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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
(Segue verbale dell'udienza del 19 marzo 2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 19 marzo 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9857 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014, proposta da
, esercente impresa individuale sotto la ditta Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Parte_2
di posta elettronica certificata dell'avv. Daniela Garau, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della citazione
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Gianluca Aleppi, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso per ingiunzione
OPPOSTA
E CON LA CHIAMATA DI elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Controparte_2
elettronica certificata dell'avv. Monica Pinna, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione a ministero di nuovo difensore
TERZO CHIAMATO
1 (Segue verbale dell'udienza del 19 marzo 2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17 novembre 2014, la ditta Parte_3
ha convenuto in giudizio la in opposizione al
[...] Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 2767/2014, depositato il 14 ottobre 2014 e notificato il 22 ottobre 2014, per il pagamento della somma complessiva di Euro 29.645,00, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di residui corrispettivi di forniture di prodotti ittici, in riferimento a plurime fatture, eccependo la nullità del decreto per indeterminatezza del credito ed insufficienza della documentazione e il pagamento del debito relativo alla merce acquistata per il tramite di e Controparte_2
chiedendo, pertanto, previa autorizzazione alla chiamata in causa di quest'ultimo, in via principale, la dichiarazione di nullità o la revoca del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, la manleva da ogni conseguenza di lite, da porsi a carico del terzo chiamato.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento Controparte_1
dei motivi dedotti e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
Chiamato in causa, si è costituito in giudizio , aderendo alle Controparte_2
difese dell'opponente, in relazione al pagamento dei corrispettivi, e concludendo per l'annullamento del decreto e per l'accertamento dell'inesistenza di alcun debito da parte sua.
Il processo, interrottosi di diritto per effetto della cancellazione volontaria dall'albo dell'unico procuratore rimasto di , è stato riassunto Controparte_2
dall'opponente nei confronti sia dell'opposta che del terzo chiamato.
Con la prima memoria di trattazione, la parte opposta ha integrato le conclusioni con la richiesta di condanna delle controparti per lite temeraria.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e prova per testi, nonché ordine di esibizione e giuramento suppletorio, più volte tenuta in decisione e rimessa in trattazione.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
2 (Segue verbale dell'udienza del 19 marzo 2025)
***
1. I motivi di opposizione dedotti avverso il decreto ingiuntivo ed i motivi addotti a sostegno della domanda di pagamento sono i seguenti.
1.1. La ditta ha esposto quanto segue: che Parte_3
non veniva precisato quali fossero le fatture insolute, ragion per cui si eccepisce la nullità del decreto per indeterminatezza del credito ed insufficienza della documentazione;
che l'opponente provvedeva sempre a pagare puntualmente la merce, in quanto le veniva consegnata dall'intermediario, a suo dire mandatario dell'opposta, , il quale, dopo averla ritirata presso il mercato ittico Controparte_2
di Cagliari, la trasportava fino all'opponente; che quest'ultima, contestualmente alla consegna, ogni sabato pagava quanto dovuto per la merce, con denaro contante, a mani del , il quale consegnava il denaro a CP_2 Persona_1
legale rappresentante dell'opposta, e dopo due o tre giorni consegnava le relative fatture all'opponente; che tale modalità di pagamento veniva adottata per ben dieci anni;
che mai alle fatture veniva apposta la dicitura per quietanza, in ragione del rapporto di fiducia intercorrente tra le parti.
1.2. La ha esposto in replica quanto segue: che la Controparte_1
medesima vendeva prodotti ittici, nello specifico mitili, ed in conseguenza di ciò emetteva le fatture indicate in sede monitoria;
che l'opposta non si avvaleva di nessun intermediario o mandatario per la vendita e tanto meno per l'incasso di somme di denaro;
che l'opponente, invece, dava incarico al suo mandatario di recarsi presso il mercato civico ed effettuare acquisti;
che la merce in questione, tuttavia, non era stata mai pagata;
che la società per lungo tempo aveva tentato di trovare una soluzione bonaria, preferendo non sospendere le vendite alla ditta
Mocci.
1.3. ha esposto in replica quanto segue: che il medesimo Controparte_2
agiva come interposta persona, facendo da tramite per la consegna della merce, per il pagamento del dovuto e per la trasmissione delle relative fatture;
che egli riceveva in contanti dall'opponente gli importi corrispondenti alle fatture, consegnate ogni martedì successivo al sabato in cui veniva accettato il pagamento
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da parte dell'opposta; che le somme consegnate dall'opponente venivano poi da lui riversate a mani dei figli di il quale gli rilasciava le fatture Persona_1
da riconsegnare all'altra parte;
che le stesse mai venivano quietanzate, a motivo del rapporto di fiducia, presumibile dal lungo scambio intercorso;
che la funzione di intermediario veniva svolta dal terzo chiamato senza remunerazione, in occasione dello svolgimento della sua attività di trasportatore per conto di altra ditta;
che nonostante il mercato ittico di Cagliari, nel suo regolamento, prevedesse per il pagamento il termine di quindici giorni e, in caso di inadempienza, il divieto di nuovi acquisti presso lo stesso mercato, il terzo chiamato continuava ad acquistare merce dall'opposta per conto dell'opponente, attività altrimenti preclusa.
2. L'opposizione, nella parte relativa all'eccezione di nullità del decreto per indeterminatezza della domanda e per difetto di prova scritta, è manifestamente infondata. Il provvedimento monitorio è stato validamente concesso su ricorso per ingiunzione, determinato nel contenuto per relationem, in base a una serie di fatture emesse per forniture di prodotti ittici, indicate in dettaglio nell'elenco delle partite aperte. Le fatture risultano annotate nelle scritture contabili d'impresa, per gli anni tra il 2011 e il 2012, e precisamente nelle corrispondenti pagine del libro giornale, prodotto per estratto autentico. Costituendo questi ultimi documenti prova scritta del diritto fatto valere, a norma degli artt. 633, comma primo, n. 1), e
634, comma secondo, cod. proc. civ., idonea e sufficiente alla pronuncia d'ingiunzione per il pagamento della somma complessiva domandata, si è dimostrata sussistente la condizione di ammissibilità della domanda nel procedimento monitorio ed il decreto ingiuntivo non può essere dichiarato nullo.
Non serve andare oltre, perché un conto è la prova scritta richiesta nella fase sommaria del procedimento di ingiunzione ed un altro quella richiesta nella fase di merito, ai fini della verifica della pretesa a cognizione piena, posto che l'oggetto del giudizio di opposizione non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità della domanda e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto
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in contestazione.
2. L'opposizione, nella parte relativa all'eccezione di pagamento dei corrispettivi, è infondata.
2.1. Secondo la giurisprudenza consolidata, è vero che colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto, ma se quest'ultimo eccepisce di aver eseguito la prestazione richiesta e, così comportandosi, ammette implicitamente di aver contratto l'obbligazione, pur affermando di averla adempiuta, tale onere probatorio viene meno e, quindi, spetterà allo stesso convenuto dimostrare il proprio assunto difensivo, in base al principio per il quale chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda (Cass. n. 7860 del 1995; conf. nn. 1554 del 2005,
14610 del 2014 e 19333 del 2017).
2.2. Nella specie, l'opponente ha dedotto il pagamento tempestivo dei corrispettivi dei prodotti ittici forniti, con cadenza settimanale, a distanza di pochi giorni dalle singole consegne, indicando nel terzo un mandatario della fornitrice;
l'opposta, al contrario, ha vantato il credito per determinate partite, in relazione alle fatture rimaste insolute, indicando nel terzo un mandatario della cliente;
il terzo chiamato, dal canto suo, ha riconosciuto la sua interposizione, descritta come a titolo gratuito, nell'esecuzione delle consegne e dei relativi pagamenti, in occasione dei trasporti da lui compiuti sullo stesso tragitto.
2.3. Ciò premesso, si deve prendere per pacifico il sorgere del credito derivante dagli intercorsi rapporti – non un unico rapporto, ma una pluralità di rapporti, tanti quante le singole forniture, ciascuna oggetto di una diversa compravendita, in difetto di un sottostante contratto di somministrazione, da nessuno dedotto, al di là dell'abitualità degli ordini – non essendo sorta contestazione sull'adempimento dell'obbligazione della venditrice di consegnare all'acquirente i prodotti ittici acquistati, né sulla qualità né sulla quantità indicate né sui prezzi unitari applicati né sugli importi totali addebitati per le singole partite di merce, laddove si rende necessario valutare tutte le prove offerte dalle
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parti – non le dichiarazioni rese nel libero interrogatorio delle parti, non costituenti prova piena in danno delle parti stesse e nemmeno concludenti per esser utilizzate come argomenti di prova, nel caso in esame, sul fatto decisivo e controverso, nei suoi limiti temporali ed oggettivi – per stabilire se fosse stata esattamente adempiuta l'obbligazione di pagare il prezzo per le più recenti forniture e, in tal modo, verificare il saldo del conto ed il residuo eventualmente a debito dell'acquirente.
2.4. In base a quello che risulta dalle due dichiarazioni sottoscritte da
[...]
, prodotte in giudizio da e non disconosciute dal terzo CP_2 Parte_3
chiamato, la prima stesa su un foglio bianco e la seconda in calce a una copia dell'elenco delle partite aperte, dichiarazioni prive di valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente in un processo con pluralità di parti e dotate di efficacia probatoria di confessione stragiudiziale limitatamente al fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole alla chiamante, il “consegnav[a] CP_2
a titolo di favore tutta la merce che la ditta ordinava, chiamando[lo] al Pt_3
telefono, alla , “ogniqualvolta consegnava la merce alla ditta CP_1 Pt_3
riceveva da questa, ogni sabato, l'importo complessivo di tutta la merce consegnata durante la settimana” e “questi soldi o li consegnava al titolare [della
( ) o ai figli”; secondo quanto dichiarato, inoltre, “gli CP_1 Parte_4
importi relativi alle fatture […] indicate sono stati tutti pagati dalla ditta Pt_3
con denaro contante consegnato [a lui] e poi [da lui] consegnato subito alla CP_1
.
[...]
2.5. In base a quello che risulta dalle testimonianze ammesse ed assunte ad istanza dell'opponente, in rilevante numero, nessuna delle domande formulate dalla parte istante e nessuna delle risposte rese dai testi riguarda il fatto decisivo e controverso – l'unico da provare – della effettiva consegna a destinazione del denaro contante affidato dalla ditta Mocci al per il pagamento dei CP_2
corrispettivi delle specifiche forniture intervenute nel periodo in contestazione, cioè per l'esatto ammontare e senza il minimo ammanco, fin nelle mani di legale rappresentante della o di altri Persona_1 Controparte_1
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legittimati a ricevere il pagamento per conto della società, presso il box ad essa assegnato.
2.6. In base a quello che risulta dalla testimonianza ammessa ed assunta ad istanza del terzo chiamato, il teste , titolare di un allevamento ittico, Tes_1
premesso di esser solito incontrare il a Cagliari, in via La Playa, CP_2
all'interno del mercato ittico comunale, ha dichiarato di aver assistito “molte volte” al pagamento eseguito dal per conto della ditta presso il CP_2 Pt_3
box della società oltre che al ritiro della merce destinata alla CP_1
medesima acquirente;
richiesto di rendere chiarimenti sul punto, peraltro, il teste ha circoscritto temporalmente il fatto da lui descritto agli anni 2009, 2010 e 2011.
2.7. In base a quello che risulta dalle testimonianze ammesse ed assunte ad istanza dell'opposta, e figli di CP_3 Controparte_4 Per_1
chiamati come testi, alla domanda se fosse stato ricevuto dalla società,
[...]
anche a loro cura, il pagamento del saldo delle fatture esibite, per il totale in questione, attraverso la consegna del denaro occorrente per l'estinzione del debito da parte del , incaricato dalla ditta Mocci, hanno risposto negativamente CP_2
entrambi.
2.8. In base a quello che risulta dal giuramento suppletorio deferito d'ufficio all'opposta, al fine di stabilire se la società avesse ricevuto il pagamento dei corrispettivi dei prodotti ittici forniti a per il tramite di Parte_3 [...]
, in relazione alle fatture poste a base del ricorso per ingiunzione, in CP_2
contanti, con cadenza settimanale, legale rappresentante della Persona_1
comparso in udienza per giurare, secondo la formula stabilita, Controparte_1 ha dichiarato testualmente “giuro che non ho preso niente”.
2.9. All'esito dell'istruttoria, nel decidere la causa, deve ritenersi non raggiunta la prova piena del pagamento dei corrispettivi specificamente domandati, relativi ai prodotti ittici forniti negli anni tra il 2011 e il 2012, per l'ultimo e più recente periodo della relazione commerciale di durata decennale intrattenuta dalle parti, poiché: a) non è possibile trarre la prova presuntiva dell'esatto adempimento dall'asserita osservanza di prescrizioni poste dal
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regolamento del mercato ittico comunale, tentando di risalire al fatto ignoto sulla base della disciplina del rapporto concessorio tra l'ente locale e l'esercente; b) la confessione stragiudiziale fatta dal terzo chiamato all'opponente forma piena prova contro il suo autore, in riferimento alla ricezione del denaro contante destinato al pagamento dei corrispettivi, dimostrando con certezza la ricezione dei mezzi necessari per l'adempimento dell'obbligazione contratta ogni settimana per conto della mandante, dunque la disponibilità della provvista, e non l'estinzione del debito;
c) non è sufficiente ed è perfino contraddittoria la prova testimoniale della dazione delle somme dovute per le forniture alle singole scadenze, riguardando periodi diversi e, quindi, debiti diversi;
d) nemmeno il giuramento suppletorio è servito a superare la condizione di semiplena probatio, lasciando l'eccezione di pagamento, anche se non del tutto sfornita di prova, in definitiva non pienamente provata.
2.10. Sussiste, pertanto, il diritto fatto valere in via d'ingiunzione.
3. La domanda di manleva, infine, è manifestamente fondata: pure in caso di mandato gratuito, infatti, il mandatario non solo ha l'obbligo di rendere il conto della gestione, ma se riceve cose destinate al mandante o da lui consegnate e riservate ad altri ha anche l'obbligo di custodirle fino alla consegna, ex artt. 1177,
1713 e 1718 cod. civ. (cfr. Cass. nn. 12089 del 2007 e 10434 del 2014), ed è proprio ciò che ricorre, nel caso in esame, avendo il terzo chiamato per sua ammissione ricevuto ogni settimana denaro contante, in occasione ed a causa di acquisti di merci compiuti a distanza con il suo intervento, e dovendo rispondere, di fronte alla mandante, della mancata rimessione di quanto dovuto alla venditrice, la quale è rimasta in attesa di riscuotere il residuo credito, per la somma complessiva non pagata ed ingiunta, con responsabilità del mandatario estesa alle conseguenze dannose del suo inadempimento apprezzabili nell'ambito dell'obbligazione derivante dal rapporto principale, tanto per capitale quanto per interessi.
4. Conclusivamente, l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo;
la domanda di manleva, invece, va
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accolta.
5. Il regolamento delle spese di lite dipende dalle posizioni processuali assunte dalle parti. Nel rapporto tra l'opponente e l'opposta, le spese di lite seguono la soccombenza della prima e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quarto scaglione. Nel rapporto tra l'opponente e il terzo chiamato, le spese di lite seguono, viceversa, la soccombenza di quest'ultimo e sono liquidate in dispositivo, secondo gli stessi criteri.
6. Nulla è da riconoscere, da ultimo, a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, trattandosi di una forma di responsabilità che presuppone, oltre a un esito processuale di totale soccombenza di una parte, l'abuso del processo, escluso dal carattere non pretestuoso delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'opposizione, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) accoglie la domanda di manleva e condanna al pagamento, in Controparte_2
favore di della stessa somma da questa dovuta alla Parte_3 CP_1
[...]
3) condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in Euro 7.616,00, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) condanna il terzo chiamato al rimborso, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in Euro 7.616,00, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 19 marzo 2025.
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Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 19 marzo 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9857 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014, proposta da
, esercente impresa individuale sotto la ditta Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Parte_2
di posta elettronica certificata dell'avv. Daniela Garau, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della citazione
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Gianluca Aleppi, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso per ingiunzione
OPPOSTA
E CON LA CHIAMATA DI elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Controparte_2
elettronica certificata dell'avv. Monica Pinna, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione a ministero di nuovo difensore
TERZO CHIAMATO
1 (Segue verbale dell'udienza del 19 marzo 2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17 novembre 2014, la ditta Parte_3
ha convenuto in giudizio la in opposizione al
[...] Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 2767/2014, depositato il 14 ottobre 2014 e notificato il 22 ottobre 2014, per il pagamento della somma complessiva di Euro 29.645,00, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di residui corrispettivi di forniture di prodotti ittici, in riferimento a plurime fatture, eccependo la nullità del decreto per indeterminatezza del credito ed insufficienza della documentazione e il pagamento del debito relativo alla merce acquistata per il tramite di e Controparte_2
chiedendo, pertanto, previa autorizzazione alla chiamata in causa di quest'ultimo, in via principale, la dichiarazione di nullità o la revoca del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, la manleva da ogni conseguenza di lite, da porsi a carico del terzo chiamato.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento Controparte_1
dei motivi dedotti e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
Chiamato in causa, si è costituito in giudizio , aderendo alle Controparte_2
difese dell'opponente, in relazione al pagamento dei corrispettivi, e concludendo per l'annullamento del decreto e per l'accertamento dell'inesistenza di alcun debito da parte sua.
Il processo, interrottosi di diritto per effetto della cancellazione volontaria dall'albo dell'unico procuratore rimasto di , è stato riassunto Controparte_2
dall'opponente nei confronti sia dell'opposta che del terzo chiamato.
Con la prima memoria di trattazione, la parte opposta ha integrato le conclusioni con la richiesta di condanna delle controparti per lite temeraria.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e prova per testi, nonché ordine di esibizione e giuramento suppletorio, più volte tenuta in decisione e rimessa in trattazione.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
2 (Segue verbale dell'udienza del 19 marzo 2025)
***
1. I motivi di opposizione dedotti avverso il decreto ingiuntivo ed i motivi addotti a sostegno della domanda di pagamento sono i seguenti.
1.1. La ditta ha esposto quanto segue: che Parte_3
non veniva precisato quali fossero le fatture insolute, ragion per cui si eccepisce la nullità del decreto per indeterminatezza del credito ed insufficienza della documentazione;
che l'opponente provvedeva sempre a pagare puntualmente la merce, in quanto le veniva consegnata dall'intermediario, a suo dire mandatario dell'opposta, , il quale, dopo averla ritirata presso il mercato ittico Controparte_2
di Cagliari, la trasportava fino all'opponente; che quest'ultima, contestualmente alla consegna, ogni sabato pagava quanto dovuto per la merce, con denaro contante, a mani del , il quale consegnava il denaro a CP_2 Persona_1
legale rappresentante dell'opposta, e dopo due o tre giorni consegnava le relative fatture all'opponente; che tale modalità di pagamento veniva adottata per ben dieci anni;
che mai alle fatture veniva apposta la dicitura per quietanza, in ragione del rapporto di fiducia intercorrente tra le parti.
1.2. La ha esposto in replica quanto segue: che la Controparte_1
medesima vendeva prodotti ittici, nello specifico mitili, ed in conseguenza di ciò emetteva le fatture indicate in sede monitoria;
che l'opposta non si avvaleva di nessun intermediario o mandatario per la vendita e tanto meno per l'incasso di somme di denaro;
che l'opponente, invece, dava incarico al suo mandatario di recarsi presso il mercato civico ed effettuare acquisti;
che la merce in questione, tuttavia, non era stata mai pagata;
che la società per lungo tempo aveva tentato di trovare una soluzione bonaria, preferendo non sospendere le vendite alla ditta
Mocci.
