Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10420
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Accoglimento
Sentenza 30 dicembre 2025

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  • Altro
    Accertamento insussistenza del credito

    Il Collegio, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso introduttivo nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che il credito debba essere ricalcolato.

  • Altro
    Annullamento e/o declaratoria di risoluzione della convenzione

    Il Collegio, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso introduttivo nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che il credito debba essere ricalcolato.

  • Altro
    Riquantificazione del credito

    Il Collegio, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso introduttivo nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che il credito debba essere ricalcolato.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio ritiene infondato il primo motivo di appello, confermando la giurisdizione amministrativa.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione artt. 1362, 1366, 1367, 1372 c.c., art. 23 L. 1150/1942 e principio del pareggio economico

    I motivi sono fondati. L'interpretazione dell'art. 9 della convenzione, alla luce dei criteri ermeneutici e del principio del pareggio economico, conferma che gli oneri per l'esproprio debbano gravare sui privati.

  • Accolto
    Violazione del principio del pareggio economico

    I motivi sono fondati. L'interpretazione dell'art. 9 della convenzione, alla luce dei criteri ermeneutici e del principio del pareggio economico, conferma che gli oneri per l'esproprio debbano gravare sui privati.

  • Accolto
    La convenzione urbanistica non rientra nei contratti a prestazioni corrispettive

    I motivi sono fondati. L'interpretazione dell'art. 9 della convenzione, alla luce dei criteri ermeneutici e del principio del pareggio economico, conferma che gli oneri per l'esproprio debbano gravare sui privati.

  • Rigettato
    Eccezione di difetto di giurisdizione

    Il Collegio ritiene infondato il primo motivo di appello, confermando la giurisdizione amministrativa.

  • Rigettato
    Mancanza di potestà del Comune di accertare il credito

    Il Collegio ritiene infondato il motivo, poiché il giudizio ha ad oggetto anche l'accertamento dell'insussistenza del credito e l'ingiunzione è uno strumento ammissibile in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili.

  • Rigettato
    Violazione art. 52 d.lgs. 446/1997 per mancanza visto di esecutività

    Il Collegio ritiene inconferente la dedotta violazione dell'art. 52 d.lgs. 446/1997, in quanto la norma attiene alla regolarità contabile e l'ingiunzione non riguarda ruoli tributari.

  • Rigettato
    Violazione garanzie partecipative

    Il motivo è infondato poiché il Comune non ha avviato un procedimento amministrativo, ma ha esercitato un diritto derivante dalla convenzione.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto al pagamento

    Il motivo è infondato. Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'indennità di esproprio è stata accertata in via definitiva.

  • Rigettato
    Non opponibilità del giudicato

    Il motivo è infondato. L'obbligo del ricorrente deriva dalla convenzione urbanistica, non dal giudicato.

  • Rigettato
    Invalidità originaria, eccessiva onerosità e presupposizione

    Il motivo è infondato e rinvia alle motivazioni relative all'accoglimento delle censure del Comune sull'interpretazione dell'art. 9 della convenzione.

  • Altro
    Violazione art. 22 convenzione (solidarietà passiva)

    Il motivo è in parte fondato. L'art. 22 non prevede un accollo liberatorio. Tuttavia, la richiesta di pagamento deve essere proporzionale alla quota di proprietà.

  • Accolto
    Violazione art. 9 convenzione (pagamento proporzionale)

    Il motivo è fondato. Le somme devono essere richieste proporzionalmente alla superficie originariamente posseduta.

  • Altro
    Indennità di occupazione e interessi

    Il motivo è fondato nei limiti indicati. Si accoglie la censura relativa alla falsa applicazione dell'art. 1, comma 165, L. 296/2006 e la quantificazione dell'indennità d'occupazione per la posizione della sig.ra IV.

  • Accolto
    Interessi calcolati sulla sorte capitale e non sugli interessi

    Il motivo è fondato. Gli interessi devono essere calcolati solo sulla sorte capitale.

  • Accolto
    Scomputo delle somme già pagate

    Il motivo è fondato. Il Comune dovrà procedere allo scomputo delle somme versate.

  • Rigettato
    Incompetenza della Publiservizi S.r.l.

    Il motivo è infondato. Le somme rientrano nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio.

  • Rigettato
    Assenza liste di carico

    Il motivo è infondato. L'art. 179 d.lgs. 267/2000 è una norma contabile e non incide sulla validità della riscossione mediante ingiunzione.

  • Inammissibile
    Mancanza verbale riunione

    Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non essendo stata allegata la rilevanza della mancanza del verbale ai fini della decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10420
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10420
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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