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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33485/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice onorario dott.ssa Angelina Turco ha emesso la seguente
SENTENZA
EX ART. 281SEXIES, ULTIMO COMMA, C.P.C. nella causa promossa da , nata in [...] il [...], Parte_1
, nato in [...] il [...], , Parte_2 Parte_3 nato in [...] il [...], , nata in [...] il [...], Parte_4 in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà dei minori Persona_1
, nato in [...] il [...], , nato in [...]
[...] Persona_2 il 9.03.2009, e , nata in [...] il [...], unitamente Controparte_1 ad , nato in [...] in data [...]; , Controparte_2 Controparte_3 nata in [...] il [...], , nato in [...] il Controparte_4
20.06.1995, , nato in [...] il [...], Controparte_5 [...]
nato in Argentina il [...], in [...] e in qualità di genitore CP_6 esercente la potestà dei minori , nato in [...] il [...], e Persona_3
, nata in [...] il [...], unitamente a Persona_4 CP_7
, nata in [...] il [...]; , nata in
[...] Parte_5
Argentina il 6.07.1978, , nata in [...] il Parte_6
8.06.1983, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eduardo DROMI, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Roma, Via Antonio Gramsci n.7, ricorrenti nei confronti del
, rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura Controparte_8 distrettuale dello Stato di Milano, resistente
e del presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Controparte_9 di Milano, interventore necessario
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis.
1 Conclusioni: Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del
19.12.2024.
***
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 24.09.2023 e ritualmente notificato i ricorrenti hanno convenuto il per chiedere Controparte_8 all'intestato Tribunale l'accertamento e dichiarazione della cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano, esponendo che gli ascendenti non avevano mai perduto la cittadinanza italiana e avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Hanno comunicato gli atti al Pubblico Ministero in data 27.03.2024, come emerso dalle attestazioni depositate telematicamente.
Hanno dichiarato di essere discendenti diretti di nato Persona_5
a Saronno (VA) il 18.08.1844, cittadino italiano, emigrato in Argentina, ove è deceduto, senza aver mai richiesto né ottenuto la naturalizzazione argentina.
Hanno quindi dedotto di essere, in quanto discendenti da cittadino italiano, a loro volta, cittadini italiani per trasmissione dello status civitatis iure sanguinis.
Il si è costituito in giudizio in data 27.06.2024, senza Controparte_8 contestare nel merito la domanda avanzata dai ricorrenti, chiedendo la compensazione delle spese di lite tra le parti in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
All'udienza del 19.12.2024 parte ricorrente ha discusso la causa e ha concluso come da verbale d'udienza. Il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281sexies, ultimo comma,
c.p.c..
***
Con riferimento all'interesse ad agire, giova evidenziare che, trattandosi di discendenza in cui si riscontrano passaggi per via femminile in epoca pre- costituzionale, il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ex art. 1, lettera a), L. n. 91/92 richiede una pronuncia giudiziale all'esito di un'azione di accertamento, quale quella instaurata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, atteso che, in simili fattispecie, l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo. Ne discende l'interesse dei richiedenti ad agire direttamente dinanzi al giudice ordinario per vedere accertato il proprio diritto soggettivo ad ottenere il riconoscimento dello status civitatis e, al tempo stesso, sussiste la legittimazione passiva del . Controparte_8
2 Nel merito, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani, in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano
[...] nato a [...] il [...] ed emigrato in Argentina. Persona_5
Nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta in particolare che non è stato mai naturalizzato Persona_5 cittadino argentino (cfr. doc. 3 all. ricorso), pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'ha a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
Nella fattispecie in esame, si registrano anche passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, e segnatamente quello relativo a
[...]
nata il [...], cosicché appare necessario Persona_6 richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. SS.UU. n. 4466 del 25.02.2009).
Già la Corte costituzionale con la sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1, n. 1, Legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Inoltre, la pronuncia n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, Legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
3 La Corte ha ritenuto che la norma violasse anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto sanciva una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.).
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria, anche al figlio legittimo di madre cittadina, nato prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Pertanto, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n.
4466/2009).
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che è il capostipite italiano e padre di Persona_7
nato a [...] il [...] dal suo Persona_8 matrimonio con , celebrato in data 1.03.1873 a Chivilcoy – Buenos CP_10
Aires (Argentina).
Dal matrimonio tra e , celebrato il Persona_8 Controparte_11
25.07.1910 a Santiago del Estero (Argentina) nasceva a Santiago del Estero
(Argentina) il 6.12.1911 Persona_6
In data 27.11.1935 a Buenos Aires (Argentina) Per_6 Persona_6 contraeva matrimonio con , cittadino
[...] Persona_9
4 argentino. Dalla loro unione nascevano , in data 25.05.1938, Persona_10 ed , in data 9.09.1941. Persona_11
In data 10.03.1966 a Buenos Aires (Argentina) contraeva Persona_10 matrimonio con . Dal loro matrimonio nascevano gli odierni Persona_12 ricorrenti: , in data 11.10.1966, , in data Parte_1 Parte_2
29.12.1967, , in data 7.08.1969, e , in data Parte_3 Parte_4
16.08.1972.
In data 29.04.1991 a Buenos Aires (Argentina) contraeva Parte_1 matrimonio con . Dalla loro unione nascevano gli ulteriori Controparte_4 ricorrenti: , in data 23.09.1992, , in Controparte_3 Controparte_4 data 20.06.1995, e , in data 26.09.1997. Controparte_5
In data 9.12.2004 a Buenos Aires (Argentina) contraeva Parte_4 matrimonio con . Dalla loro unione nascevano altri ricorrenti: Controparte_2
, in data 28.09.2006, , in data 9.03.2009, Persona_1 Persona_2
e , in data 26.01.2011. Controparte_1
In data 14.12.1973 a Buenos Aires (Argentina) contraeva Persona_11 matrimonio con . Dalla loro unionenascevano gli ulteriori Persona_13 ricorrenti in data 1.02.1975, Controparte_6 Parte_5
in data 6.07.1978, e , in data 8.06.1983.
[...] Parte_6
In data 30.04.2014 a Buenos Aires (Argentina) contraeva Controparte_6 matrimonio con . Dal loro matrimonio nascevano gli altri Controparte_7 ricorrenti: , in data 30.06.2016, e , in data Persona_3 Persona_4
15.09.2018.
Nel ricorso parte ricorrente ha depositato la sequenza genealogica dal capostipite sino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille (cfr. docc. da 1 a 29 all. ricorso).
L'avo italiano era nato nel 1844, dunque prima dell'unificazione del regno d'Italia, e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo
(Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune
5 significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio
1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana.
Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che nato prima della Persona_5 nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
Risulta dunque dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato cittadino argentino (cfr. doc. 3 all. ricorso) e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” al figlio che l'ha trasmessa a sua volta ai suoi Persona_8 discendenti, tra i quali gli odierni ricorrenti.
In ordine all'efficacia meramente dichiarativa del certificato negativo di naturalizzazione, con valenza negativa e suscettibile, come tale, di prova contraria, si deve rilevare che non è stato contestato da parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Pertanto, in virtù del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti anche per il giudice, ci si deve astenere da ulteriori controlli probatori del fatto non contestato, ritenendolo sussistente proprio in ragione della mancata contestazione e valutandolo, per tale motivo, quale prova della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente e della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza ai ricorrenti.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. A tal riguardo le Sezioni Unite hanno rilevato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
6 Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito” (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 25317 del
24.08.2022).
Tutto quanto sopra premesso la domanda proposta deve essere accolta, anche dato che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva Si deve pertanto dichiarare che gli stessi sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_8 conseguenti.
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, stante la sostanziale non opposizione del resistente. CP_8
P.Q.M.
Il Tribunale suintestato, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa/contraria domanda e/o eccezione, così decide:
- dichiara che , nata in [...] il [...], Parte_1 [...]
, nato in [...] il [...], , nato in Parte_2 Parte_3
Argentina il 7.08.1969, , nata in [...] il [...], in Parte_4 proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori
, nato in [...] il [...], , Persona_1 Persona_2 nato in [...] il [...], e , nata in [...] il Controparte_1
26.01.2011, , nata in [...] il [...], Controparte_3 CP_4
nato in [...] il [...], , nato in
[...] Controparte_5
Argentina il 26.09.1997, , nato in [...] l'[...], Controparte_6 in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori
, nato in [...] il [...], e , nata in Persona_3 Persona_4
Argentina il 15.09.2018, nata in [...] il Parte_5
6.07.1978, , nata in [...] il [...], sono Parte_6 cittadini italiani dalla nascita;
7 - ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_8 competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti;
Milano, lì 15.01.2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Angelina Turco
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice onorario dott.ssa Angelina Turco ha emesso la seguente
SENTENZA
EX ART. 281SEXIES, ULTIMO COMMA, C.P.C. nella causa promossa da , nata in [...] il [...], Parte_1
, nato in [...] il [...], , Parte_2 Parte_3 nato in [...] il [...], , nata in [...] il [...], Parte_4 in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà dei minori Persona_1
, nato in [...] il [...], , nato in [...]
