Sentenza 14 maggio 2021
Parere definitivo 8 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/02/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01431/2025REG.PROV.COLL.
N. 00130/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2022, proposto da
Betania s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe A. Fanelli, Angela Rita Semeraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria TO FR in Roma, via Enrico Tazzoli, 2;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione Prima), n. 718/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato la società Betania s.r.l. ha impugnato la deliberazione C.C. n. 140 del 26.11.2014 del Comune di Taranto, nonché tutti gli atti presupposti e/o connessi, e in particolare la relazione urbanistica istruttoria redatta il 16.06.2014 dalla Direzione urbanistica ed edilizia del Comune resistente.
In punto di fatto la ricorrente ha premesso di essere proprietaria di alcuni terreni siti in agro di Taranto, che erano destinati, secondo le previsioni del P.R.G. di Taranto, a “Parco territoriale, sottoposto a vincolo idrogeologico, paesaggistico e Soprintendenza Beni A.A.A.S.”.
Essa ha inoltre dedotto che tale destinazione avrebbe perduto efficacia per l'avvenuto decorso del termine quinquennale di cui alla l. n. 1187/1968.
A seguito di diffida al Comune di Taranto a provvedere alla rideterminazione urbanistica della zona e di un lungo contenzioso incardinato innanzi al TAR Lecce, il Comune ha adottato la delibera gravata, di cui la società ha lamentato l’illegittimità per: 1) eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti. Violazione dell’art. 9 d.P.R. n. 327/2001 (TUE); 2) violazione degli artt. 39 e 53 TUE.
Costituitosi in giudizio il Comune di Taranto ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 718/21 il TAR Lecce ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la società Betania s.r.l. ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione dell’art. 9 TUE; 2) error in iudicando ; violazione degli artt. 39 e 53 TUE.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Taranto ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 5.2.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Va preliminarmente rigettata l’istanza di rinvio proposta dall’appellante, stante l’insussistenza di “ casi eccezionali ” (art. 73 co. 1-bis c.p.a.), avendo l’appellante ancorato detta istanza ad un futuro procedimento amministrativo (il cui esito essa auspica essere conforme alla propria istanza originaria) del tutto astratto e ipotetico.
3. Nel merito, con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza di censure, l’appellante si duole del provvedimento con cui il Comune di Taranto ha ritenuto: “ di confermare … la vigente destinazione urbanistica a ‘parco territoriale’, disciplinata dall’art.20 (tab. A8) delle Norme Tecniche d’Attuazione della vigente variante generale al P.R.G., in quanto espressione del potere conformativo ” del Comune medesimo.
In particolare, ad avviso del civico ente: “ ... la destinazione urbanistica di ‘parco territoriale’ impressa al suolo di proprietà della Soc. Betania s.r.l. … non prevedendo la realizzazione di alcuna opera pubblica o di pubblica utilità, non rientra nel novero delle destinazioni per le quali sia invocabile il regime di cui all’art.9 del d.P.R. 8.6.2001, n.327 ”.
Così individuato il nucleo motivazionale dell’atto impugnato, occorre ora indagarne la portata.
4. Premette anzitutto il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di legittimità: “ la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi non discende dalla sua collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma va operata in relazione agli effetti dell'atto di pianificazione, derivandone che ove esso miri ad una zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo presenta carattere conformativo, mentre ove imponga solo un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, lo stesso va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve dunque prescindersi nella qualificazione dell'area ” (Cass. civ, I, 13.12.2023, n. 34838).
In termini confermativi, questo Consiglio di Stato ha condivisibilmente affermato che: “ i vincoli conformativi si differenziano dai vincoli espropriativi o sostanzialmente espropriativi, considerato che i primi sono quelli che dividono in tutto o in parte il territorio comunale in zone soggettate ad una disciplina dello ius aedificandi omogenea, cd. zonizzazione, mentre i secondi sono quelli che riservano all'autorità pubblica l'edificazione in una specifica area, cd. Localizzazione ” (C.d.S, IV, 31.1.2023, n. 1092).
5. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che con l’atto pianificatorio odiernamente impugnato l’Amministrazione comunale ha impresso all’area al cui interno insistono i terreni di proprietà dell’appellante la destinazione di “ Parco Territoriale ”.
Orbene, trattasi di vincolo che insiste su una generalità di beni, e nei confronti di una platea indifferenziata di soggetti.
Inoltre, è presente unicamente l’aspetto privativo, e non anche quello acquisitivo.
Per tali ragioni, è evidente la natura meramente conformativa del vincolo in esame, che come tale non è soggetto alla decadenza prevista dall’art. 9 d.P.R. n. 327/01, essendo quest’ultima correlata unicamente alla sussistenza di vincoli aventi natura espropriativa.
6. Alla stessa stregua, non risultano violate le previsioni di cui agli artt. 39 e 53 d.P.R. n. 327/01, nonché quella di cui all’art. 16 L.R. n. 56/80, essendo tali previsioni dettate in relazione a provvedimenti di reiterazione di vincoli aventi contenuto espropriativo, e non anche conformativo, come appunto nella fattispecie in esame.
7. Ed è appena il caso di soggiungere che, ai sensi dell’art. 20 NTA del locale strumento urbanistico, la destinazione urbanistica impressa dall’Amministrazione all’area in esame esclude unicamente la realizzazione di nuove costruzioni, nel mentre quelle già esistenti e legittimamente realizzate (tra le quali quelle di proprietà dell’odierna appellante) possono sempre essere oggetto di interventi di restauro, ovvero di ristrutturazione e/o manutenzione, nel rispetto della disciplina vigente.
Pertanto, non è inibito all’appellante effettuare interventi di ristrutturazione edilizia e/o restauro sugli immobili compresi nell’area in esame.
Piuttosto, ciò che l’attuale assetto urbanistico esclude è la realizzazione di nuove costruzioni, e/o la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia volti a modificare l’originaria destinazione urbanistica degli immobili (es. realizzazione di una struttura agrituristica sui terreni e/o immobili compresi nell’area in esame).
8. L’appellante lamenta giustappunto tale limitazione di utilizzo degli immobili di sua proprietà. Nondimeno, tale limitazione è del tutto in linea con la natura conformativa, e non espropriativa, del vincolo in esame, e non vieta in alcun modo la realizzazione di interventi di ristrutturazione/restauro/risanamento, purché essi non si traducano in una sostanziale modificazione dell’originario assetto urbanistico dei suoli in esame.
Il Tar salentino ha fatto corretta applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche, e per tali ragioni l’impugnata sentenza deve ritenersi immune dalle lamentate censure.
9. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
10. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO