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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/05/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 1297 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(P. IVA ), già in persona del legale CP_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentante p.t. Sig. con sede in Roma, Salita di San Nicola CP_3
Tolentino 1/B, elettivamente domiciliata in Lucca, Via San Paolino n. 99 presso e nello studio degli Avv.ti Giulio Guarnieri ( ) e Antonella CodiceFiscale_1
Marchetti ( ), che la rappresentano e difendono in forza di CodiceFiscale_2
procura in formato pdf allegata all'atto di citazione in appello, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi PEC giulio. Email_1 Controparte_4 Email_2 Email_3 [...]
Email_4
-Appellante-
Contro (C.F., P.I. , già in Controparte_5 P.IVA_2 Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t. Sig. (C.F. CP_7
, con sede legale in L'Aquila, Via Carlo D'Andrea n°32, C.F._3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierluigi Daniele (C.F. e C.F._4
Francesco Daniele (C.F. del Foro di L'Aquila, elettivamente C.F._5
domiciliata in L'Aquila, Via Abruzzo n°14, presso e nello studio dei predetti avvocati, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta (PEC:
; Email_5 Email_6
-Appellata-
Nonché contro
(P. IVA ), con sede in Roma, al viale Europa n. Controparte_8 P.IVA_3
190, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'Avv. Luciano Martucci (C.F. – pec C.F._6
e dall'Avv. Gennaro Terracciano (C.F. Email_7
– pec ), in virtù C.F._7 Email_8 dei poteri conferiti all'Avv. Andrea Sandulli, in qualità di Responsabile della
Funzione Affari Legali di dal legale rappresentante pro Controparte_8
tempore della medesima società, con atto per Notar del Persona_1
19.04.2019, rep. 53558 racc. 15006, registrato il 29.04.2019, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, alla piazza San Bernardo n. 101;
-Appellata/Appellante incidentale-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 699/2023 emessa dal Tribunale di
L'Aquila e pubblicata in data 15 novembre 2023.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Si conclude affinchè l'adita Corte d'Appello , contrariis reiectis, previa estromissione dal giudizio di Controparte_9
[...] 1)accerti e dichiari che il credito vantato da ( già ) nei confronti CP_10 CP_11
di per quanto riguarda le mancate consegne delle Controparte_8
Co raccomandate ammonta a euro 184.939,66 in linea capitale , oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria , o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
2)accerti e dichiari che il credito vantato da nei confronti di CP_10 Controparte_8
, per quanto riguarda le mancate consegne degli atti giudiziari, ammonta a euro
[...]
2.614.752,00 in linea capitale, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria , o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
IN SUBORDINE
3) accerti e dichiari che il credito vantato da nei confronti di CP_10 [...]
, per quanto riguarda le mancate consegne degli atti giudiziari, CP_8
ammonta a euro 1.057.764,40 in linea capitale , oltre interessi legali ex art. 1284
c.c. e rivalutazione monetaria,
o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
4) rigetti l'appello proposto in via incidentale da in quanto Controparte_8
infondato in fatto e diritto.
Con vittoria delle spese di lite e di CTU per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_5
“Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila di voler dichiarare, anche inaudita altera parte, la estromissione di dal presente giudizio non Controparte_5 essendo stata proposta, da parte appellante, alcuna domanda nei suoi confronti”.
Per l'appellata e appellante incidentale Controparte_8
“Rigettare l'appello proposto dalla “ in persona del legale CP_10
rappresentante pro tempore;
• accogliere l'appello incidentale proposto dalla “ in persona Controparte_8
del legale rappresentante pro tempore, e, in riforma della sentenza impugnata, disporre la rinnovazione della C.T.U. e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della “A.E.G.” in relazione alla domanda avente ad oggetto la condanna, di
“ ” al pagamento degli indennizzi relativi alla spedizione del CP_8 CP_5 28.11.2015 (avvisi di pagamento per i consumi idrici in favore del Comune di CA di PR – n.
6.240 raccomandate a/r);
• con condanna della “ alla refusione integrale delle spese tutte del CP_10 doppio grado di giudizio ivi comprese quelle di CTU”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 699/2023, pubblicata in data 15 novembre 2023, il Tribunale di
L'Aquila, pronunciandosi sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 523/2016 proposta da (ora nei confronti di CP_2 CP_1 Controparte_6
(ora e di quale terza chiamata, ha Controparte_5 Controparte_8
revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di al pagamento CP_1
in favore di del credito di euro 162.937,38, oltre interessi Controparte_5
dalla domanda al soddisfo, con condanna di al pagamento in Controparte_8
favore di di euro 45.298,80 a titolo di indennizzi, oltre interessi dalla Controparte_1
sentenza al saldo.
1.1. A sostegno della predetta opposizione, parte attrice deduceva che la fattura azionata n. 1096/2015 era stata già pagata e che le prestazioni rese dall'opposta non erano state completate. Controparte_5
In particolare, precisava che ad erano stati affidati servizi di CP_1
accertamento delle imposte, di riscossione coattiva e ordinaria delle entrate tributarie ed extra-tributarie e altro da parte di taluni Comuni. Per quanto riguarda la fase di avvio alla notifica degli atti di accertamento e/o di riscossione, questa veniva esternalizzata da in favore di in quanto titolare CP_1 Controparte_5
di invio di posta massiva senza materiale affrancatura in conto terzi ed intermediario di alla quale spettava in via esclusiva la notifica postale degli atti Controparte_8
giudiziari e la spedizione della posta raccomandata.