1.3. ha esposto in replica quanto segue: che il medesimo Controparte_2
agiva come interposta persona, facendo da tramite per la consegna della merce, per il pagamento del dovuto e per la trasmissione delle relative fatture;
che egli riceveva in contanti dall'opponente gli importi corrispondenti alle fatture, consegnate ogni martedì successivo al sabato in cui veniva accettato il pagamento
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da parte dell'opposta; che le somme consegnate dall'opponente venivano poi da lui riversate a mani dei figli di il quale gli rilasciava le fatture Persona_1
da riconsegnare all'altra parte;
che le stesse mai venivano quietanzate, a motivo del rapporto di fiducia, presumibile dal lungo scambio intercorso;
che la funzione di intermediario veniva svolta dal terzo chiamato senza remunerazione, in occasione dello svolgimento della sua attività di trasportatore per conto di altra ditta;
che nonostante il mercato ittico di Cagliari, nel suo regolamento, prevedesse per il pagamento il termine di quindici giorni e, in caso di inadempienza, il divieto di nuovi acquisti presso lo stesso mercato, il terzo chiamato continuava ad acquistare merce dall'opposta per conto dell'opponente, attività altrimenti preclusa.
2. L'opposizione, nella parte relativa all'eccezione di nullità del decreto per indeterminatezza della domanda e per difetto di prova scritta, è manifestamente infondata. Il provvedimento monitorio è stato validamente concesso su ricorso per ingiunzione, determinato nel contenuto per relationem, in base a una serie di fatture emesse per forniture di prodotti ittici, indicate in dettaglio nell'elenco delle partite aperte. Le fatture risultano annotate nelle scritture contabili d'impresa, per gli anni tra il 2011 e il 2012, e precisamente nelle corrispondenti pagine del libro giornale, prodotto per estratto autentico. Costituendo questi ultimi documenti prova scritta del diritto fatto valere, a norma degli artt. 633, comma primo, n. 1), e
634, comma secondo, cod. proc. civ., idonea e sufficiente alla pronuncia d'ingiunzione per il pagamento della somma complessiva domandata, si è dimostrata sussistente la condizione di ammissibilità della domanda nel procedimento monitorio ed il decreto ingiuntivo non può essere dichiarato nullo.
Non serve andare oltre, perché un conto è la prova scritta richiesta nella fase sommaria del procedimento di ingiunzione ed un altro quella richiesta nella fase di merito, ai fini della verifica della pretesa a cognizione piena, posto che l'oggetto del giudizio di opposizione non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità della domanda e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto
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in contestazione.
2. L'opposizione, nella parte relativa all'eccezione di pagamento dei corrispettivi, è infondata.
2.1. Secondo la giurisprudenza consolidata, è vero che colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto, ma se quest'ultimo eccepisce di aver eseguito la prestazione richiesta e, così comportandosi, ammette implicitamente di aver contratto l'obbligazione, pur affermando di averla adempiuta, tale onere probatorio viene meno e, quindi, spetterà allo stesso convenuto dimostrare il proprio assunto difensivo, in base al principio per il quale chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda (Cass. n. 7860 del 1995; conf. nn. 1554 del 2005,
14610 del 2014 e 19333 del 2017).
2.2. Nella specie, l'opponente ha dedotto il pagamento tempestivo dei corrispettivi dei prodotti ittici forniti, con cadenza settimanale, a distanza di pochi giorni dalle singole consegne, indicando nel terzo un mandatario della fornitrice;
l'opposta, al contrario, ha vantato il credito per determinate partite, in relazione alle fatture rimaste insolute, indicando nel terzo un mandatario della cliente;
il terzo chiamato, dal canto suo, ha riconosciuto la sua interposizione, descritta come a titolo gratuito, nell'esecuzione delle consegne e dei relativi pagamenti, in occasione dei trasporti da lui compiuti sullo stesso tragitto.
2.3. Ciò premesso, si deve prendere per pacifico il sorgere del credito derivante dagli intercorsi rapporti – non un unico rapporto, ma una pluralità di rapporti, tanti quante le singole forniture, ciascuna oggetto di una diversa compravendita, in difetto di un sottostante contratto di somministrazione, da nessuno dedotto, al di là dell'abitualità degli ordini – non essendo sorta contestazione sull'adempimento dell'obbligazione della venditrice di consegnare all'acquirente i prodotti ittici acquistati, né sulla qualità né sulla quantità indicate né sui prezzi unitari applicati né sugli importi totali addebitati per le singole partite di merce, laddove si rende necessario valutare tutte le prove offerte dalle
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parti – non le dichiarazioni rese nel libero interrogatorio delle parti, non costituenti prova piena in danno delle parti stesse e nemmeno concludenti per esser utilizzate come argomenti di prova, nel caso in esame, sul fatto decisivo e controverso, nei suoi limiti temporali ed oggettivi – per stabilire se fosse stata esattamente adempiuta l'obbligazione di pagare il prezzo per le più recenti forniture e, in tal modo, verificare il saldo del conto ed il residuo eventualmente a debito dell'acquirente.
2.4. In base a quello che risulta dalle due dichiarazioni sottoscritte da
[...]
, prodotte in giudizio da e non disconosciute dal terzo CP_2 Parte_3
chiamato, la prima stesa su un foglio bianco e la seconda in calce a una copia dell'elenco delle partite aperte, dichiarazioni prive di valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente in un processo con pluralità di parti e dotate di efficacia probatoria di confessione stragiudiziale limitatamente al fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole alla chiamante, il “consegnav[a] CP_2
a titolo di favore tutta la merce che la ditta ordinava, chiamando[lo] al Pt_3
telefono, alla , “ogniqualvolta consegnava la merce alla ditta CP_1 Pt_3
riceveva da questa, ogni sabato, l'importo complessivo di tutta la merce consegnata durante la settimana” e “questi soldi o li consegnava al titolare [della
( ) o ai figli”; secondo quanto dichiarato, inoltre, “gli CP_1 Parte_4
importi relativi alle fatture […] indicate sono stati tutti pagati dalla ditta Pt_3
con denaro contante consegnato [a lui] e poi [da lui] consegnato subito alla CP_1
.
[...]
2.5. In base a quello che risulta dalle testimonianze ammesse ed assunte ad istanza dell'opponente, in rilevante numero, nessuna delle domande formulate dalla parte istante e nessuna delle risposte rese dai testi riguarda il fatto decisivo e controverso – l'unico da provare – della effettiva consegna a destinazione del denaro contante affidato dalla ditta Mocci al per il pagamento dei CP_2
corrispettivi delle specifiche forniture intervenute nel periodo in contestazione, cioè per l'esatto ammontare e senza il minimo ammanco, fin nelle mani di legale rappresentante della o di altri Persona_1 Controparte_1
6 (Segue verbale dell'udienza del 19 marzo 2025)
legittimati a ricevere il pagamento per conto della società, presso il box ad essa assegnato.
2.6. In base a quello che risulta dalla testimonianza ammessa ed assunta ad istanza del terzo chiamato, il teste , titolare di un allevamento ittico, Tes_1
premesso di esser solito incontrare il a Cagliari, in via La Playa, CP_2
all'interno del mercato ittico comunale, ha dichiarato di aver assistito “molte volte” al pagamento eseguito dal per conto della ditta presso il CP_2 Pt_3
box della società oltre che al ritiro della merce destinata alla CP_1
medesima acquirente;
richiesto di rendere chiarimenti sul punto, peraltro, il teste ha circoscritto temporalmente il fatto da lui descritto agli anni 2009, 2010 e 2011.
2.7. In base a quello che risulta dalle testimonianze ammesse ed assunte ad istanza dell'opposta, e figli di CP_3 Controparte_4 Per_1
chiamati come testi, alla domanda se fosse stato ricevuto dalla società,
[...]
anche a loro cura, il pagamento del saldo delle fatture esibite, per il totale in questione, attraverso la consegna del denaro occorrente per l'estinzione del debito da parte del , incaricato dalla ditta Mocci, hanno risposto negativamente CP_2
entrambi.
2.8. In base a quello che risulta dal giuramento suppletorio deferito d'ufficio all'opposta, al fine di stabilire se la società avesse ricevuto il pagamento dei corrispettivi dei prodotti ittici forniti a per il tramite di Parte_3 [...]
, in relazione alle fatture poste a base del ricorso per ingiunzione, in CP_2
contanti, con cadenza settimanale, legale rappresentante della Persona_1
comparso in udienza per giurare, secondo la formula stabilita, Controparte_1 ha dichiarato testualmente “giuro che non ho preso niente”.
2.9. All'esito dell'istruttoria, nel decidere la causa, deve ritenersi non raggiunta la prova piena del pagamento dei corrispettivi specificamente domandati, relativi ai prodotti ittici forniti negli anni tra il 2011 e il 2012, per l'ultimo e più recente periodo della relazione commerciale di durata decennale intrattenuta dalle parti, poiché: a) non è possibile trarre la prova presuntiva dell'esatto adempimento dall'asserita osservanza di prescrizioni poste dal
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regolamento del mercato ittico comunale, tentando di risalire al fatto ignoto sulla base della disciplina del rapporto concessorio tra l'ente locale e l'esercente; b) la confessione stragiudiziale fatta dal terzo chiamato all'opponente forma piena prova contro il suo autore, in riferimento alla ricezione del denaro contante destinato al pagamento dei corrispettivi, dimostrando con certezza la ricezione dei mezzi necessari per l'adempimento dell'obbligazione contratta ogni settimana per conto della mandante, dunque la disponibilità della provvista, e non l'estinzione del debito;
c) non è sufficiente ed è perfino contraddittoria la prova testimoniale della dazione delle somme dovute per le forniture alle singole scadenze, riguardando periodi diversi e, quindi, debiti diversi;
d) nemmeno il giuramento suppletorio è servito a superare la condizione di semiplena probatio, lasciando l'eccezione di pagamento, anche se non del tutto sfornita di prova, in definitiva non pienamente provata.
2.10. Sussiste, pertanto, il diritto fatto valere in via d'ingiunzione.
3. La domanda di manleva, infine, è manifestamente fondata: pure in caso di mandato gratuito, infatti, il mandatario non solo ha l'obbligo di rendere il conto della gestione, ma se riceve cose destinate al mandante o da lui consegnate e riservate ad altri ha anche l'obbligo di custodirle fino alla consegna, ex artt. 1177,
1713 e 1718 cod. civ. (cfr. Cass. nn. 12089 del 2007 e 10434 del 2014), ed è proprio ciò che ricorre, nel caso in esame, avendo il terzo chiamato per sua ammissione ricevuto ogni settimana denaro contante, in occasione ed a causa di acquisti di merci compiuti a distanza con il suo intervento, e dovendo rispondere, di fronte alla mandante, della mancata rimessione di quanto dovuto alla venditrice, la quale è rimasta in attesa di riscuotere il residuo credito, per la somma complessiva non pagata ed ingiunta, con responsabilità del mandatario estesa alle conseguenze dannose del suo inadempimento apprezzabili nell'ambito dell'obbligazione derivante dal rapporto principale, tanto per capitale quanto per interessi.
4. Conclusivamente, l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo;
la domanda di manleva, invece, va
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accolta.
5. Il regolamento delle spese di lite dipende dalle posizioni processuali assunte dalle parti. Nel rapporto tra l'opponente e l'opposta, le spese di lite seguono la soccombenza della prima e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quarto scaglione. Nel rapporto tra l'opponente e il terzo chiamato, le spese di lite seguono, viceversa, la soccombenza di quest'ultimo e sono liquidate in dispositivo, secondo gli stessi criteri.
6. Nulla è da riconoscere, da ultimo, a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, trattandosi di una forma di responsabilità che presuppone, oltre a un esito processuale di totale soccombenza di una parte, l'abuso del processo, escluso dal carattere non pretestuoso delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'opposizione, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) accoglie la domanda di manleva e condanna al pagamento, in Controparte_2
favore di della stessa somma da questa dovuta alla Parte_3 CP_1
[...]
3) condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in Euro 7.616,00, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) condanna il terzo chiamato al rimborso, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in Euro 7.616,00, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 19 marzo 2025.
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Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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