Articolo 21 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 20Articolo 22
Versione
6 maggio 1952
Art. 21.
(Registri delle concessioni)


Gli atti e le licenze di concessione si trascrivono in appositi registri, tenuti dagli uffici compartimentali, con numerazione rinnovata annualmente; il numero di trascrizione e' riportato sugli atti e sulle licenze.
Presso gli uffici circondariali e' presa nota in appositi registri delle concessioni dei beni demaniali compresi nei limiti del circondario.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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