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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/04/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 12/3/2025, con la concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c., nella causa avente n. 673/2024 R.G.;
nella causa pendente tra:
, nata a [...] il [...] residente a [...]
Savonarola n. 78, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Franco Nobili ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cecina (Li) C.so
Matteotti n. 123, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.I. CP_1
), con sede in Montescudaio (PI), Via Poggio Gagliardo, n. 14, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Giribaldi ed elettivamente domiciliata in
Livorno, Via Verdi 7, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 1/3/2024 ad istanza della società
in virtù di titolo esecutivo costituito da assegno bancario n. CP_1
0006439925-01 dell'importo di € 20.000,00 emesso dall'attrice a garanzia del pagamento della caparra confirmatoria per l'acquisto dell'azienda denominata “Bar
Cecina” con sede aziendale in Cecina (Li) Viale Marconi n. 34.
1 Nello specifico, parte opponente ha proposto opposizione per i seguenti motivi:
- Inefficacia dell'assegno bancario azionato con l'atto di precetto come titolo esecutivo perché l'assegno è posdatato e privo del bollo;
- Nullità del contratto di cessione del ramo d'azienda Bar Cecina del 09/09/2023 per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, mancando la lista dei beni aziendali prevista nel contratto preliminare;
- In caso di validità del contratto, il preliminare sarebbe risolto per grave inadempienza della soc. . CP_1
Alla luce di tali motivi, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione: – In via preliminare
e cautelare, sospendere ex art. 615 cpc, inaudita altera parte, l'efficacia del titolo esecutivo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata, sussistendo i gravi
e fondati motivi dedotti in narrativa. – nel merito: In tesi accertare e dichiarare che la
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti Parte_2 dell'opponente essendo il contratto preliminare di cessione di azienda del 09.09.2023 viziato da nullità ex art. 1346 c.c. per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto. In ipotesi Dichiarare risolto il contratto preliminare di cessione d'azienda del 09.09.2023 per grave inadempienza della . Condannare in ogni Parte_2 caso la a restituire i due assegni (Assegno di c.c. di € 20.000,00 Parte_2 datato 31.12.2023 tratto su BCC Banca Centro Filiale di Cecina n. 0006439925-01 protestato e Assegno di c.c. di € 30.000,00 datato 31.01.2024 tratto su BCC Banca
Centro Filiale di Cecina n. 0006439925-02). Con vittoria di spese ed onorari. Con riserva di agire in separato giudizio per chiedere il risarcimento dei danni”.
Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto, domandando il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e spiegando domanda riconvenzionale volta all'accertamento del legittimo recesso della stessa dal contratto preliminare di cessione di ramo d'azienda e al diritto a trattenere la caparra confirmatoria ricevuta di € 20.000,00, così come portata dall'assegno bancario n.7075/70690/6439525-01.
Con ordinanza del 18/6/2024 è stata accolta l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ritenuti sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 615, primo comma, c.p.c. .
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 12/3/2025 è stata trattenuta in riserva per la decisione, previa concessione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 2. Tanto brevemente premesso, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito specificate.
Ed invero, il precetto opposto è stato notificato in forza di un titolo esecutivo costituito da assegno bancario n. 6439525-01 dell'importo di € 20.000,00.
Costituiscono circostanze pacifiche e non contestate tra le parti: che l'assegno è stato consegnato dalla sig.ra a al momento della firma della Pt_1 CP_1 proposta irrevocabile d'acquisto del 9/9/2023, che entrambe le parti qualificano come contratto preliminare;
che l'assegno è stato consegnato in bianco, senza l'indicazione della data, e con solo la firma dell'emittente; che l'assegno è stato rilasciato a garanzia della proposta d'acquisto, con funzione di caparra confirmatoria, con l'accordo tra le parti che sarebbe stato incassato dalla CP_1 solo alla data del 31/12/2023.
Orbene, trattasi, dunque, pacificamente di assegno postdatato -come affermato dalla stessa parte opposta- il quale, ancorché valido e immediatamente pagabile ex art. 31 L.A. (vedi Cass. 6.6.2006, n. 13259; e Cass. 25.5.2001, n. 71359), è privo però dell'efficacia di titolo esecutivo, in quanto utilizzato, in sostanza, come una cambiale, in violazione della legge sul bollo. Tale legge, tuttora, sanziona l'assegno irregolare con la “inefficacia come titolo esecutivo” (art. 20 D.P.R. 26.10.1972, n.
