TRIB
Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/02/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40369/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G n. 40369/ 2021, pendente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Di Dato, elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Piazza G. Bovio n. 22, come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione attrice
E
pagina 1 di 25 C.F. e numero di iscrizione al Registro Controparte_1 CP_2
Imprese di Milano in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Berti (C.F. Controparte_3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, C.F._1
Viale di Villa Grazioli n. 29, come da procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
Oggetto: contratto di agenzia
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3 luglio 2024 di precisazione delle conclusioni, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. In particolare, l'attrice si è riportata alle conclusioni rassegnate nei propri atti di causa e, in via istruttoria, ha chiesto di ordinare alla controparte di indicare i nominativi e gli indirizzi dei tecnici che avevano installato i modem per i 107 clienti indicati in atti e disporre ctu contabile.
La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al risarcimento del danno, da determinare anche in via equitativa per un importo non inferiore ad € 122.000,00 per quanto concerne il danno patrimoniale e al risarcimento del danno non patrimoniale in ragione di € 250.000,00 o per la diversa somma ritenuta di giustizia.
FATTI E RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 3 giugno 2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio e, premesso di essere una società Controparte_1 di servizi che opera, come agente, nel settore della vendita di contratti “door pagina 2 di 25 to door”, vendita su appuntamento, “stand” e grande distribuzione, ha esposto che, in data 23 marzo 2017, aveva stipulato un contratto di agenzia con la convenuta, quale preponente, per promuovere, stabilmente, la conclusione di contratti, prodotti e servizi, indicati dalla controparte, su tutto il territorio nazionale. L'attrice ha, quindi, evidenziato che di aver svolto l'attività di agenzia, telefonicamente, attraverso un servizio di call center, e con appuntamenti presso il domicilio del cliente, per la consulenza del caso, tramite contatto telefonico che il cliente stesso, preventivamente, autorizzava e, marginalmente, con le altre modalità, stand e grande distribuzione, e ha rilevato di aver creato un mercato consistente, sull'intero territorio nazionale, impegnando una fitta rete di subagenti e di collaboratori / operatori telefonici per un costo, in media, di tre milioni di euro l'anno, così da adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto concluso con Nel dettaglio ha riferito di aver stipulato, per la CP_2 preponente, 59.116 contratti, di cui 11.701 per l'anno 2017, dal mese di aprile;
26.595 per l'anno 2018; 18.814 per l'anno 2019 e 2.006 da gennaio a marzo 2020 e di aver fatturato i seguenti importi, al netto dell'IVA: per l'anno 2017, € 721.165,20; per l'anno 2018, € 2.348.525,79; per l'anno
2019, € 2.092.344,06; per l'anno 2020, € 554.111,47, per un importo complessivo di € 5.716.146. L'attrice ha, quindi, riferito che, in data
5.3.2020, aveva ricevuto dalla convenuta una contestazione per presunte non conformità alle procedure di TIM e alla normativa di riferimento, cui era seguita una interlocuzione tra le parti, in cui essa attrice aveva fornito i chiarimenti richiesti, dando, tra l'altro, atto di aver distrutto, in ossequio alle proprie prassi aziendali, la documentazione cartacea di riferimento, di aver allontanato gli agenti che si erano resi inadempienti alle obbligazioni cui erano tenuti e di aver adottato i dovuti provvedimenti anche nei pagina 3 di 25 confronti dei collaboratori di back office, che non avevano eseguito in modo corretto le prestazioni loro demandate.
L'attrice ha, quindi, evidenziato che, con pec del 5.5.2020, Controparte_1
le aveva comunicato il recesso dal contratto di agenzia per asserita
[...]
giusta causa, contestando presunte violazioni, consistenti nel disconoscimento di contratti che sarebbero stati stipulati, utilizzando documentazione a contraffatta.
L'attrice ha, quindi, chiesto di accertare l'inesistenza di una giusta causa di recesso e di condannare la convenuta al risarcimento del danno nella misura di € 500.000,00 o in quella maggiore ritenuta di giustizia. Ha altresì domandato la condanna di al pagamento in suo favore della CP_2 somma di € 679.448.02, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso di quattro mesi, di € 342.968,76, a titolo di indennità suppletiva di clientela e di indennità meritocratica, secondo quanto calcolato in citazione “come sarà confermato o modificato anche per importi superiori, con la nominanda ctu”
L'udienza di prima comparizione è stata differita al 24 novembre 2021, con decreto adottato ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., e, in data 2 novembre 2021, si è costituita la convenuta, Controparte_1
Nel dettaglio, premesso che, con contratto del 03/04/2019, concluso in prosecuzione con modifica del precedente contratto del 31/03/2017, essa convenuta aveva conferito a l'incarico di promuovere Parte_1
stabilmente, per suo conto, la conclusione di contratti, ha evidenziato che, con lettera del 5 maggio 2020, aveva comunicato alla il recesso Parte_1
per giusta causa, motivando la propria decisione in ragione del fatto che i sub agenti dell'attrice, nel corso del 2019, avevano acquisito proposte contrattuali recanti: (a) documentazione contraffatta;
(b) sottoscrizioni pagina 4 di 25 apocrife e disconosciute dai clienti, secondo quanto analiticamente indicato nella suddetta missiva, per le quali avevano anche sporto denuncia all'Autorità giudiziaria;
(c) sottoscrizioni di quattro clienti, specificamente indicati, che risultavano deceduti in data antecedente alla formulazione della proposta. Ha, quindi, evidenziato che le suddette proposte contrattuali e la relativa documentazione erano state inserite nel sistema da dipendenti addetti al back office senza operare le dovute verifiche.
La convenuta ha quindi evidenziato il danno che le era derivato da tali condotte, osservando che nella gran parte delle proposte oggetto di contestazione era prevista l'offerta “Nuova TIM Connect” che prevedeva, oltre al servizio di telefonia ed internet, anche la vendita di un modem
(Hub), con un corrispettivo da pagare in 48 rate. ha, quindi, evidenziato che le fatture emesse nei confronti dei CP_2
soggetti che avevano formulato le predette proposte contrattuali erano rimaste insolute e che le utenze erano cessate, ma non era riuscita a recuperare i modem.
Dato quindi atto del danno all'immagine e alla reputazione che aveva subito, ha precisato le conclusioni come riportate in epigrafe.
Concessi i relativi termini, le parti hanno depositato le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e, nella prima memoria, l'attrice ha modificato le conclusioni rassegnate in citazione chiedendo: “accerti e dichiari
l'inesistenza della giusta causa di recesso del mandato, di cui al contratto di agenzia, per i motivi tutti dedotti in atto, in uno con il mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali;
2. accerti e dichiari che la ha Parte_1
diritto a vedersi riconoscere dalla condannandola al relativo CP_2 pagamento, i seguenti importi: A) a titolo di Firr: € 171.484,38 (oltre iva) o quella diversa somma anche maggiore che sarà determinata anche a
pagina 5 di 25 seguito di CTU che fin d'ora si richiede;
B) a titolo di indennità suppletiva di clientela: € 174.254,93 (oltre iva) o quella diversa somma anche maggiore che sarà determinata anche a seguito di CTU che fin d'ora si richiede;
C) a titolo di indennità meritocratica: € 1.429.036,50 (oltre iva) o quella diversa somma anche maggiore che sarà determinata anche a seguito di CTU che fin d'ora si richiede;
D) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso: € 679.448,02 (oltre iva) o quella diversa somma anche maggiore che sarà determinata anche a seguito di CTU che fin d'ora si richiede. Il tutto per un importo complessivo di € 2.454.223,83 oltre iva, o quella diversa somma, anche maggiore, che sarà determinata, anche a seguito di CTU, condannando la convenuta al pagamento del predetto importo”.
2. Tanto esposto va, in primo luogo, esaminata la domanda proposta dalla che ha chiesto di accertare l'inesistenza di una giusta causa di Parte_1 recesso, con condanna della controparte al pagamento, tra l'altro, delle indennità suppletiva di clientela, meritocratica e sostitutiva di preavviso.
Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 1751 c.c., all'atto della cessazione del rapporto di agenzia, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se l'agente ha procurato nuovi clienti al preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
Tale indennità non è, tuttavia, dovuta, tra l'altro, quando “il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente la quale per
pagina 6 di 25 la sua gravità non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”.
L'indennità non è, dunque, dovuta in caso di giusta causa di recesso.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall' art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia — in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali — assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza” (Cass. civ, sez. lav., 11 marzo
2021, n. 6915; Cass. civ, sez. lav., 12 novembre 2019, n. 29290; Cass. civ., sez. lav., 26 maggio 2014, n. 11728).
Ciò posto, nel caso di specie, deve, come prima cosa, valutarsi se vi sia stato l'inadempimento contrattuale contestato a costituente la Parte_1
ragione del recesso, e, secondariamente, se tale inadempimento sia stato di gravità e consistenza tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia.
Al riguardo si osserva che dalla documentazione in atti risulta che, in data
5.3.2020, aveva ricevuto dalla convenuta una contestazione con Parte_1
riferimento ad una serie di irregolarità riscontrate durante una verifica di compliance commerciale, effettuata su un campione di 150 contratti acquisiti tra novembre 2019 e gennaio 2020. Tra le anomalie più gravi, erano state segnalate firme contrattuali difformi o apparentemente false, documenti incompleti o non verificabili, e contratti con scansioni illeggibili o non reperibili. Inoltre, erano state rilevate incongruenze nelle modalità di pagina 7 di 25 acquisizione delle proposte contrattuali, dichiarate come ottenute porta a
Con porta (D2D), ma non confermate da alcuni clienti contattati. , inoltre, aveva contestato la violazione dell'articolo 2.5 del contratto di agenzia e Con aveva applicato una penale di 1.000 euro. Infine, aveva chiesto di fornire chiarimenti dettagliati su 107 contratti specificamente indicati, inclusi luogo, data, documentazione completa e nominativi degli agenti responsabili, riservandosi il diritto di intraprendere azioni legali, inclusa la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta); acquisito il riscontro dell'attrice, con successiva nota del 27 marzo 2020, aveva replicato, ribadendo che alcuni clienti CP_2
avevano disconosciuto formalmente le firme apposte sulle proposte contrattuali, anche sporgendo denunce all'Autorità Giudiziaria, e ha evidenziato che quattro contratti erano intestati a persone decedute;
la convenuta ha, pertanto, richiesto dettagli specifici sugli interventi e le azioni adottate nei confronti degli agenti coinvolti, riservando il diritto di intraprendere azioni legali, risolvere il contratto e chiedere risarcimenti per eventuali danni (cfr. all. 7 di parte convenuta); a tale nota, aveva Parte_1
dato riscontro con lettera del 3.4.2020, ribadendo il rispetto delle procedure e della normativa vigente e sottolineando l'importanza del proprio operato sul territorio, con una struttura composta da 120 agenti e 60 addetti tra back office e operatori, nonché contestando la mancanza di informazioni specifiche sui contratti disconosciuti, contraffatti o intestati a persone decedute e chiedendo maggiori dettagli per poter prendere posizione e agire a tutela della propria azienda. In merito ai 107 contratti contestati,
[...]
aveva evidenziato che essi erano stati gestiti con procedure interne Pt_1
consolidate, come verifiche post-vendita da parte del back office e attività di formazione continua su privacy, compliance e correttezza contrattuale e pagina 8 di 25 aveva fornito un elenco degli agenti e operatori coinvolti, specificando di aver già cessato la collaborazione “in quanto ravvisavamo atteggiamenti commerciali non consoni e non in linea con le regole aziendali impartite”.
Con tale medesima nota aveva informato la preponente di aver Parte_1 adottato “anche grazie alle vs segnalazioni” provvedimenti anche nei confronti del personale del back office, preposto ai controlli, “il cui operato non è stato ritenuto in linea con i processi produttivi aziendali” (cfr. all. 6 di parte attrice). Quindi, con pec del 5.5.2020, aveva Controparte_1 comunicato all'attrice il recesso dal contratto di agenzia per giusta causa. In tale nota, la convenuta aveva rappresentato che la decisione assunta trovava ragione nei gravi comportamenti posti in essere da anche tramite Parte_1
i propri sub agenti e collaboratori, tali da ledere irreversibilmente il vincolo fiduciario essenziale nel rapporto di agenzia. Nel dettaglio, la convenuta aveva contestato l'acquisizione di proposte contrattuali secondo modalità non conformi alle previsioni negoziali, anche “con documentazione palesemente contraffatta”. Aveva, quindi, precisato che gli interessati,
Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, e CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
avevano disconosciuto le firme apposte su tali proposte, CP_11 anche proponendo denuncia all'autorità giudiziaria, e che le proposte a nome di , , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 CP_12
erano risultate intestate a soggetti deceduti. La preponente aveva
[...]
evidenziato che tale situazione era indicativa anche della inadeguatezza delle procedure di verifica in fase di caricamento (cfr. all. 2 alla comparsa di risposta).
Premesso che, da quanto sopra, emerge che il recesso esercitato dalla convenuta era stato preceduto da una interlocuzione tra le parti in ordine pagina 9 di 25 alle inadempienze imputate all'attrice, avviata con la nota del 5.03.2020, si osserva che, al fine di riscontrare se le condotte contestate integrano inadempimento alle obbligazioni cui la era tenuta, devono essere Parte_1 individuati gli impegni assunti dall'attrice all'atto della sottoscrizione del contratto di agenzia del 03/04/2019.
Al riguardo si osserva che, in forza dell'art. 2, sezione 2.2, l'attrice si era impegnata a “svolgere per via telefonica - attraverso un servizio di call center gestito e organizzato sotto la propria responsabilità, cura e spese - il contatto con il cliente finalizzato all'espletamento delle funzioni conferitegli con il presente Contratto. L'attività dovrà essere intesa quale presa appuntamento ai fini della vista dell'agente presso il domicilio del cliente per consulenza, contatto telefonico che il Cliente stesso abbia preventivamente autorizzato ovvero comunque eseguito nel rispetto della normativa Privacy vigente e delle istruzioni di ”. In forza dell'art. CP_1
4, sezioni 4.1, 4.2, 4.3, l'attrice si era obbligata “ad avvalersi di un numero di dipendenti e/o collaboratori tale da garantire, in via ottimale,
l'espletamento delle attività di cui al presente Contratto, con riferimento alla zona di assegnazione di cui all'All. 2. 4.2 - L'incarico di cui al presente
Contratto sarà svolto dall'Agente a propria cura, onere e rischio, avvalendosi della propria organizzazione che questi dichiara perfettamente idonea e che si impegna a mantenere per tutta la durata del Contratto.
L'Agente si impegna a porre in essere tutti i comportamenti più idonei per prevedere e soddisfare le esigenze dei clienti - nel corso del contatto diretto con gli stessi — assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso CP_1
e verso i terzi in genere per i comportamenti suoi e dei propri dipendenti e/o collaboratori non conformi agli obblighi di correttezza professionali assunti, in particolare in punto sicurezza del cliente e riservatezza delle pagina 10 di 25 informazioni da questi fornite all'Agente. 4.3 - L'Agente si obbliga ad impiegare, nello svolgimento delle attività di promozione di cui al
Contratto, esclusivamente personale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale ed è tenuto a far sì che il personale impiegato rispetti i medesimi impegni assunti dall'Agente stesso con il Contratto. Pertanto, l'Agente si impegna a verificare e vigilare sull'operato del suo personale impiegato affinché l'attività venga da questo svolta con la massima professionalità e diligenza, intervenendo, laddove si renda necessario, affinché siano rispettati gli impegni assunti. Il personale dipendente dall'Agente dovrà essere dedicato esclusivamente allo svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del Contratto e non dovrà promuovere offerte di Società concorrenti”. Ai sensi dell'art. 5, sez. 5.1,
5.3, 5.19: “5.1 - L'Agente ha il dovere di promuovere la conclusione di contratti per conto di nella zona di assegnazione di cui in All .2 nei CP_1
confronti della clientela Consumer, nonché di curare e promuoverei rapporti di affari con essi. Pertanto, egli deve tutelare gli interessi di e CP_1 attenersi alle istruzioni impartitegli. In particolare, egli deve” tra l'altro,
“effettuare regolarmente e in maniera continuativa controlli qualitativi sullo correttezza della commercializzazione espletata dai suoi dipendenti, collaboratori o sub agenti su tutti i Prodotti e Servizi oggetto del presente
Contratto, comunque in via preventiva rispetto alla trasmissione a CP_1 della proposta contrattuale del cliente”; rendere disponibili, con le modalità
e le tempistiche comunicate da tramite documento a parte, i flussi CP_1
informativi inerenti l'esito dei contatti effettuati sulla clientela di riferimento
(…) 5.19 - L'Agente dovrà consegnare al cliente la modulistica di spettanza, illustrandone i contenuti, i termini e le condizioni economico/contrattuali e fornendo ogni altra ulteriore informazione richiesta dal cliente stesso.
pagina 11 di 25 L'Agente in base al Servizio richiesto dal cliente, dovrà far sottoscrivere al medesimo la modulistica contrattuale in modalità elettronica ove disponibile oppure in modalità cartaceo e, in quest'ultimo caso: i) effettuare il processo di upload sul sistema di commercializzazione di della CP_1
documentazione contrattuale, altrimenti;
ii) consegnare al cliente la copia di sua competenza relativa a tutta la modulistica sottoscritta dal medesimo trattenendone l'originale in conformità a quanto previsto dalle vigenti procedure operative. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si riserva la facoltà di risolvere di diritto il CP_1 presente Contratto ai sensi e per gli effetti del successivo art. 18”. Ai sensi dell'art. 6, sez. 6.1, 6.3: “6.1 - La proposta contrattuale del cliente deve risultare per iscritto su modello predisposto da da inviarsi a CP_1
stessa da parte dell'Agente entro i termini e secondo le modalità CP_1
che verranno periodicamente comunicati da . 6.3 - Per i Servizi che CP_1
non richiedono il processo di firma elettronica o di upload sul sistema di commercializzazione di della documentazione contrattuale CP_1
sottoscritta dal Cliente, l'Agente, in esecuzione del proprio incarico, fermi restando gli obblighi di conservazione cui è tenuto per legge, dovrà raccogliere e trasmettere a la documentazione contrattuale CP_1
sottoscritta dal cliente nonché quella inerente alla normativa in materia di privacy e ogni altra documentazione indicata da , secondo le CP_1
istruzioni fornite da . In caso di inosservanza delle disposizioni di CP_1
cui al presente comma, si riserva la facoltà di risolvere di diritto il CP_1 presente Contratto ai sensi e per gli effetti del successivo art. 18”. Ai sensi dell'art. 1, sez. 1.3, 1.5, dell'all. 3 al contratto: “1.3 - L'Agente è tenuto a fornire tutte le informazioni relative ai Servizi promossi, nonché quelle necessarie alla compilazione della proposta contrattuale ed all'eventuale pagina 12 di 25 acquisizione del consenso espresso dal cliente, sulla base dell'informativa da fornire allo stesso come previsto all'art. 11.1 del Contratto. 1.5 - Nel caso in cui il cliente si mostri interessato alla proposta formulatagli, l 'Agente è tenuto a coadiuvarlo nella compilazione della proposta contrattuale, complete degli eventuali allegati. Detta proposta dovrò essere redatta in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile e inviata dall'Agente a ”. CP_1
Infine, in forza dell'art. 20, sez. 20.1 del contratto di agenzia “20.1 -
L'Agente dichiara di assumersi ogni obbligazione e responsabilità inerente all'organizzazione e allo svolgimento delle attività connesse all'incarico, anche con riferimento a qualsiasi tipo di licenza, autorizzazione, permesso o onere venga richiesto da qualsiasi autorità, impegnandosi a porre in essere qualunque adempimento che si renda necessario al fine di garantirne la puntuale esecuzione. Sono a carico dell'Agente tutti gli oneri e i rischi connessi od eventuali danni provocati nell'esecuzione dell'incarico, assumendosi la più completa e assoluta responsabilità, sotto ogni profilo ed in ogni sede, per danni causati a , nonché a terzi, inclusi i Clienti CP_1
Telecom” (cfr. all. 1 alla comparsa di risposta).
A tali specifici obblighi contrattuali si aggiunge il generale obbligo di lealtà
e buona fede gravante sull'agente previsto dall'art. 1476 c.c., ai sensi del quale: “Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere
l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario”.
In sintesi, da quanto sopra risulta che si era impegnata ad Parte_1 individuare potenziali clienti, presso i quali promuovere l'offerta dei pagina 13 di 25 Con prodotti e servizi , con l'obiettivo poi di prendere un appuntamento presso il domicilio del cliente e fargli sottoscrivere una proposta di acquisto. Le proposte così compilate, con i relativi allegati, dovevano essere trasmesse telematicamente, tramite upload, a la quale avrebbe CP_2 poi proceduto all'attivazione del servizio. Per svolgere tale attività, la
[...]
poteva servirsi sia di dipendenti che di collaboratori esterni e sub- Pt_1
agenti, purché tutti questi soggetti avessero la necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale e fatto salvo l'obbligo della Team di “verificare e vigilare sull'operato del suo personale impiegato affinché
l'attività venga da questo svolta con la massima professionalità e diligenza, intervenendo, laddove si renda necessario, affinché siano rispettati gli impegni assunti”. Tutto ciò a fronte del generale e costante obbligo di tutelare gli interessi del preponente ed eseguire il contratto con lealtà e buona fede.
Tanto premesso, gli inadempimenti contestati da all'attrice e posti CP_1
a fondamento del recesso riguardano 107 proposte di acquisto raccolte dai sub-agenti di Team, trasmesse telematicamente a dai dipendenti CP_1
del back office di Team e per le quali ha attivato il servizio salvo CP_1
poi doverlo cessare dopo aver riscontrato varie falsità ed irregolarità.
A tale riguardo si osserva che dalla documentazione in atti risulta che
, firmatario della proposta contrattuale del 9.09.2019, era Persona_2
deceduto in data 10.12.2004, , cui è intestata la proposta Persona_3
del 6.09.2019, era morto in data 1 marzo 2015, , firmatario Persona_4
della proposta del 28.08.2019, era deceduto il 21.01.2011 e CP_12
, intestataria della proposta datata 21.01.2020, era deceduta in data
[...]
15.09.2016 (cfr. all. 5 di parte convenuta da cui emerge altresì che, per
, morto il 10.12.2004, era stato acquisito un documento Persona_2
pagina 14 di 25 palesemente contraffatto, o emesso il 21.04.2015dopo il suo decesso;
stessa situazione è riscontrabile per , deceduto l'1.03.2015, per Persona_3 il quale la carta d'identità riporta come data di rilascio il 9.07.2015 e analogamente per , identificato con carta d'identità Persona_4
rilasciata il 30.03.2016, sebbene deceduto il 21.01.2011).
Dalla documentazione in atti risulta, quindi, che altri firmatari di proposte contrattuali avevano formalmente disconosciuto le firme da essi apparenentemente apposte e avevano presentato denuncia/querela. Alcuni di loro avevano, peraltro, anche evidenziato che non erano loro riconducibili gli indirizzi indicati in tali proposte presso i quali erano state attivate le linee telefoniche (cfr. denunce di Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , Per_5 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
e , all. 4 alla comparsa di risposta), così da Persona_6 CP_11 doversi ritenere l'apocrifia delle firme risultanti anche da tali proposte contrattuali.
Premesso che i predetti nominativi sono tutti compresi nell'elenco dei 107 soggetti indicati nella corrispondenza intercorsa tra le parti e richiamata nell'atto di recesso, con riguardo alle altre posizioni, si osserva che la convenuta ha depositato le proposte formulate a nome di ventisette soggetti unitamente alle copie dei relativi documenti di identità (cfr. all. 3 e 3a relativi a , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Controparte_13 CP_14
, ,
[...] CP_15 Controparte_16 CP_17 CP_18
, , ,
[...] Controparte_19 CP_20 CP_21 CP_22
, , ,
[...] Controparte_23 Controparte_24 CP_25 CP_26
, , ,
[...] Controparte_27 CP_28 CP_29 CP_30
e ).
[...] CP_31 Controparte_32
pagina 15 di 25 Invero, talune delle carte di identità depositate sono manifestamente contraffatte, come si evince ictu oculi analizzandole atteso che presentano l'utilizzo di caratteri alfanumerici difformi da quelli usati regolarmente dal dello Stato. CP_33
Ciò posto si osserva che, vale a dimostrare la circostanza addotta in ordine alla acquisizione di proposte contrattuali sulla base di documenti falsi, il fatto che la stessa ha esplicitamente comunicato a Parte_1 Controparte_1
di aver allontanato 21 subagenti che avevano tenuto condotte poco
[...]
consone e di aver adottato provvedimenti nei confronti di diversi dipendenti del back office, dopo aver ricevuto le prime lettere di contestazione da parte di , nonché la circostanza che la ha espressamente CP_1 Parte_1
riconosciuto, nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e in comparsa conclusionale che “giustamente” erano state stornate le provvigioni relative alle 107 posizioni in esame, ammettendo così i relativi addebiti.
Invero, l'allontanamento degli agenti, che peraltro si erano occupati proprio delle 107 pratiche in contestazione, è un provvedimento significativo che, per la sua severità, presuppone un inadempimento particolarmente grave, quale proprio quello di aver utilizzato documentazione contraffatta, tanto più che l'attrice non ha indicato altra ragione concreta giustificativa della misura adottata
Deve, dunque, ritenersi provato il contestato inadempimento, posto a fondamento della decisione di recedere dal rapporto contrattuale.
3. Di tali condotte, tenute dai sub agenti e dai dipendenti del back office, risponde tanto più che, come si è visto, aveva espressamente Parte_1 assunto “ogni e qualsiasi responsabilità verso e verso i terzi in CP_1
genere per i comportamenti suoi e dei propri dipendenti e/o collaboratori pagina 16 di 25 non conformi agli obblighi di correttezza professionali assunti, in particolare in punto sicurezza del cliente e riservatezza delle informazioni da questi fornite all'Agente”, in forza di una clausola, peraltro, riproduttiva della forma di responsabilità prevista, in via generale, dall'art. 1228 c.c. e applicabile, senza dubbio, al contratto di agenzia. Inoltre, la Parte_1 aveva espressamente assunto l'obbligo di “verificare e vigilare sull'operato del suo personale impiegato affinché l'attività venga da questo svolta con la massima professionalità e diligenza, intervenendo, laddove si renda necessario, affinché siano rispettati gli impegni assunti”.
È evidente come, in questa sede, la debba rispondere sia delle Parte_1
condotte dolose poste in essere dai suoi subagenti sia delle condotte colpose poste in essere dai suoi dipendenti del back office addetti al controllo, avendo sia gli uni che gli altri violato gli obblighi specificamente previsti dal contratto e i doveri di lealtà, buona fede e tutela dell'interesse del preponente sanciti dall'art. 1746 c.c.
4. A nulla rileva l'obiezione di parte attrice, secondo cui la trasmissione delle proposte non era di per sé idonea ad attivare il servizio o l'utenza, incombente che spettava sempre a , la quale doveva, poi, su CP_1
richiesta del cliente, inviare un proprio tecnico al domicilio. Fermo restando che l'invio del tecnico era evidentemente previsto solo in caso di installazione del modem, non essendo necessario in caso di mera attivazione di una linea telefonica, si osserva che le condotte dolose e colpose, per cui
è da considerarsi responsabile, si erano cristallizzate al momento Parte_1
della trasmissione delle proposte contrattuali a sicché Controparte_1 in quel momento si era perfezionato l'inadempimento, come violazione degli obblighi come sopra evidenziati. La successiva attività della convenuta non rileva ai fini della valutazione circa l'inadempimento di pagina 17 di 25 e la validità del recesso, dovendo semmai essere sindacata con Parte_1
riferimento alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
5. Acclarato l'inadempimento dell'attrice, occorre ora valutare se quest'ultimo sia stato di gravità e consistenza tale da integrare una giusta causa di recesso.
Si ritiene, in questa sede ,di dover aderire alla consolidata giurisprudenza di legittimità, previamente citata, secondo la quale nei rapporti di agenzia la valutazione circa la gravità dell'inadempimento deve considerare che il rapporto di fiducia tra preponente e agente assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, di tal ché il recesso può essere giustificato da un fatto di minore consistenza.
Nel caso di specie, è indubbio che la condotta dolosa e colposa della
[...]
abbia irrimediabilmente leso il rapporto di fiducia con Pt_1 Controparte_1
Le reiterate attività di contraffazione, protrattesi nel corso del 2019, e la totale noncuranza dimostrata dagli addetti al back office, i quali, anziché compiere accurate verifiche preliminari, avevano trasmesso documentazione manifestamente contraffatta al preponente, si appalesano come idonee a recidere quel legame di fiducia che connota il rapporto di agenzia.
Non osta a queste conclusioni la principale argomentazione di parte attrice, la quale insiste sull'esiguità numerica delle proposte di acquisto contraffatte rispetto alle migliaia correttamente trasmesse negli anni. Sul punto, è dirimente osservare che la verifica compiuta da è Controparte_1
avvenuta a campione: ciò significa che è inconferente rapportare le proposte contestate a quelle correttamente trasmesse, poiché la percentuale così ricavata non rispecchia necessariamente la realtà. Il controllo a campione, infatti, presuppone proprio la scelta casuale e ristretta a un determinato pagina 18 di 25 numero delle pratiche da verificare, tanto ciò che, come notato dall'attrice, sono stati depositati documenti palesemente contraffatti anche di soggetti ulteriori rispetto ai 107 di cui al citato elenco.
Assume, inoltre, rilievo la gravità dei fatti contestati, che, per loro natura, atteso il carattere doloso della condotta tenuta dai subagenti, considerata, peraltro, la relativa potenziale portata lesiva per la reputazione della convenuta, è tale da incidere in modo significativo sull'elemento fiduciario, che caratterizza il rapporto tra agente e preponente, tanto più che, come sopra esposto, è indicativo anche di una inadeguatezza della struttura organizzativa, che non è stata in grado, attraverso le dovute attività di verifica, di impedire le rilevate condotte illecite ovvero di consentirne una immediata emersione.
L'esistenza di una giusta causa di recesso implica il rigetto della domanda principale proposta dalla parte istante, escludendo che siano dovute le richieste indennità suppletiva di clientela e meritocratica.
6. Inoltre, il grave inadempimento della parte istante legittima l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, con la conseguenza che non è dovuta neanche l'indennità di preavviso richiesta dall'attrice.
Al riguardo va rilevato che non ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi prevista dall'art. 17.3, del contratto, che prevede che “fatta salve le ipotesi di risoluzione previste dal Contratto, si riserva altresì la facoltà di CP_1
recedere dal Contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto a nessun titolo o ragione risarcimento o indennizzo alcuno, fatti salvi i corrispettivi maturati alla data di efficacia del recesso, qualora riceva almeno 10 segnalazioni per due semestri anche non consecutivi, da parte di uno o più operatori di comunicazioni elettroniche e/o dell'AGCom, o ne venga comunque a conoscenza, di pagina 19 di 25 possibili condotte anti competitive come descritte nella delibera AGCom n.
396/18/Cons, che siano riconducibili direttamente o indirettamente all'Agente e/o, comunque, che siano idonee a pregiudicare il rapporto fiduciario con quest'ultima. potrà esercitare la facoltà di recesso, CP_1
dandone comunicazione alla Società con lettera tramite PEC, da inviarsi entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal ricevimento della/e segnalazione/i o dall'avvenuta conoscenza delle descritte condotte. Il recesso avrà effetto trascorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data del ricevimento, da parte dell'Agente, della relativa comunicazione”.
La procedura di recesso prevista dal citato articolo 17.3 riguarda, invero, un'ipotesi del tutto difforme da quella oggetto del presente giudizio, sicché tale clausola non trova qui applicazione.
Al riguardo si osserva che la clausola in questione richiama la delibera dell'Autorità Garante n. 396/2018/Cons. riferita alla ipotesi di “ricezione da parte di clienti di operatori alternativi con guasti sul servizio telefonico o dati, dopo che era stata avviata una procedura di assurance tramite il portale
Con Con wholesale di , di chiamate di sedicenti operatori che per conto , essendo a conoscenza dell'accaduto, proponevano un rientro verso lo stesso operatore” (cfr. all. 8 alla comparsa di risposta).
7. Tanto esposto si osserva che dalla disamina delle conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. emerge che la parte istante ha rinunciato alla domanda risarcitoria proposta in citazione, e ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di €
171.484,38 oltre IVA, a titolo di FIRR.
Si tratta, invero, della indennità di scioglimento del rapporto che è dovuta all'agente a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il preponente a risolvere il contratto, sempre che il medesimo preponente non abbia pagina 20 di 25 provveduto a versare all' , per l'accreditamento sul conto CP_34 dell'agente, gli importi prescritti o abbia effettuato versamenti in misura inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva (cfr. Cass. n. 12223 del 29.12.1990).
Al riguardo va, tuttavia, preliminarmente rilevata l'inammissibilità di tale domanda, avanzata per la prima volta nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., presentando la stessa una causa petendi del tutto diversa rispetto a quella delle altre domande proposte in citazione, così da riferirsi ad altra vicenda sostanziale.
Invero, come chiarito dalla Corte di legittimità, “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della pretesa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali” (cfr. per tutte Cass. sezioni unite n.
12310 del 15.06.2015, sezioni unite n. 22404 del 13.09.2018).
Invero, ritiene questo giudice che la domanda in parola non riguardi la stessa vicenda sostanziale delle domande proposte in citazione, considerato che si tratta di una richiesta che prescinde del tutto dall'accertamento della mancanza di una giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia.
In ogni caso, tale domanda è infondata, considerato che la convenuta ha dato prova dei versamenti effettuati ad sul conto dell'agente, CP_34
dal 2017 al 2019 (cfr. all. 10 di parte convenuta) e del Parte_1
pagamento, effettuato in data 30.03.2021, direttamente in favore della
[...] per l'anno 2020 (cfr. all. 10 bis di parte convenuta). Pt_1
La domanda proposta va, pertanto, disattesa.
pagina 21 di 25 Sul punto va, infatti, considerato che non vi sono ragioni, in assenza di specifiche deduzioni ed elementi di prova in tal senso, per ritenere l'erroneità delle somme versate, in ciò valutato che le provvigioni su cui sono stati calcolati i contributi versati ad , come da CP_34
documentazione in atti, corrispondono, nel loro ammontare, a quelle che la stessa attrice ha indicato in citazione.
8. Procedendo, ora, alla disamina della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, si osserva che è stata chiesta la condanna dell'attrice al risarcimento del danno non patrimoniale arrecato, con la propria condotta.
Al riguardo si osserva che, ai fini dell'accoglimento della domanda in parola, non è sufficiente rilevare, come sopra esposto, la potenzialità lesiva della condotta tenuta dagli operatori incaricati da ma è Parte_1
necessario il riscontro che dai relativi comportamenti sia effettivamente derivato un danno reputazionale alla controparte.
Invero, la convenuta, su cui gravava il relativo onere processuale, non ha dimostrato di aver effettivamente subito tale danno, non essendo stato provato che la vicenda ha avuto alcuna rilevanza mediatica.
La mancanza di prove in ordine al danno all'immagine riportato da
[...]
esclude che possa essere accolta la proposta domanda risarcitoria, CP_2
senza che possa giungersi a diverse conclusioni in ragione della possibilità di procedere ad una valutazione equitativa del pregiudizio riportato dalla convenuta.
Al riguardo va, infatti, considerato che il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o l'assenza di prove in ordine alla stessa esistenza del danno. La liquidazione equitativa del danno è possibile nel caso in cui il danno non sia pagina 22 di 25 meramente potenziale, ma certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova nel quantum debeatur (cfr. Cass. n. 26051 del
17.11.2020 e n. 7896 del 30.05.2002).
9. Analogamente merita di essere respinta la domanda risarcitoria proposta dalla convenuta nella misura in cui è stato chiesto il ristoro del danno patrimoniale subito.
Premesso che è pacifico lo storno delle provvigioni relative alle proposte contrattuali indebitamente acquisite, va rilevato che tale danno consisterebbe, nella prospettazione della parte convenuta, nel valore dei modem consegnati alla gran parte dei clienti di cui si discute, quando le proposte indebitamente acquisite dalla non prevedevano la sola Parte_1
attivazione della linea telefonica, ma anche la connessione internet tramite modem fornito dalla CP_2
Al riguardo va premessa la genericità delle allegazioni svolte dalla convenuta, che non ha specificamente indicato il numero esatto dei modem consegnati e non restituiti.
Ciò posto va evidenziato che su cui grava il relativo onere CP_2
probatorio, non ha dimostrato che i modem in questione erano stati effettivamente consegnati.
Va, quindi, considerato che la messa in funzione di tali apparecchi richiedeva un intervento del tecnico inviato direttamente da al CP_2
domicilio del cliente previo appuntamento, e che deve ritenersi che i soggetti, a tal fine, interpellati, che non avevano sottoscritto le relative proposte di acquisto, abbiano, da subito, rifiutato di dare seguito ad ogni iniziativa. Pertanto, la presa in consegna del modem, l'attivazione dell'apparecchio e il suo successivo utilizzo, determinano la stipula del contratto di somministrazione del servizio internet, per il quale non è
pagina 23 di 25 richiesta la forma scritta ad substantiam, per fatti concludenti, escludendo così la ravvisabilità del lamentato danno.
Analogamente non è stato provata la mancata restituzione di tali modem, tanto più che tra i costi indicati nelle fatture versate in atti vi è quello di disattivazione del servizio (cfr. all. 12 di parte convenuta).
In ogni caso, poi, la condotta del soggetto che prende in consegna il modem, contesta l'esistenza del rapporto contrattuale, chiedendone la disattivazione senza poi restituire l'apparecchio indebitamente ricevuto, determina un'interruzione del nesso causale tra il danno subito dalla parte convenuta e la condotta inadempiente ascritta all'attrice, che esclude, sotto tale profilo, la risarcibilità del lamentato danno.
10. Si osserva, infine, che deve escludersi l'esistenza di un danno di ammontare pari alle bollette non pagate dai soggetti che non avevano richiesto l'attivazione di alcun servizio, come da fatture versate in atti.
E' stata infatti depositata una mole di documenti costituiti da fatture emesse dal di cui si lamenta il mancato pagamento (cfr. all. da 12 a CP_2
12.70).
Invero, fermo restando quanto sopra esposto con riferimento al costo del modem, si osserva che tali fatture registrano il costo di abbonamenti annuali non pagati e in alcuni casi costi di disattivazione del servizio.
Il danno riportato da tuttavia, non può consistere nelle somme CP_2
che la società avrebbe addebitato al cliente nelle fatture dalla stessa emesse.
Nel caso di specie non può, infatti, venire in rilievo un danno da lucro cessante in quanto la condotta ascritta all'attrice è quella di aver trasmesso proposte di acquisto, che non avrebbero dovuto essere acquisite, in quanto erano false le firme dei sottoscrittori e comunque contraffatta la documentazione ad esse allegata.
pagina 24 di 25 Il pregiudizio derivante da tale condotta può, dunque, essere solo il danno emergente per non essersi l'attrice astenuta da condotte che non avrebbe dovuto tenere e consistere, pertanto, nel danno patito da per non CP_2
aver dovuto attivare dei contratti per la fornitura della linea telefonica e/o internet. Si tratta, dunque, del solo costo sostenuto per l'attivazione e la disattivazione del servizio che non è stato provato e, per il vero, neanche specificamente allegato, non potendo consistere in quello addebitato al cliente nelle fatture emesse dalla stessa asserita danneggiata.
La domanda risarcitoria va pertanto respinta.
11. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite per intero per quanto concerne le spese vive e in ragione di un terzo per i compensi. Per i restanti due terzi le spese liquidate come in dispositivo in una misura pari ai valori medi ridotti del 30%, stante il carattere reiterato delle difese svolte sono a carico dell'attrice soccombente.
PQM
n definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) compensa in ragione di un terzo le spese di lite e, per i restanti due terzi, condanna l'attrice a rifondere alla convenuta la somma di € 17.710,46 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge
Roma, 7/02/2025
Il giudice
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. Giovanni Valerio Capaldo
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G n. 40369/ 2021, pendente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Di Dato, elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Piazza G. Bovio n. 22, come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione attrice
E
pagina 1 di 25 C.F. e numero di iscrizione al Registro Controparte_1 CP_2
Imprese di Milano in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Berti (C.F. Controparte_3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, C.F._1
Viale di Villa Grazioli n. 29, come da procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
Oggetto: contratto di agenzia
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3 luglio 2024 di precisazione delle conclusioni, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. In particolare, l'attrice si è riportata alle conclusioni rassegnate nei propri atti di causa e, in via istruttoria, ha chiesto di ordinare alla controparte di indicare i nominativi e gli indirizzi dei tecnici che avevano installato i modem per i 107 clienti indicati in atti e disporre ctu contabile.
La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al risarcimento del danno, da determinare anche in via equitativa per un importo non inferiore ad € 122.000,00 per quanto concerne il danno patrimoniale e al risarcimento del danno non patrimoniale in ragione di € 250.000,00 o per la diversa somma ritenuta di giustizia.
FATTI E RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 3 giugno 2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio e, premesso di essere una società Controparte_1 di servizi che opera, come agente, nel settore della vendita di contratti “door pagina 2 di 25 to door”, vendita su appuntamento, “stand” e grande distribuzione, ha esposto che, in data 23 marzo 2017, aveva stipulato un contratto di agenzia con la convenuta, quale preponente, per promuovere, stabilmente, la conclusione di contratti, prodotti e servizi, indicati dalla controparte, su tutto il territorio nazionale. L'attrice ha, quindi, evidenziato che di aver svolto l'attività di agenzia, telefonicamente, attraverso un servizio di call center, e con appuntamenti presso il domicilio del cliente, per la consulenza del caso, tramite contatto telefonico che il cliente stesso, preventivamente, autorizzava e, marginalmente, con le altre modalità, stand e grande distribuzione, e ha rilevato di aver creato un mercato consistente, sull'intero territorio nazionale, impegnando una fitta rete di subagenti e di collaboratori / operatori telefonici per un costo, in media, di tre milioni di euro l'anno, così da adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto concluso con Nel dettaglio ha riferito di aver stipulato, per la CP_2 preponente, 59.116 contratti, di cui 11.701 per l'anno 2017, dal mese di aprile;
26.595 per l'anno 2018; 18.814 per l'anno 2019 e 2.006 da gennaio a marzo 2020 e di aver fatturato i seguenti importi, al netto dell'IVA: per l'anno 2017, € 721.165,20; per l'anno 2018, € 2.348.525,79; per l'anno
2019, € 2.092.344,06; per l'anno 2020, € 554.111,47, per un importo complessivo di € 5.716.146. L'attrice ha, quindi, riferito che, in data
5.3.2020, aveva ricevuto dalla convenuta una contestazione per presunte non conformità alle procedure di TIM e alla normativa di riferimento, cui era seguita una interlocuzione tra le parti, in cui essa attrice aveva fornito i chiarimenti richiesti, dando, tra l'altro, atto di aver distrutto, in ossequio alle proprie prassi aziendali, la documentazione cartacea di riferimento, di aver allontanato gli agenti che si erano resi inadempienti alle obbligazioni cui erano tenuti e di aver adottato i dovuti provvedimenti anche nei pagina 3 di 25 confronti dei collaboratori di back office, che non avevano eseguito in modo corretto le prestazioni loro demandate.
L'attrice ha, quindi, evidenziato che, con pec del 5.5.2020, Controparte_1
le aveva comunicato il recesso dal contratto di agenzia per asserita
[...]
giusta causa, contestando presunte violazioni, consistenti nel disconoscimento di contratti che sarebbero stati stipulati, utilizzando documentazione a contraffatta.
L'attrice ha, quindi, chiesto di accertare l'inesistenza di una giusta causa di recesso e di condannare la convenuta al risarcimento del danno nella misura di € 500.000,00 o in quella maggiore ritenuta di giustizia. Ha altresì domandato la condanna di al pagamento in suo favore della CP_2 somma di € 679.448.02, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso di quattro mesi, di € 342.968,76, a titolo di indennità suppletiva di clientela e di indennità meritocratica, secondo quanto calcolato in citazione “come sarà confermato o modificato anche per importi superiori, con la nominanda ctu”
L'udienza di prima comparizione è stata differita al 24 novembre 2021, con decreto adottato ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., e, in data 2 novembre 2021, si è costituita la convenuta, Controparte_1
Nel dettaglio, premesso che, con contratto del 03/04/2019, concluso in prosecuzione con modifica del precedente contratto del 31/03/2017, essa convenuta aveva conferito a l'incarico di promuovere Parte_1
stabilmente, per suo conto, la conclusione di contratti, ha evidenziato che, con lettera del 5 maggio 2020, aveva comunicato alla il recesso Parte_1
per giusta causa, motivando la propria decisione in ragione del fatto che i sub agenti dell'attrice, nel corso del 2019, avevano acquisito proposte contrattuali recanti: (a) documentazione contraffatta;
(b) sottoscrizioni pagina 4 di 25 apocrife e disconosciute dai clienti, secondo quanto analiticamente indicato nella suddetta missiva, per le quali avevano anche sporto denuncia all'Autorità giudiziaria;
(c) sottoscrizioni di quattro clienti, specificamente indicati, che risultavano deceduti in data antecedente alla formulazione della proposta. Ha, quindi, evidenziato che le suddette proposte contrattuali e la relativa documentazione erano state inserite nel sistema da dipendenti addetti al back office senza operare le dovute verifiche.
La convenuta ha quindi evidenziato il danno che le era derivato da tali condotte, osservando che nella gran parte delle proposte oggetto di contestazione era prevista l'offerta “Nuova TIM Connect” che prevedeva, oltre al servizio di telefonia ed internet, anche la vendita di un modem
(Hub), con un corrispettivo da pagare in 48 rate. ha, quindi, evidenziato che le fatture emesse nei confronti dei CP_2
soggetti che avevano formulato le predette proposte contrattuali erano rimaste insolute e che le utenze erano cessate, ma non era riuscita a recuperare i modem.
Dato quindi atto del danno all'immagine e alla reputazione che aveva subito, ha precisato le conclusioni come riportate in epigrafe.
Concessi i relativi termini, le parti hanno depositato le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e, nella prima memoria, l'attrice ha modificato le conclusioni rassegnate in citazione chiedendo: “accerti e dichiari
l'inesistenza della giusta causa di recesso del mandato, di cui al contratto di agenzia, per i motivi tutti dedotti in atto, in uno con il mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali;
2. accerti e dichiari che la ha Parte_1
diritto a vedersi riconoscere dalla condannandola al relativo CP_2 pagamento, i seguenti importi: A) a titolo di Firr: € 171.484,38 (oltre iva) o quella diversa somma anche maggiore che sarà determinata anche a
pagina 5 di 25 seguito di CTU che fin d'ora si richiede;
B) a titolo di indennità suppletiva di clientela: € 174.254,93 (oltre iva) o quella diversa somma anche maggiore che sarà determinata anche a seguito di CTU che fin d'ora si richiede;
C) a titolo di indennità meritocratica: € 1.429.036,50 (oltre iva) o quella diversa somma anche maggiore che sarà determinata anche a seguito di CTU che fin d'ora si richiede;
D) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso: € 679.448,02 (oltre iva) o quella diversa somma anche maggiore che sarà determinata anche a seguito di CTU che fin d'ora si richiede. Il tutto per un importo complessivo di € 2.454.223,83 oltre iva, o quella diversa somma, anche maggiore, che sarà determinata, anche a seguito di CTU, condannando la convenuta al pagamento del predetto importo”.
2. Tanto esposto va, in primo luogo, esaminata la domanda proposta dalla che ha chiesto di accertare l'inesistenza di una giusta causa di Parte_1 recesso, con condanna della controparte al pagamento, tra l'altro, delle indennità suppletiva di clientela, meritocratica e sostitutiva di preavviso.
Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 1751 c.c., all'atto della cessazione del rapporto di agenzia, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se l'agente ha procurato nuovi clienti al preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
Tale indennità non è, tuttavia, dovuta, tra l'altro, quando “il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente la quale per
pagina 6 di 25 la sua gravità non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”.
L'indennità non è, dunque, dovuta in caso di giusta causa di recesso.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall' art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia — in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali — assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza” (Cass. civ, sez. lav., 11 marzo
2021, n. 6915; Cass. civ, sez. lav., 12 novembre 2019, n. 29290; Cass. civ., sez. lav., 26 maggio 2014, n. 11728).
Ciò posto, nel caso di specie, deve, come prima cosa, valutarsi se vi sia stato l'inadempimento contrattuale contestato a costituente la Parte_1
ragione del recesso, e, secondariamente, se tale inadempimento sia stato di gravità e consistenza tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia.
Al riguardo si osserva che dalla documentazione in atti risulta che, in data
5.3.2020, aveva ricevuto dalla convenuta una contestazione con Parte_1
riferimento ad una serie di irregolarità riscontrate durante una verifica di compliance commerciale, effettuata su un campione di 150 contratti acquisiti tra novembre 2019 e gennaio 2020. Tra le anomalie più gravi, erano state segnalate firme contrattuali difformi o apparentemente false, documenti incompleti o non verificabili, e contratti con scansioni illeggibili o non reperibili. Inoltre, erano state rilevate incongruenze nelle modalità di pagina 7 di 25 acquisizione delle proposte contrattuali, dichiarate come ottenute porta a
Con porta (D2D), ma non confermate da alcuni clienti contattati. , inoltre, aveva contestato la violazione dell'articolo 2.5 del contratto di agenzia e Con aveva applicato una penale di 1.000 euro. Infine, aveva chiesto di fornire chiarimenti dettagliati su 107 contratti specificamente indicati, inclusi luogo, data, documentazione completa e nominativi degli agenti responsabili, riservandosi il diritto di intraprendere azioni legali, inclusa la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta); acquisito il riscontro dell'attrice, con successiva nota del 27 marzo 2020, aveva replicato, ribadendo che alcuni clienti CP_2
avevano disconosciuto formalmente le firme apposte sulle proposte contrattuali, anche sporgendo denunce all'Autorità Giudiziaria, e ha evidenziato che quattro contratti erano intestati a persone decedute;
la convenuta ha, pertanto, richiesto dettagli specifici sugli interventi e le azioni adottate nei confronti degli agenti coinvolti, riservando il diritto di intraprendere azioni legali, risolvere il contratto e chiedere risarcimenti per eventuali danni (cfr. all. 7 di parte convenuta); a tale nota, aveva Parte_1
dato riscontro con lettera del 3.4.2020, ribadendo il rispetto delle procedure e della normativa vigente e sottolineando l'importanza del proprio operato sul territorio, con una struttura composta da 120 agenti e 60 addetti tra back office e operatori, nonché contestando la mancanza di informazioni specifiche sui contratti disconosciuti, contraffatti o intestati a persone decedute e chiedendo maggiori dettagli per poter prendere posizione e agire a tutela della propria azienda. In merito ai 107 contratti contestati,
[...]
aveva evidenziato che essi erano stati gestiti con procedure interne Pt_1
consolidate, come verifiche post-vendita da parte del back office e attività di formazione continua su privacy, compliance e correttezza contrattuale e pagina 8 di 25 aveva fornito un elenco degli agenti e operatori coinvolti, specificando di aver già cessato la collaborazione “in quanto ravvisavamo atteggiamenti commerciali non consoni e non in linea con le regole aziendali impartite”.
Con tale medesima nota aveva informato la preponente di aver Parte_1 adottato “anche grazie alle vs segnalazioni” provvedimenti anche nei confronti del personale del back office, preposto ai controlli, “il cui operato non è stato ritenuto in linea con i processi produttivi aziendali” (cfr. all. 6 di parte attrice). Quindi, con pec del 5.5.2020, aveva Controparte_1 comunicato all'attrice il recesso dal contratto di agenzia per giusta causa. In tale nota, la convenuta aveva rappresentato che la decisione assunta trovava ragione nei gravi comportamenti posti in essere da anche tramite Parte_1
i propri sub agenti e collaboratori, tali da ledere irreversibilmente il vincolo fiduciario essenziale nel rapporto di agenzia. Nel dettaglio, la convenuta aveva contestato l'acquisizione di proposte contrattuali secondo modalità non conformi alle previsioni negoziali, anche “con documentazione palesemente contraffatta”. Aveva, quindi, precisato che gli interessati,
Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, e CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
avevano disconosciuto le firme apposte su tali proposte, CP_11 anche proponendo denuncia all'autorità giudiziaria, e che le proposte a nome di , , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 CP_12
erano risultate intestate a soggetti deceduti. La preponente aveva
[...]
evidenziato che tale situazione era indicativa anche della inadeguatezza delle procedure di verifica in fase di caricamento (cfr. all. 2 alla comparsa di risposta).
Premesso che, da quanto sopra, emerge che il recesso esercitato dalla convenuta era stato preceduto da una interlocuzione tra le parti in ordine pagina 9 di 25 alle inadempienze imputate all'attrice, avviata con la nota del 5.03.2020, si osserva che, al fine di riscontrare se le condotte contestate integrano inadempimento alle obbligazioni cui la era tenuta, devono essere Parte_1 individuati gli impegni assunti dall'attrice all'atto della sottoscrizione del contratto di agenzia del 03/04/2019.
Al riguardo si osserva che, in forza dell'art. 2, sezione 2.2, l'attrice si era impegnata a “svolgere per via telefonica - attraverso un servizio di call center gestito e organizzato sotto la propria responsabilità, cura e spese - il contatto con il cliente finalizzato all'espletamento delle funzioni conferitegli con il presente Contratto. L'attività dovrà essere intesa quale presa appuntamento ai fini della vista dell'agente presso il domicilio del cliente per consulenza, contatto telefonico che il Cliente stesso abbia preventivamente autorizzato ovvero comunque eseguito nel rispetto della normativa Privacy vigente e delle istruzioni di ”. In forza dell'art. CP_1
4, sezioni 4.1, 4.2, 4.3, l'attrice si era obbligata “ad avvalersi di un numero di dipendenti e/o collaboratori tale da garantire, in via ottimale,
l'espletamento delle attività di cui al presente Contratto, con riferimento alla zona di assegnazione di cui all'All. 2. 4.2 - L'incarico di cui al presente
Contratto sarà svolto dall'Agente a propria cura, onere e rischio, avvalendosi della propria organizzazione che questi dichiara perfettamente idonea e che si impegna a mantenere per tutta la durata del Contratto.
L'Agente si impegna a porre in essere tutti i comportamenti più idonei per prevedere e soddisfare le esigenze dei clienti - nel corso del contatto diretto con gli stessi — assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso CP_1
e verso i terzi in genere per i comportamenti suoi e dei propri dipendenti e/o collaboratori non conformi agli obblighi di correttezza professionali assunti, in particolare in punto sicurezza del cliente e riservatezza delle pagina 10 di 25 informazioni da questi fornite all'Agente. 4.3 - L'Agente si obbliga ad impiegare, nello svolgimento delle attività di promozione di cui al
Contratto, esclusivamente personale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale ed è tenuto a far sì che il personale impiegato rispetti i medesimi impegni assunti dall'Agente stesso con il Contratto. Pertanto, l'Agente si impegna a verificare e vigilare sull'operato del suo personale impiegato affinché l'attività venga da questo svolta con la massima professionalità e diligenza, intervenendo, laddove si renda necessario, affinché siano rispettati gli impegni assunti. Il personale dipendente dall'Agente dovrà essere dedicato esclusivamente allo svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del Contratto e non dovrà promuovere offerte di Società concorrenti”. Ai sensi dell'art. 5, sez. 5.1,
5.3, 5.19: “5.1 - L'Agente ha il dovere di promuovere la conclusione di contratti per conto di nella zona di assegnazione di cui in All .2 nei CP_1
confronti della clientela Consumer, nonché di curare e promuoverei rapporti di affari con essi. Pertanto, egli deve tutelare gli interessi di e CP_1 attenersi alle istruzioni impartitegli. In particolare, egli deve” tra l'altro,
“effettuare regolarmente e in maniera continuativa controlli qualitativi sullo correttezza della commercializzazione espletata dai suoi dipendenti, collaboratori o sub agenti su tutti i Prodotti e Servizi oggetto del presente
Contratto, comunque in via preventiva rispetto alla trasmissione a CP_1 della proposta contrattuale del cliente”; rendere disponibili, con le modalità
e le tempistiche comunicate da tramite documento a parte, i flussi CP_1
informativi inerenti l'esito dei contatti effettuati sulla clientela di riferimento
(…) 5.19 - L'Agente dovrà consegnare al cliente la modulistica di spettanza, illustrandone i contenuti, i termini e le condizioni economico/contrattuali e fornendo ogni altra ulteriore informazione richiesta dal cliente stesso.
pagina 11 di 25 L'Agente in base al Servizio richiesto dal cliente, dovrà far sottoscrivere al medesimo la modulistica contrattuale in modalità elettronica ove disponibile oppure in modalità cartaceo e, in quest'ultimo caso: i) effettuare il processo di upload sul sistema di commercializzazione di della CP_1
documentazione contrattuale, altrimenti;
ii) consegnare al cliente la copia di sua competenza relativa a tutta la modulistica sottoscritta dal medesimo trattenendone l'originale in conformità a quanto previsto dalle vigenti procedure operative. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si riserva la facoltà di risolvere di diritto il CP_1 presente Contratto ai sensi e per gli effetti del successivo art. 18”. Ai sensi dell'art. 6, sez. 6.1, 6.3: “6.1 - La proposta contrattuale del cliente deve risultare per iscritto su modello predisposto da da inviarsi a CP_1
stessa da parte dell'Agente entro i termini e secondo le modalità CP_1
che verranno periodicamente comunicati da . 6.3 - Per i Servizi che CP_1
non richiedono il processo di firma elettronica o di upload sul sistema di commercializzazione di della documentazione contrattuale CP_1
sottoscritta dal Cliente, l'Agente, in esecuzione del proprio incarico, fermi restando gli obblighi di conservazione cui è tenuto per legge, dovrà raccogliere e trasmettere a la documentazione contrattuale CP_1
sottoscritta dal cliente nonché quella inerente alla normativa in materia di privacy e ogni altra documentazione indicata da , secondo le CP_1
istruzioni fornite da . In caso di inosservanza delle disposizioni di CP_1
cui al presente comma, si riserva la facoltà di risolvere di diritto il CP_1 presente Contratto ai sensi e per gli effetti del successivo art. 18”. Ai sensi dell'art. 1, sez. 1.3, 1.5, dell'all. 3 al contratto: “1.3 - L'Agente è tenuto a fornire tutte le informazioni relative ai Servizi promossi, nonché quelle necessarie alla compilazione della proposta contrattuale ed all'eventuale pagina 12 di 25 acquisizione del consenso espresso dal cliente, sulla base dell'informativa da fornire allo stesso come previsto all'art. 11.1 del Contratto. 1.5 - Nel caso in cui il cliente si mostri interessato alla proposta formulatagli, l 'Agente è tenuto a coadiuvarlo nella compilazione della proposta contrattuale, complete degli eventuali allegati. Detta proposta dovrò essere redatta in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile e inviata dall'Agente a ”. CP_1
Infine, in forza dell'art. 20, sez. 20.1 del contratto di agenzia “20.1 -
L'Agente dichiara di assumersi ogni obbligazione e responsabilità inerente all'organizzazione e allo svolgimento delle attività connesse all'incarico, anche con riferimento a qualsiasi tipo di licenza, autorizzazione, permesso o onere venga richiesto da qualsiasi autorità, impegnandosi a porre in essere qualunque adempimento che si renda necessario al fine di garantirne la puntuale esecuzione. Sono a carico dell'Agente tutti gli oneri e i rischi connessi od eventuali danni provocati nell'esecuzione dell'incarico, assumendosi la più completa e assoluta responsabilità, sotto ogni profilo ed in ogni sede, per danni causati a , nonché a terzi, inclusi i Clienti CP_1
Telecom” (cfr. all. 1 alla comparsa di risposta).
A tali specifici obblighi contrattuali si aggiunge il generale obbligo di lealtà
e buona fede gravante sull'agente previsto dall'art. 1476 c.c., ai sensi del quale: “Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere
l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario”.
In sintesi, da quanto sopra risulta che si era impegnata ad Parte_1 individuare potenziali clienti, presso i quali promuovere l'offerta dei pagina 13 di 25 Con prodotti e servizi , con l'obiettivo poi di prendere un appuntamento presso il domicilio del cliente e fargli sottoscrivere una proposta di acquisto. Le proposte così compilate, con i relativi allegati, dovevano essere trasmesse telematicamente, tramite upload, a la quale avrebbe CP_2 poi proceduto all'attivazione del servizio. Per svolgere tale attività, la
[...]
poteva servirsi sia di dipendenti che di collaboratori esterni e sub- Pt_1
agenti, purché tutti questi soggetti avessero la necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale e fatto salvo l'obbligo della Team di “verificare e vigilare sull'operato del suo personale impiegato affinché
l'attività venga da questo svolta con la massima professionalità e diligenza, intervenendo, laddove si renda necessario, affinché siano rispettati gli impegni assunti”. Tutto ciò a fronte del generale e costante obbligo di tutelare gli interessi del preponente ed eseguire il contratto con lealtà e buona fede.
Tanto premesso, gli inadempimenti contestati da all'attrice e posti CP_1
a fondamento del recesso riguardano 107 proposte di acquisto raccolte dai sub-agenti di Team, trasmesse telematicamente a dai dipendenti CP_1
del back office di Team e per le quali ha attivato il servizio salvo CP_1
poi doverlo cessare dopo aver riscontrato varie falsità ed irregolarità.
A tale riguardo si osserva che dalla documentazione in atti risulta che
, firmatario della proposta contrattuale del 9.09.2019, era Persona_2
deceduto in data 10.12.2004, , cui è intestata la proposta Persona_3
del 6.09.2019, era morto in data 1 marzo 2015, , firmatario Persona_4
della proposta del 28.08.2019, era deceduto il 21.01.2011 e CP_12
, intestataria della proposta datata 21.01.2020, era deceduta in data
[...]
15.09.2016 (cfr. all. 5 di parte convenuta da cui emerge altresì che, per
, morto il 10.12.2004, era stato acquisito un documento Persona_2
pagina 14 di 25 palesemente contraffatto, o emesso il 21.04.2015dopo il suo decesso;
stessa situazione è riscontrabile per , deceduto l'1.03.2015, per Persona_3 il quale la carta d'identità riporta come data di rilascio il 9.07.2015 e analogamente per , identificato con carta d'identità Persona_4
rilasciata il 30.03.2016, sebbene deceduto il 21.01.2011).
Dalla documentazione in atti risulta, quindi, che altri firmatari di proposte contrattuali avevano formalmente disconosciuto le firme da essi apparenentemente apposte e avevano presentato denuncia/querela. Alcuni di loro avevano, peraltro, anche evidenziato che non erano loro riconducibili gli indirizzi indicati in tali proposte presso i quali erano state attivate le linee telefoniche (cfr. denunce di Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , Per_5 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
e , all. 4 alla comparsa di risposta), così da Persona_6 CP_11 doversi ritenere l'apocrifia delle firme risultanti anche da tali proposte contrattuali.
Premesso che i predetti nominativi sono tutti compresi nell'elenco dei 107 soggetti indicati nella corrispondenza intercorsa tra le parti e richiamata nell'atto di recesso, con riguardo alle altre posizioni, si osserva che la convenuta ha depositato le proposte formulate a nome di ventisette soggetti unitamente alle copie dei relativi documenti di identità (cfr. all. 3 e 3a relativi a , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Controparte_13 CP_14
, ,
[...] CP_15 Controparte_16 CP_17 CP_18
, , ,
[...] Controparte_19 CP_20 CP_21 CP_22
, , ,
[...] Controparte_23 Controparte_24 CP_25 CP_26
, , ,
[...] Controparte_27 CP_28 CP_29 CP_30
e ).
[...] CP_31 Controparte_32
pagina 15 di 25 Invero, talune delle carte di identità depositate sono manifestamente contraffatte, come si evince ictu oculi analizzandole atteso che presentano l'utilizzo di caratteri alfanumerici difformi da quelli usati regolarmente dal dello Stato. CP_33
Ciò posto si osserva che, vale a dimostrare la circostanza addotta in ordine alla acquisizione di proposte contrattuali sulla base di documenti falsi, il fatto che la stessa ha esplicitamente comunicato a Parte_1 Controparte_1
di aver allontanato 21 subagenti che avevano tenuto condotte poco
[...]
consone e di aver adottato provvedimenti nei confronti di diversi dipendenti del back office, dopo aver ricevuto le prime lettere di contestazione da parte di , nonché la circostanza che la ha espressamente CP_1 Parte_1
riconosciuto, nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e in comparsa conclusionale che “giustamente” erano state stornate le provvigioni relative alle 107 posizioni in esame, ammettendo così i relativi addebiti.
Invero, l'allontanamento degli agenti, che peraltro si erano occupati proprio delle 107 pratiche in contestazione, è un provvedimento significativo che, per la sua severità, presuppone un inadempimento particolarmente grave, quale proprio quello di aver utilizzato documentazione contraffatta, tanto più che l'attrice non ha indicato altra ragione concreta giustificativa della misura adottata
Deve, dunque, ritenersi provato il contestato inadempimento, posto a fondamento della decisione di recedere dal rapporto contrattuale.
3. Di tali condotte, tenute dai sub agenti e dai dipendenti del back office, risponde tanto più che, come si è visto, aveva espressamente Parte_1 assunto “ogni e qualsiasi responsabilità verso e verso i terzi in CP_1
genere per i comportamenti suoi e dei propri dipendenti e/o collaboratori pagina 16 di 25 non conformi agli obblighi di correttezza professionali assunti, in particolare in punto sicurezza del cliente e riservatezza delle informazioni da questi fornite all'Agente”, in forza di una clausola, peraltro, riproduttiva della forma di responsabilità prevista, in via generale, dall'art. 1228 c.c. e applicabile, senza dubbio, al contratto di agenzia. Inoltre, la Parte_1 aveva espressamente assunto l'obbligo di “verificare e vigilare sull'operato del suo personale impiegato affinché l'attività venga da questo svolta con la massima professionalità e diligenza, intervenendo, laddove si renda necessario, affinché siano rispettati gli impegni assunti”.
È evidente come, in questa sede, la debba rispondere sia delle Parte_1
condotte dolose poste in essere dai suoi subagenti sia delle condotte colpose poste in essere dai suoi dipendenti del back office addetti al controllo, avendo sia gli uni che gli altri violato gli obblighi specificamente previsti dal contratto e i doveri di lealtà, buona fede e tutela dell'interesse del preponente sanciti dall'art. 1746 c.c.
4. A nulla rileva l'obiezione di parte attrice, secondo cui la trasmissione delle proposte non era di per sé idonea ad attivare il servizio o l'utenza, incombente che spettava sempre a , la quale doveva, poi, su CP_1
richiesta del cliente, inviare un proprio tecnico al domicilio. Fermo restando che l'invio del tecnico era evidentemente previsto solo in caso di installazione del modem, non essendo necessario in caso di mera attivazione di una linea telefonica, si osserva che le condotte dolose e colpose, per cui
è da considerarsi responsabile, si erano cristallizzate al momento Parte_1
della trasmissione delle proposte contrattuali a sicché Controparte_1 in quel momento si era perfezionato l'inadempimento, come violazione degli obblighi come sopra evidenziati. La successiva attività della convenuta non rileva ai fini della valutazione circa l'inadempimento di pagina 17 di 25 e la validità del recesso, dovendo semmai essere sindacata con Parte_1
riferimento alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
5. Acclarato l'inadempimento dell'attrice, occorre ora valutare se quest'ultimo sia stato di gravità e consistenza tale da integrare una giusta causa di recesso.
Si ritiene, in questa sede ,di dover aderire alla consolidata giurisprudenza di legittimità, previamente citata, secondo la quale nei rapporti di agenzia la valutazione circa la gravità dell'inadempimento deve considerare che il rapporto di fiducia tra preponente e agente assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, di tal ché il recesso può essere giustificato da un fatto di minore consistenza.
Nel caso di specie, è indubbio che la condotta dolosa e colposa della
[...]
abbia irrimediabilmente leso il rapporto di fiducia con Pt_1 Controparte_1
Le reiterate attività di contraffazione, protrattesi nel corso del 2019, e la totale noncuranza dimostrata dagli addetti al back office, i quali, anziché compiere accurate verifiche preliminari, avevano trasmesso documentazione manifestamente contraffatta al preponente, si appalesano come idonee a recidere quel legame di fiducia che connota il rapporto di agenzia.
Non osta a queste conclusioni la principale argomentazione di parte attrice, la quale insiste sull'esiguità numerica delle proposte di acquisto contraffatte rispetto alle migliaia correttamente trasmesse negli anni. Sul punto, è dirimente osservare che la verifica compiuta da è Controparte_1
avvenuta a campione: ciò significa che è inconferente rapportare le proposte contestate a quelle correttamente trasmesse, poiché la percentuale così ricavata non rispecchia necessariamente la realtà. Il controllo a campione, infatti, presuppone proprio la scelta casuale e ristretta a un determinato pagina 18 di 25 numero delle pratiche da verificare, tanto ciò che, come notato dall'attrice, sono stati depositati documenti palesemente contraffatti anche di soggetti ulteriori rispetto ai 107 di cui al citato elenco.
Assume, inoltre, rilievo la gravità dei fatti contestati, che, per loro natura, atteso il carattere doloso della condotta tenuta dai subagenti, considerata, peraltro, la relativa potenziale portata lesiva per la reputazione della convenuta, è tale da incidere in modo significativo sull'elemento fiduciario, che caratterizza il rapporto tra agente e preponente, tanto più che, come sopra esposto, è indicativo anche di una inadeguatezza della struttura organizzativa, che non è stata in grado, attraverso le dovute attività di verifica, di impedire le rilevate condotte illecite ovvero di consentirne una immediata emersione.
L'esistenza di una giusta causa di recesso implica il rigetto della domanda principale proposta dalla parte istante, escludendo che siano dovute le richieste indennità suppletiva di clientela e meritocratica.
6. Inoltre, il grave inadempimento della parte istante legittima l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, con la conseguenza che non è dovuta neanche l'indennità di preavviso richiesta dall'attrice.
Al riguardo va rilevato che non ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi prevista dall'art. 17.3, del contratto, che prevede che “fatta salve le ipotesi di risoluzione previste dal Contratto, si riserva altresì la facoltà di CP_1
recedere dal Contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto a nessun titolo o ragione risarcimento o indennizzo alcuno, fatti salvi i corrispettivi maturati alla data di efficacia del recesso, qualora riceva almeno 10 segnalazioni per due semestri anche non consecutivi, da parte di uno o più operatori di comunicazioni elettroniche e/o dell'AGCom, o ne venga comunque a conoscenza, di pagina 19 di 25 possibili condotte anti competitive come descritte nella delibera AGCom n.
396/18/Cons, che siano riconducibili direttamente o indirettamente all'Agente e/o, comunque, che siano idonee a pregiudicare il rapporto fiduciario con quest'ultima. potrà esercitare la facoltà di recesso, CP_1
dandone comunicazione alla Società con lettera tramite PEC, da inviarsi entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal ricevimento della/e segnalazione/i o dall'avvenuta conoscenza delle descritte condotte. Il recesso avrà effetto trascorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data del ricevimento, da parte dell'Agente, della relativa comunicazione”.
La procedura di recesso prevista dal citato articolo 17.3 riguarda, invero, un'ipotesi del tutto difforme da quella oggetto del presente giudizio, sicché tale clausola non trova qui applicazione.
Al riguardo si osserva che la clausola in questione richiama la delibera dell'Autorità Garante n. 396/2018/Cons. riferita alla ipotesi di “ricezione da parte di clienti di operatori alternativi con guasti sul servizio telefonico o dati, dopo che era stata avviata una procedura di assurance tramite il portale
Con Con wholesale di , di chiamate di sedicenti operatori che per conto , essendo a conoscenza dell'accaduto, proponevano un rientro verso lo stesso operatore” (cfr. all. 8 alla comparsa di risposta).
7. Tanto esposto si osserva che dalla disamina delle conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. emerge che la parte istante ha rinunciato alla domanda risarcitoria proposta in citazione, e ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di €
171.484,38 oltre IVA, a titolo di FIRR.
Si tratta, invero, della indennità di scioglimento del rapporto che è dovuta all'agente a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il preponente a risolvere il contratto, sempre che il medesimo preponente non abbia pagina 20 di 25 provveduto a versare all' , per l'accreditamento sul conto CP_34 dell'agente, gli importi prescritti o abbia effettuato versamenti in misura inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva (cfr. Cass. n. 12223 del 29.12.1990).
Al riguardo va, tuttavia, preliminarmente rilevata l'inammissibilità di tale domanda, avanzata per la prima volta nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., presentando la stessa una causa petendi del tutto diversa rispetto a quella delle altre domande proposte in citazione, così da riferirsi ad altra vicenda sostanziale.
Invero, come chiarito dalla Corte di legittimità, “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della pretesa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali” (cfr. per tutte Cass. sezioni unite n.
12310 del 15.06.2015, sezioni unite n. 22404 del 13.09.2018).
Invero, ritiene questo giudice che la domanda in parola non riguardi la stessa vicenda sostanziale delle domande proposte in citazione, considerato che si tratta di una richiesta che prescinde del tutto dall'accertamento della mancanza di una giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia.
In ogni caso, tale domanda è infondata, considerato che la convenuta ha dato prova dei versamenti effettuati ad sul conto dell'agente, CP_34
dal 2017 al 2019 (cfr. all. 10 di parte convenuta) e del Parte_1
pagamento, effettuato in data 30.03.2021, direttamente in favore della
[...] per l'anno 2020 (cfr. all. 10 bis di parte convenuta). Pt_1
La domanda proposta va, pertanto, disattesa.
pagina 21 di 25 Sul punto va, infatti, considerato che non vi sono ragioni, in assenza di specifiche deduzioni ed elementi di prova in tal senso, per ritenere l'erroneità delle somme versate, in ciò valutato che le provvigioni su cui sono stati calcolati i contributi versati ad , come da CP_34
documentazione in atti, corrispondono, nel loro ammontare, a quelle che la stessa attrice ha indicato in citazione.
8. Procedendo, ora, alla disamina della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, si osserva che è stata chiesta la condanna dell'attrice al risarcimento del danno non patrimoniale arrecato, con la propria condotta.
Al riguardo si osserva che, ai fini dell'accoglimento della domanda in parola, non è sufficiente rilevare, come sopra esposto, la potenzialità lesiva della condotta tenuta dagli operatori incaricati da ma è Parte_1
necessario il riscontro che dai relativi comportamenti sia effettivamente derivato un danno reputazionale alla controparte.
Invero, la convenuta, su cui gravava il relativo onere processuale, non ha dimostrato di aver effettivamente subito tale danno, non essendo stato provato che la vicenda ha avuto alcuna rilevanza mediatica.
La mancanza di prove in ordine al danno all'immagine riportato da
[...]
esclude che possa essere accolta la proposta domanda risarcitoria, CP_2
senza che possa giungersi a diverse conclusioni in ragione della possibilità di procedere ad una valutazione equitativa del pregiudizio riportato dalla convenuta.
Al riguardo va, infatti, considerato che il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o l'assenza di prove in ordine alla stessa esistenza del danno. La liquidazione equitativa del danno è possibile nel caso in cui il danno non sia pagina 22 di 25 meramente potenziale, ma certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova nel quantum debeatur (cfr. Cass. n. 26051 del
17.11.2020 e n. 7896 del 30.05.2002).
9. Analogamente merita di essere respinta la domanda risarcitoria proposta dalla convenuta nella misura in cui è stato chiesto il ristoro del danno patrimoniale subito.
Premesso che è pacifico lo storno delle provvigioni relative alle proposte contrattuali indebitamente acquisite, va rilevato che tale danno consisterebbe, nella prospettazione della parte convenuta, nel valore dei modem consegnati alla gran parte dei clienti di cui si discute, quando le proposte indebitamente acquisite dalla non prevedevano la sola Parte_1
attivazione della linea telefonica, ma anche la connessione internet tramite modem fornito dalla CP_2
Al riguardo va premessa la genericità delle allegazioni svolte dalla convenuta, che non ha specificamente indicato il numero esatto dei modem consegnati e non restituiti.
Ciò posto va evidenziato che su cui grava il relativo onere CP_2
probatorio, non ha dimostrato che i modem in questione erano stati effettivamente consegnati.
Va, quindi, considerato che la messa in funzione di tali apparecchi richiedeva un intervento del tecnico inviato direttamente da al CP_2
domicilio del cliente previo appuntamento, e che deve ritenersi che i soggetti, a tal fine, interpellati, che non avevano sottoscritto le relative proposte di acquisto, abbiano, da subito, rifiutato di dare seguito ad ogni iniziativa. Pertanto, la presa in consegna del modem, l'attivazione dell'apparecchio e il suo successivo utilizzo, determinano la stipula del contratto di somministrazione del servizio internet, per il quale non è
pagina 23 di 25 richiesta la forma scritta ad substantiam, per fatti concludenti, escludendo così la ravvisabilità del lamentato danno.
Analogamente non è stato provata la mancata restituzione di tali modem, tanto più che tra i costi indicati nelle fatture versate in atti vi è quello di disattivazione del servizio (cfr. all. 12 di parte convenuta).
In ogni caso, poi, la condotta del soggetto che prende in consegna il modem, contesta l'esistenza del rapporto contrattuale, chiedendone la disattivazione senza poi restituire l'apparecchio indebitamente ricevuto, determina un'interruzione del nesso causale tra il danno subito dalla parte convenuta e la condotta inadempiente ascritta all'attrice, che esclude, sotto tale profilo, la risarcibilità del lamentato danno.
10. Si osserva, infine, che deve escludersi l'esistenza di un danno di ammontare pari alle bollette non pagate dai soggetti che non avevano richiesto l'attivazione di alcun servizio, come da fatture versate in atti.
E' stata infatti depositata una mole di documenti costituiti da fatture emesse dal di cui si lamenta il mancato pagamento (cfr. all. da 12 a CP_2
12.70).
Invero, fermo restando quanto sopra esposto con riferimento al costo del modem, si osserva che tali fatture registrano il costo di abbonamenti annuali non pagati e in alcuni casi costi di disattivazione del servizio.
Il danno riportato da tuttavia, non può consistere nelle somme CP_2
che la società avrebbe addebitato al cliente nelle fatture dalla stessa emesse.
Nel caso di specie non può, infatti, venire in rilievo un danno da lucro cessante in quanto la condotta ascritta all'attrice è quella di aver trasmesso proposte di acquisto, che non avrebbero dovuto essere acquisite, in quanto erano false le firme dei sottoscrittori e comunque contraffatta la documentazione ad esse allegata.
pagina 24 di 25 Il pregiudizio derivante da tale condotta può, dunque, essere solo il danno emergente per non essersi l'attrice astenuta da condotte che non avrebbe dovuto tenere e consistere, pertanto, nel danno patito da per non CP_2
aver dovuto attivare dei contratti per la fornitura della linea telefonica e/o internet. Si tratta, dunque, del solo costo sostenuto per l'attivazione e la disattivazione del servizio che non è stato provato e, per il vero, neanche specificamente allegato, non potendo consistere in quello addebitato al cliente nelle fatture emesse dalla stessa asserita danneggiata.
La domanda risarcitoria va pertanto respinta.
11. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite per intero per quanto concerne le spese vive e in ragione di un terzo per i compensi. Per i restanti due terzi le spese liquidate come in dispositivo in una misura pari ai valori medi ridotti del 30%, stante il carattere reiterato delle difese svolte sono a carico dell'attrice soccombente.
PQM
n definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) compensa in ragione di un terzo le spese di lite e, per i restanti due terzi, condanna l'attrice a rifondere alla convenuta la somma di € 17.710,46 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge
Roma, 7/02/2025
Il giudice
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. Giovanni Valerio Capaldo
pagina 25 di 25