
Questo giudice all'udienza del 26.06.2024 rinviava per trattazione scritta all'udienza del
04.07.2024, con deposito due giorni prima, accogliendo la richiesta di breve rinvio dell'avv.
Cacudi la quale rilevava, alla suddetta udienza, di non aver avuto notizia della modalità a trattazione scritta ed esibiva e depositava ricevuta attestante la costituzione nei termini
(deposito ricevuta telematica allegata al verbale di udienza del 26.06.24), ma non presa in carico dalla cancelleria per un errore dell'applicativo (si vedano verbale del 26.06.2024, note di trattazione scritta ud. 04.07.24 avv. Cacudi del 29.06.24).
Questo giudice, all'udienza del 04.07.2024 dando atto degli scritti difensivi pervenuti dai costituiti difensori disponeva CTU a mezzo dell'ingegnere dott. e rinviava la causa Per_2 al 12.09.2024.
All'udienza del 12.09.2024 il CTU dott. prestava giuramento e venivano formulati Per_2
i seguenti quesiti: “- Quesito n. 1 descriva anche mediante riproduzione grafica e fotografica gli immobili oggetto della comunione e ne determini il valore venale attuale esponendo analiticamente i criteri della stima;
- Quesito n. 2 dica se gli immobili siano comodamente divisibili secondo le quote di comproprietà dei condividenti senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti opere di modifica, onerose servitù reciproche o limiti di godimento ovvero incida sensibilmente sul valore del bene;
- Quesito n. 3 in caso affermativo predisponga un progetto divisionale determinando gli eventuali conguagli spettanti all'una o all'altro dei condividenti, secondo le rispettive quote di comproprietà; - Quesito n. 4 dica se gli immobili siano in regola con la normativa urbanistica ed edilizia e presentino i requisiti che ne consentono la commerciabilità, ai sensi della Legge 28/02/1985 n. 47 e successive modifiche nonché i requisiti di conformità dello stato di fatto alle risultanze catastali di cui all'art. 29 comma 1 bis legge 27/02/1985 n. 52.”
La causa veniva rinviata all'udienza del 13.02.2025.
Alla suddetta udienza questo giudice disponeva la comparizione del CTU rinviando la causa all'udienza del 26.02.2025. Successivamente veniva rinviata d'ufficio all'udienza del
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06.03.2025, ove codesto giudicante disponeva: “il CTU provveda a verificare la comoda divisibilità dell'immobile in due quote procedendo alla formazione delle stesse e alla determinazione dei conguagli. Assegna al CTU giorni 30+10+10”.
Pertanto, veniva rinviata la causa al 12.06.25.
Gli odierni convenuti presentavano una istanza di revoca ex art.177 c.p.c. dell'ordinanza emessa all'udienza del 06.03.25.
L'udienza veniva anticipata al 26.03.2025, ove questo giudice disponeva la prosecuzione, da parte del CTU, delle operazioni peritali come da precedente ordinanza del 06.03.25, rinviando per l'esame della CTU all'udienza del 12.06.2025 con termini come già formulati.
In data 05.04.2025 il CTU depositava l'integrazione della CTU contenente il quesito “Il CTU provveda a verificare la comoda divisibilità dell'immobile in due quote procedendo alla formazione delle stesse ed alla determinazione dei conguagli”.
All'udienza del 12.06.2025 rinviava la causa per discussione orale all'udienza del 26.11.25.
L'udienza veniva anticipata all'11.09.25, ove la causa veniva trattenuta per la decisione.
Con provvedimento del 29.09.25 questo giudice proponeva la seguente proposta di conciliazione:
“Rilevato che, dalla C.T.U. espletata, nonché dalla integrazione alla stessa, emergerebbe
l'impossibilità di procedere ad una divisione pro quota di ¼ cadauno tra i germani del bene immobile ubicato in HI poiché trattasi;
rilevata, al contempo, l'impossibilità di attribuire il suddetto immobile al 50% agli attori Pt_2
e come dagli stessi richiesto nell'atto di citazione, e l'atro 50% ai convenuti, Parte_1
e in quanto ciò non consentirebbe di pervenire allo scioglimento CP_2 Controparte_1 della comunione, ma avrebbe l'esito ultimo della costituzione di una nuova comunione seppur a quote più ampie, in contrasto con la domanda proposta ab origine e con l'essenza stessa del giudizio di divisione;
P.Q.M.