Evidenziava, tuttavia, che, rispetto a due spedizioni affidate da a CP_1
- 1) in data 28-11-2015 nr.
6.240 avente ad oggetto Controparte_5
raccomandate a.r. (avvisi di pagamento S.I.I., per il Comune di CA di PR), da notificarsi entro il 31-12-2015 pena la prescrizione degli avvisi stessi;
2) in data 30-
12-2016 avente ad oggetto nr. 40.159 avvisi di accertamento (atti giudiziari) per i Comuni di Bacoli (NA), SAN Marzano (SA), Massa Lubrense (NA), Labico (RM),
Siderno (RC), Sant'Eufemia (RC), Rizziconi (RC), Controparte_13
Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Borghetto (PA), Raffadali (AG) – l'opponente riscontrava delle gravi anomalie e ritardi delle notifiche che avevano comportato, in alcuni casi, la prescrizione del credito tributario.
Su tale base, pertanto, si registrava una perdita di imposta complessiva per i Comuni assistiti da di: € 767.983,37 per la prima spedizione (di cui 416.472,71 CP_1
per notifiche smarrite/senza esito ed € 351.510,67 per notifica tardiva); €
3.889.958,53 per la seconda spedizione (per notifiche smarrite/senza esito), circostanze dalle quali sono conseguite una perdita di aggio per di € CP_1
190.075,88 in relazione alla prima spedizione;
ed € 592.000,00 in relazione alla seconda.
Su tale base, pertanto, oltre a presentare opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo, eccepiva in primo grado anche l'inadempimento della Controparte_5
spiegando domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto e
[...]
domanda di risarcimento del danno patito, previa autorizzazione a chiamare in causa anche , in ragione degli inadempimenti ascrivibili a CP_8 Controparte_8
e a Controparte_14
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta
[...] [...]
la quale, posto il riconoscimento dell'avvenuto pagamento della CP_5
fattura n. 1096/2015, contestava la fondatezza dei motivi di opposizione, formulando domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi previsti dal contratto già azionato in via monitoria.
1.3. All'esito della chiamata in causa di questa si costituiva in Controparte_8
giudizio con comparsa di costituzione e riposta, eccependo il difetto di legittimazione attiva di la tardività dei reclami presentati da e la CP_1 CP_1
limitazione del risarcimento dei danni a quanto previsto nella carta dei servizi di
Controparte_8
1.4. A fondamento della decisione di parziale accoglimento, il primo giudice, sulla base del principio di non contestazione, accertava l'effettivo pagamento da parte di della fattura n. 1096 del 31 dicembre 2015 di importo pari a euro CP_1
8.742,80, emessa da revocando così il decreto ingiuntivo, Controparte_5
ma, rispetto alle altre fatture ingiunte, riteneva comunque sussistere il credito vantato da Controparte_5
1.4.1 In primo luogo, il giudice di primo grado ricostruiva il regolamento contrattuale sussistente tra e evidenziando come, nel CP_1 Controparte_5
contratto tra gli stessi stipulato, fosse già prevista, in caso di inadempimento da parte di in termini di ritardo od omesso completamento della Controparte_5 prestazione, l'applicazione di penali con esplicita esclusione del ristoro di ulteriori danni (art. 5 del contratto). Il successivo art. 6, poi, prevedeva un termine di 30 giorni dall'emissione di ciascuna fattura per far valere il diritto al percepimento delle predette penali.
Nel caso di specie, il primo giudice, da un lato, accertava che le fatture azionate in sede monitoria non erano state contestate entro il precisato termine di 30 giorni, con conseguente effetto liberatorio in capo a e, dall'altro, Controparte_5
rilevava che, ad ogni modo, non era stata proposta alcuna domanda avente ad oggetto l'applicazione delle penali, non potendosi questa ritenere implicita nella richiesta di risarcimento del danno e di risoluzione del contratto.
Dalla esistenza della clausola penale di cui all'art. 5 del contratto e dalla mancata contestazione delle fatture in virtù del successivo art. 6, pertanto, il Tribunale di
L'Aquila faceva conseguire il rigetto della domanda di risarcimento del danno, essendo stata espressamente prevista l'applicazione di penali, il rigetto delle eccezioni di inadempimento e di mancata esecuzione delle prestazioni, nonché della domanda di risoluzione.
1.4.2. In relazione alla domanda riconvenzionale proposta da Controparte_5
relativa al pagamento del compenso per le prestazioni fornite, il giudice di primo grado precisava come questa aveva ad oggetto le somme già portate dal decreto ingiuntivo, previa decurtazione dell'importo di cui alla fattura n. 1096 del 31 dicembre 2015, ritenendola così come già proposta, rivestendo Controparte_5 la qualità di attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto
[...]
ingiuntivo.
