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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/05/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1782/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Seconda Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. ri magistrati:
Dott. sa Maria Stefania Picece - Presidente rel.
Dott. sa Daniela Oliva - Giudice comp.
Dott. Antonio Ansalone - Giudice comp.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio ordinario di primo grado avente n. 1782/12 R.G., trattenuto in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza cartolare del 16.12.2024.
TRA
nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1
( ), rappr.to e difeso giusta procura su foglio separato ed allegato C.F._1
alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, dall'avv. Vincenzo Vingolo
( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno C.F._2
alla via C. Farina, 24. pec .salerno.it. Email_1 CP_1
ATTORE
E
pagina 1 di 9 , rappresentati e difesi, come da procura CP_2 Controparte_3
a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonio Virtuoso,
domiciliati telematicamente come in atti.
CONVENUTI
ATTORI IN RICONVENZIONALE
NONCHE'
sito in Salerno alla via Valerio Laspro n.5, Controparte_4
partita IVA: , in persona del suo amm. p.t., elettivamente domiciliato ai fini P.IVA_1
del presente atto in Salerno al Largo del Plebiscito n.6 presso e nello studio dell'avv.
Vincenzo Indelli (nato a [...] il [...] – cod. fisc.: ) che CodiceFiscale_3
lo rappresenta e lo difende giusta procura allegata in calce all'atto di intervento e giusta delibera condominiale del 30.5.2022.
TERZO INTERVENTORE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 16.12.2124, le parti si riportavano ai propri scritti, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione, regolarmente notificato ed iscritto a ruolo, Parte_1
esponeva che: in virtù di testamento olografo del 3.11.11, pubblicato in Salerno il
21.11.11, era stato nominato erede universale del sig. , nato a Persona_1
GO (MT) il 31.07.34 e deceduto in Salerno il 6.11.11; l'attore era venuto a conoscenza della pubblicazione di altro testamento olografo, sempre a firma del de cuius
, datato 5.11.11, e pubblicato il 7.12.11, con cui veniva istituita erede Per_1
universale la sig. ra l'esponente era in possesso di altro Controparte_5
pagina 2 di 9 testamento olografo datato 6.11.11, pubblicato in Salerno il 23.12.11, con il quale il
, richiamato e confermato il precedente olografo del 3.11.11, inviato a mezzo Per_1
posta all'attore, reiterava la volontà di istituire lo stesso RD erede universale;
la scheda testamentaria datata 5.11.11, con la quale veniva istituita erede universale la sig. ra non risultava essere stata scritta di pugno dal de cuius, sicché l'attore ne CP_5
disconosceva l'autenticità.
Tanto premesso, l'attore così concludeva: “a. Dichiarare la nullità, l'inesistenza,
[... l'inefficacia del testamento olografo datato 5.11.11, pubblicato il 7.12.11 per notar
di Potenza, rep. n. 57.340, racc. n. 8264, con il quale è stata istituita erede Per_2
per i motivi di cui in narrativa;
b. conseguentemente, Controparte_5
dichiarare la validità ed efficacia del testamento olografo del 6.11.11, pubblicato il
23.12.11, con il quale è stato istituito erede l'attore; c. in via gradata, qualora il testamento del 6.11.11 non dovesse essere ritenuto valido, dichiarare la validità ed
efficacia del testamento olografo del 3.11.11, pubblicato il 21.11.11, con cui è stato istituito erede l'attore; d. ancora in via gradata, qualora il testamento del 5.11.11, con il quale è stata istituita erede la sig. ra dovesse essere ritenuto autentico, CP_5
ritenere tale disposizione comunque inefficace per sopravvenuto e successivo
testamento, datato 6.11.11 e pubblicato il 23.12.11, con cui è stato istituito unico erede
l'attore; e. in via ancor più gradata, qualora il testamento del 5.11.11 dovesse essere ritenuto autentico e compatibile con quello del 3.11.11, dichiarare la devoluzione di eredità in misura della metà all'attore, in forza della mancata revoca del precedente testamento del 3.11.11”.
