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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/08/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 934/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 934/2024 e promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Zarba e presso il suo Parte_1 studio elettivamente domiciliato in Torino alla via Peyron n. 29, indirizzo pec:
– come da procura in atti Email_1
- appellante -
Contro
(subentrata a titolo universale nei CO rapporti processuali delle società del gruppo ), in persona del procuratore CP_2 speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Maria De Giosa e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Milano alla Via Venini 38/2, indirizzo pec:
- come da procura in atti Email_2
- appellata –
pagina 1 di 9 Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in riforma della
Sentenza n. 446/2024 emessa in data 18/01/2024 dal Tribunale di Torino, Sezione
Seconda Civile, Giudice Unico dott.ssa Ester Marongiu, nella causa iscritta al n.
2641/2023 RG, pubblicata in data 23/01/2024 e non notificata, disattesa ogni diversa e contraria eccezione e difesa, anche in via istruttoria e incidentale, in accoglimento del presente appello: In via preliminare - Emanare ogni provvedimento di Legge ritenuto idoneo e necessario oltre che urgente e temporaneo al fine di ottenere nel caso di specie, per ogni ragione in fatto ed in diritto argomentata, un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 76 ss. DPR 602/1973. Nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello: Accertare e dichiarare, per ogni ragione in fatto ed in diritto argomentata, l'applicabilità della fattispecie ex art 76 comma
1 lett. a) DPR 602/73 al caso di specie e, per l'effetto:- Dichiarare che nel caso di specie non sussistono i requisiti di Legge affinché l' Controparte_3 possa soddisfare il proprio credito tramite la vendita all'asta dell'immobile sito in Volvera
(TO), Via Isonzo n. 8; -Condannare l al Controparte_3 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex art 59 DPR 602/73 valutato secondo equità nei confronti del debitore esecutato. -Revocare ogni azione esecutiva intrapresa dall' sull'immobile di proprietà del sig. Controparte_3
sito in Volvera (TO), Via Isonzo n. 8 con ogni conseguenza di legge. In Parte_1 ogni caso: -Con vittoria di spese ed onorari di lite oltre accessori fiscali e previdenziali relative ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello adita: in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello del Sig. , ai sensi Pt_1 dell'art. 348-bis c.p.c., considerato che l'impugnazione proposta non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, per le ragioni esplicate in atti;
in ogni caso, nel merito rigettare l'atto di appello proposto dal Sig. e, per l'effetto, confermare Pt_1 integralmente la sentenza n. 446/2024, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Torino il
18.1.2024. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Si chiede infine di voler procedere alla correzione di errore materiale della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha omesso di disporre la distrazione delle spese di giudizio in favore dei difensori di , Avv.ti Alberto Maria De CP_4
Giosa e Giuseppe Gerardi, dichiaratisi antistatari”.
pagina 2 di 9
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. del 13.10.2022 dinanzi al Tribunale di Torino, il signor impugnava il provvedimento del Parte_1
28.09.2022 con cui il Giudice dell'Esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare (n. 572/2019
R.G. Esec.) avviata contro di lui da a seguito dell'inadempimento di un CP_5 mutuo fondiario già sottoscritto con nella quale era intervenuta l' Controparte_6 [...]
in data 29.1.2020 per un credito di Euro 859.004,22. Controparte_7
Più precisamente, quale creditrice procedente nella procedura esecutiva CP_8 sopra indicata, aveva depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. per n. 18 mesi a far data dal provvedimento di concessione, al fine di consentire al debitore di adempiere al piano di rientro concordato;
tale istanza era stata rigetta dal
G.E., con ordinanza del 27.12.2022 (con fissazione altresì del termine per l'introduzione del giudizio di merito) avendo rilevato che vi era un creditore intervenuto
[...]
) munito di titolo esecutivo, il quale non vi aveva aderito. CO
Il signor introduceva quindi il giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. (in data Pt_1
5.2.2023) reiterando la richiesta di sospensione dell'azione esecutiva intrapresa sul proprio immobile sito a Volvera, Via Isonzo n. 8, sulla base delle medesime considerazioni del giudizio cautelare: alla fattispecie andava applicato l'art. 76 ss. DPR
602/1973 primo comma lett. A), secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ex artt. 2-3-42 Cost. a salvaguardia del diritto di proprietà, per la quale, l CP_4 non aveva i requisiti per soddisfare il proprio credito tramite la vendita all'asta dell'immobile oggetto di procedura esecutiva, ossia, essa doveva essere considerata priva di quel "potere di impulso" volto a far proseguire l'azione esecutiva o negare il consenso alla sospensione viste le tutele che la citata norma pone a tutela della casa come abitazione privata del debitore.
1.1. Si costituiva in giudizio l' contestando CO
l'opposizione, ribadendo la correttezza dell'interpretazione rigorosa dell'art. 76 DPR
602/73 e la fondatezza del rigetto dell'istanza di sospensione, chiedendo quindi che venisse accertata e dichiarata la legittimità della propria attività nella procedura esecutiva immobiliare n. 572/2019 e che venisse dichiarata cessata la materia del pagina 3 di 9 contendere con rigetto di ogni domanda di risarcimento del danno proposta da parte opponente.
1.2. Il Tribunale di Torino con la sentenza n. 446/2024 pubblicata in data 23/01/2024, ha rigettato l'opposizione introdotta da condannandolo al rimborso delle Parte_1 spese legali in favore dell' , liquidate in € 2.547,00, oltre Controparte_7 oneri di legge.
In sintesi, il Tribunale, ha ritenuto che:
• L'immobile oggetto di pignoramento è stato aggiudicato nel corso del giudizio;
sebbene ciò non elimini l'interesse del debitore al processo, eventuali nullità anteriori alla vendita non sono opponibili all'aggiudicatario (ex art. 2929 c.c.);
• La sospensione dell'esecuzione ex art. 624 bis c.p.c. richiede l'istanza o il consenso di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo;
nel caso di specie, l' CO
, quale creditore intervenuto e munito di titolo esecutivo, ha negato il
[...] proprio consenso, il che è di per sé sufficiente a sostenere il provvedimento di rigetto della sospensione;
• quanto all'interpretazione dell'art. 76 DPR 602/73 e i poteri dell' , nonostante CP_4 alcuni orientamenti giurisprudenziali di merito riconoscano che tale norma miri a salvaguardare il diritto all'abitazione o a fissare una soglia di valore per i crediti erariali, non si condivide la conseguente limitazione dei poteri di impulso dell'ente di riscossione quando interviene come creditore;
sul punto, la Suprema Corte (Cass.
30/12/2014, n. 27525), ha chiarito che le limitazioni dell'art. 76 hanno natura processuale e si applicano alla procedura speciale promossa dall'agente della riscossione, ma non a quella in cui lo stesso interviene, con la conseguenza che, quando l' interviene in un procedimento esecutivo ordinario, i suddetti limiti non CP_4 operano;
• L'art. 76 DPR 602/73 tutela la finalità abitativa dell'immobile se costituisce residenza anagrafica del debitore, ponendo un limite al potere di impulso dell'agente di riscossione, tuttavia, questo limite opera solamente nell'ipotesi in cui si tratti dell'unico immobile di proprietà del debitore e non riguarda la "prima casa" ma più la
"consistenza complessiva del patrimonio del debitore"; pertanto, la destinazione abitativa è un requisito necessario ma non il solo, rilevando fondamentalmente che l'immobile costituisca anche l'unico in proprietà del debitore;
pagina 4 di 9 • nel caso di , è stato accertato che questi è titolare di altre unità Parte_1 immobiliari e terreni, sebbene pro quota, circostanza che esclude l'operatività del limite di cui all'art. 76 DPR 602/73, essendo altresì irrilevante la natura degli altri beni o il loro stato in quanto la norma si riferisce genericamente a "più immobili" senza specificare che debbano essere case (una valutazione sulla natura, destinazione o valore di altri immobili porterebbe a un'applicazione discrezionale della norma in assenza di parametri normativi).
2. Avverso la suddetta sentenza, in data 26.07.2024 ha proposto appello Parte_1
evidenziando due profili principali:
[...]
• Errata applicazione dell'art. 624 bis c.p.c. con riferimento all'art. 76, lett. a), del
D.P.R. 602/73 e agli artt. 2, 3 e 42 Cost.: l'art. 76 del D.P.R. 602/1973, (che limita l'espropriazione immobiliare da parte dell'Agente della Riscossione vietando l'espropriazione della "prima casa" quale unico immobile adibito ad uso abitativo e residenza del debitore, non di lusso, e permettendo l'espropriazione di altri immobili solo per crediti superiori a 120.000 euro) sebbene preveda la facoltà per di CP_4 intervenire in procedure espropriative avviate da altri creditori (ex art. 499 c.p.c.), essa non dovrebbe mantenere "potere di impulso" (es. istanza di vendita, adesione alla sospensione volontaria ex art. 624-bis c.p.c., assenso al rinvio della vendita, rinuncia per estinzione) e ciò per una interpretazione costituzionalmente orientata della norma (ex artt. 2, 3, 42 Cost.), dovendosi privilegiare il principio del favor debitoris (quindi impedire l'espropriazione della "prima casa" o per debiti inferiori a
120.000 euro) ed estendendolo anche all'esecuzione ordinaria laddove si trovi a CP_4 ricoprire sostanzialmente la posizione di creditore procedente (ad esempio, dopo la rinuncia degli altri creditori).
• Errata/omessa valutazione nel merito dei requisiti ex art. 76 lett. a) del D.P.R. 602/73 alla luce degli artt. 2, 3 e 42 Cost.: il Tribunale ha errato la sua valutazione circa la natura, destinazione o valore degli altri immobili di proprietà del debitore, non effettuando il necessario bilanciamento di interessi e una lettura costituzionalmente orientata delle norme in oggetto;
l'art. 76 tutela "l'unico immobile di proprietà del debitore" adibito ad uso abitativo e residenza anagrafica, non solo la "prima casa" in senso stretto;
, pur essendo proprietario di altre quote immobiliari a Vibo Pt_1
Valentia (a seguito di successione ab intestato), aveva provato (producendo in primo grado una perizia di parte) che tali immobili sono del tutto esigui economicamente e/o pagina 5 di 9 in pessimo stato di conservazione, fatiscenti, abbandonati e non idonei a soddisfare i requisiti minimi di abitabilità, non potendo quindi essere considerati soluzioni abitative alternative. L'appellante sottolinea inoltre ulteriori aspetti: i) la propria buona fede, avendo venduto le quote degli immobili a Vibo Valentia per un corrispettivo esiguo (€
7.066,88) e avendo messo tale somma a disposizione di;
ii) egli risiede CP_4 stabilmente a Torino da oltre trent'anni e un trasferimento a Vibo Valentia rappresenterebbe un grave e irreparabile danno, anche in considerazione della sua età
e delle sue precarie condizioni di salute (invalido civile al 70% dal 1981); iii)
l'immobile pignorato è stato aggiudicato e liberato dal debitore il 14.2.2023, ma ciò non fa venir meno l'interesse del debitore al giudizio, in quanto l'aggiudicazione non è opponibile a eventuali nullità anteriori alla vendita ex art. 2929 c.c., per cui il danno subito da è grave e irreparabile, rendendo impossibile il ritorno allo status quo Pt_1 ante.
2.1. Per i motivi come sopra brevemente richiamati l'Appellante insiste per la riforma totale della sentenza impugnata e perché la Corte dichiari l'applicabilità dell'art. 76 comma 1 lett. a) D.P.R. 602/73 al caso di specie e quindi la insussistenza dei requisiti di legge affinché possa soddisfare il proprio credito tramite la vendita all'asta CP_4 dell'immobile di Volvera (TO), Via Isonzo n. 8, con condanna della controparte al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex art. 59 D.P.R. 602/73, valutato secondo equità e revoca di ogni azione esecutiva intrapresa da CP_4 sull'immobile citato.
3. Si è tempestivamente costituita con comparsa del 29.11.2024, chiedendo: i) in CP_4 via preliminare, che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non avendo una ragionevole probabilità di essere accolta in quanto l'immobile è già stato aggiudicato e pertanto non sarebbe più possibile per il Sig. ritornare Pt_1 allo status quo ante, anche in caso di accoglimento dell'appello; ii) insistendo per la legittimità dei propri atti, essendo quindi infondata la richiesta di risarcimento danni avversaria;
iii) in subordine, nel merito, l'assoluta infondatezza dei motivi di appello in quanto la sospensione ex art. 624-bis c.p.c. richiede il consenso di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, e il dissenso di era legittimo e sufficiente per giustificare il CP_4 rigetto della sospensione, senza che rilevi la sussistenza dei requisiti dell'art. 76 D.P.R.
602/73.
pagina 6 di 9 In particolare, parte appellata, richiamando una pronuncia della Cassazione (n. 27525 del
30/12/2014), sottolinea che le limitazioni dell'art. 76 D.P.R. 602/73 riguardano la procedura speciale promossa dall'agente della riscossione, non quella in cui esso interviene. Pertanto, poteva legittimamente intervenire e non aderire alla richiesta CP_4 di sospensione aggiungendo che, nel caso specifico, sussistevano comunque i requisiti di procedibilità dell'azione esecutiva di cui all'art. 76 D.P.R. 602/73 in quanto il cespite pignorato aveva un valore di 320.045,04 euro (superiore al limite di 120.000 euro) e il debitore era proprietario (pro quota) di altri immobili, incluso uno adibito a civile abitazione, nel comune di Vibo Valentia.
4. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter, la Corte ha rinviato all'udienza di rimessione a decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. ed ha poi rimesso la causa al Collegio per la sentenza.
5. Ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile.
Occorre in proposito esaminare il profilo relativo all'appellabilità della sentenza del
Tribunale di Torino risultando significativo il profilo della non impugnabilità della sentenza che decide dell'opposizione agli atti esecutivi.
Per giurisprudenza assolutamente pacifica (per tutte, Cass., Sez. Unite, 9/05/2011, n.
10073), l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti. Ancora, “L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuata, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, sicché soltanto ove il giudice dell'esecuzione non abbia fornito alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta il giudice della impugnazione deve provvedere alla qualificazione, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima.” (Cass. n. 13381/2017; – così Cass. n.
11191/2022, Cass. n. 3404/2004).
Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (v. sent. App. Torino n. 959/2023;
1084/2022; 602/2023) che in riferimento al limite previsto dall'art. 618, 3° co., c.p.c., la pagina 7 di 9 sentenza emessa in un giudizio di opposizione esecutiva o pre-esecutiva è impugnabile con l'appello solo se l'azione è stata qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c., mentre è esperibile unicamente il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi o pre- esecutivi.
Nel caso di specie, il Tribunale di Torino, ha qualificato l'opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 618 c.p.c. essendo diretta a contestare la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. Tale qualificazione è stata data anche dallo stesso appellante nell'atto di appello di talché
l'appello va ritenuto, ai sensi delle norme citate, inammissibile risultando assorbiti tutti gli ulteriori motivi e richieste delle parti.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della domanda (indeterminabile di complessità bassa), dell'attività espletata e del tenore delle difese, secondo i parametri minimi: si riconoscono pertanto a favore dell'avvocato
Alberto Maria De Giosa, quale avvocato dichiaratosi antistatario di : € 1.029,00 per CP_4 la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale, per complessivi € 3.473,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
7. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 446/2024 del Tribunale di Torino Parte_1 del 23.01.2024 nei confronti di , in persona del Controparte_7 procuratore speciale p.t., ogni contraria istanza disattesa:
- Dichiara inammissibile l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere ad le spese processuali Parte_1 CP_4 del presente grado di giudizio, liquidandole in complessivi euro 3.473,00 oltre rimborso pagina 8 di 9 forfetario, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Alberto Maria De Giosa.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte
d'Appello in data 25 luglio 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 934/2024 e promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Zarba e presso il suo Parte_1 studio elettivamente domiciliato in Torino alla via Peyron n. 29, indirizzo pec:
– come da procura in atti Email_1
- appellante -
Contro
(subentrata a titolo universale nei CO rapporti processuali delle società del gruppo ), in persona del procuratore CP_2 speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Maria De Giosa e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Milano alla Via Venini 38/2, indirizzo pec:
- come da procura in atti Email_2
- appellata –
pagina 1 di 9 Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in riforma della
Sentenza n. 446/2024 emessa in data 18/01/2024 dal Tribunale di Torino, Sezione
Seconda Civile, Giudice Unico dott.ssa Ester Marongiu, nella causa iscritta al n.
2641/2023 RG, pubblicata in data 23/01/2024 e non notificata, disattesa ogni diversa e contraria eccezione e difesa, anche in via istruttoria e incidentale, in accoglimento del presente appello: In via preliminare - Emanare ogni provvedimento di Legge ritenuto idoneo e necessario oltre che urgente e temporaneo al fine di ottenere nel caso di specie, per ogni ragione in fatto ed in diritto argomentata, un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 76 ss. DPR 602/1973. Nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello: Accertare e dichiarare, per ogni ragione in fatto ed in diritto argomentata, l'applicabilità della fattispecie ex art 76 comma
1 lett. a) DPR 602/73 al caso di specie e, per l'effetto:- Dichiarare che nel caso di specie non sussistono i requisiti di Legge affinché l' Controparte_3 possa soddisfare il proprio credito tramite la vendita all'asta dell'immobile sito in Volvera
(TO), Via Isonzo n. 8; -Condannare l al Controparte_3 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex art 59 DPR 602/73 valutato secondo equità nei confronti del debitore esecutato. -Revocare ogni azione esecutiva intrapresa dall' sull'immobile di proprietà del sig. Controparte_3
sito in Volvera (TO), Via Isonzo n. 8 con ogni conseguenza di legge. In Parte_1 ogni caso: -Con vittoria di spese ed onorari di lite oltre accessori fiscali e previdenziali relative ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello adita: in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello del Sig. , ai sensi Pt_1 dell'art. 348-bis c.p.c., considerato che l'impugnazione proposta non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, per le ragioni esplicate in atti;
in ogni caso, nel merito rigettare l'atto di appello proposto dal Sig. e, per l'effetto, confermare Pt_1 integralmente la sentenza n. 446/2024, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Torino il
18.1.2024. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Si chiede infine di voler procedere alla correzione di errore materiale della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha omesso di disporre la distrazione delle spese di giudizio in favore dei difensori di , Avv.ti Alberto Maria De CP_4
Giosa e Giuseppe Gerardi, dichiaratisi antistatari”.
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MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. del 13.10.2022 dinanzi al Tribunale di Torino, il signor impugnava il provvedimento del Parte_1
28.09.2022 con cui il Giudice dell'Esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare (n. 572/2019
R.G. Esec.) avviata contro di lui da a seguito dell'inadempimento di un CP_5 mutuo fondiario già sottoscritto con nella quale era intervenuta l' Controparte_6 [...]
in data 29.1.2020 per un credito di Euro 859.004,22. Controparte_7
Più precisamente, quale creditrice procedente nella procedura esecutiva CP_8 sopra indicata, aveva depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. per n. 18 mesi a far data dal provvedimento di concessione, al fine di consentire al debitore di adempiere al piano di rientro concordato;
tale istanza era stata rigetta dal
G.E., con ordinanza del 27.12.2022 (con fissazione altresì del termine per l'introduzione del giudizio di merito) avendo rilevato che vi era un creditore intervenuto
[...]
) munito di titolo esecutivo, il quale non vi aveva aderito. CO
Il signor introduceva quindi il giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. (in data Pt_1
5.2.2023) reiterando la richiesta di sospensione dell'azione esecutiva intrapresa sul proprio immobile sito a Volvera, Via Isonzo n. 8, sulla base delle medesime considerazioni del giudizio cautelare: alla fattispecie andava applicato l'art. 76 ss. DPR
602/1973 primo comma lett. A), secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ex artt. 2-3-42 Cost. a salvaguardia del diritto di proprietà, per la quale, l CP_4 non aveva i requisiti per soddisfare il proprio credito tramite la vendita all'asta dell'immobile oggetto di procedura esecutiva, ossia, essa doveva essere considerata priva di quel "potere di impulso" volto a far proseguire l'azione esecutiva o negare il consenso alla sospensione viste le tutele che la citata norma pone a tutela della casa come abitazione privata del debitore.
1.1. Si costituiva in giudizio l' contestando CO
l'opposizione, ribadendo la correttezza dell'interpretazione rigorosa dell'art. 76 DPR
602/73 e la fondatezza del rigetto dell'istanza di sospensione, chiedendo quindi che venisse accertata e dichiarata la legittimità della propria attività nella procedura esecutiva immobiliare n. 572/2019 e che venisse dichiarata cessata la materia del pagina 3 di 9 contendere con rigetto di ogni domanda di risarcimento del danno proposta da parte opponente.
1.2. Il Tribunale di Torino con la sentenza n. 446/2024 pubblicata in data 23/01/2024, ha rigettato l'opposizione introdotta da condannandolo al rimborso delle Parte_1 spese legali in favore dell' , liquidate in € 2.547,00, oltre Controparte_7 oneri di legge.
In sintesi, il Tribunale, ha ritenuto che:
• L'immobile oggetto di pignoramento è stato aggiudicato nel corso del giudizio;
sebbene ciò non elimini l'interesse del debitore al processo, eventuali nullità anteriori alla vendita non sono opponibili all'aggiudicatario (ex art. 2929 c.c.);
• La sospensione dell'esecuzione ex art. 624 bis c.p.c. richiede l'istanza o il consenso di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo;
nel caso di specie, l' CO
, quale creditore intervenuto e munito di titolo esecutivo, ha negato il
[...] proprio consenso, il che è di per sé sufficiente a sostenere il provvedimento di rigetto della sospensione;
• quanto all'interpretazione dell'art. 76 DPR 602/73 e i poteri dell' , nonostante CP_4 alcuni orientamenti giurisprudenziali di merito riconoscano che tale norma miri a salvaguardare il diritto all'abitazione o a fissare una soglia di valore per i crediti erariali, non si condivide la conseguente limitazione dei poteri di impulso dell'ente di riscossione quando interviene come creditore;
sul punto, la Suprema Corte (Cass.
30/12/2014, n. 27525), ha chiarito che le limitazioni dell'art. 76 hanno natura processuale e si applicano alla procedura speciale promossa dall'agente della riscossione, ma non a quella in cui lo stesso interviene, con la conseguenza che, quando l' interviene in un procedimento esecutivo ordinario, i suddetti limiti non CP_4 operano;
• L'art. 76 DPR 602/73 tutela la finalità abitativa dell'immobile se costituisce residenza anagrafica del debitore, ponendo un limite al potere di impulso dell'agente di riscossione, tuttavia, questo limite opera solamente nell'ipotesi in cui si tratti dell'unico immobile di proprietà del debitore e non riguarda la "prima casa" ma più la
"consistenza complessiva del patrimonio del debitore"; pertanto, la destinazione abitativa è un requisito necessario ma non il solo, rilevando fondamentalmente che l'immobile costituisca anche l'unico in proprietà del debitore;
pagina 4 di 9 • nel caso di , è stato accertato che questi è titolare di altre unità Parte_1 immobiliari e terreni, sebbene pro quota, circostanza che esclude l'operatività del limite di cui all'art. 76 DPR 602/73, essendo altresì irrilevante la natura degli altri beni o il loro stato in quanto la norma si riferisce genericamente a "più immobili" senza specificare che debbano essere case (una valutazione sulla natura, destinazione o valore di altri immobili porterebbe a un'applicazione discrezionale della norma in assenza di parametri normativi).
2. Avverso la suddetta sentenza, in data 26.07.2024 ha proposto appello Parte_1
evidenziando due profili principali:
[...]
• Errata applicazione dell'art. 624 bis c.p.c. con riferimento all'art. 76, lett. a), del
D.P.R. 602/73 e agli artt. 2, 3 e 42 Cost.: l'art. 76 del D.P.R. 602/1973, (che limita l'espropriazione immobiliare da parte dell'Agente della Riscossione vietando l'espropriazione della "prima casa" quale unico immobile adibito ad uso abitativo e residenza del debitore, non di lusso, e permettendo l'espropriazione di altri immobili solo per crediti superiori a 120.000 euro) sebbene preveda la facoltà per di CP_4 intervenire in procedure espropriative avviate da altri creditori (ex art. 499 c.p.c.), essa non dovrebbe mantenere "potere di impulso" (es. istanza di vendita, adesione alla sospensione volontaria ex art. 624-bis c.p.c., assenso al rinvio della vendita, rinuncia per estinzione) e ciò per una interpretazione costituzionalmente orientata della norma (ex artt. 2, 3, 42 Cost.), dovendosi privilegiare il principio del favor debitoris (quindi impedire l'espropriazione della "prima casa" o per debiti inferiori a
120.000 euro) ed estendendolo anche all'esecuzione ordinaria laddove si trovi a CP_4 ricoprire sostanzialmente la posizione di creditore procedente (ad esempio, dopo la rinuncia degli altri creditori).
• Errata/omessa valutazione nel merito dei requisiti ex art. 76 lett. a) del D.P.R. 602/73 alla luce degli artt. 2, 3 e 42 Cost.: il Tribunale ha errato la sua valutazione circa la natura, destinazione o valore degli altri immobili di proprietà del debitore, non effettuando il necessario bilanciamento di interessi e una lettura costituzionalmente orientata delle norme in oggetto;
l'art. 76 tutela "l'unico immobile di proprietà del debitore" adibito ad uso abitativo e residenza anagrafica, non solo la "prima casa" in senso stretto;
, pur essendo proprietario di altre quote immobiliari a Vibo Pt_1
Valentia (a seguito di successione ab intestato), aveva provato (producendo in primo grado una perizia di parte) che tali immobili sono del tutto esigui economicamente e/o pagina 5 di 9 in pessimo stato di conservazione, fatiscenti, abbandonati e non idonei a soddisfare i requisiti minimi di abitabilità, non potendo quindi essere considerati soluzioni abitative alternative. L'appellante sottolinea inoltre ulteriori aspetti: i) la propria buona fede, avendo venduto le quote degli immobili a Vibo Valentia per un corrispettivo esiguo (€
7.066,88) e avendo messo tale somma a disposizione di;
ii) egli risiede CP_4 stabilmente a Torino da oltre trent'anni e un trasferimento a Vibo Valentia rappresenterebbe un grave e irreparabile danno, anche in considerazione della sua età
e delle sue precarie condizioni di salute (invalido civile al 70% dal 1981); iii)
l'immobile pignorato è stato aggiudicato e liberato dal debitore il 14.2.2023, ma ciò non fa venir meno l'interesse del debitore al giudizio, in quanto l'aggiudicazione non è opponibile a eventuali nullità anteriori alla vendita ex art. 2929 c.c., per cui il danno subito da è grave e irreparabile, rendendo impossibile il ritorno allo status quo Pt_1 ante.
2.1. Per i motivi come sopra brevemente richiamati l'Appellante insiste per la riforma totale della sentenza impugnata e perché la Corte dichiari l'applicabilità dell'art. 76 comma 1 lett. a) D.P.R. 602/73 al caso di specie e quindi la insussistenza dei requisiti di legge affinché possa soddisfare il proprio credito tramite la vendita all'asta CP_4 dell'immobile di Volvera (TO), Via Isonzo n. 8, con condanna della controparte al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex art. 59 D.P.R. 602/73, valutato secondo equità e revoca di ogni azione esecutiva intrapresa da CP_4 sull'immobile citato.
3. Si è tempestivamente costituita con comparsa del 29.11.2024, chiedendo: i) in CP_4 via preliminare, che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non avendo una ragionevole probabilità di essere accolta in quanto l'immobile è già stato aggiudicato e pertanto non sarebbe più possibile per il Sig. ritornare Pt_1 allo status quo ante, anche in caso di accoglimento dell'appello; ii) insistendo per la legittimità dei propri atti, essendo quindi infondata la richiesta di risarcimento danni avversaria;
iii) in subordine, nel merito, l'assoluta infondatezza dei motivi di appello in quanto la sospensione ex art. 624-bis c.p.c. richiede il consenso di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, e il dissenso di era legittimo e sufficiente per giustificare il CP_4 rigetto della sospensione, senza che rilevi la sussistenza dei requisiti dell'art. 76 D.P.R.
602/73.
pagina 6 di 9 In particolare, parte appellata, richiamando una pronuncia della Cassazione (n. 27525 del
30/12/2014), sottolinea che le limitazioni dell'art. 76 D.P.R. 602/73 riguardano la procedura speciale promossa dall'agente della riscossione, non quella in cui esso interviene. Pertanto, poteva legittimamente intervenire e non aderire alla richiesta CP_4 di sospensione aggiungendo che, nel caso specifico, sussistevano comunque i requisiti di procedibilità dell'azione esecutiva di cui all'art. 76 D.P.R. 602/73 in quanto il cespite pignorato aveva un valore di 320.045,04 euro (superiore al limite di 120.000 euro) e il debitore era proprietario (pro quota) di altri immobili, incluso uno adibito a civile abitazione, nel comune di Vibo Valentia.
4. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter, la Corte ha rinviato all'udienza di rimessione a decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. ed ha poi rimesso la causa al Collegio per la sentenza.
5. Ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile.
Occorre in proposito esaminare il profilo relativo all'appellabilità della sentenza del
Tribunale di Torino risultando significativo il profilo della non impugnabilità della sentenza che decide dell'opposizione agli atti esecutivi.
Per giurisprudenza assolutamente pacifica (per tutte, Cass., Sez. Unite, 9/05/2011, n.
10073), l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti. Ancora, “L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuata, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, sicché soltanto ove il giudice dell'esecuzione non abbia fornito alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta il giudice della impugnazione deve provvedere alla qualificazione, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima.” (Cass. n. 13381/2017; – così Cass. n.
11191/2022, Cass. n. 3404/2004).
Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (v. sent. App. Torino n. 959/2023;
1084/2022; 602/2023) che in riferimento al limite previsto dall'art. 618, 3° co., c.p.c., la pagina 7 di 9 sentenza emessa in un giudizio di opposizione esecutiva o pre-esecutiva è impugnabile con l'appello solo se l'azione è stata qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c., mentre è esperibile unicamente il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi o pre- esecutivi.
Nel caso di specie, il Tribunale di Torino, ha qualificato l'opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 618 c.p.c. essendo diretta a contestare la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. Tale qualificazione è stata data anche dallo stesso appellante nell'atto di appello di talché
l'appello va ritenuto, ai sensi delle norme citate, inammissibile risultando assorbiti tutti gli ulteriori motivi e richieste delle parti.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della domanda (indeterminabile di complessità bassa), dell'attività espletata e del tenore delle difese, secondo i parametri minimi: si riconoscono pertanto a favore dell'avvocato
Alberto Maria De Giosa, quale avvocato dichiaratosi antistatario di : € 1.029,00 per CP_4 la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale, per complessivi € 3.473,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
7. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 446/2024 del Tribunale di Torino Parte_1 del 23.01.2024 nei confronti di , in persona del Controparte_7 procuratore speciale p.t., ogni contraria istanza disattesa:
- Dichiara inammissibile l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere ad le spese processuali Parte_1 CP_4 del presente grado di giudizio, liquidandole in complessivi euro 3.473,00 oltre rimborso pagina 8 di 9 forfetario, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Alberto Maria De Giosa.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte
d'Appello in data 25 luglio 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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