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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 750/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Cristina Giannelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA LONDONIO 21, 20154 MILANO presso lo studio dell'avv. GIUNGI
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA CURTATONE 16, 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. SCHIAVI
MARCELLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 15 Assicurazione contro i danni
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 7027/2023 del Tribunale di
Milano emessa in data 13/09/2023 e pubblicata il 14/09/2023.
CONCLUSIONI PER AV HE:
“In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7027/2023 emessa dal
Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, Giudice dott.ssa Stefania Illarietti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5862/2021, pubblicata in data 14.09.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“accertata la validità, l'efficacia e la piena operatività del contratto di assicurazione del 21.05.2020 – polizza n. 1.1022.5.405524462 – con le relative appendici ed allegati, nonché il diritto dell'attore all'integrale indennizzo dei danni subiti a causa del sinistro del 10.10.2020, come determinati nel loro preciso ammontare ai sensi di polizza e delle
C.G.A.,
condannarsi:
a) (P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano (MI), Corso Como n. 17, a corrispondere all'attore l'indennizzo dovuto in esecuzione della polizza suindicata e, per l'effetto, pagare al sig. la somma di € 75.000,00, detratto Parte_1
l'importo relativo ad eventuale franchigia o quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla pronuncia ed agli interessi legali sulla somma liquidata sino all'effettiva corresponsione;
pagina 2 di 15 b) (P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano (MI), Corso Como n. 17, a risarcire l'attore del maggior danno derivatogli, per i motivi esposti in fatto ed in diritto, per il periodo di ritardo nella corresponsione della somma dovuta in forza della polizza. Oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettiva corresponsione" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado a ulteriore conferma delle ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico della natura turistica e non agonistica dell'evento in occasione di cui si verificò il sinistro per cui è causa.”
CONCLUSIONI PER Controparte_1
“Voglia la Corte adita , disattesa ogni contraria istanza e previa ogni declaratoria del caso, così provvedere :
- In via preliminare : pronunciarsi ex art. 348 bis - 350 bis cpc;
- Nel merito : confermare la Sentenza n. 7027/2023 emessa dal Tribunale di
Milano nel procedimento RG n. 5862/2021 , in data 13.9.2024 e pubblicata il
14.9.2021, respingendo, in ogni caso, le domande qui avanzate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- In ogni caso rigettare ogni ulteriore richiesta avanzata nei confronti di questa
Compagnia in esito alla domanda di riforma della Sentenza impugnata che pare invece debba essere confermata in ogni sua parte;
- Rigettare comunque ogni infondata pretesa avanzata nei confronti di
[...]
CP_1
pagina 3 di 15 - Vinte le spese anche del presente giudizio , oltre 15 % forfait ed oneri come dovuti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
-rigettava la richiesta di indennizzo formulata da nei confronti Parte_1
di Controparte_1
-condannava alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
Controparte_1
La vicenda può essere sunteggiata come segue.
(d'ora in avanti stipulava con Parte_1 Parte_1 Controparte_1
(d'ora in avanti Axa o compagnia assicurativa), in data 21/05/2020, la polizza assicurativa denominata “Nuova Protezione Auto” (cfr. doc. n. 1 del fascicolo di primo grado di comprensiva anche della clausola Kasko per l'autovettura Parte_1
IN AN (targata GB333AN) – autovettura condotta in leasing dal
Parte_1
In data 10/10/2020 il mentre si trovava alla guida della predetta autovettura Parte_1
nell'autodromo GA, sito in Roma, ne perdeva il controllo andando a sbattere all'interno del circuito e danneggiandola.
L'auto veniva quindi trasportata presso l'autofficina IN Roma, la quale effettuava una stima dei costi di riparazione del veicolo.
Contr In data 12/10/2020 il trasmetteva ad il preventivo per le riparazioni Parte_1
unitamente alla denuncia di sinistro, nella quale, tuttavia, non veniva specificato che l'incidente si era verificato presso l'autodromo GA (cfr. doc n. 3 del fascicolo di primo grado di . Parte_1
pagina 4 di 15 La compagnia assicurativa negava l'indennizzo, pertanto la citava in giudizio Parte_1
al fine di ottenerne la corresponsione – nella misura pari a euro 75.000,00, detratto l'importo relativo ad eventuale franchigia – e al fine di ottenere la condanna della stessa compagnia assicurativa al risarcimento del maggior danno asseritamente subito a causa del ritardo nella corresponsione dell'indennizzo.
Contr Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda principale per inoperatività della polizza ai sensi dell'art.
3.12 lett. d) delle condizioni generali di assicurazione, che prevede: “l'assicurazione non comprende i danni accaduti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento di gara” (cfr. doc. n. 12 del Contr Contr fascicolo di primo grado di;
in particolare, riteneva che il CP_2
cui aveva partecipato il altro non fosse che un evento con finalità
[...] Parte_1
competitiva, data la registrazione dei tempi di percorrenza (cfr. doc 18 del fascicolo di Contr primo grado di e la presenza di una classifica (cfr. doc n. 18.1 del fascicolo di Contr primo grado di .
Contr In ogni caso, contestava il quantum e chiedeva, altresì, il rigetto della domanda volta ad ottenere il risarcimento del maggior danno.
Il Tribunale dopo aver concesso i termini per le memorie, e senza il compimento di attività istruttoria, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, in tale sede, tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7027/2023 rigettava la domanda di Parte_1
volta ad ottenere l'indennizzo assumendo, sulla scorta di più elementi (quali: la contemporanea circolazione di più autovetture all'interno dell'autodromo, la circostanza che i tempi di percorrenza fossero cronometrati e che l'evento si svolgesse all'interno di un autodromo), che il sinistro si fosse verificato in occasione di una competizione pagina 5 di 15 sportiva e che dunque la copertura assicurativa fosse esclusa. Condannava, pertanto, Contr al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
Avverso la summenzionata sentenza propone appello (d'ora in avanti Parte_1
anche appellante).
Gli argomenti di parte appellante possono essere ricondotti a due motivi di appello.
I. Erronea valutazione di elementi in fatto e in diritto circa la natura competitiva dell'evento . Controparte_2
a. Definizione di competizione sportiva. Parte appellante ritiene che la definizione di “competizione sportiva” elaborata dal giudice di prime cure sia generica e arbitraria posto che non trova alcun fondamento normativo, non vengono richiamati precedenti giurisprudenziali conformi e non vi sono clausole di polizza orientate in tal senso;
b. Servizio di cronometraggio. Parte appellante sostiene, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, di aver contestato il fatto che i tempi di percorrenza fossero registrati, più precisamente argomenta che tale contestazione sia stata fatta sin dall'atto introduttivo e, ancora, nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., nella quale avrebbe precisato di non aver avuto in dotazione alcun trasponder, circostanza questa che non sarebbe stata a sua volta contestata dalla compagnia assicurativa;
inoltre, parte appellante rileva che in relazione all'assenza di cronometraggio erano stati altresì formulati dei capitoli di prova, non ammessi dal giudice di primo grado,
e di cui viene chiesta l'assunzione in questa sede. Parte appellante evidenzia altresì che sebbene la quota di partecipazione prevedesse il servizio di cronometraggio con trasponder (cfr. doc. n. 18 del fascicolo di primo grado di
Contr
tale circostanza non avrebbe alcuna rilevanza, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, in quanto tale servizio era opzionale e comunque effettuato solo per ragioni di sicurezza;
pagina 6 di 15 c. Forum online. L'appellante contesta poi che il giudice di prime cure abbia attribuito rilevanza ad una classifica contenuta in un forum di discussione online riguardante una “quarta tappa ” e che nell'attribuire rilevanza Parte_2
a tale forum abbia messo in evidenza che non ne fosse stata messa in discussione l'autenticità. A tal riguardo, parte appellante sostiene innanzitutto di non conoscere l'evento ” ma di aver partecipato unicamente al Parte_2
. In secondo luogo allega di non comprendere il concetto Controparte_2
di autenticità richiamato dal giudice di prime cure;
sottolinea, nel dettaglio, di aver provveduto a contestare l'esistenza di una classifica con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., rilevando che l'estratto del forum online Contr prodotto da provenisse da un non meglio precisato sito e contenesse una serie di commenti provenienti da soggetti non meglio identificati. In ogni caso parte appellante precisa che tale classifica sarebbe al più un mero elenco delle tempistiche registrate solo per fini di sicurezza.
II. Mancata valutazione di fatti e prove dirimenti in relazione alla natura turistica dell'evento , vizio di motivazione apparente della Controparte_2
sentenza e conseguente nullità.
a. Essenza degli eventi . Parte appellante si duole della CP_2
qualificazione del , effettuata dal primo giudice, alla Controparte_2
stregua di un evento di natura competitiva;
l'appellante ritiene che il giudice abbia omesso di considerare le caratteristiche comuni a tutti gli eventi , i quali non prevedono classifiche o premi in palio e CP_2
comunque il cronometraggio è libero;
b. Regolamento Trackday dell'autodromo di Monza. Parte appellante lamenta l'omessa valutazione delle caratteristiche non agonistiche ma turistiche dell'evento che, secondo la sua ricostruzione, il giudice di prime CP_2
cure avrebbe potuto ricavare dalla disamina del regolamento CP_2
pagina 7 di 15 dell'autodromo di Monza già prodotto nel corso del giudizio di primo grado;
c. Estratto sito internet di Track4fun s.r.l.. Parte appellante richiama le caratteristiche dell'evento riportate nell'estratto del Parte_3
sito internet della società organizzatrice dell'evento già prodotto in primo grado, ma non esaminato dal giudice di prime cure;
d. Chiarimenti del responsabile della società organizzatrice del CP_2
. Parte appellante si duole del mancato apprezzamento, ad opera
[...]
del primo giudice, dei chiarimenti forniti dal responsabile della società che ha organizzato l'evento del 10/10/2020, il quale ne ha Controparte_2
confermato la natura turistica;
e. Licenza di guida racing. Parte appellante pone in evidenza che l'evento
Trackday a cui ha partecipato non richiedeva alcuna licenza racing, che sarebbe stata invece necessaria se si fosse trattato di una gara o competizione;
f. Regolamento di gara. Parte appellante evidenzia che l'evento non CP_2
prevedeva alcun regolamento di gara;
di altre compagnie assicurative. Parte appellante si duole CP_3
dell'omessa valutazione comparativa tra le clausole contenute nella polizza oggetto del contendere e le clausole di esclusione della garanzia contenute in polizze assicurative di diverse compagnie – anch'esse già prodotte nel primo grado di giudizio.
Parte appellante chiede quindi la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado, e, ove ritenuto necessario, previa ammissione delle istanze istruttorie non ammesse.
Contr Si costituisce in appello (d'ora in avanti anche appellata) rispondendo agli argomenti di parte appellante come di seguito.
pagina 8 di 15 L'appellata ribadisce l'inoperatività della garanzia kasko in ragione della causa di esclusione contenuta nella clausola 3.12 lett. d) delle condizioni generali di Contr assicurazione (cfr. doc. n. 12 pag. 42 del fascicolo di primo grado di , inoltre, evidenzia come tale conclusione sia corroborata da un filmato prodotto in primo grado
Contr (cfr. doc. n. 8 del fascicolo di primo grado di .
