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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/11/2024, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
784 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 784 /2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENATICO in data 28/07/2011 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. GALASSI MARZIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 05/04/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 21.11.2022.;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è stato posto in condizioni di intervenire1
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENATICO in data
28/07/2011 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENATICO al N.26
P.2 S. A anno 2011; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
05/04/2024, che integralmente si riportano:
1. I figli sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggior interesse, ed in particolare quelle
2 relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori nel preminente interesse dei figli, tenendo conto delle loro capacità, della loro inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
In caso di difficoltà dei genitori ad assumere in armonia decisioni e/o scelte nell'interesse dei minori, gli stessi dichiarano sin d'ora la propria disponibilità a farsi coadiuvare da un professionista di comune fiducia.
2. I figli minori e sono collocati prevalentemente presso la madre, Per_1 Per_2
nell'immobile di proprietà della stessa in Cesenatico (FC), Via Canale Bonificazione
n.385/M, ove i minori manterranno la loro residenza anagrafica.
3. Il padre, già trasferitosi in altra abitazione in Cesenatico (FC) Via Palazzone
n.158/D Int.4, potrà vedere e tenere con sé i figli ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con le esigenze di vita, di salute e scolastiche dei minori, e comunque nei tempi e con le modalità di seguito indicati: a weekend alternati, precisamente, il primo dalle ore 10:00 del sabato, quando il padre li andrà a prendere presso l'abitazione della madre, fino alla domenica alle ore 18:00 quando il padre li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre ed il secondo dalle ore
18:00 della domenica fino al lunedì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola, nonché due volte a settimana, precisamente il mercoledì e il giovedì, dalle ore 17:00 quando il padre li preleverà dalla loro residenza, fino all'entrata di scuola della mattina seguente ove il padre li accompagnerà, con possibilità di modificare le giornate sopra individuate previo accordo tra i genitori;
in ogni caso, è previsto il pernottamento dei minori presso l'abitazione del padre.
4. Il padre e la madre trascorreranno con i figli 15 giorni, anche non continuativi, con pernottamento, nel periodo delle vacanze scolastiche estive, avendo cura di comunicarsi a vicenda il periodo prescelto entro il 30 Aprile di ciascun anno.
Durante l'estate, e trascorreranno altresì le restanti mattine e Per_1 Per_2
pomeriggi con la madre, mentre le serate seguiranno la regolamentazione del Piano
Genitoriale (i minori trascorreranno presso l'abitazione del padre per il
3 pernottamento due sere a settimana, precisamente il mercoledì e il giovedì – salvo diverso accordo – dalle ore 17:00 fino al mattino successivo quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione della madre intorno alle ore 8:00). I weekend conserveranno la regolamentazione invernale, con la precisazione che nel fine settimana in cui i minori si troveranno presso l'abitazione del padre la domenica sera per il pernottamento, il lunedì mattina successivo verranno riaccompagnati presso l'abitazione della madre.
5. e trascorreranno alternativamente con i genitori le festività di Per_1 Per_2
Natale e del Capodanno (rispettivamente, dalle ore 10:00 del 23 dicembre alle ore
10:00 del 30 dicembre e dalle ore 10:00 del 30 dicembre alle ore 10:00 del 06 gennaio) e tre giorni consecutivi per le vacanze di Pasqua e Pasquetta, in ogni caso con pernotto;
l'alternanza dovrà essere rispettata anche per le singole festività (8
Dicembre, 1 Novembre, 25 Aprile, 1 Maggio ecc.).
6. Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno, salvo il diritto dell'altro genitore di recuperare tale giornata nella settimana successiva. Invece, il compleanno di e di verrà trascorso ad anni Per_1 Per_2
alternati con i genitori qualora non vi sia la possibilità di trascorrerlo con entrambi i genitori.
7. Ciascun genitore si impegnerà a collaborare con l'altro, secondo principi di correttezza e buona fede, per garantire ai minori il pieno diritto alla bigenitorialità, mantenendo rapporti significativi con ciascuno e con i nonni di entrambi i rami genitoriali.
8. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli e CP_1 Per_1 Per_2
mediante il versamento di complessivi €.700,00= mensili (€.350,00= per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario in favore della Sig.ra entro il giorno 20 di Controparte_2
ogni mese.
4 9. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie come individuate nel Protocollo del suintestato Tribunale in uso al momento della sottoscrizione del presente ricorso, che i ricorrenti dichiarano di conoscere.
10. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore - a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, WhatsApp, Email, fax, pec ecc) - dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta entro i dieci giorni, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, è dovuto entro 30 giorni dall'esibizione e consegna del relativo documento di spesa.
11. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver reciprocamente definito ogni rapporto di carattere economico-patrimoniale.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENATICO per quanto di competenza.
Forlì, 09/11/2024 Il Presidente
Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 784 /2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENATICO in data 28/07/2011 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. GALASSI MARZIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 05/04/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 21.11.2022.;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è stato posto in condizioni di intervenire1
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENATICO in data
28/07/2011 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENATICO al N.26
P.2 S. A anno 2011; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
05/04/2024, che integralmente si riportano:
1. I figli sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggior interesse, ed in particolare quelle
2 relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori nel preminente interesse dei figli, tenendo conto delle loro capacità, della loro inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
In caso di difficoltà dei genitori ad assumere in armonia decisioni e/o scelte nell'interesse dei minori, gli stessi dichiarano sin d'ora la propria disponibilità a farsi coadiuvare da un professionista di comune fiducia.
2. I figli minori e sono collocati prevalentemente presso la madre, Per_1 Per_2
nell'immobile di proprietà della stessa in Cesenatico (FC), Via Canale Bonificazione
n.385/M, ove i minori manterranno la loro residenza anagrafica.
3. Il padre, già trasferitosi in altra abitazione in Cesenatico (FC) Via Palazzone
n.158/D Int.4, potrà vedere e tenere con sé i figli ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con le esigenze di vita, di salute e scolastiche dei minori, e comunque nei tempi e con le modalità di seguito indicati: a weekend alternati, precisamente, il primo dalle ore 10:00 del sabato, quando il padre li andrà a prendere presso l'abitazione della madre, fino alla domenica alle ore 18:00 quando il padre li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre ed il secondo dalle ore
18:00 della domenica fino al lunedì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola, nonché due volte a settimana, precisamente il mercoledì e il giovedì, dalle ore 17:00 quando il padre li preleverà dalla loro residenza, fino all'entrata di scuola della mattina seguente ove il padre li accompagnerà, con possibilità di modificare le giornate sopra individuate previo accordo tra i genitori;
in ogni caso, è previsto il pernottamento dei minori presso l'abitazione del padre.
4. Il padre e la madre trascorreranno con i figli 15 giorni, anche non continuativi, con pernottamento, nel periodo delle vacanze scolastiche estive, avendo cura di comunicarsi a vicenda il periodo prescelto entro il 30 Aprile di ciascun anno.
Durante l'estate, e trascorreranno altresì le restanti mattine e Per_1 Per_2
pomeriggi con la madre, mentre le serate seguiranno la regolamentazione del Piano
Genitoriale (i minori trascorreranno presso l'abitazione del padre per il
3 pernottamento due sere a settimana, precisamente il mercoledì e il giovedì – salvo diverso accordo – dalle ore 17:00 fino al mattino successivo quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione della madre intorno alle ore 8:00). I weekend conserveranno la regolamentazione invernale, con la precisazione che nel fine settimana in cui i minori si troveranno presso l'abitazione del padre la domenica sera per il pernottamento, il lunedì mattina successivo verranno riaccompagnati presso l'abitazione della madre.
5. e trascorreranno alternativamente con i genitori le festività di Per_1 Per_2
Natale e del Capodanno (rispettivamente, dalle ore 10:00 del 23 dicembre alle ore
10:00 del 30 dicembre e dalle ore 10:00 del 30 dicembre alle ore 10:00 del 06 gennaio) e tre giorni consecutivi per le vacanze di Pasqua e Pasquetta, in ogni caso con pernotto;
l'alternanza dovrà essere rispettata anche per le singole festività (8
Dicembre, 1 Novembre, 25 Aprile, 1 Maggio ecc.).
6. Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno, salvo il diritto dell'altro genitore di recuperare tale giornata nella settimana successiva. Invece, il compleanno di e di verrà trascorso ad anni Per_1 Per_2
alternati con i genitori qualora non vi sia la possibilità di trascorrerlo con entrambi i genitori.
7. Ciascun genitore si impegnerà a collaborare con l'altro, secondo principi di correttezza e buona fede, per garantire ai minori il pieno diritto alla bigenitorialità, mantenendo rapporti significativi con ciascuno e con i nonni di entrambi i rami genitoriali.
8. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli e CP_1 Per_1 Per_2
mediante il versamento di complessivi €.700,00= mensili (€.350,00= per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario in favore della Sig.ra entro il giorno 20 di Controparte_2
ogni mese.
4 9. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie come individuate nel Protocollo del suintestato Tribunale in uso al momento della sottoscrizione del presente ricorso, che i ricorrenti dichiarano di conoscere.
10. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore - a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, WhatsApp, Email, fax, pec ecc) - dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta entro i dieci giorni, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, è dovuto entro 30 giorni dall'esibizione e consegna del relativo documento di spesa.
11. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver reciprocamente definito ogni rapporto di carattere economico-patrimoniale.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENATICO per quanto di competenza.
Forlì, 09/11/2024 Il Presidente
Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)