Ordinanza cautelare 16 giugno 2022
Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 16/06/2025, n. 4491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4491 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04491/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02697/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2697 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Mariani, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, Piazza Garibaldi 118;
contro
Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa sospensione,
del decreto di diniego dell’istanza di rinnovo-conversione del permesso di soggiorno n. Cat.A.12/Imm/21 prot. n. -OMISSIS-e notificato il 16/03/2022 nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 10 giugno 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 5 maggio 2022 e depositato in data 30 maggio 2022 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Con decreto n. Cat.A.12/Imm/21 Prot. n. -OMISSIS- il Questore della Provincia di Caserta ha respinto l’istanza di permesso di soggiorno del ricorrente ai sensi dell’art. 5, comma 8 bis, D.Lgs 286/1998, adducendo che il cittadino straniero, al fine di comprovare il luogo di residenza, ha prodotto copia del certificato di residenza in seno al quale si segnalava GO, Viale -OMISSIS-; la Pubblica Amministrazione ha fondato il respingimento dell’istanza sulla circostanza dell’irreperibilità del ricorrente al domicilio dichiarato, nonché sulla falsità della posizione residenziale trattandosi di un plesso scolastico (come da accertamenti effettuati dal Commissariato di P.S. di Castel Volturno, che con nota del 20 settembre 2020 ha confermato la falsità della suddetta posizione residenziale), e che il proprietario dell’abitazione, -OMISSIS-, ha disconosciuto il contratto di locazione a lui intestato.
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha proposto le domande in epigrafe.
1.1. Si è costituita in giudizio con atto di mero stile la Questura di Caserta che ha versato in atti corredo documentale.
1.2. Con ordinanza 28 luglio 2022, n. 1452 è stata respinta la domanda cautelare (dopo che, con precedente ordinanza 16 giugno 2022, n. 1197, erano stati disposti incombenti istruttori a carico della parte resistente, con concessione della tutela interinale - nelle more dell’espletamento degli incombenti istruttori - al fine di elidere il paventato vulnus irreversibile).
1.3. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 10 giugno 2025, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha affidato il ricorso ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo ha dedotto i vizi di Violazione di legge — Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti .
Per l’esponente il diniego del permesso di soggiorno nel caso di specie è motivato dal tentativo di trarre in inganno la Questura al fine del rilascio del suddetto titolo, conclusione alla quale la Pubblica Amministrazione sarebbe giunta in considerazione della non reperibilità del cittadino straniero al domicilio dichiarato.
Nel caso di specie, evidenzia l’esponente, non si evince che l’interessato abbia mai indicato quale sua residenza GO (CE), Viale -OMISSIS-, mentre risulta residente, come da raccomandata spedita in Questura in data 11 febbraio 2020 per la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno, in GO (CE) Viale -OMISSIS- inoltre, non risulta che l’interessato abbia mai indicato quale proprietario di casa il sig. FF AL.
Il ricorrente osserva inoltre che dopo la domanda di rinnovo-conversione del permesso di soggiorno si è trasferito nel Comune di Cesa, provvedendo all’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente di quel Comune.
In conclusione, per il deducente va annullato il diniego avversato in quanto la documentazione allegata (certificato di residenza, raccomandata dell’11 febbraio 2020 e documentazione lavorativa) dimostra l’inadeguatezza dell’accertamento della irreperibilità operato dalla P.A., specie quando tale irreperibilità ha comportato l’omissione dell’avviso-preavviso di rigetto al ricorrente e l’impossibilità conseguente per quest’ultimo di fornire all’Amministrazione gli elementi ora allegati; inoltre, la circostanza che i cambi di residenza del ricorrente siano stati regolarmente denunciati all’anagrafe comunale comporta che egli non fosse obbligato a darne comunicazione alla Questura in base al comma 8 dell’art. 6 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- con il secondo ha dedotto i vizi di Violazione dell’art. 7 e 8 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento .
Per il ricorrente le norme indicate in epigrafe impongono all’Amministrazione di comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti interessati e gli eventuali motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
Difatti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8 della L. 241/90 ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi; ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio ai destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. Detta comunicazione consente un approfondimento valutativo delle questioni ed una maggiore trasparenza nell’azione decisionale della P.A. nei confronti dei cittadini.
La legge n. 241/90 nell’imporre alle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo della comunicazione ai richiedenti dell’avvio del procedimento amministrativo e gli eventuali motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, ha recepito un criterio di regolamentazione dell’azione dei pubblici poteri incentrato sulla valorizzazione del metodo dialettico e di cooperazione come forma inderogabile di esercizio della funzione amministrativa.
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto da parte della P.A., lungi dall’atteggiarsi a vizio meramente formale, è tale da pregiudicare dal punto di vista sostanziale gli interessi del ricorrente.
Inoltre, per il ricorrente il provvedimento avversato è stato emesso in data 27 aprile 2021, a seguito della richiesta avanzata in data 11 febbraio 2020; pertanto dall’istanza all’emissione del provvedimento, è passato oltre un anno, sicché il periodo intercorso ha comportato lungaggini illegittime, e da ciò deriva la mancanza dell'attivazione della tutela del ricorrente, delle iniziative necessarie sul piano della doverosa diligenza per contrastare tempestivamente e compiutamente i provvedimenti sanzionatori assunti dall'Amministrazione, che solo in un secondo momento sono state possibili.
Peraltro, conclude l’esponente, è illegittima ed inspiegabile l’inerzia dell’Amministrazione che non ha ottemperato al suo obbligo-dovere di deliberare in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per provvedere sull’istanza presentata; l’atteggiamento della Questura resistente si pone in antitesi con i criteri di economicità ed efficienza nonché di pubblicità e trasparenza introdotti con la l. 241/1990, essendo decorso il termine di cui all’art. 5 comma 9 del D.Lgs n. 286/1998 di sessanta giorni per provvedere e tale inadempimento ha determinato un grave rallentamento nella prosecuzione del progetto di integrazione e inserimento nel tessuto sociale e lavorativo dell’interessato, impedendogli di godere dei diritti che spettano a chi è titolare di regolare permesso di soggiorno;
- con il terzo, infine, ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 8 bis del Decreto Legislativo n. 286/98 .
Per il deducente è necessario che la competente Questura proceda all’esame della domanda di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno, avuto riguardo all’effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge (documentazione prodotta circa l’integrazione sociale e l’attività lavorativa del ricorrente).
Relativamente alla falsificazione/contraffazione di documentazione da porsi a fondamento nel provvedimento impugnato (cfr. art. 5, comma 8 bis, TUI), occorre rilevare che la fattispecie potrà essere oggetto di indagine in sede penale, su segnalazione della Questura stessa, non potendo perciò solo per questo motivo dichiarare irricevibile la domanda del ricorrente.
2. Il ricorso non può essere accolto.
2.1. Occorre osservare che nel provvedimento avversato è stato evidenziato, in particolare, che il ricorrente (che ha presentato in data 11 febbraio 2020 istanza di rinnovo-conversione del permesso di soggiorno da “motivi umanitari” a “lavoro subordinato”) “ al momento della richiesta di rinnovo […] al fine di comprovare il luogo di residenza ” ha prodotto “ copia del certificato di residenza in seno al quale si segnalava GO (CE), Viale -OMISSIS-, quale luogo di residenza ”; quindi, viene dato atto che “ al fine di verificare la sussistenza in capo al richiedente di tutti gli elementi indicati dalla legge per il rinnovo del permesso di soggiorno ”, è stata avviata “ una approfondita istruttoria anche mediante richiesta di accertamenti inviata al Commissariato di P.S.. di Castel Volturno (CE), che, con nota del 20.09.2020, confermava la falsità della posizione residenziale trattandosi di un plesso scolastico ”.
Nell’atto avversato viene ulteriormente chiarito che anche il Comando di Polizia Municipale di GO ha suffragato “ gli accertamenti effettuati dal Commissariato di P.S. di Castel Volturno (CE) essendo l'istante sconosciuto ed irreperibile in Viale -OMISSIS- ”.
In sintesi, conclude il provvedimento di rigetto impugnato, l’interessato ha tentato di acquisire fraudolentemente il titolo di soggiorno.
La parte resistente - anche in esecuzione della citata ordinanza 15 giugno 2022, n. 1197 - ha versato nel fascicolo del giudizio, in particolare, copia del detto certificato di residenza unitamente alla comunicazione di notizia di reato del 20 settembre 2020 a carico del deducente.
2.2. Premesso quanto sopra, occorre osservare che il penultimo periodo dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ratione temporis vigente, stabilisce che “[…] La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda […]”; inoltre, il successivo art. 5, comma 8- bis , ratione temporis vigente, prevede che “ Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale ”.
Orbene, la giurisprudenza ha condivisibilmente ritenuto che “ da tali norme si ricava il principio secondo cui l’utilizzo di documentazione contraffatta è sufficiente a motivare il diniego di rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno. È stato chiarito che tale principio, sia pure affermato soprattutto in relazione a falsificazioni concernenti il rapporto di lavoro presupposto ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, è applicabile a qualsiasi ipotesi di contraffazione concernente i presupposti del titolo […] La fittizietà dell’indirizzo di residenza è, in tal caso, elemento necessario e sufficiente ad impedire il rilascio del permesso di soggiorno e, se già posseduto, a revocarlo o inibirne il rinnovo. In siffatte ipotesi l’amministrazione è vincolata ad emanare i summenzionati provvedimenti pregiudizievoli, non residuando in capo alla stessa alcun margine di discrezionalità […] La Sezione […] ha più volte affermato il principio per cui laddove si accerti che lo straniero, al fine di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ha prodotto in sede procedimentale documentazione falsa, l’amministrazione legittimamente può rifiutare il rilascio del titolo per tale ragione, senza che sia necessario che la falsità degli atti risulti dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l’autorità amministrativa procedere ad una valutazione autonoma che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato del giudice amministrativo. In questo senso, quindi, a dispetto di quanto prospettato dall’appellante, non è richiesto l’accertamento in sede penale della falsità […] l’utilizzo di un documento poi risultato non veritiero a seguito degli accertamenti svolti dall’Amministrazione per ben due volte “integra un quid pluris, rispetto alla mera assenza del requisito, il quale legittima una più severa risposta dell’ordinamento, anche attraverso la preclusione di successive integrazioni […] Le norme succitate cristallizzano infatti una fattispecie impeditiva, ad effetto immediato ed irreversibile, insuscettibile di essere emendata da eventuali sopravvenienze favorevoli allo straniero, resosi autore della condotta fraudolenta prevista dall'art. 4, comma 2, quinto periodo, d.lgs. n. 286 del 1998 e penalmente sanzionabile dell'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 […] neanche la dedotta violazione delle garanzie procedimentali di cui alla L. n. 241/90 può trovare accoglimento […] l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta la caducazione dell’atto viziato esclusivamente in caso di provvedimento discrezionale, non estendendosi dunque la portata della disciplina agli atti vincolati - che, quindi, per il loro contenuto, non potevano essere diversi - poiché nessuna circostanza fattuale, pure debitamente dedotta, sarebbe stata idonea a modificare l’esito del procedimento. Orbene, come precisato poc’anzi, in ipotesi di accertata falsità documentale non residua in capo all’amministrazione alcuna discrezionalità, essendo essa tenuta ad emanare un provvedimento reiettivo che si qualifica come atto vincolato. La vincolatività dell’atto nel caso di utilizzo di documentazione contraffatta rende, altresì, irrilevante che l’appellante abbia fornito prove del possesso del requisito economico ovvero che non abbia riportato condanne penali ostative al rilascio del permesso di soggiorno de quo ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2023, n. 2605).
Inoltre, per la giurisprudenza - condivisa dal Collegio - “ la ratio legis che informa il disposto dell’art. 4, comma 2, quinto periodo, che è quella di sanzionare con l’inammissibilità dell’istanza lo straniero che produca documentazione alterata o contraffatta all’amministrazione per ottenere il titolo invocato, in quanto siffatta condotta pregiudica indelebilmente – nella valutazione ex ante operata dal legislatore – il rapporto fiduciario tra lo straniero e l’autorità richiesta, rivelando al contempo una attuale insensibilità del richiedente al rispetto delle regole e dei principi che connotano lo Stato entro il quale egli aspira a soggiornare. Tale ratio sarebbe pregiudicata laddove si ritenesse che l’amministrazione o il giudice possano tener conto di eventuali successive sopravvenienze favorevoli, quali la produzione successiva di documentazione autentica integrante il possesso dei requisiti di legge. Una simile conclusione, infatti, condurrebbe all’effetto di deresponsabilizzare l’istante, incentivandolo alla produzione di documentazione contraffatta in sede di presentazione della domanda, salvo poi eventualmente procedere alla sua regolarizzazione ex post nel caso in cui l’amministrazione si avveda della falsità della stessa ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 giugno 2023, n. 5602).
In conclusione, in ordine alla vicenda in esame, alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche:
- l’accertata falsità del certificato prodotto dalla parte ricorrente al fine di comprovare la residenza in GO, Viale -OMISSIS-, imponeva all’Amministrazione resistente di emanare il contestato provvedimento sfavorevole, non residuando in capo alla stessa Autorità amministrativa alcun margine di discrezionalità;
- ai fini di interesse non era necessario l’accertamento in sede penale della falsità (né, in particolare, una sentenza penale definitiva di condanna, dovendo peraltro ritenersi che, nel caso in esame, l’Autorità amministrativa ha adottato una valutazione autonoma confortata da significativi elementi di riscontro);
- la circostanza del successivo mutamento della residenza (trasferimento nel Comune di Cesa) è irrilevante: ed invero, la normativa sopra richiamata cristallizza una fattispecie impeditiva, ad effetto immediato ed irreversibile, insuscettibile di essere emendata da eventuali sopravvenienze favorevoli all’interessato;
- la dedotta violazione delle garanzie procedimentali e partecipative è priva di base atteso che in ipotesi di accertata falsità documentale, come nel caso in esame, non residua in capo all’Amministrazione alcuna discrezionalità, essendo la stessa tenuta ad emanare un provvedimento reiettivo che si qualifica come atto vincolato;
- il richiamo all’art. 5, comma 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inconferente, atteso che la violazione del termine ivi previsto non comporta l’illegittimità del provvedimento tardivamente adottato ma determina la formazione di un silenzio inadempimento avverso il quale il privato può esercitare l'azione di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. (cfr., ex plurimis , T.A.R. Piemonte, sez. I, 10 aprile 2025, n. 623);
- risulta comunque indimostrato che il ritardo della P.A. abbia determinato un grave rallentamento nella prosecuzione del progetto di integrazione e inserimento nel tessuto sociale e lavorativo dell’interessato, impedendogli di godere dei diritti che spettano a chi è titolare di regolare permesso di soggiorno; sul punto va, inoltre, ricordato che il comma 9 bis del citato art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede che in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il citato termine di sessanta giorni, “[…] il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ” (l'attività di lavoro può svolgersi alle condizioni ivi precisate);
- infine, occorre osservare che “ ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, “la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda”. Nella stessa ottica si pone altresì l’ipotesi di reato prevista in caso di contraffazione ex art. 5, comma 8-bis, del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998. Sul punto, anche la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato che la produzione di documentazione falsa finalizzata a ottenere la permanenza nel territorio nazionale è sanzionabile con la perdita del titolo di soggiorno, indipendentemente dal tempo trascorso e dalla presenza di familiari conviventi (Cedu, sez. I, 14 febbraio 2012, Antwi, punti 90 e 104) ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 marzo 2023, n. 3188).
3. In conclusione, in ragione di quanto sopra evidenziato il ricorso deve essere respinto.
4. La limitata attività difensiva della parte resistente giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
5. In ordine alla avvenuta concessione - in via anticipata e provvisoria - del beneficio del patrocinio a spese dello Stato di cui al decreto 14 novembre 2022, n. 116 della competente Commissione, attesa la manifesta infondatezza del ricorso proposto, lo stesso deve essere revocato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Dispone la revoca del decreto 14 novembre 2022, n. 116 della competente Commissione per il patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.