642); ed anzi l'abrogazione, rispettivamente esplicita e implicita, degli artt. 119 e 118
L.A. da parte dell'articolo unico della L. 28 ottobre 1967, n. 263 ha precluso anche la possibilità di una successiva regolarizzazione fiscale del titolo cambiario (Cass.
3.3.2010, n. 5069).
L'opposizione va, dunque, accolta sotto questo profilo in quanto l'assegno di cui al precetto non può essere utilizzato come titolo esecutivo, per cui deve essere dichiarata l'insussistenza del diritto de a procedere ad esecuzione CP_1 forzata nei confronti di sulla base dell'assegno n. 0006439925-01, Parte_1
e conseguentemente la nullità ed inefficacia del precetto.
3. Passando ad esaminare le ulteriori domande formulata dall'attrice/opponente nonché la domanda riconvenzionale formulata dalla parte opposta, si osserva quanto segue.
Giova innanzi tutto richiamare il noto e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è nulla la pattuizione convenuta tra la parti per il rilascio, a scopo di garanzia, di un assegno bancario – in bianco, postdatato o privo di data –, quest'ultimo dovendo, dunque, "nei rapporti diretti tra traente e prenditore, essere considerato alla stregua di una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988
c.c., implicando, di conseguenza, la presunzione iuris tantum dell'esistenza del
3 rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto" (cfr. Cass. n. 19051/2021).
In sostanza, benché l'emissione di un assegno bancario in bianco o postdatato sia un atto contrario alle norme imperative e dia, pertanto, luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, il rilievo della nullità del patto di garanzia intercorso tra le parti dirette dell'assegno "apre la via alla (sostitutiva e residuale) qualificazione della firma di traenza in termini di promessa di pagamento" (così, in motivazione, cfr. Cass. n. 27370/2019).
In termini ancora più esplicativi, è stato affermato che "L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento –, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art.1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c." (cfr. Cass.
n. 10710/2016; 4368/1995).
Nel caso in esame, è pacifico che l'assegno dell'importo di € 20.000,00, qualificato come caparra confirmatoria, sia stato consegnato in bianco al momento della proposta irrevocabile di acquisto del 9/9/2023, come garanzia del futuro pagamento. Infatti, le parti hanno anche espressamente pattuito che l'assegno sarebbe stato incassato solo alla data del 31/12/2023, ossia oltre tre mesi dopo dalla conclusione del contratto preliminare e dalla consegna dell'assegno. Non è dato conoscere le ragioni di tale pattuizione, ma comunque tanto basta per confermare che, nella fattispecie in esame, l'assegno postdatato e consegnato a garanzia di un'obbligazione, lungi dal valere come titolo esecutivo, possa essere qualificato come una mera promessa di pagamento, con conseguente onere, per il debitore, di provare l'inesistenza del rapporto fondamentale ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti.
Orbene, l'odierna parte opponente ha eccepito la nullità del contratto preliminare di cessione di azienda del 09/09/2023 per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto della cessione ex art. 1346 cc mancando il programmato elenco delle
4 attrezzature aziendali, o, in via subordinata, la risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte.
La domanda di nullità è fondata per le ragioni di seguito specificate.
L'art. 1346 c.c. prescrive che l'oggetto del contratto debba essere determinato o determinabile, a pena di nullità in virtù del richiamo operato dall'art. 1418 c.c. .
Nello specifico, anche il contratto preliminare, per la sua validità, deve essere sufficientemente determinato in modo tale da consentire la eventuale pronuncia sostitutiva dell'obbligo di concludere il contratto, ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve essere già sufficientemente determinato il bene che dovrà essere trasferito o devono essere esattamente indicate le modalità di determinazione.
Nel caso di specie, l'omessa predisposizione della lista delle attrezzature che avrebbero seguito la vendita dell'esercizio commerciale, che le stesse parti avevano indicato nel preliminare come documento necessario da allegare al preliminare, proprio al fine di individuare l'oggetto specifico del contratto di cessione, integra un vizio del contratto che è idoneo ad inficiarne la validità a causa dell'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto.
Ed invero, il mero richiamo all'attività commerciale oggetto della cessione, mediante indicazione del nominativo e della sua ubicazione, ma senza che siano stati indicati i singoli beni, mobili e immobili, che nel complesso compongono quell'azienda commerciale, è inidonea a rendere determinato l'oggetto del contratto di cessione. Esso deve ritenersi anche indeterminabile, in quanto nel predetto contratto non sono indicati neppure elementi certi ed obiettivi attraverso i quali sia possibile individuare materialmente quali sarebbero stati i beni costituenti l'azienda oggetto del futuro contratto di cessione.
Di tanto erano ben consapevoli le stesse parti che, infatti, avevano previsto nel preliminare, la necessità di predisporre un indispensabile atto di individuazione dei beni a mezzo di un inventario di tutti i beni mobili ed immobili che facevano parte dell'azienda commerciale, da allegare al preliminare e, dunque, già prima della stipula del contratto definitivo.
E', evidente, quindi, che tale attività afferiva, non alla precisazione di aspetti marginali del futuro accordo contrattuale, ma investiva un elemento essenziale dello stesso.
Tali ragioni portano a ritenere il contratto preliminare nullo per violazione dell'art. 1346 c.c., a nulla valendo tra l'altro che la promissaria acquirente, la sig.ra lavorasse, al tempo della stipula del preliminare, come Parte_1 dipendente nella medesima attività commerciale. Tale circostanza, infatti, non
5 comporta che la stessa avesse, o dovesse avere, necessariamente la conoscenza concreta ed effettiva di quali e quanti beni componevano l'azienda per la quale lavorava.
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse si ritiene che il contratto preliminare intercorso tra le parti, denominato proposta irrevocabile d'acquisto del 9/9/2023 debba essere dichiarato nullo, a ciò consegue il rigetto della domanda riconvenzionale e la condanna del convenuto alla restituzione degli assegni bancari ricevuti a garanzia del contratto dichiarato nullo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto della natura della causa, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto, Parte_1
• Dichiara l'inesistenza del diritto di di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata nei confronti di in virtù dell'assegno n. Parte_1
6439525-01 tratto sulla BCC Banca Centro - Filiale di Cecina (LI) c/c n.
707570690.;
• Dichiara nullo il contratto denominato “proposta irrevocabile d'acquisto” del
9/9/2023 per violazione dell'art. 1346 c.c.,
• Condanna alla immediata restituzione in favore di parte attrice CP_1 dei due assegni bancari ricevuti (n. 6439525-01 dell'importo di € 20.000,00 e n. 6439526-02 dell'importo di € 30.000,00);
• Condanna al rimborso in favore di parte attrice delle spese del CP_1 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 545,00 per esborsi ed €
4.600,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 09/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 12/3/2025, con la concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c., nella causa avente n. 673/2024 R.G.;
nella causa pendente tra:
, nata a [...] il [...] residente a [...]
Savonarola n. 78, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Franco Nobili ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cecina (Li) C.so
Matteotti n. 123, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.I. CP_1
), con sede in Montescudaio (PI), Via Poggio Gagliardo, n. 14, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Giribaldi ed elettivamente domiciliata in
Livorno, Via Verdi 7, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 1/3/2024 ad istanza della società
in virtù di titolo esecutivo costituito da assegno bancario n. CP_1
0006439925-01 dell'importo di € 20.000,00 emesso dall'attrice a garanzia del pagamento della caparra confirmatoria per l'acquisto dell'azienda denominata “Bar
Cecina” con sede aziendale in Cecina (Li) Viale Marconi n. 34.
1 Nello specifico, parte opponente ha proposto opposizione per i seguenti motivi:
- Inefficacia dell'assegno bancario azionato con l'atto di precetto come titolo esecutivo perché l'assegno è posdatato e privo del bollo;
- Nullità del contratto di cessione del ramo d'azienda Bar Cecina del 09/09/2023 per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, mancando la lista dei beni aziendali prevista nel contratto preliminare;
- In caso di validità del contratto, il preliminare sarebbe risolto per grave inadempienza della soc. . CP_1
Alla luce di tali motivi, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione: – In via preliminare
e cautelare, sospendere ex art. 615 cpc, inaudita altera parte, l'efficacia del titolo esecutivo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata, sussistendo i gravi
e fondati motivi dedotti in narrativa. – nel merito: In tesi accertare e dichiarare che la
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti Parte_2 dell'opponente essendo il contratto preliminare di cessione di azienda del 09.09.2023 viziato da nullità ex art. 1346 c.c. per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto. In ipotesi Dichiarare risolto il contratto preliminare di cessione d'azienda del 09.09.2023 per grave inadempienza della . Condannare in ogni Parte_2 caso la a restituire i due assegni (Assegno di c.c. di € 20.000,00 Parte_2 datato 31.12.2023 tratto su BCC Banca Centro Filiale di Cecina n. 0006439925-01 protestato e Assegno di c.c. di € 30.000,00 datato 31.01.2024 tratto su BCC Banca
Centro Filiale di Cecina n. 0006439925-02). Con vittoria di spese ed onorari. Con riserva di agire in separato giudizio per chiedere il risarcimento dei danni”.
Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto, domandando il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e spiegando domanda riconvenzionale volta all'accertamento del legittimo recesso della stessa dal contratto preliminare di cessione di ramo d'azienda e al diritto a trattenere la caparra confirmatoria ricevuta di € 20.000,00, così come portata dall'assegno bancario n.7075/70690/6439525-01.
Con ordinanza del 18/6/2024 è stata accolta l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ritenuti sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 615, primo comma, c.p.c. .
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 12/3/2025 è stata trattenuta in riserva per la decisione, previa concessione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 2. Tanto brevemente premesso, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito specificate.
Ed invero, il precetto opposto è stato notificato in forza di un titolo esecutivo costituito da assegno bancario n. 6439525-01 dell'importo di € 20.000,00.
Costituiscono circostanze pacifiche e non contestate tra le parti: che l'assegno è stato consegnato dalla sig.ra a al momento della firma della Pt_1 CP_1 proposta irrevocabile d'acquisto del 9/9/2023, che entrambe le parti qualificano come contratto preliminare;
che l'assegno è stato consegnato in bianco, senza l'indicazione della data, e con solo la firma dell'emittente; che l'assegno è stato rilasciato a garanzia della proposta d'acquisto, con funzione di caparra confirmatoria, con l'accordo tra le parti che sarebbe stato incassato dalla CP_1 solo alla data del 31/12/2023.
Orbene, trattasi, dunque, pacificamente di assegno postdatato -come affermato dalla stessa parte opposta- il quale, ancorché valido e immediatamente pagabile ex art. 31 L.A. (vedi Cass. 6.6.2006, n. 13259; e Cass. 25.5.2001, n. 71359), è privo però dell'efficacia di titolo esecutivo, in quanto utilizzato, in sostanza, come una cambiale, in violazione della legge sul bollo. Tale legge, tuttora, sanziona l'assegno irregolare con la “inefficacia come titolo esecutivo” (art. 20 D.P.R. 26.10.1972, n.
642); ed anzi l'abrogazione, rispettivamente esplicita e implicita, degli artt. 119 e 118
L.A. da parte dell'articolo unico della L. 28 ottobre 1967, n. 263 ha precluso anche la possibilità di una successiva regolarizzazione fiscale del titolo cambiario (Cass.
3.3.2010, n. 5069).
L'opposizione va, dunque, accolta sotto questo profilo in quanto l'assegno di cui al precetto non può essere utilizzato come titolo esecutivo, per cui deve essere dichiarata l'insussistenza del diritto de a procedere ad esecuzione CP_1 forzata nei confronti di sulla base dell'assegno n. 0006439925-01, Parte_1
e conseguentemente la nullità ed inefficacia del precetto.
3. Passando ad esaminare le ulteriori domande formulata dall'attrice/opponente nonché la domanda riconvenzionale formulata dalla parte opposta, si osserva quanto segue.
Giova innanzi tutto richiamare il noto e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è nulla la pattuizione convenuta tra la parti per il rilascio, a scopo di garanzia, di un assegno bancario – in bianco, postdatato o privo di data –, quest'ultimo dovendo, dunque, "nei rapporti diretti tra traente e prenditore, essere considerato alla stregua di una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988
c.c., implicando, di conseguenza, la presunzione iuris tantum dell'esistenza del
3 rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto" (cfr. Cass. n. 19051/2021).
In sostanza, benché l'emissione di un assegno bancario in bianco o postdatato sia un atto contrario alle norme imperative e dia, pertanto, luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, il rilievo della nullità del patto di garanzia intercorso tra le parti dirette dell'assegno "apre la via alla (sostitutiva e residuale) qualificazione della firma di traenza in termini di promessa di pagamento" (così, in motivazione, cfr. Cass. n. 27370/2019).
In termini ancora più esplicativi, è stato affermato che "L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento –, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art.1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c." (cfr. Cass.
n. 10710/2016; 4368/1995).
