Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/12/2025, n. 9710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9710 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09710/2025REG.PROV.COLL.
N. 04986/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4986 del 2024, proposto da
AO HN LY S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Beretta e Fausto Caronna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 5159/2024, resa tra le parti, per l’annullamento:
- del provvedimento n. 30211, adottato dall’GC in data 21.6.2022 a conclusione del procedimento PS12268 – AO-Assistenza in garanzia (“Proc.”), notificato a AO LY l’8.7.2022 (“Provv.”), con il quale l’GC ha ritenuto AO LY responsabile di un’asserita pratica commerciale scorretta (“PCS”), in relazione alla garanzia legale sui prodotti a marchio AO, in violazione degli artt. 24 e 25(d) del d.lgs. 6.9.2005, n. 206, recante il codice del consumo e s.m.i. (“cod. cons.”), vietandone la continuazione e comminandole una sanzione pecuniaria di € 3.200.000;
- di ogni altro atto connesso o presupposto, conseguente o antecedente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il Cons. OM AT e uditi per le parti l’avvocato Fausto Caronna e l’Avvocato dello Stato Anna Collabolletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. AO HN LY s.r.l. ha impugnato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il provvedimento prot. 30211/2022, con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (CM) ha accertato la sussistenza di una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 206/2005, e ha irrogato all’impresa la sanzione pecuniaria di € 3.200.000.
2. La pratica commerciale sanzionata è consistita:
a) considerare una prestazione di assistenza fuori garanzia legale anche in presenza di lievi danni sulle parti esterne del prodotto oppure per problemi relativi al software , vincolare la prestazione di assistenza in garanzia alla riparazione, a pagamento, di danni fuori garanzia;
b) rispondere alle richieste di assistenza in garanzia legale con la ripetizione di numerosi interventi di riparazione e il rifiutare di sostituire il prodotto;
c) richiedere ai consumatori di pagare le spese di ispezione e spedizione del prodotto in ogni caso in cui venga presentato al consumatore un preventivo per la riparazione a pagamento e il consumatore rifiuti tale preventivo, comportamento illecito in relazione alle richieste di assistenza relative al periodo di presunzione di sussistenza originaria del difetto.
3. Più in particolare, come emerge dal provvedimento impugnato, AO HN LY SR (in seguito anche solo ‘AO’) si occupa dell’assistenza post vendita per i prodotti a marchio AO in Italia, sostituendosi in tale attività anche ai rivenditori per quanto riguarda la prestazione della garanzia legale di conformità. Socio unico di AO HN LY è AO H.K. LT. (con sede a Hong Kong), mentre risulta che AO HN Netherlands B.V., altra società di diritto olandese e parte del gruppo AO, vende i prodotti AO attraverso il sito internet mi.com , mentre per il resto i prodotti AO vengono venduti da rivenditori locali autonomi.
4. Il predetto provvedimento sanzionatorio, per il quale AO HN LY LY s.r.l. adiva il TAR per il Lazio, è stato adottato dopo il seguente iter :
- nel mese di gennaio del 2022, l’Autorità avviava il procedimento istruttorio PS/12268 contestando a AO HN LY numerosi violazioni tra cui l’aggressività della imposizione di ostacoli di natura non contrattuale, onerosi o sproporzionati, all’esercizio da parte dei consumatori dei diritti derivanti dalla garanzia legale, nonché della richiesta ai consumatori di pagare una somma a fronte del preventivo rifiutato, pena la mancata restituzione del prodotto;
- seguivano sempre nel mese di gennaio 2022 ispezioni da parte dell’Autorità presso la sede di AO LY e presso la sede di un rivenditore titolare di negozi a marchio AO in Italia (con il marchio “mi”);
- nel mese di febbraio del 2022 venivano presentati informazioni e scritti difensivi da parte di AO LY;
- seguiva, prima dell’adozione del provvedimento sanzionatorio, nel mese di marzo 2022, un’audizione dei rappresentanti di AO LY presso l’Autorità;
- successivamente, sempre nel mese di marzo del 2022, venivano presentati impegni da parte di AO LY ai sensi dell’articolo 27, comma 7 del Codice del consumo e dell’articolo 9 del Regolamento, che l’Autorità respingeva con provvedimento del 12.4.2022;
- AO LY comunicava all’Autorità il 29.4.2022 di voler adottare spontaneamente alcune misure (già proposte precedentemente) per migliorare la compliance dell’attività in ordine alle norme a tutela del consumatore;
- il procedimento istruttorio veniva formalmente chiuso dall’Autorità il 6.5.2022, riscontrato da memorie difensive da parte di AO LY (26./27.5.2022).
5. La ricorrente basava le sue doglianze su sei motivi di censura:
1) mancata tempestività dell’azione amministrativa, in quanto il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore prevedrebbe un termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data della comunicazione di avvio (e il termine di conclusione del procedimento potrebbe essere prorogato, fino a 60 giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento o nel caso in cui il professionista presenti degli impegni o emergano sopravvenute esigenze istruttorie), ma nel caso di specie il procedimento sarebbe stato avviato con nota del 18.1.2022 con una proroga del termine di conclusione del procedimento di 35 giorni in considerazione della necessità di disporre di adeguati termini per la difesa della parte, quindi il procedimento finale si sarebbe dovuto concludere entro il 22.6.2022, che invece era stato notificato solo il 8.7.2022;
2) illegittimità dell’imputazione delle condotte a AO LY senza il coinvolgimento delle società del gruppo AO responsabili per le politiche interne e le procedure per la gestione del servizio di assistenza in garanzia legale dei prodotti AO (le policy aziendali), elaborate invece da AO H.K. LT. I prodotti sarebbero poi stati venduti, se ordinati dal sito internet mi.com da AO HN Netherlands B.V. e negli altri casi da rivenditori locali autonomi. AO LY non sarebbe autrice della pratica commerciale e non avrebbe potuto beneficiare dell’apporto difensivo e procedimentale di AO H.K. LT., erroneamente non coinvolta da CM nel procedimento;
3) violazione e falsa applicazione delle norme europee ed italiane di riferimento, emergendo dalla policy aziendale il pieno rispetto del regime di garanzia legale anche sotto i profili censurati. Le previsioni contenute nelle policy aziendali riguardanti la presenza di difetti fuori garanzia legale non escluderebbe la riparazione di eventuali diversi difetti di conformità in applicazione della garanzia legale. Sarebbero esclusi i difetti causati da negligenza del consumatore o derivanti dall’uso improprio del prodotto, in conformità alla disciplina legale. Le medesime policy aziendali non presenterebbero un riferimento all’asserito “legame” tra riparazione in garanzia legale (per difetti di conformità) e riparazione fuori garanzia (per difetti non coperti dalla garanzia legale). Secondo la ricorrente nel caso di difetti del prodotto (di entrambe tipologie) la riparazione in garanzia legale non sarebbe stata subordinata alla riparazione di difetti fuori garanzia, ad eccezione dei casi in cui la riparazione delle parti in garanzia senza la contestuale riparazione di parti fuori garanzia non fosse tecnicamente possibile, o nel caso che non era consentito il rispetto degli standard di sicurezza tecnici. Sulle ripetute riparazioni prima della sostituzione del prodotto la ricorrente sosteneva che qualora il consumatore avesse presentato una seconda richiesta di intervento per il medesimo prodotto, AO di norma proponeva un secondo tentativo di riparazione, e solo qualora anche tale seconda riparazione non si fosse rivelata risolutiva, il prodotto sarebbe stato sostituito, conformemente alla disciplina del Codice del consumo e nel rispetto delle esigenze di sostenibilità della produzione. Infine ha censurato l’illegittimità delle contestazioni di CM in ordine all’ultima condotta (richiesta al consumatore delle spese di verifica del difetto e di spedizione del prodotto nei casi in cui, a fronte di un rifiuto della richiesta di assistenza in quanto difetto non coperto dalla garanzia legale, fosse stato presentato un preventivo per la riparazione a pagamento, successivamente rifiutato) in quanto la disciplina non precluderebbe al professionista di richiedere un corrispettivo per gli interventi su prodotti non coperti da garanzia legale. Da ciò discenderebbe la legittimità di applicare un corrispettivo per le riparazioni di malfunzionamenti non integranti un difetto di conformità, come sarebbe legittima la richiesta al cliente (qualora non accetta il preventivo per la riparazione fuori garanzia) di rimborsare i costi della verifica sostenuti dall’impresa. Eventuali casi isolati in cui un riparatore avesse subordinato l’intervento in garanzia all’accettazione del preventivo per la riparazione fuori garanzia non sarebbero in alcun modo attribuibili all’imprese, che comunque in tali occasioni interverrebbe ex post con richiami e sanzioni. Diversamente la presunzione di sussistenza originaria del difetto di conformità nel primo periodo della garanzia legale muterebbe da relativa (quale prevista dalla Direttiva 2019/771 e dal Codice del Consumo) ad assoluta, violando gli artt. 135, 135-bis e 135-ter Codice del Consumo, che hanno recepito gli artt. 11, 13 e 14, della Direttiva 2019/771/UE. La ricorrente, nel caso che il TAR avesse dubbi, chiedeva di sollevare, ai sensi dell’art. 267 comma 3 del TFUE, una rispettiva questione pregiudiziale davanti alla CGUE;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, eccesso di potere e difetto di motivazione, non qualificandosi la condotta come aggressiva;
5) violazione e falsa applicazione degli artt. 18-25 del Codice del Consumo per inesistenza di una pratica commerciale scorretta, rilevando che gli episodi citati nel provvedimento sarebbero marginali rispetto alle dimensioni e la complessità delle attività di AO ed inidonei a dimostrare l’esistenza di una pratica commerciale scorretta;
6) illegittimità della sanzione irrogata per difetto di motivazione, erronea valutazione della gravità e della durata dell’infrazione e per la mancata valutazione della personalità di AO. L’individuazione della data di inizio della pratica sarebbe ambigua e generica, senza indicarne il mese di avvio (prima metà del 2018), ma AO sarebbe attiva solo dal 12.9.2018. Mancherebbe una adeguata considerazione degli impegni, spontaneamente adottati. Le circostanze attenuanti (misure adottate nel corso dell’istruttoria) non sarebbero state considerate correttamente.
6. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR adito ha respinto il ricorso.
7. Il primo giudice ha, in estrema sintesi, motivato la sua decisione nei seguenti termini:
a) l’art. 7 del Regolamento (delibera n. 25411/2015) consente all’Autorità di prorogare il termine di conclusione del procedimento fino a 60 giorni in caso di esigenze istruttorie particolari, estensione del procedimento o presentazione di impegni da parte del professionista. Inoltre, se occorre acquisire informazioni da altre istituzioni, può essere assegnato un termine di risposta di massimo 30 giorni, con conseguente proroga del procedimento per lo stesso periodo. Nel caso specifico, l’Autorità ha prorogato il termine originario di 35 giorni (fino al 22 giugno 2022) per garantire adeguati tempi di difesa alla parte. Il provvedimento è stato adottato il 21 giugno 2022, quindi entro il termine prorogato. La notifica successiva non invalida l’atto, poiché è un adempimento successivo all’adozione (fase integrativa dell’efficacia). Inoltre, il termine dell’art. 7 non è perentorio, la sua violazione rileva solo se compromette il diritto di difesa, circostanza che non si è verificata;
b) l’Autorità ha accertato correttamente che AO LY gestiva direttamente la rete di assistenza post-vendita in Italia, occupandosi sia delle prestazioni in garanzia sia della loro esecuzione. La società aveva stipulato contratti per fornire servizi di garanzia agli utenti finali e svolgeva attività come definizione dei prezzi (inclusiva dell’assistenza), gestione tecnica, call center e controllo delle società di assistenza. Durante gli accertamenti sono stati acquisiti documenti che confermano il ruolo attivo di AO LY, attraverso il responsabile dell’assistenza e il legale interno. Non è sufficiente invocare le policy della casa madre, poiché l’analisi ha riguardato anche le condotte concrete. Pertanto, l’eventuale coinvolgimento di AO HK LT. non esclude la responsabilità diretta di AO LY per le pratiche contestate;
c) sul rifiuto della garanzia legale in presenza di danni estetici o software i reclami ed i documenti dimostrano che AO LY subordinava la riparazione gratuita all’accettazione di preventivi per riparazioni extra. Criteri di esclusione (graffi, danni esterni) erano indicati in guide interne, ma non comunicati ai consumatori. Per quanto riguarda riparazioni ripetute e rifiuto di sostituzione è stato accertato che numerosi reclami evidenziano fino a 5 riparazioni prima della sostituzione. La procedura interna (del 2021) prevedeva una sostituzione solo alla terza riparazione, escludendo interventi senza consumo di ricambi. Sugli addebiti di spese di verifica e trasporto in caso di rifiuto preventivo AO richiedeva costi anche entro i primi sei mesi dall’acquisto, periodo di presunzione del difetto. Tale pratica è da considerare illegittima, le spese devono restare a carico del venditore per garantire la gratuità della garanzia legale;
d) sulla qualificazione delle condotte esse integrano una pratica commerciale aggressiva (artt. 20, 24, 25 Codice del Consumo), in quanto sono stati accertati ostacoli onerosi e sproporzionati all’esercizio dei diritti contrattuali. L’addebito di spese induce il consumatore a rinunciare alla garanzia, limitando la sua capacità decisionale;
e) in ordine al carattere episodico e la natura della pratica AO sosteneva che si trattasse di episodi isolati, ma il TAR ha chiarito che l’illecito è di mero pericolo, non serve una reiterazione o una pluralità di consumatori. Reclami e procedure interne dimostrano modalità standard, che non possono essere qualificate come sporadiche;
f) anche la quantificazione della sanzione è stata ritenuta proporzionata in quanto la gravità della violazione, la diffusione delle condotte ed il pregiudizio ai consumatori sono stati correttamente valutati dall’Autorità, con congrua considerazione delle misure migliorative (una riduzione del 20%). Il TAR ha sottolineato la funzione deterrente della sanzione, confermata dalla giurisprudenza.
8. L’originaria società ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia deducendo sei motivi di censura.
8.1 Sulle tre condotte: Error in iudicando in relazione al terzo motivo di ricorso; violazione e falsa applicazione della direttiva 2005/29/CE, nonché degli artt. 24-25 cod. cons.; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta, illogicità, incongruenza, irragionevolezza e insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria.
8.2 Sull’inesistenza della PCS contestata: Error in iudicando in relazione al quinto motivo di ricorso, con riferimento alla violazione e alla falsa applicazione degli artt. 18-25 cod. cons. per inesistenza di una PCS; travisamento dei fatti; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; carenza e omissione di motivazione.
8.3 Sulla presunta aggressività della condotta: Error in iudicando in relazione al quarto motivo di ricorso, con riferimento alla violazione e alla falsa applicazione degli artt. 24 e 25(d) cod. cons.; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/90; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà e illogicità, travisamento dei fatti.
8.4 Sull’omesso coinvolgimento di AO H.K. Limited: Error in iudicando in relazione al secondo motivo di ricorso, con riferimento alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e 41 CDFUE; violazione degli. artt. 1 e 3 legge n. 689/81; violazione dei diritti di difesa di AO LY, eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e difetto di motivazione.
8.5 Sulla mancata tempestiva notifica del Provv.: Error in iudicando in relazione al primo motivo di ricorso, con riferimento alla violazione del principio di tempestività dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell’art. 27(11) cod. cons.; violazione e falsa applicazione dell’art. 7(1) del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore; violazione e falsa applicazione dei princìpi di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e legge n. 241/90.
8.6 Sulla sanzione: Error in iudicando in relazione al sesto motivo di ricorso, con riferimento alla violazione e alla falsa applicazione degli artt. 27(9)(13) cod. cons., 11 legge n. 689/81 e 3 legge n. 241/90; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta, illogicità e incongruenza, irragionevolezza e insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria.
9. Si è costituita in resistenza l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, spiegando dettagliatamente l’infondatezza delle censure.
10. Le parti avversarie si sono scambiate ulteriori memorie e di replica.
11. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Le censure proposte non sono fondate.
13. I presupposti per l’accertamento della pratica commerciale scorretta .
Secondo la tesi attorea, le valutazioni dell’Autorità (e del TAR) sulle carenze nella gestione del servizio di assistenza nell’ambito della garanzia legale dei prodotti AO sarebbero errate in quanto fondate su una lettura strumentale del materiale istruttorio, ma carente di riscontri fattuali (per quanto riguarda la prima e la seconda condotta) e per erronea interpretazione delle norme di riferimento (terza condotta).
13.1. La prima condotta contestata .
Secondo l’appellante:
- non sarebbe stato interpretato correttamente il contratto con la società incaricata degli interventi di assistenza per i prodotti AO (la B2X Care Solution GmbH), che invece avrebbe previsto che il fornitore di servizi e/o i suoi subfornitori avrebbero offerto alcun servizio in garanzia per il prodotto nelle circostanze in cui i difetti fossero causati da un uso improprio, elencando alcune tipologie di difetti (superfici o altre parti esterne graffiate o danneggiate a causa di usi impropri), ma non avrebbe previsto che la presenza di essi comportasse l’esclusione della garanzia legale interamente. Tale policy invece sarebbe invece espressione del principio per cui si escludeva la riparazione in garanzia legale per difetti non di conformità;
- il medesimo errore di lettura sarebbe visibile anche nelle valutazioni dell’Autorità in merito alla guida dei dipendenti dei negozi rivenditori, che invece avrebbe confermato una policy corretta (l’esclusione dalla garanzia dei difetti di usi impropri, la conferma invece della garanzia legale per il resto negli altri casi, seguendo precisamente le disposizioni vigenti);
- non sarebbe vero che AO avesse escluso la garanzia legale in caso di difetti da uso improprio sempre e a prescindere dalla praticabilità tecnica di solo riparare unicamente il prodotto, mancando ogni evidenza per questa censura (né nelle policy , né nella concreta attuazione).
La conclusione dell’Autorità che l’aggiornamento del software avrebbe sistematicamente escluso la prestazione della garanzia legale sarebbe frutto di una lettura superficiale delle policy aziendali, che invece coprirebbero la riparazione gratuita anche in presenza di difetti di conformità connessi al software , offerte gratuitamente laddove fossero la modalità più efficace nel gestire la problematica del prodotto.
L’appellante critica il capo della sentenza in cui è stata confermata l’illegittimità della condotta praticata da AO a effettuare la riparazione gratuita del difetto di conformità, ma solo se il cliente contemporaneamente accetti – pagando – la riparazione di altri danni rilevati, e quindi costringendoil consumatore ad accettare una soluzione diversa e imponendo un onere ingiustificato. Secondo AO, invece, le risultanze istruttorie non avrebbero avvallato tale condotta, mancando nelle policy un qualsiasi tale legame, che ci sarebbero solo in due casi non attribuibili all’impresa sanzionata. Al contrario, la strategia aziendale sarebbe stata quella di minimizzare condotte di terzi non in linea con le policy .
Il TAR avrebbe acriticamente seguito l’Autorità nel censurare la mancanza di informazioni a beneficio dei clienti sull’esclusione della garanzia legale, mentre le policy avrebbero solo escluso gli usi impropri.
La legittimità delle policy aziendali si potrebbe evincere dal successivo gradimento delle varie misure adottate di AO H.K. LT. in sede di ottemperanza alla delibera gravata (31.8.2023), misure che non avrebbero comportato alcuna sostanziale modifica delle policy , ma le avrebbero meglio illustrate, e tale carattere formale e non sostanziale sarebbe una conferma ( ex post ) che le carenze segnalate sarebbero in realtà inesistenti.
13.2. La seconda condotta contestata .
Anche la contestazione che AO avesse illegittimamente reiterato richieste di riparazioni prima di sostituire il prodotto sarebbe errata e non scrutinata correttamente dal TAR, sbagliando nella valutazione del materiale istruttorio e interpretando erroneamente la norma di riferimento. Anche in questo caso le policy aziendali confermerebbero il contrario, riconoscendo ai clienti la possibilità di ottenere la sostituzione del prodotto in luogo della riparazione, qualora proporzionata all’intervento. La policy rispetterebbe così pienamente il dettato dell’art. 135-bis del Codice del consumo, sottolineando che si tratta di beni costosi e complessi per i quali la normativa europea (direttiva 2019/771/UE, considerando 52) permette un tale comportamento ‘multi-riparazione’. Le richieste dell’Autorità si trasformerebbero in discipline comportamentali troppo rigide e lontane dalla realtà normativa.
Non corrisponderebbe al vero che la reiterazione fosse una prassi indicata ai centri di assistenza alla luce del contratto con il gestore B2X, avendo il TAR letto erroneamente le rispettive regole convenzionali. Secondo AO invece la definizione del sistema performante tramite KPI ( Key Performance Indicator ) sarebbe la prova dell’assenza di una policy a danno del consumatore. La previsione di aumento o ribasso delle erogazioni a favore di B2X in base al tasso di riparazioni ripetute in 30 giorni sarebbe un elemento oggettivo ed una prova chiara. L’irrilevanza di tale disciplina sarebbe un errore del primo giudice.
Anche per la seconda condotta in sede di esame dell’ottemperanza alla sanzione sarebbe emersa l’inesistenza della fattispecie contestata, essendo state rimaste le policy sul punto sostanzialmente le stesse, con solo minime migliorie, ma accettando che per alcuni prodotti tecnologicamente sofisticati (prodotti tipici di AO) il secondo tentativo di riparazione fosse corretto. La recente modifica della direttiva europea sulle riparazioni (direttiva 2019/771/UE) andrebbe esattamente in questa direzione e promoverebbe la riparazione come rimedio nel quadro della garanzia legale prevista dalla direttiva sulla vendita di beni, garantendo un consumo sostenibile al fine di generare benefici per l’ambiente e favorendo un ciclo di vita dei beni che include riutilizzo, riparazione e ricondizionamento.
13.3. La terza condotta contestata .
L’appellante censura la statuizione del TAR dell’illegittimità nel richiedere ai clienti di pagare le spese di verifica del difetto e di spedizione del prodotto in ogni caso in cui, a fronte di un rifiuto della richiesta di assistenza in quanto difetto non coperto dalla garanzia legale, venga presentato al consumatore un preventivo per la riparazione a pagamento e il consumatore rifiuti tale preventivo. Secondo AO la norma settoriale non coprirebbe tale fattispecie in quanto:
- l’art. 14 comma 1 della direttiva 2019/771/UE (e l’art. 135-ter del Codice del consumo) imporrebbe la gratuità dell’intervento solo se in garanzia e per ripristinare la conformità del prodotto, ma non vieterebbe al professionista di richiedere un corrispettivo per interventi al di fuori dalla garanzia legale;
- l’art. 11 della direttiva (e l’art. 135 del Codice del consumo) prevedrebbero solo una presunzione relativa di sussistenza originaria del difetto di conformità per i malfunzionamenti che si verificano entro l’anno dall’acquisto (a meno che la natura del bene o del difetto siano elementi di incompatibilità), valutazione a discrezione del professionista;
- da ciò conseguirebbe che anche entro l’anno dopo l’acquisto del prodotto è legittima la richiesta di un corrispettivo per interventi di riparazioni difetti fuori garanzia (debitamente da provare dall’impresa) ed il rifiuto del preventivo da parte del cliente può comportare la richiesta di rimborsi dei costi di spedizione e logistica, rimborsi ragionevoli e documentati;
- la conclusione del TAR sarebbe pertanto errata, non escludendo la norma tale azione del professionista e trasformando la presunzione ‘relativa’ in ‘assoluta’, oltre a essere irragionevole in quanto assegna unilateralmente i costi solo al professionista e incentiva condotte irresponsabili dei consumatori.
Tale tesi troverebbe conforto anche nella giurisprudenza della CGUE (vengono richiamate le sentenze C-487/13 del 2015 e C-404/2006 del 2018), mentre la decisione evidenziata dal TAR (Cons. Stato, sez. VI, n. 5253/2015, Apple ) sarebbe inconferente in quanto concernerebbe una fattispecie diversa, come sarebbero non pertinenti gli altri riferimenti giurisprudenziali di CM nel provvedimento gravato. L’appellante reitera dunque la richiesta (già formulata nel giudizio di primo grado) di proporre i due seguenti questioni pregiudiziali alla CGUE:
1) “Se l’art. 11 della Direttiva (UE) 2019/771, in combinato disposto con i successivi artt. 13 e 14, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma nazionale, come quella di cui all’art. 135, comma 1 del d.lgs. 6.9.2005, n. 206, in combinato disposto con gli artt. 135-bis e 135-ter del d.lgs. 6.9.2005, n. 206, come interpretati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, secondo cui in pendenza del periodo di presunzione di sussistenza originaria del difetto di conformità, durante il quale l’onere della prova circa la conformità o meno del prodotto grava sul professionista, nessun costo relativo alla verifica dell’esistenza di un difetto di conformità del prodotto, incluse le spese di trasporto e ispezione, può essere addebitato al consumatore, anche nel caso in cui il professionista provi in maniera giuridicamente sufficiente che la causa o l’origine del difetto di conformità risiede in una circostanza sopravvenuta dopo la consegna del bene e comunque non integrante un difetto di conformità del prodotto”.
2) “Se l’art. 11 della Direttiva (UE) 2019/771, in combinato disposto con i successivi artt. 13 e 14, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma nazionale, come quella di cui all’art. 135, comma 1 del d.lgs. 6.9.2005, n. 206, in combinato disposto con gli artt. 135-bis e 135-ter del d.lgs. 6.9.2005, n. 206, come interpretati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, secondo cui, in pendenza del periodo di presunzione di sussistenza originaria del difetto di conformità, i costi relativi alla verifica dell’esistenza di un difetto di conformità del prodotto, incluse le spese di trasporto e ispezione, sono a carico del professionista, anche in relazione a prodotti o difetti di conformità la cui natura è incompatibile con l’esistenza del difetto stesso al momento della consegna del prodotto ”.