Nel merito, l'appellata evidenzia che il primo giudice ha correttamente fondato il suo convincimento su una serie di documenti divulgati dalla stessa società che ha organizzato l'evento, la Track4fun s.r.l. (sul punto richiama i doc. n. 6, 7, 18, 18.1, 19, Contr 20 del fascicolo di primo grado di .
L'appellata rileva inoltre che parte appellante non ha contestato la sua partecipazione all'evento 2020 e neppure la sua posizione in classifica.
Per quanto concerne il richiamo che l'appellante fa alle clausole di altre compagnie assicurative, l'appellata ne rileva l'irrilevanza, posto che si tratta di contratti estranei al caso di specie.
In via subordinata, nell'ipotesi in cui la clausola assicurativa venga ritenuta operativa, parte appellante si riporta alle difese già svolte in primo grado precisando che sussiste un massimale valore a nuovo pari a euro 227.000,00 con uno scoperto di indennizzo pari al
15%.
Infine, contesta la risarcibilità degli ulteriori danni richiesti da parte appellante, evidenziando come la clausola kasko non copra i danni indiretti.
Parte appellata chiede quindi il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 16/01/2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi possono essere trattati unitariamente. pagina 9 di 15 L'appello è fondato nei limiti che seguono.
Il diritto di parte appellante a ottenere l'indennizzo assicurativo per i danni occorsi al proprio autoveicolo, in occasione del del 10/10/2020, dipende dalla Controparte_2
qualificazione di detto evento alla stregua di competizione sportiva o di mera circolazione turistica su pista.
Tra le condizioni di assicurazione sussiste, infatti, una clausola di esclusione della garanzia (art.
3.12 lett. d.) la quale prevede che: “l'assicurazione non comprende i danni accaduti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento di gara”.
Questa Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ritiene che la contemporanea partecipazione di più auto o la circostanza che l'evento si sia svolto in un autodromo non sono idonei di per sé ad imprimere all'evento natura di competizione sportiva. In merito alla classifica contenuta nel forum di discussione online occorre precisare che si tratta dell'estratto di un sito web, dunque, contrariamente a quanto sembra argomentare dal giudice di primo grado, estraneo all'onere di disconoscimento che ai sensi dell'art. 214 c.p.c. ha per oggetto una scrittura privata e grava sul presunto autore della medesima.
In ogni caso, si rileva che parte appellante ha contestato tale documento nel primo atto utile, evidenziando il fatto che l'appellata non avesse specificamente identificato né il sito web in questione né gli autori dei commenti ivi contenuti.
Viceversa, va posta l'attenzione su una serie di elementi, i quali sì risulterebbero determinanti ai fini della qualificazione dell'evento alla stregua di una competizione, ma che, tuttavia, non sono stati provati.
In particolare, tali elementi sono: la sussistenza di un regolamento (regolamento a cui, invece, fa espressamente riferimento la clausola di esclusione della garanzia); la necessità di possedere una licenza di guida specifica per le competizioni sportive;
pagina 10 di 15 l'attribuzione di punteggi;
la sussistenza di qualifiche;
la partenza in griglie;
la sussistenza di una fase finale di premiazione.
Il volantino di presentazione dell'evento non menzionava alcuno Controparte_2
dei suddetti elementi, ma si limitava a scandire la giornata in questo modo: dalle 09.00 alle 14.45 erano previste Sessioni Challenge Cronometrate in cui le vetture stradali venivano suddivise per categorie;
dalle 14.45 alle 17.45 si svolgeva il Trackday
Exclusive Open Pit - lane destinato a vetture sportive (cfr. doc. n. 18 fascicolo di primo Contr grado di .
Per quanto concerne la sussistenza di tempi cronometrati, sebbene parte appellante non abbia contestato tempestivamente tale circostanza (infatti, l'appellante ha allegato di aver scelto di non usufruire del servizio di cronometraggio tardivamente con la memoria
183, comma 6, n. 3), il fatto in sé non è rilevante nel caso di specie in quanto esso di per sé solo non è idoneo a qualificare l'evento come competizione sportiva e, in ogni caso, esiste tutta una serie di documenti dai quali è possibile desumere che il cronometraggio avesse finalità diverse da quelle competitive.
A tal proposito, risultano pregnanti i chiarimenti da parte del Sig. CP_4
responsabile della Track4fun s.r.l., la società che ha organizzato l'evento, chiarimenti peraltro richiesti dalla medesima compagnia appellata e che il giudice avrebbe dovuto valutare.
In data 1/07/2021 il Sig. a precisato che: “Non abbiamo uno storico dei tempi...i CP_4
tempi sul giro vengono usati….per un miglior controllo del traffico in pista e per la formazione di gruppi quanto più possibile omogenei dal punto di vista delle prestazioni.
Il tutto a vantaggio della sicurezza dei piloti”(cfr. doc. n. 24 del fascicolo di primo Contr grado di .
In data 26/06/2021 il Sig. ha precisato altresì che: “le vetture partecipanti ai CP_4
nostri Trackday vengono quando possibile divise in categorie in base a fattori come potenza, marca, esperienza dei piloti, tipologia della vettura (se pesante, leggera,
pagina 11 di 15 stradale o turismo) per ragioni di sicurezza in modo da consentire a tutti i piloti di condividere il circuito con un numero di vetture limitato e dalle prestazioni simili” (cfr. doc. n. 14 fascicolo di primo grado di . Parte_1
Questo richiamo al concetto di sicurezza viene menzionato anche nel sito della
Track4fun s.r.l., in particolare, nella sezione in cui viene spiegato l'obiettivo dei
Trackdays da essa organizzati: “organizzare dove il divertimento e l'emozione CP_2
della guida vadano di pari passo con la sicurezza in pista. Da qui l'idea di proporre giornate open pit-lane nei più prestigiosi circuiti Italiani ed Europei dove i piloti possano testare le loro vetture e migliorare le proprie capacità di guida”(cfr. doc. n. 16 fascicolo di primo grado di . Parte_1
In conclusione, non essendo stata provata la sussistenza di una competizione, l'evento può essere ricondotto ad un mero Trackday, inteso come giornata in cui i circuiti vengono messi a disposizione di varie categorie di clienti, con dei turni per girare liberamente in pista.
Così qualificato l'evento, la copertura dei danni che si sono verificati in occasione dello stesso non è espressamente esclusa dalle condizioni generali di assicurazione. A una opposta conclusione si sarebbe pervenuti nel caso in cui si fosse applicata una polizza
Contr diversa da quella analoga a quelle adottate da altre compagnie assicurative, le quali prevedono, in tema, specifiche ipotesi di esclusione della polizza. In particolare, all'art. 23 lett. r) delle condizioni generali di assicurazione, Controparte_5
esclude l'operatività della garanzia per sinistri “avvenuti durante la guida in aree adibite
a circuito, pista…”.
Alla luce di queste argomentazioni, parte appellante ha diritto a ottenere il risarcimento per i danni occorsi alla propria autovettura.
In merito al quantum da corrispondere, l'appellata precisa esservi un massimale a nuovo pari a euro 227.000,00 con uno scoperto di indennizzo pari al 15 % (cfr. doc. n. 1 pag. Contr 5/7 del fascicolo di primo grado di mentre l'appellante nega in toto l'applicazione pagina 12 di 15 di qualsivoglia scoperto, ritenendo si tratti di una clausola vessatoria che richiede una doppia sottoscrizione. Si ritiene non vi siano ostacoli all'applicabilità dello scoperto nella misura del 15 %, posto che la previsione di uno scoperto di indennizzo non limita ma specifica l'oggetto del contratto, non costituendo pertanto clausola vessatoria (v. da ultimo Cass. Civ., ord. 4.09.2023, n. 25743).
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori occorre chiarire che, trattandosi di danni non coperti dalla garanzia kasko, non sono risarcibili;
tuttavia, la questione deve essere approfondita alla luce dell'istituto della cosiddetta mala gestio propria, che si verifica, tra le altre ipotesi, quando: “sia ravvisabile un colpevole ritardo dell'assicuratore nella corresponsione dell'indennizzo al danneggiato, ritardo dal quale sia derivato all'assicurato un danno;
anche in tal caso l'assicuratore può essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale, in quanto, anche in tale ipotesi,
l'obbligo deriva da un fatto proprio dell'assicuratore”(cfr. Cass. Civ., Sez III, ord.
26.06.2020, n. 12895).
Per poter, dunque, valutare l'accoglimento o il rigetto della pretesa di parte appellante in tema di risarcimento del maggior danno è necessario valutare se l'assicurazione abbia tenuto o meno una condotta colpevolmente dilatoria nella liquidazione del danno.
In data 10/10/2020 parte appellante denunciava il sinistro omettendo di specificare che lo stesso era avvenuto presso l'autodromo GA sito in Roma.
La compagnia assicurativa non provvedeva a liquidare tempestivamente il danno, e così, in data 17/12/2021, l'appellante le intimava di adempire.
Solo in occasione di tale missiva, dunque ben più di 2 mesi dopo la presentazione della denuncia, parte appellante dettagliava il luogo nel quale il sinistro di era verificato, vale a dire l'Autodromo di GA, e la finalità non competitiva dell'evento in occasione del quale la sua autovettura veniva danneggiata (doc. n. 11 del fascicolo di primo grado dell'appellante).
pagina 13 di 15 In data 14/01/2021 la compagnia assicurativa non accoglieva la richiesta di indennizzo in quanto: “i danni da lei lamentati non sono compatibili con le modalità di accadimento contenute nella denuncia…”(v. doc. n. 5 del fascicolo di primo grado dell'appellata).
La denuncia presentata in maniera incompleta e integrata tardivamente ha verosimilmente rallentato la ricostruzione della dinamica in cui il sinistro si è verificato, per questo motivo non è possibile addebitare alla compagnia assicurativa un ritardo colpevole nella corresponsione dell'indennizzo, di conseguenza il diritto dell'assicurato ad ottenere il risarcimento del maggior danno deve essere rigettata. Non senza rilevare che sussisteva una certa difficoltà interpretativa dei limiti della garanzia, tanto che il
Tribunale ha adottato una soluzione qui disattesa.
L'esito del gravame, con la soccombenza del tutto prevalente della compagnia assicuratrice, comporta il rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi a favore di spese che si liquidano come in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7027/2023, pubblicata in data
14/09/2023 , così dispone:
1. accoglie l'appello limitatamente alla richiesta di indennizzo assicurativo sulla base dell'operatività della clausola kasko contenuta nella polizza n.
405524462 stipulata da con Parte_1 [...]
per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, Controparte_1
2. condanna l pagamento a favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 75.000,00 al lordo dello scoperto di Parte_1
indennizzo da applicare, pari al 15 % della somma de qua, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gl'indici istat costo vita dalla data del sinistro, 10/10/2020, e oltre agl'interessi legali calcolati sulla somma dovuta come rivalutata anno per anno dal 10/10/2020 all'effettiva corresponsione;
pagina 14 di 15
3. Condanna a rifondere le spese di lite di Controparte_1
entrambi i gradi a , così liquidate: Parte_1
a. quanto al primo grado, liquidate in euro 5.233,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
b. quanto al secondo grado, liquidate in euro 5.990,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Milano in camera di consiglio in data 22/01/2025
Il Presidente rel. est.
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Cristina Giannelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA LONDONIO 21, 20154 MILANO presso lo studio dell'avv. GIUNGI
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA CURTATONE 16, 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. SCHIAVI
MARCELLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 15 Assicurazione contro i danni
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 7027/2023 del Tribunale di
Milano emessa in data 13/09/2023 e pubblicata il 14/09/2023.
CONCLUSIONI PER AV HE:
“In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7027/2023 emessa dal
Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, Giudice dott.ssa Stefania Illarietti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5862/2021, pubblicata in data 14.09.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“accertata la validità, l'efficacia e la piena operatività del contratto di assicurazione del 21.05.2020 – polizza n. 1.1022.5.405524462 – con le relative appendici ed allegati, nonché il diritto dell'attore all'integrale indennizzo dei danni subiti a causa del sinistro del 10.10.2020, come determinati nel loro preciso ammontare ai sensi di polizza e delle
C.G.A.,
condannarsi:
a) (P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano (MI), Corso Como n. 17, a corrispondere all'attore l'indennizzo dovuto in esecuzione della polizza suindicata e, per l'effetto, pagare al sig. la somma di € 75.000,00, detratto Parte_1
l'importo relativo ad eventuale franchigia o quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla pronuncia ed agli interessi legali sulla somma liquidata sino all'effettiva corresponsione;
pagina 2 di 15 b) (P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano (MI), Corso Como n. 17, a risarcire l'attore del maggior danno derivatogli, per i motivi esposti in fatto ed in diritto, per il periodo di ritardo nella corresponsione della somma dovuta in forza della polizza. Oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettiva corresponsione" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado a ulteriore conferma delle ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico della natura turistica e non agonistica dell'evento in occasione di cui si verificò il sinistro per cui è causa.”
CONCLUSIONI PER Controparte_1
“Voglia la Corte adita , disattesa ogni contraria istanza e previa ogni declaratoria del caso, così provvedere :
- In via preliminare : pronunciarsi ex art. 348 bis - 350 bis cpc;
- Nel merito : confermare la Sentenza n. 7027/2023 emessa dal Tribunale di
Milano nel procedimento RG n. 5862/2021 , in data 13.9.2024 e pubblicata il
14.9.2021, respingendo, in ogni caso, le domande qui avanzate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- In ogni caso rigettare ogni ulteriore richiesta avanzata nei confronti di questa
Compagnia in esito alla domanda di riforma della Sentenza impugnata che pare invece debba essere confermata in ogni sua parte;
- Rigettare comunque ogni infondata pretesa avanzata nei confronti di
[...]
CP_1
pagina 3 di 15 - Vinte le spese anche del presente giudizio , oltre 15 % forfait ed oneri come dovuti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
-rigettava la richiesta di indennizzo formulata da nei confronti Parte_1
di Controparte_1
-condannava alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
Controparte_1
La vicenda può essere sunteggiata come segue.
(d'ora in avanti stipulava con Parte_1 Parte_1 Controparte_1
(d'ora in avanti Axa o compagnia assicurativa), in data 21/05/2020, la polizza assicurativa denominata “Nuova Protezione Auto” (cfr. doc. n. 1 del fascicolo di primo grado di comprensiva anche della clausola Kasko per l'autovettura Parte_1
IN AN (targata GB333AN) – autovettura condotta in leasing dal
Parte_1
In data 10/10/2020 il mentre si trovava alla guida della predetta autovettura Parte_1
nell'autodromo GA, sito in Roma, ne perdeva il controllo andando a sbattere all'interno del circuito e danneggiandola.
L'auto veniva quindi trasportata presso l'autofficina IN Roma, la quale effettuava una stima dei costi di riparazione del veicolo.
Contr In data 12/10/2020 il trasmetteva ad il preventivo per le riparazioni Parte_1
unitamente alla denuncia di sinistro, nella quale, tuttavia, non veniva specificato che l'incidente si era verificato presso l'autodromo GA (cfr. doc n. 3 del fascicolo di primo grado di . Parte_1
pagina 4 di 15 La compagnia assicurativa negava l'indennizzo, pertanto la citava in giudizio Parte_1
al fine di ottenerne la corresponsione – nella misura pari a euro 75.000,00, detratto l'importo relativo ad eventuale franchigia – e al fine di ottenere la condanna della stessa compagnia assicurativa al risarcimento del maggior danno asseritamente subito a causa del ritardo nella corresponsione dell'indennizzo.
Contr Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda principale per inoperatività della polizza ai sensi dell'art.
3.12 lett. d) delle condizioni generali di assicurazione, che prevede: “l'assicurazione non comprende i danni accaduti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento di gara” (cfr. doc. n. 12 del Contr Contr fascicolo di primo grado di;
in particolare, riteneva che il CP_2
cui aveva partecipato il altro non fosse che un evento con finalità
[...] Parte_1
competitiva, data la registrazione dei tempi di percorrenza (cfr. doc 18 del fascicolo di Contr primo grado di e la presenza di una classifica (cfr. doc n. 18.1 del fascicolo di Contr primo grado di .
Contr In ogni caso, contestava il quantum e chiedeva, altresì, il rigetto della domanda volta ad ottenere il risarcimento del maggior danno.
Il Tribunale dopo aver concesso i termini per le memorie, e senza il compimento di attività istruttoria, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, in tale sede, tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7027/2023 rigettava la domanda di Parte_1
volta ad ottenere l'indennizzo assumendo, sulla scorta di più elementi (quali: la contemporanea circolazione di più autovetture all'interno dell'autodromo, la circostanza che i tempi di percorrenza fossero cronometrati e che l'evento si svolgesse all'interno di un autodromo), che il sinistro si fosse verificato in occasione di una competizione pagina 5 di 15 sportiva e che dunque la copertura assicurativa fosse esclusa. Condannava, pertanto, Contr al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
Avverso la summenzionata sentenza propone appello (d'ora in avanti Parte_1
anche appellante).