Nel caso in esame, è pacifico che l'assegno dell'importo di € 20.000,00, qualificato come caparra confirmatoria, sia stato consegnato in bianco al momento della proposta irrevocabile di acquisto del 9/9/2023, come garanzia del futuro pagamento. Infatti, le parti hanno anche espressamente pattuito che l'assegno sarebbe stato incassato solo alla data del 31/12/2023, ossia oltre tre mesi dopo dalla conclusione del contratto preliminare e dalla consegna dell'assegno. Non è dato conoscere le ragioni di tale pattuizione, ma comunque tanto basta per confermare che, nella fattispecie in esame, l'assegno postdatato e consegnato a garanzia di un'obbligazione, lungi dal valere come titolo esecutivo, possa essere qualificato come una mera promessa di pagamento, con conseguente onere, per il debitore, di provare l'inesistenza del rapporto fondamentale ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti.
Orbene, l'odierna parte opponente ha eccepito la nullità del contratto preliminare di cessione di azienda del 09/09/2023 per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto della cessione ex art. 1346 cc mancando il programmato elenco delle
4 attrezzature aziendali, o, in via subordinata, la risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte.
La domanda di nullità è fondata per le ragioni di seguito specificate.
L'art. 1346 c.c. prescrive che l'oggetto del contratto debba essere determinato o determinabile, a pena di nullità in virtù del richiamo operato dall'art. 1418 c.c. .
Nello specifico, anche il contratto preliminare, per la sua validità, deve essere sufficientemente determinato in modo tale da consentire la eventuale pronuncia sostitutiva dell'obbligo di concludere il contratto, ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve essere già sufficientemente determinato il bene che dovrà essere trasferito o devono essere esattamente indicate le modalità di determinazione.
Nel caso di specie, l'omessa predisposizione della lista delle attrezzature che avrebbero seguito la vendita dell'esercizio commerciale, che le stesse parti avevano indicato nel preliminare come documento necessario da allegare al preliminare, proprio al fine di individuare l'oggetto specifico del contratto di cessione, integra un vizio del contratto che è idoneo ad inficiarne la validità a causa dell'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto.
Ed invero, il mero richiamo all'attività commerciale oggetto della cessione, mediante indicazione del nominativo e della sua ubicazione, ma senza che siano stati indicati i singoli beni, mobili e immobili, che nel complesso compongono quell'azienda commerciale, è inidonea a rendere determinato l'oggetto del contratto di cessione. Esso deve ritenersi anche indeterminabile, in quanto nel predetto contratto non sono indicati neppure elementi certi ed obiettivi attraverso i quali sia possibile individuare materialmente quali sarebbero stati i beni costituenti l'azienda oggetto del futuro contratto di cessione.
Di tanto erano ben consapevoli le stesse parti che, infatti, avevano previsto nel preliminare, la necessità di predisporre un indispensabile atto di individuazione dei beni a mezzo di un inventario di tutti i beni mobili ed immobili che facevano parte dell'azienda commerciale, da allegare al preliminare e, dunque, già prima della stipula del contratto definitivo.
E', evidente, quindi, che tale attività afferiva, non alla precisazione di aspetti marginali del futuro accordo contrattuale, ma investiva un elemento essenziale dello stesso.
Tali ragioni portano a ritenere il contratto preliminare nullo per violazione dell'art. 1346 c.c., a nulla valendo tra l'altro che la promissaria acquirente, la sig.ra lavorasse, al tempo della stipula del preliminare, come Parte_1 dipendente nella medesima attività commerciale. Tale circostanza, infatti, non
5 comporta che la stessa avesse, o dovesse avere, necessariamente la conoscenza concreta ed effettiva di quali e quanti beni componevano l'azienda per la quale lavorava.
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse si ritiene che il contratto preliminare intercorso tra le parti, denominato proposta irrevocabile d'acquisto del 9/9/2023 debba essere dichiarato nullo, a ciò consegue il rigetto della domanda riconvenzionale e la condanna del convenuto alla restituzione degli assegni bancari ricevuti a garanzia del contratto dichiarato nullo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto della natura della causa, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto, Parte_1
• Dichiara l'inesistenza del diritto di di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata nei confronti di in virtù dell'assegno n. Parte_1
6439525-01 tratto sulla BCC Banca Centro - Filiale di Cecina (LI) c/c n.
707570690.;
• Dichiara nullo il contratto denominato “proposta irrevocabile d'acquisto” del
9/9/2023 per violazione dell'art. 1346 c.c.,
• Condanna alla immediata restituzione in favore di parte attrice CP_1 dei due assegni bancari ricevuti (n. 6439525-01 dell'importo di € 20.000,00 e n. 6439526-02 dell'importo di € 30.000,00);
• Condanna al rimborso in favore di parte attrice delle spese del CP_1 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 545,00 per esborsi ed €
4.600,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 09/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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