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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/09/2025, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2881/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MARIANNA GALIOTO Presidente dott. LORENZO ORSENIGO Consigliere rel. dott.ssa CRISTINA RAVERA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2881/2023 R.G. promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio Parte_1 P.IVA_1
Giammarino (PEC e Marcello Migliaccio (PEC Email_1
, entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata Email_2 presso lo studio del primo, in Milano, Via Macedonio Melloni n. 36, come da delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. Pierino Tresoldi (PEC che la Email_3 rappresenta e difende come da procura in atti.
APPELLATA
pagina 1 di 15 OGGETTO: mediazione
CONCLUSIONI:
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emessa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, se del caso anche in via incidentale, in riforma della sentenza di primo grado n. 5394/2023, Rep. n.
6078/2023, resa inter partes dal Tribunale di Milano nel giudizio R.G. n. 20221/2020, pubblicata in data 29 giugno 2023 e notificata a mezzo p.e.c. presso il domicilio eletto in data
14 settembre 2023, ed in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui all'atto di citazione in appello, nonché per tutte le allegazioni, domande, eccezioni ed istanze anche istruttorie svolte in primo grado e qui espressamente riproposte ex art. 346 c.p.c., così giudicare:
(i) in via principale e, per quanto occorrer possa, in via riconvenzionale ed anche in via di eccezione:
- dichiarare che le domande di pagamento che ha azionato nei confronti di Controparte_1 sono prescritte, inammissibili e/o comunque infondate;
Controparte_2
- dare atto, accertare e dichiarare che non è legittimata, né ha titolo, né ha Controparte_1 diritto a domandare ed ottenere alcun pagamento nei confronti di Controparte_2 per l'effetto:
- condannare a restituire a le somme da Controparte_1 Controparte_2 quest'ultima pagate, con riserva di ripetizione, in data 5 luglio 2023 ed in stretta ottemperanza a quanto deciso dalla Sentenza del Tribunale di Milano n. 5394/2023, oltre interessi moratori o, in subordine, legali dalla data del pagamento eseguito da (e/o dalla Controparte_2 data della domanda) a quella della effettiva restituzione;
- emettere ogni altro provvedimento, declaratoria e statuizione del caso.
(ii) in ogni caso:
- con condanna di alla rifusione degli onorari, dei diritti e delle spese di Controparte_1 lite, del presente grado di giudizio e di quelle del primo grado.
In via istruttoria:
Si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie articolate in primo grado e non accolte dal Tribunale di Milano”
Per l'appellata Controparte_1
pagina 2 di 15 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla società
[...] ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; Parte_1
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello proposto dalla società
[...]
poiché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nella parte Parte_1 motiva, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado n. 5394/2023,
Rep. n. 6078/2023, resa inter partes dal Tribunale di Milano nel giudizio R.G. n. 20221/2020, pubblicata in data 29.06.2023 e notificata a mezzo p.e.c. in data 14.09.2023.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
La società ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 5394/2023 pubblicata in data 29/6/2023, con la quale - nell'ambito di una causa di opposizione proposta dalla stessa odierna appellante, contro un Parte_1 decreto ingiuntivo emesso a favore di con il quale veniva ingiunto il Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 146.750,00 a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta ai fini della locazione di un immobile, di proprietà dell'ingiunta - è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto e, accertato il minor credito vantato dalla creditrice ricorrente, è stata condannata al pagamento della minor somma di euro 95.000,00, Parte_1 oltre interessi e spese.
Vicende processuali
1) Con ricorso per decreto ingiuntivo la creditrice ricorrente aveva dedotto Controparte_1 che essa aveva “svolto attività di mediazione per conto della società Parte_1
con sede in Venezia, per la locazione dell'immobile di proprietà di quest'ultima sito in
[...]
Mestre (VE) via Ca Marcello, alla società TA srl”; che il credito era documentato dalla fattura n. 105/2019, emessa per la complessiva somma di €. 146.750,00, dall'estratto notarile pagina 3 di 15 del registro IVA, da una lettera di diffida nonché da una mail in data 10/10/2016 con cui la debitrice aveva autorizzato la fatturazione dell'importo oggetto di fattura.
2) La società proponeva opposizione avverso tale decreto ingiuntivo: Parte_1
i) sollevando eccezione di prescrizione del diritto azionato dalla deducendo CP_1 che il contratto preliminare a cui l'opposta collegava il diritto al pagamento della provvigione Contr era stato concluso il 26.09.2016 mentre la prima richiesta di pagamento era pervenuta a solo il 1.10.2019;
ii) eccependo la mancanza di prova dell'attività di mediazione svolta dall'opposta nell'interesse dell'opponente;
iii) deducendo, in subordine, che l'operato della - se ritenuto provato - doveva CP_1 essere ricondotto esclusivamente alla figura della mediazione unilaterale, in quanto l'attività di intermediazione sarebbe stata svolta solamente nell'interesse della società TA (con la Contr quale la aveva stipulato il contratto di locazione); iv) eccependo l'errata quantificazione della provvigione effettuata dall'opposta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo (in quanto il compenso azionato in giudizio sarebbe stato erroneamente calcolato sulla base del canone del quinto anno di locazione e non del primo), sì che la provvigione si sarebbe dovuta quantificare nel minor importo di euro 79.166,67.
3) Costituendosi in giudizio l'opposta contestando gli assunti e le Controparte_1 eccezioni dell'opponente, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta, in particolare: i) contestava che il termine di prescrizione dovesse decorrere, nel caso, dalla stipulazione del contratto preliminare di locazione del 26.09.2016, in quanto detto contratto era stato sottoposto a condizione sospensiva, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1757 c.c., il diritto alla provvigione sarebbe sorto nel momento in cui si fosse verificata la condizione;
ii) deduceva di aver maturato il dritto alla provvigione e produceva documentazione a prova dell'attività di mediazione svolta, avendo essa provveduto a mettere in relazione la società con la società TA al fine della conclusione Parte_1 del contratto di locazione, come attestato dagli scambi di comunicazioni versati in atti, dovendosi ritenere rilevante il fatto, ampiamente documentato, che l'attività da essa svolta fosse stata causalmente funzionale alla conclusione del contratto di locazione.
4) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede:
pagina 4 di 15 i) ha, anzitutto, ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, avendo rilevato, al riguardo, che “a fronte della replica dell'odierna opposta secondo cui, in virtù della clausola prevista dall'art. 19 del contratto preliminare di locazione (doc. 13 opposta), gli effetti del contratto sarebbero stati sospensivamente condizionati al rilascio di tutti i permessi e autorizzazioni applicabili agli appartamenti emessi dalle autorità locali”, l'opponente
[...] aveva sostenuto che il termine dovesse essere ricondotto “al rilascio del solo Parte_1 permesso di costruire, ottenuto in data 24.02.2017”; che, peraltro, la formulazione della condizione sospensiva prevista dall'art. 19 del contratto di locazione era molto ampia, così da non potere essere interpretata restrittivamente, intendendola riferita al rilascio del solo permesso di costruire;
che, pertanto, “difettando la prova dell'avveramento della condizione sospensiva in data anteriore alla stipulazione del contratto definitivo, avvenuta in data
17.7.2019” risultava infondata l'eccezione di prescrizione, “essendo la diffida ad adempiere del 1.10.2019”;
ii) per ciò che riguarda il merito:
- ha ritenuto infondato l'assunto di parte opponente secondo cui la stessa non avrebbe mai avuto alcun contatto con la società opposta, né si sarebbe giovata della sua attività, né avrebbe mai conferito a questa alcun incarico, sì da aver addirittura sostenuto l'opponente che l'attività della parte opposta sarebbe stata svolta nell'esclusivo interesse della società
TA, con la conseguenza che si sarebbe trattato di mediazione unilaterale che non avrebbe dato titolo all'opposta di pretendere nulla dall'opponente: al riguardo, il giudice di primo grado ha richiamato che dalla documentazione prodotta in atti si evinceva che “il sig.
CEO della società opposta è stato contattato dal sig. al fine di Tes_1 Parte_2 reperire un conduttore nell'ambito di un'operazione che prevedeva l'edificazione di un complesso immobiliare in Mestre che sarebbe stato, in un secondo momento, adibito a Hotel
e concesso in locazione a soggetti terzi”; che, inoltre, doveva conclusivamente ritenersi che
“l'intervento di tramite il proprio Ceo abbia consentito a CP_1 Tes_1 [...]
di trovare un conduttore per l'immobile in costruzione sito in Mestre, come Parte_1
Contr attestato dall'identità dell'affare proposto da e quello concluso tra e CP_1
TA”;
- ha, poi, ritenuto infondate le ulteriori contestazioni in proposito svolte dall'opponente, avendo ritenuto che fosse “irrilevante che il signor non avesse il potere di Pt_2
pagina 5 di 15 rappresentare la società opponente e non potesse quindi assumere obbligazioni per conto di quest'ultima, risultando provata la stipulazione del contratto di locazione ed il contributo causale alla conclusione dell'affare dell'attività di mediazione svolta dalla società opposta”; che, inoltre, fosse infondato, al fine di escludere il diritto al compenso per l'attività di mediazione svolta dalla parte opposta, “l'assunto dell'opponente per il quale vi sarebbe stato un conferimento unilaterale di mandato al mediatore da parte della società conduttrice, essendo l'opponente tenuta al pagamento della provvigione a norma dell'art. 1755 c.c., avendo ottenuto la conclusione dell'affare per effetto dell'attività di mediazione svolta dalla Contr società opposta ed essendo consapevole dell'attività di mediazione svolta dalla società opposta, come dimostrato dal fatto che il sig. sebbene non fosse il legale Pt_2 rappresentante della società opponente, si firmava con la dicitura ; Controparte_2
iii) ha, infine, ritenuto che, in mancanza di accordo sul compenso, in conformità agli usi della
Camera di Commercio di Milano, il compenso provvigionale dovuto al mediatore dovesse essere determinato in misura pari al 10 % del primo canone annuo di locazione (e non all'ultimo, come calcolato dalla parte opposta) e, pertanto, dovesse essere determinato nell'importo di euro 95.000,00.
5) Contro tale sentenza del Tribunale di Milano ha proposto appello la società
[...] la quale, nel ribadire le proprie contestazioni, ha chiesto di dichiarare che le Parte_1 domande di pagamento azionate da dovevano ritenersi prescritte e/o CP_1 comunque infondate, con conseguente condanna dell'appellata a restituire le CP_1 somme a questa pagate in esecuzione della sentenza impugnata, previa riforma di detta sentenza per i seguenti motivi:
i) violazione e falsa applicazione delle norme in materia di prescrizione;
ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 1754 c.c. per avere il giudice di primo grado erroneamente accertato il ruolo di e la sua attività di mediazione;
CP_1
iii) violazione e falsa applicazione dell'istituto della c.d. mediazione unilaterale.
6) Costituendosi in giudizio l'appellata eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c. e contestando la fondatezza dei motivi di appello, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
pagina 6 di 15 7) Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., eccezione sollevata dalla parte appellata CP_1 sul rilievo che l'avversario atto di appello non sarebbe “motivato secondo i dettami dell'art. 342 c.p.c, né in alcun modo propositivo sotto il profilo argomentativo, avendo l'appellante omesso, da un lato, di indicare le parti della motivazione della decisione impugnata da eliminare e quelle da inserire in loro sostituzione ed avendo altresì omesso, per altro verso, di suggerire ed articolare le modifiche da apportare alla sentenza impugnata con attenta e precisa ricostruzione di tutte le conclusioni”.
Tale eccezione deve essere disattesa.
Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. n.
7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017).
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., intervenuta con il D. Lgs. n. 149/2022 (c.d.
“Riforma Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una significativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello.
Ebbene, nell'atto di appello proposto risultano essere state individuate in modo sufficientemente chiaro le statuizioni contestate della sentenza impugnata così come risultano essere state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale.
pagina 7 di 15 Quanto al merito, ad avviso della Corte l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, per i motivi di seguito esposti.
8) Va richiamato che con il proprio primo motivo di appello la parte appellante
[...] ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stata respinta Parte_1
l'eccezione di prescrizione del diritto alla provvigione ex adverso azionato, eccezione sollevata per intervenuto decorso del termine annuale a tal fine previsto dall'art. 2950 c.c.
Al riguardo, l'appellante ha lamentato che “le conclusioni a cui è pervenuta la Sentenza sono gravemente viziate in diritto e si fondano su un'errata interpretazione dell'art. 19 del Contratto di Locazione… nonché su un'errata applicazione dell'onere probatorio”.
Secondo l'appellante, invero, l'integrale disamina del Contratto di Locazione (o, meglio del
“Contratto Preliminare di Locazione ai sensi dell'art. 79, comma III, della L. 392/78” stipulato tra quale Locatore, e quale Conduttore, in data Parte_1 Controparte_3
26/9/2016) e delle sue complessive clausole non lascerebbe “alcun dubbio interpretativo sul fatto che, con la sottoscrizione del Contratto di Locazione o, quantomeno appunto, con il Contr rilascio del permesso di costruire dell'Hotel, il Locatore/Costruttore ( ed il Conduttore
(TA) si sono reciprocamente impegnati ad eseguire svariate prestazioni irrevocabili e Contr particolarmente onerose, posto che il Locatore avrebbe dovuto eseguire ingenti investimenti (per diversi milioni di Euro) per costruire e realizzare l'Hotel in aderenza alle richieste, ai requisiti ed agli standard costruttivi indicati dal Conduttore”.
Pertanto, secondo la parte appellante, a seguito del rilascio del permesso di costruire relativo all'Hotel (in data 24 febbraio 2017), le obbligazioni assunte dalle parti aventi titolo nel
Contratto di Locazione sarebbero divenute tali da “rendere impossibile sostenere, oggettivamente e soggettivamente, secondo buona fede, che l'intera efficacia del Contratto di
Locazione sarebbe stata subordinata al rilascio di qualsivoglia ulteriore generico permesso, reso a valle della costruzione dell'Hotel”, con la conseguenza che, avuto riguardo all'eccezione di prescrizione, il dies a quo del termine prescrizionale dovrebbe essere necessariamente identificato con il rilascio del permesso di costruire (in data 24 febbraio
2017), sì che il preteso diritto dell'asserito mediatore si sarebbe prescritto in CP_1 data 24 febbraio 2018, e cioè oltre un anno prima dell'invio della prima richiesta di pagamento formulata da che risale al 1° ottobre 2019. CP_1
pagina 8 di 15 Sotto il profilo dell'onere della prova, l'appellante ha lamentato, poi, che, mentre essa aveva fornito la prova della data di decorrenza della prescrizione, da far coincidere con la data del rilascio del permesso di costruire, la parte appellata avrebbe omesso di indicare e di provare quando sarebbero stati rilasciati gli “ulteriori fantomatici e non esistenti permessi e autorizzazioni” che avrebbero dovuto spostare in avanti la decorrenza del termine di prescrizione.
8.1) Tale motivo di appello è del tutto infondato.
Va, anzitutto, considerato che, come rilevato dal giudice di primo grado, il contratto preliminare di locazione sottoscritto in data 26/9/2016, frutto dell'attività di mediazione svolta dall'odierna parte appellata, prevedeva, all'art. 19, una chiara condizione sospensiva, laddove era stato previsto che “l'efficacia del presente accordo è soggetta alla previa condizione di: conferma di tutte le approvazioni e permessi applicabili agli appartamenti dell'Aparthotel emessi dalle autorità locali”; che l' art. 1757 c.c. dispone che “se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione”; che, avendo l'appellante eccepito la prescrizione, sarebbe stato suo onere provare la data di avveramento della condizione sospensiva quale momento di decorrenza della prescrizione, incombendo in capo a chi eccepisca la prescrizione l'onere della prova in ordine alla individuazione temporale del "dies a quo" (Cass. 6/2/2008 n. 2797); che, peraltro, nel caso, la parte appellata aveva inizialmente addirittura sostenuto che la prescrizione annuale ex art. 2950 c.c. si sarebbe dovuta far decorrere dalla data del 26/9/2016, quale data di sottoscrizione del contratto preliminare di locazione;
che, in seguito, a fronte del contenuto della clausola di cui s'è detto, l'appellante ha ritenuto di ancorare l'avveramento della condizione sospensiva ivi prevista alla data di rilascio del permesso di costruire;
che, peraltro, come condivisibilmente chiarito dal giudice di primo grado, il significato della clausola non può essere limitato al rilascio del solo permesso di costruire “facendo la stessa esplicito riferimento a “tutte le approvazioni e permessi applicabili agli appartamenti dell'aparthotel emessi dalle autorità locali” e ciò proprio in considerazione della specifica destinazione delle unità immobiliari oggetto del contratto preliminare”.
Tale valutazione merita di essere condivisa, non potendosi certo ritenere che la parte appellante abbia assolto all'onere di prova della data di decorrenza della prescrizione, ancorata all'avveramento della condizione sospensiva, con il mero riferimento al rilascio del pagina 9 di 15 permesso a costruire (ottenuto il 24.2.2017), ove si consideri non solo il dato testuale della clausola richiamata (che fa riferimento a “permessi applicabili agli appartamenti dell'aparthotel” oggetto di costruzione) ma anche il fatto che, alla luce del canone di buona fede invocato dalla stessa appellante, con il contratto preliminare di locazione in questione, le parti si erano impegnate a dare e a prendere in locazione un “Hotel pronto per l'uso da parte degli ospiti” e “con 103 appartamenti di tipo studio (2 posti letto) e 72 appartamenti a una camera (4 posti letto)”, sì da doversi ritenere irrilevante, rispetto all'oggetto del contratto, il semplice rilascio del permesso di costruire, essendo, piuttosto, rilevante il fatto che gli appartamenti realizzati nel complesso alberghiero avessero conseguito i certificati necessari al loro godimento (cfr. il Contratto Preliminare di Locazione sub doc. 3 appellante e doc. 13 appellata).
A tal punto, va ulteriormente condivisa la valutazione del giudice di primo grado secondo cui,
“difettando la prova dell'avveramento della condizione sospensiva in data anteriore alla stipulazione del contratto definitivo, avvenuta in data 17.7.2019”, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione, avendo pacificamente inoltrato la parte appellata la propria diffida ad adempiere in data 1/10/2019 e, quindi, entro il termine annuale di prescrizione.
In ogni modo, il fatto che gli effetti del contratto preliminare di locazione per cui è causa fossero stati sottoposti a condizione sospensiva è ulteriormente confortato dall'ispezione ipotecaria prodotta nel giudizio di primo grado dalla parte appellata (doc. 31 parte appellata), Contr dalla quale risulta che in data 29.09.2016 le parti contrattuali ( e TA) avevano stipulato il predetto contratto preliminare di locazione condizionato;
che in data 17.07.2019 le medesime parti avevano stipulato il conseguente contratto definitivo;
che in data 05.08.2019 veniva annotata la “cancellazione condizione sospensiva”.
In tale contesto, ben si comprende il tenore della mail del 10.10.2016 con cui il signor Pt_2 all'indomani della stipula del contratto preliminare di locazione (26/9/2016), comunicava sostanzialmente al sig. di che il pagamento della provvigione Tes_1 CP_1 sarebbe avvenuto alla consegna dell'albergo (cfr. la mail, sub doc. 4 fascicolo monitorio, ove in sig. comunica testualmente quanto segue: “Caro Come d'accordo il Pt_2 Tes_1 Per_1 vieni pagato dopo arriva a noi garanzie bancarie e il albergo consegnato abbiamo un Pt_3 contratto”).
pagina 10 di 15 9) Con il proprio secondo motivo di appello la parte appellante ha Parte_1 censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stato riconosciuto in favore della parte appellata il diritto alla provvigione per l'attività di mediazione da questa svolta su incarico del sig. esponente di punta del gruppo societario a cui è riconducibile la società appellante Pt_2 che, di tale attività di mediazione, si è consapevolmente avvalsa con Parte_1 la stipula del contratto preliminare di locazione già citato.
Al riguardo, la parte appellante ha dedotto, in sintesi, quanto segue: Contr i) che “giammai ha messo in contatto con TA, per la semplice CP_1
Contr ragione che nessun contatto ha mai avuto con né la società esponente CP_1 era a conoscenza del ruolo di né è stata mai informata della sua attività di CP_1 mediatore su incarico (unilaterale) di TA”;
ii) che, del resto, nessuna prova avrebbe fornito in merito alla conoscenza, da CP_1
Contr parte di del suo asserito ruolo di mediatore, tali prove non potendo essere le dichiarazioni ed attività poste in essere dal Sig. il quale non avrebbe mai agito in nome Pt_2
e per conto ovvero su incarico della società esponente;
iii) che, invero, nel corso del giudizio di primo grado “è emerso ed è stato provato l'esatto contrario della tesi di e cioè che: CP_1
- da un lato, è emerso ed è stato documentato che il Sig. non ha mai avuto alcun ruolo, Pt_2
Contr funzione, potere, incarico in trattandosi di un soggetto terzo che non ha mai rappresentato la società esponente;
- dall'altro lato, è emerso che proprio il Sig. ha già smentito per iscritto le tesi di Pt_2 [...]
e lo ha fatto scrivendo direttamente al Sig. legale rappresentante di CP_1 Tes_1 [...]
una inequivocabile email nella quale ha affermato expressis verbis che World CP_1
Contr Capital/Faini “non avuto niente a che fare con le persone non ti conoscono e tu non Contr conosci le persone da MTK….Con non hai alcun accordo né in forma scritta né verbale, quindi devi rifiutare la legittimità a tuo pagamento” (cfr. doc. n. 27 ”. CP_1
9.1) Tale motivo di appello è del tutto infondato, dovendosi interamente condividere la valutazione con cui il giudice di primo grado, sulla base della documentazione prodotta in causa, ha ritenuto ampiamente provato che, a seguito di incarico conferito già nel 2014 dal sig. all'odierna appellata, questa ebbe a svolgere, tramite il sig. Pt_2 Tes_1 un'attività di mediazione utile perché l'appellante sia, poi, riuscita a Parte_1
pagina 11 di 15 concludere con la società TA un rilevante contratto di locazione avente ad oggetto una struttura alberghiera in Mestre, potendosi, in proposito, richiamare quanto rilevato dal
Tribunale nella sentenza impugnata, secondo cui “dalla documentazione prodotta in atti si evince che il sig. CEO della società opposta è stato contattato dal sig. Tes_1 [...] al fine di reperire un conduttore nell'ambito di un'operazione che prevedeva Pt_2
l'edificazione di un complesso immobiliare in Mestre che sarebbe stato, in un secondo momento, adibito a Hotel e concesso in locazione a soggetti terzi.
Dalle prime comunicazioni prodotte da (doc. 3, 4, 5 opposta) si evince CP_1 come l'interesse del sig. avesse a oggetto il reperimento di un conduttore nell'ambito di Pt_2 un'operazione immobiliare che prevedeva la costruzione di immobili in diverse città italiane da mettere a reddito.
Nell'ambito di tale rapporto il sig. legale rappresentante della società opposta, Tes_1 si è adoperato per mettere in contatto il sig. che trattava per conto della costituenda Pt_2
Contr società (cfr doc. 7,8,9,10) - società di scopo costituita nelle fasi conclusive della Contr trattativa (visura sub. doc. 11) - con il responsabile sviluppo della società ST
(comunicazione del 7.8.2014 sub. doc. 15 opposta) - società con la quale la società opponente ha stipulato il contratto di locazione.
I contatti sono proseguiti con la finalità di realizzare il progetto di un Apart Hotel in Mestre da locare a ST (doc. 20 e 22 opposta).
Nella comunicazione del 29.10.2014 (doc. 20 opposta) il sig. fa espresso riferimento ad Pt_2 un possibile canone di locazione da proporre a ST per l'immobile sito in Mestre in costruzione.
Nella successiva comunicazione del 03.12.2014, i cui destinatari sono sia il responsabile sviluppo di ST che il sig. il sig. fa riferimento al Testimone_2 Tes_1 Pt_2 progetto in corso con ST relativo al complesso in Venezia Mestre avente a oggetto la costruzione di una residenza con 80-90 appartamenti ed indica un possibile canone di locazione (doc. 25 opposta).
Infine, nell'ultima comunicazione del 23.04.2020 destinata al sig. e inviata in Tes_1 copia anche al responsabile sviluppo di ST (cfr doc. 27 opposta), il Testimone_2 sig. riconosce come sia stato proprio a fornire il contatto con il Parte_2 Tes_1
pagina 12 di 15 gruppo ST, pur contestando che fosse estranea ad alcun Parte_1 incarico di mediazione in capo a CP_1
In data 26.09.2016 è stato stipulato un contratto preliminare di locazione tra
[...]
e ST avente a oggetto l'immobile di proprietà di Pt_1 Parte_1 sito in Mestre (doc. 13 opposta)”.
Quanto alla circostanza, dedotta da parte appellante, secondo cui il sig. con la propria Pt_2 comunicazione in data 23/4/2020, avrebbe sementito la pretesa di pagamento vantata dall'odierna appellata, da un lato, va rilevato che trattasi di una comunicazione inviata in una fase in cui era già insorto il contenzioso tra le parti ed a distanza di tempo dal momento in cui era stata svolta l'attività di mediazione ed era stato positivamente concluso l'affare; da un altro lato, va osservato che, con la citata comunicazione via mail, il sig. lungi dal Pt_2 contestare il ruolo svolto dalla nella vicenda negoziale per cui è causa, aveva, CP_1 piuttosto, inteso chiarire al sig. che questi (avendo trattato con lo stesso sig. ma Tes_1 Pt_2
Contr Contr non anche con la non avrebbe dovuto avanzare pretese di compenso alla ove si consideri che, come esattamente evidenziato dalla parte appellata, l'odierna appellante ha omesso di riportare per esteso il passaggio della comunicazione mail in cui il sig. Pt_2
Contr dichiarava “…non avuto niente a che fare con le persone non ti conoscono e tu non Contr conosci le persone da Hai un accordo con me e puoi attenerci e anche io mi Contr attengo. Con non hai alcun accordo né in forma scritta né verbale, quindi devi rifiutare la legittimità a tuo pagamento” (cfr. la mail datata 23/4/2020 sub doc. n. 27 . CP_1
In ogni modo, quanto alla possibilità di azionare la pretesa di pagamento della provvigione nei confronti dell'odierna appellante pur essendo stato conferito l'incarico Parte_1 di mediazione da diverso soggetto, ossia dal sig. va detto che, come chiarito nella Pt_2 sentenza impugnata e come diffusamente documentato dalla parte appellata, la società
[...]
è una “società di scopo” e, quindi, costituita nelle fasi conclusive della Controparte_4 trattativa relativa all'affare per cui è causa;
che, peraltro, il sig. , legale CP_5 rappresentante della neo-costituita veniva messo in copia nella Parte_1 corrispondenza intercorsa con e relativa all'affare in questione (es. doc. 19 CP_1 appellata); che, del resto, il sig. che aveva dato impulso all'operazione, a seguito dalla Pt_2 costituzione della società di scopo non aveva mancato di firmarsi Parte_1 nelle sue mail con proprio come “ (doc. 21 appellata); CP_1 Controparte_4
pagina 13 di 15 che, comunque, è pacifico che l'appellante si sia consapevolmente avvalsa dell'attività di mediazione in questione, potendosi, al riguardo, richiamare che “ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato
l'attività del mediatore avvantaggiandosene” (cfr. Cass. n. 11656/2018).
Va, poi, segnalato che, come evidenziato dalla parte appellata, il sig. pur non essendo Pt_2 il legale rappresentante della (doc. n. 6 appellata), è il Controparte_6 soggetto identificato anche dagli organi di stampa, che avevano dato ampio risalto all'inaugurazione in Mestre di un quartiere degli alberghi con circa 2000 posti letto (cfr. docc. Contr n. 7, 8, 9, 10 appellata), come il “finanziere austriaco proprietario del gruppo , gruppo industriale facente capo alla società austriaca , con sede in Vienna, CP_6 proprietaria della totalità delle quote societarie della società odierna Parte_1 appellante e società di scopo creata nell'anno 2015 al solo fine di concludere la suddetta locazione (cfr. la visura camerale della società sub doc. n. 11 Parte_1 appellata).
Per le considerazioni svolte va ritenuto infondato il secondo motivo di appello.
10) Con il proprio terzo motivo di appello la parte appellante ha Parte_1 censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della fattispecie della mediazione unilaterale da essa appellante ipotizzata al fine di sostenere che l'appellata avrebbe avuto, al più, diritto a pretendere il compenso provvigionale nei CP_1 confronti della sola conduttrice TA.
Al riguardo, l'appellante ha richiamato la giurisprudenza sulla c.d. mediazione unilaterale
(Cass. SS.UU. 2/8/2017 n. 19161) per sostenere che non avrebbe alcun titolo CP_1 per chiedere il pagamento delle sue commissioni da mediatore nei confronti di essa appellante “che neppure era a conoscenza dell'esistenza di tale operatore, del ruolo e dell'attività svolta ai fini dell'affare”.
10.1) Tale motivo di appello, sollevato in termini quanto mai generici ed astratti, è del tutto infondato, posto che nulla è stato nemmeno allegato dall'appellante circa il rapporto che sarebbe intercorso tra l'appellata e la conduttrice TA, sì da ignorarsi se e CP_1 come questa abbia conferito un qualche incarico di mediazione alla che, di CP_1 contro, per le considerazioni svolte, è ampiamente dimostrato in causa che a questa venne pagina 14 di 15 Contr conferito un incarico di mediazione dal sig. per conto e nell'interesse del “gruppo Pt_2 titolare delle quote societarie di che, tale rilievo, unitamente al rilievo Parte_1 che l'appellante ebbe a valersi dell'attività di mediazione svolta dalla Parte_1 parte appellata, consente di giustificare la pretesa di pagamento a titolo di provvigione azionata in causa.
11) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata a Parte_1 rimborsare all'appellata le spese di lite relative al presente Controparte_1 grado, come liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 55/2014 (e successive modifiche), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questa sede.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria ed ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5394/2023, pubblicata in data 29/6/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in complessivi euro
[...]
9.991,00, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 Parte_1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14/5/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MARIANNA GALIOTO Presidente dott. LORENZO ORSENIGO Consigliere rel. dott.ssa CRISTINA RAVERA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2881/2023 R.G. promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio Parte_1 P.IVA_1
Giammarino (PEC e Marcello Migliaccio (PEC Email_1
, entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata Email_2 presso lo studio del primo, in Milano, Via Macedonio Melloni n. 36, come da delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. Pierino Tresoldi (PEC che la Email_3 rappresenta e difende come da procura in atti.
APPELLATA
pagina 1 di 15 OGGETTO: mediazione
CONCLUSIONI:
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emessa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, se del caso anche in via incidentale, in riforma della sentenza di primo grado n. 5394/2023, Rep. n.
6078/2023, resa inter partes dal Tribunale di Milano nel giudizio R.G. n. 20221/2020, pubblicata in data 29 giugno 2023 e notificata a mezzo p.e.c. presso il domicilio eletto in data
14 settembre 2023, ed in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui all'atto di citazione in appello, nonché per tutte le allegazioni, domande, eccezioni ed istanze anche istruttorie svolte in primo grado e qui espressamente riproposte ex art. 346 c.p.c., così giudicare:
(i) in via principale e, per quanto occorrer possa, in via riconvenzionale ed anche in via di eccezione:
- dichiarare che le domande di pagamento che ha azionato nei confronti di Controparte_1 sono prescritte, inammissibili e/o comunque infondate;
Controparte_2
- dare atto, accertare e dichiarare che non è legittimata, né ha titolo, né ha Controparte_1 diritto a domandare ed ottenere alcun pagamento nei confronti di Controparte_2 per l'effetto:
- condannare a restituire a le somme da Controparte_1 Controparte_2 quest'ultima pagate, con riserva di ripetizione, in data 5 luglio 2023 ed in stretta ottemperanza a quanto deciso dalla Sentenza del Tribunale di Milano n. 5394/2023, oltre interessi moratori o, in subordine, legali dalla data del pagamento eseguito da (e/o dalla Controparte_2 data della domanda) a quella della effettiva restituzione;
- emettere ogni altro provvedimento, declaratoria e statuizione del caso.
(ii) in ogni caso:
- con condanna di alla rifusione degli onorari, dei diritti e delle spese di Controparte_1 lite, del presente grado di giudizio e di quelle del primo grado.
In via istruttoria:
Si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie articolate in primo grado e non accolte dal Tribunale di Milano”
Per l'appellata Controparte_1
pagina 2 di 15 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla società
[...] ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; Parte_1
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello proposto dalla società
[...]
poiché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nella parte Parte_1 motiva, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado n. 5394/2023,
Rep. n. 6078/2023, resa inter partes dal Tribunale di Milano nel giudizio R.G. n. 20221/2020, pubblicata in data 29.06.2023 e notificata a mezzo p.e.c. in data 14.09.2023.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
La società ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 5394/2023 pubblicata in data 29/6/2023, con la quale - nell'ambito di una causa di opposizione proposta dalla stessa odierna appellante, contro un Parte_1 decreto ingiuntivo emesso a favore di con il quale veniva ingiunto il Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 146.750,00 a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta ai fini della locazione di un immobile, di proprietà dell'ingiunta - è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto e, accertato il minor credito vantato dalla creditrice ricorrente, è stata condannata al pagamento della minor somma di euro 95.000,00, Parte_1 oltre interessi e spese.
Vicende processuali
1) Con ricorso per decreto ingiuntivo la creditrice ricorrente aveva dedotto Controparte_1 che essa aveva “svolto attività di mediazione per conto della società Parte_1
con sede in Venezia, per la locazione dell'immobile di proprietà di quest'ultima sito in
[...]
Mestre (VE) via Ca Marcello, alla società TA srl”; che il credito era documentato dalla fattura n. 105/2019, emessa per la complessiva somma di €. 146.750,00, dall'estratto notarile pagina 3 di 15 del registro IVA, da una lettera di diffida nonché da una mail in data 10/10/2016 con cui la debitrice aveva autorizzato la fatturazione dell'importo oggetto di fattura.
2) La società proponeva opposizione avverso tale decreto ingiuntivo: Parte_1
i) sollevando eccezione di prescrizione del diritto azionato dalla deducendo CP_1 che il contratto preliminare a cui l'opposta collegava il diritto al pagamento della provvigione Contr era stato concluso il 26.09.2016 mentre la prima richiesta di pagamento era pervenuta a solo il 1.10.2019;
ii) eccependo la mancanza di prova dell'attività di mediazione svolta dall'opposta nell'interesse dell'opponente;
iii) deducendo, in subordine, che l'operato della - se ritenuto provato - doveva CP_1 essere ricondotto esclusivamente alla figura della mediazione unilaterale, in quanto l'attività di intermediazione sarebbe stata svolta solamente nell'interesse della società TA (con la Contr quale la aveva stipulato il contratto di locazione); iv) eccependo l'errata quantificazione della provvigione effettuata dall'opposta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo (in quanto il compenso azionato in giudizio sarebbe stato erroneamente calcolato sulla base del canone del quinto anno di locazione e non del primo), sì che la provvigione si sarebbe dovuta quantificare nel minor importo di euro 79.166,67.
3) Costituendosi in giudizio l'opposta contestando gli assunti e le Controparte_1 eccezioni dell'opponente, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta, in particolare: i) contestava che il termine di prescrizione dovesse decorrere, nel caso, dalla stipulazione del contratto preliminare di locazione del 26.09.2016, in quanto detto contratto era stato sottoposto a condizione sospensiva, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1757 c.c., il diritto alla provvigione sarebbe sorto nel momento in cui si fosse verificata la condizione;
ii) deduceva di aver maturato il dritto alla provvigione e produceva documentazione a prova dell'attività di mediazione svolta, avendo essa provveduto a mettere in relazione la società con la società TA al fine della conclusione Parte_1 del contratto di locazione, come attestato dagli scambi di comunicazioni versati in atti, dovendosi ritenere rilevante il fatto, ampiamente documentato, che l'attività da essa svolta fosse stata causalmente funzionale alla conclusione del contratto di locazione.
4) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede:
pagina 4 di 15 i) ha, anzitutto, ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, avendo rilevato, al riguardo, che “a fronte della replica dell'odierna opposta secondo cui, in virtù della clausola prevista dall'art. 19 del contratto preliminare di locazione (doc. 13 opposta), gli effetti del contratto sarebbero stati sospensivamente condizionati al rilascio di tutti i permessi e autorizzazioni applicabili agli appartamenti emessi dalle autorità locali”, l'opponente
[...] aveva sostenuto che il termine dovesse essere ricondotto “al rilascio del solo Parte_1 permesso di costruire, ottenuto in data 24.02.2017”; che, peraltro, la formulazione della condizione sospensiva prevista dall'art. 19 del contratto di locazione era molto ampia, così da non potere essere interpretata restrittivamente, intendendola riferita al rilascio del solo permesso di costruire;
che, pertanto, “difettando la prova dell'avveramento della condizione sospensiva in data anteriore alla stipulazione del contratto definitivo, avvenuta in data
17.7.2019” risultava infondata l'eccezione di prescrizione, “essendo la diffida ad adempiere del 1.10.2019”;
ii) per ciò che riguarda il merito:
- ha ritenuto infondato l'assunto di parte opponente secondo cui la stessa non avrebbe mai avuto alcun contatto con la società opposta, né si sarebbe giovata della sua attività, né avrebbe mai conferito a questa alcun incarico, sì da aver addirittura sostenuto l'opponente che l'attività della parte opposta sarebbe stata svolta nell'esclusivo interesse della società
TA, con la conseguenza che si sarebbe trattato di mediazione unilaterale che non avrebbe dato titolo all'opposta di pretendere nulla dall'opponente: al riguardo, il giudice di primo grado ha richiamato che dalla documentazione prodotta in atti si evinceva che “il sig.
CEO della società opposta è stato contattato dal sig. al fine di Tes_1 Parte_2 reperire un conduttore nell'ambito di un'operazione che prevedeva l'edificazione di un complesso immobiliare in Mestre che sarebbe stato, in un secondo momento, adibito a Hotel
e concesso in locazione a soggetti terzi”; che, inoltre, doveva conclusivamente ritenersi che
“l'intervento di tramite il proprio Ceo abbia consentito a CP_1 Tes_1 [...]
di trovare un conduttore per l'immobile in costruzione sito in Mestre, come Parte_1
Contr attestato dall'identità dell'affare proposto da e quello concluso tra e CP_1
TA”;
- ha, poi, ritenuto infondate le ulteriori contestazioni in proposito svolte dall'opponente, avendo ritenuto che fosse “irrilevante che il signor non avesse il potere di Pt_2
pagina 5 di 15 rappresentare la società opponente e non potesse quindi assumere obbligazioni per conto di quest'ultima, risultando provata la stipulazione del contratto di locazione ed il contributo causale alla conclusione dell'affare dell'attività di mediazione svolta dalla società opposta”; che, inoltre, fosse infondato, al fine di escludere il diritto al compenso per l'attività di mediazione svolta dalla parte opposta, “l'assunto dell'opponente per il quale vi sarebbe stato un conferimento unilaterale di mandato al mediatore da parte della società conduttrice, essendo l'opponente tenuta al pagamento della provvigione a norma dell'art. 1755 c.c., avendo ottenuto la conclusione dell'affare per effetto dell'attività di mediazione svolta dalla Contr società opposta ed essendo consapevole dell'attività di mediazione svolta dalla società opposta, come dimostrato dal fatto che il sig. sebbene non fosse il legale Pt_2 rappresentante della società opponente, si firmava con la dicitura ; Controparte_2
iii) ha, infine, ritenuto che, in mancanza di accordo sul compenso, in conformità agli usi della
Camera di Commercio di Milano, il compenso provvigionale dovuto al mediatore dovesse essere determinato in misura pari al 10 % del primo canone annuo di locazione (e non all'ultimo, come calcolato dalla parte opposta) e, pertanto, dovesse essere determinato nell'importo di euro 95.000,00.
5) Contro tale sentenza del Tribunale di Milano ha proposto appello la società
[...] la quale, nel ribadire le proprie contestazioni, ha chiesto di dichiarare che le Parte_1 domande di pagamento azionate da dovevano ritenersi prescritte e/o CP_1 comunque infondate, con conseguente condanna dell'appellata a restituire le CP_1 somme a questa pagate in esecuzione della sentenza impugnata, previa riforma di detta sentenza per i seguenti motivi:
i) violazione e falsa applicazione delle norme in materia di prescrizione;
ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 1754 c.c. per avere il giudice di primo grado erroneamente accertato il ruolo di e la sua attività di mediazione;
CP_1
iii) violazione e falsa applicazione dell'istituto della c.d. mediazione unilaterale.
6) Costituendosi in giudizio l'appellata eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c. e contestando la fondatezza dei motivi di appello, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
pagina 6 di 15 7) Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., eccezione sollevata dalla parte appellata CP_1 sul rilievo che l'avversario atto di appello non sarebbe “motivato secondo i dettami dell'art. 342 c.p.c, né in alcun modo propositivo sotto il profilo argomentativo, avendo l'appellante omesso, da un lato, di indicare le parti della motivazione della decisione impugnata da eliminare e quelle da inserire in loro sostituzione ed avendo altresì omesso, per altro verso, di suggerire ed articolare le modifiche da apportare alla sentenza impugnata con attenta e precisa ricostruzione di tutte le conclusioni”.
Tale eccezione deve essere disattesa.
Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. n.
7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017).
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., intervenuta con il D. Lgs. n. 149/2022 (c.d.
“Riforma Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una significativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello.
Ebbene, nell'atto di appello proposto risultano essere state individuate in modo sufficientemente chiaro le statuizioni contestate della sentenza impugnata così come risultano essere state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale.
pagina 7 di 15 Quanto al merito, ad avviso della Corte l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, per i motivi di seguito esposti.
8) Va richiamato che con il proprio primo motivo di appello la parte appellante
[...] ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stata respinta Parte_1
l'eccezione di prescrizione del diritto alla provvigione ex adverso azionato, eccezione sollevata per intervenuto decorso del termine annuale a tal fine previsto dall'art. 2950 c.c.
Al riguardo, l'appellante ha lamentato che “le conclusioni a cui è pervenuta la Sentenza sono gravemente viziate in diritto e si fondano su un'errata interpretazione dell'art. 19 del Contratto di Locazione… nonché su un'errata applicazione dell'onere probatorio”.
Secondo l'appellante, invero, l'integrale disamina del Contratto di Locazione (o, meglio del
“Contratto Preliminare di Locazione ai sensi dell'art. 79, comma III, della L. 392/78” stipulato tra quale Locatore, e quale Conduttore, in data Parte_1 Controparte_3
26/9/2016) e delle sue complessive clausole non lascerebbe “alcun dubbio interpretativo sul fatto che, con la sottoscrizione del Contratto di Locazione o, quantomeno appunto, con il Contr rilascio del permesso di costruire dell'Hotel, il Locatore/Costruttore ( ed il Conduttore
(TA) si sono reciprocamente impegnati ad eseguire svariate prestazioni irrevocabili e Contr particolarmente onerose, posto che il Locatore avrebbe dovuto eseguire ingenti investimenti (per diversi milioni di Euro) per costruire e realizzare l'Hotel in aderenza alle richieste, ai requisiti ed agli standard costruttivi indicati dal Conduttore”.
Pertanto, secondo la parte appellante, a seguito del rilascio del permesso di costruire relativo all'Hotel (in data 24 febbraio 2017), le obbligazioni assunte dalle parti aventi titolo nel
Contratto di Locazione sarebbero divenute tali da “rendere impossibile sostenere, oggettivamente e soggettivamente, secondo buona fede, che l'intera efficacia del Contratto di
Locazione sarebbe stata subordinata al rilascio di qualsivoglia ulteriore generico permesso, reso a valle della costruzione dell'Hotel”, con la conseguenza che, avuto riguardo all'eccezione di prescrizione, il dies a quo del termine prescrizionale dovrebbe essere necessariamente identificato con il rilascio del permesso di costruire (in data 24 febbraio
2017), sì che il preteso diritto dell'asserito mediatore si sarebbe prescritto in CP_1 data 24 febbraio 2018, e cioè oltre un anno prima dell'invio della prima richiesta di pagamento formulata da che risale al 1° ottobre 2019. CP_1
pagina 8 di 15 Sotto il profilo dell'onere della prova, l'appellante ha lamentato, poi, che, mentre essa aveva fornito la prova della data di decorrenza della prescrizione, da far coincidere con la data del rilascio del permesso di costruire, la parte appellata avrebbe omesso di indicare e di provare quando sarebbero stati rilasciati gli “ulteriori fantomatici e non esistenti permessi e autorizzazioni” che avrebbero dovuto spostare in avanti la decorrenza del termine di prescrizione.
8.1) Tale motivo di appello è del tutto infondato.