14. I vari profili di doglianza non sono fondati.
14.1. La prima condotta .
L’Autorità aveva contestato a AO il rifiuto della riparazione gratuita di prodotti in garanzia legale in presenza di condizioni qualificate come difetti non in garanzia (danni estetici), mentre l’appellante reitera le sue censure di primo grado e sostiene che le policy aziendali non avessero escluso la riparazione di eventuali difetti di conformità nel regime della garanzia legale, anche qualora si dovessero registrare difetti fuori garanzia. Orbene, ad avviso della Sezione correttamente il TAR ha invece accertato l’illegittimità della condotta in quanto AO – a prescindere dalla praticabilità tecnica della sola riparazione dei difetti coperti dalla garanzia legale – ha applicato l’aggravio per il consumatore. Ciò che rileva – e che non è stato neppure utilmente confutato in questa sede d’appello – è che la riparazione gratuita di un prodotto in garanzia legale è stata rifiutata in contestuale presenza di ulteriori danni, subordinando l’intervento (gratuito) esclusivamente al pagamento di riparazioni ulteriori. Questo è supportato da prove chiare fornite dall’Autorità:
- il contratto con B2X che specificava proprio tale procedura (par. 23 del provvedimento gravato) dove si legge che “ 5.3 Servizio fuori garanzia (“00W”) - Il Fornitore di servizi e/o i suoi subappaltatori non forniranno alcun Servizio in garanzia per il Prodotto nelle seguenti circostanze in cui i difetti sono causati da un uso improprio, inclusi ma non limitati a: 5.3.1 Le superfici del prodotto e/o altre parti esposte esternamente sono graffiate o danneggiate fisicamente a causa di un uso improprio (soprattutto quando (a) il prodotto viene utilizzato in modo non conforme alle sue specifiche; (b) l'uso, il funzionamento o il trattamento del prodotto non è coerente con normale uso personale o domestico, ecc.). ”; la lettura offerta invece di AO in sede d’appello è fuorviante, in quanto cerca un’interpretazione neutra, mentre la piana lettura del testo fa intendere la netta strategia indicata, laddove indica che “ una prestazione di assistenza venga sempre essere considerata fuori garanzia (OOW Out Of Warranty) se le superfici e/o altre parti esterne del prodotto sono “graffiate” o “danneggiate fisicamente per un uso improprio ” (doc. ispettivo n. 45 del 16.2.2022);
- anche le indicazioni ai rivenditori vanno chiaramente nella medesima direzione, laddove veniva specificato nel manuale ‘ mi store ’ (doc. istruttorio 21) al capitolo 4.9 (Gestione del post-vendita/4.9.1 Standard di ispezione visiva) che: “ Standard di ispezione dell'apparato di riparazione / DOA. Questa guida è stata redatta per il riferimento dei centri di assistenza e centri di controllo autorizzati AO per la valutazione sul cellulare”. “Aspetto generale: problemi relativi alle parti della struttura. 1. Coperchio posteriore della batteria: come graffi, incrinature, rotture, CID (danno indotto dal cliente), fuori garanzia. 2. Gruppo coperchio posteriore: come filettatura danneggiata, deformata, CID (danno indotto dal cliente), fuori garanzia. per esempio. Scocca posteriore incrinata / angolo rotto, filettatura danneggiata, vetro della fotocamera rotto, in questi casi si procede come fuori garanzia.” “Problemi di schermo - Scratch sullo schermo. 1. Se c'è un graffio sullo schermo, a graffio non induttivo: W≤0.05mm, L≤5mm, N≤1 accettabile; b. graffio induttivo: graffi profondi, non accettabile ”;
- le linee guida di AO su come procedere nell’ispezione del prodotto al fine di valutare il tipo di danno e la riconducibilità della prestazione alla garanzia legale prevedevano espressamente “non accettabile” il prodotto che presentasse un graffio profondo, ciò senza legare in alcun modo la valutazione del danno estetico al tipo di intervento richiesto e senza che venga in alcun modo chiarito che il danno estetico assume rilievo solo nel caso in cui per riparare il difetto originario sia necessario anche riparare il danno cagionato da uso improprio. In quanto è pacifico che nessun danno estetico determinato da uso improprio del consumatore è soggetto di garanzia legale, l’accettabilità (o meno) del prodotto graffiato in base alle dimensioni del graffio attiene necessariamente al motivo principale che conduce all’ispezione del prodotto: la valutazione circa la riparabilità gratuita in garanzia. Ed è evidente che in presenza di graffi lunghi più di 5 mm la riparazione in garanzia viene esclusa a priori.
Da questo discende proprio la gravità della condotta, accertata da CM nel provvedimento, che condiziona fortemente il consumatore nella decisione commerciale: viene messo di fronte all’alternativa o di non pagare e quindi riavere il prodotto non funzionante, o di accettare il pagamento per riparare un danno anche solo estetico (che non voleva riparare) per ottenere la gratuita riparazione del difetto sostanziale. Il numero non elevato di contestazioni su tale punto è del tutto irrilevante, e la motivazione sul punto del TAR è corretta, potendo confermare che questa fattispecie è da ricondurre all’illecito di pericolo (Cons. Stato, sez. VI, n. 7249/2025; id., n. 5163/2025) dove non occorre una determinata soglia di consumatori. Accertando poi oltre la perfezione anche la consumazione dell’illecito, con il compimento del comportamento scorretto, si nota che:
i) il consumatore non era consapevole della scelta commerciale;
ii) non era convinto della rispettiva convenienza;
iii) era indebitamente condizionato.
Come chiarito più volte, la valutazione della condotta “ deve essere effettuato [con] un giudizio prognostico ex ante, avendo riguardo alla potenzialità lesiva del comportamento posto in essere dal professionista, indipendentemente dal pregiudizio causato in concreto al comportamento dei destinatari, indotti ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 8614/2022).
14.2. La seconda condotta .
L’illegittima reiterazione di riparazioni in luogo della sostituzione è stata correttamente accertata dal TAR, laddove ha prima rilevato che non è contestato il previo tentativo di riparazione del prodotto difettoso prima della sua sostituzione (qualora proporzionale), ma quando ha stigmatizzato che la procedura di AO di fatto ha impedito al consumatore di fruire del prodotto acquistato secondo il normale (e atteso) utilizzo, che risulta essere in contrasto con il diritto del consumatore de quo . Quello che fuoriesce dal canone normativo è che comunque, come accertato da CM nella pratica di AO, l’applicazione del principio di proporzionalità nella valutazione circa la praticabilità del rimedio richiesto dal consumatore non può arrivare al punto di svuotare completamente di significato il diritto del consumatore di usufruire del bene che ha acquistato secondo le normali condizioni di utilizzo. Come emerso ampiamente dall’istruttoria di CM, nel momento in cui la possibilità di procedere preliminarmente a tentativi di riparazione si trasforma in reali ostacoli sproporzionati all’esercizio dei diritti connessi alla garanzia legale, la condotta non è conforme al Codice del consumo: esso consente al consumatore di scegliere il rimedio, il professionista a sua volta può rifiutarsi se tale scelta è impossibile o eccessivamente onerosa, ma il rimedio offerto deve essere idoneo a soddisfare l’esigenza del consumatore che, acquistando il prodotto e pagando il prezzo per un prodotto privo di difetti, ha adempiuto correttamente. Le segnalazioni di consumatori e gli accertamenti dell’Autorità sul punto sono chiari (par. 29 e 30 del provvedimento), emergendo che i tentativi di riparazione superavano le stesse policy (due), notando tre, quattro e anche cinque tentativi, con significative lamentele e insoddisfazioni dei consumatori. Tutte le deduzioni dell’appellante sulla direttiva riparazioni e la sostenibilità ambientale non sembrano rilevanti in questo contesto, non potendo, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, svalutare di compromettere significativamente il diritto del consumatore a usufruire della garanzia legale per il bene acquistato. In questi precisi termini la CGUE ha chiarito che il legislatore europeo sul punto intende “ garantire al consumatore una tutela effettiva ” e a tal fine “ le riparazioni e le sostituzioni devono essere effettuate non soltanto entro un lasso di tempo ragionevole, ma altresì senza notevoli inconvenienti per il consumatore ” (CGUE, C-404/06, 17.4.2018, Quelle , par. 35). Né sono convincenti le deduzioni dell’appellante secondo cui gli indicatori di performance avessero dimostrato il contrario. Nel provvedimento gravato è emerso che gli obiettivi di performance sono stati elaborati valutando le riparazioni ripetute nell’arco di 30 giorni e non con riferimento all’intero periodo di garanzia, non valutando adeguatamente la gestione delle prestazioni in garanzia legale, connesso poi a quello della valutazione del tempo per la restituzione, che non può però essere considerato in assoluto. Nella restituzione del prodotto (nuovamente) funzionante, impiegare meno tempo possibile è un evidente indice di qualità, mentre nella condotta accertata risulta che le riparazioni spesso non erano risolutive, con la conseguenza che il prodotto restituito non funzionava correttamente e doveva tornare in assistenza, azzerando l’utilità della (prima) restituzione in tempi celeri.
14.3. La terza condotta contestata .
Sulla questione dell’illegittima richiesta di contributi al consumatore nel periodo della garanzia legale, il TAR – esaminando il caso AO come accertate dall’Autorità – ha correttamente rilevato che grava sul professionista l’onere di dimostrare che il difetto non rientri tra quelli in garanzia, procedendo a tal fine alla verifica delle condizioni del prodotto, che rientra nella sua sfera di competenza. Ciò in quanto l’eventuale esito negativo in ordine all’accertamento della sussistenza originaria del difetto comporta la liberazione dall’obbligo gravante sul venditore di procedere alla riparazione gratuita, mentre, in assenza di ispezione del prodotto, ogni malfunzionamento intercorso nei primi sei mesi dall’acquisto sarebbe a carico del venditore. A prosieguo il TAR ha concluso che se la ratio della disciplina in esame è quella di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, potenziandone gli strumenti di tutela, nel rispetto di tale finalità deve ritenersi che nel periodo di fruizione della garanzia legale le spese di verifica e trasporto restino a carico del venditore. Orbene, come recentemente osservato dalla Sezione “ il ricorso a procedure di reiterata riparazione finalizzate a disconoscere la prestazione di assistenza e negare in questo modo la protezione prevista dalla garanzia legale, procedendo solo in ultima ipotesi e dopo un lungo lasso di tempo (spesso per sventare le azioni legali) alla sostituzione del prodotto e al rimborso del prezzo, in uno con la richiesta da parte del professionista di spese forfettarie in caso di mancato riconoscimento della garanzia legale (diagnostic fee e retention fee), applicate in via generale e indipendentemente dalla circostanza che il prodotto sia stato acquistato da meno di sei mesi, milita per poter rilevare la correttezza degli accertamenti dell’CM e per il rigetto delle tesi degli appellanti ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 9341/2024). L’illegittima richiesta di pagamento delle spese di diagnosi ogniqualvolta il prodotto sia riconsegnato entro sei mesi dall’acquisto per un difetto di conformità (e, giova sottolineare, anche quando, all’esito della diagnosi, è verificato che il difetto non è di conformità) aggrava in maniera smisurata la posizione del consumatore il quale è tenuto a versarle in ogni caso. Come correttamente richiamato dal giudice di prime cure, “ la gratuità della fruizione della garanzia legale deve essere assicurata, nell’arco dei due anni, con riferimento a tutti i passaggi ed agli incombenti necessari per farla valere (ivi comprese, significativamente, secondo la citata giurisprudenza comunitaria, le spese di spedizione ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 5253/2015). Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, l’interpretazione dell’Autorità pare in linea con la normativa europea e la giurisprudenza della CGUE, alla luce della circostanza che lo scopo della disciplina in esame è quello di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, anche al fine di garantire l’ordinato funzionamento del mercato interno (CGUE, C-404/06, par. 36). Porre a carico dei consumatori gli oneri economici relativi alla valutazione del malfunzionamento intervenuto nel periodo in cui vige la presunzione relativa di vizio originario significherebbe non trasformarla in assoluta – come sostiene l’appellante – ma comprometterla quasi completamente, venendo meno l’obiettivo di garantire un’elevata tutela dei consumatori (nel primo periodo dell’acquisto). Se il consumatore è onerato alle spese anche solo per conoscere l’origine del vizio in tale periodo sarebbe sicuramente dissuaso dall’esercitare il proprio diritto. Non colgono quindi nel segno le critiche di AO per sostenere che gli indicatori di performance siano adeguati. Da ciò consegue la pretestuosità e l’inconferenza della richiesta di rimettere alla CGUE la questione di pregiudizialità sollevata. Come noto, il rinvio è obbligatorio solo se la questione è necessaria per decidere la controversia e vi sono ragionevoli dubbi sull’interpretazione del diritto UE. Secondo la giurisprudenza Cilfit (C-283/81) e successivi (Consorzio Italian Management, C-561/19), il giudice di ultima istanza può non rinviare se la norma UE è chiara e non lascia margini di dubbio (“atto chiaro”) o la questione è già stata interpretata dalla CGUE o è risolvibile con giurisprudenza consolidata e la soluzione è evidente anche nel contesto del diritto UE nel suo complesso. Orbene, la direttiva 2019/771/UE e il principio di gratuità dei rimedi sono già chiaramente armonizzati e non lasciano dubbi interpretativi. L’art. 135 Codice del Consumo, come modificato dal d.lgs. n. 170/2021, recepisce tali principi: la presunzione di conformità per 1 anno e divieto di addebito di spese di trasporto/ispezione al consumatore. Non vi è quindi alcun contrasto tra la normativa nazionale e la direttiva, la disciplina italiana è conforme al diritto unionale. La CGUE ha già chiarito che gli Stati membri possono prevedere regole più favorevoli al consumatore rispetto alla direttiva (armonizzazione massima, ma con margini di tutela aggiuntiva). La questione proposta sembra mirare del tutto a confermare un principio già acquisito: nessun costo per il consumatore durante la verifica del difetto, coerente con art. 14 direttiva. La risposta attesa sarebbe quindi meramente confermativa, senza valore aggiunto per la soluzione del caso.
Infine l’appellante ha dedotto l’inesistenza dei presupposti delle diverse condotte alla luce del successivo gradimento delle misure in ottemperanza alla delibera gravata, sostenendo che le policy aziendali sarebbero sostanzialmente rimaste le stesse e solo in parte formalmente modificate. Questo sembra invece smentito dalle puntuali controdeduzioni della difesa erariale, che ha rilevato invece che policy e linee guida dell’azienda sono stati modificate nella sostanza e non solo formalmente. E ciò viene effettivamente in rilievo se si nota che AO ha:
i) eliminato l’addebito di spese di trasporto e logistica nel caso in cui il consumatore rifiuti l’intervento a pagamento nel periodo della garanzia legale nel quale l’onere della prova grava sul venditore;
ii) limitato i casi in cui i consumatori che chiedano la riparazione in garanzia legale sono tenuti a pagare la contestuale riparazione dei difetti invece non coperti da questa;
iii) puntualizzato che la richiesta della sostituzione del prodotto, oltre che risultare di norma preferibile per alcune categorie di prodotti, deve essere accettata dai centri assistenza dopo che un primo tentativo di riparazione non abbia risolto il difetto di conformità o, nel solo caso di prodotti complessi e costosi e tenuto conto delle circostanze, al massimo dopo un secondo tentativo, conformemente ai principi della direttiva 2019/771/UE.
Non si può quindi ignorare che in queste misure, lungi da essere mere correzioni formali o addirittura – come sostenuto dall’appellante – abbandoni di posizioni da parte di CM, consistano i punti centrali delle contestazioni e riportino piuttosto l’impresa nell’alveo della legittimità.
15. Sull’inesistenza della pratica commerciale scorretta .
15.1. Con il secondo motivo di appello si deduce l’inesistenza della pratica commerciale scorretta, con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 18-25 del Codice del Consumo, travisamento dei fatti, eccesso di potere e carenza di motivazione. Il provvedimento dell’CM si baserebbe quasi esclusivamente sulle policy aziendali, però interpretate in modo errato: esse non sarebbero poi state definite da AO LY, ma da AO H.K. LT., con ulteriori vizi di legittimità. Eliminata la valutazione sulle policy , cadrebbe l’intero impianto accusatorio relativo alle Condotte 1 e 2. Né il provvedimento né la sentenza potrebbero citare materiali probatori idonei a dimostrare che AO LY abbia ostacolato i diritti dei consumatori. Tutte le valutazioni si fonderebbero sulle policy , che se correttamente lette risultano conformi alla normativa sulla garanzia legale. Secondo parte appellante i dati statistici a supporto evidenzierebbero l’inesistenza nella realtà (volume delle vendite oltre 17 milioni di prodotti tra 2018 e metà 2022) e la segnalazione di solo 5 casi nell’avvio e una nel provvedimento (sarebbero quindi il 0,0001% dei prodotti), più qualche decina di reclami (0,0002%), mentre le richieste di assistenza sarebbero meno dell’1,5% dei prodotti venduti. Nella prima condotta i casi con difetti misti sarebbero il 0,12%, le riparazioni congiunte il 0,03%, i difetti da software meno del 0,3%, il 92,7% dei prodotti sarebbero stati riparati gratis, il 7,3% respinti legittimamente. Nella seconda condotta le sostituzioni gratuite sarebbero il 86,4% alla prima richiesta, l’8% alla seconda, il 4,2% alla terza. Questi dati dimostrerebbero la marginalità dei casi problematici e la conformità alle norme. Secondo parte appellante la giurisprudenza avrebbe chiarito che una pratica commerciale richiederebbe una diffusione significativa e ripetizione omogenea e mere segnalazioni isolate non basterebbero, servirebbe l’analisi tecnica delle cause ed elementi idonei a dimostrare la condotta condizionante le scelte dei consumatori. L’CM non avrebbe assolto l’onere probatorio ex art. 2697 c.c. Le prove indiziarie dovrebbero rispettare la gravità, la precisione e la concordanza (art. 2729 c.c.), cosa non avvenuta nel caso secondo l’appellante. Il provvedimento si fonderebbe su presunzioni e sporadici episodi, violando il divieto di inversione dell’onere della prova sancito dalla Direttiva 2005/29/CE. La sanzione non si potrebbe basare su presunzioni, ma su analisi del contesto di fatto.
15.2. Anche queste censure devono essere disattese. Preliminarmente va ribadito che la maggioritaria giurisprudenza – dalla quale il Collegio non ha elementi per discostarsi – ha sempre confermato il fatto che la pratica abbia riguardato un numero modesto di clienti e non assume rilievo ai fini dell’esclusione dell’antigiuridicità della condotta, essendo un illecito di pericolo e va a contrastare condotte in quanto intrinsecamente idonee a configurare le conseguenze che il Codice del Consumo ha invece inteso tutelare (Cons. Stato, sez. VI, n. 3681/2025). Se poi si aggiunge che i reclami ed il loro collegamento con alcune delle disposizioni interne all’azienda evidenziano che i comportamenti accertati non hanno natura meramente episodica, ma rispondono a modalità standard di trattazione delle richieste di assistenza in garanzia, cade tutto l’impianto accusatorio di AO che cerca di sminuire le chiare prove accertate nell’istruttoria di CM. Le segnalazioni pervenute all’Autorità sono comunque molteplici, come risultano essere di numero rilevante i reclami reperiti presso la sede nel corso dell’ispezione. L’elevata potenziale lesività delle condotte già esaminate nell’ambito del primo motivo dell’appello, riconducibili alla possibilità di esercitare in concreto il diritto alla garanzia legale e configurate congiuntamente tra policy e prassi aziendale attuativa, risultano quindi per questo di indefinita ripetizione. Risulta anche chiara l’unicità della pratica scorretta, in quanto tutti i comportamenti illustrati intervengono sempre nello stesso momento del rapporto contrattuale e attengono allo stesso profilo di scorrettezza post vendita, emergendo sufficientemente il “ carattere funzionalmente e teleologicamente unitario dell’insieme delle attività prese in considerazione ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 38/2016).
16. Sull’aggressività delle condotte .
16.1. La sentenza sarebbe illegittima nella parte in cui conferma la qualificazione della condotta di AO LY come pratica commerciale aggressiva. Secondo il provvedimento, la condotta di AO avrebbe indotto il consumatore ad accettare soluzioni diverse da quelle spettanti per legge, imponendo oneri impropri per ottenere la garanzia e accettare più interventi di assistenza, ritardando il pieno utilizzo del bene e pagare riparazioni pur di riottenere il prodotto, anche quando avrebbe potuto rimandare. Ma secondo l’appellante il TAR avrebbe erroneamente condiviso questa impostazione, ritenendo che AO abbia esercitato un’indebita compressione delle facoltà contrattuali dei consumatori. AO invece avrebbe applicato correttamente le proprie policy, conformi alla normativa sulla garanzia legale. L’art. 24 Codice del Consumo richiederebbe, per definire una pratica aggressiva, molestie, coercizione o indebito condizionamento tali da limitare notevolmente la libertà di scelta del consumatore, essendo necessaria una manipolazione concreta della volontà. L’art. 18 comma 1 del medesimo Codice preciserebbe poi che l’indebito condizionamento implica una pressione significativa che comprometta la capacità di decisione consapevole. L’art. 135-bis disciplinerebbe a sua volta la garanzia legale e il consumatore potrebbe scegliere tra riparazione e sostituzione, ma tale scelta è subordinata a criteri di proporzionalità e sostenibilità (onerosità, valore del bene, entità del difetto). La normativa mirerebbe a tutelare i consumatori contemperando gli interessi dei professionisti e obiettivi di sostenibilità e favorendo la riparazione per ridurre sprechi. Mancherebbero quindi prove istruttorie per sostenere che le condotte di AO erano aggressive, non essendoci, secondo la tesi dell’appellante, emersi ostacoli sproporzionati né condizionamenti tali da limitare la libertà di scelta.
16.2. Le censure del terzo motivo di appello non colgono nel segno. Sul versante della identificazione degli elementi di una pratica commerciale scorretta è stato ribadito – con principi ai quali si intende dare qui continuità – che:
- la nozione di “pratiche commerciali scorrette” designa le condotte che formano oggetto del divieto generale sancito dall’art. 20 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo). Scopo della normativa è quello di ricondurre l'attività commerciale in generale entro i binari della buona fede e della correttezza. Il fondamento dell'intervento è duplice: da un lato, esso si ispira ad una rinnovata lettura della garanzia costituzionale della libertà contrattuale, la cui piena esplicazione si ritiene presupponga un contesto di piena “bilateralità”, dall'altro, in termini di analisi economica, la trasparenza del mercato è idonea ad innescare un controllo decentrato sulle condotte degli operatori economici inefficienti. Le politiche di tutela della concorrenza e del consumatore sono sinergicamente orientate a promuovere il benessere dell'intero sistema economico (così Cons. Stato, sez. VI, n. 2631/2021);
- per “pratiche commerciali” di cui al titolo III della parte II del Codice del consumo si intendono i comportamenti tenuti da professionisti che siano oggettivamente correlati alla promozione, vendita o fornitura di beni o servizi a consumatori, e posti in essere anteriormente, contestualmente o anche posteriormente all’instaurazione dei rapporti contrattuali. La condotta tenuta dal professionista può consistere in dichiarazioni, atti materiali, o anche semplici omissioni. Una pratica commerciale (comma 2) è scorretta se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. Il punto di riferimento soggettivo è il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici (CGUE, sentenza C-122/10, ECLI:EU:C:2011:299);
- la definizione di pratica scorretta si articola in due categorie: le pratiche ingannevoli (artt. 21 e 22) e le pratiche aggressive (artt. 24 e 25). È considerata pratica aggressiva la pratica commerciale che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso (art. 24). Il concetto di molestie include i comportamenti dell’operatore professionale che recano disagio, disturbo, fastidio al consumatore, inducendo quest’ultimo a ritenere che soltanto acconsentendo ad una determinata decisione di natura commerciale egli possa recuperare il pieno e indisturbato godimento della propria libertà negoziale. Il concetto di coercizione invece allude a quelle forme di coartazione realizzate attraverso la minaccia di un ‘male’ non necessariamente avente il carattere “ingiusto e notevole” proprio della violenza codicistica (1435 c.c.) come conseguenza della mancata effettuazione della scelta che il professionista vuole spingere il consumatore ad adottare. L’indebito condizionamento è espressamente definito dal legislatore con una nozione di chiusura in grado di ‘intercettare’ le condotte aggressive non qualificabili come molestia o coercizione in termini di sfruttamento, da parte del professionista, di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione tale da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole (art. 18, comma 1, lettera l). Per valutare in concreto l’aggressività delle pratiche commerciali, il legislatore ha disposto che occorre prendere in considerazione tempi, luogo, natura e persistenza della pratica; l’eventuale ricorso a minacce o sfruttamento di qualsivoglia evento tragico occorso al consumatore; qualsivoglia ostacolo (non contrattuale) oneroso e sproporzionato imposto dal professionista al consumatore che intenda esercitare diritti contrattuali; qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata (art. 25). La pratica aggressiva è caratterizzata come una condotta invasiva che attraverso pressioni limita la libertà di scelta del consumatore. Tale condotta non incide sulla possibilità per il consumatore di acquisire gli elementi conoscitivi necessari circa il contenuto del contrarre, ma sulla stessa volontà di stipularlo. Attraverso la pratica aggressiva, l’operatore si propone di condizionare la volontà del consumatore, facendogli concludere un contratto della cui convenienza non è convinto (Cons. Stato, sez. VI, n. 3904/2012; n. 5795/2017). Affinché si possa parlare di pratica aggressiva è necessaria una sorta di manipolazione concreta della volontà dell’utente, non incidendo meramente e semplicemente sul suo diritto a conoscere le informazioni necessarie ad effettuare una libera e consapevole scelta, ma che si concretizzi in una condotta che sia capace di condizionare il comportamento (e quindi la libertà di scelta) dell’utente;
- ha chiarito infine anche l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato che “ difatti, se è vero che a tale ultima nozione [pratica aggressiva] ex art. 24, d.lgs. nr 206 del 2005 è indubbiamente coessenziale l’elemento dell’indebito condizionamento delle scelte del consumatore, nel senso che la pratica aggressiva è anche “scorretta” – e, quindi, sanzionabile da Antitrust – nella misura in cui con essa il consumatore sia indotto a prendere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso (poco rilevando, al riguardo, che questa concerna un prodotto diverso ovvero modalità diverse di acquisto del medesimo prodotto), tuttavia non indifferenti sono anche le modalità con le quali tale risultato viene conseguito, dovendo queste consistere in comportamenti positivi (“molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento”) suscettibili di limitare la libertà di scelta dell’utente ” (Cons. Stato, A.P., n. 14/2012);
- la giurisprudenza ha anche chiarito che è da escludere che la significatività statistica del dato percentuale dei consumatori, o clienti, destinatari delle contestate pratiche commerciali scorrette, rapportata all’intero portafoglio dei clienti del professionista, possa assurgere ad elemento ostativo dell’integrazione della fattispecie di una pratica commerciale scorretta (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 settembre 2012, n. 4753);
- deve ricordarsi che l’istituto degli impegni si caratterizza per un’ampia discrezionalità dell’Autorità nell’accogliere o respingere tali proposte (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 novembre 2015, n. 5250);
- la giurisprudenza ha espressamente affermato che “ in presenza di pratiche scorrette non può essere disconosciuto il diritto dell’Autorità, corrispondente ad un suo ampio spazio di discrezionalità amministrativa, di scegliere di proseguire il procedimento e di concluderlo con un provvedimento sanzionatorio, che rappresenta il modo più appropriato per enunciare principi e regole di condotta utili a prevenire future pratiche commerciali scorrette, analoghe a quelle già in istruttoria ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 marzo 2018, n. 1820).
16.3. Su queste doverose premesse e principi accertati, applicabili senz’altro anche nel caso de quo , risulta che l’Autorità ha condivisibilmente considerato l’importanza del professionista e la posizione da questo ricoperta nel mercato di riferimento. Questo è suffragato dai seguenti elementi, risultanze istruttorie e ragionamenti conclusivi di CM che hanno portato al provvedimento gravato:
- la condotta è senz’altro riconducibile alla nozione di pratica aggressiva, avendo il professionista esercitato nei confronti dei consumatori un’indebita compressione delle facoltà nascenti dal contratto, condizionando così le possibilità del consumatore di tutelare i propri diritti; come ricordato precedentemente, l’art. 24 del Codice del Consumo, nel descrivere la pratica commerciale aggressiva collega la ricorrenza dell’illecito ad una valutazione finalistica, qualora nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, la condotta del professionista, creando un indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, sia nel corso del rapporto contrattuale e non solo in fase di costituzione del vincolo, come avvenuto nel caso di specie. Contrariamente alla tesi difensiva di AO, per quanto riguarda l’indebito condizionamento le pratiche commerciali aggressive non sono necessariamente connotate dal ricorso alla violenza fisica o verbale, ma sono caratterizzate dal fatto che il consumatore viene a trovarsi in una situazione di stress che lo condiziona nel decidere e tale stress ben può essere determinato da condotte del professionista ripetute e irriguardose degli interessi del cliente (in precisi termini Cons. Stato, sez. VI, n. 9614/2024);
- è stato utilmente rilevato che in molti casi AO, proponendo e vincolando la prestazione di assistenza per un difetto di conformità all’accettazione della riparazione del danno fuori garanzia, ha costretto di fatto il consumatore ad accettare una soluzione diversa rispetto a quella di cui avrebbe diritto, imponendogli un onere improprio ed ingiustificato per ricevere la prestazione della garanzia legale idoneo a determinare la suddetta situazione di stress (par. 68 della delibera);
- emergono rifiuti ingiustificati di accettare il diritto alla sostituzione del bene difettoso costringendo il consumatore ad accettare una pluralità di interventi di assistenza, procrastinando il realizzarsi del proprio diritto a usare il bene acquistato, integrando così il parametro di aggressività (par. 77 della delibera);
- l’aggressività risulta anche laddove era emerso che si è cercato di indurre il consumatore a sostenere il prezzo richiesto per la riparazione a proprio carico di difetti estetici che non ne impedivano l’utilizzabilità, pur di ottenere la restituzione del prodotto di cui è proprietario anche in casi nei quali altrimenti sarebbe stato propenso a procrastinarne la riparazione, con la conseguenza dell’indebita assunzione di una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso (par. 80 e 83 della delibera);
- deve quindi respingersi la mancanza di prove per l’aggressività, configurandosi tale condotta come ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista. Questo è anche sufficiente per desumere una complessiva strategia commerciale ed informativa volta creare ostacoli all’esercizio dei diritti del consumatore relativi alla garanzia legale di conformità in violazione dell’art. 132 Codice di consumo.
17. Sul mancato coinvolgimento di AO H.K. LT. e sulla responsabilità .
17.1. La sentenza avrebbe respinto erroneamente le difese di AO LY, ignorando i gravi vizi del provvedimento derivanti dal mancato coinvolgimento di AO H.K. LT., che sarebbe il vero responsabile delle policy aziendali. Il provvedimento gravato si fonderebbe sull’idea che le policy aziendali ostacolassero l’esercizio dei diritti di garanzia legale e la sentenza avrebbe acriticamente confermato questa impostazione, basandosi quasi esclusivamente sui documenti delle policy. AO LY non avrebbe però elaborato né definito le policy , ma si sarebbe limitata ad applicarle in Italia. AO HK LT. sarebbe l’autore delle policy e avrebbe incaricato B2X per la gestione dell’assistenza in garanzia. AO LY non sarebbe poi il venditore diretto dei prodotti in Italia, che avvengono tramite AO HN Netherlands B.V. (per il sito internet mi.com) o da rivenditori locali. Il TAR avrebbe ritenuto irrilevante il coinvolgimento di AO H.K. LT., sostenendo che la responsabilità di AO LY resterebbe comunque. Tale considerazione sarebbe errata perché l’imputazione delle condotte di una pratica commerciale scorretta sarebbe unicamente riconducibile a AO H.K. LT., non a AO LY, in violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 689/1981. Sarebbe anche da rilevare il difetto istruttorio di CM, in quanto il mancato coinvolgimento di AO H.K. LT. avrebbe portato a una ricostruzione errata dei fatti e delle policy (in violazione degli artt. 3 e 97 Cost., e dell’art. 41 CDFUE). Contestualmente ci sarebbe stata una violazione del diritto di difesa, dovendosi AO LY difendere da accuse non proprie, senza poter beneficiare del contraddittorio con AO HK, violando il principio eurounionale di tutela difensiva. L’appellante deduce anche una incongruenza narrativa nell’ignorare la ripartizione dei ruoli tra le società che avrebbe compromesso la coerenza dell’impianto accusatorio. Il TAR avrebbe poi confuso le policy (di AO HK LT.) con la gestione concreta dell’assistenza (attuata da AO LY). Il contratto citato dal TAR (con Esprinet) riguarderebbe la vendita all’ingrosso, non la gestione diretta dell’assistenza post-vendita. Tutti i contratti after sales sarebbero stati stipulati da AO HK LT., non da AO LY.
17.2 Anche questi ragionamenti attorei non sono persuasivi. In base all’istruttoria CM ha potuto accertare il ruolo di autrice delle condotte di AO in quanto si occupava direttamente della rete di assistenza post vendita, sia per quanto riguarda l’individuazione delle prestazioni in garanzia sia per l’esecuzione delle stesse, stipulando il contratto con un’azienda italiana attiva nella distribuzione all’ingrosso di prodotti tecnologici, contratto nel quale si impegnava direttamente a fornire servizi di garanzia postvendita per l’utente finale. Orbene, le difese di AO – per confutare la propria responsabilità – cercano di delineare il proprio ruolo come mero esecutore materiale di decisioni prese da AO HK LT. Allora però non si spiega il potere negoziale che ha AO LY nel momento in cui conclude contratti con soggetti terzi per l’esecuzione delle prestazioni, individuando discrezionalmente limiti e modalità di azione delle controparti contrattuali, ed il margine interpretativo nell’applicazione concreta delle policy aziendali, attraverso l’emanazione di linee guida esplicative che riducevano tali spazi. Le plurime contestazioni di CM che finivano ad accertare la pratica commerciale scorretta erano espressione della sintesi delle policy aziendali, ma ulteriormente declinate e concretamente applicate in Italia da AO LY e quindi i comportamenti dell’impresa, anche indipendentemente dalle policy superiori, sono stati in concreto tali da creare ostacoli di natura non contrattuale, onerosi e sproporzionati, all’esercizio da parte dei consumatori dei diritti derivanti dalla garanzia legale. La concreta attuazione di tutto ciò non avviene nel seno della holding , ma in Italia, dove a AO LY è senz’altro da ascrivere il ruolo accentratore a determinare la contrarietà delle condotte evidenziate nel provvedimento. Più in particolare, l’CM ha motivato nella delibera (par. 15-20 e 58-62) il ruolo stand alone di AO LY nelle condotte connesse con l’assistenza in garanzia in Italia. Essendo il centro di tutta la rete di assistenza post vendita in Italia, sia nell’individuazione delle prestazioni in garanzia, sia per l’esecuzione, tale ruolo non è possibile definire diversamente. Depongono per tale tesi i diversi rapporti contrattuali, l’individuazione dei prezzi dei prodotti, la gestione dell’assistenza tecnica e delle richieste ai call center ed il controllo delle società che forniscono servizi di assistenza tecnica post-vendita. Queste considerazioni portano a ritenere infondata la censura della compressione dei diritti di difesa, anche alla luce del fatto che proprio la successiva ottemperanza al provvedimento non è ascrivibile alle holding o altre società del gruppo, ma a AO LY, che ha modificato utilmente i rapporti con la filiera al fine di eliminare le criticità contestate nell’attuazione in concreto delle policy aziendali in tema di garanzia.
18. Sull’iter temporale del provvedimento e sulla tempestività della notifica .
18.1. L’appellante critica la sentenza del TAR in quanto avrebbe applicato erroneamente i principi elaborati dalla giustizia amministrativa in ordine alla perentorietà del termine di conclusione dei procedimenti in materia di pratiche commerciali scorrette (natura perentoria e decadenziale del termine, a prescindere da una espressa qualificazione in tal senso nella legge o nel regolamento che lo preveda, un’interpretazione orientata dalla sicura ascendenza costituzionale del principio di tempestività della contestazione, posto a tutela del diritto di difesa, con una precisa funzione garantistica di consentire l’efficace esercizio del diritto di difesa). Sulla notifica del provvedimento finale entro il termine di conclusione del procedimento, la posizione assunta dal TAR sarebbe smentita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. L’CM avrebbe adottato ex art. 27, comma 1 del Codice del consumo il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore (delibera 1.4.2015, n. 25411), il quale prevedrebbe un termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento decorrente dalla data di protocollo della comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 comma 1). Tale termine potrebbe essere prorogato, fino a 60 giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento, ovvero nel caso in cui il professionista presenti degli impegni o emergano sopravvenute esigenze istruttorie (art. 7 comma 3). Nel caso oggetto del giudizio il procedimento era stato avviato con nota del 18.1.2022, notificata a AO LY contestualmente all’ispezione del 27.1.2022. Successivamente il termine di conclusione era stato successivamente prorogato di 35 giorni (in considerazione della necessità di disporre di adeguati termini per la difesa della parte). Da ciò conseguirebbe che, aggiungendo al termine iniziale di 120 giorni i 35 di proroga disposta dall’CM, il procedimento aveva una durata di 155 giorni, dovendo concludersi entro il 22.6.2022 ed entro il medesimo termine il provvedimento finale avrebbe dovuto essere notificato a AO LY. La notifica sarebbe invece avvenuta il 8.7.2022, dopo 16 giorni dalla scadenza del termine di conclusione, in violazione del principio secondo cui nel termine di conclusione del procedimento deve essere computato anche il periodo necessario alla comunicazione del provvedimento finale.
18.2. Le censure non possono essere condivise, alla luce delle seguenti considerazioni:
- come correttamente osservato dal TAR nella sentenza impugnata, il termine di conclusione del procedimento ed il termine per la notifica del provvedimento devono essere distinti. Il dovere di concludere il procedimento in tempi ragionevoli non può tradursi infatti nella qualificazione delle disposizioni regolamentari in termini di perentorietà, determinanti la decadenza dell’CM dalla repressione dell’illecito, poiché si incentiverebbe il professionista a dilatare quanto più possibile i tempi dell’istruttoria al fine di garantirsi l’impunità. L’eventuale superamento del termine finale non può portare alla declaratoria di illegittimità del provvedimento finale, in ragione della natura ordinatoria dello stesso ed anche in considerazione del fatto che la ricorrente non può aver subito alcun pregiudizio effettivo al proprio diritto di difesa per effetto del prolungarsi del procedimento. Per quanto riguarda il termine di conclusione di un procedimento sanzionatorio è stato chiarito che per le sanzioni amministrative trova applicazione la legge n. 689/1981 e non la legge n. 241/1990, la perentorietà di un termine di conclusione di un procedimento sanzionatorio risulta incompatibile con tale plesso normativo, atteso che si tratta di un procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso che – anche nell’interesse dell’incolpato – non sopporta termini non adattabili alle complessità del caso concreto, non assume alcuna rilevanza la previsione di un termine di conclusione del procedimento all’interno del regolamento delle procedure istruttorie di una autorità indipendente attesa la sua inidoneità a modificare le disposizioni della legge n. 689 del 1981. La norma regolamentare che pone un termine alla conclusione del procedimento sanzionatorio non pertiene, infatti, al nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endoprocedimentale, che è rappresentato dalla contestazione dell'addebito e dalla valutazione delle controdeduzioni dell'interessato, ma ha esclusivamente una funzione sollecitatoria e ordinatoria dell’attività degli uffici delle Autorità di vigilanza (Cass. civ., n. 1154/2024);
- comunque nel computo del termine regolamentare non rientrano i giorni necessari per procedere alla notifica, che attiene non già al perfezionamento della fattispecie provvedimentale, ma alla sua attitudine a dispiegare la propria efficacia e ad essere portata ad esecuzione. Come chiarito dalla Sezione proprio in un caso di una pratica commerciale scorretta sanzionata da CM, “ si è, in passato, già pronunciata nel senso che la notificazione o comunicazione del provvedimento, attenendo alla c.d. fase «integrativa dell’efficacia», non rileva ai fini dell’osservanza del termine finale per la conclusione del procedimento (cfr.: Sez. VI, 6 agosto 2013, n. 4113, avente ad oggetto l’impugnazione di una sanzione amministrativa irrogata da Banca d’Italia; Sez. VI, 1 dicembre 2022, n. 10573, avente ad oggetto l’impugnazione di una sanzione amministrativa irrogata da AGCOM). Il Collegio ritiene di non doversi discostare da tale orientamento. La ratio della ravvisata perentorietà del termine va ricondotta al rispetto del canone di civiltà giuridica di certezza del diritto, e dell’esigenza di non comprimere le possibilità di difesa degli interessati nei procedimenti sanzionatori, per i quali tempi molto dilatati potrebbero non solo risultare di per sé penalizzanti, ma anche rendere più difficoltosa la predisposizione di adeguati strumenti di difesa. Appare evidente come tale ratio sia integralmente soddisfatta dalla tempestiva emanazione del provvedimento finale, cosicché risulterebbe del tutto ingiustificato accordare ai destinatari del provvedimento l’ulteriore beneficio di ricomprendere nel termine finale anche i tempi, non integralmente controllabili dall’organo decidente, impiegati per la comunicazione dell’atto conclusivo del procedimento (va rimarcato che, per analoghi motivi, anche ai fini del rispetto dei termini perentori previsti dal codice di procedura penale, viene considerata rilevante la data di deposito dell’atto compiuto dal giudice o dal pubblico ministero, e non certo l’eventuale data successiva di comunicazione o notificazione). L’omessa tempestiva notificazione del provvedimento, di contro, non pregiudica la posizione del privato, tenuto conto che, fintantoché non venga notificato al destinatario, il provvedimento sanzionatorio non produce alcun effetto limitativo. In ipotesi di perdurante inerzia, l’incolpato è, da un lato, garantito dal decorso del termine di prescrizione dell’illecito amministrativo; dall’altro, può sempre eccepire, quale ragione autonoma di illegittimità, che il ritardo nella fase di comunicazione gli abbia precluso, in concreto, l’esercizio del diritto di difesa. La puntuale formalizzazione dell’attività ammnistrativa, poi, elide il rischio di contraffazioni per fare risultare surrettiziamente rispettato il termine perentorio ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 3681/2025);
- l’Autorità ha deliberato l’adozione del provvedimento impugnato il 21.6.2022, entro il termine dalla stessa fissato per la conclusione del procedimento (22.6.2022); la giurisprudenza euro-unionale ha più volte ribadito che l’eccessivo protrarsi del procedimento sanzionatorio non consegue l’annullamento del provvedimento gravato, se non qualora le parti interessate abbiano provato che il ritardo abbia comportato una compressione dei propri diritti difensivi (CGUE, C-510/2023, par. 60), che comunque non è il caso di questa vertenza.
19. Sulla correttezza dell’importo della sanzione .
19.1. AO LY sostiene di non essere responsabile di alcuna pratica commerciale scorretta e anche se alcune condotte fossero ritenute infondate, ciò inciderebbe sul quantum della sanzione. L’appellante deduce il difetto assoluto di motivazione: CM non avrebbe spiegato come i criteri dell’art. 11 legge n. 689/81 siano stati applicati, la mancanza di parametri oggettivi e verificabili per giustificare l’importo elevato e la violazione del principio di proporzionalità. In prosieguo AO rileva l’assenza di gravità della condotta, anche alla luce di un numero irrisorio di segnalazioni: 5 su 17 milioni di prodotti venduti (0,0001%), meno di 30 reclami in 4 anni. L’appellante richiama a precedenti giurisprudenziali che imporrebbero la riduzione della sanzione in caso di scarsa incidenza pratica. Inoltre si censura l’inosservanza della personalità e della condotta collaborativa e di non essere stato mai sanzionato prima, mentre sarebbe evidente che avrebbe collaborato con CM con risposte tempestive, proposte di impegni, attuazione spontanea di misure correttive (voucher, aggiornamento garanzia, linee guida). AO critica la sentenza per aver erroneamente delibato la corretta dimensione temporale delle condotte, in quanto il provvedimento gravato avrebbe indicato come inizio “la prima metà 2018”, ma AO LY sarebbe stata costituita il 12.9.2018. Successive misure correttive sarebbero state attuate entro aprile 2022, ma GC avrebbe considerato perdurante la pratica scorretta ancora in corso fino a giugno 2024. L’appellante ha infine richiesto ai sensi dell’art. 134 comma 1 c.p.a. di ridurre la sanzione anche senza vizi di legittimità, ritenendo la sanzione sproporzionata e iniqua rispetto alla condotta e alla buona fede della società.
19.2. Le censure non sono fondate. Va, sul punto, evidenziato che la quantificazione complessiva della sanzione irrogata dall’Autorità è congrua e ragionevole nonché supportata da adeguata motivazione: in sede di quantificazione della sanzione, CM ha preso in considerazione congiuntamente una pluralità di aspetti operando, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità riconosciutale dalla legge (e, segnatamente, dall'art. 11, legge n. 689 del 1981, richiamato dall’art. 27, comma 13, del Codice del consumo), una valutazione sintetica, globale e proporzionata. I criteri generali di cui fare applicazione in sede di commisurazione delle sanzioni pecuniarie sono rinvenibili nell’ambito dell’art. 11 legge n. 689/1981, per il quale, “ nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 24 agosto 2011 n. 4799). Ora, nella vicenda per cui è causa, Acgm ha fatto corretto utilizzo dei parametri di quantificazione di cui alla normativa di principio (cfr. par. 91-97 della delibera), valorizzando diversi concreti e rilevanti elementi: la gravità della violazione, la dimensione economica del professionista, la tipologia di infrazione, che incide sull’esercizio di un importante diritto dei consumatori; il grado di diffusione delle condotte; il pregiudizio economico a danno dei consumatori che, tra l’altro, in molti casi non hanno potuto usufruire del bene che avevano acquistato ovvero hanno dovuto subire degli esborsi economici ingiustificati. Sulla consistenza e rilevanza della condotta l’Autorità aveva considerata la portata nazionale della pratica posta in essere e dato conto che i prodotti a marchio AO sono commercializzati in Italia a partire dal maggio 2018 (l’Autorità, contrariamente a quanto sostenuto nell’appello, ha specificato la data dell’inizio precisamente nel Doc. isp. Rivenditore n. 51, nome file “AO Standard di ispezione visivo” e Doc. isp. Rivenditore n. 37, nome file “Mi store PPT”, non specificamente contestato dall’appellante), pertanto la durata viene parametrata al momento in cui il consumatore italiano ha potuto acquistare tali beni. Le misure poste in essere dal professionista, non risolutive (come si è potuto già accertare alla luce delle modifiche in sede di successiva ottemperanza), sono state valorizzate nella quantificazione della sanzione con una riduzione del 20% dell’importo base (da 4.000.000 a 3.200.000 €), per il resto valorizzando correttamente il principio della funzione deterrente della sanzione ( ex multis Cons. Stato, sez. VI, n. 5163/2025). In relazione agli effetti che le varie condotte avrebbero dovuto determinare, in tesi di parte appellante, sulla quantificazione della sanzione, la pretesa di parte appellante non si sincronizza con la natura della decisione, connotata da discrezionalità, che si inquadra esattamente nella soprarichiamata configurazione dell’illecito amministrativo in termini di ‘pericolo’ e che prescinde dagli effetti concretamente prodotti. Con particolare riferimento alla gravità delle violazioni, il provvedimento ha correttamente tenuto conto della dimensione economica e della rilevanza del soggetto, che appartiene ad un importante gruppo multinazionale attivo a livello mondiale. Né colgono nel segno le deduzioni svolte dalla parte appellante con riguardo al ravvedimento operato di AO. Più segnatamente occorre evidenziare, in generale, che “ il comportamento rivolto alla eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, per rilevare ai fini della riduzione della sanzione, non può consistere nella mera interruzione volontaria di ulteriori comportamenti violativi, e ciò anche quando tale interruzione si verifica prima dell'avvio della istruttoria da parte dell'Autorità ” (cfr. ex Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 321). AO ha proceduto ad un’emenda solo parziale delle proprie condotte. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, di queste iniziative l’Autorità ha anche tenuto conto in sede di adozione del provvedimento gravato in prime cure. In questo senso va rilevato che la condotta di AO è stata presa in considerazione, anche ai fini sanzionatori, per le ragioni esposte, nel suo complesso in quanto frutto di una specifica politica aziendale che ha trovato unitariamente applicazione nel tempo. La richiesta di riduzione della sanzione, che è stata considerata congrua e legittima, va pertanto respinta.
20. Per tutte le ragioni esposte l’appello va respinto.
21. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 maggio 2019, n. 3110). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
22. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell’Autorità che si liquidano in € 5.000 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RG De IC, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
OM AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM AT | RG De IC |
IL SEGRETARIO