Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Sentenza 16 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00105/2026REG.PROV.COLL.
N. 05998/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5998 del 2024, proposto da:
Comunicaitalia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Dati e Simone Leo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.), Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 07507/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Consigliere EN Cordì e udito, per parte appellante, l’avvocato Simone Leo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. ComunicaItalia s.r.l. ha appellato la sentenza n. 7507/2024, con la quale il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento n. 29879 del 4.11.2021, con cui l’A.G.C.M. aveva accertato che il comportamento della Società - consistente nella diffusione sul proprio sito internet (indirizzo web: www.italert.it ) e attraverso la “ app ” “ It-Alert ” di denominazioni e di segni grafici distintivi del proprio servizio di allerta sociale e di calamità naturali, nonché di informazioni sullo stesso servizio, tali da generare confusione con i servizi della Protezione Civile – costituiva una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b ), e comma 2, lettera a ), e 23, comma 1, lettera o ), del Codice del Consumo e aveva, per questo, irrogato alla Società la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 30.000.
2. In punto di fatto, l’appellante ha esposto che: i ) l’Autorità aveva avviato un procedimento finalizzato a contestare i comportamenti indicati al punto 1 della presente sentenza, ritenuti pratiche commerciali scorrette; ii ) la Società aveva depositato una prima memoria, con la quale aveva evidenziato di essere azienda fornitrice di servizi di comunicazione (soprattutto di allerta alla popolazione) per le pubbliche amministrazioni, uniche sue clienti, senza, quindi, alcun rapporto contrattuale con gli utenti del servizio e di non aver mai effettuato comunicazioni esterne che avrebbero potuto trarre in inganno i cittadini; iii ) tale servizio – denominato “ Alert System ” – è una piattaforma web in grado di gestire e inviare messaggi vocali da parte dell’Ente pubblico – fruitore del servizio - ai propri cittadini; iv ) ogni Ente pubblico fruitore del servizio ha la possibilità di consultare le statistiche delle comunicazioni inviate e, comunque, di inviare comunicazioni ai cittadini di una determinata località o in una determinata situazione; v ) l’Alert System funziona attraverso l’utilizzo di centraline e attrezzature e il suo funzionamento presuppone una previa registrazione dei destinatari della comunicazione; vi ) il procedimento dell’Autorità si era incentrato sul servizio “ It Alert ”, anch’esso rivolto alle pubbliche amministrazioni e funzionante mediante un sistema di attrezzature mobili (da cui passano i segnali di telecomunicazione), che i Comuni avrebbero potuto dislocare sul territorio, consentendo ai cittadini di ricevere le proprie comunicazioni; vii ) con la memoria del 30.4.2021 la Società aveva spiegato all’A.G.C.M. che il prodotto era funzionale a raggiungere, anche con campagne mirate, tutti i cittadini di una determinata area territoriale o comunità attraverso le varie forme di telecomunicazione che la tecnologia mette a disposizione; viii ) inoltre, la Società aveva spiegato che, dal sito, era evincibile che i servizi erano forniti non ai privati ma alle amministrazioni e che le informazioni ivi contenute non erano ingannevoli; ix ) la Società era stata audita dall’Autorità e, in quell’occasione, aveva fornito ulteriori dettagli del funzionamento del sistema e aveva, successivamente, depositato un’ulteriore memoria evidenziando l’assenza di contratti con consumatori; x ) al termine del procedimento l’Autorità aveva adottato il provvedimento indicato al punto 1 della presente sentenza ritenendo che il comportamento della Società integrasse una pratica commerciale scorretta.
3. ComunicaItalia ha impugnato il provvedimento dell’A.G.C.M. al T.A.R. per il Lazio deducendone l’illegittimità per tre motivi. In particolare, la Società ha dedotto l’illegittimità del provvedimento in quanto: i ) nel caso di specie, non vi era alcun rapporto contrattuale con i consumatori e, conseguentemente, non vi erano comportamenti a loro diretti che avrebbero potuto essere falsati; ii ) erano assenti condotte ingannevoli atteso che il sito dell’azienda aveva sempre ospitato informazioni veritiere, i segni distintivi dell’azienda erano un marchio registrato ed erano, comunque, distinguibili da quelli della Protezione civile che non erogava, comunque, un servizio di allerta; iii ) l’azienda usava il segno “ IT Alert ” sulla base di un marchio regolarmente registrato e, di conseguenza, le questioni relative alla validità dei diritti di proprietà industriale non potevano essere contestate nell’ambito di un procedimento finalizzato alla tutela dei consumatori.
4. Il T.A.R. ha respinto il ricorso osservando che: i ) i messaggi contenuti nel sito apparivano diretti ad un’ampia platea di clienti, potenziali utenti del servizio di “ alert ”, tra i quali vi erano anche i consumatori, come si evinceva dal registro informatico depositato in atti; ii ) anche questo Consiglio (nell’ordinanza di reiezione dell’appello cautelare), aveva evidenziato come la proposta, vista nella sua portata semantica globale, fosse rivolta anche al pubblico degli utenti, destinatari peraltro dei messaggi di allerta in caso di emergenza e, dunque, potenzialmente indotti al compimento di un atto giuridicamente rilevante, volto all’installazione dell’app “ It Alert ”, funzionale all’accettazione dei servizi anche di geo-localizzazione; iii ) doveva ritenersi corretta la decisione dell’A.G.C.M. che aveva inferito l’esistenza del rapporto con il consumatore, ravvisabile in ogni caso in cui il messaggio è rivolto ad una generica platea di soggetti; iv ) le indicazioni contenute nel sito della Società dovevano ritenersi ingannevoli in quanto la palese promiscuità semantica contenuta nei messaggi promozionali induceva il consumatore ad adottare una decisione di natura commerciale che non avrebbe assunto in assenza della pratica sanzionata, mancando quei caratteri di completezza e chiarezza informativa immediata che la normativa di protezione impone ai professionisti alla stregua del canone di diligenza; v ) tale valutazione doveva essere effettuata con un giudizio prognostico ex ante e prescindeva, in ragione della natura di illecito di mero pericolo, dai concreti danni effettivamente provocati dal comportamento scorretto; vi ) nel sito e nella stessa “ app ” vi erano elementi e riferimenti equivoci che generavano palese confusione con il servizio della Protezione Civile, atteso che, in tal senso, rilevavano la percezione grafica dei servizi e le espressioni usate per reclamizzare la funzionalità; vii ) vi era, inoltre, un utilizzo disomogeneo nel sito nella denominazione del sistema, a volte riportata correttamente senza il trattino e altre volte con il trattino, in questo caso replicando la denominazione del servizio di allerta sociale propriamente erogato dalla Protezione civile; viii ) decettiva risultava, altresì, la descrizione, riportata nel sito del professionista, delle caratteristiche del sistema pubblicizzato (laddove la funzionalità era descritta come quella di “ mandare allerte in merito a eventi imminenti utilizzando le reti degli operatori mobili; Veloce invio di messaggi a tutti gli utenti dell’area a rischio; Ripetizione ciclica di allerta in alcuni margini di tempo; Massima accuratezza di allerte, basata unicamente dalle informazioni provvedute da fonti autorevoli ”), simili ai servizi tipicamente svolti dal Dipartimento della Protezione civile; ix ) l’equivocità del messaggio era testimoniata dal fatto che, pur in presenza di affermazioni sul funzionamento e sull’efficienza del servizio, il sistema non risultava ancora funzionante, posto che l’azienda neppure aveva stipulato contratti con gli enti pubblici; il funzionamento della “ app ” era dunque impedita e lo stesso “ download ” dell’applicazione risultava impossibile per ragioni tecniche; situazione che integrava un ulteriore profilo di non veridicità delle informazioni riportate nel sito, come tale suscettibile di creare ancora più confusione per i destinatari con riferimento alla reale esistenza e natura del servizio pubblicizzato; x ) la circostanza che i consumatori non potessero utilizzare la “ app ” non elideva la sussistenza della pratica contestata considerato che l’illecito è di mero pericolo ed era già in sé potenzialmente idoneo a pregiudicare la libertà pre-negoziale e le scelte commerciali dei consumatori.
5. ComunicaItalia ha articolato tre motivi di ricorso in appello, di seguito esaminati. Si sono costituite in giudizio l’A.G.C.M. e la Presidenza del Consiglio chiedendo di respingere il ricorso in appello. In vista dell’udienza pubblica del 18.12.2025 la sola A.G.C.M. ha depositato memoria conclusionale. All’udienza del 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con il primo motivo di appello ComunicaItalia ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato la sussistenza di un rapporto di consumo. L’appellante ha osservato che: i ) l’art. 18, comma 1, lett. d ), del D.lgs. n. 206/2005 individua le pratiche commerciali tra professionisti e consumatori come qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; ii ) il considerando n. 7 della direttiva 2005/29/CE indica che la direttiva si applica alle pratiche commerciali il cui intento diretto è quello di influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori relative a prodotti, con la conseguenza che se il comportamento del “ professionista ” non è rivolto ad influenzare decisioni commerciali dei consumatori non vi può essere una pratica; iii ) nel caso di specie, gli unici clienti erano le Amministrazioni a cui il servizio era rivolto; iv ) il Tribunale avrebbe confuso il concetto di “ clienti ” con quello di “ utenti ” del servizio, che non sempre sono utenti del soggetto che eroga il servizio, come avviene nei servizi pubblici; v ) queste considerazioni non erano smentite dalla possibilità di scaricare la “ app ”, considerato che, all’epoca, la stessa non era scaricabile, essendo la stessa funzionante solo in caso di attivazione del servizio da parte di un Comune; vi ) l’impossibilità di scaricare la “ app ” escludeva la possibilità di far nascere un rapporto di consumo e, quindi, il pericolo di indurre il consumatore a scelte commerciali che non avrebbe altrimenti preso non sarebbe stato – in radice – ipotizzabile; vii ) la “ app ” era solo uno strumento messo a disposizione per agevolare ulteriormente tale comunicazione; viii ) questa conclusione non era smentita dalla presenza di un servizio di geo-localizzazione che era un servizio erogato da Google, per il tramite della quale si consentiva al cittadino di accedere alla “ app ” “ Google Maps ” in caso di emergenza; ix ) la “ app ” serviva, quindi, solo a consentire un accesso a “ Google Maps ” senza passare dal “ browser ”, fruendo, quindi, immediatamente del servizio di geo-localizzazione.
6.1. Le censure sono infondate per le ragioni di seguito esposte.
6.2. In termini generali deve osservarsi che l’espressione “ pratiche commerciali scorrette ” designa le condotte che formano oggetto del divieto generale sancito dall'art. 20 del Codice del Consumo, in attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005, n. 2005/29/CE. Per “ pratiche commerciali ” si intendono tutti i comportamenti – sia commissivi che omissivi - tenuti da professionisti che siano oggettivamente “ correlati ” alla “ promozione, vendita o fornitura ” di beni o di servizi a consumatori e posti in essere anteriormente, contestualmente o anche posteriormente all'instaurazione dei rapporti contrattuali [v. art. 2, par. 1, lett. d), della direttiva]. La condotta tenuta dal professionista può consistere in dichiarazioni, atti materiali, o anche semplici omissioni.
6.3. Quanto ai criteri in applicazione dei quali deve stabilirsi se una determinata pratica commerciale sia o meno “ scorretta ”, l’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 206/2005 stabilisce, in termini generali, che una pratica commerciale è scorretta se “ è contraria alla diligenza professionale ” ed “ è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori ”.
6.4. Nella trama normativa, la definizione generale si scompone, poi, in due diverse categorie di pratiche scorrette: le pratiche ingannevoli (di cui agli art. 21 e 22) e le pratiche aggressive (di cui agli art. 24 e 25). Il legislatore ha, inoltre, analiticamente individuato una serie di specifiche tipologie di pratiche commerciali (le c.d. “ liste nere ”) da considerarsi sicuramente ingannevoli e aggressive (art. 23 e 26, cui si aggiungono le previsioni “ speciali ” di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 21 e all'art. 22-bis), in relazione alle quali non è necessario accertare la loro contrarietà alla “ diligenza professionale ” nonché dalla sua concreta attitudine “ a falsare il comportamento economico del consumatore ” ( cfr .: Corte di Giustizia dell’Unione europea, 23 aprile 2009, cause riunite C-261/07 e C-299/07; Id., 14 gennaio 2010, causa C-304/08; Id., 19 giugno 2019, causa C-628/17).
6.5. In ultimo si osserva che il carattere ingannevole di una pratica commerciale dipende dalla circostanza che essa non è veritiera in quanto contenente informazioni false o che, in linea di principio, ingannano o possono ingannare il consumatore medio, in particolare, quanto alla natura o alle caratteristiche principali di un prodotto o di un servizio; in tal modo, tale pratica è idonea a indurre detto consumatore ad adottare una decisione di natura commerciale che non avrebbe adottato in assenza della stessa. Quando tali caratteristiche ricorrono cumulativamente, la pratica è considerata ingannevole e, pertanto, vietata.
6.6. Passando al caso di specie, si osserva come l’Autorità abbia ritenuto integrate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, comma 1, lettera b ), e comma 2, lettera a ), e 23, comma 1, lettera o ), del Codice del Consumo. In particolare, l’Autorità ha ritenuto che la condotta della Società avesse integrato: i ) la disposizione di cui all’art. 21, comma 1, lett. b ), del D.Lgs. n. 206/2005, a mente della quale è considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso in relazione alle caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; ii ) la disposizione di cui all’art. 21, comma 1, lett. a ), del D.Lgs. n. 206/2005, che considera ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita; iii ) la disposizione di cui all’art. 23, comma 1, lett. o ), del D.Lgs. n. 206/2005 che considera, in ogni caso, ingannevole una pratica consistente nel promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore.
6.7. Nel caso di specie, la tesi dell’appellante (che, in sintesi, ha ritenuto insussistente un rapporto di consumo) non può essere condivisa considerando che, nella fattispecie, non è stata contestata l’ingannevolezza di condotte relative ad un rapporto di consumo già instaurato ma la pratica consistente nel proporre un’offerta al consumatore che lo avrebbe tratto in inganno circa gli effettivi contenuti dell’offerta stessa. Infatti, occorre considerare che il testo descrittivo del servizio di allarmistica proposto dalla Società conteneva talune informazioni da cui era possibile risalire al target dei potenziali utilizzatori del servizio, come ad esempio: “ IT-Alert unisce l’amministrazione ai cittadini. IT-alert è stato ideato per gestire il rapporto costante fra l’Amministrazione Pubblica e la comunità, in modo da rendere quest’ultima parte attiva all’interno di un contesto cittadino. È uno strumento efficace, affidabile, semplice da utilizzare, attivo 24 ore su 24 ”. Con riferimento sempre ai destinatari a cui era rivolto il servizio, si era indicato che lo stesso sarebbe stato “ per il cittadino ” e che “ tramite campagne mirate [sarebbe stato] possibile raggiungere il cittadino con chiamate vocali, sms, fax, app per smartphone e tutelarlo in caso di emergenze (piogge intense, frane, incendi) od informarlo prontamente su situazioni quotidiane (acqua non potabile, distacco inatteso di energia elettrica, interruzioni strade, chiusura delle scuole) ”. In relazione alle caratteristiche e alla “ Funzionalità di IT Alert ”, il servizio è stato descritto come finalizzato a “ mandare allerte in merito a eventi imminenti utilizzando le reti degli operatori mobili; Veloce invio di messaggi a tutti gli utenti nell’area a rischio; Ripetizione ciclica di allerte in alcuni margini di tempo; Massima accuratezza di allerte, basate unicamente dalle informazioni provvedute da fonti autorevoli ”. In ultimo, vi era l’invito ad installare la “ app ” “ IT Alert ”, in relazione alla quale era stato segnalato che era “ possibile scaricare e installare l’applicazione direttamente dagli store ufficiali dei maggiori brand di smartphone”, seguito dalle indicazioni degli “ store ” disponili per il “ download ” dell’applicazione: “ Scarica su App Store ” e “ App Android ” (parr. 18-20 del provvedimento).
6.8. Come evidenziato, correttamente, dal T.A.R. la Società aveva, quindi, predisposto dei messaggi diretti al consumatore, invitando lo stesso a scaricare la “ app ”, e offrendo, quindi, un servizio che – per come presentato – sembrava diretto proprio allo stesso consumatore, incidendo, quindi, sulla decisione dello stesso di intraprendere una scelta commerciale, consistente, nel caso di specie, nello scaricare un’applicazione o, comunque, nel far riferimento ai servizi di allerta proposti dalla Società, nell’ambito dei quali gli veniva segnalata, inoltre, la presenza di siti e luoghi a lui vicini dove in teoria avrebbe potuto effettuare acquisti di beni e servizi offerti da terzi soggetti.
6.9. La circostanza che la “ app ” non potesse funzionare in difetto di attivazione del servizio da parte del Comune non elide la decettività del messaggio rivolto ai consumatori, i quali – in ragione della portata semantica globale dei messaggi (punto 3 della sentenza di primo grado) – erano, comunque, indotti a poter credere che la Società stesse direttamente offrendo loro un servizio di allerta del tipo di quello appena descritto e, quindi, adottare una decisione di carattere commerciale. I messaggi erano, quindi, diretti al cittadino-consumatore e non al cittadino-utente ed è questo il tratto di ingannevolezza della condotta correttamente stigmatizzato dall’Autorità. Inoltre, il non funzionamento della “ app ” non era circostanza idonea ad escludere in radice il pericolo presidiato dalle disposizioni a tutela del consumatore, considerato che tale pericolo si poteva realizzare per i soli messaggi diretti ai consumatori stessi, suggerendo agli stessi di fruire di un servizio che, nelle circostanze indicate dalla Società, neppure avrebbe trovato possibilità di applicazione.
6.10. La natura di illecito di pericolo delle condotte contestate impone, del resto, di effettuare “ un giudizio prognostico ex ante, avendo riguardo alla potenzialità lesiva del comportamento posto in essere dal professionista, indipendentemente dal pregiudizio causato in concreto al comportamento dei destinatari, indotti ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 febbraio 2020, n. 1428) ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2022, n. 3175). Potenzialità lesiva che, nel caso di specie, deve riscontrarsi in ragione di quanto in precedenza esposto.
6.11. Non ha, altresì, rilievo l’intenzionalità della condotta del professionista, non richiesta dalla previsione di cui all’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo che, al contrario, prescinde sia dalla prova di una perdita o di un danno effettivamente subito che dalla necessità di evidenze in ordine all’intenzionalità da parte del professionista (v. art. 11, par. 2, ultimo capoverso, della direttiva 2005/29/CE). Lo conferma anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ritiene priva di “ alcuna rilevanza la natura asseritamente non intenzionale della condotta ” (Corte di Giustizia dell’Unione europea, 16 aprile 2015, causa C-388/13; v., inoltre, Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 marzo 2024, n. 2791; Id., 5 novembre 2025, n. 8589).
6.12. I messaggi veicolati dalla Società erano, quindi, idonei ad indurre il consumatore al compimento di un atto giuridicamente rilevante, volto all’installazione della “ app ” “ IT ALERT ”, funzionale all’accettazione dei servizi (anche di geo localizzazione) suscettibili di essere forniti attraverso il suo utilizzo (Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza 15 aprile 2022, n. 1739, con la quale è stato respinto l’appello cautelare della Società). In ordine al sistema di geo-localizzazione non possono essere condivise le deduzioni della Società, incentrate sul funzionamento del servizio e non calibrate, quindi, sulla chiara riferibilità del sistema ad un servizio offerto al consumatore.
7. Con il secondo motivo di ricorso in appello ComunicaItalia ha contestato che il proprio comportamento potesse integrare una pratica commerciale scorretta. Sul punto la Società ha ricostruito la sentenza di primo grado e il quadro normativo di riferimento e ha, poi, osservato che: i ) non vi era il rischio di confusione con i servizi erogati dal Dipartimento della Protezione civile, che, in quel momento, non erogava alcuno servizio di informazione e comunicazione alla popolazione in ordine alla sussistenza di situazioni di allerta; ii ) il sito dell’azienda aveva sempre ospitato informazioni veritiere senza che vi fosse il rischio di confusione con il sito del Dipartimento della Protezione civile, usando, correttamente, i propri segni distintivi; iii ) il segno “ It Alert ” veniva utilizzato dall'azienda sulla base di un marchio regolarmente registrato UIBM n.302012902093401 e, inoltre, il nome a dominio “ italert.it ” era stato assegnato all’azienda in data 9.12.2018, mentre il dominio “ it-alert.it ” era stato assegnato al Dipartimento della Protezione Civile in data 30.6.2020; iv ) era, quindi, la Protezione civile ad usare un marchio dell’azienda e non viceversa; v ) i siti della Società e della Protezione civile erano, comunque, nettamente diversi e non vi era, quindi, il rischio di ingenerare confusione nel consumatore; vi) inoltre, non vi era alcuna “ app ” del Dipartimento della Protezione civile e, pertanto, non era predicabile in radice un rischio di confusione.
7.1. Il motivo è infondato.
7.2. La condotta della Società deve essere valutata alla luce della sussistenza di un potenziale rischio di ingenerare nel consumatore un convincimento sulle caratteristiche del servizio, diverse da quelle effettivamente offerte. Il dato rilevante è, quindi, costituito dalle modalità con le quali il servizio è stato presentato che avrebbero potuto far credere al consumatore che si sarebbe trattato di servizi resi da un soggetto istituzionale. I rilievi della Società non possono essere, quindi, condivisi atteso che – a prescindere dalle divergenze effettive tra il sito e i servizi offerti dalla Protezione civile – la contestazione si è incentrata proprio sulla capacità di tratte in inganno il consumatore. Situazione che nel caso di specie poteva essere ingenerata: i ) dal riferimento a messaggi vocali della protezione civile (punto 21 del provvedimento); ii ) dal segno del tricolore, evocativo della bandiera italiana e, quindi, di un servizio offerto da un’istituzione della Repubblica; iii ) dal contenuto dei messaggi diretti ai cittadini, che, ragionevolmente, potevano indurre a credere che si trattasse di servizi offerti dalla protezione civile. L’aspetto decisivo della controversia risiede, quindi, nell’idoneità di queste forme comunicative a far credere al consumatore che si sarebbe trattato di servizi istituzionali. Muovendo, per l’appunto, sul piano dell’idoneità della comunicazione ad indurre il consumatore ad una scelta commerciale, non rileva il fatto che questi servizi non erano offerti dalla Protezione civile, atteso che – come spiegato – il punto decisivo risiede proprio nel poter indurre in errore il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del servizio.
8. Con il terzo motivo ComunicaItalia ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado osservando che eventuali contestazioni sull’uso di segni o marchi non potevano essere fatte valere mediante un procedimento di accertamento e sanzione di pratiche commerciali scorrette. Diversamente opinando, l’operato dell’Autorità si sarebbe sovrapposto a quello dei Tribunali competenti in materia, con sviamento nell’uso del potere. La Società ha, inoltre, ricordato come in materia di sanzioni amministrative il Giudice amministrativo ha cognizione estesa al merito e, pertanto, il sindacato non può arrestarsi sulle soglie di una mera verifica estrinseca di ragionevolezza.
8.1. Il motivo è infondato atteso che il potere esercitato dall’A.G.C.M. non ha investito questioni relative ai diritti di proprietà industriale ma si è, correttamente, incentrato su aspetti relativi alla possibile ingannevolezza dei messaggi e delle pratiche adottate dalla Società. Il provvedimento si è, quindi, incentrato sulle modalità comunicative senza decretare la correttezza nell’uso di marchi o segni. Non rileva, neppure, il riferimento al sindacato del Giudice amministrativo considerato che, proprio valutando la fattispecie storica e la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria ( f . 30 del ricorso in appello), devono escludersi le illegittimità dedotte dalla parte.
9. In definitiva il ricorso in appello deve essere respinto in quanto infondato.
10. Si precisa che le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.9.2021, n. 6209; Id., 13.9.2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere eccezionalmente compensate ai sensi degli articolo 26 c.p.a e 92 c.p.c., come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella complessità delle questioni esaminate e nella peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti costituite le spese di lite del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AD TT, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
EN OR, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN OR | AD TT |
IL SEGRETARIO