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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott. Michele D'Auria, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio ed ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22696 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni per responsabilità ex art. 2051 c.c. e vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti in atti, dall'avv. Antonio Piracci presso il cui studio sito in Napoli alla Via P. Castellino n. 88 ha eletto domicilio;
- ATTRICE – CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Vanessa Cioffi, giusta procura alle liti a firma del Notaio con rep. n. 22594 e racc. Persona_1
n. 10507 del 15.09.2022, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura Municipale di Napoli al Palazzo S. Giacomo;
- CONVENUTO – CONCLUSIONI:
Parte attrice: “Affinché l'On. Giudicante adito, reietta ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, voglia così provvedere: - Accogliere, pienamente o secondo equità, la domanda attrice e di contro riconoscere la piena responsabilità, nella produzione del sinistro per cui è causa, del in persona del Sindaco e/o legale rapp.te p.t. ente proprietario Controparte_1 della strada ove è avvenuto il sinistro;
- per l'effetto condannare il convenuto CP_1
in persona del Sindaco e/o legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'istante di
[...] tutti i danni subiti nel sinistro de quo, in toto o secondo equità, come innanzi quantificati, oltre interessi sulla sorta rivalutata dal giorno del sinistro;
- condannare il convenuto
in persona del Sindaco e/o legale rapp.te p.t., al pagamento, delle spese di Controparte_1
C.T.U., come da anticipo già versato che dovrà essere rimborsato all'istante, nonché come saldo da liquidarsi direttamente la C.T.U., e spese di C.T.P., spese ed onorari del presente giudizio, così come quantificati nella particolareggiata nota in atti, nonché oneri fiscali e previdenziali sulle competenze come per legge e spese successive con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Parte convenuta: “il ut supra rapp.to e difeso conclude: - per il rigetto Controparte_1 della domanda per le eccezioni preliminari e subordinate sollevate, in quanto prescritta, comunque infondata e non provata sia in ordine al fatto che al nesso, in ogni caso, per la sussistenza del fortuito, compreso il concorso di colpa del danneggiato, esclusivo o prevalente;
- in ogni caso, per il rigetto della domanda, non sussistendo prova del danno, che, comunque, è richiesto in misura eccessiva ed ingiustificata, e con decurtazione di quanto eventualmente riconosciuto a titolo di infortunio in itinere. - Con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre oneri riflessi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato,
ha citato dinnanzi il Tribunale di Napoli il Parte_1 Controparte_1 chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità del predetto ente in ordine all'incidente verificatosi il 19.03.2016, alle ore 20.10 circa, sulla via Nicolardi a Napoli, all'altezza della libreria “Starace”. Ha riferito che il suddetto giorno, mentre era alla guida del motociclo Honda Sh tg. DK52088, era scivolato rovinosamente al suolo a causa della presenza di una buca sul manto stradale, non visibile e non segnalata, e che per l'effetto di tale accadimento era stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Cardarelli” di Napoli, ove le era stato diagnosticato: “Frattura pluriframmentaria scomposta metaepifisaria prossimale di tibia con interessamento di entrambi i piatti e della superficie articolare” e ove è stato sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti. In seguito all'evento dannoso, l'attore assumeva di aver patito: “postumi permanenti invalidanti nella misura del 25% di danno biologico, con una I.T.T. di giorni 90 ed una I.T.P. di giorni 60 al 50% ed ulteriori giorni 60 al 25%”. Tanto premesso in punto di fatto, ritenendo che fosse configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto, custode delle strade rientranti CP_1 nel perimetro urbano, o una responsabilità ex art. 2043 c.c. del suddetto ente, ne ha chiesto la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, da lei subiti, quantificati nella complessiva somma di € 118.395,61 oltre interessi, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 avversaria per infondatezza del fatto storico come dedotto in citazione e per la carenza degli elementi tipici di una richiesta risarcitoria in materia di danni derivanti da cose in custodia. In subordine, in caso di accoglimento della domanda, ha chiesto di dichiarare il concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c. nella produzione dell'evento dannoso.