Gli argomenti di parte appellante possono essere ricondotti a due motivi di appello.
I. Erronea valutazione di elementi in fatto e in diritto circa la natura competitiva dell'evento . Controparte_2
a. Definizione di competizione sportiva. Parte appellante ritiene che la definizione di “competizione sportiva” elaborata dal giudice di prime cure sia generica e arbitraria posto che non trova alcun fondamento normativo, non vengono richiamati precedenti giurisprudenziali conformi e non vi sono clausole di polizza orientate in tal senso;
b. Servizio di cronometraggio. Parte appellante sostiene, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, di aver contestato il fatto che i tempi di percorrenza fossero registrati, più precisamente argomenta che tale contestazione sia stata fatta sin dall'atto introduttivo e, ancora, nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., nella quale avrebbe precisato di non aver avuto in dotazione alcun trasponder, circostanza questa che non sarebbe stata a sua volta contestata dalla compagnia assicurativa;
inoltre, parte appellante rileva che in relazione all'assenza di cronometraggio erano stati altresì formulati dei capitoli di prova, non ammessi dal giudice di primo grado,
e di cui viene chiesta l'assunzione in questa sede. Parte appellante evidenzia altresì che sebbene la quota di partecipazione prevedesse il servizio di cronometraggio con trasponder (cfr. doc. n. 18 del fascicolo di primo grado di
Contr
tale circostanza non avrebbe alcuna rilevanza, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, in quanto tale servizio era opzionale e comunque effettuato solo per ragioni di sicurezza;
pagina 6 di 15 c. Forum online. L'appellante contesta poi che il giudice di prime cure abbia attribuito rilevanza ad una classifica contenuta in un forum di discussione online riguardante una “quarta tappa ” e che nell'attribuire rilevanza Parte_2
a tale forum abbia messo in evidenza che non ne fosse stata messa in discussione l'autenticità. A tal riguardo, parte appellante sostiene innanzitutto di non conoscere l'evento ” ma di aver partecipato unicamente al Parte_2
. In secondo luogo allega di non comprendere il concetto Controparte_2
di autenticità richiamato dal giudice di prime cure;
sottolinea, nel dettaglio, di aver provveduto a contestare l'esistenza di una classifica con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., rilevando che l'estratto del forum online Contr prodotto da provenisse da un non meglio precisato sito e contenesse una serie di commenti provenienti da soggetti non meglio identificati. In ogni caso parte appellante precisa che tale classifica sarebbe al più un mero elenco delle tempistiche registrate solo per fini di sicurezza.
II. Mancata valutazione di fatti e prove dirimenti in relazione alla natura turistica dell'evento , vizio di motivazione apparente della Controparte_2
sentenza e conseguente nullità.
a. Essenza degli eventi . Parte appellante si duole della CP_2
qualificazione del , effettuata dal primo giudice, alla Controparte_2
stregua di un evento di natura competitiva;
l'appellante ritiene che il giudice abbia omesso di considerare le caratteristiche comuni a tutti gli eventi , i quali non prevedono classifiche o premi in palio e CP_2
comunque il cronometraggio è libero;
b. Regolamento Trackday dell'autodromo di Monza. Parte appellante lamenta l'omessa valutazione delle caratteristiche non agonistiche ma turistiche dell'evento che, secondo la sua ricostruzione, il giudice di prime CP_2
cure avrebbe potuto ricavare dalla disamina del regolamento CP_2
pagina 7 di 15 dell'autodromo di Monza già prodotto nel corso del giudizio di primo grado;
c. Estratto sito internet di Track4fun s.r.l.. Parte appellante richiama le caratteristiche dell'evento riportate nell'estratto del Parte_3
sito internet della società organizzatrice dell'evento già prodotto in primo grado, ma non esaminato dal giudice di prime cure;
d. Chiarimenti del responsabile della società organizzatrice del CP_2
. Parte appellante si duole del mancato apprezzamento, ad opera
[...]
del primo giudice, dei chiarimenti forniti dal responsabile della società che ha organizzato l'evento del 10/10/2020, il quale ne ha Controparte_2
confermato la natura turistica;
e. Licenza di guida racing. Parte appellante pone in evidenza che l'evento
Trackday a cui ha partecipato non richiedeva alcuna licenza racing, che sarebbe stata invece necessaria se si fosse trattato di una gara o competizione;
f. Regolamento di gara. Parte appellante evidenzia che l'evento non CP_2
prevedeva alcun regolamento di gara;
di altre compagnie assicurative. Parte appellante si duole CP_3
dell'omessa valutazione comparativa tra le clausole contenute nella polizza oggetto del contendere e le clausole di esclusione della garanzia contenute in polizze assicurative di diverse compagnie – anch'esse già prodotte nel primo grado di giudizio.
Parte appellante chiede quindi la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado, e, ove ritenuto necessario, previa ammissione delle istanze istruttorie non ammesse.
Contr Si costituisce in appello (d'ora in avanti anche appellata) rispondendo agli argomenti di parte appellante come di seguito.
pagina 8 di 15 L'appellata ribadisce l'inoperatività della garanzia kasko in ragione della causa di esclusione contenuta nella clausola 3.12 lett. d) delle condizioni generali di Contr assicurazione (cfr. doc. n. 12 pag. 42 del fascicolo di primo grado di , inoltre, evidenzia come tale conclusione sia corroborata da un filmato prodotto in primo grado
Contr (cfr. doc. n. 8 del fascicolo di primo grado di .
Nel merito, l'appellata evidenzia che il primo giudice ha correttamente fondato il suo convincimento su una serie di documenti divulgati dalla stessa società che ha organizzato l'evento, la Track4fun s.r.l. (sul punto richiama i doc. n. 6, 7, 18, 18.1, 19, Contr 20 del fascicolo di primo grado di .
L'appellata rileva inoltre che parte appellante non ha contestato la sua partecipazione all'evento 2020 e neppure la sua posizione in classifica.
Per quanto concerne il richiamo che l'appellante fa alle clausole di altre compagnie assicurative, l'appellata ne rileva l'irrilevanza, posto che si tratta di contratti estranei al caso di specie.
In via subordinata, nell'ipotesi in cui la clausola assicurativa venga ritenuta operativa, parte appellante si riporta alle difese già svolte in primo grado precisando che sussiste un massimale valore a nuovo pari a euro 227.000,00 con uno scoperto di indennizzo pari al
15%.
Infine, contesta la risarcibilità degli ulteriori danni richiesti da parte appellante, evidenziando come la clausola kasko non copra i danni indiretti.
Parte appellata chiede quindi il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 16/01/2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi possono essere trattati unitariamente. pagina 9 di 15 L'appello è fondato nei limiti che seguono.
Il diritto di parte appellante a ottenere l'indennizzo assicurativo per i danni occorsi al proprio autoveicolo, in occasione del del 10/10/2020, dipende dalla Controparte_2
qualificazione di detto evento alla stregua di competizione sportiva o di mera circolazione turistica su pista.
Tra le condizioni di assicurazione sussiste, infatti, una clausola di esclusione della garanzia (art.
3.12 lett. d.) la quale prevede che: “l'assicurazione non comprende i danni accaduti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento di gara”.
Questa Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ritiene che la contemporanea partecipazione di più auto o la circostanza che l'evento si sia svolto in un autodromo non sono idonei di per sé ad imprimere all'evento natura di competizione sportiva. In merito alla classifica contenuta nel forum di discussione online occorre precisare che si tratta dell'estratto di un sito web, dunque, contrariamente a quanto sembra argomentare dal giudice di primo grado, estraneo all'onere di disconoscimento che ai sensi dell'art. 214 c.p.c. ha per oggetto una scrittura privata e grava sul presunto autore della medesima.
In ogni caso, si rileva che parte appellante ha contestato tale documento nel primo atto utile, evidenziando il fatto che l'appellata non avesse specificamente identificato né il sito web in questione né gli autori dei commenti ivi contenuti.
Viceversa, va posta l'attenzione su una serie di elementi, i quali sì risulterebbero determinanti ai fini della qualificazione dell'evento alla stregua di una competizione, ma che, tuttavia, non sono stati provati.
In particolare, tali elementi sono: la sussistenza di un regolamento (regolamento a cui, invece, fa espressamente riferimento la clausola di esclusione della garanzia); la necessità di possedere una licenza di guida specifica per le competizioni sportive;
pagina 10 di 15 l'attribuzione di punteggi;
la sussistenza di qualifiche;
la partenza in griglie;
la sussistenza di una fase finale di premiazione.
Il volantino di presentazione dell'evento non menzionava alcuno Controparte_2
dei suddetti elementi, ma si limitava a scandire la giornata in questo modo: dalle 09.00 alle 14.45 erano previste Sessioni Challenge Cronometrate in cui le vetture stradali venivano suddivise per categorie;
dalle 14.45 alle 17.45 si svolgeva il Trackday
Exclusive Open Pit - lane destinato a vetture sportive (cfr. doc. n. 18 fascicolo di primo Contr grado di .
Per quanto concerne la sussistenza di tempi cronometrati, sebbene parte appellante non abbia contestato tempestivamente tale circostanza (infatti, l'appellante ha allegato di aver scelto di non usufruire del servizio di cronometraggio tardivamente con la memoria
183, comma 6, n. 3), il fatto in sé non è rilevante nel caso di specie in quanto esso di per sé solo non è idoneo a qualificare l'evento come competizione sportiva e, in ogni caso, esiste tutta una serie di documenti dai quali è possibile desumere che il cronometraggio avesse finalità diverse da quelle competitive.
A tal proposito, risultano pregnanti i chiarimenti da parte del Sig. CP_4
responsabile della Track4fun s.r.l., la società che ha organizzato l'evento, chiarimenti peraltro richiesti dalla medesima compagnia appellata e che il giudice avrebbe dovuto valutare.
In data 1/07/2021 il Sig. a precisato che: “Non abbiamo uno storico dei tempi...i CP_4
tempi sul giro vengono usati….per un miglior controllo del traffico in pista e per la formazione di gruppi quanto più possibile omogenei dal punto di vista delle prestazioni.
Il tutto a vantaggio della sicurezza dei piloti”(cfr. doc. n. 24 del fascicolo di primo Contr grado di .
In data 26/06/2021 il Sig. ha precisato altresì che: “le vetture partecipanti ai CP_4
nostri Trackday vengono quando possibile divise in categorie in base a fattori come potenza, marca, esperienza dei piloti, tipologia della vettura (se pesante, leggera,
pagina 11 di 15 stradale o turismo) per ragioni di sicurezza in modo da consentire a tutti i piloti di condividere il circuito con un numero di vetture limitato e dalle prestazioni simili” (cfr. doc. n. 14 fascicolo di primo grado di . Parte_1
Questo richiamo al concetto di sicurezza viene menzionato anche nel sito della
Track4fun s.r.l., in particolare, nella sezione in cui viene spiegato l'obiettivo dei
Trackdays da essa organizzati: “organizzare dove il divertimento e l'emozione CP_2
della guida vadano di pari passo con la sicurezza in pista. Da qui l'idea di proporre giornate open pit-lane nei più prestigiosi circuiti Italiani ed Europei dove i piloti possano testare le loro vetture e migliorare le proprie capacità di guida”(cfr. doc. n. 16 fascicolo di primo grado di . Parte_1
In conclusione, non essendo stata provata la sussistenza di una competizione, l'evento può essere ricondotto ad un mero Trackday, inteso come giornata in cui i circuiti vengono messi a disposizione di varie categorie di clienti, con dei turni per girare liberamente in pista.
