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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/12/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.12.2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 120/2025 R.G., promossa da
(C.F.–P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa ex art. 417-bis c.p.c. dall'Avv. Giuseppe Muraca ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell'ente in alla Via V. Cortese n. 25, ex P.O. Parte_1
Madonna dei Cieli.
OPPONENTE contro
(c.f. ), nata il [...] Controparte_1 C.F._1
a NI (CZ) ed ivi residente in [...]), elettivamente domiciliato/a in Lamezia Terme alla Via Francesco Colelli n. 42 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Cortese, che lo/a rappresenta e difende come da mandato in atti
OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n°29/2025, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme – Sezione Lavoro, in data 7.1.2025 e notificato il 17.1.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.01.2025, l' proponeva Parte_2 tempestivamente opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in oggetto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di , del Controparte_1 compenso per l'attività lavorativa prestata in giornate festive infrasettimanali nel periodo 2019/2022, oltre interessi legali, spese e competenze della procedura monitoria, deducendo che, secondo la previsione contenuta nell'art. 29, comma 6 del
CCNL 2016/2018 (posta a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria), il riconoscimento di detto emolumento era condizionato alla presentazione di un'esplicita richiesta di fruire del riposo compensativo o, in alternativa, di ottenere la monetizzazione dell'attività svolta, che nel caso di specie difettava l'esplicita richiesta di monetizzazione per tutti i turni indicati nel prospetto riepilogativo riportato nel ricorso e che, di conseguenza, la somma ingiunta era, allo stato, inesigibile;
eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del credito riferito al periodo antecedente al quinquennio anteriore alla data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 22, coma 36 della L. n. 724/1994 per gli emolumenti di natura retributiva.
2. Nel costituirsi in giudizio la parte opposta, premettendo che l' Parte_1 opponente non aveva sollevato alcuna contestazione in ordine all'effettivo espletamento dell'attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, alla collocazione e durata oraria della medesima, né circa l'ammontare dell'importo richiesto in via monitoria a titolo di compenso per lavoro festivo infrasettimanale, eccepiva che la mancata formulazione, entro i trenta giorni successivi alla prestazione di lavoro festivo infrasettimanale, non poteva comportare alcuna decadenza dal diritto alla fruizione del riposo compensativo o, in alternativa, alla monetizzazione dell'attività svolta, non essendo prevista alcuna sanzione di tal genere e rilevando la tardiva proposizione della richiesta ai soli fini della decorrenza degli interessi legali in caso di inadempienza dell'amministrazione; richiamava la disciplina in materia di obbligazione alternativa contenuta nell'art. 1285 c.c., evidenziando che l' non aveva dedotto né provato di aver provveduto a far godere alla Parte_2 parte opposta i riposi compensativi corrispondenti ai giorni festivi infrasettimanali lavorati, né di aver provveduto alla corresponsione della maggiorazione per il lavoro straordinario festivo;
contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e, in via subordinata, procedeva alla rideterminazione dell'importo richiesto espungendo dalla domanda il credito maturato per i turni di lavoro festivo infrasettimanale espletati anteriormente alla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e, nell'ipotesi di accoglimento della stessa, chiedeva, in via principale, che venisse revocato il decreto ingiuntivo impugnato, con condanna dell' al pagamento della complessiva Parte_2 somma di € 1.947,58 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di lavoro festivo infrasettimanale prestato negli anni 2020/2022, oltre interessi legali;
in via Parte subordinata, chiedeva la condanna dell' a consentire il godimento dei riposi compensativi per le ore di lavoro festivo infrasettimanale prestato negli anni
2020/2022 o per il diverso numero di ore ritenuto di giustizia.
3. A seguito dell'udienza del 19.12.2025, tenutasi con trattazione scritta, lette le note di udienza, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
2 4. L'opposizione è solo parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei termini di seguito specificati.
Sul punto si richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., quale precedente conforme, quanto statuito dal Tribunale di Lamezia (Giudice dott.ssa Valeria Salatino sentenza
N. 426/2025 del 27/10/2025 ) in caso del tutto analogo, nella quale è stato stabilito quanto segue.
“Occorre evidenziare, innanzitutto, che l' non ha contestato il fatto Parte_2 costitutivo della domanda proposta in sede monitoria, ovvero lo svolgimento di attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo, né la durata e la collocazione oraria dei turni, né ancora l'ammontare degli importi richiesti con applicazione della maggiorazione del 30% a titolo di lavoro straordinario diurno e della maggiorazione del 50% per le ore prestate nella fascia oraria notturna.
La questione controversa attiene, invero, all'interpretazione da attribuire alla clausola contenuta nell'art. 29, comma 6 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018, ratione temporis applicabile, nella parte in cui prevede che “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del lavoratore da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.”.
Secondo la prospettazione della parte opponente, la richiesta del lavoratore, da effettuarsi entro il termine di trenta giorni dalla prestazione del turno festivo infrasettimanale, costituirebbe un elemento essenziale ai fini dell'azionabilità del diritto sancito dalla norma contrattuale richiamata, sicché, in assenza di un'esplicita richiesta, al dipendente sarebbe preclusa la possibilità di fruire del riposo compensativo, nonché quella, alternativa, di ottenere la monetizzazione dell'attività svolta.
Di contrario avviso la parte opposta, secondo la quale la mancata o tardiva presentazione della richiesta (nel caso di specie è pacifica la mancata presentazione della domanda) potrebbe rilevare soltanto ai fini della decorrenza degli interessi legali da porre a carico dell'amministrazione inadempiente, non essendo espressamente prevista alcuna decadenza dal diritto.
5. Tanto premesso, in punto di inquadramento giuridico della fattispecie, entrambe le parti richiamano l'art. 1285 c.c., a tenore del quale “il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.”.
3 Ai sensi dell'art. 1286 c.c., la scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo.
Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo (cfr. art. 1287, comma
2 c.c.).
Per definizione, l'obbligazione alternativa presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, rimessa alla volontà di una delle parti e che diviene irrevocabile con la dichiarazione comunicata all'altra parte (cfr. Cass. Sez. 2 n. 24819 del 16.09.2024).
Nel caso di specie, trova applicazione l'art. 1287, comma 2 c.c. in quanto l'art. 29, comma 6 citato attribuisce al lavoratore/creditore la facoltà di scelta della prestazione da adempiere;
tuttavia, poiché è pacifico che la parte opposta non ha presentato la domanda nel termine assegnato dalla contrattazione collettiva, tale scelta avrebbe dovuto essere esercitata dall' , la quale, a fronte dell'inerzia del Parte_1 dipendente, al fine di liberarsi dall'obbligazione, avrebbe dovuto remunerare la prestazione resa nelle giornate festive infrasettimanali ovvero avrebbe dovuto consentire la fruizione dei riposi compensativi in misura corrispondente al lavoro festivo infrasettimanale prestato.
L' è rimasta, invece, del tutto inadempiente, non essendo stato Parte_2 allegato né dimostrato che la medesima abbia concesso al dipendente, in alternativa alla monetizzazione, i riposi compensativi in misura corrispondente alle ore di lavoro festivo infrasettimanale effettuate.
Tale aspetto rende la fattispecie in esame diversa da quella affrontata dalla Sezione
Lavoro della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 24545/2024 pubblicata il
12.09.2024 (ampiamente richiamata nel ricorso in opposizione), nella quale
l' aveva concesso alla lavoratrice i riposi compensativi, rispettando Parte_1 di sua iniziativa, ma anche senza obiezioni immediate della dipendente, una delle due modalità alternativamente previste dalla norma.
Deve, pertanto, concludersi che la mancata presentazione della richiesta da parte del dipendente non comporti alcuna decadenza dal diritto sancito dall'art. 29, comma 6 del CCNL 2016/2018, non essendo espressamente prevista alcuna conseguenza sanzionatoria in caso di mancata e/o tardiva richiesta. Part Va, inoltre, evidenziato che, come dedotto dall' a sostegno dell'eccepita prescrizione, il diritto per cui è causa sorge per effetto dello svolgimento dell'attività lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali, sicché, correlativamente,
l'obbligazione posta a carico dell'Azienda datrice di lavoro non si estingue fino a
4 quando non sia adempiuta una delle due prestazioni individuate dalla contrattazione collettiva.
6. In ordine al quantum debeatur, per completezza di motivazione si ritiene opportuno menzionare l'art 31 del c.c.n.l. Comparto Sanità 2016/2018, che, al comma
7, prevede che “La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione base mensile, di cui all'art.37, comma 2 lett. b del
CCNL integrativo del 20.9.2001 (Retribuzione e sue definizioni), comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 27 del CCNL del 7/4/1999 (Riduzione dell'orario) il valore del divisore è fissato in 151”.
Il successivo comma 8 stabilisce che “La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al
15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al
50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
Nel quantificare la somma ingiunta la parte opposta ha fatto corretta applicazione dei parametri retributivi e delle maggiorazioni sopraindicate, tanto è vero che l'ASP opponente non ha sollevato alcuna obiezione sul punto.
7. Si ritiene, infine, fondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2984, n. 4 c.c. riferita ai crediti maturati in epoca antecedente al quinquennio anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo, stante l'assenza di ulteriori documentati atti interruttivi.
Al riguardo è appena il caso di rilevare che l'assenza della domanda amministrativa non impedisce il decorso del termine di prescrizione, che va computato dal momento in cui il credito sorge e diviene esigibile per effetto della prestazione dell'attività lavorativa nei turni festivi infrasettimanali.
8. Per tutti i motivi sopra esposti, l'opposizione va, quindi, parzialmente accolta.
Sul punto, infatti, si ritiene condivisibile l'orientamento secondo cui, da un lato, l'
[...]
è rimasta, del tutto inadempiente, non essendo stato allegato né Parte_2 dimostrato che la medesima abbia concesso al dipendente, in alternativa alla monetizzazione, i riposi compensativi in misura corrispondente alle ore di lavoro festivo infrasettimanale effettuate, dall'altro lato, che la mancata presentazione della richiesta da parte del dipendente non comporti alcuna decadenza dal diritto sancito dall'art. 29, comma 6, del CCNL 2016/2018, non essendo espressamente prevista alcuna conseguenza sanzionatoria in caso di mancata e/o tardiva richiesta.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo impugnato deve essere revocato, con condanna dell' al pagamento della minor somma, non contestata, di € 1.947,58 Parte_2
a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale effettuato negli anni
5 2020/2022, oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo.
9. In ragione della controvertibilità della questione esaminata e del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese del giudizio possono essere compensate nella misura della metà, condannando l' al pagamento della restante metà, Parte_2 liquidata, secondo i parametri medi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/22 e tenuto conto del valore della causa, della coincidenza della fase di trattazione con quella decisionale e della pluralità di analoghi procedimenti patrocinati dal medesimo difensore in € 727,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte opposta ex art. 93 c.p..
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n°29/2025, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme – Sezione Lavoro, in data
7.1.2025 e notificato il 17.1.2025;
- condanna l' al pagamento della minor somma di € 1.947,58 a Parte_2 titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale effettuato negli anni
2020/2022, oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, l' opponente al pagamento della metà delle spese Parte_1 del giudizio, liquidata in € 727,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte opposta ex art. 93 c.p.c., compensando la restante metà.
Lamezia Terme, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
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