1.4.3. Rispetto, poi, alla domanda risarcitoria spiegata da nei confronti CP_1 di il Tribunale di L'Aquila rigettava, innanzitutto, l'eccezione di Controparte_8
carenza di legittimazione attiva in capo ad posta la qualificazione CP_1 proprio di quest'ultima come mittente della spedizione e precisava che la mancata proposizione del reclamo amministrativo entro i termini di cui all'art. 92 del codice postale non era preclusiva per l'instaurazione del giudizio dinanzi al giudice ordinario, come chiarito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 15/1991. In merito alla eccezione di limitazione di responsabilità agli indennizzi previsti dalla
Carta di qualità, il primo giudice evidenziava come la previsione in parola fosse aggiuntiva e non sostitutiva rispetto alla normale responsabilità contrattuale.
Nel merito della sussistenza della pretesa, dimostrato il rapporto negoziale a monte, il giudice a quo accertava la sussistenza dell'an della pretesa risarcitoria, dato che non aveva dedotto né provato alcuna circostanza idonea a Controparte_8 provare la non imputabilità dell'inadempimento ex art. 1218 c.c.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, il giudice di primo grado qualificava il danno lamentato in termini di perdita di chance, chance che, tuttavia, non riteneva sufficientemente provata, limitando quindi l'accertamento solo sul danno emergente e sugli indennizzi previsti.
In particolare, procedeva al calcolo del quantum della pretesa risarcitoria sulla base degli indennizzi, prevedendo questi una somma per ciascuna spedizione calcolata come multiplo della spesa per l'impostamento, risultando così idonea a ristorare il danno emergente.
Sulla base delle risultanze del CTU, che sono state condivise dal giudice a quo limitatamente all'oggetto del petitum, il primo giudice accertava che, per le predette due spedizioni, era dovuto da nei confronti di un Controparte_8 CP_1
indennizzo complessivo di euro 45.298,90.
Pertanto, il Tribunale di L'Aquila revocava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di al pagamento del credito di euro 162.937,38, oltre interessi CP_1 dalla domanda al soddisfo, vantato da Mercuri Service s.p.a. e di Controparte_8
al pagamento della somma di euro 45.298,90 a favore di a titolo di CP_1
indennizzo, oltre interessi dalla sentenza al saldo, condannando anche le soccombenti e al pagamento delle spese di lite, la prima nei CP_1 Controparte_8
confronti di e la seconda verso Controparte_5 Controparte_15
2. Nel proprio atto di impugnazione ha contestato la decisione,
[...] CP_1
chiedendone la riforma sulla base di un unico motivo di seguito sintetizzato:
2.1. Insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla quantificazione degli indennizzi relativi alle raccomandate a/r e agli atti giudiziari.
Con un unico motivo di appello, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha quantificato l'ammontare dell'indennizzo complessivamente dovuto da discostandosi dai Controparte_16 risultati presentati dal consulente tecnico d'ufficio.
2.1.1. In particolare, ha evidenziato che, rispetto alla prima spedizione, riguardante le
Con raccomandate , il CTU avrebbe correttamente individuato in 5269 le raccomandate di cui non risulterebbe aver dato prova della loro Controparte_8
avvenuta consegna, con conseguente rideterminazione di un maggiore indennizzo nella misura di euro 184.939,66.
Invece, il primo giudice, sulla base del “principio dispositivo dei fatti e delle prove che regola il processo civile”, avrebbe erroneamente ritenuto di calcolare l'indennizzo sulla base delle stesse allegazioni di parte appellante e quindi a seconda del vizio denunciato, tenendo così conto dei diversi criteri di indennizzo previsti nella Carta dei Servizi a seconda che le raccomandate siano state consegnate tra il decimo e il trentesimo giorno, oppure oltre il trentesimo giorno, o ancora smarrite e quelle per cui i vizi erano stati indicati come afferenti l'incompleta compilazione della cartolina di ricevimento.
Ha evidenziato che il criterio utilizzato dal CTU sarebbe oggettivo, poiché, una volta individuate le raccomandate prive di prova della consegna, avrebbe applicato – indistintamente per ciascuna - l'unitario criterio del mancato recapito o danneggiamento totale (indennizzo unitario di 30 euro più il costo della spedizione calcolato come prezzo unitario in euro 5,10), non rilevando, ai fini della cognizione del giudice sulla quantificazione dell'indennizzo, che, nei propri scritti difensivi, la abbia fatto riferimento a diverse tipologie di vizio, giacché si CP_1
tratterebbe di mere asserzioni di carattere meramente descrittivo, esposte sulla base di una iniziale documentazione parziale e incompleta.
Le risultanze peritali, pertanto, non sarebbero state ultra petitum, come ritenuto dal primo giudice,avendo soltanto diversamente qualificato il vizio contestato rispetto alla spedizione delle predette raccomandate A/R.
Si sarebbe, quindi, di fronte a una diversa qualificazione giuridica degli stessi fatti allegati da Parte_1
. Rispetto, poi, alla seconda spedizione, riguardante la spedizione di atti
[...] giudiziari, l'appellante ha dedotto che il primo giudice avrebbe errato nell'applicare alla spedizione degli atti giudiziari lo stesso trattamento indennitario individuato per le raccomandate.
Invero, la Carta dei Servizi Universali prevederebbe per gli atti giudiziari l'applicazione esclusiva della L. n. 890/1982 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, per ciò che riguarda il trattamento indennitario, dell'art. 6 della stessa legge, il quale prevederebbe che “per ogni piego smarrito viene corrisposto
l'indennizzo previsto dalla Carta Servizi” per la quale esso sarebbe pari a 10 volte il costo della spedizione.
Oltre a tale violazione di legge, inoltre, il primo giudice sarebbe incorso nel vizio di carenza di motivazione rispetto all'esclusione dal computo dell'indennizzo dei plichi che sarebbero stati recapitati tra il decimo e il trentesimo giorno.
Tale esclusione sarebbe in contrasto sia con un'ingiustificata equiparazione al trattamento delle raccomandate A/R, sia con la L. n. 190/2014 (Legge stabilità 2015), che riguarderebbe le sole spedizioni postali per atti giudiziari e che imporrebbe la consegna degli atti giudiziari entro il termine di 4 giorni.
Ciò posto, nel merito, non avrebbe fornito prova della avvenuta Controparte_8
consegna di n. 38.968 atti giudiziari relativi al periodo dicembre 2015, ragione per la quale tali atti sarebbero da considerare smarriti. Considerando che il costo di ogni spedizione sarebbe pari a euro 6,71 e a seguito della moltiplicazione, per ciascun atto, di tale importo per 10 volte, secondo quanto stabilito dalla Carta dei Servizi, l'ammontare complessivo dell'indennizzo dovuto rispetto a tali atti giudiziari sarebbe da individuare in euro 2.614.752,00.
2.1.3. In ogni caso e in subordine, anche volendo seguire il principio dispositivo dei fatti di causa per come applicato dal primo giudice, quindi circoscrivendo il risarcimento alle sole spedizioni indicate da nel proprio atto CP_1
introduttivo, poiché i denunciati mancati recapiti ammonterebbero a 15.764,
l'indennizzo dovuto sarebbe da quantificare in euro 1.057.764,40.
3. L'appellata nel costituirsi nel presente grado di giudizio, Controparte_5
ha dedotto che non è stata impugnato nessun capo della sentenza relativo alle domande dalla stessa formulate in primo grado, chiedendo così l'estromissione nel grado di appello, non avendo interesse a tutelare i proprio diritti e interessi derivanti dalla sentenza impugnata.
3.1. L'appellata nel costituirsi nel presente grado di giudizio, ha Controparte_8 contestato nel merito le doglianze formulate dall'appellante deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendo quindi il rigetto dell'appello proposto e l'accoglimento dell'appello incidentale dalla stessa proposto, con riforma della sentenza impugnata in punto di dichiarazione del difetto di legittimazione ad agire di in relazione alla domanda avente a oggetto la condanna di CP_1 [...]
al pagamento dei indennizzi per la spedizione del 28 novembre 2015, Controparte_8
sulla base di due motivi di seguito sintetizzati.
3.1.1. Sul difetto di legittimazione ad agire.
Con il primo motivo di appello incidentale, l'appellata ha Controparte_8
censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto di rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di CP_1
Al riguardo, mentre con la prima spedizione del 28 novembre 2015, avente a oggetto Con Contr n.
6.240 raccomandate , infatti, avrebbe agito in modalità in CP_1
nome e per conto del Comune di CA Di PR, con la seconda spedizione del 30 dicembre 2015, avente a oggetto n. 40.159 atti giudiziari, sarebbe stato
[...] Contr ad agire in modalità in nome e per conto di a sua CP_5 CP_1
volta mandataria dei comuni campani, e Parte_2 Parte_3
Pertanto, rispetto alla predetta prima spedizione, gli effettivi mittenti sarebbero i
Comuni e non agendo questa come semplice mandataria. CP_1
Le condizioni generali del contratto prevederebbero, infatti, l'impegno di CP_1
a far sottoscrivere ai clienti mittenti (Comuni) il relativo mandato con
[...]
rappresentanza, impegnandosi a esibirlo a dietro sua semplice Controparte_8
richiesta.
Su tale base, quindi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1704 e 1388 c.c., il contratto stipulato dal mandatario con rappresentanza produrrebbe effetti giuridici diretti nella sfera del mandante, con la conseguenza che gli atti compiuti dal primo sarebbero direttamente riferibili al secondo.
Nel caso di specie, pertanto, sarebbero i Comuni – mandanti ad assumere la qualità di mittenti, unici titolari a richiedere l'indennizzo, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore (in particolare D.lgs. n. 261/99 e L. 890/82).
3.1.2. Sulla richiesta di rinnovazione della CTU.
Con tale doglianza, si duole che la propria articolata e motivata Controparte_8
richiesta di rinnovazione della CTU risultava priva di riscontro.
4. Assegnati alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. e depositate le rispettive note conclusive, scritti conclusionali e note di udienza, la causa è stata trattenuta a decisione all'esito dell'udienza dell'11 marzo 2025, tenuta con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c.
5. L'appello principale e l'appello incidentale sono infondati per i motivi di seguito indicati.
5.1. Preliminarmente, rispetto all'istanza di estromissione formulata da
[...]
è sufficiente richiamare l'ordinanza di questa Corte emessa, nel CP_5 presente giudizio, in data 23 aprile 2024 con la quale è stato già “rilevato che
l'appellata appellante incidentale non ha prestato espresso Controparte_8 consenso all'estromissione dal presente giudizio di appello dell'appellata
[...] , con la conseguenza che, mancando l'accordo delle altre parti, tale CP_6
istanza non può essere accolta.
5.2. Infondato risulta essere il primo motivo di appello incidentale, riguardante l'eccepita carenza di legittimazione attiva di in relazione alla prima CP_1 spedizione del 28 novembre 2015, da trattarsi prioritariamente rispetto all'appello principale in quanto questione preliminare alla trattazione del merito della controversia.
5.2.1 In primo luogo, per meglio comprendere la vicenda in esame, è necessario ricostruire i rapporti giuridici susseguitisi nel tempo.
In particolare, A. E G. s.r.l. stipulava con diversi Comuni (si v. doc. all. da n 3 a n. 14 del fascicolo di parte appellante), tra cui con il Comune di CA Di PR (si v. doc. all. n. 14 del fascicolo di parte appellante), contratti di appalto per l'affidamento di taluni servizi di accertamento e riscossione di entrate tributarie.
Per ciò che riguardava la fase della notifica, in data 15 settembre 2015, CP_1 stipulava con due contratti, l'uno relativo al preventivo del Controparte_5
14 luglio 2015 di “stampa imbustamento e postalizzazione di comunicazioni con modello F24 semplificato oppure bollettini di CC postale” (si v. doc. all. n. 15 del fascicolo di parte appellante), l'altro relativo al preventivo del 6 agosto 2015 per
“servizi integrati di notifica Atti Giudiziari/Raccomandata AR” (si v. doc. all. n. 16 del fascicolo di parte appellante).
In entrambi i contratti stipulati, per ciò che riguarda il servizio di “postalizzazione”, è stato previsto che “il cliente (n.d.r. conferisce mandato con CP_1
rappresentanza a di affidare la Corrispondenza prodotta a Controparte_6
oppure al corriere, per il Recapito al committente”. Controparte_8
5.2.2. Ciò ricostruito in termini contrattuali, per quanto riguarda la spedizione del 18
Con novembre 2015, relativa a n. 6240 raccomandate , ha agito come CP_1
mandante della predetta spedizione, dato che, nei contratti sopra menzionati, questa ha contestualmente conferito alla mandato con Controparte_5 rappresentanza per l'effettuazione della postalizzazione degli atti da parte di
[...]
Controparte_8 Nella sostanza, pertanto, per ciò che ha riguardato il solo servizio di postalizzazione, tra e è stato concluso un contratto di CP_1 Controparte_5
spedizione.
Al riguardo, infatti, l'art. 1737 c.c., prevede, infatti, che “il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie”.
Rispetto alla spedizione delle n. 6240 raccomandate A/R, pertanto, in virtù del contratto di spedizione stipulato tra le parti e, quindi, del mandato con rappresentanza conferito a ad essere mittente della Controparte_5
spedizione è proprio CP_1
Tanto, tra l'altro, è confermato dalla “Distinta Posta Full Easy” predisposta dalla in relazione alla spedizione in parola (si v. doc. all. n. 2A-2B del Controparte_8
fascicolo di primo grado di , in cui risulta che cliente della Controparte_8
spedizione è proprio CP_1
Non bisogna, infatti, dimenticare che tra e i singoli Comuni, tra cui CP_1
CA Di PR, sussiste un contratto di appalto di servizi di accertamento e riscossione, contratto, quindi, con il quale non è stato conferito un mandato con rappresentanza alla conclusione di un contratto di spedizione di taluni atti, ma con il quale, invece, è stato affidato l'espletamento di un servizio.
In sostanza, pertanto, i Comuni rimangono estranei al rapporto con Controparte_8
avendo concluso con soltanto un contratto di appalto di servizi,
[...] CP_1 comprendente, per quanto riguarda il Comune di CA Di PR, l'accertamento e la riscossione dei canoni idrici e di fognatura, mentre risulta, da un lato, CP_1 affidataria del servizio di imbustamento a e, dall'altro, Controparte_5
mandante del contratto di spedizione stipulato con Controparte_8
Si ritiene, inoltre, opportuno sottolineare che l'accordo senza materiale affrancatura Contr ( in nome e per conto terzi, stipulato tra e in CP_1 Controparte_8
data 22 febbraio 2011 (si v. doc. all. n. 1 del fascicolo di primo grado di
[...] , sulla base del quale fa valere la qualifica di Controparte_8 Controparte_8
mandataria di riporta quali enti pubblici mandanti taluni Comuni, tra CP_1
cui non risulta CA Di PR (si v. all. A del predetto doc. all. n. 1 del fascicolo di primo grado di . Controparte_8
Il servizio di spedizione effettuato in data 28 novembre 2015, pertanto, non si ritiene essere stato effettuato sulla base di tale accordo, in cui agiva quale Controparte_1
mandataria dei Comuni ivi indicati -tra i quali, si ribadisce- non figura quello di
CA di PR-, ma sulla base, a monte, del contratto di appalto stipulato tra
[...]
e il Comune di CA Di PR in data 11 luglio 2013 (si v. doc. all. n. 14 CP_1 del fascicolo di parte appellante), con il quale è stato affidato proprio l'accertamento e la riscossione dei canoni idrici e di fognatura di cui alle raccomandate inviate, e, a valle, del contratto stipulato tra e in data 15 CP_1 Controparte_5 settembre 2015 relativo all'imbustamento e alla postalizzazione delle predette raccomandate.
Sulla base di tali rapporti contrattuali, pertanto, sussiste la legittimazione ad agire in capo ad in relazione alla domanda di risarcimento del danno proposta CP_1
nei confronti di con conseguente rigetto del motivo incidentale Controparte_8
in esame.
5.3. Infondato risulta essere l'unico motivo di appello principale, riguardante l'asserita erronea quantificazione dell'indennizzo complessivamente dovuto da
[...]
in relazione alle predette due spedizioni del 28 novembre 2015 e del 30 Controparte_8
dicembre 2015.
5.3.1. In particolare, per ciò che riguarda la prima spedizione, l'appellante si duole del fatto che il primo giudice avrebbe erroneamente considerato come ultra petitum la conclusione formulata dal perito, non essendosi invece verificata alcuna violazione del principio dispositivo.
Con riferimento a tale censura occorre, pertanto, innanzitutto ricostruire l'ambito di accertamento del giudizio di primo grado.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. con richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo, CP_1 rappresentava, a pag. 13, che “Per la spedizione del 28/11/2015 (raccomandate a.r.):
-188 notifiche risultavano smarrite;
-per 1.467 nominativi le notifiche restavano senza esito. -per 3.168 atti la consegna all'interessato risulta avvenuta dopo 10° giorno dalla data di accettazione della corrispondenza da parte di -per 522 CP_8
atti la consegna all'interessato risulta avvenuta dopo 30° giorno dalla data di accettazione della corrispondenza da parte di -per 1.239 atti, in conseguenza CP_8
della loro tardiva consegna ai destinatari, il relativo credito impositivo risulta prescritto”, precisando, quindi, alla successiva pag. 14, che “Lo smarrimento della corrispondenza ,la consegna e/o notifica tardiva degli atti ha causato le seguenti perdite: -€ 767.983,37 per la prima spedizione (di cui 416.472,71 per notifiche smarrite e €351.510,67 per notifica tardiva)”.
Con ordinanza del 25 febbraio 2021, il giudice di primo grado formulava, quindi, al
CTU i seguenti quesiti “
1. Accerti e verifichi il CTU, sulla scorta di tutta la documentazione in atti quale tipologia di atti sono stati affidati a per CP_8
la notifica degli stessi.
2. Accerti e verifichi il CTU sulla scorta di tutta la documentazione in atti quale tipologia di atti e il numero degli atti contenuti nei plichi effettivamente consegnati a
da service e quali invece consegnati da per la CP_8 CP_5 CP_18
notifica degli stessi.
3. Accerti e verifichi il CTU sulla scorta di tutta la documentazione in atti le consegne effettive documentate da con i relativi esiti di notifica : CP_8
Cartoline di ricevimento – CAD – CAN, Compiute giacenze, Buste mancato recapito.
4. Accerti e verifichi il CTU sulla scorta di tutta la documentazione in atti, i plichi che per differenza, fra quelli di cui ai punti 2 e 3 che precedono, non vi sia prova dell'avvenuta restituzione (Smarriti) da nè a e CP_8 Controparte_5
neppure ad A e G..
5. Accerti e quantifichi il CTU , con riferimento sia ai plichi smarriti sia alle cartoline “Avviso di ricevimento e notifica - Cartoline di ricevimento – CAD – CAN,
Compiute giacenze non restituite, gli indennizzi previsti dalla carta dei servizi di
. Quantifichi per essi il valore complessivo degli atti contenuto nei CP_8 plichi sul quale applicare gli aggi contrattuali determinando il relativo importo quale compenso previsto dai rispettivi contra.
Con 6. Accerti e verifichi il CTU nel file Excel depositato in atti da , i plichi privi del numero di raccomandata e/o data di notifica e/o causale combinata. Quantifichi per essi gli indennizzi previsti dalla carta dei servizi di . Quantifichi per CP_8
essi il valore complessivo degli atti contenuto nei plichi sul quale applicare gli aggi contrattuali determinando il relativo importo quale compenso previsto dai rispettivi contratti”.
Il perito, in data 21 aprile 2022, depositava la relazione di CTU, nella quale si legge che “Sulla base di quanto in precedenza analizzato e sulla scorta della documentazione in atti, lo scrivente rileva che su un totale di n.
6.240 Raccomandate prodotte da A&G per la postalizzazione delle stesse il vettore è CP_8
riuscito a provare l'effettiva consegna di n. 971 Raccomandate, ovvero soltanto il
16% dei plichi Pertanto in merito alla documentazione del Comune di CA di
PR, lo scrivente rileva la mancata prova dell'avvenuta restituzione di n.
5.269 raccomandate. (…) Come riscontrato nel paragrafo precedente le raccomandate per le quali non ha provato l'avvenuta consegna con prove documentali CP_8
sono n.
5.269. Pertanto come criterio di quantificazione viene considerato il
“mancato recapito o danneggiamento totale” rilevato nella Carta dei servizi con un indennizzo pari a € 30 più il costo della spedizione” (si v. pagg. 14, 15 e 16 della citata relazione).
5.3.2. Sulla base di quanto appena riportato, pertanto, risulta che in CP_1
merito alla prima spedizione, abbia specificamente contestato che per talune raccomandate le notifiche risultavano smarrite (188), per altre senza esito (1.467), per altre ancora tardive (3.168, oltre il decimo giorno;
522, oltre il trentesimo giorno).
Ebbene, è stata la stessa parte, quindi, ad allegare la sussistenza o meno di talune notifiche, dato che soltanto n. 188 raccomandate riteneva essere state smarrite.
Nell'ambito di tale contestazione, pertanto, era onere di provare Controparte_8
il proprio esatto adempimento. Come rilevato dallo stesso CTU, tuttavia, non assolveva a tale Controparte_8
onere, allegando in giudizio una documentazione carente e inidonea a dare prova della tracciabilità degli atti (si v. pag. 14 della CTU presente in atti, “Come raffigurato nello schema, la documentazione prodotta da per CP_8
comprovare le spedizioni effettivamente consegnate attesta un numero di n.
6.144 atti di cui n. 971 per il Comune di CA di PR (raccomandate) e n.
5.173 relativi agli atti giudiziari, numeri senz'altro inferiori rispetto alla documentazione fornita da A&G e Con tale documentazione, infatti, Controparte_6 [...]
e dovevano restituire a A&G un file nel quale fossero CP_8 Controparte_5
rendicontati gli atti da notificare, il destinatario, il numero di Raccomandata, l'esito di notifica, la motivazione mancata notifica, il numero di ricevuta CAD e il numero di ricevuta della notifica CAN. Appare evidente che dall'esame di quanto offerto in prova da , la stessa non è riuscita a dimostrare il lavoro svolto a causa CP_8 dell'assenza di documentazione valida nel dimostrare la tracciabilità degli atti”).
L'accertamento operato dal CTU, pertanto, è stato svolto sulla base di quanto allegato in giudizio da ma tale carenza probatoria non può Controparte_8
portare al superamento del limite dei fatti oggetto di accertamento, come individuati sulla base delle allegazioni e le deduzioni formulate dalla stessa attrice.
Nel caso di specie, è stata proprio ad affermare che soltanto per alcune CP_1
raccomandate le notifiche erano andate smarrite, mentre alla stessa risultava che per altre, queste vi erano state, seppur in modo tardivo.
Il contrasto tra quanto dedotto da parte attrice e quanto riscontrato dal CTU, pertanto, dipende sì da una carenza di allegazione documentale in giudizio da parte di
[...]
che ha portato il CTU a ritenere comprovata l'effettiva spedizione di Controparte_8
sole n. 971 raccomandate per il Comune di CA Di PR.
Ma al riguardo, il giudice di primo grado ha correttamente disatteso le risultanze del
CTU, in quanto l'accertamento dallo stesso effettuato è stato comunque svolto al di là delle specifiche allegazioni e deduzioni formulate dall'attore.
In particolare, occorre sul tema rammentare che, secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza, “il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (Cass., 3, n. 200 dell'11/1/2021; Cass., 3, n. 36638 del
25/11/2021)” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 24 dicembre 2024, n. 34368).
In virtù del principio del libero apprezzamento del giudice, quindi, quest'ultimo non
è obbligato a conformarsi alla consulenza tecnica, seppure la stessa sia stata disposta d'ufficio, rimanendo comunque nell'ambito della propria discrezionalità la valutazione sulla rilevanza e sulla condivisione dei risultati presentati.
Una volta che il primo giudice ha ritenuto di non condividere i risultati peritali svolti dal consulente tecnico d'ufficio, correttamente lo stesso ha proceduto alla valutazione e al successivo accertamento del mancato assolvimento dell'onere della prova gravante su rispetto alle specifiche contestazioni formulate Controparte_8 dall'attore, così quantificando l'ammontare dell'indennizzo, spettante ad CP_1 per la prima spedizione, sulla base dei vizi allegati dall'attore fin dall'atto di
[...]
citazione in giudizio e non smentiti da Controparte_8
Al riguardo si è attenuto alle stesse indicazioni offerte dal CTU ( € 5,10 pari al costo di spedizione, per i plichi recapitati dopo il 10° ed entro il 30° giorno ed € 30,00 + €
5.10 per i plichi smarriti o recapitati oltre il 30° giorno)
5.3.3. Con riferimento alla seconda spedizione, l'appellante, invece, si lamenta che la quantificazione dell'indennizzo, per ciò che riguarda gli atti giudiziari, sarebbe erroneamente avvenuta mediante l'applicazione dello stesso regime indennitario previsto per le raccomandate.
In primo luogo, va precisato che, similmente con quanto argomentato rispetto alle raccomandate, anche per la seconda spedizione si ritiene che il giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto come ultra petitum la relazione depositata dal perito d'ufficio, dovendosi compiere l'accertamento nei limiti dei fatti dedotti e allegati in giudizio.
Con riferimento alla normativa applicabile, secondo quanto previsto dalla Carta del
Servizio Postale Universale presente in atti (si v. doc. all. n. 3 del fascicolo di primo grado di , alla sezione “Atti Giudiziari”, viene indicato che “Gli Controparte_8
atti giudiziari o atti equiparati e tutte le raccomandate connesse alla relativa procedura di notificazione sono disciplinati esclusivamente dalla legge n. 890/82 e successive modifiche ed integrazioni. (…) Per ogni piego smarrito viene corrisposto
l'indennizzo di cui all'art.
