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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 207/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to PETRACCO LORENZA GIORGIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to PASCOLI CLAUDIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Marcianise (CE) il
05/06/2010, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con la seguente figlia: , nata a [...] al tagliamento Persona_1
(PN) il 30/11/2011;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24/02/2025 e cioè “1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con trasferimento della propria residenza ove riterranno opportuno.
2. Assegnare la casa famigliare sita in Pinzano al Tagliamento (PN), Via Roma
n. 25 di proprietà di entrambi i coniugi in ragione della quota del 50%
ciascuno, alla IG.ra che continuerà ad ivi abitare con la figlia _1
, provvedendo in via esclusiva al pagamento di tutte le utenze. Per_1
3. I genitori avranno l'affidamento condiviso della figlia minore , con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, affidamento condiviso che si impegnano ad esercitare scambiandosi reciprocamente informazioni sulla quotidianità ed il vissuto della figlia, confrontandosi costantemente sulle scelte educative che la riguardano ed impegnandosi a prender concordemente tutte le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla scuola.
4. I genitori, nell'ottica di questa genitorialità condivisa, stabiliranno tra loro le modalità di visita e di pernottamento della figlia da parte del padre e Per_1
presso di lui, stabilendo come minimo un fine settimana alternato, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, e due giornate durante la settimana con fine settimana di spettanza materna anche con pernottamento e ciò
compatibilmente con le eIGenze scolastiche della minore.
5. Durante le vacanze scolastiche natalizie la figlia minore trascorrerà ad anni alterni, con un genitore il periodo dalla fine della scuola sino alle ore 21.00 del
30 dicembre e con l'altro genitore il periodo dalle ore 21.00 del 30 dicembre sino al rientro a scuola, quando riprenderà la normale alternanza dei fine settimana a favore del genitore che non ha avuto con sé la minore nel periodo precedente.
6. Durante le vacanze scolastiche pasquali trascorrerà, ad anni alterni, Per_1
2 con un genitore il periodo dal termine delle lezioni scolastiche alle ore 21.00 di
Pasqua e con l'altro genitore il periodo dalle ore 21.00 della giornata di Pasqua
alla ripresa delle lezioni, quando riprenderà la normale alternanza dei fine settimana a favore del genitore che non ha avuto con sé la minore nel periodo precedente.
7. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre e due con la madre, i periodi prescelti per le vacanze estive dovranno essere comunicati e, se necessario, programmati di comune accordo entro il 31 maggio di ciascun anno.
8. Il padre potrà poi tenere la figlia minore con sé quando vorrà, nel rispetto degli impegni scolastici e didattici della stessa e comunque, previo accordo con la madre e secondo i desideri della minore
9. Entrambi i genitori, nel tempo in cui la figlia minore sarà rispettivamente presso l'uno o l'altro, assicureranno alla stessa un contatto telefonico con il genitore presso cui non si trova o all'ora di pranzo o all'ora di cena oppure quando richiesto dalla minore.
10. In ragione delle attuali entrate reddituali e condizioni patrimoniali di entrambe le parti, a titolo di contributo mensile per il mantenimento della figlia minorenne e non economicamente autosufficiente, il IGnor Per_1
verserà alla NO , in qualità di genitore col-locatario, entro il Pt_2 _1
giorno 15 di ogni mese la somma di € 250,00= (duecentocinquanta/00) importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo l'indice ISTAT,
automatica dal mese di dicembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive secondo quanto previsto e disciplinato dal protocollo spese straordinarie del Tribunale di Pordenone che le parti dichiarano di conoscere;
il IGnor contribuirà inoltre in Pt_2
ragione del 50% all'acquisto del vestiario, delle scarpe, della cancelleria anche ordinaria necessari per la figlia minore e comunque entro il limite di €. 100,00
3 mensili, nonché in ragione del 50% alle spese per la mensa scolastica.
11. L'assegno unico universale per la figlia minore sarà percepito in via esclusiva dalla madre;
la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà
operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, salvo diverso accordo.
12. A definizione di tutti i rapporti di carattere patrimoniale intercorsi tra le parti a seguito del matrimonio il IGnor si obbliga a cedere Parte_3
alla NO , che si impegna ad accettare, per la propria Controparte_1
indivisa quota di ½ (una metà) il diritto di piena ed esclusiva proprietà della casa coniugale – costituita da appartamento posto al piano terra con cantina al piano scantinato ovvero dalle unità immobiliari facenti parte del fabbricato denominato “Cjamana”, sito in comune Pinzano al Tagliamento (PN), frazione
Valeriano, via Roma al civico n. 25, eretto sul terreno rilevato nel Catasto
Terreni al. F. 12 M. 1596 ente urbano ha 0.12.55 e rilevate al Catasto Fabbricati
del Comune di Pinzano al Tagliamento F. 12 M. 1596 sub 2, piano S1-T, cat.
A/2 cl. u., vani 4,5 RC Euro 395,09 e F. 12 M. 1596 sub 9, piano S1, cat. C/6 cl.
4., consistenza mq.19 RC. Euro 43,18. Il IG. si obbliga a Parte_3
cedere alla IG.ra anche la comproprietà delle parti Controparte_1
comuni di cui all'art. 1117 c.c. del fabbricato di cui le stese fanno parte, pari alla metà di 112/1000. Detto trasferimento verrà effettuato entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione presso un notaio di fiducia concordato tra le parti. Le spese relative a detta cessione saranno poste a carico della sola IG.ra . _1
13. La NO si obbliga ad accollarsi in via esclusiva, contestualmente _1
alla cessione di cui alla precedente condizione n.12, i due mutui fondiari a)
cod. accordo CF Cod. Finanziamento n. CF Controparte_2 P.IVA_1
, residuo al 30.11 2024 di € 23.710,56= e b) P.IVA_2 Controparte_2
cod. accordo CF Cod. Finanziamento n. CF , residuo al 30.11 P.IVA_3 P.IVA_4
4 2024 di € 24.77,81=, nonché gli ulteriori due prestiti a titolo di assicurazioni sui predetti mutui, n. 2040285 di € 1.843,94= con residuo al 30.11.2024 di €
1.318,47= e n. CP 1615793 di € 3.514,48= con residuo al 17.11. 2024 di € 1.834,14.
14. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento.
15. L'autovettura Renault Clio targata FY093NY rimarrà di proprietà e in uso alla IG.ra . le autovetture Peugeot 508 targata FC636EX e Fiat Marea _1
targata BF546YF rimarranno di proprietà e in uso al IG. . Pt_2
16. Spese e compensi di procedura integralmente compensati tra le parti”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 20/02/2025, in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Con ordinanza del 28/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli Per_1
interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Marcianise (CE), in _1
data 05/06/2010;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di MARCIANISE (CE) (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2010, atto n. 53, parte II, serie A, vol. 0) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 26/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 207/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to PETRACCO LORENZA GIORGIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to PASCOLI CLAUDIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Marcianise (CE) il
05/06/2010, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con la seguente figlia: , nata a [...] al tagliamento Persona_1
(PN) il 30/11/2011;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24/02/2025 e cioè “1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con trasferimento della propria residenza ove riterranno opportuno.
2. Assegnare la casa famigliare sita in Pinzano al Tagliamento (PN), Via Roma
n. 25 di proprietà di entrambi i coniugi in ragione della quota del 50%
ciascuno, alla IG.ra che continuerà ad ivi abitare con la figlia _1
, provvedendo in via esclusiva al pagamento di tutte le utenze. Per_1
3. I genitori avranno l'affidamento condiviso della figlia minore , con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, affidamento condiviso che si impegnano ad esercitare scambiandosi reciprocamente informazioni sulla quotidianità ed il vissuto della figlia, confrontandosi costantemente sulle scelte educative che la riguardano ed impegnandosi a prender concordemente tutte le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla scuola.
4. I genitori, nell'ottica di questa genitorialità condivisa, stabiliranno tra loro le modalità di visita e di pernottamento della figlia da parte del padre e Per_1
presso di lui, stabilendo come minimo un fine settimana alternato, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, e due giornate durante la settimana con fine settimana di spettanza materna anche con pernottamento e ciò
compatibilmente con le eIGenze scolastiche della minore.
5. Durante le vacanze scolastiche natalizie la figlia minore trascorrerà ad anni alterni, con un genitore il periodo dalla fine della scuola sino alle ore 21.00 del
30 dicembre e con l'altro genitore il periodo dalle ore 21.00 del 30 dicembre sino al rientro a scuola, quando riprenderà la normale alternanza dei fine settimana a favore del genitore che non ha avuto con sé la minore nel periodo precedente.
6. Durante le vacanze scolastiche pasquali trascorrerà, ad anni alterni, Per_1
2 con un genitore il periodo dal termine delle lezioni scolastiche alle ore 21.00 di
Pasqua e con l'altro genitore il periodo dalle ore 21.00 della giornata di Pasqua
alla ripresa delle lezioni, quando riprenderà la normale alternanza dei fine settimana a favore del genitore che non ha avuto con sé la minore nel periodo precedente.
7. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre e due con la madre, i periodi prescelti per le vacanze estive dovranno essere comunicati e, se necessario, programmati di comune accordo entro il 31 maggio di ciascun anno.
8. Il padre potrà poi tenere la figlia minore con sé quando vorrà, nel rispetto degli impegni scolastici e didattici della stessa e comunque, previo accordo con la madre e secondo i desideri della minore
9. Entrambi i genitori, nel tempo in cui la figlia minore sarà rispettivamente presso l'uno o l'altro, assicureranno alla stessa un contatto telefonico con il genitore presso cui non si trova o all'ora di pranzo o all'ora di cena oppure quando richiesto dalla minore.
10. In ragione delle attuali entrate reddituali e condizioni patrimoniali di entrambe le parti, a titolo di contributo mensile per il mantenimento della figlia minorenne e non economicamente autosufficiente, il IGnor Per_1
verserà alla NO , in qualità di genitore col-locatario, entro il Pt_2 _1
giorno 15 di ogni mese la somma di € 250,00= (duecentocinquanta/00) importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo l'indice ISTAT,
automatica dal mese di dicembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive secondo quanto previsto e disciplinato dal protocollo spese straordinarie del Tribunale di Pordenone che le parti dichiarano di conoscere;
il IGnor contribuirà inoltre in Pt_2
ragione del 50% all'acquisto del vestiario, delle scarpe, della cancelleria anche ordinaria necessari per la figlia minore e comunque entro il limite di €. 100,00
3 mensili, nonché in ragione del 50% alle spese per la mensa scolastica.
11. L'assegno unico universale per la figlia minore sarà percepito in via esclusiva dalla madre;
la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà
operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, salvo diverso accordo.
12. A definizione di tutti i rapporti di carattere patrimoniale intercorsi tra le parti a seguito del matrimonio il IGnor si obbliga a cedere Parte_3
alla NO , che si impegna ad accettare, per la propria Controparte_1
indivisa quota di ½ (una metà) il diritto di piena ed esclusiva proprietà della casa coniugale – costituita da appartamento posto al piano terra con cantina al piano scantinato ovvero dalle unità immobiliari facenti parte del fabbricato denominato “Cjamana”, sito in comune Pinzano al Tagliamento (PN), frazione
Valeriano, via Roma al civico n. 25, eretto sul terreno rilevato nel Catasto
Terreni al. F. 12 M. 1596 ente urbano ha 0.12.55 e rilevate al Catasto Fabbricati
del Comune di Pinzano al Tagliamento F. 12 M. 1596 sub 2, piano S1-T, cat.
A/2 cl. u., vani 4,5 RC Euro 395,09 e F. 12 M. 1596 sub 9, piano S1, cat. C/6 cl.
4., consistenza mq.19 RC. Euro 43,18. Il IG. si obbliga a Parte_3
cedere alla IG.ra anche la comproprietà delle parti Controparte_1
comuni di cui all'art. 1117 c.c. del fabbricato di cui le stese fanno parte, pari alla metà di 112/1000. Detto trasferimento verrà effettuato entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione presso un notaio di fiducia concordato tra le parti. Le spese relative a detta cessione saranno poste a carico della sola IG.ra . _1
13. La NO si obbliga ad accollarsi in via esclusiva, contestualmente _1
alla cessione di cui alla precedente condizione n.12, i due mutui fondiari a)
cod. accordo CF Cod. Finanziamento n. CF Controparte_2 P.IVA_1
, residuo al 30.11 2024 di € 23.710,56= e b) P.IVA_2 Controparte_2
cod. accordo CF Cod. Finanziamento n. CF , residuo al 30.11 P.IVA_3 P.IVA_4
4 2024 di € 24.77,81=, nonché gli ulteriori due prestiti a titolo di assicurazioni sui predetti mutui, n. 2040285 di € 1.843,94= con residuo al 30.11.2024 di €
1.318,47= e n. CP 1615793 di € 3.514,48= con residuo al 17.11. 2024 di € 1.834,14.
14. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento.
15. L'autovettura Renault Clio targata FY093NY rimarrà di proprietà e in uso alla IG.ra . le autovetture Peugeot 508 targata FC636EX e Fiat Marea _1
targata BF546YF rimarranno di proprietà e in uso al IG. . Pt_2
16. Spese e compensi di procedura integralmente compensati tra le parti”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 20/02/2025, in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Con ordinanza del 28/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli Per_1
interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Marcianise (CE), in _1
data 05/06/2010;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di MARCIANISE (CE) (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2010, atto n. 53, parte II, serie A, vol. 0) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 26/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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