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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/05/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 641/2024
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 641/2024 tra
IA' ) Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE
APPELLANTE
e
) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. CABRINI PAOLO
APPELLATO
Oggi 6 maggio 2025 innanzi alla Corte composta dai Consiglieri
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Silvia Romagnoli Consigliere rel.
Dr. Antonella Romano Consigliere sono comparsi:
Per GIA' l'Avv. PAOLO CATONA in sost. Parte_1 Parte_2
Avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE
Per l'Avv. Maria LEA MALTONI in sost. Avv CABRINI PAOLO e Controparte_1
SOAVI ANNAMARIA
i quali si riportano al contenuto dei rispetti scritti difensivi in atti, contestando reciprocamente le deduzioni e istanze e insistendo per le conclusioni già formulate, in particolare il difensore dell'appellante reitera l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori già dedotti. Chiedono pertanto che la causa venga trattenuta in decisione.
la Corte si ritira per deliberare in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio la Corte pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dando lettura del dispositivo.
Il Presidente
Giovanni Salina
pagina 1 di 6 N. R.G. 641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE TERZA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel.
Dr. Antonella Romano Giudice nella causa di appello n. 641/2024 R.G. promossa da (Avv. ARNALDI Parte_3
ANDREA DAVIDE) contro (Avv. CABRINI PAOLO) Controparte_1
sulle conclusioni delle parti come da rispettive note scritte depositate telematicamente per l'odierna udienza visto l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 2 di 6 1.
Con sentenza n. 195 del 16/18.3.2024 il Tribunale di Piacenza in accoglimento di opposizione ex art. Part 645 c.p.c. revocava decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti di per Controparte_1 l'importo di € 163.669,52 per sorte capitale oltre interessi come da domanda, oltre € 440,00 ex art. 6/2° co. D. Lgs. 231/02 e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite. Part aveva ottenuto il d.i. in qualità di cessionaria di crediti di varie aziende (ON GI Spa, GA
Spa eExiton Spa) fornitrici di energia elettrica allegando prospetto contabile riepilogativo contenente fatture e note di credito.
Osservava il primo giudice che in tema di contratto di somministrazione gravava sul somministrante l'onere di provare la correttezza della fatturazione in relazione ai consumi rilevati e che in esito alla disposta CTU era emerso un residuo debito dell'ente pubblico per € 6.202,66 per cui, anche per effetto di compensazione impropria rispetto al controcredito dell'ente riconosciuto dalla stessa opposta nel prospetto riepilogativo allegato alla comparsa di risposta, pari ad € 30.271,77, la pretesa creditoria azionata in monitorio risultava infondata;
osservava inoltre che a partire dal 31.3.2015 era generalizzato l'obbligo di fatturazione elettronica su piattaforma SDI nei confronti della P.A. e che in particolare la fattura emessa da ON GI del 3.10.2016 per € 111.835,40 (credito successivamente ridotto ad € 85.053) non era mai stata inviata nella forma elettronica prescritta.
2.
Part Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 18.4.2024 appellava la sentenza innanzi a questa Corte “limitatamente al credito di € 26.553,93 (doc. 3) oltre interessi di mora ed CP_2 accessori” (cfr. conclusioni formulate in atto di citazione e in note conclusive depositate per l'odierna udienza) formulando n. 2 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato.
3.
Va premesso che l'appello è dichiaratamente parziale siccome esplicitamente interposto “limitatamente al credito di € 26.553,93 (doc. 3) oltre interessi di mora ed accessori” (cfr. conclusioni CP_2 formulate in atto di citazione e in note conclusive depositate per l'odierna udienza).
Ne consegue che ai sensi dell'art. 329/2° co. c.p.c. deve intendersi che per quanto riguarda le parti non impugnate la parte appellante ha fatto acquiescenza;
trattandosi di originaria pretesa creditoria per € 163.669,52 derivante da n. 10 fatture 6 note di credito emesse da ON GI s.p.a., n. 1 fattura emessa da GA s.p.a. e n. 1 fattura emessa da TO s.p.a. (cfr. riepilogo del CTU) ogni questione sollevata in appello che non abbia attinenza al credito di cui alla fattura TO s.p.a. è da ritenersi inconferente.
In effetti i riferimenti contenuti nel 1° motivo di appello a fattura GA (n. 17 nel riepilogo cit.) e a fattura ON (doc. 5 nel riepilogo cit.) paiono, piuttosto, refusi delle difese svolte nel precedente grado.
pagina 3 di 6 L'esame del merito, pertanto, verrà limitato a quanto di stretta inerenza alla fattura (n. 18 nel CP_2 riepilogo cit.)
4.
Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c perché il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sul credito portato dalla fattura di € 26.553,93. CP_2
Il motivo è infondato.
Il primo giudice (“all'esito dell'istruttoria svolta” consistita solo in CTU) ha aderito alle valutazioni e conclusioni del CTU facendole proprie nella loro interezza e, per quanto di interesse, anche con riferimento al credito di cui alla fattura sul quale il CTU ha accertato quanto segue CP_2
La fattura n° 1645 del 05/07/2017 emessa da TO S.p.a. di €. 26.553,93 oltre Iva (in regime di split payment) per un totale di €. 32.395,79 risulta essere stata rifiutata dal Comune in quanto riportava un importo errato.
II Comune ha fornito copia del documento di rifiuto dell'11107/2017 (Allegato n. 16) che riporta il codice esito EC02 (rifiuto) e la motivazione"importo della fattura non corretto".
11 fornitore TO S.p.A. ha successivamente emesso in sostituzione della precedente, la fattura n°
2250 in data 04/09/2017 dell'importo di €. 26.753,76, oltre Iva (in regime di split payment) per un totale di €. 32.419,99 che e stata accettata e regolarmente pagata dal Comune con mandato n° 13948 del 03/10/2017.
II ha fornito il mandato di complessivi €. 32.419,99 n.13948 (Allegata n. 17) quietanzato CP_1 dal Tesoriere Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza;
il beneficiario del pagamento e la
[...]
indicato anche in fattura come beneficiario del pagamento. Parte_2
E' stato verificato che la fattura n. 2250 del 04/09/2017 e emessa in sostituzione della precedente avente n. 1645, le due fatture evidenziano infatti il medesimo oggetto, la stessa indicazione dell'ordinativo preliminare di fornitura n. 2979258 del 31105/2016, lo stesso CIG 671008594E, la stessa determina n. 610 del 31/05/2016, lo stesso periodo di fatturazione (servizio di gestione per il periodo dal 01104/2017 al 30/06/2017).
L'unica voce che differisce è ovviamente l'importo che è stato corretto.
Conclusioni del CTU: vista il documento mandato riepilogativo quietanzato n. 13948 del
03/10/2017 la fattura n. 2250 che sostituisce in toto la precedente n. 1645 risulta essere stata correttamente pagata da1 CP_1
pagina 4 di 6 Dunque il giudice aderendo alle valutazioni e conclusioni del CTU le ha fatte proprie per relationem,
senza che ciò integri vizio di omessa motivazione, in quanto la decisione di aderire alle risultanze della CTU comporta la compiuta positiva valutazione del percorso logico-argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguito dal consulente, senza necessità per il giudice di spiegarne i risultati, né le fonti del suo convincimento (cfr. ex multis CA Campobasso 6.5.2022 n. 135).
5.
Con il 2° motivo di appello l'appellante si duole della statuizione sulle spese secondo soccombenza.
Deduce che “in situazione di tanta oggettiva incertezza … erano sussistenti le condizioni per darsi luogo a totale compensazione”.
Il motivo è infondato: il era totalmente vittorioso e dunque non ricorrevano i presupposti CP_1 per compensare le spese ex art 92 c.p.c.
Ad abundantiam osserva la Corte che se situazione di tanta oggettiva incertezza c'è stata è per via del Part fatto che ha agito in via monitoria senza alcuna verifica preventiva della esistenza e attualità dei crediti ceduti, anzi in molti casi senza tenere conto delle argomentate e documentate obiezioni del debitore ceduto, salvo poi rivedere le proprie pretese nel corso del giudizio di opposizione e in esito alle contestazioni avversarie.
6.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 26.000,01 ad € 52.000), con esclusione della fase istruttoria/di trattazione non svoltasi.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da già Parte_1 ei confronti di con atto di appello Parte_2 Controparte_1 notificato in data 18.4.2024 così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza appellata;
CONDANNA già n persona del l.r.p.t. al Parte_1 Parte_2 rimborso in favore di in persona del Sindaco p.t. delle spese del grado di Controparte_1 appello, che liquida in € 6.946,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte in data 6.5.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
pagina 6 di 6
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 641/2024 tra
IA' ) Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE
APPELLANTE
e
) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. CABRINI PAOLO
APPELLATO
Oggi 6 maggio 2025 innanzi alla Corte composta dai Consiglieri
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Silvia Romagnoli Consigliere rel.
Dr. Antonella Romano Consigliere sono comparsi:
Per GIA' l'Avv. PAOLO CATONA in sost. Parte_1 Parte_2
Avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE
Per l'Avv. Maria LEA MALTONI in sost. Avv CABRINI PAOLO e Controparte_1
SOAVI ANNAMARIA
i quali si riportano al contenuto dei rispetti scritti difensivi in atti, contestando reciprocamente le deduzioni e istanze e insistendo per le conclusioni già formulate, in particolare il difensore dell'appellante reitera l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori già dedotti. Chiedono pertanto che la causa venga trattenuta in decisione.
la Corte si ritira per deliberare in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio la Corte pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dando lettura del dispositivo.
Il Presidente
Giovanni Salina
pagina 1 di 6 N. R.G. 641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE TERZA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel.
Dr. Antonella Romano Giudice nella causa di appello n. 641/2024 R.G. promossa da (Avv. ARNALDI Parte_3
ANDREA DAVIDE) contro (Avv. CABRINI PAOLO) Controparte_1
sulle conclusioni delle parti come da rispettive note scritte depositate telematicamente per l'odierna udienza visto l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 2 di 6 1.
Con sentenza n. 195 del 16/18.3.2024 il Tribunale di Piacenza in accoglimento di opposizione ex art. Part 645 c.p.c. revocava decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti di per Controparte_1 l'importo di € 163.669,52 per sorte capitale oltre interessi come da domanda, oltre € 440,00 ex art. 6/2° co. D. Lgs. 231/02 e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite. Part aveva ottenuto il d.i. in qualità di cessionaria di crediti di varie aziende (ON GI Spa, GA
Spa eExiton Spa) fornitrici di energia elettrica allegando prospetto contabile riepilogativo contenente fatture e note di credito.
Osservava il primo giudice che in tema di contratto di somministrazione gravava sul somministrante l'onere di provare la correttezza della fatturazione in relazione ai consumi rilevati e che in esito alla disposta CTU era emerso un residuo debito dell'ente pubblico per € 6.202,66 per cui, anche per effetto di compensazione impropria rispetto al controcredito dell'ente riconosciuto dalla stessa opposta nel prospetto riepilogativo allegato alla comparsa di risposta, pari ad € 30.271,77, la pretesa creditoria azionata in monitorio risultava infondata;
osservava inoltre che a partire dal 31.3.2015 era generalizzato l'obbligo di fatturazione elettronica su piattaforma SDI nei confronti della P.A. e che in particolare la fattura emessa da ON GI del 3.10.2016 per € 111.835,40 (credito successivamente ridotto ad € 85.053) non era mai stata inviata nella forma elettronica prescritta.
2.
Part Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 18.4.2024 appellava la sentenza innanzi a questa Corte “limitatamente al credito di € 26.553,93 (doc. 3) oltre interessi di mora ed CP_2 accessori” (cfr. conclusioni formulate in atto di citazione e in note conclusive depositate per l'odierna udienza) formulando n. 2 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato.
3.
Va premesso che l'appello è dichiaratamente parziale siccome esplicitamente interposto “limitatamente al credito di € 26.553,93 (doc. 3) oltre interessi di mora ed accessori” (cfr. conclusioni CP_2 formulate in atto di citazione e in note conclusive depositate per l'odierna udienza).
Ne consegue che ai sensi dell'art. 329/2° co. c.p.c. deve intendersi che per quanto riguarda le parti non impugnate la parte appellante ha fatto acquiescenza;
trattandosi di originaria pretesa creditoria per € 163.669,52 derivante da n. 10 fatture 6 note di credito emesse da ON GI s.p.a., n. 1 fattura emessa da GA s.p.a. e n. 1 fattura emessa da TO s.p.a. (cfr. riepilogo del CTU) ogni questione sollevata in appello che non abbia attinenza al credito di cui alla fattura TO s.p.a. è da ritenersi inconferente.