propone alle parti la seguente ipotesi transattiva:
a) assegnazione alla sig.ra del vano con maggiore altezza (di colore rosso) al Parte_2 quale si accede dal terreno catastalmente censito alla particella 160 (intestato proprio a Parte_2
);
[...]
b) assegnazione al sig. del vano con minore altezza (di colore bianco) al quale Controparte_1 si accede dal terreno catastalmente censito alla particella 206 (intestato proprio a CP_1
);
[...]
c) ciò, previo pagamento dei dovuti conguagli;
d) sanatoria a proprie spese della non conformità catastale degli immobili;
e) rinvia all'udienza del 09.10.25 ore 11.00 in presenza delle parti o dei loro difensori se provvisti di procura speciale.”
All'udienza del 22.10.25, gli attori accoglievano la proposta come formulata da questo giudice, contrariamente ai convenuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1. Pregiudizialmente sulla eccepita inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 727 cc.
I convenuti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 727 c.c., che sancisce l'universalità della divisione ereditaria.
I convenuti ritengono che la domanda di divisione ereditaria, di cui al ricorso introduttivo, attenga unicamente alla rimessa agricola, non ricomprendendo - come evincibile, peraltro, dal tenore testuale dell'atto - un bene della massa ereditaria, tuttora in comproprietà, vale a dire l'abitazione in via Millo 7, HI.
Per tale motivo, i convenuti insistono affinché la domanda venga dichiarata inammissibile.
In merito a quanto eccepito è opportuno evidenziare come il principio della universalità della divisione ereditaria non abbia portata assoluta e inderogabile, essendo possibile la divisione parziale, “sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse” (si veda sentenza Cass. n.573/2011 sez. II).
Pertanto, afferma la Suprema Corte, “la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano o quando formi oggetto di domanda giudiziale che nessuna delle parti estenda, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli comproprietari sull'intero asse” (si veda Cass. civile. Sez. II, n. 6931/2016)”.
Nel caso in questione i convenuti nei propri scritti difensivi non hanno provveduto a richiedere un ampliamento della domanda, chiedendo l'estensione della divisione all'intero asse, ma hanno insistito, sic et sempliciter, nella richiesta di inammissibilità per violazione dell'art. 727 c.c., nonché improcedibilità per difetto di mediazione, adducendo che la mediazione attenesse esclusivamente lo scioglimento della comunione della rimessa agricola.
Invero, prescindendo dall' “oggetto” concreto e specifico della mediazione, la stessa deve ritenersi essere stata, comunque, ritualmente, esperita il 04.12.2023, anche perché la stessa ha investito proprio la domanda di divisione, nei contenuti in cui la stessa e' stata azionata giudizialmente.
D'altronde le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d. lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti e al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo” (si veda cass. civile Sezioni Unite n. 3452/2024).
Continua la Cassazione statuendo che per la “riconvenzionale c.d. non eccentrica, la lettera
e la ratio della disposizione inducono a ritenerla non sottoposta alla condizione della mediazione obbligatoria, in quanto si collega all'aggetto del processo già introdotto dall'attore”, infatti, “la mediazione obbligatoria si collega non alla domanda sic et sempiciter, ma al processo, che ormai
è pendente, onde, essendo la causa insorta, la funzione dell'istituto viene meno, non avendo avuto l'effetto di prevenzione per la instaurazione del processo: in quanto essa si collega alla causa, non alla domanda come tale, in funzione deflattiva del processo”.
Pertanto, la condizione di procedibilità è stata adempiuta dalle parti.
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D'altronde, avendo partecipato alla stessa mediazione tutte le parti interessate, gli odierni convenuti ben avrebbero potuto estenderla, in occasione della stessa, allo scioglimento all'intero asse ereditario.
Ciò premesso, unico oggetto della disputa resta lo scioglimento della comunione della sola rimessa agricola, essendo evidente la volontà delle parti di addivenire ad una divisione parziale dell'asse ereditario, tenendo escluso l'immobile di via Millo n.7 dallo scioglimento della comunione nella sua universalità (ai sensi dell'art. 727 c.c.), immobile che resta, almeno in questa sede, indiviso tra i coeredi.