[...] Persona_2 il 9.03.2009, e , nata in [...] il [...], unitamente Controparte_1 ad , nato in [...] in data [...]; , Controparte_2 Controparte_3 nata in [...] il [...], , nato in [...] il Controparte_4
20.06.1995, , nato in [...] il [...], Controparte_5 [...]
nato in Argentina il [...], in [...] e in qualità di genitore CP_6 esercente la potestà dei minori , nato in [...] il [...], e Persona_3
, nata in [...] il [...], unitamente a Persona_4 CP_7
, nata in [...] il [...]; , nata in
[...] Parte_5
Argentina il 6.07.1978, , nata in [...] il Parte_6
8.06.1983, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eduardo DROMI, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Roma, Via Antonio Gramsci n.7, ricorrenti nei confronti del
, rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura Controparte_8 distrettuale dello Stato di Milano, resistente
e del presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Controparte_9 di Milano, interventore necessario
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis.
1 Conclusioni: Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del
19.12.2024.
***
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 24.09.2023 e ritualmente notificato i ricorrenti hanno convenuto il per chiedere Controparte_8 all'intestato Tribunale l'accertamento e dichiarazione della cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano, esponendo che gli ascendenti non avevano mai perduto la cittadinanza italiana e avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Hanno comunicato gli atti al Pubblico Ministero in data 27.03.2024, come emerso dalle attestazioni depositate telematicamente.
Hanno dichiarato di essere discendenti diretti di nato Persona_5
a Saronno (VA) il 18.08.1844, cittadino italiano, emigrato in Argentina, ove è deceduto, senza aver mai richiesto né ottenuto la naturalizzazione argentina.
Hanno quindi dedotto di essere, in quanto discendenti da cittadino italiano, a loro volta, cittadini italiani per trasmissione dello status civitatis iure sanguinis.
Il si è costituito in giudizio in data 27.06.2024, senza Controparte_8 contestare nel merito la domanda avanzata dai ricorrenti, chiedendo la compensazione delle spese di lite tra le parti in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
All'udienza del 19.12.2024 parte ricorrente ha discusso la causa e ha concluso come da verbale d'udienza. Il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281sexies, ultimo comma,
c.p.c..
***
Con riferimento all'interesse ad agire, giova evidenziare che, trattandosi di discendenza in cui si riscontrano passaggi per via femminile in epoca pre- costituzionale, il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ex art. 1, lettera a), L. n. 91/92 richiede una pronuncia giudiziale all'esito di un'azione di accertamento, quale quella instaurata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, atteso che, in simili fattispecie, l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo. Ne discende l'interesse dei richiedenti ad agire direttamente dinanzi al giudice ordinario per vedere accertato il proprio diritto soggettivo ad ottenere il riconoscimento dello status civitatis e, al tempo stesso, sussiste la legittimazione passiva del . Controparte_8
2 Nel merito, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani, in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano
[...] nato a [...] il [...] ed emigrato in Argentina. Persona_5
Nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta in particolare che non è stato mai naturalizzato Persona_5 cittadino argentino (cfr. doc. 3 all. ricorso), pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'ha a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
Nella fattispecie in esame, si registrano anche passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, e segnatamente quello relativo a
[...]
nata il [...], cosicché appare necessario Persona_6 richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. SS.UU. n. 4466 del 25.02.2009).
Già la Corte costituzionale con la sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1, n. 1, Legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Inoltre, la pronuncia n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, Legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
3 La Corte ha ritenuto che la norma violasse anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto sanciva una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.).
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria, anche al figlio legittimo di madre cittadina, nato prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Pertanto, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n.
4466/2009).
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che è il capostipite italiano e padre di Persona_7
nato a [...] il [...] dal suo Persona_8 matrimonio con , celebrato in data 1.03.1873 a Chivilcoy – Buenos CP_10
Aires (Argentina).
