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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/03/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11848/2023, pubblicata in data 28.12.2023, iscritto al n. 3214/2024 del ruolo generale affari civili contenziosi e vertente
TRA
(c.f. ), già con sede in Milano, Via Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Domenichino n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, dall'avv. Paolo Bonalume (c.f. ), per quanto CodiceFiscale_1 ancora occorrer possa domiciliato presso la cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli,
- appellante -
E
Secondaria di 1° grado di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
(c.f. ), in persona del Dirigente scolastico pro tempore, con sede in P.IVA_2 CP_3
, Via Marciotti, ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
[...]
Napoli (c.f. ), presso i cui uffici in Via Armando Diaz n.11 è domiciliata per legge, P.IVA_3
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza n. 11848/2023, pubblicata in data 28.12.2023, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta dalla nei confronti della Scuola Secondaria di 1° Parte_2 grado SM Ammendola – De Amicis di San Giuseppe Vesuviano, per il pagamento dell'importo di
5.397,85 € a titolo di interessi moratori da ritardato pagamento, e ulteriori interessi e spese, in relazione a tre fatture emesse dalla Manital S.C.P.A., per prestazioni di pulizia dalla stessa effettuate,
a seguito di cessione del credito in suo favore.
Affermava il Tribunale che il rapporto era nullo a monte, non essendo stato prodotto il contratto scritto regolante il rapporto tra le parti e non essendo sufficiente né la prova testimoniale o per presunzioni né la confessione della controparte;
che la domanda di ingiustificato arricchimento era tardiva in quanto proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni ed era generica, in quanto solo accennata senza alcuna deduzione dei suoi elementi costitutivi;
essa era inoltre infondata in quanto oggetto della cessione era stato solo il credito non anche la titolarità del negozio, che continuava ad appartenere al cedente.
Con atto notificato in data 27.6.2024 detta sentenza veniva impugnata dalla Parte_1
Premessa la sua qualità di cessionaria del credito da Manital, deduceva l'appellante l'erroneità della sentenza, con un primo motivo perché aveva ritenuto non provata l'esistenza di un valido contratto, non avendo il Tribunale considerato sia la mancanza di contestazioni in ordine all'esistenza del contratto stesso sia il riconoscimento operato dall'Istituto, come comprovato dalla documentazione depositata (fatture, indicazione del CIG, intervenuto pagamento dell'importo capitale); con un secondo motivo per omessa pronuncia, per essere state ritenute assorbite le ulteriori domande inerenti la validità della cessione del credito e l'applicabilità degli interessi moratori di cui al d. lgs. n.
231/2002. Con un terzo motivo di appello censurava la condanna alla rifusione delle spese di lite, da riformarsi in conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
Concludeva pertanto per la condanna della controparte al pagamento degli importi richiesti.
Si costituiva in giudizio l' appellato, instando per il rigetto dell'appello, con vittoria di CP_4
spese di lite.
All'udienza di trattazione del 5.12.2024, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Presidente istruttore fissava per la discussione della causa davanti al collegio, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del 26.2.2025, con termine per note conclusionali;
alla detta udienza, svoltasi in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dopo il deposito delle note di udienza, la Corte deliberava di emettere la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello, così come formulato, deve essere dichiarato inammissibile per la sua genericità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Il tribunale ha infatti affermato che l'importo in contestazione non è dovuto per non essere stata fornita la prova della esistenza del contratto, questa non potendo farsi discendere dalla produzione delle fatture, dalla indicazione del numero di dal comportamento processuale della Pt_3
parte o dal riconoscimento della esistenza del contratto stesso.
A fronte di detta motivazione, sarebbe stato onere di parte appellante di censurare, nell'atto di appello, o la regola di ripartizione dell'onere della prova dell'esistenza del contratto affermata dal tribunale o, in mancanza, di allegare prima, e provare poi, essere avvenuta la produzione del contratto scritto regolante i rapporti di cui alle fatture oggetto di causa o essere erronea l'affermazione della necessità di produzione del contratto scritto.
Nulla di tutto ciò si rinviene invece nell'atto di appello in oggetto, in cui l'appellante si è limitato a sostenere genericamente avere il tribunale omesso di considerare la produzione documentale effettuata (fatture riportanti il numero di C.I.G. e note di debito) in cui erano presenti tutti gli elementi necessari a provare il fondamento della sua domanda, e non aver considerato il comportamento e il riconoscimento del credito e del contratto operati dalla appellata;
laddove invece nessuna omessa considerazione vi è stata, avendo il tribunale proprio esaminato la documentazione prodotta ed il comportamento extraprocessuale della convenuta ed averli ritenuti irrilevanti ai fini della decisione, essendo necessaria la produzione del contratto scritto.
Appare evidente quindi il deficit di specificità, permanendo, anche a seguito della recente modifica dell'art. 342 c.p.c., la necessità di censurare in modo specifico la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice, essendo necessario che alla parte volitiva dell'atto di appello si accompagni sempre la parte argomentativa, tesa a confutare le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, mediante l'esposizione sufficientemente specifica delle ragioni su cui si fonda il gravame, le quali hanno la funzione fondamentale di delimitare l'ambito della cognizione del giudice di secondo grado. Avendo infatti il giudizio di appello natura di revisio prioris instantiae e non di iudicium novum, è infatti necessaria l'esposizione analitica delle ragioni sulle quali si fonda il gravame, non bastando richiamare le argomentazioni svolte ma non accolte dal giudice di primo grado, nè dedurre che un'affermazione della sentenza impugnata è errata o che le deduzioni esposte erano corrette, ma occorre che siano esposti, sia pure in modo stringato, ma specifico, gli argomenti che sostengono l'affermazione contraria e che costituiscono i motivi di critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, ai quali il giudice dell'impugnazione deve dare risposta.
Nulla di tutto ciò, come detto, si rinviene nel gravame in esame, che appare essere strutturato in via generale per la adattabilità ai molteplici giudizi promossi dalla appellante senza alcuna specifica considerazione delle motivazioni rese dal giudice di primo grado.
Il secondo e terzo motivo di appello restano assorbiti dal rigetto del primo motivo.
Deve pertanto essere dichiarato inammissibile l'appello, confermandosi la sentenza impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi.
Vanno poi dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11848/2023, pubblicata in data Parte_1
28.12.2023, in contraddittorio con la Scuola Secondaria di 1° grado SM Ammendola – De Amicis di
San Giuseppe Vesuviano, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
-----Dichiara inammissibile l'appello, confermando la sentenza impugnata, e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate in 2.000,00 € per compensi, oltre
15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa.
-----Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 28.2.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo