Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/04/2026, n. 3297
TAR
Sentenza 29 maggio 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 28 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Error in iudicando - Sindacato debole del giudice di primo grado

    Il Collegio ritiene che il sindacato del giudice amministrativo sia pieno e penetrante, estendendosi al controllo dell'analisi compiuta dall'autorità garante, senza limiti se non quello di non poter esercitare direttamente il potere amministrativo.

  • Rigettato
    Error in judicando - Pratica A: Informazioni omissive nelle offerte di winback

    La Corte ha ritenuto che le informazioni fornite tramite SMS e call center fossero carenti riguardo a costi aggiuntivi e vincoli contrattuali, non consentendo al consumatore medio una valutazione consapevole dell'offerta, nonostante i limiti del mezzo di comunicazione. Il TAR ha confermato la ragionevolezza delle valutazioni dell'Antitrust.

  • Rigettato
    Error in judicando - Pratica B: Pre-attivazione di servizi accessori senza consenso espresso

    La Corte ha confermato la violazione dell'art. 65 del Codice del consumo, poiché i servizi accessori a pagamento erano attivati automaticamente senza consenso espresso del consumatore, e le informazioni su tali costi e la loro natura opzionale non erano adeguatamente comunicate nella fase promozionale. Le caratteristiche dei servizi erano ancillari e non erano comunicate in modo chiaro.

  • Rigettato
    Error in judicando - Rigetto immotivato degli impegni proposti

    Il Collegio ritiene che la valutazione negativa degli impegni da parte dell'Antitrust sia discrezionale e motivata dalla gravità delle condotte accertate, che potevano integrare fattispecie non suscettibili di applicazione dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo. L'irrogazione della sanzione può essere più efficace degli impegni per scoraggiare future pratiche scorrette.

  • Rigettato
    Error in judicando - Congruità della sanzione pecuniaria

    Il Collegio ritiene che la gravità delle condotte sia ampiamente dimostrata dalla diffusione dei messaggi (oltre 100 milioni di utenti), dal pregiudizio economico subito dai consumatori, dal carattere recidivo della condotta e dal livello di notorietà della società. La motivazione dell'Antitrust sull'entità delle sanzioni è ritenuta congrua.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/04/2026, n. 3297
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3297
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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