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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2024, n. 11928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11928 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
Verbale della udienza del 11 luglio 2024
Il giorno 11 del mese di luglio dell'anno 2024, alle ore 12. è data lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta su sei facciate,
costituisce parte integrante del verbale di udienza ai sensi delli artt. 429 e 437 cpc
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 56008 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 56008 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 deciso alla udienza di discussione ex art. 437 cpc del giorno 11
luglio 2024, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Paraguay n. 5 Parte_1 C.F._1
presso lo studio degli avv. Andrea Rizzelli e Alfeo Rizzelli che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata ricorso in appello depositato telematicamente
APPELLANTE
E
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Comunle, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Paolo Alaimo giusta procura generale alle liti per atto di , notaio i Roma, in data 23 giugno 2023, rep 22416 racc. Persona_1
11992
APPELLATA
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato il 2 febbraio 2021 aveva proposto Parte_1
opposizione ex articolo 7 del d.lgs. 150/2011 avverso i verbali di accertamento
13211172381, 13211186701, 13111235579 e 1321117676 ciascuno per euro 98,40 elevati nel novembre del 2021 per circolazione su corsia preferenziale senza autorizzazione e notificati il 4 gennaio 2022.
A sostegno del ricorso aveva dedotto che la sanzione era stata elevato mediante rilevazione automatizzata operata mediante apparecchi automatizzati, la insussistenza della violazione contestato trattandosi di un veicolo adibito a servizio taxi e quindi rientrante nelle categorie di veicoli autorizzati all'utilizzo delle corsie preferenziali e la esimente della buona fede in quanto l'utilizzo era stato posto in essere nel convincimento che trattandosi di un taxi l'accesso a tali corsie fosse consentito..
Si era costituita comunicando che era stato accertato un errore di CP_1
registrzione da parte di che a fronte di una comunicazione della targa del CP_2
taxi avvenuta prima degli accessi sanzionati ne aveva operato la registazione solo in epoca successiva.
Per tale ragione aveva sulla richiesta di annullamento d'ufficio presentata dal ricorrente aveva chiesto al Prefetto la emissione di una odrinanza di annullamento dei verbali,
ordinanze che erano state adottate il 10 febbraio 2022 con i n. 96024, 95240, 96004 e
96184.
RGAC 56008 ANNO 2023 Pag. 2 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Aveva chiesto, pertanto, la estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Alla udienza di discussione ove parte ricorrente aveva preso atto dell'avvenuto annullamento d'ufficio delle sanzioni ed aveva ribadito la richiesta alla condanna alle spese di , il Giudice di pace di Roma con sentenza n.6860/2023 ha dchiarato CP_1
estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, condannando
[...]
al rimborso delle spese in favare del ricorrrente, spese liquidate in euro 150 più CP_1
accessori ha accolto la opposizione dichiarato cessata la materia del contendere avendo il
Prefetto annullato il verbale di accertamento impugnato su richiesta del CP_3
condannando al pagamento delle spese di giudizio determinate in euro CP_1
94,40, oltre accessori di legge e euro 43 per spese.
Pt_ Avverso detta sentenza ha proposto appello la limitatamente al capo della sentenza relativo alle spese, ritenendo che il giudice di primo grado avesse errato nel quantificare le spese di giudizio in misura inferiore al minimo tariffario senza fornire una adeguata motivazione.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello in quanto la somma CP_1
riconosciuta era conforme alle tabelle in vigore dal momento che essendo intervenuto l'annullamento d'ufficio delle sanzioni amministrative prima dello svolgimento della unica udienza di discussione, non vi era stata alcuna attività istruttoria e la stessa attività
decisoria era assai limitata riguardando solo la regolazione delle spese.
Ha ricordato che ai sensi dell'articolo 4 del dn 55/2014 era prevista la possibilità di ridurre fino alla metà l'importo dei valori medi
Di conseguenza l'importo di euro 150 era congruo rispetto al parametro del valore medio applicato che avrebbe comportato un importo di euro 278 comprendendo anche la fase decisoria ridotto al 50%.
RGAC 56008 ANNO 2023 Pag. 3 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata decisa alla udienza di discussione del giorno 11 luglio 2024, sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in considerazione degli elementi desumibili dalla sentenza appare fondato.
Premesso, infatti, che i verbale erano stati annullati con provvedimento prefettizio del 10
febbraio 2022, provvedimento adottato in via di autotutela non essendo stato ancora notificato il ricorso depositato il 2 febbraio 2022 avverso i verbali di accertamento in questione, di guisa che l'esito del giudizio era scontato per quanto attiene alla validità delle sanzioni, essendo state le stesse già annullate e rimaneva in piedi per la sola regolazione delle spese.
Nel procedimento non vi è stata, di fatto la fase istruttoria essendo la causa documentale e di conseguenza erano dovuti gli onorari per la fase di studio e di introduzione del giudizio,
che tenuto conto del valore della causa, inferiore ai 1.000 euro, era pari, sulla base del valore medio applicabile ad euro 136., mentre per la fase istruttoria la presenza non era necessaria per la decisione, essendo previsto che il giudice si pronunzi sul ricorso anche in assenza delle parti.
Di conseguenza la presenza, tenuto conto che l'annullamento deli verbali era già avvenuto in via amministrativa, era collegata alla sola questione delle spese, sulle quali ilò giudice doveva comunque pronunziarsi.
Anche in questo caso deve essere riconosciuto l'importo di euro 68oltre all'importo di euro
68 in relazione alla presenza obbligatoria in giudizio
Per quanto riguarda la fase decisoria, la stessa essendo stati annullati i verbali di accertamento e non essendo in discussione tra le parti tale aspetto, era limitata alla sola regolazione delle spese.
RGAC 56008 ANNO 2023 Pag. 4 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Di conseguenza non appare dubitabile che nel caso di specie dovesse essere operata la riduzione fino al 50% consentita dal primo comma dell'articolo 4 del dm 55/2014 e successivi aggiornamenti.
L'importo degli onorari riconoscibili corrispondeva ad euro 344,00 nel valore previsto dalla tabella al quale, tenuto conto delle caratteristiche della controversia, in relazione alla quale erano già stati annullati gli atti impugnati, ritiene il giudicante che dovesse essere applicata la riduzione consentita fino al 50% sussistendone le condizioni.
Di conseguenza l'importo al di sotto del quale non rap ossibie andare era pari ad euro 172
Poiché il giudice di primo grado ha liquidato un importo di euro 150, essendo la riduzione,
come si è detto , giustificata dalle caratteristiche della controversia, l'importo liquidato appare inferiore al minimo tabellare e, di conseguenza, l'appello appare fondato.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello ed in parziale riforma della sentenza del giudice di pace n. 6360/2023 deve essere riconosciuto l'importo di euro 172 a titolo di onorario delle fasi dei tale giudizio oltre accessori di legge, spese nella misura di euro 43 e maggiorazione forfettaria della spese nella misura del 15%.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo previa compensazione nella misura di un terno tenuto conto dell'esiguo importo riconosciuto.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e per l'effetto in riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 6360/2013
Condanna a rimborsare a le spese del presente grado di giudizio, CP_1 Parte_1
spese che liquida in euro 461,00, di cui euro 400 per onorari delle fasi di giudizio, euro 61
per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria nella misura del 15%
somma distratta in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
RGAC 56008 ANNO 2023 Pag. 5 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Condanna a rimborsare a le spese del giudizio di primo grado, CP_1 Parte_1
spese che liquida in euro 215 complessivi di cui euro 172 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, euro 43 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, detratto quanto eventualmente già percepito per effetto della sentenza di primo grado, somma distratta in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari..
Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2024 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'articolo 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 56008 ANNO 2023 Pag. 6 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
Il giorno 11 del mese di luglio dell'anno 2024, alle ore 12. è data lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta su sei facciate,
costituisce parte integrante del verbale di udienza ai sensi delli artt. 429 e 437 cpc
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 56008 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 56008 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 deciso alla udienza di discussione ex art. 437 cpc del giorno 11
luglio 2024, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Paraguay n. 5 Parte_1 C.F._1
presso lo studio degli avv. Andrea Rizzelli e Alfeo Rizzelli che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata ricorso in appello depositato telematicamente
APPELLANTE
E
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Comunle, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Paolo Alaimo giusta procura generale alle liti per atto di , notaio i Roma, in data 23 giugno 2023, rep 22416 racc. Persona_1
11992
APPELLATA
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato il 2 febbraio 2021 aveva proposto Parte_1
opposizione ex articolo 7 del d.lgs. 150/2011 avverso i verbali di accertamento
13211172381, 13211186701, 13111235579 e 1321117676 ciascuno per euro 98,40 elevati nel novembre del 2021 per circolazione su corsia preferenziale senza autorizzazione e notificati il 4 gennaio 2022.
A sostegno del ricorso aveva dedotto che la sanzione era stata elevato mediante rilevazione automatizzata operata mediante apparecchi automatizzati, la insussistenza della violazione contestato trattandosi di un veicolo adibito a servizio taxi e quindi rientrante nelle categorie di veicoli autorizzati all'utilizzo delle corsie preferenziali e la esimente della buona fede in quanto l'utilizzo era stato posto in essere nel convincimento che trattandosi di un taxi l'accesso a tali corsie fosse consentito..
Si era costituita comunicando che era stato accertato un errore di CP_1
registrzione da parte di che a fronte di una comunicazione della targa del CP_2
taxi avvenuta prima degli accessi sanzionati ne aveva operato la registazione solo in epoca successiva.
Per tale ragione aveva sulla richiesta di annullamento d'ufficio presentata dal ricorrente aveva chiesto al Prefetto la emissione di una odrinanza di annullamento dei verbali,
ordinanze che erano state adottate il 10 febbraio 2022 con i n. 96024, 95240, 96004 e
96184.
RGAC 56008 ANNO 2023 Pag. 2 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Aveva chiesto, pertanto, la estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Alla udienza di discussione ove parte ricorrente aveva preso atto dell'avvenuto annullamento d'ufficio delle sanzioni ed aveva ribadito la richiesta alla condanna alle spese di , il Giudice di pace di Roma con sentenza n.6860/2023 ha dchiarato CP_1
estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, condannando
[...]
al rimborso delle spese in favare del ricorrrente, spese liquidate in euro 150 più CP_1
accessori ha accolto la opposizione dichiarato cessata la materia del contendere avendo il
Prefetto annullato il verbale di accertamento impugnato su richiesta del CP_3
condannando al pagamento delle spese di giudizio determinate in euro CP_1
94,40, oltre accessori di legge e euro 43 per spese.
Pt_ Avverso detta sentenza ha proposto appello la limitatamente al capo della sentenza relativo alle spese, ritenendo che il giudice di primo grado avesse errato nel quantificare le spese di giudizio in misura inferiore al minimo tariffario senza fornire una adeguata motivazione.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello in quanto la somma CP_1
riconosciuta era conforme alle tabelle in vigore dal momento che essendo intervenuto l'annullamento d'ufficio delle sanzioni amministrative prima dello svolgimento della unica udienza di discussione, non vi era stata alcuna attività istruttoria e la stessa attività
decisoria era assai limitata riguardando solo la regolazione delle spese.
Ha ricordato che ai sensi dell'articolo 4 del dn 55/2014 era prevista la possibilità di ridurre fino alla metà l'importo dei valori medi
Di conseguenza l'importo di euro 150 era congruo rispetto al parametro del valore medio applicato che avrebbe comportato un importo di euro 278 comprendendo anche la fase decisoria ridotto al 50%.
RGAC 56008 ANNO 2023 Pag. 3 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata decisa alla udienza di discussione del giorno 11 luglio 2024, sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in considerazione degli elementi desumibili dalla sentenza appare fondato.
Premesso, infatti, che i verbale erano stati annullati con provvedimento prefettizio del 10
febbraio 2022, provvedimento adottato in via di autotutela non essendo stato ancora notificato il ricorso depositato il 2 febbraio 2022 avverso i verbali di accertamento in questione, di guisa che l'esito del giudizio era scontato per quanto attiene alla validità delle sanzioni, essendo state le stesse già annullate e rimaneva in piedi per la sola regolazione delle spese.
Nel procedimento non vi è stata, di fatto la fase istruttoria essendo la causa documentale e di conseguenza erano dovuti gli onorari per la fase di studio e di introduzione del giudizio,
che tenuto conto del valore della causa, inferiore ai 1.000 euro, era pari, sulla base del valore medio applicabile ad euro 136., mentre per la fase istruttoria la presenza non era necessaria per la decisione, essendo previsto che il giudice si pronunzi sul ricorso anche in assenza delle parti.
Di conseguenza la presenza, tenuto conto che l'annullamento deli verbali era già avvenuto in via amministrativa, era collegata alla sola questione delle spese, sulle quali ilò giudice doveva comunque pronunziarsi.
Anche in questo caso deve essere riconosciuto l'importo di euro 68oltre all'importo di euro
68 in relazione alla presenza obbligatoria in giudizio
Per quanto riguarda la fase decisoria, la stessa essendo stati annullati i verbali di accertamento e non essendo in discussione tra le parti tale aspetto, era limitata alla sola regolazione delle spese.
RGAC 56008 ANNO 2023 Pag. 4 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Di conseguenza non appare dubitabile che nel caso di specie dovesse essere operata la riduzione fino al 50% consentita dal primo comma dell'articolo 4 del dm 55/2014 e successivi aggiornamenti.
L'importo degli onorari riconoscibili corrispondeva ad euro 344,00 nel valore previsto dalla tabella al quale, tenuto conto delle caratteristiche della controversia, in relazione alla quale erano già stati annullati gli atti impugnati, ritiene il giudicante che dovesse essere applicata la riduzione consentita fino al 50% sussistendone le condizioni.
Di conseguenza l'importo al di sotto del quale non rap ossibie andare era pari ad euro 172
Poiché il giudice di primo grado ha liquidato un importo di euro 150, essendo la riduzione,
come si è detto , giustificata dalle caratteristiche della controversia, l'importo liquidato appare inferiore al minimo tabellare e, di conseguenza, l'appello appare fondato.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello ed in parziale riforma della sentenza del giudice di pace n. 6360/2023 deve essere riconosciuto l'importo di euro 172 a titolo di onorario delle fasi dei tale giudizio oltre accessori di legge, spese nella misura di euro 43 e maggiorazione forfettaria della spese nella misura del 15%.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo previa compensazione nella misura di un terno tenuto conto dell'esiguo importo riconosciuto.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e per l'effetto in riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 6360/2013
Condanna a rimborsare a le spese del presente grado di giudizio, CP_1 Parte_1
spese che liquida in euro 461,00, di cui euro 400 per onorari delle fasi di giudizio, euro 61
per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria nella misura del 15%
somma distratta in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
RGAC 56008 ANNO 2023 Pag. 5 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Condanna a rimborsare a le spese del giudizio di primo grado, CP_1 Parte_1
spese che liquida in euro 215 complessivi di cui euro 172 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, euro 43 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, detratto quanto eventualmente già percepito per effetto della sentenza di primo grado, somma distratta in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari..
Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2024 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'articolo 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 56008 ANNO 2023 Pag. 6 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale