Rigetto
Sentenza 22 aprile 2025
Parere interlocutorio 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/04/2025, n. 3485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3485 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03485/2025REG.PROV.COLL.
N. 00707/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 707 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Agri Motola Soc. Agricola, PI D'LI, DE US D'LI, RD EC, SC US, IN NI, CO VI NO, NA NO, BE ON, RD PI, NN LA RO, KA AT, EL CC CO, RA PI, PI AL, BE LL, DO LL, UI PI FI, IA LI, CI VA, AN NO, SI EN, LA EC, TO D'LI, IE NT, ND US, ON LL, VI LL, AN LL, RD De AN, SC VA, MO VA, TR IM MI LO, EL LG, US LG, PO CI, LV LL, ZI LL EC, AN FA, US FA, RA RI DI, SC GG, VI NO ME GG, NN RI AF, NN VA, ON NO, US AL, PI OR, MA ON OR, AN CA, EN ST, RD CI, GE NO, TO TE, MO MP, RD CC, NN RI UA, ON ZI, VI LI, EL LL, DO AN LL, MO TE, MA CH ZI, IS PO, VI IA, ZI IA, AN UC GG, CC BR, EN ET, LL D'TT, EL IS, TO CC VA, SC BU, NN SS, NN IA, SC NT, US VA, MA MP, NN MP, VI MP, TO RO, CA RO, US BE IA, MA FI, US ZI, RI OR, CC ZI, RI SU AD, CC BU, AN TO, TO EL RA, RD RE, SC TO, SS OR AN PA ES, RK DO PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato MO Antonicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montescaglioso (Mt), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Lagrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Montescaglioso (Mt), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Agostino Meale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 633/2023.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montescaglioso e della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Montescaglioso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati MO Antonicelli e Ignazio Lagrotta, anche in qualità di delegato dell’Avvocato Agostino Meale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La vicenda contenziosa in esame concerne la determinazione RCG N. 85/2023 del 23 febbraio 2023 del responsabile del Settore urbanistica e lavori pubblici del Comune di Montescaglioso, pubblicata dal 23 febbraio al 10 marzo 2023, avente ad oggetto: “ Annullamento in autotutela della Determinazione n. 440/2022 - approvazione ruolo canoni fitto terreni demaniali anno 2021/2022 - approvazione del Nuovo Ruolo fitto anno 2021-2022 ”, nonché la determinazione RCG N. 205/2023 del 18 aprile 2023 del medesimo ufficio, pubblicata dal 18 aprile 2023 al 3 maggio 2023, avente ad oggetto l’approvazione del nuovo schema di contratto per il fitto di terreni, ed inoltre il verbale di deliberazione n. 101 del 11 aprile 2022 dell' OSL - Organo straordinario di liquidazione, recante la perizia per la determinazione dei canoni di locazione dei terreni comunali, unitamente ad ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale concernente le contestate modalità di determinazione dei canoni per l’uso di beni prima gravati da uso civico, ivi inclusa la successiva nota prot. n. 6997 dell’11 maggio 2023 recante l’invito del Comune a stipulare il nuovo contratto di fitto, pena la decadenza della concessione.
2 – Tali atti venivano impugnati dagli odierni appellanti, tutti concessionari dei terreni appartenenti al Comune, con il ricorso collettivo di primo grado, poi corredato da motivi aggiunti, ma dichiarato in parte irricevibile, e in parte respinto, dalla sentenza del TAR che viene ora impugnata.
3 - I fatti traggono origine dalla delibera n. 35 del 29 dicembre 2012 con la quale il Consiglio comunale di Montescaglioso chiedeva alla Regione il trasferimento al proprio patrimonio disponibile di alcune aree gravate da uso civico, all’epoca assegnate in concessione agli attuali appellanti.
La Regione Basilicata, con d.G.R. n. 284 del 12 marzo 2013, accoglieva l’istanza e autorizzava il trasferimento delle aree dal demanio comunale al patrimonio disponibile.
Alcuni degli odierni appellanti proponevano domanda di rivendicazione, impugnando il provvedimento regionale dinanzi il Commissario per la liquidazione degli usi civici, il quale, però, con la decisione n. 1/2022, dichiarativa il proprio difetto di giurisdizione, in favore della giurisdizione ordinaria.
Il Comune di Montescaglioso, con deliberazione di C.C. n. 43/2017, dichiarava poi il dissesto finanziario. Tra le misure di risanamento, si prevedeva la dismissione dei terreni agricoli comunali; tuttavia, le procedure per l’alienazione andavano deserte.
Di conseguenza, l’ Organo straordinario di liquidazione , con verbale n. 101 dell’11 aprile 2022, dava indirizzo all’Ente locale di indire nuovi bandi di gara per la vendita dei terreni, previa stima del valore di mercato, e di adeguare i contratti di fitto e locazione secondo i medesimi valori.
Il Comune provvedeva in conformità, dapprima con la delibera n. 440 del 18 novembre 2022 (non impugnata), di approvazione del ruolo dei canoni per il fitto dei soli terreni coltivati a seminativo per l’annata agraria 2021/2022, e poi con la delibera n. 85 del 23 febbraio 2023, che annullava la precedente e fissava i canoni per le diverse colture praticate.
Infine, con determinazione n. 205 del 18 aprile 2023, il comune approvava il nuovo schema di contratto per il fitto dei terreni.
4 – Con nota prot. n. 6997 dell’11 maggio 2023 il Comune invitava gli attuali apppellanti a stipulare il nuovo contratto di fitto, pena la decadenza della concessione.
Tale atto era impugnato con motivi aggiunti.
5 – Gli appellanti deducevano, anzitutto, che gli atti impugnati erano affetti da illegittimità derivata, essendo erronee la delibera del Consiglio comunale di Montescaglioso nn. 12/2012 e 35/2012, nonché la d.G.R. n. 284/2013 per violazione del vincolo di destinazione dei proventi e per violazione del principio dell’affidamento gratuito delle terre civiche.
Con il secondo e terzo motivo deducevano, inoltre, la violazione dei principi di quotazione dei canoni per le aree civiche di cui all’art. 9 della l.r. n. 57/2000. Con il quarto motivo si contestava l’affidamento dell’incarico per la determinazione dei canoni di locazione all’Ingegnere Comunale e non al perito iscritto nell’albo regionale di cui all’art. 6 della l.r. n. 57/2000, ed inoltre la contraddittorietà tra i criteri di determinazione del canone di concessione di cui alle delibere di C.C. nn. 49 e 70/2005 e quelli utilizzati nelle determinazioni impugnate. Con il quinto motivo, si contestava inoltre la mancata ponderazione delle migliorie apportate sui terreni dagli affittuari.
6 - Si costituivano in giudizio il Comune e l’Organo liquidatorio, che eccepivano l’inammissibilità ed irricevibilità del gravame collettivo, sotto plurimi profili, e argomentavano la sua infondatezza.
7 - Con l’appellata sentenza, il TAR:
- dichiarava irricevibile il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso;
- respingeva nel merito le restanti censure e i motivi aggiunti .
Secondo la pronuncia, ai fini della determinazione del canone di affitto, va tenuto conto esclusivamente dello schema del nuovo contratto, secondo le previsioni degli artt. 243 bis, comma 8, lett. a) e 251, comma 5, del TUEL, che impongono ai Comuni dissestati di deliberare le aliquote e tariffe ed i tributi locali nella misura massima consentita.
Infatti, al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati, i contratti di concessione dei ricorrenti erano già scaduti sin dal 2020, mancava la prova delle migliorie effettuate e comunque il contratto di concessione in corso (approvato dal Comune nel 2005), non prevedeva il rinnovo tacito, con la conseguente non applicazione dell’art. 4, comma 5, della legge n. 11/1971.
8.1 – In primo luogo, gli appellanti deducono l’erroneità della statuizione di irricevibilità del ricorso, sostenendo di avere ritualmente impugnato la d.G.R. n. 284/2013 davanti al Commissario per gli usi civici. Il relativo giudizio, traslato davanti al giudice ordinario, è attualmente pendente dinanzi la Corte d’Appello di Roma avverso la sua reiezione.
Inoltre, il TAR avrebbe erroneamente valutato il 2° e 4° motivo di ricorso ed i motivi aggiunti quanto alla violazione della disciplina concernente l’utilizzo delle aree gravate da usi civici, tuttora applicabile, nonché quanto alla violazione del vincolo di destinazione dei proventi previsto dall’art. 5, co. 2, della l.r. n. 57/2000, che impedisce l’utilizzo delle somme ricavate per finalità diverse da quelle destinate all’incremento del demanio civico.
8.2 – In secondo luogo, gli appellanti deducono l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto corretto, ai sensi del TUEL, l’adeguamento da parte del Comune del canone di locazione “ nella misura massima consentita ”, quando invece, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della l.r. n. 57/2000, la prevista destinazione alla valorizzazione del residuo demanio avrebbe dovuto comportare l’applicazione delle diverse regole previste per i canoni conseguenti all’affido di beni demaniali.
8.3 – Infine, gli appellanti ripropongono i motivi di ricorso ritenuti irricevibili ed infondati in primo grado, concernenti, ancora, la natura di bene demaniale delle aree considerate; l’illegittimità della rideterminazione dei canoni per le aree civiche in quanto l’applicazione del valore di mercato, attraverso il criterio sintetico-comparativo, violerebbe i principi di quotazione dei canoni per le aree civiche di cui all’art. 9 della l.r. n. 57/2000 producendo anche disparità di trattamento tra i destinatari, la violazione dei vincoli di destinazione dei medesimi canoni, nonché l’affidamento dell’incarico peritale per la determinazione degli stessi canoni di locazione all’Ingegnere Comunale, invece che al perito iscritto nell’albo regionale di cui all’art. 6 della l.r. n. 57/2000.
9 – L’appello non è fondato e deve pertanto essere respinto.
9.1 – Priva di fondamento risulta, in primo luogo, la doglianza proposta avverso la dichiarazione di parziale irricevibilità del ricorso principale di primo grado.
, considerato che tutti i motivi puntualmente indicati dalla appellata sentenza sono fondati sulla violazione della l.r. n. 57/2000 e della normativa di disciplina degli usi civici e che, tuttavia, la delibera regionale n. 284/2013, che ha “sdemanializzato” gli stessi beni trasferendoli al patrimonio comunale – e che quindi ha reso inapplicabili le norme richiamate dagli appellanti - pur risultando in atti ritualmente pubblicata, non è stata puntualmente e tempestivamente impugnata davanti al giudice amministrativo, bensì solo -e solo da alcuni degli appellanti- davanti ad altro giudice, ovvero davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici, il quale, peraltro, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, con decisione appellata dai ricorrenti ma, allo stato, mai annullata o sospesa, discendendone la esecutività e la piena operatività della delibera di sdemanializzazione.
9.2 – Ne consegue che tutti i motivi del ricorso di primo grado, ora riproposti in appello, dedotti avverso la sdemanializzazione sono tardivi, in quanto proposti dinanzi al TAR solo nel 2023, ed inoltre che tutti gli ulteriori motivi fondati sulla violazione della disciplina degli usi civici gravanti sui beni demaniali sono inammissibili, per carenza d’interesse, e comunque infondati, in quanto volti a far valere disposizioni che non potrebbero comunque trovare applicazione alla fattispecie considerata e che, in ogni caso, con particolare riferimento alle censure riferite alla destinazione del canone, non potrebbero comunque arrecare alcun vantaggio agli appellanti.
9.3 – Quanto ai rimanenti motivi, volti a contestare la quantificazione del nuovo canone nella misura massima, occorre rilevare che tutti i provvedimenti impugnati, sia comunali che della Commissione Straordinaria di liquidazione, sono stati non illegittimamente e ragionevolmente assunti sull’oggettivo presupposto dello stato di dissesto dell’Ente e della natura patrimonialmente disponibile dei terreni (confermata anche dal procedimento di vendita degli stessi terreni, che non ha visto l’adesione – ma neppure l’impugnazione - degli odierni appellanti).
9.4 – Infatti, l’art. 243 bis , comma 8, lettera a) del Testo unico degli enti locali, di cui al d.lgs. n. 267/2000, applicabile alla fattispecie considerata, impone ai Comuni dissestati di predisporre un piano di riequilibrio per il risanamento finanziario, anche mediante l’alienazione del patrimonio disponibile e l’aumento delle aliquote tariffe, canoni e tributi locali, autorizzandoli ad applicare la misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente.
9.5 – Neppure possono essere accolte le censure riguardanti la mancata proroga dei contratti in essere e la mancata valutazione delle migliorie apportate dagli appellanti, considerato che, al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati, i contratti di concessione dei ricorrenti erano già da tempo scaduti e mai rinnovati o prorogati e che ai fini della rideterminazione del canone le migliorie affermate (e comunque non provate) non rilevano.
9.6 – Le pregresse considerazioni impongono, altresì, la reiezione dei motivi aggiunti e delle specifiche censure volte a far valere la illegittimità derivata degli ulteriori provvedimenti attuativi di quelli oggetto delle censure disattese.
9.7. – L’infondatezza, nel merito, dell’appello esime il collegio dall’esame delle eccezioni proposte dalle amministrazioni intimate.
10 – In conclusione l’appello deve essere respinto.
La peculiarità e la novità della fattispecie controversa motiva, tuttavia, la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | CO Lipari |
IL SEGRETARIO