Va, anzitutto, considerato che, come rilevato dal giudice di primo grado, il contratto preliminare di locazione sottoscritto in data 26/9/2016, frutto dell'attività di mediazione svolta dall'odierna parte appellata, prevedeva, all'art. 19, una chiara condizione sospensiva, laddove era stato previsto che “l'efficacia del presente accordo è soggetta alla previa condizione di: conferma di tutte le approvazioni e permessi applicabili agli appartamenti dell'Aparthotel emessi dalle autorità locali”; che l' art. 1757 c.c. dispone che “se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione”; che, avendo l'appellante eccepito la prescrizione, sarebbe stato suo onere provare la data di avveramento della condizione sospensiva quale momento di decorrenza della prescrizione, incombendo in capo a chi eccepisca la prescrizione l'onere della prova in ordine alla individuazione temporale del "dies a quo" (Cass. 6/2/2008 n. 2797); che, peraltro, nel caso, la parte appellata aveva inizialmente addirittura sostenuto che la prescrizione annuale ex art. 2950 c.c. si sarebbe dovuta far decorrere dalla data del 26/9/2016, quale data di sottoscrizione del contratto preliminare di locazione;
che, in seguito, a fronte del contenuto della clausola di cui s'è detto, l'appellante ha ritenuto di ancorare l'avveramento della condizione sospensiva ivi prevista alla data di rilascio del permesso di costruire;
che, peraltro, come condivisibilmente chiarito dal giudice di primo grado, il significato della clausola non può essere limitato al rilascio del solo permesso di costruire “facendo la stessa esplicito riferimento a “tutte le approvazioni e permessi applicabili agli appartamenti dell'aparthotel emessi dalle autorità locali” e ciò proprio in considerazione della specifica destinazione delle unità immobiliari oggetto del contratto preliminare”.
Tale valutazione merita di essere condivisa, non potendosi certo ritenere che la parte appellante abbia assolto all'onere di prova della data di decorrenza della prescrizione, ancorata all'avveramento della condizione sospensiva, con il mero riferimento al rilascio del pagina 9 di 15 permesso a costruire (ottenuto il 24.2.2017), ove si consideri non solo il dato testuale della clausola richiamata (che fa riferimento a “permessi applicabili agli appartamenti dell'aparthotel” oggetto di costruzione) ma anche il fatto che, alla luce del canone di buona fede invocato dalla stessa appellante, con il contratto preliminare di locazione in questione, le parti si erano impegnate a dare e a prendere in locazione un “Hotel pronto per l'uso da parte degli ospiti” e “con 103 appartamenti di tipo studio (2 posti letto) e 72 appartamenti a una camera (4 posti letto)”, sì da doversi ritenere irrilevante, rispetto all'oggetto del contratto, il semplice rilascio del permesso di costruire, essendo, piuttosto, rilevante il fatto che gli appartamenti realizzati nel complesso alberghiero avessero conseguito i certificati necessari al loro godimento (cfr. il Contratto Preliminare di Locazione sub doc. 3 appellante e doc. 13 appellata).
A tal punto, va ulteriormente condivisa la valutazione del giudice di primo grado secondo cui,
“difettando la prova dell'avveramento della condizione sospensiva in data anteriore alla stipulazione del contratto definitivo, avvenuta in data 17.7.2019”, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione, avendo pacificamente inoltrato la parte appellata la propria diffida ad adempiere in data 1/10/2019 e, quindi, entro il termine annuale di prescrizione.
In ogni modo, il fatto che gli effetti del contratto preliminare di locazione per cui è causa fossero stati sottoposti a condizione sospensiva è ulteriormente confortato dall'ispezione ipotecaria prodotta nel giudizio di primo grado dalla parte appellata (doc. 31 parte appellata), Contr dalla quale risulta che in data 29.09.2016 le parti contrattuali ( e TA) avevano stipulato il predetto contratto preliminare di locazione condizionato;
che in data 17.07.2019 le medesime parti avevano stipulato il conseguente contratto definitivo;
che in data 05.08.2019 veniva annotata la “cancellazione condizione sospensiva”.
In tale contesto, ben si comprende il tenore della mail del 10.10.2016 con cui il signor Pt_2 all'indomani della stipula del contratto preliminare di locazione (26/9/2016), comunicava sostanzialmente al sig. di che il pagamento della provvigione Tes_1 CP_1 sarebbe avvenuto alla consegna dell'albergo (cfr. la mail, sub doc. 4 fascicolo monitorio, ove in sig. comunica testualmente quanto segue: “Caro Come d'accordo il Pt_2 Tes_1 Per_1 vieni pagato dopo arriva a noi garanzie bancarie e il albergo consegnato abbiamo un Pt_3 contratto”).
pagina 10 di 15 9) Con il proprio secondo motivo di appello la parte appellante ha Parte_1 censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stato riconosciuto in favore della parte appellata il diritto alla provvigione per l'attività di mediazione da questa svolta su incarico del sig. esponente di punta del gruppo societario a cui è riconducibile la società appellante Pt_2 che, di tale attività di mediazione, si è consapevolmente avvalsa con Parte_1 la stipula del contratto preliminare di locazione già citato.
Al riguardo, la parte appellante ha dedotto, in sintesi, quanto segue: Contr i) che “giammai ha messo in contatto con TA, per la semplice CP_1
Contr ragione che nessun contatto ha mai avuto con né la società esponente CP_1 era a conoscenza del ruolo di né è stata mai informata della sua attività di CP_1 mediatore su incarico (unilaterale) di TA”;
ii) che, del resto, nessuna prova avrebbe fornito in merito alla conoscenza, da CP_1
Contr parte di del suo asserito ruolo di mediatore, tali prove non potendo essere le dichiarazioni ed attività poste in essere dal Sig. il quale non avrebbe mai agito in nome Pt_2
e per conto ovvero su incarico della società esponente;
iii) che, invero, nel corso del giudizio di primo grado “è emerso ed è stato provato l'esatto contrario della tesi di e cioè che: CP_1
- da un lato, è emerso ed è stato documentato che il Sig. non ha mai avuto alcun ruolo, Pt_2
Contr funzione, potere, incarico in trattandosi di un soggetto terzo che non ha mai rappresentato la società esponente;
- dall'altro lato, è emerso che proprio il Sig. ha già smentito per iscritto le tesi di Pt_2 [...]
e lo ha fatto scrivendo direttamente al Sig. legale rappresentante di CP_1 Tes_1 [...]
una inequivocabile email nella quale ha affermato expressis verbis che World CP_1
Contr Capital/Faini “non avuto niente a che fare con le persone non ti conoscono e tu non Contr conosci le persone da MTK….Con non hai alcun accordo né in forma scritta né verbale, quindi devi rifiutare la legittimità a tuo pagamento” (cfr. doc. n. 27 ”. CP_1
9.1) Tale motivo di appello è del tutto infondato, dovendosi interamente condividere la valutazione con cui il giudice di primo grado, sulla base della documentazione prodotta in causa, ha ritenuto ampiamente provato che, a seguito di incarico conferito già nel 2014 dal sig. all'odierna appellata, questa ebbe a svolgere, tramite il sig. Pt_2 Tes_1 un'attività di mediazione utile perché l'appellante sia, poi, riuscita a Parte_1
pagina 11 di 15 concludere con la società TA un rilevante contratto di locazione avente ad oggetto una struttura alberghiera in Mestre, potendosi, in proposito, richiamare quanto rilevato dal
Tribunale nella sentenza impugnata, secondo cui “dalla documentazione prodotta in atti si evince che il sig. CEO della società opposta è stato contattato dal sig. Tes_1 [...] al fine di reperire un conduttore nell'ambito di un'operazione che prevedeva Pt_2
l'edificazione di un complesso immobiliare in Mestre che sarebbe stato, in un secondo momento, adibito a Hotel e concesso in locazione a soggetti terzi.
Dalle prime comunicazioni prodotte da (doc. 3, 4, 5 opposta) si evince CP_1 come l'interesse del sig. avesse a oggetto il reperimento di un conduttore nell'ambito di Pt_2 un'operazione immobiliare che prevedeva la costruzione di immobili in diverse città italiane da mettere a reddito.
Nell'ambito di tale rapporto il sig. legale rappresentante della società opposta, Tes_1 si è adoperato per mettere in contatto il sig. che trattava per conto della costituenda Pt_2
Contr società (cfr doc. 7,8,9,10) - società di scopo costituita nelle fasi conclusive della Contr trattativa (visura sub. doc. 11) - con il responsabile sviluppo della società ST
(comunicazione del 7.8.2014 sub. doc. 15 opposta) - società con la quale la società opponente ha stipulato il contratto di locazione.
I contatti sono proseguiti con la finalità di realizzare il progetto di un Apart Hotel in Mestre da locare a ST (doc. 20 e 22 opposta).
Nella comunicazione del 29.10.2014 (doc. 20 opposta) il sig. fa espresso riferimento ad Pt_2 un possibile canone di locazione da proporre a ST per l'immobile sito in Mestre in costruzione.
Nella successiva comunicazione del 03.12.2014, i cui destinatari sono sia il responsabile sviluppo di ST che il sig. il sig. fa riferimento al Testimone_2 Tes_1 Pt_2 progetto in corso con ST relativo al complesso in Venezia Mestre avente a oggetto la costruzione di una residenza con 80-90 appartamenti ed indica un possibile canone di locazione (doc. 25 opposta).
Infine, nell'ultima comunicazione del 23.04.2020 destinata al sig. e inviata in Tes_1 copia anche al responsabile sviluppo di ST (cfr doc. 27 opposta), il Testimone_2 sig. riconosce come sia stato proprio a fornire il contatto con il Parte_2 Tes_1
pagina 12 di 15 gruppo ST, pur contestando che fosse estranea ad alcun Parte_1 incarico di mediazione in capo a CP_1
In data 26.09.2016 è stato stipulato un contratto preliminare di locazione tra
[...]
e ST avente a oggetto l'immobile di proprietà di Pt_1 Parte_1 sito in Mestre (doc. 13 opposta)”.
Quanto alla circostanza, dedotta da parte appellante, secondo cui il sig. con la propria Pt_2 comunicazione in data 23/4/2020, avrebbe sementito la pretesa di pagamento vantata dall'odierna appellata, da un lato, va rilevato che trattasi di una comunicazione inviata in una fase in cui era già insorto il contenzioso tra le parti ed a distanza di tempo dal momento in cui era stata svolta l'attività di mediazione ed era stato positivamente concluso l'affare; da un altro lato, va osservato che, con la citata comunicazione via mail, il sig. lungi dal Pt_2 contestare il ruolo svolto dalla nella vicenda negoziale per cui è causa, aveva, CP_1 piuttosto, inteso chiarire al sig. che questi (avendo trattato con lo stesso sig. ma Tes_1 Pt_2
Contr Contr non anche con la non avrebbe dovuto avanzare pretese di compenso alla ove si consideri che, come esattamente evidenziato dalla parte appellata, l'odierna appellante ha omesso di riportare per esteso il passaggio della comunicazione mail in cui il sig. Pt_2
Contr dichiarava “…non avuto niente a che fare con le persone non ti conoscono e tu non Contr conosci le persone da Hai un accordo con me e puoi attenerci e anche io mi Contr attengo. Con non hai alcun accordo né in forma scritta né verbale, quindi devi rifiutare la legittimità a tuo pagamento” (cfr. la mail datata 23/4/2020 sub doc. n. 27 . CP_1
In ogni modo, quanto alla possibilità di azionare la pretesa di pagamento della provvigione nei confronti dell'odierna appellante pur essendo stato conferito l'incarico Parte_1 di mediazione da diverso soggetto, ossia dal sig. va detto che, come chiarito nella Pt_2 sentenza impugnata e come diffusamente documentato dalla parte appellata, la società
[...]
è una “società di scopo” e, quindi, costituita nelle fasi conclusive della Controparte_4 trattativa relativa all'affare per cui è causa;
che, peraltro, il sig. , legale CP_5 rappresentante della neo-costituita veniva messo in copia nella Parte_1 corrispondenza intercorsa con e relativa all'affare in questione (es. doc. 19 CP_1 appellata); che, del resto, il sig. che aveva dato impulso all'operazione, a seguito dalla Pt_2 costituzione della società di scopo non aveva mancato di firmarsi Parte_1 nelle sue mail con proprio come “ (doc. 21 appellata); CP_1 Controparte_4
pagina 13 di 15 che, comunque, è pacifico che l'appellante si sia consapevolmente avvalsa dell'attività di mediazione in questione, potendosi, al riguardo, richiamare che “ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato
l'attività del mediatore avvantaggiandosene” (cfr. Cass. n. 11656/2018).
Va, poi, segnalato che, come evidenziato dalla parte appellata, il sig. pur non essendo Pt_2 il legale rappresentante della (doc. n. 6 appellata), è il Controparte_6 soggetto identificato anche dagli organi di stampa, che avevano dato ampio risalto all'inaugurazione in Mestre di un quartiere degli alberghi con circa 2000 posti letto (cfr. docc. Contr n. 7, 8, 9, 10 appellata), come il “finanziere austriaco proprietario del gruppo , gruppo industriale facente capo alla società austriaca , con sede in Vienna, CP_6 proprietaria della totalità delle quote societarie della società odierna Parte_1 appellante e società di scopo creata nell'anno 2015 al solo fine di concludere la suddetta locazione (cfr. la visura camerale della società sub doc. n. 11 Parte_1 appellata).
Per le considerazioni svolte va ritenuto infondato il secondo motivo di appello.
10) Con il proprio terzo motivo di appello la parte appellante ha Parte_1 censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della fattispecie della mediazione unilaterale da essa appellante ipotizzata al fine di sostenere che l'appellata avrebbe avuto, al più, diritto a pretendere il compenso provvigionale nei CP_1 confronti della sola conduttrice TA.
Al riguardo, l'appellante ha richiamato la giurisprudenza sulla c.d. mediazione unilaterale
(Cass. SS.UU. 2/8/2017 n. 19161) per sostenere che non avrebbe alcun titolo CP_1 per chiedere il pagamento delle sue commissioni da mediatore nei confronti di essa appellante “che neppure era a conoscenza dell'esistenza di tale operatore, del ruolo e dell'attività svolta ai fini dell'affare”.
10.1) Tale motivo di appello, sollevato in termini quanto mai generici ed astratti, è del tutto infondato, posto che nulla è stato nemmeno allegato dall'appellante circa il rapporto che sarebbe intercorso tra l'appellata e la conduttrice TA, sì da ignorarsi se e CP_1 come questa abbia conferito un qualche incarico di mediazione alla che, di CP_1 contro, per le considerazioni svolte, è ampiamente dimostrato in causa che a questa venne pagina 14 di 15 Contr conferito un incarico di mediazione dal sig. per conto e nell'interesse del “gruppo Pt_2 titolare delle quote societarie di che, tale rilievo, unitamente al rilievo Parte_1 che l'appellante ebbe a valersi dell'attività di mediazione svolta dalla Parte_1 parte appellata, consente di giustificare la pretesa di pagamento a titolo di provvigione azionata in causa.
11) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata a Parte_1 rimborsare all'appellata le spese di lite relative al presente Controparte_1 grado, come liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 55/2014 (e successive modifiche), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questa sede.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria ed ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5394/2023, pubblicata in data 29/6/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in complessivi euro
[...]
9.991,00, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 Parte_1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14/5/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
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