Celebrata la prima udienza di comparizione, veniva dichiarata la contumacia della convenuta con ordinanza del 19.06.12. pagina 3 di 9 Con atto depositato il 18.07.12 l'attore dichiarava di essere venuto a conoscenza del decesso della parte convenuta intervenuto in data 22.04.12, chiedeva dichiararsi l'interruzione del giudizio ed instava per la riassunzione del medesimo;
il G.I. fissava in prosecuzione l'udienza del 6.02.13. A seguito della notifica del ricorso in riassunzione si sono costituiti, quali legittimi eredi della originaria parte convenuta, e CP_2
con comparsa depositata in cancelleria il 16.01.13: i Persona_3
convenuti, in relazione alle due schede testamentarie datate 3 e 6 novembre 2011,
prodotte in mera riproduzione fotostatica, dichiaravano di non conoscere né la firma, né
la scrittura del loro autore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 214 e 215 CPC, riservandosi comunque di reiterare il disconoscimento all'esito dell'eventuale produzione in giudizio delle scritture in originale;
i convenuti, successori legittimi di
[...]
e, dunque, di , chiedevano, in via Controparte_5 Persona_1
riconvenzionale, la dichiarazione ad ogni effetto di legge della piena validità del testamento olografo a firma del defunto datato 5.11.11, così come Persona_1
pubblicato per atto notar rep. 57340 del 7 dicembre 2011, avanzavano istanza Per_2
di verificazione di detta scheda testamentaria ai sensi dell'art. 216 CPC.
Tanto premesso, i convenuti in riassunzione così concludevano: “Rigettarsi tutte le domande proposte, in via esclusiva e/o concorrente e/o gradata, nei confronti di essi
convenuti dal sig. in quanto inammissibili, improponibili e Parte_1
totalmente infondate sia in fatto che in diritto;
in accoglimento della domanda
riconvenzionale spiegata ed in via assolutamente preliminare dichiarare in sentenza con
effetto di giudicato la piena qualità di erede universale della loro comune dante causa
, validando la vocazione testamentaria di quest'ultima Controparte_5
alla successione del defunto in virtù della istituzione effettuata con Persona_1
pagina 4 di 9 scheda olografa del 5.11.11, atto del quale si chiede sin d'ora statuirsene l'autenticità con ogni mezzo e scrittura di comparazione consentiti;
dichiarare nulla, invalida e
comunque priva di effetti la scheda olografa datata 3.11.11 apparentemente vergata e
sottoscritta dal sig. e ciò in considerazione del difetto totale di Persona_1
autografia dell'estensore della medesima;
accertare e dichiarare l'inidoneità della
scrittura datata 6.11.11 a valere quale negozio testamentario, risultando esso privo del contenuto tipico previsto dall'art. 587 I comma CC;
in subordine, ove ritenuto sussumibile per contenuto formale e sostanziale nello schema normativo di cui all'art.
587 CC, dichiarare nulla, invalida e comunque priva di effetti la scheda olografa datata
6.11.11 apparentemente vergata e sottoscritta dal sig. e ciò in Persona_1
considerazione del difetto totale di autografia dell'estensore della medesima;
in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi in cui l'On. le Tribunale – ritenuto il difetto di autografia dell'estensore di ciascuna di esse – ritenesse di pronunciare la nullità e l'invalidità di tutte le schede testamentarie olografe ivi compresa quella datata
5.11.11, dichiararsi l'apertura, in luogo di quella testamentaria, della successione legittima del sig. , accertando e dichiarando la vocazione ab intestato, Persona_1
della sig. ra e, conseguentemente, la piena qualità di Controparte_5
erede di quest'ultima; in ogni caso condannare il convenuto alla Parte_1
restituzione, in favore dei sigg. ri e , nella CP_2 Persona_3
loro spiegata qualità di aventi causa dalla sig. ra dalla sig. ra Controparte_5
, di tutti i beni compresi nell'asse ereditario relitto del defunto
[...] Persona_1
ed attualmente posseduti e/o detenuti da esso convenuto a ragione e/o in occasione dell'apertura della successione, beni dei quali sarà fornita dettagliata elencazione ed identificazione in corso di causa, intendendosi sin d'ora l'azione di petizione ereditaria pagina 5 di 9 a far conseguire ai concludenti quantomeno il rilascio dell'appartamento in Salerno alla via Valerio Laspro n. 5”.
Con ordinanza del 24.10.16 è stata autorizzata la presentazione della querela di falso proposta, in via incidentale, dall'attore all'udienza del 13.06.12 e Parte_1
relativa alla scheda testamentaria apparentemente riferibile a , datata Persona_1
5.11.11; instaurato il giudizio incidentale, all'udienza del 16.11.17 è stato sospeso, in attesa della definizione del procedimento per querela di falso, il giudizio principale.
All'esito della definizione del giudizio incidentale, conclusosi con la pronuncia di falsità
del testamento olografo datato 5.11.11, apparentemente riferibile a ed Persona_1
istitutivo di erede universale nella persona di , il giudizio Controparte_5
principale è stato ritualmente riassunto.
Con comparsa depositata il 4.10.22 è intervenuto volontariamente in giudizio il formulando le seguenti conclusioni: “… condannare Controparte_4
chi, tra le parti in causa, sarà riconosciuto erede del de cuius , a versare Persona_1
al Condominio interventore l'importo succitato di € 11.737,39 quali oneri condominiali maturati a tutto il 31.12.2021, oltre interessi legali e rivalutazione, e oltre i successivi oneri condominiali a maturare fino all'effettivo soddisfo”.
Assegnato il termine per note ex art. 127 ter CPC, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ed il giudizio è stato trattenuto in decisione con decreto del g.i. e poi rimesso al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda come proposta dall'attore è risultata fondata e deve Parte_1
essere accolta.
pagina 6 di 9 L'attore chiede riconoscersi la propria qualità di “erede universale” del defunto
[...]
, in virtù di istituzione testamentaria, sulla base di due schede del tipo olografo, Per_1
rispettivamente del 3 e del 6 novembre 2011 (vale la pena rilevare che nel secondo olografo il testatore conferma l'istituzione di erede universale come già effettuata con il precedente atto di ultima volontà).
La sentenza con cui è stata dichiarata la falsità della scheda testamentaria datata 5
novembre 2011 risulta essere passata in giudicato, sicché non può esservi alcuna delazione con fonte testamentaria a favore della e, per Controparte_5
essa, ai suoi eredi, costituitisi parti in causa.
Risulta, di contro, che i germani avrebbero titolo a succedere, eventualmente in CP_2
virtù delle norme sulla successione legittima ab intestato, in virtù di un rapporto di parentela con il defunto entro il sesto grado, come stabilito dall'art. 572 CC, rapporto riconducibile alla propria dante causa.
La defunta – deceduta successivamente al decesso del Controparte_5
– avrebbe, di fatti, potuto acquisire lo status di chiamata all'eredità in virtù Per_1
della menzionata norma in materia di “Successione di altri parenti”, e dunque trasmettere il diritto di accettare ai propri eredi: al riguardo, bisognerebbe considerare che il de cuius ha disposto dell'universalità dei propri beni in favore dell'attuale parte attrice, in virtù di due testamenti olografi.
I predetti olografi non risultano essere stati ritualmente impugnati dalle parti convenute, le quali si sono limitate a dichiarare di non conoscere “né la firma, né la scrittura”,
omettendo, pertanto, di dare corso ad una azione di accertamento negativo dell'autenticità delle schede testamentarie, ovvero, attesa l'epoca di costituzione delle pagina 7 di 9 parti, risalente all'anno 2012, omettendo di proporre rituale querela di falso avverso le schede testamentarie.
Né può ritenersi che le schede testamentarie del 3 e 6 novembre 2011 (quest'ultima da intendersi quale mero atto confermativo di una volontà già compiutamente espressa)
siano affette da falsità per mancanza di autografia sulla mera base di una consulenza grafologica disposta ed effettuata nell'ambito di un procedimento penale conclusosi senza alcuna statuizione in merito all'autenticità, o meno, delle schede medesime.
L'attore deve essere, dunque, dichiarato erede universale Parte_1
testamentario del de cuius sig. . Persona_1
In quanto alla domanda di pagamento svolta dall'interventore condominio CP_4
, avanzata nei confronti delle parti in causa, tutte pretese eredi del de cuius
[...]
, l'accertamento della qualità di unico erede del sig. , Persona_1 Parte_1
porta a ritenere quest'ultimo legittimato passivo dell'azione, con condanna del medesimo al pagamento della somma di euro 12.810,41 quali oneri condominiali, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Deve essere dichiarato inefficace, stante le statuizioni adottate nel merito, il provvedimento di sequestro giudiziario emesso nel procedimento cautelare incidentale,
con autorizzazione al custode nominato avv. Francesco Spiezia alla consegna dei beni appartenenti all'asse ereditario di , da esso custode appresi nella qualità. Persona_1
Le spese possono essere integralmente compensate fra le parti, comprese quelle del procedimento cautelare e quelle nei confronti del interventore. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così decide:
- Dichiara erede universale del de cuius per Parte_1 Persona_1
pagina 8 di 9 istituzione testamentaria effettuata con il testamento olografo datato 3.11.11 e confermata con la successiva dichiarazione scritta, resa dal defunto in Persona_1
data 6.11.11.
- Rigetta le domande come proposte da e . CP_2 Persona_3
- Dichiara l'inefficacia del provvedimento cautelare di sequestro giudiziario emesso in corso di causa, con autorizzazione al custode nominato avv. Francesco Spiezia alla consegna, in favore di , dei beni appartenenti all'asse ereditario di Parte_1
, da esso custode appresi nella qualità. Persona_1
- Accoglie la domanda di pagamento come proposta dal terzo interventore e – per l'effetto – condanna , nella qualità di erede di , al Parte_1 Persona_1
pagamento degli oneri condominiali relativi all'immobile sito nel Condominio CP_4
in Salerno alla via Valerio Laspro n. 5, liquidati in euro 12.810,41 come
[...]
maturati a tutto il 31.12.2023, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
- Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Salerno, lì 8 maggio 2025.
Il Pres. Est.
dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Seconda Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. ri magistrati:
Dott. sa Maria Stefania Picece - Presidente rel.
Dott. sa Daniela Oliva - Giudice comp.
Dott. Antonio Ansalone - Giudice comp.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio ordinario di primo grado avente n. 1782/12 R.G., trattenuto in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza cartolare del 16.12.2024.
TRA
nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1
( ), rappr.to e difeso giusta procura su foglio separato ed allegato C.F._1
alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, dall'avv. Vincenzo Vingolo
( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno C.F._2
alla via C. Farina, 24. pec .salerno.it. Email_1 CP_1
ATTORE
E
pagina 1 di 9 , rappresentati e difesi, come da procura CP_2 Controparte_3
a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonio Virtuoso,
domiciliati telematicamente come in atti.
CONVENUTI
ATTORI IN RICONVENZIONALE
NONCHE'
sito in Salerno alla via Valerio Laspro n.5, Controparte_4
partita IVA: , in persona del suo amm. p.t., elettivamente domiciliato ai fini P.IVA_1
del presente atto in Salerno al Largo del Plebiscito n.6 presso e nello studio dell'avv.
Vincenzo Indelli (nato a [...] il [...] – cod. fisc.: ) che CodiceFiscale_3
lo rappresenta e lo difende giusta procura allegata in calce all'atto di intervento e giusta delibera condominiale del 30.5.2022.
TERZO INTERVENTORE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 16.12.2124, le parti si riportavano ai propri scritti, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione, regolarmente notificato ed iscritto a ruolo, Parte_1
esponeva che: in virtù di testamento olografo del 3.11.11, pubblicato in Salerno il
21.11.11, era stato nominato erede universale del sig. , nato a Persona_1
GO (MT) il 31.07.34 e deceduto in Salerno il 6.11.11; l'attore era venuto a conoscenza della pubblicazione di altro testamento olografo, sempre a firma del de cuius
, datato 5.11.11, e pubblicato il 7.12.11, con cui veniva istituita erede Per_1
universale la sig. ra l'esponente era in possesso di altro Controparte_5
pagina 2 di 9 testamento olografo datato 6.11.11, pubblicato in Salerno il 23.12.11, con il quale il
, richiamato e confermato il precedente olografo del 3.11.11, inviato a mezzo Per_1
posta all'attore, reiterava la volontà di istituire lo stesso RD erede universale;
la scheda testamentaria datata 5.11.11, con la quale veniva istituita erede universale la sig. ra non risultava essere stata scritta di pugno dal de cuius, sicché l'attore ne CP_5
disconosceva l'autenticità.
Tanto premesso, l'attore così concludeva: “a. Dichiarare la nullità, l'inesistenza,
[... l'inefficacia del testamento olografo datato 5.11.11, pubblicato il 7.12.11 per notar
di Potenza, rep. n. 57.340, racc. n. 8264, con il quale è stata istituita erede Per_2
per i motivi di cui in narrativa;
b. conseguentemente, Controparte_5
dichiarare la validità ed efficacia del testamento olografo del 6.11.11, pubblicato il
23.12.11, con il quale è stato istituito erede l'attore; c. in via gradata, qualora il testamento del 6.11.11 non dovesse essere ritenuto valido, dichiarare la validità ed
efficacia del testamento olografo del 3.11.11, pubblicato il 21.11.11, con cui è stato istituito erede l'attore; d. ancora in via gradata, qualora il testamento del 5.11.11, con il quale è stata istituita erede la sig. ra dovesse essere ritenuto autentico, CP_5
ritenere tale disposizione comunque inefficace per sopravvenuto e successivo
testamento, datato 6.11.11 e pubblicato il 23.12.11, con cui è stato istituito unico erede
l'attore; e. in via ancor più gradata, qualora il testamento del 5.11.11 dovesse essere ritenuto autentico e compatibile con quello del 3.11.11, dichiarare la devoluzione di eredità in misura della metà all'attore, in forza della mancata revoca del precedente testamento del 3.11.11”.
Celebrata la prima udienza di comparizione, veniva dichiarata la contumacia della convenuta con ordinanza del 19.06.12. pagina 3 di 9 Con atto depositato il 18.07.12 l'attore dichiarava di essere venuto a conoscenza del decesso della parte convenuta intervenuto in data 22.04.12, chiedeva dichiararsi l'interruzione del giudizio ed instava per la riassunzione del medesimo;
il G.I. fissava in prosecuzione l'udienza del 6.02.13. A seguito della notifica del ricorso in riassunzione si sono costituiti, quali legittimi eredi della originaria parte convenuta, e CP_2
con comparsa depositata in cancelleria il 16.01.13: i Persona_3
convenuti, in relazione alle due schede testamentarie datate 3 e 6 novembre 2011,
prodotte in mera riproduzione fotostatica, dichiaravano di non conoscere né la firma, né
la scrittura del loro autore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 214 e 215 CPC, riservandosi comunque di reiterare il disconoscimento all'esito dell'eventuale produzione in giudizio delle scritture in originale;
i convenuti, successori legittimi di
[...]
e, dunque, di , chiedevano, in via Controparte_5 Persona_1
riconvenzionale, la dichiarazione ad ogni effetto di legge della piena validità del testamento olografo a firma del defunto datato 5.11.11, così come Persona_1
pubblicato per atto notar rep. 57340 del 7 dicembre 2011, avanzavano istanza Per_2
di verificazione di detta scheda testamentaria ai sensi dell'art. 216 CPC.
Tanto premesso, i convenuti in riassunzione così concludevano: “Rigettarsi tutte le domande proposte, in via esclusiva e/o concorrente e/o gradata, nei confronti di essi
convenuti dal sig. in quanto inammissibili, improponibili e Parte_1
totalmente infondate sia in fatto che in diritto;
in accoglimento della domanda
riconvenzionale spiegata ed in via assolutamente preliminare dichiarare in sentenza con
effetto di giudicato la piena qualità di erede universale della loro comune dante causa
, validando la vocazione testamentaria di quest'ultima Controparte_5
alla successione del defunto in virtù della istituzione effettuata con Persona_1
pagina 4 di 9 scheda olografa del 5.11.11, atto del quale si chiede sin d'ora statuirsene l'autenticità con ogni mezzo e scrittura di comparazione consentiti;
dichiarare nulla, invalida e
comunque priva di effetti la scheda olografa datata 3.11.11 apparentemente vergata e
sottoscritta dal sig. e ciò in considerazione del difetto totale di Persona_1
autografia dell'estensore della medesima;
accertare e dichiarare l'inidoneità della
scrittura datata 6.11.11 a valere quale negozio testamentario, risultando esso privo del contenuto tipico previsto dall'art. 587 I comma CC;
in subordine, ove ritenuto sussumibile per contenuto formale e sostanziale nello schema normativo di cui all'art.
587 CC, dichiarare nulla, invalida e comunque priva di effetti la scheda olografa datata
6.11.11 apparentemente vergata e sottoscritta dal sig. e ciò in Persona_1
considerazione del difetto totale di autografia dell'estensore della medesima;
in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi in cui l'On. le Tribunale – ritenuto il difetto di autografia dell'estensore di ciascuna di esse – ritenesse di pronunciare la nullità e l'invalidità di tutte le schede testamentarie olografe ivi compresa quella datata
5.11.11, dichiararsi l'apertura, in luogo di quella testamentaria, della successione legittima del sig. , accertando e dichiarando la vocazione ab intestato, Persona_1
della sig. ra e, conseguentemente, la piena qualità di Controparte_5
erede di quest'ultima; in ogni caso condannare il convenuto alla Parte_1
restituzione, in favore dei sigg. ri e , nella CP_2 Persona_3
loro spiegata qualità di aventi causa dalla sig. ra dalla sig. ra Controparte_5
, di tutti i beni compresi nell'asse ereditario relitto del defunto
[...] Persona_1
ed attualmente posseduti e/o detenuti da esso convenuto a ragione e/o in occasione dell'apertura della successione, beni dei quali sarà fornita dettagliata elencazione ed identificazione in corso di causa, intendendosi sin d'ora l'azione di petizione ereditaria pagina 5 di 9 a far conseguire ai concludenti quantomeno il rilascio dell'appartamento in Salerno alla via Valerio Laspro n. 5”.
Con ordinanza del 24.10.16 è stata autorizzata la presentazione della querela di falso proposta, in via incidentale, dall'attore all'udienza del 13.06.12 e Parte_1
relativa alla scheda testamentaria apparentemente riferibile a , datata Persona_1
5.11.11; instaurato il giudizio incidentale, all'udienza del 16.11.17 è stato sospeso, in attesa della definizione del procedimento per querela di falso, il giudizio principale.
All'esito della definizione del giudizio incidentale, conclusosi con la pronuncia di falsità
del testamento olografo datato 5.11.11, apparentemente riferibile a ed Persona_1
istitutivo di erede universale nella persona di , il giudizio Controparte_5
principale è stato ritualmente riassunto.
Con comparsa depositata il 4.10.22 è intervenuto volontariamente in giudizio il formulando le seguenti conclusioni: “… condannare Controparte_4
chi, tra le parti in causa, sarà riconosciuto erede del de cuius , a versare Persona_1
al Condominio interventore l'importo succitato di € 11.737,39 quali oneri condominiali maturati a tutto il 31.12.2021, oltre interessi legali e rivalutazione, e oltre i successivi oneri condominiali a maturare fino all'effettivo soddisfo”.
Assegnato il termine per note ex art. 127 ter CPC, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ed il giudizio è stato trattenuto in decisione con decreto del g.i. e poi rimesso al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda come proposta dall'attore è risultata fondata e deve Parte_1
essere accolta.
pagina 6 di 9 L'attore chiede riconoscersi la propria qualità di “erede universale” del defunto
[...]
, in virtù di istituzione testamentaria, sulla base di due schede del tipo olografo, Per_1
rispettivamente del 3 e del 6 novembre 2011 (vale la pena rilevare che nel secondo olografo il testatore conferma l'istituzione di erede universale come già effettuata con il precedente atto di ultima volontà).
La sentenza con cui è stata dichiarata la falsità della scheda testamentaria datata 5
novembre 2011 risulta essere passata in giudicato, sicché non può esservi alcuna delazione con fonte testamentaria a favore della e, per Controparte_5
essa, ai suoi eredi, costituitisi parti in causa.
Risulta, di contro, che i germani avrebbero titolo a succedere, eventualmente in CP_2
virtù delle norme sulla successione legittima ab intestato, in virtù di un rapporto di parentela con il defunto entro il sesto grado, come stabilito dall'art. 572 CC, rapporto riconducibile alla propria dante causa.
La defunta – deceduta successivamente al decesso del Controparte_5
– avrebbe, di fatti, potuto acquisire lo status di chiamata all'eredità in virtù Per_1
della menzionata norma in materia di “Successione di altri parenti”, e dunque trasmettere il diritto di accettare ai propri eredi: al riguardo, bisognerebbe considerare che il de cuius ha disposto dell'universalità dei propri beni in favore dell'attuale parte attrice, in virtù di due testamenti olografi.
I predetti olografi non risultano essere stati ritualmente impugnati dalle parti convenute, le quali si sono limitate a dichiarare di non conoscere “né la firma, né la scrittura”,
omettendo, pertanto, di dare corso ad una azione di accertamento negativo dell'autenticità delle schede testamentarie, ovvero, attesa l'epoca di costituzione delle pagina 7 di 9 parti, risalente all'anno 2012, omettendo di proporre rituale querela di falso avverso le schede testamentarie.
Né può ritenersi che le schede testamentarie del 3 e 6 novembre 2011 (quest'ultima da intendersi quale mero atto confermativo di una volontà già compiutamente espressa)
siano affette da falsità per mancanza di autografia sulla mera base di una consulenza grafologica disposta ed effettuata nell'ambito di un procedimento penale conclusosi senza alcuna statuizione in merito all'autenticità, o meno, delle schede medesime.
L'attore deve essere, dunque, dichiarato erede universale Parte_1
testamentario del de cuius sig. . Persona_1
In quanto alla domanda di pagamento svolta dall'interventore condominio CP_4
, avanzata nei confronti delle parti in causa, tutte pretese eredi del de cuius
[...]
, l'accertamento della qualità di unico erede del sig. , Persona_1 Parte_1
porta a ritenere quest'ultimo legittimato passivo dell'azione, con condanna del medesimo al pagamento della somma di euro 12.810,41 quali oneri condominiali, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Deve essere dichiarato inefficace, stante le statuizioni adottate nel merito, il provvedimento di sequestro giudiziario emesso nel procedimento cautelare incidentale,
con autorizzazione al custode nominato avv. Francesco Spiezia alla consegna dei beni appartenenti all'asse ereditario di , da esso custode appresi nella qualità. Persona_1
Le spese possono essere integralmente compensate fra le parti, comprese quelle del procedimento cautelare e quelle nei confronti del interventore. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così decide:
- Dichiara erede universale del de cuius per Parte_1 Persona_1
pagina 8 di 9 istituzione testamentaria effettuata con il testamento olografo datato 3.11.11 e confermata con la successiva dichiarazione scritta, resa dal defunto in Persona_1
data 6.11.11.
- Rigetta le domande come proposte da e . CP_2 Persona_3
- Dichiara l'inefficacia del provvedimento cautelare di sequestro giudiziario emesso in corso di causa, con autorizzazione al custode nominato avv. Francesco Spiezia alla consegna, in favore di , dei beni appartenenti all'asse ereditario di Parte_1
, da esso custode appresi nella qualità. Persona_1
- Accoglie la domanda di pagamento come proposta dal terzo interventore e – per l'effetto – condanna , nella qualità di erede di , al Parte_1 Persona_1
pagamento degli oneri condominiali relativi all'immobile sito nel Condominio CP_4
in Salerno alla via Valerio Laspro n. 5, liquidati in euro 12.810,41 come
[...]
maturati a tutto il 31.12.2023, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
- Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Salerno, lì 8 maggio 2025.
Il Pres. Est.
dott. sa Maria Stefania Picece
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