Nel merito:
2. Sulle modalità concrete di scioglimento della comunione
Ciò premesso, nel merito, così come rilevato da questo Giudice già nel provvedimento di conciliazione del 29.09.2025, dalla CTU espletata, nonché dalla integrazione alla stessa, emerge l'impossibilità materiale di una divisione pro quota di ¼ cadauno tra i germani del bene immobile ubicato in HI. Cespite che è posto al centro di quattro lotti di terra già intestati ai quattro fratelli.
Inoltre, e' evidente l'impossibilità (giuridica) di attribuire il suddetto immobile al 50% agli attori e (come dagli stessi richiesto nell'atto di citazione), e l'atro 50% ai Pt_2 Parte_1 convenuti, e (i quali si sono opposti a ciò). Ciò, infatti, non CP_2 Controparte_1 consentirebbe di giungere allo scioglimento della comunione, bensì determinerebbe la costituzione di una nuova comunione in contrasto con la finalità stessa della domanda di scioglimento.
Orbene, questo Giudice, nella logica di un ragionevole contemperamento degli interessi delle parti nonchè dell'attuazione del principio interpretativo di preferenza per la soddisfazione reale del diritto del comunista, ha proposto:
1.“l'assegnazione alla sig.ra del vano con maggiore altezza (di colore rosso) al quale si Parte_2 accede dal terreno catastalmente censito alla particella 160 (intestato proprio a ); previo Parte_2 pagamento della quota dell'immobile spettante al fratello con fondo confinante (p.lla 205); Parte_1
2. l'assegnazione al sig. del vano con minore altezza (di colore bianco) al quale si accede Controparte_1 dal terreno catastalmente censito alla particella 206 (intestato proprio a ); previo Controparte_1 pagamento della quota spettante al fratello con fondo confinante (p.lla 152)”; Controparte_2
All'udienza di discussione sulla proposta di conciliazione tenutasi in data 22.10.2025 i convenuti e non accettavano la proposta transattiva CP_1 Controparte_2 considerandola sfavorevole ed antieconomica (si veda verbale del 22.10.25).
Per contro, gli attori, e accoglievano la proposta così come formulata. Parte_2 Parte_1
Pertanto, questo Giudice può disporre lo scioglimento della comunione, provvedendo all'assegnazione della quota al germano istante, previo pagamento del conguaglio a suo carico.
A tal riguardo, evidenzia questo Giudice come l'art. 720 c.p.c. prevede che, se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per
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intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.
Sembra che il legislatore abbia posto un preciso ordine di preferenza tra i vari criteri legali: in primo luogo, il condividente con la quota maggiore;
in mancanza, due o più condividenti che ne facciano congiuntamente richiesta;
per ultimo, se nessuno dei condividenti è disposto
– anche con altri – a farsi assegnatario del bene, soccorrerà il principio della vendita all'incanto.
La norma, dettata in materia di comunione ereditaria, si considera, espressione di un principio generale, applicabile a tutte le ipotesi di contitolarità del bene, anche di natura volontaria, perché rinveniente la propria genesi in un atto di acquisto negoziale, oppure legale, essendo l'applicazione del regime di comunione mero effetto dell'applicazione di una norma, di cui, nel caso concreto, siano integrati gli estremi (secondo il comune schema logico norma- fatto- effetto).
La ragione di tale ordine di preferenza e' da ricercarsi nel principio del favor divisionis.
Trattasi di una regola generale evincibile dalle norme in tema di proprietà, contenute all'interno del codice civile e che appaiono esprimere una chiara preferenza per situazioni di proprietà individuale piuttosto che di comproprietà e comunione, favorendo pertanto la volontà dei comproprietari di sciogliere il vincolo che li tiene uniti su uno o più immobili addivenendo a una definitiva divisione (Cass. sent. n. 8827 dello 04.04.2008, secondo cui in tema di divisione, in presenza di contrapposte richieste di attribuzione, l'immobile comune non comodamente divisibile – salvo ragioni di opportunità, ravvisabili nell'interesse comune dei condividenti – va attribuito al condividente titolare della quota maggiore e non ai condividenti che ne abbiano fatto richiesta congiunta e le cui quote, sommate tra loro, superino la quota maggiore del condividente antagonista).
