Ordinanza cautelare 21 ottobre 2021
Sentenza 6 maggio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 21/10/2021, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/10/2021
N. 01076/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2021, proposto da
Aecom Urs Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Caracciolo e Marcello Distasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Enav s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano D'Ercole e Nicola Palombi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata s.p.a. – “ 3TI Italia ”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Barrasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
1) dell'aggiudicazione definitiva dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per il “Completamento del Progetto di Fattibilità, Progettazione definitiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione della nuova Torre di controllo e Blocco tecnico del C.A. di Verona”, comunicata il 3.9.2021;
2) della determina a contrarre del 12.5.2020 e del Bando di gara, Disciplinare, Capitolato tecnico e relativi allegati, tra cui i Criteri di valutazione e le modalità di redazione delle offerte tecniche;
3) dei verbali delle sedute pubbliche e riservate, con particolare riferimento alla parte in cui la Commissione ha valutato le offerte tecniche e la fattibilità della riduzione temporale proposta, assegnando i relativi punteggi;
4) di tutti gli atti del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria e del conseguente giudizio di congruità espresso nel verbale del 22.7.2021, anche nella parte in cui, evidenziando che “le motivazioni delle tempistiche riportate sono state illustrate nel paragrafo “Economia del processo di esecuzione dei servizi e condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi”, il giudizio finale si intende esteso anche alla riduzione temporale offerta dall'aggiudicataria;
5) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuti ignoti,
nonché
per il risarcimento del danno in forma specifica, con declaratoria di inefficacia del contratto ove nelle more stipulato e del conseguente diritto al subentro, ovvero del risarcimento per equivalente,
ovvero, in subordine
per l'annullamento dell'intera gara con conseguente obbligo di rinnovazione delle fasi viziate,
nonché ed in ogni caso,
ai sensi dell'art. 116 c.p.a., per l'annullamento
dei provvedimenti con i quali ENAV, aderendo supinamente ed immotivatamente alle osservazioni della controinteressata, ha negato l'accesso all'offerta tecnica ed ai giustificativi, con conseguente riconoscimento dei diritti della ricorrente di avere l'ostensione integrale dei documenti richiesti, essendo indispensabili per poter esercitare legittimamente il proprio diritto di difesa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata s.p.a. – “ 3TI Italia ” e di Enav s.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato atto che la ricorrente, considerando integralmente satisfattiva delle proprie esigenze conoscitive la documentazione consegnatale dalla stazione appaltante, prodotta in questo giudizio, ha rinunciato alla richiesta di esibizione integrale dell’offerta tecnica della controinteressata e dei giustificativi di prezzo, sicché non v’è luogo alla fissazione della relativa udienza camerale;
Dato altresì atto che la ricorrente e la controinteressata hanno rispettivamente palesato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, sulla base della documentazione ostesa dalla stazione appaltante, e ricorso incidentale;
Ritenuto preliminarmente di dover respingere l'eccezione di incompetenza per territorio dell’adito Tribunale amministrativo regionale;
Ritenuto che i servizi di progettazione, oggetto della procedura scrutinata, sono caratterizzati, per loro natura, da una relazione di stretta strumentalità con i futuri lavori di realizzazione dell'opera, il cui luogo di esecuzione (in questo caso coincidente con l’aeroporto di Verona) costituisce perciò l’ambito entro il quale sono destinati a prodursi gli effetti diretti dell’appalto (cfr. in termini Cons. Stato Sez. V, 22 maggio 2019, n. 7188; ord. Cons. Stato Sez. IV, 16 aprile 2014, n. 1917);
Ritenuto, pertanto, che opera nella fattispecie il criterio di competenza relativo agli effetti dell'atto impugnato (art. 13, comma 1, seconda parte, cod. proc. amm.), vertendosi dell’affidamento dei servizi di progettazioni finalizzati a lavori destinati ad essere integralmente svolti nella circoscrizione del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto;
Ritenuto, inoltre, che, nell’imminenza della trattazione di merito, l’istanza cautelare può essere nel frattempo accolta, pur nei limiti del divieto di stipulazione del contratto, ravvisandosi, in ragione della natura dell’affidamento (non suscettibile di agevole subentro), l’esigenza di conservare la res adhuc integra ;
Ritenuto di fissare per la trattazione del merito l’udienza del 15 dicembre 2021;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase, sussistendone giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima):
a) accoglie la suindicata istanza cautelare nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 dicembre 2021;
c) compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei Magistrati:
Stefano Mielli, Presidente FF
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO