Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/04/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 36/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
CASTRONOVO DI SICILIA (PA), il 27/02/1961, residente in [...]
CONI ZUGNA 22 16164 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. TUO CLARA (C.F.
), che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti e
C.F. , nata a Parte_2 C.F._3
GENOVA (GE), il 03/01/1972, residente in [...]E. DELMONTE 3
16014 CAMPOMORONE ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. TUO CLARA (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 28/03/1993 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 07/10/2008 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 28/03/1993 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 1) I Sigg. e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2
economicamente indipendenti, disponendo ciascuno di propri redditi, e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa economica;
2) il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig. Parte_1 Parte_2
entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, l'importo di Per_1
Euro 150,00 mensili rivalutabili annualmente ISTAT;
il Sig. si obbliga Pt_1
altresì, sempre nell'interesse del figlio , a partecipare nella misura del Per_1
50 % alle eventuali spese straordinarie (extra assegno) necessarie o preventivamente concordate secondo quanto previsto dal verbale della riunione del 15.09.2016 del Tribunale di Genova Sezione IV civile a cui le parti fanno espresso richiamo;
3) I Sigg. e acconsentono reciprocamente sin Parte_1 Parte_2
d'ora o per quanto occorrer possa al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di qualsivoglia documento equipollente”;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1993, Numero 155, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova nella camera di consiglio del 4.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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