In effetti i riferimenti contenuti nel 1° motivo di appello a fattura GA (n. 17 nel riepilogo cit.) e a fattura ON (doc. 5 nel riepilogo cit.) paiono, piuttosto, refusi delle difese svolte nel precedente grado.
pagina 3 di 6 L'esame del merito, pertanto, verrà limitato a quanto di stretta inerenza alla fattura (n. 18 nel CP_2 riepilogo cit.)
4.
Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c perché il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sul credito portato dalla fattura di € 26.553,93. CP_2
Il motivo è infondato.
Il primo giudice (“all'esito dell'istruttoria svolta” consistita solo in CTU) ha aderito alle valutazioni e conclusioni del CTU facendole proprie nella loro interezza e, per quanto di interesse, anche con riferimento al credito di cui alla fattura sul quale il CTU ha accertato quanto segue CP_2
La fattura n° 1645 del 05/07/2017 emessa da TO S.p.a. di €. 26.553,93 oltre Iva (in regime di split payment) per un totale di €. 32.395,79 risulta essere stata rifiutata dal Comune in quanto riportava un importo errato.
II Comune ha fornito copia del documento di rifiuto dell'11107/2017 (Allegato n. 16) che riporta il codice esito EC02 (rifiuto) e la motivazione"importo della fattura non corretto".
11 fornitore TO S.p.A. ha successivamente emesso in sostituzione della precedente, la fattura n°
2250 in data 04/09/2017 dell'importo di €. 26.753,76, oltre Iva (in regime di split payment) per un totale di €. 32.419,99 che e stata accettata e regolarmente pagata dal Comune con mandato n° 13948 del 03/10/2017.
II ha fornito il mandato di complessivi €. 32.419,99 n.13948 (Allegata n. 17) quietanzato CP_1 dal Tesoriere Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza;
il beneficiario del pagamento e la
[...]
indicato anche in fattura come beneficiario del pagamento. Parte_2
E' stato verificato che la fattura n. 2250 del 04/09/2017 e emessa in sostituzione della precedente avente n. 1645, le due fatture evidenziano infatti il medesimo oggetto, la stessa indicazione dell'ordinativo preliminare di fornitura n. 2979258 del 31105/2016, lo stesso CIG 671008594E, la stessa determina n. 610 del 31/05/2016, lo stesso periodo di fatturazione (servizio di gestione per il periodo dal 01104/2017 al 30/06/2017).
L'unica voce che differisce è ovviamente l'importo che è stato corretto.
Conclusioni del CTU: vista il documento mandato riepilogativo quietanzato n. 13948 del
03/10/2017 la fattura n. 2250 che sostituisce in toto la precedente n. 1645 risulta essere stata correttamente pagata da1 CP_1
pagina 4 di 6 Dunque il giudice aderendo alle valutazioni e conclusioni del CTU le ha fatte proprie per relationem,
senza che ciò integri vizio di omessa motivazione, in quanto la decisione di aderire alle risultanze della CTU comporta la compiuta positiva valutazione del percorso logico-argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguito dal consulente, senza necessità per il giudice di spiegarne i risultati, né le fonti del suo convincimento (cfr. ex multis CA Campobasso 6.5.2022 n. 135).
5.
Con il 2° motivo di appello l'appellante si duole della statuizione sulle spese secondo soccombenza.
Deduce che “in situazione di tanta oggettiva incertezza … erano sussistenti le condizioni per darsi luogo a totale compensazione”.
Il motivo è infondato: il era totalmente vittorioso e dunque non ricorrevano i presupposti CP_1 per compensare le spese ex art 92 c.p.c.
Ad abundantiam osserva la Corte che se situazione di tanta oggettiva incertezza c'è stata è per via del Part fatto che ha agito in via monitoria senza alcuna verifica preventiva della esistenza e attualità dei crediti ceduti, anzi in molti casi senza tenere conto delle argomentate e documentate obiezioni del debitore ceduto, salvo poi rivedere le proprie pretese nel corso del giudizio di opposizione e in esito alle contestazioni avversarie.
6.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 26.000,01 ad € 52.000), con esclusione della fase istruttoria/di trattazione non svoltasi.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da già Parte_1 ei confronti di con atto di appello Parte_2 Controparte_1 notificato in data 18.4.2024 così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza appellata;
CONDANNA già n persona del l.r.p.t. al Parte_1 Parte_2 rimborso in favore di in persona del Sindaco p.t. delle spese del grado di Controparte_1 appello, che liquida in € 6.946,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte in data 6.5.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
pagina 6 di 6