Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 19/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 6216/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 6216/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura agli Parte_1 C.F._1 zotto lettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore;
Email_1
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_2 C.F._2 acorat ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore;
Email_2 nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“a) Casa coniugale e collocamento figli
- i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione relativa all'alloggio ex casa coniugale A.T.E.R. sito in GR d'ZO, Via Patuna n. 2, nel cui contratto di affitto è subentrata la sig.ra così come in tutti i Parte_1 contratti di fornitura, avendo il sig. trasferito la propria residenza in altro immobile condotto in Parte_2 locazione.
- risultando il figlio minore ancora affidato ai servizi sociali e collocato in comunità, nulla sull'affidamento Per_1 e sul diritto di visita dello esa delle determinazioni del Tribunale per i Minorenni di Trieste e stante la vigenza delle disposizioni del decreto dd. 12.05.2021 e successivi, tra cui l'ultimo di data 23.07.2024 del medesimo Tribunale (cfr doc. 15).
1
- quanto alla figlia maggiorenne anche se non economicamente autosufficiente, considerato che la Persona_2 stessa, pur avendo f resso la casa della madre, si divide tra la casa del padre e quella della madre a seconda dei propri desideri e degli impegni lavorativi del padre per periodi di tempo pressocché uguali, e tenuto conto che la stessa percepisce una pensione di invalidità pari a circa € 343,00 (la stessa è infatti invalida al 91%), che gestisce autonomamente, entrambi i genitori di comune accordo provvederanno come già provvedono al suo mantenimento in parti eguali, spartendosi al 50% ogni spesa relativa alle sue necessità come attualmente provvedono (cfr doc. 16);
b) Situazione reddituale ed assegno mantenimento del coniuge
- entrambi i coniugi risultano economicamente autosufficienti, svolgendo il sig. attività lavorativa Parte_2 presso il Ristorante Pizzeria “La Brace” di Fogliano Redipuglia come aiuto c n una retribuzione di circa €. 1.200,00 mensili, mentre la sig.ra percepisce tra quanto corrispostole a titolo di Reddito Parte_1
d'Inclusione e quanto percepito a titolo di pen i invalidità complessivi di circa € 1.545,00 mensili, per cui, considerato che la sig.ra rispetto all'epoca della pronuncia della separazione personale dei Parte_1 coniugi, pur non avendo reperi rativa, ha realizzato il conseguimento prima del Reddito di cittadinanza ed in seguito del Reddito di Inclusione, nonché una pensione provvisoria di invalidità, che complessivamente la rendono economicamente autonoma, i coniugi di comune accordo chiedono disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in capo al sig. con la sentenza di separazione;
Parte_2
- i coniugi dichiarano, inoltre, di aver già definito ogni loro ulteriore rapporto di natura patrimoniale e di non avere altro a pretendere a tale titolo;
6) che ai sensi del disposto di cui all'art. 473 bis.51 c. 2 c.p.c. i coniugi dichiarano che le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, con riferimento all'ultimo triennio, sono le seguenti:
- ISEE 2022 €. 0.00, ISEE 2023 €. 0.00, ISEE 2024 €. 5.096,00. Parte_1
- €. 18.632 (2022), €. 17.093 (2023), €. 8.738,45(2024). Parte_2
I coniugi non risultano proprietari di beni immobili.
7) che i coniugi si esimono reciprocamente dall'esibizione degli estratti conto degli ultimi tre anni in considerazione dell'assenza in ricorso di istanze di pagamento di contribuzioni al mantenimento.”
Conclusioni P.M.
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 08/01/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in GR d'ZO (GO) in data 05/09/2005 (anno 2005, atto n. 8, reg. Atti di Matrimonio, parte 1) e si sono separati consensualmente con verbale in data 29/09/2021 omologato con decreto del 29/09/2021.
Dall'unione coniugale sono nati i figli , a Monfalcone (GO) il 21/09/2004 ed Persona_2
, a Monfalcone (GO) il 28/04/2011. Persona_3
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 31/12/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato assicurato il contraddittorio con il PM mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2 La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello Persona_3 stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 05/09/2005 in GR d'ZO (GO) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GR d'ZO (anno 2005, atto n. 8, reg. Atti di Matrimonio, parte 1), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GR d'ZO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 13/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Dott. Riccardo Merluzzi
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