Tuttavia, in via interpretativa, la giurisprudenza della Cassazione, smussando il rigore del criterio dettato dal Codice e secondo un approccio, teso a valorizzare le peculiarità del caso di specie, ha tenuto conto anche di altre circostanze e necessità che, via via, emergevano dall'analisi dei casi concreti e, pertanto, ha in parte mutato il rigido ordine dei criteri di assegnazione del bene in comunione sopra citati lasciando, in sostanza, la libertà allo specifico giudicante di valutare la situazione concreta. Ciò, prediligendo il criterio di attribuzione più consono alla singola fattispecie con l'obbligo, tuttavia, in applicazione dei principi generali, di motivare in maniera logica e coerente la scelta attuata.
Numerose sono le pronunce in tale senso: ad esempio, una recente pronuncia chiarisce come, nel caso di quote uguali sul bene immobile non comodamente divisibile e di contestuale richiesta di assegnazione da parte di più condividenti, spetti al giudice scegliere sulla base di ragioni di opportunità e convenienza e che il criterio della vendita all'asta possa soccorrere soltanto in assenza di queste ultime, restando in ogni caso escluso che il bene possa essere assegnato a colui che, rispetto al prezzo di stima, ha proposto la cifra più alta non essendo il procedimento divisionale una gara tra i condividenti (Cass. sent. n. 10216
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del 19.05.2015).
Ancora più netta un'altra sentenza (Cass. sent. n. 16376 del 17.07.2014), che sancisce che nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, ed a maggior ragione quando le quote siano uguali e non soccorra quindi l'unico criterio indicato dalla legge (di preferire, cioè il condividente avente diritto alla maggior quota), il giudice ha un potere perfettamente discrezionale nella scelta del condividente al quale assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, potendo essere oggetto di controllo soltanto la logicità intrinseca e la sufficienza del ragionamento operata dal giudice di merito.
Ampio spazio, quindi, alla valutazione in concreto delle singole circostanze che potrebbero portare il giudice anche a disattendere il criterio della maggior quota magari per preferire, invece, colui che risulta non essere già titolare di altra casa di abitazione.
Vengono, dunque, riconosciuti ampi margini alla valutazione in concreto delle singole circostanze che potrebbero portare il giudice anche a disattendere il criterio della maggior quota magari per preferire, invece, colui che risulta non essere già titolare di altra casa di abitazione.
Si e' transitati, dunque, a dispetto del dato normativo che sembrerebbe additare, con carattere imperativo, il criterio della maggior quota, ad una valutazione case by case delle singole fattispecie.
Peraltro, proprio il rinnovato quadro costituzionale, sopravvenuto al Codice del '42, consente di ritenere la già menzionata non assolutezza del criterio del maggiore quotista.
Ciò, nella logica di un'interpretazione evolutiva e in sintonia, peraltro, con i valori costituzionali personalistico e solidaristico, che potrebbero indurre a riconoscere priorità a chi tra i condividenti sia sprovvisto di altra casa di abitazione. D'altronde, non sono da sottovalutare le suggestioni dottrinali circa l'esistenza di un diritto all'abitazione, quale diritto sociale di rilievo costituzionale (sentenze n. 106/2018 e n. 559/1989) e che lo stesso
«rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» (sentenza n. 44/2020). Costituisce affermazione costante da parte del giudice delle leggi quello per cui esso, benché non espressamente menzionato, deve ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili (sentenze n. 161/2013, n. 61/2011 e n. 404/1988).
E, infatti, la giurisprudenza del giudice delle leggi è costante nel riconoscere, da un lato, «un diritto sociale all'abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della
Costituzione» (sentenza n. 404/1988), dall'altra, un «dovere collettivo di “impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione” (sentenza n. 49 del 1987)», dovere che «connota
[…] la forma costituzionale di Stato sociale».
Ne consegue che tra i «compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso», al fine di «creare le condizioni minime di uno Stato sociale» v'è anche quello di «concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all'abitazione», così
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contribuendo «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana» (sentenza n. 217/1988). D'altronde, la ricostruzione in termini di pretesa direttamente spendibile nei riguardi dello Stato-apparato (oppure, valorizzando la nuova visione dello Stato scaturente dall'impianto costituzionale, nei confronti quale comunità statuale), non implica riconoscergli, in via automatica, tale valenza nei rapporti fra privati, ad esempio tra conduttore e proprietario.
Nondimeno, l'esigenza di preservare la funzione abitativa cui un bene già assolve deve costituire ratio interpretativa e decidendi, al fine di assicurare la tenuta costituzionale delle norme civilistiche, come quella in esame.
Di recente, a supporto della tenuta di tale impianto concettuale, giova richiamare Cass civ. Sez. II, Ord., (ud. 08/03/2019) 03-09-2019, n. 22038, secondo cui “l'art. 720 c.c. non obbliga il giudice ad attenersi necessariamente al criterio della quota maggiore, nel caso in cui uno o più immobili non siano comodamente divisibili, riconoscendogli la legge il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota, purché assolva all'obbligo di fornire una adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata”.
Peraltro, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui l'eventuale decisione del giudice di merito di discostarsi dall'ordine di preferenza stabilito dal codice civile, ove congruamente e logicamente motivato, non può costituire oggetto di gravame in sede di Cassazione – che è esclusivamente giudice di legittimità chiamato a dirimere questioni interpretative sulla legge – bensì solo in sede di merito, quindi in corte d'appello.
3.Le (nuove) coordinate costituzionali e convenzionali
Invero, rileva questo Giudice come il rinnovato quadro costituzionale e convenzionale consenta di arricchire il dibattito interpretativo con altri elementi di riflessione.
Si e' vista la preminenza accordata, in coerenza con la formulazione testuale della norma, alle richieste di assegnazione le quali devono ritenersi in posizione poziore rispetto alle istanze di vendita.
E ciò in quanto l'assegnazione costituisce istituto in grado di soddisfare l'interesse azionato dall'aspirante assegnatario o <> in maniera più piena della mera corresponsione di una entità economica, mediante il conseguimento della res o di una parte della stessa.
Tale considerazione, valevole anche per l'ipotetico creditore che eserciti la facoltà attribuitagli dalla norma processuale di richiedere l'assegnazione del bene indiviso in luogo della vendita, acquista ancora maggiore pregnanza in relazione a coloro che – come nel caso di specie – siano contitolari, seppur pro quota, del bene di cui chieda l'assegnazione.
In tal caso, infatti, l'assegnazione del bene si pone quale strumento di tutela del diritto dominicale, oggetto di copertura costituzionale diretta nell'art. 42 Cost., consentendo al comproprietario di godere in modo effettivo della res oltre che, eventualmente, in via esclusiva.
L'attribuzione in favore del comproprietario, sia o meno accompagnata dalla corresponsione, in via compensativa, di una somma di denaro in favore della massa, costituisce, di fatto, causa estintiva del regime di comunione. D'altronde, l'interpretazione delle norme in materia nel
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senso di una necessaria preferenza per l'attribuzione in favore del proprietario, non può non risentire della nuova fisionomia acquisita dal diritto di proprietà a seguito della entrata in vigore della Cedu che lo eleva a diritto fondamentale della Persona, sdoganandola dalla veste di diritto funzionalizzato al conseguimento dell'utilità sociale che gli aveva conferito la
Costituzione, relegandolo, al contempo, nell'ambito della disciplina dei rapporti economici e sociali.
4. Il caso di specie
Nel caso di specie, l'immobile non risulta assolvere ad una funzione abitativa attuale, ma, nondimeno, deve essere accolta, la richiesta di assegnazione seppur parziale, proprio perché attuativa di quel modello di tutela reale delle ragioni del comproprietario che l'ordinamento - anche alla luce delle già evidenziate sollecitazioni provenienti dal sistema Cedu - sembra additare quale strumento preferenziale di attuazione del diritto di ciascun condividente.
Tutela cui parte convenuta ha, invero, inteso rinunciare con conseguente necessità di disporre l'alienazione della quota residua.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciandosi, parzialmente, sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. accoglie la domanda di divisione e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento della comunione tra le parti in causa relativamente ai beni cointestati, nei seguenti termini:
2. dispone procedersi all'assegnazione della porzione di fabbricato “dipinta di rosso” alla sig.ra , sub condicione del previo pagamento del Parte_2 conguaglio al sig. Parte_1
3. dispone la messa in vendita della restante quota;
4. provvede come da separata ordinanza ai fini del prosequio del giudizio;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Brindisi, in data 30.10.2025
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
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