Ordinanza collegiale 14 dicembre 2020
Ordinanza collegiale 29 luglio 2021
Ordinanza collegiale 26 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 26/04/2022, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2022
N. 00653/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00014/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR IO e BL NN, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Sansone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ostuni, via Fumarola n. 4;
contro
Comune di Ostuni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Angelo GI in Lecce, via Zanardelli, n. 7;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per la declaratoria di sopravvenuta illegittimità
dell’occupazione d’urgenza, ex art. 22 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 e ss.mm., operata da parte del Comune di Ostuni, giusto decreto prot. n. 25684 del 27 agosto 2012 eseguito il 22 ottobre 2012, del fondo agricolo distinto in Catasto al foglio 90 particella 369 e della relativa procedura espropriativa di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Ostuni n.11 del 15.6.2012 per la realizzazione di “Interventi di rigenerazione urbana degli orti extra moenia del Comune di Ostuni”;
con condanna del Comune di Ostuni alla restituzione del predetto terreno, nonché al risarcimento per equivalente dei danni per il periodo della illegittima occupazione e per il valore del soprassuolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dai ricorrenti il 15 gennaio 2021:
per l’annullamento, la declaratoria di nullità, inesistenza e inefficacia
del decreto di esproprio del Comune di Ostuni datato 30 giugno 2017 e di tutti gli atti della procedura, per quanto di interesse dei ricorrenti, ivi compreso il decreto di occupazione d’urgenza
nonché per la declaratoria
della sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità resa con deliberazione del Consiglio Comunale di Ostuni n.11 del 15 giugno 2012 e di tutti gli atti della procedura relativamente al terreno di proprietà dei ricorrenti, ivi compreso il decreto di occupazione d’urgenza
e per la condanna
del Comune di Ostuni al risarcimento in forma specifica del danno subito, mediante la restituzione in favore dei ricorrenti del terreno in oggetto, e per equivalente del danno subito per l’occupazione sine titolo del detto terreno a far data dalla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità e sino all’effettiva restituzione, da quantificarsi in base al combinato disposto dell’art. 34 comma 4 c.p.a. e dell’art. 42 bis comma 3 del D.P.R. n. 327 del 2001, nella misura del 5% annuo del valore venale del terreno occupato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;
Vista l’ordinanza della Sezione n. 1234/2021;
Vista l'istanza di sospensione, depositata dalla difesa di parte ricorrente l’8 aprile 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 77 comma 4, 79, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 22 dicembre 2017 e depositato il 3 gennaio 2018 i ricorrenti, coniugi comproprietari pro indiviso di un terreno in agro di Ostuni alla Contrada Santo Stefano della superficie di circa 1.235 mq. su cui insiste un locale della superficie di 46 mq., fondo agricolo distinto in Catasto al foglio 90 particella 369, oggetto di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 e ss.mm. da parte del Comune di Ostuni giusto decreto prot. n. 25684 del 27 agosto 2012 eseguito il 22 ottobre 2012 nell’ambito della procedura espropriativa di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Ostuni n. 11 del 15 giugno 2012 per la realizzazione di “Interventi di rigenerazione urbana degli orti extra moenia del Comune di Ostuni”, hanno domandato l’accertamento della illegittimità sopravvenuta dell’occupazione della predetta area agricola con il soprassuolo ivi esistente (un vano di 16 mq., una cisterna di 60 mq., un cancello in ferro e muretti a secco, due altri vani della superficie di 24 mq., una fossa IMHOFF, una vasca di raccolta, un impianto elettrico e 38 alberi) e della relativa procedura ablatoria, con conseguente condanna dell’Amministrazione Comunale intimata alla restituzione della medesima area agricola ed al risarcimento dei danni per il periodo di occupazione illegittima (a partire dall’anno 2017) e del valore del soprassuolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Espongono, in particolare, i ricorrenti che non risulta essere stato tempestivamente adottato (entro il termine quinquennale ex art.13 comma 3 e 4 del D.P.R. n. 327 del 2001 e ss.mm. decorrente dalla data di approvazione definitiva del progetto intervenuta a mezzo di delibera di Consiglio Comunale di Ostuni del 15 giugno 2012 n.11) il decreto di espropriazione dell’area predetta, con conseguente sopravvenuta inefficacia del vincolo preordinato all’esproprio ivi apposto e della dichiarazione di pubblica utilità.
2. In data 6 novembre 2020 i ricorrenti hanno formulato istanza di passaggio in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020 con riferimento agli artt. 84 del D.L. n. 18 del 2020 e 4 del D.L. n. 28 del 2020.
3. Ad esito dell’udienza pubblica del 10 novembre 2020 questa Sezione, con ordinanza collegiale n. 1389 del 14 dicembre 2020, ha ritenuto necessario, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Ostuni e della conseguente inoperatività del principio di non contestazione ex art. 64 comma 2 c.p.a., disporre ulteriori incombenti istruttori al fine di accertare “se la predetta Amministrazione Comunale abbia o meno effettivamente adottato il decreto di esproprio ex art. 23 del D.P.R. n. 327 del 2001 e ss.mm. delle aree di proprietà dei ricorrenti sopra indicate o se abbia, in alternativa, adottato, in relazione alle medesime, un decreto di acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.” Ha, pertanto, ordinato “al Comune di Ostuni, in persona del Sindaco pro tempore, l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso che, in particolare, confermi (o meno) la dedotta mancata adozione del decreto finale di espropriazione e precisi anche l’eventuale adozione (o meno) del decreto di acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001; e tanto fornendo, altresì, la pertinente documentazione a comprova”.
