Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1075/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. N. 1075/2024 promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. CP_1
ENEA CIRI, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...] con il patrocinio degli CP_2
Avv.ti FRANCESCO CARSILI e GIORGIO MORICCIANI, parte elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cumulo di domande di separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso depositato il 28.06.2024 ha chiesto la pronuncia della separazione dal CP_1 coniuge esponendo che il matrimonio è stato celebrato in Narni (TR) in data CP_2
05.10.1991 e che dall'unione sono nati due figli: in data 13.08.1993, maggiorenne Persona_1
e autonomo e in data 15.07.2007, minorenne studente, e deducendo, a fondamento Persona_2 della domanda, che nel corso del tempo i rapporti tra i coniugi erano venuti a deteriorarsi e che gli stessi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avrebbero più una unione affettiva e sentimentale con venir meno della comunione materiale e spirituale. La ricorrente ha rappresentato che la famiglia ha sempre risieduto in una abitazione in locazione, con canone di € 400,00 mensili;
ha esposto, inoltre, di svolgere il lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato presso società provata, con reddito mensile di euro 900,00 circa, mentre il resistente, parimente dipendente di società privata percepirebbe redditi più elevati pari a circa euro 1.600,00 mensili. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con assegnazione a sé della casa coniugale con tutti i beni ivi contenuti;
affidamento condiviso del minore con Per_2 collocazione presso la residenza materna e con libero diritto di visita del padre;
determinando in €
350,00 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento del figlio minore , oltre CP_2 Per_2
Istat annuale e ripartizione del 50% ciascuno delle spese straordinarie per il figlio minore , Per_2 secondo quanto indicato dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Terni;
ponendo a carico del resistente contributo di € 200,00 per il mantenimento della stessa ricorrente oltre Istat annuale;
con assegnazione per intero dell'assegno unico alla ricorrente;
ponendo a carico di le spese per CP_2 il passaggio di proprietà in favore della ricorrente per l'autovettura VW Golf tg. ET502TD; con vittoria di spese.
Si è costituito non opponendosi alla richiesta di separazione, sussistendone i CP_2 presupposti, formulando inoltre invia riconvenzionale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, all'esito della pronuncia della separazione e del verificarsi dei presupposti normativi, contestando, nel merito, quanto dedotto da controparte. Il resistente ha rappresentato di aderire al regime di affidamento condiviso del figlio minore e alla volontà della ricorrente di Per_2 voler continuare a vivere nella abitazione coniugale, con onere a carico della stessa per il pagamento del relativo canone di locazione. Il resistente ha, invece, ritenuto sproporzionato il contributo al mantenimento richiesto dalla ricorrente per il figlio , in ragione delle ridotte capacità Per_2 economiche in capo allo stesso e ha, infine, chiesto il rigetto della richiesta della controparte di contributo al proprio mantenimento ritenendo sufficienti i redditi percepiti dalla . Tanto CP_1 premesso, il resistente ha chiesto dichiarare la separazione personale dei coniugi;
con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che vi vivrà con il figlio;
disponendo che nulla sia dovuto Per_2
a titolo di mantenimento in favore dell'altro coniuge;
e ponendo a carico di un assegno CP_2 mensile di euro 250,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio , oltre rivalutazione Istat Per_2
e 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Terni e dell'assegno unico per il figlio;
dichiarando la cessazione degli effetti civile del matrimonio;
con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, all'udienza di comparizione delle parti del 28.10.2024:
la ricorrente ha dichiarato svolgere attività lavorativa come addetta alle pulizie con retribuzione mensile netta di euro 900,00 circa, oltre rimborsi spese per i trasferimenti di euro 200-300, di non avere proprietà immobiliari e di vivere in abitazione in locazione con canone locatizio di euro 400,00, allo stato corrisposto dal resistente convivente;
il resistente ha dichiarato di essere operaio con retribuzione mensile netta di euro 1.400 - 1.450 circa per 13 mensilità, di vivere nella casa familiare con canone di euro 400, di essere proprietario di immobile ricevuto in eredità al 50 % con la sorella, da ristrutturare.
La Presidente ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa:
- assegnazione della casa familiare alla madre, disponendo che il padre la rilasci entro il 31 dicembre
2024;
- affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e Per_2 possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con sé due pomeriggi a settimana a settimana alterni, per metà delle festività;
- determinazione del contributo da porre carico del padre per il mantenimento del figlio in euro 300,00 mensili oltre Istat annuale con decorrenza dal 1° gennaio 2025, data di rilascio della casa familiare;
- spese straordinarie al 50% tra le parti come da protocollo dell'intestato Tribunale;
- assegno unico per il figlio percepito per intero dalla madre;
- spese compensate.
I difensori delle parti hanno chiesto termine per valutare la proposta conciliativa oggi formulata.
Alla successiva udienza non avendo la ricorrente accettato la proposta conciliativa, la Presidente delegata ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, assegnando la casa familiare alla ricorrente disponendo che il resistente la rilasci entro il 31 dicembre 2024; disponendo l'affidamento del figlio minore Per_2 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con previsione che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio, salvo diverso accordo scritto tra le parti, per due pomeriggi a settimana e a fine settimana alterni, oltre che per metà delle festività scolastiche e per 15 giorni durante le vacanze estive;
determinando in euro 300 mensili il contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio, oltre ISTAT annuale, contributo che avrà decorrenza dal 1 gennaio 2025 (in considerazione della data di rilascio da parte del resistente della casa familiare ) ovvero dal mese di dicembre talora il padre dovesse rilasciare prima la casa familiare, da corrisponde entro il giorno 15 di ogni mese;
ponendo a carico dei genitori il 50% delle spese straordinarie determinate come da Protocollo dell'intestato Tribunale;
disponendo che l'assegno unico per il figlio venisse percepito per intero dalla madre;
rigettando, allo stato, la richiesta di contributo al mantenimento formulata dalla ricorrente;
rimettendo, quindi, la decisone al Collegio per la pronuncia sullo status.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sullo status, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c, ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero in data 03.12.2024.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Persistendo un contrasto sulle ulteriori domande, il giudizio deve proseguire per la relativa istruttoria, come da ordinanza emessa in data odierna.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e per il matrimonio CP_1 CP_2 celebrato in Narni (TR), in data 05.10.1991;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di NARNI
(TR) (atto n. 122, parte 2, serie A, dell'anno 1991)
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data odierna;
Così deciso nella camera di consiglio, in data 29.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti