Ordinanza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, ordinanza 08/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4688/2024
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Procedimento R.G. 4688/2024 promosso da:
Parte_1
(attore/i) contro
CP_1
(convenuto/i)
Il Giudice,
a scioglimento della riserva che precede, rilevato che l'attrice non ha prodotto alcuna prova scritta degli asseriti vizi della merce venduta;
ritenuta in ogni caso prima facie fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, non essendovi prova di alcuna denuncia dei supposti vizi prima dell'introduzione del presente giudizio;
osservato, anzi, che la merce era stata accettata senza riserve al momento della consegna, come emerge dai formulari doc. 2 fasc. mon.; rilevato infine che nulla l'attrice ha dedotto in punto di periculum in mora (salva l'allegazione per cui “la somma ingiunta è tale da poter influire in maniera irreparabile sul bilancio della società “presunta” debitrice”, la quale è però del tutto generica e indimostrata);
PQM
rigetta l'istanza attorea di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Si comunichi.
Treviso, 6 marzo 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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