4. In data 16 dicembre 2020 si è costituito in giudizio il Comune di Ostuni chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Il 30 dicembre 2020 il Comune di Ostuni ha depositato una memoria difensiva rappresentando di aver emesso in data 30 giugno 2017 il decreto d’esproprio dei terreni attinti dalla procedura ablativa di che trattasi, ivi compresi quelli di proprietà dei ricorrenti, previo deposito dell’indennità definitiva di esproprio. Ha, poi, aggiunto di aver notificato il predetto decreto d’esproprio ai ricorrenti solo in data 18 dicembre 2020 a causa di problematiche relative al riparto di competenze tra i vari settori dell’Amministrazione Comunale e che, in ogni caso la tardiva notifica del suddetto provvedimento non ne determina l’inefficacia anche in ragione della sua natura non recettizia. Ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso.
6. Con motivi aggiunti notificati il 15 gennaio 2021 e depositati in data 27 gennaio 2021 i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del decreto di esproprio del 30 giugno 2017, recante il numero di protocollo 5382 del 10 novembre 2020, notificato in data 18 dicembre 2020, con cui è stata disposta a favore del Comune di Ostuni l’acquisizione definitiva delle aree interessate dall’intervento di rigenerazione urbana nell’area degli orti extra-moenia a conclusione della procedura espropriativa di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Ostuni n. 11 del 15 giugno 2012, nonché di tutti gli atti inerenti la procedura espropriativa per quanto di loro interesse. Hanno, altresì, domandato, per l’effetto, la declaratoria di sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità resa con la predetta deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Ostuni n.11 del 15 giugno 2012 e di tutti gli atti della procedura relativamente al terreno di proprietà dei ricorrenti, ivi compreso il decreto di occupazione d’urgenza e la condanna della Civica Amministrazione alla restituzione del terreno di che trattasi ed al risarcimento per equivalente del danno subito per l’occupazione sine titolo del detto terreno a far data dalla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità e sino all’effettiva restituzione, da quantificarsi in base al combinato disposto dell’art.34 comma 4 c.p.a. e 8 dell’art.42 bis comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, nella misura del 5% annuo del valore venale del terreno occupato.
In via subordinata, per l’ipotesi di rigetto delle domande proposte in via principale hanno chiesto la fissazione di un termine entro cui proporre querela di falso dinanzi alla Autorità Giudiziaria Ordinaria ex art. 77 c.p.a..
6.1 A sostegno del ricorso per motivi aggiunti hanno dedotto le censure così rubricate:
1) violazione di legge art.13 - 22 del D.P.R. n.327 del 2001, violazione delle norme riguardanti la procedura espropriativa, violazione degli artt.42 e 97 della Costituzione.
7. Nelle date del 17 e 18 giugno 2021 il ricorrente ed il Comune di Ostuni hanno depositato memorie difensive.
8. Il 25 giugno 2021 parte ricorrente ha depositato memorie in replica.
9. Ad esito dell’udienza pubblica del 20 luglio 2021 questa Sezione, con ordinanza collegiale n. 1234 del 29 luglio 2021, accogliendo l’istanza in tal senso formulata (in via subordinata) da parte ricorrente, ha assegnato a quest’ultima ex art. 77 commi 1 e 3 c.p.a., termine fino al 31 ottobre 2021 per la proposizione innanzi al Tribunale Ordinario competente della querela di falso avverso il decreto di esproprio datato 30 giugno 2017 recante il numero di protocollo 5382 del 10 novembre 2020 emesso dal Settore Urbanistica, Protezione Civile ed Espropri del Comune di Ostuni.
10. In data 23 novembre 2021 parte ricorrente ha depositato copia della querela di falso proposta dinanzi al Tribunale Civile di Brindisi il 25 ottobre 2021 (notificata a mezzo PEC il 26 ottobre 2021) avverso il decreto di esproprio datato 30 giugno 2017 recante il numero di protocollo 5382 del 10 novembre 2020 emesso dal Settore Urbanistica, Protezione Civile ed Espropri del Comune di Ostuni.
11. All’udienza pubblica del 13 aprile 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
12. Il Collegio, preso atto che risulta tempestivamente depositata da parte ricorrente (ex art. 77 comma 3 c.p.a.), nel rispetto del termine di trenta giorni dalla scadenza del termine fissato con l’ordinanza collegiale della Sezione n. 1234 del 29 luglio 2021, prova dell’avvenuta proposizione di una citazione per querela di falso dinanzi al Tribunale Civile di Brindisi avverso il decreto di esproprio datato 30 giugno 2017 recante il numero di protocollo 5382 del 10 novembre 2020 emesso dal Settore Urbanistica, Protezione Civile ed Espropri del Comune di Ostuni, sospende ex art. 77 comma 4, 79 c.p.a. e 295 c.p.c. il presente giudizio fino alla definizione con sentenza passata in giudicato del suddetto giudizio di falso intrapreso dinanzi al Tribunale Civile di Brindisi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza dispone la sospensione del presente giudizio, ai sensi degli artt. 77, comma 4, 79, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c., fino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del giudizio per querela falso intrapreso dai ricorrenti dinanzi al Tribunale Civile di Brindisi.
Manda alla Cancelleria di comunicare alle parti (anche non costituite) la presente ordinanza.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO