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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1713 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(P.VA ), Parte_1 P.VA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Casetta e Andrea Gritti ed elettivamente domiciliata a Eraclea (VE) in via Roma n. 18 presso lo studio dei difensori;
appellante contro
Notaio (C.F. ), NA C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Simionato ed elettivamente domiciliato a Venezia (VE), via Torre Belfredo n. 37 presso lo studio del difensore;
appellato - appellante incidentale contro
(C.F. e Controparte_1
P.VA , P.VA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Giannetta ed elettivamente domiciliata a
Venezia (VE), via Torre Belfredo n. 37 presso lo studio del difensore;
pagina 1 di 19 appellata - appellante incidentale contro
(P.VA ), Controparte_2 P.VA_3 appellata contumace e contro
(C.F. e P.VA ) Controparte_3 P.VA_4 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 805/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 9 maggio 2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In via preliminare: rilevato che l'appellante nulla oppone alla declaratoria di difetto di legittimazione passiva in capo a (convenuta Controparte_3 contumace), confermare la stessa per acquiescenza;
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
1) a parziale modifica della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità del Custode Giudiziario Dott. e della NA CP_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 67 co
[...]
II cpc e art. 2043 c.c., anche in solido tra loro ed a titolo di concorso con la convenuta società in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, nella causazione dei danni tutti patiti dall'appellante;
2) confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato e dichiarato la responsabilità di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, nella causazione dei danni tutti patiti dall'appellante;
3) a parziale modifica della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che i danni patrimoniali subiti dall'appellante ammontano ad € Parte_1
142.786,40 oltre iva, complessivi e, per l'effetto, condannare in solido tra loro ed
a titolo di concorso i convenuti appellati in Controparte_2 persona del l.r.p.t., , Controparte_5
pagina 2 di 19 in persona del l.r.p.t. e il Notaio Dott. al risarcimento dei NA predetti danni a favore di in persona del l.r.p.t., oltre interessi e Parte_1 rivalutazione;
4) in modifica della sentenza impugnata, revocare e/o annullare la condanna di al pagamento delle spese legali liquidate a favore di Dott. Notaio Parte_1
e per il primo grado di giudizio, condannando i convenuti Per_1 CP_1 appellati Notaio Dott. e al pagamento delle spese di lite di primo Per_1 CP_1 grado loro spettanti a favore di Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
previa remissione del presente procedimento in istruttoria, ammettere la richiesta di chiamata a chiarimenti del CTU Ing. in relazione alle Per_2 osservazioni svolte dal CTP p.i. Comparin in punto 'quantificazione dei danni', ovvero, in subordine e se ritenuto necessario, rinnovare la CTU medesima con altro consulente al fine di procedere alla riquantificazione dei danni accertati e oggetto di richiesta di condanna.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.
Per il notaio NA
Nel merito.
Rigettarsi l'appello di Parte_1
In via di appello incidentale
In accoglimento dell'appello incidentale, accertarsi e dichiararsi che il Notaio dott. ha diritto alla separata e integrale refusione delle spese di lite NA del primo grado e conseguentemente condannarsi a pagare al Notaio Pt_1 dott. l'importo corrispondente. NA
In via di appello incidentale condizionato
Nella sola ipotesi di accoglimento del secondo motivo di appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, limitare l'importo del risarcimento del danno alla somma di € 11.150,00 o alla diversa minor somma ritenuta di Giustizia.
In ogni caso.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi.
pagina 3 di 19
Per Associazione Notarile Procedure Esecutive Controparte_1
Nel merito.
Rigettarsi l'appello di Parte_1
In via di appello incidentale
In accoglimento dell'appello incidentale,
- accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in relazione CP_1 alle domande dell'attrice;
- accertarsi e dichiararsi che ha diritto alla separata e integrale refusione CP_1 delle spese di lite del primo grado e conseguentemente condannarsi a Pt_1 pagare ad l'importo corrispondente. CP_1
In ogni caso.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi.
Svolgimento del processo
1. Gli antecedenti in fatto della vicenda di cui è causa possono essere così riassunti:
- nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 273/2010 Tribunale di
Venezia, che vedeva quale esecutata e Controparte_6 come delegato alla vendita e custode giudiziario il notaio dott. Per_1
il 6.10.2016 si aggiudicava l'immobile di cui al lotto
[...] Parte_1
1 (sito in Musile di Piave, via dell'Artigianato), che all'epoca era occupato dall'esecutata, che ivi svolgeva la propria attività;
- versato il prezzo dell'aggiudicazione da parte di l'8.2.2017 il G.E. Pt_1 emetteva decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicataria; Cont
- l'11.4.2017, il legale rappresentante di , consegnava le Controparte_2 chiavi dell'immobile ad nella persona di;
CP_1 Persona_3
- il 13.4.2017 il notaio rappresentava al G.E. di aver ritenuto NA opportuno permettere all'esecutato di poter ancora accedere all'immobile per l'asporto dei macchinari non pignorati e chiedeva al G.E. l'autorizzazione a porre a carico della procedura le spese di smaltimento e bonifica di quanto residuava al tempo nell'immobile;
pagina 4 di 19 - il G.E., all'udienza del 10.5.2017 fissata a seguito della predetta istanza, poneva tali spese a carico della procedura e invitava il delegato a compiere le successive operazioni;
- il 3.5.2017 il legale di avvisava tramite e-mail di aver Pt_1 CP_1 riscontrato dei danneggiamenti all'interno dell'immobile aggiudicato alla propria assistita;
- il 15.5.2017 il medesimo legale informava del timore che ignoti CP_1 potessero essere entrati nell'immobile, dato che il portone era stato trovato aperto;
- appresa la notizia, il notaio inviava sul posto il , che chiamava Per_1 Per_3
i Carabinieri, i quali evidenziavano l'apertura di un portone;
- il 16.5.2017, il notaio informava dell'accaduto, con apposita istanza, il Per_1
G.E. e chiedeva l'autorizzazione alla consegna delle chiavi a per Pt_1 permettere all'aggiudicataria di tutelare l'immobile nel modo ritenuto più opportuno, riservando a un momento successivo lo smaltimento dei beni;
- lo stesso giorno depositava istanza di immissione nel possesso del Pt_1 bene;
- il 18.5.2017 il G.E. disponeva che il custode provvedesse allo sgombero;
- in data 1.6.2017 veniva immessa nel possesso del bene. Pt_1
1.1 Come rilevato da nell'atto di citazione di primo grado, al momento Pt_1 della presa di possesso dell'immobile, l'aggiudicataria si rendeva conto che lo stesso presentava danneggiamenti all'impianto elettrico (recisione dei cavi elettrici principali) e alla muratura (con scritte in vernice spray), nonché la rottura dei serramenti in vetrocamera, la rottura di alcuni sanitari e del rivestimento dei bagni al primo piano. Tali danni non erano presenti al momento della perizia di stima, né erano stati riscontrati in occasione delle visite svolte prima della vendita.
Di conseguenza, instaurava un procedimento per AT (R.G. Pt_1
7380/2017, Tribunale di Venezia), all'esito del quale il CTU, dott. Persona_4
riconosceva la sussistenza dei danni all'immobile e la loro causazione
[...] volontaria;
li collocava temporalmente tra il 15.5.2017 e il primo giugno 2017;
pagina 5 di 19 quantificava i costi di ripristino dell'immobile nella somma di euro 63.800,00.
Rispetto a tale perizia, l'attore, rifacendosi alle osservazioni del proprio CTP, osservava che: la quantificazione del danno appariva bassa, in considerazione dei costi di ripristino dell'immobile quantificati dall'aggiudicataria in euro 125.907,00 oltre iva;
ad essa andavano aggiunti i costi relativi alla mancata disponibilità del bene dal decreto di trasferimento (8.2.2017) all'effettiva presa di possesso
(1.6.2017), alla mancata utilizzabilità del bene per i mesi successivi a causa dei danneggiamenti (danno quantificato dal CTP dell'attore in euro 37.585,92) e al canone di locazione corrisposto per la precedente sede aziendale il cui contratto era stato esteso a causa di tali ritardi.
Quanto alla collocazione temporale dei danneggiamenti, osservava che i danneggiamenti dovevano collocarsi temporalmente non tra il 15.5.2017 e il 1° giugno 2018 (come indicato dal CTU) ma tra il 13.4.2017 (data del primo sopralluogo di , in cui nessun danno sarebbe stato presente) e il Persona_5
3.5.2017 (data del secondo sopralluogo, quando sarebbero stati constatati i danni).
1.2 Pertanto adiva il Tribunale di Venezia chiedendo di accertare e Pt_1 dichiarare la responsabilità, ex art. 2043 c.c., dell'esecutata
[...]
nonché la responsabilità del notaio Controparte_7 Controparte_3
quale custode giudiziario nominato dal G.E., e della delegata NA
, ai sensi dell'art. 67, II comma, c.p.c. e/o ex art. 2051 c.c., e di CP_1 condannarli a risarcirle la somma di euro 163.489,92, oltre Iva (o a quella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia dal Giudice). In particolare, secondo l'attrice, dei danni subiti da dovevano ritenersi responsabili: Pt_1
e in quanto i danneggiamenti risalivano all'epoca CP_6 Controparte_3 in cui l'immobile era nella disponibilità dell'esecutata, che sempre aveva manifestato avversità nei confronti della società aggiudicataria dell'immobile; il custode giudiziario e per le omissioni ai propri doveri NA CP_1 di custodia del bene esecutato, anche in considerazione dei comportamenti minacciosi che gli esecutati avevano tenuto nei confronti dell'aggiudicataria.
Costituivano gravi indizi della condotta negligente del custode il fatto che lo pagina 6 di 19 stesso non avesse monitorato costantemente le attività di sgombero dell'immobile, non avesse provveduto giornalmente all'apertura e chiusura dei locali né al cambio delle serrature o all'applicazione di sistemi di sorveglianza per controllare gli occupanti e, infine, che si fosse negato e avesse procrastinato le operazioni di rilascio.
1.3 Si costituiva in giudizio il notaio il quale rilevava: Per_1
- di avere assolto al proprio onere di diligenza in quanto aveva costantemente monitorato le attività di sgombero, tanto che l'accesso dell'esecutata all'immobile per le operazioni di liberazione era avvenuto in sua presenza;
aveva fatto sostituire le serrature e bloccato porte e cancelli;
non si era mai negato, né mai aveva procrastinato le operazioni di rilascio, circostanze che risultavano indimostrate. Anzi, quando era stato avvisato del sospetto che ignoti si fossero introdotti nell'immobile, aveva inviato sul posto un suo incaricato, aveva avvisato il Carabinieri e aveva depositato una relazione al
G.E.;
- che i danneggiamenti erano da collocarsi nel periodo indicato dal CTU, in quanto non vi era prova che quelli indicati nella comunicazione del 3.5.2017 di corrispondessero a quelli riscontrati il 1° giungo 2017; Pt_1
- che, quanto al danno lamentato, l'attrice non aveva provato quale fosse la situazione dell'immobile prima del trasferimento, sicché non la si era potuta confrontare con quella sussistente al momento della consegna dell'immobile; peraltro, nel decreto di trasferimento era indicato che l'aggiudicataria acquistava l'immobile a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava;
- che, nella quantificazione del danno, il CTU non aveva considerato che il perito, ing. nella perizia di stima aveva sottolineato la necessità che l'impianto Per_6 elettrico fosse adeguato alla normativa vigente, né la circostanza che i danni all'impianto elettrico potessero essere il risultato della legittima rimozione dei macchinari da parte dell'esecutata;
- che la quantificazione dei danni operata da era infondata. Pt_1
1.4 Si costituiva in giudizio anche , che riproponeva le difese del notaio CP_1
eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, Per_1
pagina 7 di 19 dato che il custode giudiziario era il notaio e l'associazione non veniva mai menzionata.
1.5 La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali e documentali.
2. Con sentenza n. 805/2023, il Tribunale di Venezia:
- dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
Cont
- accertava la responsabilità di per i fatti di causa e la condannava a corrispondere all'attrice il risarcimento del danno, quantificato in euro
63.650,00, oltre iva;
- rigettava le domande di nei confronti del notaio e di Pt_1 Per_1
; CP_1
Cont
- condannava a pagare a le spese di lite del giudizio;
Pt_1
- condannava a pagare al notaio e ad le spese di lite Pt_1 Per_1 CP_1 liquidate unitariamente e complessivamente in euro 14.103,00 oltre accessori.
2.1 In particolare, il primo Giudice riteneva che:
- i danneggiamenti avessero avuto concreto riscontro nella CTU esperita nel procedimento di AT (danneggiamenti all'impianto elettrico, imbrattamenti ai serramenti al primo piano e alla parete del bagno con vernice spray, rottura localizzata del vetro interno, danneggiamenti a due lavabi, a un w.c. e al cartongesso delle partizioni verticali degli uffici);
- tali danneggiamenti fossero da imputarsi a un'azione volontaria e non al normale deterioramento dell'immobile o alla normale attività di sgombero;
- i danneggiamenti, stando alle testimonianze assunte in giudizio, risalissero in parte a prima del 14.4.2017 (primo accesso), in altra parte al periodo tra il primo e il secondo accesso del 5.5.2017, e in altra parte a un'epoca successiva;
- i danneggiamenti avvenuti sino al 5.5.2017 fossero presuntivamente da Cont imputarsi al fatto volontario di in quanto: alcuni danneggiamenti erano Cont anteriori al 1° aprile 2017 e quindi, in assenza di prova contraria di , dovevano ritenersi a lei imputabili, avendo quest'ultima avuto la detenzione dell'immobile sino all'11.4.2017; nel periodo compreso tra il primo e il secondo Cont accesso del 5.5.2017 aveva avuto la disponibilità materiale dell'immobile pagina 8 di 19 per l'asportazione dei propri materiali e la sottrazione dei cavi elettrici, attività che, pur avvenuta sotto la supervisione di un delegato del custode, poteva aver dissimulato i danneggiamenti, anche in ragione dei lunghi tempi di occupazione che l'operazione di sgombero necessitava a causa della necessità di operare in altezza e con mezzi idonei. Ciò era desumibile anche dal forte Cont clima di minaccia e tensione tra e l'aggiudicataria;
- i danneggiamenti avvenuti dopo il 5.5.2017 (imbrattamento con vernice spray) Cont non potessero ritenersi imputabili a , dato che il 15.5.2017 erano entrati nel locale soggetti rimasti ignoti;
- non fosse passivamente legittimata a stare in giudizio, dato Controparte_3 che l'attrice non aveva indicato il titolo in base al quale la stessa era stata convenuta, non risultando che fosse esecutata, né successore a qualche titolo Cont nella posizione di;
- i danni da risarcire a dovessero essere determinati nella somma Pt_1 quantificata dal CTU (sottratto l'importo di euro 150,00 per la rimozione della Cont vernice spray in quanto non imputabile a ), per un importo complessivo di euro 63.650,00 oltre iva. Non potevano, invece, essere riconosciuti i danni per la mancata disponibilità del bene, per i costi di locazione di un altro immobile nel periodo necessario all'accertamento dei danni e ripristino, né per il danno non patrimoniale “comunque subito”, in quanto si trattava di voci di danno sfornite di prova e solo genericamente allegate;
- l'eventuale responsabilità del notaio e di fosse da ricondursi nell'alveo CP_1 della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.;
- fosse passivamente legittimata dell'azione, in quanto, ancorché il notaio CP_1 si fosse avvalso dell' per le operazioni di custodia Per_1 CP_1 dell'immobile, quest'ultima ben poteva rispondere ex art. 2043 c.c. nei confronti di Pt_1
- tuttavia, tanto la responsabilità del notaio quanto quella di fossero da CP_1 escludere, dal momento che dall'istruttoria di causa non era emersa prova né della colpa di questi ultimi, né del nesso di causa tra il comportamento del notaio o di e il danno;
CP_1
pagina 9 di 19 - il custode avesse assolto ai compiti che erano stati a lui delegati dal G.E. In particolare, dopo la consegna delle chiavi dell'immobile all'incaricato del custode, , il notaio aveva provveduto a sostituire le serrature, Persona_5 bloccare porte e cancelli previa apertura forzata in caso di mancanza di chiavi. Cont La decisione del notaio di permettere a di accedere all'immobile ai fini Cont dello sgombero del materiale residuo era logica e necessaria in quanto aveva già sgomberato parte del materiale presente e perché tale operazione, se eseguita da altri, avrebbe richiesto costi non giustificabili nell'ottica della procedura. Inoltre, l'accesso era avvenuto sotto la sorveglianza di un incaricato e il custode si era sempre attivato quando necessario, precisamente dopo la lettera del legale di (3.5.2017) e dopo l'ingresso di ignoti Pt_1 nell'immobile (15.5.2017);
- quanto ad , l'attrice non avesse dimostrato la negligenza del suo CP_1 incaricato , che era stato presente a tutti gli accessi effettuati Persona_5 presso l'immobile. La circostanza che alcuni danneggiamenti potessero essere avvenuti durante la sorveglianza del poteva giustificarsi in virtù delle Per_3 grandi dimensioni dell'immobile (circa 3000 mq), e non della negligenza dell'incaricato;
- quanto al nesso di causa, molti danneggiamenti fossero già presenti al momento del rilascio dell'immobile, per cui il custode non avrebbe potuto far nulla per impedirli. Anche la asserita mancata attivazione del custode dopo la denuncia del 3.5.2017 era irrilevante perché i danneggiamenti erano già avvenuti (salvo che per quanto riguarda quelli avvenuti con vernice spray). In ogni caso, una eventuale diversa condotta del custode difficilmente avrebbe sortito l'effetto di impedire i danni, in quanto lo stesso avrebbe dovuto rivolgersi al G.E. e attenderne i relativi tempi. La decisione del G.E., comunque, non avrebbe necessariamente evitato i danni, come dimostrava il fatto che con provvedimento del 15.5.2017 il G.E. aveva disposto la consegna delle chiavi ai nuovi proprietari e non una diversa tutela degli immobili.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello formulando le Pt_1 conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 10 di 19 3.1 Il notaio si è costituito in giudizio eccependo NA
l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e, nel merito, chiedendone il rigetto. Ha, inoltre, proposto appello incidentale e appello incidentale condizionato subordinato all'accoglimento del secondo motivo d'appello.
3.2 Anche , nel costituirsi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ne ha CP_1 chiesto il rigetto e ha proposto appello incidentale.
3.3 e non si sono CP_2 Controparte_2 Controparte_3 costituite.
3.4 All'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
4. L'appellante principale censura la sentenza di primo grado sulla base di tre motivi d'appello.
4.1 Con il primo motivo, contesta la quantificazione dei danni operata dal
Tribunale, che si sarebbe limitato a recepire le conclusioni del CTU, senza vagliare le osservazioni del CTP dell'attrice, la richiesta di chiamata a chiarimenti formulata nel giudizio di primo grado e la documentazione da essa prodotta che attesterebbe la presenza di danni di entità maggiore. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nell'escludere il risarcimento del danno per mancata disponibilità del bene, in quanto aveva documentato che il contratto d'affitto stipulato con Pt_1 scadeva il 14.7.2016 e, pertanto, le dovrebbero Parte_2 essere riconosciuti i costi sostenuti per i canoni di locazione dalla data del decreto di trasferimento (8.2.2017) all'effettiva data di rilascio e per tutto il tempo necessario a ripristinare l'immobile danneggiato. Nel complesso, il danno andrebbe ricalcolato nella somma di euro 142.786,40 oltre VA, previa chiamata a chiarimenti del CTU o, in subordine, rinnovazione della perizia.
4.2 Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado laddove ha rigettato le domande da essa formulate nei confronti del notaio e di sul presupposto della mancanza di prova della colpa dei Per_1 CP_1
pagina 11 di 19 predetti e del nesso eziologico. Secondo i compiti del custode non Pt_1 sono solo quelli a lui attribuiti nell'ordinanza di nomina del Giudice dell'esecuzione, ma quelli previsti dall'art. 65 c.p.c., in particolare il dovere di
“conservazione del bene”. Il notaio non avrebbe dato prova della segnalazione di Cont condotte di danno da parte dell'esecutata , né dell'espletamento di visite periodiche per verificare lo stato dell'immobile a partire dal 25.10.2011 e sino all'11.7.2017. Inoltre, non costituirebbero prova della diligenza del notaio l'aver ottenuto la liberazione dell'immobile (trattandosi di un atto dovuto), la riconsegna delle chiavi (che non esonerava il notaio dall'obbligo di vigilare sulla conservazione del bene) e il cambio delle serrature (di cui sarebbe ignota la data di esecuzione) in quanto dopo l'11.4.2027 il custode aveva scelto, senza autorizzazione e consapevole di alcune criticità anche causate dall'ampiezza Cont dell'immobile, di permettere a l'accesso all'immobile per sgomberarlo. Infine, il notaio avrebbe non dovuto inviare un solo uomo (il ) a sorvegliare le Per_3 operazioni di sgombero e, in ogni caso, avrebbe dovuto vigilare sull'attività del
. Per_3
4.3 Con il terzo motivo, l'appellante impugna il capo di sentenza che l'ha condannata al pagamento delle spese legali a favore del notaio e di : dalla CP_1 richiesta riforma della sentenza dovrebbe discendere la riforma anche in punto spese di lite.
5. Il notaio costituitosi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità NA dell'appello e contesta la fondatezza dei motivi proposti da sia in Pt_1 relazione al quantum liquidato dal Tribunale, sia in relazione alla sua responsabilità. Evidenzia, a tal fine, che l'assunto secondo cui egli nulla aveva fatto dal 25.10.2011 al 1° aprile 2017, oltre che irrilevante (i danni erano circoscritti al periodo immediatamente precedente al giugno 2017) sarebbe smentito dal fatto che sino all'aggiudicazione (6.10.2016), si erano svolti sette Cont tentativi di vendita non andati a buon fine. La sua scelta di permettere a di accedere all'immobile ai fini dello sgombero era stata autorizzata dal provvedimento di liberazione del G.E. (16.2.2017), che prevedeva che il custode dovesse liberare l'immobile “attraverso l'invito di provvedere allo sgombero”,
pagina 12 di 19 autorizzazione confermata all'udienza del 10.5.2017 e mai contestata da con reclamo ex art. 591-ter c.p.c. Inoltre, non avrebbe Pt_1 Pt_1 provato che, fino all'ingresso di ignoti nell'immobile (15.5.2017), egli fosse a conoscenza della necessità di disporre cautele ulteriori a tutela dell'immobile; in ogni caso, il 3.5.2017, una volta saputo dei possibili danneggiamenti, egli si era prontamente attivato.
5.1 Con appello incidentale, condizionato all'accoglimento del secondo motivo d'appello principale, il notaio censura la sentenza di primo grado nella Per_1 parte in cui ha liquidato in favore di l'importo (euro 52.500,00) relativo Pt_1 al costo di rifacimento dell'impianto elettrico, trattandosi di costi che Pt_1 avrebbe comunque dovuto sostenere, in quanto la situazione degli impianti era già compromessa a causa delle necessarie operazioni di rimozione degli impianti non oggetto di esecuzione.
5.2 Con l'appello incidentale il notaio lamenta che il Tribunale avrebbe Per_1 errato nel liquidare congiuntamente le spese di lite in suo favore e in favore di atteso che le loro difese, pur in parte coincidenti, non sarebbero state del CP_1 tutto sovrapponibili e, comunque, le parti erano assistite da difensori diversi.
6. , nel costituirsi, eccepisce l'inammissibilità e la fondatezza dell'appello CP_1 principale e propone appello incidentale, affidato a due motivi, con il quale si duole che il Tribunale abbia rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' e che abbia liquidato unitariamente le spese di lite sue e CP_1 del notaio Per_1
7. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni svolte dalle parti, ritiene il
Collegio che l'appello principale di sia parzialmente fondato, che Pt_1
l'appello incidentale del notaio sia fondato e che l'appello incidentale di Per_1
sia parzialmente fondato. CP_1
7.1 Vanno anzitutto disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. proposte dagli appellati in quanto nell'atto di appello è possibile riconoscere con sufficiente grado di certezza le parti della sentenza impugnata sottoposte a critica e le argomentazioni in fatto e diritto poste a fondamento di essa.
pagina 13 di 19 7.2 Il primo motivo dell'appello principale è parzialmente fondato.
È infondato per quanto riguarda la censura relativa alla quantificazione dei danni all'impianto elettrico, ai serramenti e ai sanitari, operata nella perizia dell'ing.
. Sul punto, le censure dell'appellante si risolvono nella Persona_4 sostanziale riproposizione delle osservazioni avanzate dal proprio CTP nel giudizio di AT, dott. , alle quali il CTU ha fornito dettagliata risposta Persona_7 nella perizia. In particolare:
- quanto ai danni all'impianto elettrico, il CTU, rispondendo alle osservazioni del
CTP attoreo, ha confermato la propria stima, specificando che tale stima era stata resa non solo sulla base della propria esperienza professionale nella progettazione impiantistica, ma anche sulla base di riscontri oggettivi ricevuti da parte di progettisti e imprese che operano nel settore con specifico riguardo al caso oggetto di valutazione;
- quanto ai danni ai serramenti, CTU ha precisato di aver tenuto conto, nella stima unitaria del danno, del “coefficiente di sfrido”;
- quanto ai danni ai sanitari, il CTU ha rilevato che la quantificazione del danno da parte del CTP attoreo, in realtà di poco superiore rispetto a quella da lui operata (2.525,00 a fronte di 1.600,00 stimati dal CTU), era frutto di una estrapolazione arbitraria del costo della manodopera, che egli aveva già compreso nel costo unitario prospettato nella perizia.
Le risposte del CTU alle osservazioni presentate dal CTP di (e da Pt_1 quest'ultima riproposte nel presente giudizio) sono esaustive e ben motivate, per cui ritiene il Collegio che non vi sia motivo per discostarsene. Neppure vi è motivo per disporre che il CTU ing. sia chiamato a rendere chiarimenti in merito Per_2 alla perizia, né che quest'ultima venga ripetuta, come richiesto dall'appellante in via istruttoria;
la relativa richiesta va, infatti, rigettata per le sopra esposte ragioni.
Il primo motivo d'appello principale è, invece, parzialmente fondato per quanto attiene al danno da mancata disponibilità del bene immobile.
L'appellante chiede un risarcimento pari all'importo del canone pagato alla società dal decreto di trasferimento (8.2.2017) al termine dei Parte_2
pagina 14 di 19 lavori di ripristino del bene (gennaio 2018), per un totale di euro 20.879,40 oltre
VA (come documento dai documenti 17, 18 e 18 bis dell'attrice in primo grado).
Ritiene il Collegio che l'appellante abbia diritto al rimborso dei soli canoni pagati da giugno 2017 a dicembre 2017, per un totale di sette mesi.
Infatti, prima del 1° giugno 2017 non ha avuto la disponibilità Pt_1 dell'immobile acquistato e, dunque, avrebbe comunque dovuto continuare a occupare l'immobile precedentemente locato.
Considerato che l'ultimo sopralluogo effettuato dal Consulente di ufficio si è svolto il 4.10.2017 e che il CTU ha stimato in più di un mese il tempo necessario al ripristino dell'immobile (un mese per il ripristino dell'impianto elettrico, due giorni dalla disponibilità dei materiali per i serramenti, due giorni dalla disponibilità dei materiali per il ripristino dei sanitari e dei rivestimenti dei bagni e quattro giorni per le finiture), all'appellante va riconosciuto l'importo di euro 14.615,58, oltre
VA, (euro 2.087,94 oltre iva x sette mensilità), somma che la stessa ha dovuto sopportare non avendo potuto trasferire la propria attività nell'immobile che si era aggiudicata in sede di esecuzione immobiliare e avendo, pertanto, dovuto proseguire l'attività in locazione presso altro immobile. Di tali pagamenti l'appellante ha fornito piena prova (doc. 17 e 18). Sull'importo capitale vanno aggiunti gli interessi legali maturati dai singoli pagamenti al saldo.
7.3 Prima di esaminare il secondo motivo di appello principale è necessario valutare la fondatezza del primo motivo di appello incidentale di , con il CP_1 quale si lamenta che il Tribunale non abbia riconosciuto la sua carenza di legittimazione passiva.
Tale assunto non può essere condiviso: sussiste la legittimazione passiva di rispetto alla domanda di risarcimento del danno proposta da in CP_1 Pt_1 quanto, nella fattispecie, viene in considerazione un titolo di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c. e, rispetto ad esso, la limitazione di responsabilità di cui allo statuto di , dalla stessa invocata (la responsabilità CP_1 per l'attività svolta in relazione agli incarichi ricevuti è esclusivamente del Notaio incaricato), non rileva.
pagina 15 di 19 7.4 Passando, ora, al secondo motivo dell'appello principale, appare corretta e condivisibile la valutazione del Giudice di primo grado in ordine all'assenza di responsabilità del notaio e di relativamente ai danni lamentati e Per_1 CP_1 subiti da Pt_1
Anzitutto, il riferimento dell'appellante alla presunta mancata attività del notaio dal 25.10.2011 (data dell'ordinanza di nomina del custode) all'11.4.2017 Per_1
è inconferente, atteso che lo stesso appellante ritiene che i danni all'immobile si siano verificati dopo l'11.4.2017.
Inoltre, la diligenza del notaio, coadiuvato da , nello svolgimento del suo CP_1 incarico, va valutata alla stregua del comportamento da questi esigibile in virtù dei compiti ad egli assegnati dal G.E., che meglio specificano quelli attribuiti al custode dalla legge.
Ritiene il Collegio che, nel comportamento del notaio e di non siano CP_1 ravvisabili gli estremi della colpa.
Dopo il cambio delle serrature dell'immobile e il bloccaggio delle porte e dei cancelli, avvenuto l'11.4.2017, (la data è confermata dalla deposizione Cont testimoniale di ) la scelta del custode, di permettere a di Persona_3 rientrare nell'immobile per asportarne i macchinari non pignorati, è da ritenersi conforme a diligenza e, comunque, non presenta un nesso di causalità rispetto al danno subito da Pt_1
Tale scelta, infatti si è basata 1) su quanto statuito dallo stesso G.E. nell'ordinanza di liberazione dell'immobile, con cui si ordinava al custode di dare avviso agli esecutati che i beni avrebbero dovuto essere sgomberati dagli stessi;
2) è stata segnalata dal custode al G.E. con apposita istanza del 13.4.2017, in cui si dava atto anche delle motivazioni per le quali il notaio aveva ritenuto Per_1 opportuno permettere l'accesso dell'esecutata nell'immobile ai fini dello sgombero.
Infatti, i costi di smaltimento avrebbero costituito un appesantimento dei costi a carico della procedura e tale aggravio non risultava giustificato alla luce dei fatti conosciuti e conoscibili dal custode in quel momento.
pagina 16 di 19 Cont Inoltre, l'accesso di all'immobile è sempre avvenuto su ordine del custode e sotto la sorveglianza di di e, dunque, con tutte le cautele Persona_3 CP_1 esigibili dal custode.
Alla luce delle circostanze da quest'ultimo conoscibili, infatti, non vi era la necessità di disporre di un controllo e di una sorveglianza capillare sull'immobile, seppur ampio. Ciò avrebbe certamente richiesto un impiego di ulteriori delegati del notaio, con conseguenti ulteriori costi, che apparivano all'epoca ingiustificati, anche considerato che, come riportato dal notaio nell'istanza del 13.4.2017,
l'esecutata aveva, sino a quel momento, collaborato effettuando già gran parte delle operazioni di sgombero.
D'altronde si deve ritenere che tale scelta sia stata condivisa dallo stesso G.E. che, all'udienza del 10.5.2017, fissata a seguito dell'istanza del 13.4.2017, invitava il delegato a procedere alle operazioni successive all'intervenuta aggiudicazione, dimostrando dunque di condividere la scelta del notaio.
Peraltro -come si evince dalle fotografie di cui al doc. 10 del notaio (che Per_1
, in qualità di teste ha confermato essere state scattate quel giorno)- Persona_3
Cont parte dei danni risalgono a prima del 14.4.2017, data del primo accesso di nell'immobile per compiere le attività di sgombero, sicché l'eventuale scelta del notaio di non permettere l'accesso all'esecutata per l'asporto dei Per_1 macchinari non avrebbe comunque potuto impedire tali danni.
Quando il notaio è venuto a conoscenza che qualcuno poteva essersi introdotto nell'immobile, invece, si è subito attivato denunciando l'accaduto, tenendo dunque un comportamento del tutto conforme a diligenza.
8. L'appello incidentale condizionato proposto dal notaio rimane Per_1 assorbito in conseguenza del rigetto del secondo motivo dell'appello principale.
9. L'appello incidentale proposto dal notaio e il secondo motivo di Per_1 appello incidentale proposto da , di contenuto analogo, sono fondati. CP_1
La liquidazione unitaria delle spese di lite del primo grado, per e il notaio CP_1
è ingiustificata in quanto dette parti nel giudizio di primo grado sono Per_1 state assistite da legali diversi.
pagina 17 di 19 Inoltre, le difese dagli stessi svolte, seppur sotto alcuni profili coincidenti (danno lamentato da e sua quantificazione), appaiono diversificate, come si Pt_1 evince con chiarezza dall'esame delle rispettive comparse di costituzione e risposta, delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e degli atti conclusivi
(difese del notaio articolate in fatto e diritto, eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dalla sola , istanze istruttorie formulate CP_1 soltanto dal notaio).
10. Alla luce della parziale riforma della sentenza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali, anche di primo grado, che seguono, da un lato, la soccombenza di CP_2 Controparte_2 nei confronti di dall'altro, la soccombenza di nei confronti di Pt_1 Pt_1
e di . NA CP_8
Nel rapporto tra e dette spese Controparte_2 Pt_1 sono liquidate, quanto al primo grado, nella misura già tassata dal Tribunale con la sentenza impugnata e, quanto al presente grado, come in dispositivo, sul decisum.
Nei rapporti tra e le parti appellate dette spese vengono liquidate per Pt_1 entrambi i gradi (scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00) come in dispositivo (senza fase istruttoria per il presente grado), secondo valori medi per il notaio e secondo valori minimi per ANPED, tenuto conto per Per_1 quest'ultima delle effettive caratteristiche dell'attività prestata e della non particolare difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 805/2023 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
- in parziale accoglimento dell'appello principale di e in parziale Parte_1 riforma della sentenza impugnata, determina l'ulteriore credito risarcitorio, rispetto a quanto disposto nella sentenza impugnata, spettante a Parte_1 nella somma di euro 14.615,58 oltre VA e interessi come in parte
[...] motiva;
- condanna a pagare a Controparte_2 Parte_1
pagina 18 di 19 l'ulteriore somma, rispetto a quanto disposto nella sentenza impugnata, pari a euro 14.615,58, oltre VA e interessi come in parte motiva;
- in accoglimento dell'appello incidentale di e in parziale NA accoglimento dell'appello incidentale di e in parziale riforma della CP_1 sentenza appellata, condanna a corrispondere a Pt_1 NA
e ad le spese di lite del primo grado di giudizio che liquida, in favore di CP_1
in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali NA
(15%), VA e CPA come per legge, e in favore di in euro 7.052,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali (15%), VA e CPA come per legge;
- condanna a corrispondere a Controparte_2 Parte_1 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo
[...] grado in euro 786,00 per anticipazioni e in euro in euro 17.278,00 per compensi, e quanto al presente grado in euro 1.138,50 per anticipazioni e in euro 3.966,00 per compensi, il tutto con rimborso forfettario delle spese generali (15%), VA e CPA;
- condanna a corrispondere a le spese di lite Parte_1 NA del grado che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), VA e CPA come per legge;
- condanna a corrispondere ad le spese di lite del grado Parte_1 CP_1 che liquida in euro 4.997,00 per compensi, oltre spese generali (15%), VA e
CPA come per legge.
Venezia, camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1713 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(P.VA ), Parte_1 P.VA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Casetta e Andrea Gritti ed elettivamente domiciliata a Eraclea (VE) in via Roma n. 18 presso lo studio dei difensori;
appellante contro
Notaio (C.F. ), NA C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Simionato ed elettivamente domiciliato a Venezia (VE), via Torre Belfredo n. 37 presso lo studio del difensore;
appellato - appellante incidentale contro
(C.F. e Controparte_1
P.VA , P.VA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Giannetta ed elettivamente domiciliata a
Venezia (VE), via Torre Belfredo n. 37 presso lo studio del difensore;
pagina 1 di 19 appellata - appellante incidentale contro
(P.VA ), Controparte_2 P.VA_3 appellata contumace e contro
(C.F. e P.VA ) Controparte_3 P.VA_4 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 805/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 9 maggio 2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In via preliminare: rilevato che l'appellante nulla oppone alla declaratoria di difetto di legittimazione passiva in capo a (convenuta Controparte_3 contumace), confermare la stessa per acquiescenza;
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
1) a parziale modifica della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità del Custode Giudiziario Dott. e della NA CP_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 67 co
[...]
II cpc e art. 2043 c.c., anche in solido tra loro ed a titolo di concorso con la convenuta società in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, nella causazione dei danni tutti patiti dall'appellante;
2) confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato e dichiarato la responsabilità di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, nella causazione dei danni tutti patiti dall'appellante;
3) a parziale modifica della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che i danni patrimoniali subiti dall'appellante ammontano ad € Parte_1
142.786,40 oltre iva, complessivi e, per l'effetto, condannare in solido tra loro ed
a titolo di concorso i convenuti appellati in Controparte_2 persona del l.r.p.t., , Controparte_5
pagina 2 di 19 in persona del l.r.p.t. e il Notaio Dott. al risarcimento dei NA predetti danni a favore di in persona del l.r.p.t., oltre interessi e Parte_1 rivalutazione;
4) in modifica della sentenza impugnata, revocare e/o annullare la condanna di al pagamento delle spese legali liquidate a favore di Dott. Notaio Parte_1
e per il primo grado di giudizio, condannando i convenuti Per_1 CP_1 appellati Notaio Dott. e al pagamento delle spese di lite di primo Per_1 CP_1 grado loro spettanti a favore di Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
previa remissione del presente procedimento in istruttoria, ammettere la richiesta di chiamata a chiarimenti del CTU Ing. in relazione alle Per_2 osservazioni svolte dal CTP p.i. Comparin in punto 'quantificazione dei danni', ovvero, in subordine e se ritenuto necessario, rinnovare la CTU medesima con altro consulente al fine di procedere alla riquantificazione dei danni accertati e oggetto di richiesta di condanna.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.
Per il notaio NA
Nel merito.
Rigettarsi l'appello di Parte_1
In via di appello incidentale
In accoglimento dell'appello incidentale, accertarsi e dichiararsi che il Notaio dott. ha diritto alla separata e integrale refusione delle spese di lite NA del primo grado e conseguentemente condannarsi a pagare al Notaio Pt_1 dott. l'importo corrispondente. NA
In via di appello incidentale condizionato
Nella sola ipotesi di accoglimento del secondo motivo di appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, limitare l'importo del risarcimento del danno alla somma di € 11.150,00 o alla diversa minor somma ritenuta di Giustizia.
In ogni caso.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi.
pagina 3 di 19
Per Associazione Notarile Procedure Esecutive Controparte_1
Nel merito.
Rigettarsi l'appello di Parte_1
In via di appello incidentale
In accoglimento dell'appello incidentale,
- accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in relazione CP_1 alle domande dell'attrice;
- accertarsi e dichiararsi che ha diritto alla separata e integrale refusione CP_1 delle spese di lite del primo grado e conseguentemente condannarsi a Pt_1 pagare ad l'importo corrispondente. CP_1
In ogni caso.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi.
Svolgimento del processo
1. Gli antecedenti in fatto della vicenda di cui è causa possono essere così riassunti:
- nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 273/2010 Tribunale di
Venezia, che vedeva quale esecutata e Controparte_6 come delegato alla vendita e custode giudiziario il notaio dott. Per_1
il 6.10.2016 si aggiudicava l'immobile di cui al lotto
[...] Parte_1
1 (sito in Musile di Piave, via dell'Artigianato), che all'epoca era occupato dall'esecutata, che ivi svolgeva la propria attività;
- versato il prezzo dell'aggiudicazione da parte di l'8.2.2017 il G.E. Pt_1 emetteva decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicataria; Cont
- l'11.4.2017, il legale rappresentante di , consegnava le Controparte_2 chiavi dell'immobile ad nella persona di;
CP_1 Persona_3
- il 13.4.2017 il notaio rappresentava al G.E. di aver ritenuto NA opportuno permettere all'esecutato di poter ancora accedere all'immobile per l'asporto dei macchinari non pignorati e chiedeva al G.E. l'autorizzazione a porre a carico della procedura le spese di smaltimento e bonifica di quanto residuava al tempo nell'immobile;
pagina 4 di 19 - il G.E., all'udienza del 10.5.2017 fissata a seguito della predetta istanza, poneva tali spese a carico della procedura e invitava il delegato a compiere le successive operazioni;
- il 3.5.2017 il legale di avvisava tramite e-mail di aver Pt_1 CP_1 riscontrato dei danneggiamenti all'interno dell'immobile aggiudicato alla propria assistita;
- il 15.5.2017 il medesimo legale informava del timore che ignoti CP_1 potessero essere entrati nell'immobile, dato che il portone era stato trovato aperto;
- appresa la notizia, il notaio inviava sul posto il , che chiamava Per_1 Per_3
i Carabinieri, i quali evidenziavano l'apertura di un portone;
- il 16.5.2017, il notaio informava dell'accaduto, con apposita istanza, il Per_1
G.E. e chiedeva l'autorizzazione alla consegna delle chiavi a per Pt_1 permettere all'aggiudicataria di tutelare l'immobile nel modo ritenuto più opportuno, riservando a un momento successivo lo smaltimento dei beni;
- lo stesso giorno depositava istanza di immissione nel possesso del Pt_1 bene;
- il 18.5.2017 il G.E. disponeva che il custode provvedesse allo sgombero;
- in data 1.6.2017 veniva immessa nel possesso del bene. Pt_1
1.1 Come rilevato da nell'atto di citazione di primo grado, al momento Pt_1 della presa di possesso dell'immobile, l'aggiudicataria si rendeva conto che lo stesso presentava danneggiamenti all'impianto elettrico (recisione dei cavi elettrici principali) e alla muratura (con scritte in vernice spray), nonché la rottura dei serramenti in vetrocamera, la rottura di alcuni sanitari e del rivestimento dei bagni al primo piano. Tali danni non erano presenti al momento della perizia di stima, né erano stati riscontrati in occasione delle visite svolte prima della vendita.
Di conseguenza, instaurava un procedimento per AT (R.G. Pt_1
7380/2017, Tribunale di Venezia), all'esito del quale il CTU, dott. Persona_4
riconosceva la sussistenza dei danni all'immobile e la loro causazione
[...] volontaria;
li collocava temporalmente tra il 15.5.2017 e il primo giugno 2017;
pagina 5 di 19 quantificava i costi di ripristino dell'immobile nella somma di euro 63.800,00.
Rispetto a tale perizia, l'attore, rifacendosi alle osservazioni del proprio CTP, osservava che: la quantificazione del danno appariva bassa, in considerazione dei costi di ripristino dell'immobile quantificati dall'aggiudicataria in euro 125.907,00 oltre iva;
ad essa andavano aggiunti i costi relativi alla mancata disponibilità del bene dal decreto di trasferimento (8.2.2017) all'effettiva presa di possesso
(1.6.2017), alla mancata utilizzabilità del bene per i mesi successivi a causa dei danneggiamenti (danno quantificato dal CTP dell'attore in euro 37.585,92) e al canone di locazione corrisposto per la precedente sede aziendale il cui contratto era stato esteso a causa di tali ritardi.
Quanto alla collocazione temporale dei danneggiamenti, osservava che i danneggiamenti dovevano collocarsi temporalmente non tra il 15.5.2017 e il 1° giugno 2018 (come indicato dal CTU) ma tra il 13.4.2017 (data del primo sopralluogo di , in cui nessun danno sarebbe stato presente) e il Persona_5
3.5.2017 (data del secondo sopralluogo, quando sarebbero stati constatati i danni).
1.2 Pertanto adiva il Tribunale di Venezia chiedendo di accertare e Pt_1 dichiarare la responsabilità, ex art. 2043 c.c., dell'esecutata
[...]
nonché la responsabilità del notaio Controparte_7 Controparte_3
quale custode giudiziario nominato dal G.E., e della delegata NA
, ai sensi dell'art. 67, II comma, c.p.c. e/o ex art. 2051 c.c., e di CP_1 condannarli a risarcirle la somma di euro 163.489,92, oltre Iva (o a quella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia dal Giudice). In particolare, secondo l'attrice, dei danni subiti da dovevano ritenersi responsabili: Pt_1
e in quanto i danneggiamenti risalivano all'epoca CP_6 Controparte_3 in cui l'immobile era nella disponibilità dell'esecutata, che sempre aveva manifestato avversità nei confronti della società aggiudicataria dell'immobile; il custode giudiziario e per le omissioni ai propri doveri NA CP_1 di custodia del bene esecutato, anche in considerazione dei comportamenti minacciosi che gli esecutati avevano tenuto nei confronti dell'aggiudicataria.
Costituivano gravi indizi della condotta negligente del custode il fatto che lo pagina 6 di 19 stesso non avesse monitorato costantemente le attività di sgombero dell'immobile, non avesse provveduto giornalmente all'apertura e chiusura dei locali né al cambio delle serrature o all'applicazione di sistemi di sorveglianza per controllare gli occupanti e, infine, che si fosse negato e avesse procrastinato le operazioni di rilascio.
1.3 Si costituiva in giudizio il notaio il quale rilevava: Per_1
- di avere assolto al proprio onere di diligenza in quanto aveva costantemente monitorato le attività di sgombero, tanto che l'accesso dell'esecutata all'immobile per le operazioni di liberazione era avvenuto in sua presenza;
aveva fatto sostituire le serrature e bloccato porte e cancelli;
non si era mai negato, né mai aveva procrastinato le operazioni di rilascio, circostanze che risultavano indimostrate. Anzi, quando era stato avvisato del sospetto che ignoti si fossero introdotti nell'immobile, aveva inviato sul posto un suo incaricato, aveva avvisato il Carabinieri e aveva depositato una relazione al
G.E.;
- che i danneggiamenti erano da collocarsi nel periodo indicato dal CTU, in quanto non vi era prova che quelli indicati nella comunicazione del 3.5.2017 di corrispondessero a quelli riscontrati il 1° giungo 2017; Pt_1
- che, quanto al danno lamentato, l'attrice non aveva provato quale fosse la situazione dell'immobile prima del trasferimento, sicché non la si era potuta confrontare con quella sussistente al momento della consegna dell'immobile; peraltro, nel decreto di trasferimento era indicato che l'aggiudicataria acquistava l'immobile a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava;
- che, nella quantificazione del danno, il CTU non aveva considerato che il perito, ing. nella perizia di stima aveva sottolineato la necessità che l'impianto Per_6 elettrico fosse adeguato alla normativa vigente, né la circostanza che i danni all'impianto elettrico potessero essere il risultato della legittima rimozione dei macchinari da parte dell'esecutata;
- che la quantificazione dei danni operata da era infondata. Pt_1
1.4 Si costituiva in giudizio anche , che riproponeva le difese del notaio CP_1
eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, Per_1
pagina 7 di 19 dato che il custode giudiziario era il notaio e l'associazione non veniva mai menzionata.
1.5 La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali e documentali.
2. Con sentenza n. 805/2023, il Tribunale di Venezia:
- dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
Cont
- accertava la responsabilità di per i fatti di causa e la condannava a corrispondere all'attrice il risarcimento del danno, quantificato in euro
63.650,00, oltre iva;
- rigettava le domande di nei confronti del notaio e di Pt_1 Per_1
; CP_1
Cont
- condannava a pagare a le spese di lite del giudizio;
Pt_1
- condannava a pagare al notaio e ad le spese di lite Pt_1 Per_1 CP_1 liquidate unitariamente e complessivamente in euro 14.103,00 oltre accessori.
2.1 In particolare, il primo Giudice riteneva che:
- i danneggiamenti avessero avuto concreto riscontro nella CTU esperita nel procedimento di AT (danneggiamenti all'impianto elettrico, imbrattamenti ai serramenti al primo piano e alla parete del bagno con vernice spray, rottura localizzata del vetro interno, danneggiamenti a due lavabi, a un w.c. e al cartongesso delle partizioni verticali degli uffici);
- tali danneggiamenti fossero da imputarsi a un'azione volontaria e non al normale deterioramento dell'immobile o alla normale attività di sgombero;
- i danneggiamenti, stando alle testimonianze assunte in giudizio, risalissero in parte a prima del 14.4.2017 (primo accesso), in altra parte al periodo tra il primo e il secondo accesso del 5.5.2017, e in altra parte a un'epoca successiva;
- i danneggiamenti avvenuti sino al 5.5.2017 fossero presuntivamente da Cont imputarsi al fatto volontario di in quanto: alcuni danneggiamenti erano Cont anteriori al 1° aprile 2017 e quindi, in assenza di prova contraria di , dovevano ritenersi a lei imputabili, avendo quest'ultima avuto la detenzione dell'immobile sino all'11.4.2017; nel periodo compreso tra il primo e il secondo Cont accesso del 5.5.2017 aveva avuto la disponibilità materiale dell'immobile pagina 8 di 19 per l'asportazione dei propri materiali e la sottrazione dei cavi elettrici, attività che, pur avvenuta sotto la supervisione di un delegato del custode, poteva aver dissimulato i danneggiamenti, anche in ragione dei lunghi tempi di occupazione che l'operazione di sgombero necessitava a causa della necessità di operare in altezza e con mezzi idonei. Ciò era desumibile anche dal forte Cont clima di minaccia e tensione tra e l'aggiudicataria;
- i danneggiamenti avvenuti dopo il 5.5.2017 (imbrattamento con vernice spray) Cont non potessero ritenersi imputabili a , dato che il 15.5.2017 erano entrati nel locale soggetti rimasti ignoti;
- non fosse passivamente legittimata a stare in giudizio, dato Controparte_3 che l'attrice non aveva indicato il titolo in base al quale la stessa era stata convenuta, non risultando che fosse esecutata, né successore a qualche titolo Cont nella posizione di;
- i danni da risarcire a dovessero essere determinati nella somma Pt_1 quantificata dal CTU (sottratto l'importo di euro 150,00 per la rimozione della Cont vernice spray in quanto non imputabile a ), per un importo complessivo di euro 63.650,00 oltre iva. Non potevano, invece, essere riconosciuti i danni per la mancata disponibilità del bene, per i costi di locazione di un altro immobile nel periodo necessario all'accertamento dei danni e ripristino, né per il danno non patrimoniale “comunque subito”, in quanto si trattava di voci di danno sfornite di prova e solo genericamente allegate;
- l'eventuale responsabilità del notaio e di fosse da ricondursi nell'alveo CP_1 della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.;
- fosse passivamente legittimata dell'azione, in quanto, ancorché il notaio CP_1 si fosse avvalso dell' per le operazioni di custodia Per_1 CP_1 dell'immobile, quest'ultima ben poteva rispondere ex art. 2043 c.c. nei confronti di Pt_1
- tuttavia, tanto la responsabilità del notaio quanto quella di fossero da CP_1 escludere, dal momento che dall'istruttoria di causa non era emersa prova né della colpa di questi ultimi, né del nesso di causa tra il comportamento del notaio o di e il danno;
CP_1
pagina 9 di 19 - il custode avesse assolto ai compiti che erano stati a lui delegati dal G.E. In particolare, dopo la consegna delle chiavi dell'immobile all'incaricato del custode, , il notaio aveva provveduto a sostituire le serrature, Persona_5 bloccare porte e cancelli previa apertura forzata in caso di mancanza di chiavi. Cont La decisione del notaio di permettere a di accedere all'immobile ai fini Cont dello sgombero del materiale residuo era logica e necessaria in quanto aveva già sgomberato parte del materiale presente e perché tale operazione, se eseguita da altri, avrebbe richiesto costi non giustificabili nell'ottica della procedura. Inoltre, l'accesso era avvenuto sotto la sorveglianza di un incaricato e il custode si era sempre attivato quando necessario, precisamente dopo la lettera del legale di (3.5.2017) e dopo l'ingresso di ignoti Pt_1 nell'immobile (15.5.2017);
- quanto ad , l'attrice non avesse dimostrato la negligenza del suo CP_1 incaricato , che era stato presente a tutti gli accessi effettuati Persona_5 presso l'immobile. La circostanza che alcuni danneggiamenti potessero essere avvenuti durante la sorveglianza del poteva giustificarsi in virtù delle Per_3 grandi dimensioni dell'immobile (circa 3000 mq), e non della negligenza dell'incaricato;
- quanto al nesso di causa, molti danneggiamenti fossero già presenti al momento del rilascio dell'immobile, per cui il custode non avrebbe potuto far nulla per impedirli. Anche la asserita mancata attivazione del custode dopo la denuncia del 3.5.2017 era irrilevante perché i danneggiamenti erano già avvenuti (salvo che per quanto riguarda quelli avvenuti con vernice spray). In ogni caso, una eventuale diversa condotta del custode difficilmente avrebbe sortito l'effetto di impedire i danni, in quanto lo stesso avrebbe dovuto rivolgersi al G.E. e attenderne i relativi tempi. La decisione del G.E., comunque, non avrebbe necessariamente evitato i danni, come dimostrava il fatto che con provvedimento del 15.5.2017 il G.E. aveva disposto la consegna delle chiavi ai nuovi proprietari e non una diversa tutela degli immobili.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello formulando le Pt_1 conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 10 di 19 3.1 Il notaio si è costituito in giudizio eccependo NA
l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e, nel merito, chiedendone il rigetto. Ha, inoltre, proposto appello incidentale e appello incidentale condizionato subordinato all'accoglimento del secondo motivo d'appello.
3.2 Anche , nel costituirsi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ne ha CP_1 chiesto il rigetto e ha proposto appello incidentale.
3.3 e non si sono CP_2 Controparte_2 Controparte_3 costituite.
3.4 All'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
4. L'appellante principale censura la sentenza di primo grado sulla base di tre motivi d'appello.
4.1 Con il primo motivo, contesta la quantificazione dei danni operata dal
Tribunale, che si sarebbe limitato a recepire le conclusioni del CTU, senza vagliare le osservazioni del CTP dell'attrice, la richiesta di chiamata a chiarimenti formulata nel giudizio di primo grado e la documentazione da essa prodotta che attesterebbe la presenza di danni di entità maggiore. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nell'escludere il risarcimento del danno per mancata disponibilità del bene, in quanto aveva documentato che il contratto d'affitto stipulato con Pt_1 scadeva il 14.7.2016 e, pertanto, le dovrebbero Parte_2 essere riconosciuti i costi sostenuti per i canoni di locazione dalla data del decreto di trasferimento (8.2.2017) all'effettiva data di rilascio e per tutto il tempo necessario a ripristinare l'immobile danneggiato. Nel complesso, il danno andrebbe ricalcolato nella somma di euro 142.786,40 oltre VA, previa chiamata a chiarimenti del CTU o, in subordine, rinnovazione della perizia.
4.2 Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado laddove ha rigettato le domande da essa formulate nei confronti del notaio e di sul presupposto della mancanza di prova della colpa dei Per_1 CP_1
pagina 11 di 19 predetti e del nesso eziologico. Secondo i compiti del custode non Pt_1 sono solo quelli a lui attribuiti nell'ordinanza di nomina del Giudice dell'esecuzione, ma quelli previsti dall'art. 65 c.p.c., in particolare il dovere di
“conservazione del bene”. Il notaio non avrebbe dato prova della segnalazione di Cont condotte di danno da parte dell'esecutata , né dell'espletamento di visite periodiche per verificare lo stato dell'immobile a partire dal 25.10.2011 e sino all'11.7.2017. Inoltre, non costituirebbero prova della diligenza del notaio l'aver ottenuto la liberazione dell'immobile (trattandosi di un atto dovuto), la riconsegna delle chiavi (che non esonerava il notaio dall'obbligo di vigilare sulla conservazione del bene) e il cambio delle serrature (di cui sarebbe ignota la data di esecuzione) in quanto dopo l'11.4.2027 il custode aveva scelto, senza autorizzazione e consapevole di alcune criticità anche causate dall'ampiezza Cont dell'immobile, di permettere a l'accesso all'immobile per sgomberarlo. Infine, il notaio avrebbe non dovuto inviare un solo uomo (il ) a sorvegliare le Per_3 operazioni di sgombero e, in ogni caso, avrebbe dovuto vigilare sull'attività del
. Per_3
4.3 Con il terzo motivo, l'appellante impugna il capo di sentenza che l'ha condannata al pagamento delle spese legali a favore del notaio e di : dalla CP_1 richiesta riforma della sentenza dovrebbe discendere la riforma anche in punto spese di lite.
5. Il notaio costituitosi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità NA dell'appello e contesta la fondatezza dei motivi proposti da sia in Pt_1 relazione al quantum liquidato dal Tribunale, sia in relazione alla sua responsabilità. Evidenzia, a tal fine, che l'assunto secondo cui egli nulla aveva fatto dal 25.10.2011 al 1° aprile 2017, oltre che irrilevante (i danni erano circoscritti al periodo immediatamente precedente al giugno 2017) sarebbe smentito dal fatto che sino all'aggiudicazione (6.10.2016), si erano svolti sette Cont tentativi di vendita non andati a buon fine. La sua scelta di permettere a di accedere all'immobile ai fini dello sgombero era stata autorizzata dal provvedimento di liberazione del G.E. (16.2.2017), che prevedeva che il custode dovesse liberare l'immobile “attraverso l'invito di provvedere allo sgombero”,
pagina 12 di 19 autorizzazione confermata all'udienza del 10.5.2017 e mai contestata da con reclamo ex art. 591-ter c.p.c. Inoltre, non avrebbe Pt_1 Pt_1 provato che, fino all'ingresso di ignoti nell'immobile (15.5.2017), egli fosse a conoscenza della necessità di disporre cautele ulteriori a tutela dell'immobile; in ogni caso, il 3.5.2017, una volta saputo dei possibili danneggiamenti, egli si era prontamente attivato.
5.1 Con appello incidentale, condizionato all'accoglimento del secondo motivo d'appello principale, il notaio censura la sentenza di primo grado nella Per_1 parte in cui ha liquidato in favore di l'importo (euro 52.500,00) relativo Pt_1 al costo di rifacimento dell'impianto elettrico, trattandosi di costi che Pt_1 avrebbe comunque dovuto sostenere, in quanto la situazione degli impianti era già compromessa a causa delle necessarie operazioni di rimozione degli impianti non oggetto di esecuzione.
5.2 Con l'appello incidentale il notaio lamenta che il Tribunale avrebbe Per_1 errato nel liquidare congiuntamente le spese di lite in suo favore e in favore di atteso che le loro difese, pur in parte coincidenti, non sarebbero state del CP_1 tutto sovrapponibili e, comunque, le parti erano assistite da difensori diversi.
6. , nel costituirsi, eccepisce l'inammissibilità e la fondatezza dell'appello CP_1 principale e propone appello incidentale, affidato a due motivi, con il quale si duole che il Tribunale abbia rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' e che abbia liquidato unitariamente le spese di lite sue e CP_1 del notaio Per_1
7. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni svolte dalle parti, ritiene il
Collegio che l'appello principale di sia parzialmente fondato, che Pt_1
l'appello incidentale del notaio sia fondato e che l'appello incidentale di Per_1
sia parzialmente fondato. CP_1
7.1 Vanno anzitutto disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. proposte dagli appellati in quanto nell'atto di appello è possibile riconoscere con sufficiente grado di certezza le parti della sentenza impugnata sottoposte a critica e le argomentazioni in fatto e diritto poste a fondamento di essa.
pagina 13 di 19 7.2 Il primo motivo dell'appello principale è parzialmente fondato.
È infondato per quanto riguarda la censura relativa alla quantificazione dei danni all'impianto elettrico, ai serramenti e ai sanitari, operata nella perizia dell'ing.
. Sul punto, le censure dell'appellante si risolvono nella Persona_4 sostanziale riproposizione delle osservazioni avanzate dal proprio CTP nel giudizio di AT, dott. , alle quali il CTU ha fornito dettagliata risposta Persona_7 nella perizia. In particolare:
- quanto ai danni all'impianto elettrico, il CTU, rispondendo alle osservazioni del
CTP attoreo, ha confermato la propria stima, specificando che tale stima era stata resa non solo sulla base della propria esperienza professionale nella progettazione impiantistica, ma anche sulla base di riscontri oggettivi ricevuti da parte di progettisti e imprese che operano nel settore con specifico riguardo al caso oggetto di valutazione;
- quanto ai danni ai serramenti, CTU ha precisato di aver tenuto conto, nella stima unitaria del danno, del “coefficiente di sfrido”;
- quanto ai danni ai sanitari, il CTU ha rilevato che la quantificazione del danno da parte del CTP attoreo, in realtà di poco superiore rispetto a quella da lui operata (2.525,00 a fronte di 1.600,00 stimati dal CTU), era frutto di una estrapolazione arbitraria del costo della manodopera, che egli aveva già compreso nel costo unitario prospettato nella perizia.
Le risposte del CTU alle osservazioni presentate dal CTP di (e da Pt_1 quest'ultima riproposte nel presente giudizio) sono esaustive e ben motivate, per cui ritiene il Collegio che non vi sia motivo per discostarsene. Neppure vi è motivo per disporre che il CTU ing. sia chiamato a rendere chiarimenti in merito Per_2 alla perizia, né che quest'ultima venga ripetuta, come richiesto dall'appellante in via istruttoria;
la relativa richiesta va, infatti, rigettata per le sopra esposte ragioni.
Il primo motivo d'appello principale è, invece, parzialmente fondato per quanto attiene al danno da mancata disponibilità del bene immobile.
L'appellante chiede un risarcimento pari all'importo del canone pagato alla società dal decreto di trasferimento (8.2.2017) al termine dei Parte_2
pagina 14 di 19 lavori di ripristino del bene (gennaio 2018), per un totale di euro 20.879,40 oltre
VA (come documento dai documenti 17, 18 e 18 bis dell'attrice in primo grado).
Ritiene il Collegio che l'appellante abbia diritto al rimborso dei soli canoni pagati da giugno 2017 a dicembre 2017, per un totale di sette mesi.
Infatti, prima del 1° giugno 2017 non ha avuto la disponibilità Pt_1 dell'immobile acquistato e, dunque, avrebbe comunque dovuto continuare a occupare l'immobile precedentemente locato.
Considerato che l'ultimo sopralluogo effettuato dal Consulente di ufficio si è svolto il 4.10.2017 e che il CTU ha stimato in più di un mese il tempo necessario al ripristino dell'immobile (un mese per il ripristino dell'impianto elettrico, due giorni dalla disponibilità dei materiali per i serramenti, due giorni dalla disponibilità dei materiali per il ripristino dei sanitari e dei rivestimenti dei bagni e quattro giorni per le finiture), all'appellante va riconosciuto l'importo di euro 14.615,58, oltre
VA, (euro 2.087,94 oltre iva x sette mensilità), somma che la stessa ha dovuto sopportare non avendo potuto trasferire la propria attività nell'immobile che si era aggiudicata in sede di esecuzione immobiliare e avendo, pertanto, dovuto proseguire l'attività in locazione presso altro immobile. Di tali pagamenti l'appellante ha fornito piena prova (doc. 17 e 18). Sull'importo capitale vanno aggiunti gli interessi legali maturati dai singoli pagamenti al saldo.
7.3 Prima di esaminare il secondo motivo di appello principale è necessario valutare la fondatezza del primo motivo di appello incidentale di , con il CP_1 quale si lamenta che il Tribunale non abbia riconosciuto la sua carenza di legittimazione passiva.
Tale assunto non può essere condiviso: sussiste la legittimazione passiva di rispetto alla domanda di risarcimento del danno proposta da in CP_1 Pt_1 quanto, nella fattispecie, viene in considerazione un titolo di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c. e, rispetto ad esso, la limitazione di responsabilità di cui allo statuto di , dalla stessa invocata (la responsabilità CP_1 per l'attività svolta in relazione agli incarichi ricevuti è esclusivamente del Notaio incaricato), non rileva.
pagina 15 di 19 7.4 Passando, ora, al secondo motivo dell'appello principale, appare corretta e condivisibile la valutazione del Giudice di primo grado in ordine all'assenza di responsabilità del notaio e di relativamente ai danni lamentati e Per_1 CP_1 subiti da Pt_1
Anzitutto, il riferimento dell'appellante alla presunta mancata attività del notaio dal 25.10.2011 (data dell'ordinanza di nomina del custode) all'11.4.2017 Per_1
è inconferente, atteso che lo stesso appellante ritiene che i danni all'immobile si siano verificati dopo l'11.4.2017.
Inoltre, la diligenza del notaio, coadiuvato da , nello svolgimento del suo CP_1 incarico, va valutata alla stregua del comportamento da questi esigibile in virtù dei compiti ad egli assegnati dal G.E., che meglio specificano quelli attribuiti al custode dalla legge.
Ritiene il Collegio che, nel comportamento del notaio e di non siano CP_1 ravvisabili gli estremi della colpa.
Dopo il cambio delle serrature dell'immobile e il bloccaggio delle porte e dei cancelli, avvenuto l'11.4.2017, (la data è confermata dalla deposizione Cont testimoniale di ) la scelta del custode, di permettere a di Persona_3 rientrare nell'immobile per asportarne i macchinari non pignorati, è da ritenersi conforme a diligenza e, comunque, non presenta un nesso di causalità rispetto al danno subito da Pt_1
Tale scelta, infatti si è basata 1) su quanto statuito dallo stesso G.E. nell'ordinanza di liberazione dell'immobile, con cui si ordinava al custode di dare avviso agli esecutati che i beni avrebbero dovuto essere sgomberati dagli stessi;
2) è stata segnalata dal custode al G.E. con apposita istanza del 13.4.2017, in cui si dava atto anche delle motivazioni per le quali il notaio aveva ritenuto Per_1 opportuno permettere l'accesso dell'esecutata nell'immobile ai fini dello sgombero.
Infatti, i costi di smaltimento avrebbero costituito un appesantimento dei costi a carico della procedura e tale aggravio non risultava giustificato alla luce dei fatti conosciuti e conoscibili dal custode in quel momento.
pagina 16 di 19 Cont Inoltre, l'accesso di all'immobile è sempre avvenuto su ordine del custode e sotto la sorveglianza di di e, dunque, con tutte le cautele Persona_3 CP_1 esigibili dal custode.
Alla luce delle circostanze da quest'ultimo conoscibili, infatti, non vi era la necessità di disporre di un controllo e di una sorveglianza capillare sull'immobile, seppur ampio. Ciò avrebbe certamente richiesto un impiego di ulteriori delegati del notaio, con conseguenti ulteriori costi, che apparivano all'epoca ingiustificati, anche considerato che, come riportato dal notaio nell'istanza del 13.4.2017,
l'esecutata aveva, sino a quel momento, collaborato effettuando già gran parte delle operazioni di sgombero.
D'altronde si deve ritenere che tale scelta sia stata condivisa dallo stesso G.E. che, all'udienza del 10.5.2017, fissata a seguito dell'istanza del 13.4.2017, invitava il delegato a procedere alle operazioni successive all'intervenuta aggiudicazione, dimostrando dunque di condividere la scelta del notaio.
Peraltro -come si evince dalle fotografie di cui al doc. 10 del notaio (che Per_1
, in qualità di teste ha confermato essere state scattate quel giorno)- Persona_3
Cont parte dei danni risalgono a prima del 14.4.2017, data del primo accesso di nell'immobile per compiere le attività di sgombero, sicché l'eventuale scelta del notaio di non permettere l'accesso all'esecutata per l'asporto dei Per_1 macchinari non avrebbe comunque potuto impedire tali danni.
Quando il notaio è venuto a conoscenza che qualcuno poteva essersi introdotto nell'immobile, invece, si è subito attivato denunciando l'accaduto, tenendo dunque un comportamento del tutto conforme a diligenza.
8. L'appello incidentale condizionato proposto dal notaio rimane Per_1 assorbito in conseguenza del rigetto del secondo motivo dell'appello principale.
9. L'appello incidentale proposto dal notaio e il secondo motivo di Per_1 appello incidentale proposto da , di contenuto analogo, sono fondati. CP_1
La liquidazione unitaria delle spese di lite del primo grado, per e il notaio CP_1
è ingiustificata in quanto dette parti nel giudizio di primo grado sono Per_1 state assistite da legali diversi.
pagina 17 di 19 Inoltre, le difese dagli stessi svolte, seppur sotto alcuni profili coincidenti (danno lamentato da e sua quantificazione), appaiono diversificate, come si Pt_1 evince con chiarezza dall'esame delle rispettive comparse di costituzione e risposta, delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e degli atti conclusivi
(difese del notaio articolate in fatto e diritto, eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dalla sola , istanze istruttorie formulate CP_1 soltanto dal notaio).
10. Alla luce della parziale riforma della sentenza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali, anche di primo grado, che seguono, da un lato, la soccombenza di CP_2 Controparte_2 nei confronti di dall'altro, la soccombenza di nei confronti di Pt_1 Pt_1
e di . NA CP_8
Nel rapporto tra e dette spese Controparte_2 Pt_1 sono liquidate, quanto al primo grado, nella misura già tassata dal Tribunale con la sentenza impugnata e, quanto al presente grado, come in dispositivo, sul decisum.
Nei rapporti tra e le parti appellate dette spese vengono liquidate per Pt_1 entrambi i gradi (scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00) come in dispositivo (senza fase istruttoria per il presente grado), secondo valori medi per il notaio e secondo valori minimi per ANPED, tenuto conto per Per_1 quest'ultima delle effettive caratteristiche dell'attività prestata e della non particolare difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 805/2023 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
- in parziale accoglimento dell'appello principale di e in parziale Parte_1 riforma della sentenza impugnata, determina l'ulteriore credito risarcitorio, rispetto a quanto disposto nella sentenza impugnata, spettante a Parte_1 nella somma di euro 14.615,58 oltre VA e interessi come in parte
[...] motiva;
- condanna a pagare a Controparte_2 Parte_1
pagina 18 di 19 l'ulteriore somma, rispetto a quanto disposto nella sentenza impugnata, pari a euro 14.615,58, oltre VA e interessi come in parte motiva;
- in accoglimento dell'appello incidentale di e in parziale NA accoglimento dell'appello incidentale di e in parziale riforma della CP_1 sentenza appellata, condanna a corrispondere a Pt_1 NA
e ad le spese di lite del primo grado di giudizio che liquida, in favore di CP_1
in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali NA
(15%), VA e CPA come per legge, e in favore di in euro 7.052,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali (15%), VA e CPA come per legge;
- condanna a corrispondere a Controparte_2 Parte_1 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo
[...] grado in euro 786,00 per anticipazioni e in euro in euro 17.278,00 per compensi, e quanto al presente grado in euro 1.138,50 per anticipazioni e in euro 3.966,00 per compensi, il tutto con rimborso forfettario delle spese generali (15%), VA e CPA;
- condanna a corrispondere a le spese di lite Parte_1 NA del grado che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), VA e CPA come per legge;
- condanna a corrispondere ad le spese di lite del grado Parte_1 CP_1 che liquida in euro 4.997,00 per compensi, oltre spese generali (15%), VA e
CPA come per legge.
Venezia, camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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