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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/05/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2479/2024 R.G.
TRA rappresentata e difesa dall'avv. VIGILE Parte_1
TERESA;
E
_1
, rappresentato e difeso dall'avv.AVENA GILDA
[...]
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.6.2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio la davanti _1 questo giudice chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 18.801,74 a titolo di differenze retributive
,13 e 14 mensilità,indennità per ferie non godute e TFR per in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal
16.6.2022 fino al 13.8.2023.Chiedeva altresì di ordinare all' ,previo accertamento dei contributi omessi di _1 voler provvedere all'immediato accredito degli stessi.
La parte convenuta non si costituiva nonostante la regolarità della notifica. L si costituiva e concludeva chiedendo, in caso di _1 accoglimento della domanda,la condanna della società convenuta e del lavoratore, ognuno per la propria quota, al pagamento dei contributi e delle sanzioni.
Ammessa la prova testimoniale,all'udienza del 14.2.2025 venivano escussi due testi di parte ricorrente.
Rinviato il procedimento all'udienza del 23.5.2025 per sentir altri due testi, all'udienza il procuratore della parte ricorrente rappresentava che era intervenuta conciliazione tra le parti e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il procedimento è stato, quindi, definito con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
L'avvenuta conciliazione tra le parti per come rappresentato dalla parte,in effetti,determina la cessazione della materia del contendere,essendo venuto meno l'interesse che aveva dato origine alla controversia.
Attesa la natura della decisione le spese tra tutte le parti vanno compensate.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Cosenza,23.5.2025
IL GIUDICE dott.ssa Silvana D.Ferrentino