Così qualificato l'evento, la copertura dei danni che si sono verificati in occasione dello stesso non è espressamente esclusa dalle condizioni generali di assicurazione. A una opposta conclusione si sarebbe pervenuti nel caso in cui si fosse applicata una polizza
Contr diversa da quella analoga a quelle adottate da altre compagnie assicurative, le quali prevedono, in tema, specifiche ipotesi di esclusione della polizza. In particolare, all'art. 23 lett. r) delle condizioni generali di assicurazione, Controparte_5
esclude l'operatività della garanzia per sinistri “avvenuti durante la guida in aree adibite
a circuito, pista…”.
Alla luce di queste argomentazioni, parte appellante ha diritto a ottenere il risarcimento per i danni occorsi alla propria autovettura.
In merito al quantum da corrispondere, l'appellata precisa esservi un massimale a nuovo pari a euro 227.000,00 con uno scoperto di indennizzo pari al 15 % (cfr. doc. n. 1 pag. Contr 5/7 del fascicolo di primo grado di mentre l'appellante nega in toto l'applicazione pagina 12 di 15 di qualsivoglia scoperto, ritenendo si tratti di una clausola vessatoria che richiede una doppia sottoscrizione. Si ritiene non vi siano ostacoli all'applicabilità dello scoperto nella misura del 15 %, posto che la previsione di uno scoperto di indennizzo non limita ma specifica l'oggetto del contratto, non costituendo pertanto clausola vessatoria (v. da ultimo Cass. Civ., ord. 4.09.2023, n. 25743).
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori occorre chiarire che, trattandosi di danni non coperti dalla garanzia kasko, non sono risarcibili;
tuttavia, la questione deve essere approfondita alla luce dell'istituto della cosiddetta mala gestio propria, che si verifica, tra le altre ipotesi, quando: “sia ravvisabile un colpevole ritardo dell'assicuratore nella corresponsione dell'indennizzo al danneggiato, ritardo dal quale sia derivato all'assicurato un danno;
anche in tal caso l'assicuratore può essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale, in quanto, anche in tale ipotesi,
l'obbligo deriva da un fatto proprio dell'assicuratore”(cfr. Cass. Civ., Sez III, ord.
26.06.2020, n. 12895).
Per poter, dunque, valutare l'accoglimento o il rigetto della pretesa di parte appellante in tema di risarcimento del maggior danno è necessario valutare se l'assicurazione abbia tenuto o meno una condotta colpevolmente dilatoria nella liquidazione del danno.
In data 10/10/2020 parte appellante denunciava il sinistro omettendo di specificare che lo stesso era avvenuto presso l'autodromo GA sito in Roma.
La compagnia assicurativa non provvedeva a liquidare tempestivamente il danno, e così, in data 17/12/2021, l'appellante le intimava di adempire.
Solo in occasione di tale missiva, dunque ben più di 2 mesi dopo la presentazione della denuncia, parte appellante dettagliava il luogo nel quale il sinistro di era verificato, vale a dire l'Autodromo di GA, e la finalità non competitiva dell'evento in occasione del quale la sua autovettura veniva danneggiata (doc. n. 11 del fascicolo di primo grado dell'appellante).
pagina 13 di 15 In data 14/01/2021 la compagnia assicurativa non accoglieva la richiesta di indennizzo in quanto: “i danni da lei lamentati non sono compatibili con le modalità di accadimento contenute nella denuncia…”(v. doc. n. 5 del fascicolo di primo grado dell'appellata).
La denuncia presentata in maniera incompleta e integrata tardivamente ha verosimilmente rallentato la ricostruzione della dinamica in cui il sinistro si è verificato, per questo motivo non è possibile addebitare alla compagnia assicurativa un ritardo colpevole nella corresponsione dell'indennizzo, di conseguenza il diritto dell'assicurato ad ottenere il risarcimento del maggior danno deve essere rigettata. Non senza rilevare che sussisteva una certa difficoltà interpretativa dei limiti della garanzia, tanto che il
Tribunale ha adottato una soluzione qui disattesa.
L'esito del gravame, con la soccombenza del tutto prevalente della compagnia assicuratrice, comporta il rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi a favore di spese che si liquidano come in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7027/2023, pubblicata in data
14/09/2023 , così dispone:
1. accoglie l'appello limitatamente alla richiesta di indennizzo assicurativo sulla base dell'operatività della clausola kasko contenuta nella polizza n.
405524462 stipulata da con Parte_1 [...]
per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, Controparte_1
2. condanna l pagamento a favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 75.000,00 al lordo dello scoperto di Parte_1
indennizzo da applicare, pari al 15 % della somma de qua, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gl'indici istat costo vita dalla data del sinistro, 10/10/2020, e oltre agl'interessi legali calcolati sulla somma dovuta come rivalutata anno per anno dal 10/10/2020 all'effettiva corresponsione;
pagina 14 di 15
3. Condanna a rifondere le spese di lite di Controparte_1
entrambi i gradi a , così liquidate: Parte_1
a. quanto al primo grado, liquidate in euro 5.233,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
b. quanto al secondo grado, liquidate in euro 5.990,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Milano in camera di consiglio in data 22/01/2025
Il Presidente rel. est.
Alberto Massimo Vigorelli
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