2 La causa è stata istruita con ammissione e raccoglimento di prova testimoniale e con l'espletamento di una consulenza medico legale ed in data 24.01.2025 è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma. Preliminarmente, la domanda proposta deve essere qualificata quale azione di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., stabilendo l'anzidetta norma che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito”. In adesione al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice aderisce, la norma di cui all'art. 2051 c.c. risulta applicabile anche nei confronti della P.A. a meno che “sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile - all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto - esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta delle stesso da parte di terzi, sotto tale profilo assumono, soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia” (cfr. Cass. civ., sent. n. 15383 del 16.05.2006; conformi Cass. civ., sent. n. 15384 del 06.07.2006; Cass. civ., sent. n. 20827 del 26.09.2006; Cass. civ., sent. n. 5309 del 08.03.2007; Cass. civ., sent. n. 8377 del 07.04.2009; Cass. civ., sent. n. 5669 del 09.03.2010; Cass. civ., sent. n. 9546 del 22.04.2010; Cass. civ., sent. n. 2094 del 29.01.2013). Nel caso di specie il rapporto di custodia deve ritenersi sussistente, giacché l'incidente si è verificato su una strada rientrante nel perimetro urbano e sulla quale, quindi, ben era esercitabile una concreta vigilanza e manutenzione da parte dell'ente citato in giudizio. Pertanto, la domanda proposta va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, la posizione di custode dell'ente comunale in relazione al bene. Ciò posto, la responsabilità del custode si configura come una responsabilità oggettiva essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Nel riparto dell'onere della prova, peraltro, nonostante la presunzione di responsabilità gravante sul custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato non è esonerato dall'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della
3 particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ., ord. n. 5910 del 11.03.2011; Cass. civ., sent. n. 7125 del 21.03.2013). L'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso della sede stradale comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato (cfr. Cass. civ., ord. n. 11526 del 11.05.2017). Ove tale nesso causale sia stato dimostrato, la condotta del danneggiato rileva “nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa” (cfr. Cass. civ., sent. n. 4035 del 16.02.2021). Un comportamento negligente e disattento da parte del danneggiato non integra fortuito nei termini anzidetti.
“La eterogeneità tra i concetti di 'negligenza della vittima' e di 'imprevedibilità' della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile” (cfr. Cass. civ., sent. n. 25837 del 31.10.2017). La mera disattenzione della vittima, costituendo condotta prevedibile, quindi, non può assurgere a causa esclusiva del danno, tale da escludere la responsabilità del custode, la quale è integrata nel solo caso in cui la condotta della vittima sia stata imprevedibile, ovvero eccezionale ed inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr. Cass. civ., sent. n. 25837 del 31.10.2017; Cass. civ., sent. n. 4035 del 16.02.2021). Se la condotta della vittima, invece, non sia imprevedibile, bensì distratta o disattenta, ciò potrà comportare una riduzione del risarcimento, sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate – ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c. -, sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza – ai sensi dell'art. 1227, II comma, c.c. – ove sia stata tempestivamente spiegata eccezione sul punto. Fatte queste premesse e passando all'esame delle prove acquisite, il testimone
, escusso all'udienza del 13.05.2023, ha dichiarato: “L'incidente si è Testimone_1 verificato il 19 marzo del 2016, in serata, verso le ore 20:00. Ero andato a trovare degli amici
4 e stavo percorrendo via Nicolardi per tornare a casa. Per la precisione stavo attraversando via Nicolardi diretto verso la stazione della metropolitana che si trova un po' più su. Ero da solo. Non pioveva. Stavo attraversando la strada all'altezza del supermercato ad insegna “MD”. In quel punto c'è un varco nei muretti ed è possibile l'attraversamento. Non ricordo se nel punto in cui stavo attraversando la strada ci fossero strisce pedonali. Preciso che ero fermo sul marciapiede e mi stavo accingendo ad attraversare. Vidi un paio di automobili percorrere la strada in discesa in direzione di Capodimonte, non conosco il nome della strada che interseca via Nicolardi, posso dire che percorrevano la strada in discesa. Seguì le automobili uno scooter, mi sembrava un Honda SH di colore scuro. Non c'era una vera e propria buca sulla strada, più che altro su di un tratto mancavano alcuni strati di rivestimento dell'asfalto e c'era del brecciolino. C'era una striscia della larghezza di circa trenta o quaranta centimetri e ben più lunga sulla quale mancava parte del rivestimento in asfalto della strada. Il tratto di strada sul quale mancava tale striscia di asfalto era rettilineo. Ricordo che il conducente dello scooter, giunto su tale striscia, perse aderenza al suolo. Vidi che muoveva il manubrio a destra e sinistra e che, successivamente, pose la gamba sinistra a terra nel tentativo di non cadere. Subito dopo lo scooter, insieme al suo conducente, caddero sulla strada sul fianco sinistro. Percorse della strada a terra prima di fermarsi ma non saprei quantificare per quanti metri proseguì a terra prima di arrestarsi. Mi avvicinai allo scooter ma il suo conducente non disse il suo nome. Il conducente indossava un casco integrale. Vidi che aveva delle escoriazioni al braccio ed al lato sinistro sul quale era caduto. Dopo aver sollevato lo scooter constatai che il conducente dello scooter aveva delle lesioni alla gamba sinistra e che non riusciva a rialzarsi. Il ginocchio si era gonfiato tantissimo e non riusciva ad alzarsi in piedi. Insieme e me prestarono soccorso altre persone che non conoscevo, forse erano dei commercianti della zona. Facemmo restare il conducente dello scooter a terra per non aggravare la situazione. Fu chiamata l'ambulanza che giunse sul posto dopo 15-20 minuti. Non so indicare verso quale ospedale si diresse l'autoambulanza. Lasciai nella concitazione degli eventi il mio numero di telefono ad una persona che me lo chiese, forse ad un commerciante che abitava in zona. Di fronte al punto della caduta c'è una libreria ed un cancello che dà accesso al supermercato MD. Le luce dell'illuminazione pubblica erano accese ma, a mio avviso, l'illuminazione era scarsa. La presenza della striscia priva di asfalto non era segnalata. Mi sembra che la libreria fosse ancora aperta quando si verificò l'incidente”. Detta deposizione, unitamente alle fotografie prodotte, le quali rappresentano l'elemento di pericolo, ed alle risultanze del certificato di pronto soccorso, ove l'attore giunse dopo l'accaduto, sono elementi, tutti, i quali nella loro globalità considerati provano la sussistenza del nesso causale fra lo stato pericoloso del bene in custodia ed il danno. Va, peraltro, osservato che l'incidente si verificò su un tratto di strada in discesa che l'attore stava percorrendo alla guida di un motociclo di piccola cilindrata e non particolarmente stabile. Tutte queste circostanze avrebbero consigliato di procedere ad un'andatura particolarmente moderata che, invece, per come riferito dal testimone escusso, il motociclo condotto dall'attore non doveva avere giacché strisciò a terra per qualche metro prima di fermarsi completamente, sicché la sua
5 velocità doveva essere non esigua, altrimenti si sarebbe avuta una mera caduta di lato del veicolo dopo la perdita di equilibrio. Come già rilevato, l'esclusione o riduzione della responsabilità del custode si ha solo nel caso in cui la vittima abbia tenuto una condotta negligente e nel caso in cui detto comportamento non fosse prevedibile dal custode, mentre la “mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'articolo 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa” ove “la condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (cfr. Cass. civ., ord. n. 25837 del 31.10.2017). Deve, perciò, ritenersi provato che la velocità di guida tenuta dall'attore non fosse prudenziale e tale da evitare ostacoli facilmente visibili lungo il percorso, qual era la buca indicata quale causa della caduta, nonché ritenersi che una condotta di guida maggiormente cauta ed una velocità di guida più contenuta avrebbero potuto sia attenuare le possibilità di incappare nell'ostacolo, che evitare o attenuare le conseguenze dannose della caduta. Alla produzione dell'evento ha perciò contribuito anche il comportamento dell'attore, cui è imputabile una disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227, I comma, c.c. (cfr. Cass. civ., ord. n. 27724 del 30.10.2018, secondo cui “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”). Infatti, ancorché il comportamento colposo del danneggiato non sia idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno;
tuttavia, lo stesso può integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. Civ. sent. n. 8229/2010). In conclusione, in applicazione dell'art. 1227, I comma, c.c., si ritiene che l'incidente fu ascrivibile a colpa maggioritaria del 80% del e minoritaria del Controparte_1
20% della condotta di guida dell'attore medesimo. In ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunato ed alla sua entità, possono condividersi le indagini e le conclusioni del C.T.U. perché precise, esaurienti, frutto di completa disamina della documentazione medica prodotta ed adeguatamente motivate, né tantomeno specificamente contestate dai tecnici di
6 parte, i quali non hanno presentato osservazioni alle conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio. Il dott. , premessa la natura chiaramente traumatica delle lesioni patite CP_2 dall'attore e la loro compatibilità con l'incidente per cui è causa, ha chiarito che ha riportato un danno biologico permanente nella misura Parte_1 percentuale del 14%, successivo a un periodo di I.T.T. di giorni 90 e di I.T.P. di giorni 60 al 50% e di giorni 60 al 25%. Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attore può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto. Il danno biologico, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella
“lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”. L'entità del risarcimento, quindi, come già rilevato, deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (cfr. Cass. civ., sent. n. 11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008). Ciò posto, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano, i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. civ., sent. n. 28290 del 22.12.2011; Cass. civ., sent. n. 20895 del 15.10.2015; Cass. civ., sent. n. 9950 del 20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”). In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento dell'incidente (38 anni) deve essere riconosciuto l'importo di € 35.272,00 per l'invalidità permanente nella misura del 14%, quello di € 10.350,00 per i novanta giorni di invalidità temporanea totale, quello di € 3.450,00 per i sessanta giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e quello di € 1.725,00 per i sessanta giorni di invalidità temporanea parziale al 25%, per un totale di € 15.525,00 dovuti per il periodo di invalidità temporanea complessivamente subito. Per il calcolo dell'inabilità temporanea si è applicato un parametro medio nella forbice prevista dalla tabella (€ 115,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea)
7 in considerazione del periodo di invalidità totale e della sottoposizione ad intervento chirurgico. Va, quindi, rimarcato, quanto al danno morale ed esistenziale, che le Tabelle applicate prevedono la possibilità di aumentare la somma equitativamente determinata a titolo di danno morale, da intendersi quale componente aggiuntiva rispetto al danno biologico/relazionale strettamente inteso, facente parte del danno non patrimoniale liquidabile, il quale può essere personalizzato in aumento a seconda delle particolari ripercussioni concrete che le lesioni abbiano avuto sulle abitudini di vita del danneggiato. Il danno non patrimoniale copre, infatti, ogni pregiudizio di carattere non economico conseguente all'altrui fatto illecito, sia sotto il profilo del patema d'animo e della sofferenza soggettiva, che dal punto di vista dell'alterazione delle abitudini di vita, senza che possa essere liquidato il danno esistenziale come danno autonomo e distinto (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008 la quale afferma che
“non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di 'danno esistenziale', inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel 'danno esistenziale' si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ.”). Nell'evoluzione giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire e precisare che la componente relazionale del danno rientra nella più ampia componente del danno biologico, sussistendo dicotomia fra quest'ultimo, il quale inerisce alle lesioni fisiche e, quindi, alle ripercussioni che il danno ha sulle attività dinamico-relazionali del soggetto danneggiato, rispetto alla differente ed autonoma valutazione da compiersi “con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto” (cfr. Cass. civ., ord. n. 20795 del 20.08.2018; in termini, per la definizione del danno biologico come danno dinamico- relazionale Cass. civ., ord. n. 7513 del 2018). Entrambe le suddette voci di danno devono essere liquidate, purché allegate e provate. Infatti, il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di
8 carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. civ. ord. n. 28742 del 09.11.2018). Nel caso in esame, non vi è stata specifica allegazione e prova di un danno esistenziale. Al danno non patrimoniale come liquidato, va aggiunto il danno patrimoniale di € 1.196,31 per spese mediche documentate riconosciute come congrue dal consulente d'ufficio. Il complessivo importo risarcitorio ammonta pertanto ad € 51.993,31. Stante l'apporto causale dell'attore nella produzione del danno nella misura del 20%, il deve essere condannato al pagamento, in suo favore, Controparte_1 dell'importo di € 41.594,65, pari al 80% della somma liquidabile a titolo di risarcimento del danno. La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno è soggetta al cumulo di interessi e rivalutazione in quanto, vertendosi in tema di risarcimento danni da sinistro stradale e, quindi, di debito di valore, occorre riconoscere il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. Civ., sent. n. 1712 del 17.02.1995). Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto sussistente soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli. Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (19.03.2016) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sul credito complessivo maturato a titolo risarcitorio, così determinato, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di valore da € 26.001,00 ad € 52.000,00, applicabile in ragione del valore della domanda, così come accolta, riconoscendo i compensi in misura minima, stante l'assenza di difese complesse, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in forza del decreto di liquidazione del 27.01.2025 (cfr. Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte convenuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 22696/2021 R.G.A.C. pendente tra Parte_1 contro il ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede: a) accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiarato l'apporto causale concorrente dell'attore nella produzione del danno, in misura percentuale del 20%, condanna il al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 41.594,65, oltre rivalutazione come in motivazione e interessi al tasso legale dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo;
b) condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore di delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1 misura pari ad € 786,00 per spese vive ed € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge da attribuire all'avv. Antonio Piracci ex art. 93 c.p.c.; c) pone definitivamente a carico del le spese di C.T.U. Controparte_1
Napoli, 29.03.2025
Il G.U.
(dott. Michele D'Auria)
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Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott. Michele D'Auria, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio ed ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22696 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni per responsabilità ex art. 2051 c.c. e vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti in atti, dall'avv. Antonio Piracci presso il cui studio sito in Napoli alla Via P. Castellino n. 88 ha eletto domicilio;
- ATTRICE – CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Vanessa Cioffi, giusta procura alle liti a firma del Notaio con rep. n. 22594 e racc. Persona_1
n. 10507 del 15.09.2022, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura Municipale di Napoli al Palazzo S. Giacomo;
- CONVENUTO – CONCLUSIONI:
Parte attrice: “Affinché l'On. Giudicante adito, reietta ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, voglia così provvedere: - Accogliere, pienamente o secondo equità, la domanda attrice e di contro riconoscere la piena responsabilità, nella produzione del sinistro per cui è causa, del in persona del Sindaco e/o legale rapp.te p.t. ente proprietario Controparte_1 della strada ove è avvenuto il sinistro;
- per l'effetto condannare il convenuto CP_1
in persona del Sindaco e/o legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'istante di
[...] tutti i danni subiti nel sinistro de quo, in toto o secondo equità, come innanzi quantificati, oltre interessi sulla sorta rivalutata dal giorno del sinistro;
- condannare il convenuto
in persona del Sindaco e/o legale rapp.te p.t., al pagamento, delle spese di Controparte_1
C.T.U., come da anticipo già versato che dovrà essere rimborsato all'istante, nonché come saldo da liquidarsi direttamente la C.T.U., e spese di C.T.P., spese ed onorari del presente giudizio, così come quantificati nella particolareggiata nota in atti, nonché oneri fiscali e previdenziali sulle competenze come per legge e spese successive con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Parte convenuta: “il ut supra rapp.to e difeso conclude: - per il rigetto Controparte_1 della domanda per le eccezioni preliminari e subordinate sollevate, in quanto prescritta, comunque infondata e non provata sia in ordine al fatto che al nesso, in ogni caso, per la sussistenza del fortuito, compreso il concorso di colpa del danneggiato, esclusivo o prevalente;
- in ogni caso, per il rigetto della domanda, non sussistendo prova del danno, che, comunque, è richiesto in misura eccessiva ed ingiustificata, e con decurtazione di quanto eventualmente riconosciuto a titolo di infortunio in itinere. - Con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre oneri riflessi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato,
ha citato dinnanzi il Tribunale di Napoli il Parte_1 Controparte_1 chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità del predetto ente in ordine all'incidente verificatosi il 19.03.2016, alle ore 20.10 circa, sulla via Nicolardi a Napoli, all'altezza della libreria “Starace”. Ha riferito che il suddetto giorno, mentre era alla guida del motociclo Honda Sh tg. DK52088, era scivolato rovinosamente al suolo a causa della presenza di una buca sul manto stradale, non visibile e non segnalata, e che per l'effetto di tale accadimento era stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Cardarelli” di Napoli, ove le era stato diagnosticato: “Frattura pluriframmentaria scomposta metaepifisaria prossimale di tibia con interessamento di entrambi i piatti e della superficie articolare” e ove è stato sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti. In seguito all'evento dannoso, l'attore assumeva di aver patito: “postumi permanenti invalidanti nella misura del 25% di danno biologico, con una I.T.T. di giorni 90 ed una I.T.P. di giorni 60 al 50% ed ulteriori giorni 60 al 25%”. Tanto premesso in punto di fatto, ritenendo che fosse configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto, custode delle strade rientranti CP_1 nel perimetro urbano, o una responsabilità ex art. 2043 c.c. del suddetto ente, ne ha chiesto la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, da lei subiti, quantificati nella complessiva somma di € 118.395,61 oltre interessi, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 avversaria per infondatezza del fatto storico come dedotto in citazione e per la carenza degli elementi tipici di una richiesta risarcitoria in materia di danni derivanti da cose in custodia. In subordine, in caso di accoglimento della domanda, ha chiesto di dichiarare il concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c. nella produzione dell'evento dannoso.
2 La causa è stata istruita con ammissione e raccoglimento di prova testimoniale e con l'espletamento di una consulenza medico legale ed in data 24.01.2025 è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma. Preliminarmente, la domanda proposta deve essere qualificata quale azione di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., stabilendo l'anzidetta norma che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito”. In adesione al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice aderisce, la norma di cui all'art. 2051 c.c. risulta applicabile anche nei confronti della P.A. a meno che “sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile - all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto - esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta delle stesso da parte di terzi, sotto tale profilo assumono, soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia” (cfr. Cass. civ., sent. n. 15383 del 16.05.2006; conformi Cass. civ., sent. n. 15384 del 06.07.2006; Cass. civ., sent. n. 20827 del 26.09.2006; Cass. civ., sent. n. 5309 del 08.03.2007; Cass. civ., sent. n. 8377 del 07.04.2009; Cass. civ., sent. n. 5669 del 09.03.2010; Cass. civ., sent. n. 9546 del 22.04.2010; Cass. civ., sent. n. 2094 del 29.01.2013). Nel caso di specie il rapporto di custodia deve ritenersi sussistente, giacché l'incidente si è verificato su una strada rientrante nel perimetro urbano e sulla quale, quindi, ben era esercitabile una concreta vigilanza e manutenzione da parte dell'ente citato in giudizio. Pertanto, la domanda proposta va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, la posizione di custode dell'ente comunale in relazione al bene. Ciò posto, la responsabilità del custode si configura come una responsabilità oggettiva essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Nel riparto dell'onere della prova, peraltro, nonostante la presunzione di responsabilità gravante sul custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato non è esonerato dall'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della
3 particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ., ord. n. 5910 del 11.03.2011; Cass. civ., sent. n. 7125 del 21.03.2013). L'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso della sede stradale comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato (cfr. Cass. civ., ord. n. 11526 del 11.05.2017). Ove tale nesso causale sia stato dimostrato, la condotta del danneggiato rileva “nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa” (cfr. Cass. civ., sent. n. 4035 del 16.02.2021). Un comportamento negligente e disattento da parte del danneggiato non integra fortuito nei termini anzidetti.
“La eterogeneità tra i concetti di 'negligenza della vittima' e di 'imprevedibilità' della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile” (cfr. Cass. civ., sent. n. 25837 del 31.10.2017). La mera disattenzione della vittima, costituendo condotta prevedibile, quindi, non può assurgere a causa esclusiva del danno, tale da escludere la responsabilità del custode, la quale è integrata nel solo caso in cui la condotta della vittima sia stata imprevedibile, ovvero eccezionale ed inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr. Cass. civ., sent. n. 25837 del 31.10.2017; Cass. civ., sent. n. 4035 del 16.02.2021). Se la condotta della vittima, invece, non sia imprevedibile, bensì distratta o disattenta, ciò potrà comportare una riduzione del risarcimento, sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate – ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c. -, sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza – ai sensi dell'art. 1227, II comma, c.c. – ove sia stata tempestivamente spiegata eccezione sul punto. Fatte queste premesse e passando all'esame delle prove acquisite, il testimone
, escusso all'udienza del 13.05.2023, ha dichiarato: “L'incidente si è Testimone_1 verificato il 19 marzo del 2016, in serata, verso le ore 20:00. Ero andato a trovare degli amici
4 e stavo percorrendo via Nicolardi per tornare a casa. Per la precisione stavo attraversando via Nicolardi diretto verso la stazione della metropolitana che si trova un po' più su. Ero da solo. Non pioveva. Stavo attraversando la strada all'altezza del supermercato ad insegna “MD”. In quel punto c'è un varco nei muretti ed è possibile l'attraversamento. Non ricordo se nel punto in cui stavo attraversando la strada ci fossero strisce pedonali. Preciso che ero fermo sul marciapiede e mi stavo accingendo ad attraversare. Vidi un paio di automobili percorrere la strada in discesa in direzione di Capodimonte, non conosco il nome della strada che interseca via Nicolardi, posso dire che percorrevano la strada in discesa. Seguì le automobili uno scooter, mi sembrava un Honda SH di colore scuro. Non c'era una vera e propria buca sulla strada, più che altro su di un tratto mancavano alcuni strati di rivestimento dell'asfalto e c'era del brecciolino. C'era una striscia della larghezza di circa trenta o quaranta centimetri e ben più lunga sulla quale mancava parte del rivestimento in asfalto della strada. Il tratto di strada sul quale mancava tale striscia di asfalto era rettilineo. Ricordo che il conducente dello scooter, giunto su tale striscia, perse aderenza al suolo. Vidi che muoveva il manubrio a destra e sinistra e che, successivamente, pose la gamba sinistra a terra nel tentativo di non cadere. Subito dopo lo scooter, insieme al suo conducente, caddero sulla strada sul fianco sinistro. Percorse della strada a terra prima di fermarsi ma non saprei quantificare per quanti metri proseguì a terra prima di arrestarsi. Mi avvicinai allo scooter ma il suo conducente non disse il suo nome. Il conducente indossava un casco integrale. Vidi che aveva delle escoriazioni al braccio ed al lato sinistro sul quale era caduto. Dopo aver sollevato lo scooter constatai che il conducente dello scooter aveva delle lesioni alla gamba sinistra e che non riusciva a rialzarsi. Il ginocchio si era gonfiato tantissimo e non riusciva ad alzarsi in piedi. Insieme e me prestarono soccorso altre persone che non conoscevo, forse erano dei commercianti della zona. Facemmo restare il conducente dello scooter a terra per non aggravare la situazione. Fu chiamata l'ambulanza che giunse sul posto dopo 15-20 minuti. Non so indicare verso quale ospedale si diresse l'autoambulanza. Lasciai nella concitazione degli eventi il mio numero di telefono ad una persona che me lo chiese, forse ad un commerciante che abitava in zona. Di fronte al punto della caduta c'è una libreria ed un cancello che dà accesso al supermercato MD. Le luce dell'illuminazione pubblica erano accese ma, a mio avviso, l'illuminazione era scarsa. La presenza della striscia priva di asfalto non era segnalata. Mi sembra che la libreria fosse ancora aperta quando si verificò l'incidente”. Detta deposizione, unitamente alle fotografie prodotte, le quali rappresentano l'elemento di pericolo, ed alle risultanze del certificato di pronto soccorso, ove l'attore giunse dopo l'accaduto, sono elementi, tutti, i quali nella loro globalità considerati provano la sussistenza del nesso causale fra lo stato pericoloso del bene in custodia ed il danno. Va, peraltro, osservato che l'incidente si verificò su un tratto di strada in discesa che l'attore stava percorrendo alla guida di un motociclo di piccola cilindrata e non particolarmente stabile. Tutte queste circostanze avrebbero consigliato di procedere ad un'andatura particolarmente moderata che, invece, per come riferito dal testimone escusso, il motociclo condotto dall'attore non doveva avere giacché strisciò a terra per qualche metro prima di fermarsi completamente, sicché la sua
5 velocità doveva essere non esigua, altrimenti si sarebbe avuta una mera caduta di lato del veicolo dopo la perdita di equilibrio. Come già rilevato, l'esclusione o riduzione della responsabilità del custode si ha solo nel caso in cui la vittima abbia tenuto una condotta negligente e nel caso in cui detto comportamento non fosse prevedibile dal custode, mentre la “mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'articolo 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa” ove “la condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (cfr. Cass. civ., ord. n. 25837 del 31.10.2017). Deve, perciò, ritenersi provato che la velocità di guida tenuta dall'attore non fosse prudenziale e tale da evitare ostacoli facilmente visibili lungo il percorso, qual era la buca indicata quale causa della caduta, nonché ritenersi che una condotta di guida maggiormente cauta ed una velocità di guida più contenuta avrebbero potuto sia attenuare le possibilità di incappare nell'ostacolo, che evitare o attenuare le conseguenze dannose della caduta. Alla produzione dell'evento ha perciò contribuito anche il comportamento dell'attore, cui è imputabile una disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227, I comma, c.c. (cfr. Cass. civ., ord. n. 27724 del 30.10.2018, secondo cui “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”). Infatti, ancorché il comportamento colposo del danneggiato non sia idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno;
tuttavia, lo stesso può integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. Civ. sent. n. 8229/2010). In conclusione, in applicazione dell'art. 1227, I comma, c.c., si ritiene che l'incidente fu ascrivibile a colpa maggioritaria del 80% del e minoritaria del Controparte_1
20% della condotta di guida dell'attore medesimo. In ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunato ed alla sua entità, possono condividersi le indagini e le conclusioni del C.T.U. perché precise, esaurienti, frutto di completa disamina della documentazione medica prodotta ed adeguatamente motivate, né tantomeno specificamente contestate dai tecnici di
6 parte, i quali non hanno presentato osservazioni alle conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio. Il dott. , premessa la natura chiaramente traumatica delle lesioni patite CP_2 dall'attore e la loro compatibilità con l'incidente per cui è causa, ha chiarito che ha riportato un danno biologico permanente nella misura Parte_1 percentuale del 14%, successivo a un periodo di I.T.T. di giorni 90 e di I.T.P. di giorni 60 al 50% e di giorni 60 al 25%. Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attore può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto. Il danno biologico, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella
“lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”. L'entità del risarcimento, quindi, come già rilevato, deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (cfr. Cass. civ., sent. n. 11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008). Ciò posto, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano, i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. civ., sent. n. 28290 del 22.12.2011; Cass. civ., sent. n. 20895 del 15.10.2015; Cass. civ., sent. n. 9950 del 20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”). In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento dell'incidente (38 anni) deve essere riconosciuto l'importo di € 35.272,00 per l'invalidità permanente nella misura del 14%, quello di € 10.350,00 per i novanta giorni di invalidità temporanea totale, quello di € 3.450,00 per i sessanta giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e quello di € 1.725,00 per i sessanta giorni di invalidità temporanea parziale al 25%, per un totale di € 15.525,00 dovuti per il periodo di invalidità temporanea complessivamente subito. Per il calcolo dell'inabilità temporanea si è applicato un parametro medio nella forbice prevista dalla tabella (€ 115,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea)
7 in considerazione del periodo di invalidità totale e della sottoposizione ad intervento chirurgico. Va, quindi, rimarcato, quanto al danno morale ed esistenziale, che le Tabelle applicate prevedono la possibilità di aumentare la somma equitativamente determinata a titolo di danno morale, da intendersi quale componente aggiuntiva rispetto al danno biologico/relazionale strettamente inteso, facente parte del danno non patrimoniale liquidabile, il quale può essere personalizzato in aumento a seconda delle particolari ripercussioni concrete che le lesioni abbiano avuto sulle abitudini di vita del danneggiato. Il danno non patrimoniale copre, infatti, ogni pregiudizio di carattere non economico conseguente all'altrui fatto illecito, sia sotto il profilo del patema d'animo e della sofferenza soggettiva, che dal punto di vista dell'alterazione delle abitudini di vita, senza che possa essere liquidato il danno esistenziale come danno autonomo e distinto (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008 la quale afferma che
“non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di 'danno esistenziale', inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel 'danno esistenziale' si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ.”). Nell'evoluzione giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire e precisare che la componente relazionale del danno rientra nella più ampia componente del danno biologico, sussistendo dicotomia fra quest'ultimo, il quale inerisce alle lesioni fisiche e, quindi, alle ripercussioni che il danno ha sulle attività dinamico-relazionali del soggetto danneggiato, rispetto alla differente ed autonoma valutazione da compiersi “con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto” (cfr. Cass. civ., ord. n. 20795 del 20.08.2018; in termini, per la definizione del danno biologico come danno dinamico- relazionale Cass. civ., ord. n. 7513 del 2018). Entrambe le suddette voci di danno devono essere liquidate, purché allegate e provate. Infatti, il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di
8 carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. civ. ord. n. 28742 del 09.11.2018). Nel caso in esame, non vi è stata specifica allegazione e prova di un danno esistenziale. Al danno non patrimoniale come liquidato, va aggiunto il danno patrimoniale di € 1.196,31 per spese mediche documentate riconosciute come congrue dal consulente d'ufficio. Il complessivo importo risarcitorio ammonta pertanto ad € 51.993,31. Stante l'apporto causale dell'attore nella produzione del danno nella misura del 20%, il deve essere condannato al pagamento, in suo favore, Controparte_1 dell'importo di € 41.594,65, pari al 80% della somma liquidabile a titolo di risarcimento del danno. La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno è soggetta al cumulo di interessi e rivalutazione in quanto, vertendosi in tema di risarcimento danni da sinistro stradale e, quindi, di debito di valore, occorre riconoscere il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. Civ., sent. n. 1712 del 17.02.1995). Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto sussistente soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli. Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (19.03.2016) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sul credito complessivo maturato a titolo risarcitorio, così determinato, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di valore da € 26.001,00 ad € 52.000,00, applicabile in ragione del valore della domanda, così come accolta, riconoscendo i compensi in misura minima, stante l'assenza di difese complesse, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in forza del decreto di liquidazione del 27.01.2025 (cfr. Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte convenuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 22696/2021 R.G.A.C. pendente tra Parte_1 contro il ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede: a) accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiarato l'apporto causale concorrente dell'attore nella produzione del danno, in misura percentuale del 20%, condanna il al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 41.594,65, oltre rivalutazione come in motivazione e interessi al tasso legale dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo;
b) condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore di delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1 misura pari ad € 786,00 per spese vive ed € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge da attribuire all'avv. Antonio Piracci ex art. 93 c.p.c.; c) pone definitivamente a carico del le spese di C.T.U. Controparte_1
Napoli, 29.03.2025
Il G.U.
(dott. Michele D'Auria)
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