Dal matrimonio tra e , celebrato il Persona_8 Controparte_11
25.07.1910 a Santiago del Estero (Argentina) nasceva a Santiago del Estero
(Argentina) il 6.12.1911 Persona_6
In data 27.11.1935 a Buenos Aires (Argentina) Per_6 Persona_6 contraeva matrimonio con , cittadino
[...] Persona_9
4 argentino. Dalla loro unione nascevano , in data 25.05.1938, Persona_10 ed , in data 9.09.1941. Persona_11
In data 10.03.1966 a Buenos Aires (Argentina) contraeva Persona_10 matrimonio con . Dal loro matrimonio nascevano gli odierni Persona_12 ricorrenti: , in data 11.10.1966, , in data Parte_1 Parte_2
29.12.1967, , in data 7.08.1969, e , in data Parte_3 Parte_4
16.08.1972.
In data 29.04.1991 a Buenos Aires (Argentina) contraeva Parte_1 matrimonio con . Dalla loro unione nascevano gli ulteriori Controparte_4 ricorrenti: , in data 23.09.1992, , in Controparte_3 Controparte_4 data 20.06.1995, e , in data 26.09.1997. Controparte_5
In data 9.12.2004 a Buenos Aires (Argentina) contraeva Parte_4 matrimonio con . Dalla loro unione nascevano altri ricorrenti: Controparte_2
, in data 28.09.2006, , in data 9.03.2009, Persona_1 Persona_2
e , in data 26.01.2011. Controparte_1
In data 14.12.1973 a Buenos Aires (Argentina) contraeva Persona_11 matrimonio con . Dalla loro unionenascevano gli ulteriori Persona_13 ricorrenti in data 1.02.1975, Controparte_6 Parte_5
in data 6.07.1978, e , in data 8.06.1983.
[...] Parte_6
In data 30.04.2014 a Buenos Aires (Argentina) contraeva Controparte_6 matrimonio con . Dal loro matrimonio nascevano gli altri Controparte_7 ricorrenti: , in data 30.06.2016, e , in data Persona_3 Persona_4
15.09.2018.
Nel ricorso parte ricorrente ha depositato la sequenza genealogica dal capostipite sino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille (cfr. docc. da 1 a 29 all. ricorso).
L'avo italiano era nato nel 1844, dunque prima dell'unificazione del regno d'Italia, e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo
(Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune
5 significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio
1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana.
Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che nato prima della Persona_5 nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
Risulta dunque dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato cittadino argentino (cfr. doc. 3 all. ricorso) e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” al figlio che l'ha trasmessa a sua volta ai suoi Persona_8 discendenti, tra i quali gli odierni ricorrenti.
In ordine all'efficacia meramente dichiarativa del certificato negativo di naturalizzazione, con valenza negativa e suscettibile, come tale, di prova contraria, si deve rilevare che non è stato contestato da parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Pertanto, in virtù del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti anche per il giudice, ci si deve astenere da ulteriori controlli probatori del fatto non contestato, ritenendolo sussistente proprio in ragione della mancata contestazione e valutandolo, per tale motivo, quale prova della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente e della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza ai ricorrenti.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. A tal riguardo le Sezioni Unite hanno rilevato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
6 Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito” (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 25317 del
24.08.2022).
Tutto quanto sopra premesso la domanda proposta deve essere accolta, anche dato che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva Si deve pertanto dichiarare che gli stessi sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_8 conseguenti.
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, stante la sostanziale non opposizione del resistente. CP_8
P.Q.M.
Il Tribunale suintestato, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa/contraria domanda e/o eccezione, così decide:
- dichiara che , nata in [...] il [...], Parte_1 [...]
, nato in [...] il [...], , nato in Parte_2 Parte_3
Argentina il 7.08.1969, , nata in [...] il [...], in Parte_4 proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori
, nato in [...] il [...], , Persona_1 Persona_2 nato in [...] il [...], e , nata in [...] il Controparte_1
26.01.2011, , nata in [...] il [...], Controparte_3 CP_4
nato in [...] il [...], , nato in
[...] Controparte_5
Argentina il 26.09.1997, , nato in [...] l'[...], Controparte_6 in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori
, nato in [...] il [...], e , nata in Persona_3 Persona_4
Argentina il 15.09.2018, nata in [...] il Parte_5
6.07.1978, , nata in [...] il [...], sono Parte_6 cittadini italiani dalla nascita;
7 - ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_8 competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti;
Milano, lì 15.01.2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Angelina Turco
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