6.2 della legge 890/1982, pari a 10 volte il costo della spedizione”.
Al riguardo, l'art. 6 della L. n. 890/1982, vigente ratione temporis, ha previsto la corresponsione di un indennizzo nella sola ipotesi di smarrimento del piego contenente l'atto giudiziario, che, nel caso di specie, è stato allegato nella misura di n. 28 atti giudiziari, avendo invece il CTU erroneamente equiparato gli atti giudiziari allegati come smarriti a quelli di cui non risultava agli atti del giudizio la documentazione probante l'avvenuta notifica, per un totale di n. 38.968 atti giudiziari.
Invero, come detto anche per la prima spedizione, è stato lo stesso attore ad affermare che solo n. 28 atti giudiziari erano andati smarriti, mentre per altri allegava solo che la notifica risultava senza esito oppure tardiva.
Ciò chiarito, con riferimento alla quantificazione dell'indennizzo per i n. 28 atti giudiziari allegati come smarriti da parte attrice, il primo giudice non è incorso in alcuna violazione di legge rispetto al dettato di cui all'art. 6, secondo comma, della
L. n. 890/1992, in quanto, coerentemente con il disposto normativo, ha moltiplicato per dieci volte il costo della spedizione, individuato in euro 6,70, (si v. pag. 9 della sentenza impugnata, in cui è chiarito che “Per la spedizione sub 2) il criterio previsto dalla Carta di qualità e applicato dal CTU è l'indennizzo del costo della spedizione
(condivisibilmente ricostruito dal CTU in € 6,70 per ciascun plico sulla base delle evidenze documentali in atti) decuplicato per ciascun atto giudiziario smarrito. (…)
Applicando dette coordinate al caso di specie, si ottiene un indennizzo pari a € (6,70
x 10) x (28+38) = € 4.221”).
Tanto chiarito con riferimento agli atti giudiziari smarriti, occorre rilevare che il primo giudice non è incorso nel vizio di omessa motivazione rispetto all'esclusione di qualunque forma di indennizzo con riferimento agli atti giudiziari rispetto ai quali si sia verificato un ritardo ricompreso tra 10 e 30 giorni, in quanto, dalla lettura della predetta Carta dei Servizi, di cui il giudice di primo grado ha affermato di fare applicazione, si evince che soltanto rispetto agli atti giudiziari smarriti è stata prevista la corresponsione di un indennizzo, con esclusione, pertanto, delle ipotesi di ritardo.
In ultimo, con riferimento alla parte della sentenza nella quale il primo giudice ha equiparato gli atti giudiziari notificati oltre il 30° giorno a quelli smarriti, occorre rilevare che nessuna specifica contestazione è stata mossa, sul punto, dall'appellante, avendo questa soltanto eccepito il vizio di omessa motivazione in relazione all'esclusione dell'indennizzo per i ritardi nella consegna degli atti giudiziari tra il
10° e il 30° giorno.
Tale ricostruzione normativa non è smentita neppure dalla deduzione di parte appellante in merito alla violazione della Legge di stabilità 2015, dato che la previsione della consegna, entro 4 giorni lavorativi, degli atti giudiziari, come riportato anche dalla stessa Carta dei Servizi (“Conformemente a quanto stabilito dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) l'obiettivo di consegna del piego AG è di quattro giorni lavorativi successivi a quello di spedizione per 90%”), non incide sui presupposti per il riconoscimento di un indennizzo, ma fissa un
“obbiettivo di qualità” a cui deve mirare il servizio postale.
Sulla base di quanto fin qui argomentato, pertanto, l'unico motivo di appello principale non risulta suscettibile di accoglimento e deve quindi essere rigettato.
6. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza dell'infondatezza dei gravami proposti, ritenuta assorbita ogni altra questione, ivi compresa quella oggetto del secondo motivo di appello incidentale proposto da considerato Controparte_8
anche che, alla luce di quanto statuito in primo grado (discostandosi il primo giudice, nella concreta individuazione della misura del risarcimento, dalle valutazioni del
CTU proprio in ragione delle esposte considerazioni di diritto) e confermato nel presente, appare del tutto superflua la rinnovazione della CTU da tale parte richiesta.
7. Le spese di lite, dato il rigetto di entrambi gli appelli, vanno integralmente compensate. Nei rapporti con la sono parimenti da compensare integralmente essendo CP_5
evidente che la sua citazione nel presente grado, in difetto di specifiche domande rivolte contro la stessa, era tesa solo a salvaguardare il diritto al contraddittorio in appello, senza che fosse necessario che aderisse alla sua estromissione, CP_8
non essendo tale parte interessata alla sua partecipazione o meno al giudizio.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014); pertanto trattandosi di appelli proposti dopo il 31 gennaio 2013, gli appellanti soccombenti saranno altresì tenuti al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza del Tribunale di L'Aquila n.
699/2023, pubblicata il 15 novembre 2023;
4) dichiara compensate tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio;
5) dichiara gli appellanti principale ed incidentale tenuti al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 08.05.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono