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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/06/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente rel.
Dott. Bruno Malagoli Giudice
Dott. Luca Angioi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo 59-1/2025 del registro dei procedimenti unitari, per la dichiarazione della liquidazione controllata di
C.F. , titolare dell'impresa individuale Parte_1 C.F._1
C.F. , con sede in Cagliari via Dante n. 96, rappresentata e Pt_2 P.IVA_1
difesa dall'avv. Luca Pusceddu, presso il cui studio in Cagliari ha eletto domicilio;
proposta da
, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Michele Sideri, presso il cui Parte_3
studio in Cagliari ha eletto domicilio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.3.2025, ritenuti sussistenti i presupposti di insolvenza della società resistente, ha domandato l'apertura della Parte_3
liquidazione giudiziale della stessa.
si è costituito con memoria depositata in data 5.5.2025, rappresentando Parte_1
di aver avuto casuale notizia della pendenza del presente procedimento, ma di aver già in precedenza avviato, presso l'organismo di composizione della crisi competente per territorio, la procedura di liquidazione controllata, non avendo infatti i requisiti dimensionali per l'assoggettamento a liquidazione giudiziale. Pertanto, ha domandato il rigetto della domanda di parte ricorrente ma l'apertura della liquidazione controllata.
All'udienza del 5.5.2025, parte ricorrente ha preso atto della costituzione del debitore e si è rimessa al Tribunale per l'individuazione della procedura concorsuale cui assoggettarlo.
Con memoria congiunta del 14.5.2025, il ricorrente ha rinunciato alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale e formulato domanda di apertura della liquidazione controllata, il resistente ha proposto in via principale la domanda di apertura della liquidazione controllata.
2. La domanda congiunta di apertura della liquidazione controllata, pur all'interno di un procedimento per apertura di liquidazione giudiziale, deve ritenersi ammissibile.
Ciò, infatti, appare coerente con il disegno del legislatore, che ha disciplinato il c.d.
procedimento unitario proprio al fine di regolare in un'unica sede la medesima crisi,
a prescindere dallo strumento di regolazione ammissibile o prescelto in concreto dalle parti.
Deve quindi ritenersi ammissibile e tempestiva la domanda di apertura della liquidazione controllata.
2. La domanda deve essere accolta senza necessità di relazione da parte di organismo di composizione della crisi, in ragione della circostanza che la domanda è stata formulata non solo dal debitore ma anche dal creditore ricorrente.
E' infatti dimostrato per tabulas (dichiarazione dei redditi dell'ultimo triennio,
relazione di stima dell'immobile di proprietà del debitore e informativa presso
Agenzia delle Entrate), che sia un imprenditore minore, non Parte_1
2 possedendo alcuno dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, lett. d), d.lgs 14 del
2019
Altresì è dimostrata la sussistenza di debiti scaduti per oltre 50.000,00 euro, come emerge pacificamente, oltre che dalla dichiarazione del debitore, anche dall'informativa dell'Agenzia delle Entrate, in atti.
Infine, sussiste lo stato di insolvenza del debitore, così come definito dall'art. 2,
comma 1, lettera b) CCII, provato da: a) l'esposizione debitoria complessiva del resistente, che ammonta a oltre 150.000,00 euro;
b) il reddito del resistente,
insufficiente a far fronte alla sua esposizione debitoria;
c) dalla mancata contestazione, anzi vera e propria formulazione, da parte del resistente della domanda di liquidazione controllata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata di C.F. Parte_1
; C.F._1
2. nomina il dott. Gaetano Savona Giudice Delegato alla procedura e quale
Liquidatore il dott. Stefano Chia
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 (si applica l'art. 10, comma III,
d.lgs. 14 del 2019);
3 5. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia e la pubblicazione presso il registro delle imprese;
7. ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati oggetto di liquidazione.
8. che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.
Si notifichi al debitore e, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII.
Cagliari, 4 giugno 2025
Il Presidente est.
dott. Gaetano Savona
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