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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 11/06/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1623/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1623/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F.: residente in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Chiesa di Polvica n. 36, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Siciliano, C.F.:
, presso il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via S. Maria della Libera n. 34/42, C.F._2
giusta procura in calce al ricorso ex art. 710 c.p.c., il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni della Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
e/o al seguente numero di fax 08119518525; Email_1
- ricorrente-
CONTRO
nata a [...] il dì 8 marzo 1977, C.F.: , residente in [...]CP_1 C.F._3
Monferrato (AL) alla Via Gorizia n. 1.
- resistente, contumace -
E con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede che ha concluso come in atti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso, chiedendo di:
“…modificare parzialmente gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 04-
10.03.2022 disponendo che il ricorrente sig. non sia tenuto a versare l'assegno Parte_1
di euro 200,00 in favore della LI ormai divenuta autonoma così come richiesto dalla Persona_1 di lei madre sig.ra – convenuta e non comparsa – e stante la convivenza col sig. CP_1 CP_2 pagina 1 di 3 in altra residenza. Voglia altresì disporre che il sig. non sia tenuto a Pt_2 Parte_1
versare le spese straordinarie per la LI . Voglia, ancora, ordinare al datore di lavoro Persona_1
del ricorrente, P.Iva/C.F. di pagare alla sig.ra Controparte_3 P.IVA_1 soltanto l'importo di euro 200,00 per il solo figlio e non euro 400,00 CP_1 Persona_2
come stabilito in precedenza per entrambi i figli. Per il resto chiede confermarsi tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio...”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riferito dal ricorrente, va premesso che:
il sig. e la sig.ra hanno contratto matrimonio in data 7 dicembre Parte_1 CP_1
1996 in Napoli;
dal matrimonio, sono nati nel 1997, il 30.03.2001 e Persona_3 Persona_1 Per_2
il 13.09.2007;
[...] con sentenza n. 2509/2022 del 04-10.03.2022 il Tribunale di Napoli ha pronunciato il divorzio congiunto tra e Parte_1 CP_1 le parti rinunciavano preventivamente ed espressamente, con apposita sottoscrizione, nella predetta udienza del 04.03.2022, all'impugnazione della sentenza, onde consentire il passaggio in giudicato della stessa e l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato Civile;
concordemente i sigg. e chiedevano la cessazione degli effetti Parte_1 CP_1 civili del matrimonio alle seguenti condizioni: disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli , entro il di ogni mese, CP_1 Per_1 Per_2
l'assegno mensile di euro 400,00, (comprensivo di € 200,00 per il figlio minore ed € 200,00 per Per_2 la LI maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente) con rivalutazione ISTAT dalla Per_1 data della separazione, con ordine al datore di lavoro, attualmente alla ditta “ CP_3
”, P.Iva/c.f. , con sede in Napoli, di pagare immediatamente alla signora
[...] P.IVA_1
il predetto assegno, detraendolo da quanto mensilmente dovuto a;
CP_1 Parte_1 disporre a carico del l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese mediche e di istruzione, Pt_1 subordinate al consenso di entrambi i genitori, laddove previsto dal Protocollo d'intesa del Tribunale di
Napoli del 7.3.2018, da versarsi entro il 5 del mese successivo a quello della richiesta, sorretta da documentazione idonea; in seguito, sono intervenuti giustificati motivi che, ad avviso del ricorrente, rendono necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza.
pagina 2 di 3 In particolare, la LI , maggiorenne, da tempo si è resa autonoma in quanto ha avuto Persona_1 un contratto di lavoro tanto che in data 26.03.2024 la di lei madre, sig.ra comunicava, a CP_1 mezzo telegramma, al sig. di non corrispondere più il mantenimento di euro Parte_1
200,00 per la LI . Persona_1
Inoltre, la sig.ra ha inteso trasferirsi a casa del compagno sig. cambiando Persona_1 CP_4 anche la residenza da Via Gorizia n. 1, ove risiedeva con la sig.ra alla Via Trieste n. 6 CP_1 sempre in Casale Monferrato (AL).
Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni di legge affinché il padre non sia tenuto più a corrispondere alla ex moglie l'assegno di mantenimento a lei spettante per la sola LI , stabilito in euro Persona_1
200,00 in sede di divorzio.
Nulla è, altresì, dovuto alla LI nche in merito alle spese straordinarie. Per_1
Resta, invece, unitamente al contributo già fissato in euro 200 mensili quale contributo al mantenimento del figlio , l'onere di concorrere nella misura del 50% nelle spese straordinarie, così come Per_2 individuate nel Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Vercelli, a favore del figlio e Per_2
ciò sino a che il medesimo non abbia raggiunto la propria indipendenza economica.
In assenza di una soccombenza, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra questione disattesa, a parziale modifica della sentenza n. 2509/2022 del 04-
10.03.2022 del Tribunale di Napoli revoca l'assegno mensile a carico di di Parte_1
contributo nel mantenimento di € 200,00 in favore della LI nonché il concorso dello Persona_1
stesso al pagamento del 50% delle spese straordinarie afferenti la LI maggiorenne ed autosufficiente.
Dispone a carico di un contributo, già fissato in euro 200 mensili, al Parte_1
mantenimento del figlio , nonché l'onere di concorrere nella misura del 50% nelle spese Per_2 straordinarie, così come individuate nel Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Vercelli e ciò sino a che non abbia raggiunto la propria indipendenza economica. Persona_2
Conferma, per il resto, quanto statuito dalla sentenza n. 2509/2022 del 04-10.03.2022 del Tribunale di
Napoli.
Nulla in punto spese.
Così deciso in Vercelli, in camera di consiglio, il 6 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel.
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1623/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F.: residente in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Chiesa di Polvica n. 36, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Siciliano, C.F.:
, presso il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via S. Maria della Libera n. 34/42, C.F._2
giusta procura in calce al ricorso ex art. 710 c.p.c., il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni della Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
e/o al seguente numero di fax 08119518525; Email_1
- ricorrente-
CONTRO
nata a [...] il dì 8 marzo 1977, C.F.: , residente in [...]CP_1 C.F._3
Monferrato (AL) alla Via Gorizia n. 1.
- resistente, contumace -
E con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede che ha concluso come in atti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso, chiedendo di:
“…modificare parzialmente gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 04-
10.03.2022 disponendo che il ricorrente sig. non sia tenuto a versare l'assegno Parte_1
di euro 200,00 in favore della LI ormai divenuta autonoma così come richiesto dalla Persona_1 di lei madre sig.ra – convenuta e non comparsa – e stante la convivenza col sig. CP_1 CP_2 pagina 1 di 3 in altra residenza. Voglia altresì disporre che il sig. non sia tenuto a Pt_2 Parte_1
versare le spese straordinarie per la LI . Voglia, ancora, ordinare al datore di lavoro Persona_1
del ricorrente, P.Iva/C.F. di pagare alla sig.ra Controparte_3 P.IVA_1 soltanto l'importo di euro 200,00 per il solo figlio e non euro 400,00 CP_1 Persona_2
come stabilito in precedenza per entrambi i figli. Per il resto chiede confermarsi tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio...”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riferito dal ricorrente, va premesso che:
il sig. e la sig.ra hanno contratto matrimonio in data 7 dicembre Parte_1 CP_1
1996 in Napoli;
dal matrimonio, sono nati nel 1997, il 30.03.2001 e Persona_3 Persona_1 Per_2
il 13.09.2007;
[...] con sentenza n. 2509/2022 del 04-10.03.2022 il Tribunale di Napoli ha pronunciato il divorzio congiunto tra e Parte_1 CP_1 le parti rinunciavano preventivamente ed espressamente, con apposita sottoscrizione, nella predetta udienza del 04.03.2022, all'impugnazione della sentenza, onde consentire il passaggio in giudicato della stessa e l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato Civile;
concordemente i sigg. e chiedevano la cessazione degli effetti Parte_1 CP_1 civili del matrimonio alle seguenti condizioni: disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli , entro il di ogni mese, CP_1 Per_1 Per_2
l'assegno mensile di euro 400,00, (comprensivo di € 200,00 per il figlio minore ed € 200,00 per Per_2 la LI maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente) con rivalutazione ISTAT dalla Per_1 data della separazione, con ordine al datore di lavoro, attualmente alla ditta “ CP_3
”, P.Iva/c.f. , con sede in Napoli, di pagare immediatamente alla signora
[...] P.IVA_1
il predetto assegno, detraendolo da quanto mensilmente dovuto a;
CP_1 Parte_1 disporre a carico del l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese mediche e di istruzione, Pt_1 subordinate al consenso di entrambi i genitori, laddove previsto dal Protocollo d'intesa del Tribunale di
Napoli del 7.3.2018, da versarsi entro il 5 del mese successivo a quello della richiesta, sorretta da documentazione idonea; in seguito, sono intervenuti giustificati motivi che, ad avviso del ricorrente, rendono necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza.
pagina 2 di 3 In particolare, la LI , maggiorenne, da tempo si è resa autonoma in quanto ha avuto Persona_1 un contratto di lavoro tanto che in data 26.03.2024 la di lei madre, sig.ra comunicava, a CP_1 mezzo telegramma, al sig. di non corrispondere più il mantenimento di euro Parte_1
200,00 per la LI . Persona_1
Inoltre, la sig.ra ha inteso trasferirsi a casa del compagno sig. cambiando Persona_1 CP_4 anche la residenza da Via Gorizia n. 1, ove risiedeva con la sig.ra alla Via Trieste n. 6 CP_1 sempre in Casale Monferrato (AL).
Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni di legge affinché il padre non sia tenuto più a corrispondere alla ex moglie l'assegno di mantenimento a lei spettante per la sola LI , stabilito in euro Persona_1
200,00 in sede di divorzio.
Nulla è, altresì, dovuto alla LI nche in merito alle spese straordinarie. Per_1
Resta, invece, unitamente al contributo già fissato in euro 200 mensili quale contributo al mantenimento del figlio , l'onere di concorrere nella misura del 50% nelle spese straordinarie, così come Per_2 individuate nel Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Vercelli, a favore del figlio e Per_2
ciò sino a che il medesimo non abbia raggiunto la propria indipendenza economica.
In assenza di una soccombenza, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra questione disattesa, a parziale modifica della sentenza n. 2509/2022 del 04-
10.03.2022 del Tribunale di Napoli revoca l'assegno mensile a carico di di Parte_1
contributo nel mantenimento di € 200,00 in favore della LI nonché il concorso dello Persona_1
stesso al pagamento del 50% delle spese straordinarie afferenti la LI maggiorenne ed autosufficiente.
Dispone a carico di un contributo, già fissato in euro 200 mensili, al Parte_1
mantenimento del figlio , nonché l'onere di concorrere nella misura del 50% nelle spese Per_2 straordinarie, così come individuate nel Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Vercelli e ciò sino a che non abbia raggiunto la propria indipendenza economica. Persona_2
Conferma, per il resto, quanto statuito dalla sentenza n. 2509/2022 del 04-10.03.2022 del Tribunale di
Napoli.
Nulla in punto spese.
Così deciso in Vercelli, in camera di consiglio, il 6 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel.
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3