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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17185 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine ex art. 127 ter cod. proc.
civ. assegnato alle parti, ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex artt. 281 decies ss. cod. proc. civ. iscritto al n. 25455/2025
del Ruolo Generale e promossa da nato a GA (Afghanistan) il 03.03.1984, Parte_1
elettivamente domiciliato in Ferrara (FE) in Via Alberto Lollio n. 18, presso lo studio dell'avv. Andrea Nonato del Foro di Ferrara, dal quale è
rappresentato e difeso;
ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'...voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: In via preliminare,
-
dichiarare sospeso il termine semestrale dei nulla osta, in ragione di
In via principale, attivazione dei familiari e fissazione appuntamenti;
accertare e dichiarare il diritto della moglie e dei figli minori del ricorrente a formalizzare la richiesta di legalizzazione dei documenti utili e di rilascio del visto, ordinando al Controparte_1 e della [...]
- Ambasciata d'Italia a Islamabad - la fissazione di un nuovo CP_1
appuntamento per la moglie e la definizione delle pratiche dei figli, o comunque di attuare il comportamento ritenuto più opportuno. Con ogni più
ampia riserva di allegazione. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio'.
Per il Controparte_1
chiede ...la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dal momento che l'incontestabile venir meno dell'oggetto della lite rende inutile la prosecuzione del giudizio [con] compensazione delle spese'.
premesso ha chiesto di condannare il Con la presente azione, Parte_1
per la CP_1 convenuto alla fissazione dell'appuntamento formalizzazione della domanda di visto di ingresso per la '...moglie, sig.ra Persona_1 nata a [...] il [...] [...] e [per i]
figli minori, Persona_2 nato a [...] il [...], Persona 3 nata a [...] il [...], Pt_2
[...] nato a [...] il [...], CP_2 nata
a GA (Afghanistan) il 22.10.2017, e CP_3 nato a
GA (Afghanistan) il 24.01.2021'. Premette il ricorrente che i predetti familiari hanno avanzato domanda di rilascio del titolo di ingresso senza ottenere alcuna risposta dall'ambasciata competente. Si è costituito il CP_1 convenuto contestando la domanda porposta dalla controparte e chiedendone il rigetto.
*** Va preliminarmente respinta la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata da parte resistente con le note ex art. 127 ter cod.
proc. civ. depositate in data 19 novembre 2025, in quanto la fissazione dell'appuntamento per la presentazione della richiesta di rilascio del visto non esaurisce l'interesse sotteso al ricorso, ovvero quello di conseguire l'effettiva formalizzazione della domanda.
Sempre in via preliminare, al fine di individuare compiutamente il thema decidendum, va evidenziata l'inammissibilità della domanda del ricorrente nella parte in cui allude ad un eventuale ordine al CP_1 di concludere il
procedimento amministrativo, difettando il potere di interferire con l'organizzazione della pubblica amministrazione e potendo in ogni caso la parte interessata reagire ad un eventuale silenzio inadempimento.
Ciò detto, la domanda di fissazione dell'appuntamento proposta da parte ricorrente deve ritenersi fondata.
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ...lo straniero può
chiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni e per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore,
qualora esistente, abbia dato il suo consenso'. Prosegue la norma evidenziando che '...la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare
[...] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura ufficio territoriale del Governo
-
competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] rilascio del
visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. II
regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999
n. 394 prevede, di poi, all'art. 6, che '...la richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente [mentre] le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4,
rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello
unico'. Per come è desumibile dalla disciplina richiamata, la concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della CP_4 se ne innesta una seconda di pertinenza '
della rappresentanza diplomatica e che è caratterizzato dall'impulso di parte, in quanto l'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico non esaurisce l'attività degli interessati, essendo altresì necessaria una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere. Poiché il nulla osta al ricongiungimento è un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art. 10 del decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del primo, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex novo.
Gli art. 9 e 10 del Regolamento (CE) 13 luglio 2009 n. 810, che istituisce
un codice comunitario dei visti, individuano infine le modalità con le quali la domanda del titolo di ingresso deve essere richiesta. In particolare, e per quel che qui interessa, il secondo comma dell'art. 9 della predetta fonte normativa, in deroga al successivo art. 10 che indica nella presentazione personale e diretta dell'interessato presso l'autorità consolare la modalità
per la proposizione della richiesta di visto, prevede che ..i richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda [e in tal caso] l'appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento'. Ai sensi del successivo art. 47, ...le autorità centrali e i consolati degli Stati membri forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto, [e] in particolare [quelle relative al] le modalità per ottenere un appuntamento', in tal modo indicando i canali ufficiali per conseguire l'indicazione della data nella quale potrà essere formalizzata la richiesta del titolo di ingresso. Orbene, nel caso di specie, il CP_1 convenuto, all'atto della sua costituzione in giudizio, non ha contestato che i familiari del ricorrente si siano attivati, tempestivamente ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 47 del codice visti, per la richiesta di visto di ingresso e che a fronte di tale condotta l'amministrazione sia rimasta inadempiente.
Discende pertanto il diritto dei predetti familiari alla formalizzazione della domanda per il rilascio dei titoli di ingresso.
Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare, si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- condanna parte convenuta a fissare un appuntamento per la procedura di richiesta di rilascio del visto per ricongiungimento familiare con il ricorrente in favore dei familiari di cui in parte motiva ed a formalizzare la relativa domanda;
- condanna il CP_1 convenuto al pagamento, in favore del ricorrente,
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.906,00 (di cui euro
851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro
1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Roma, 5 dicembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine ex art. 127 ter cod. proc.
civ. assegnato alle parti, ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex artt. 281 decies ss. cod. proc. civ. iscritto al n. 25455/2025
del Ruolo Generale e promossa da nato a GA (Afghanistan) il 03.03.1984, Parte_1
elettivamente domiciliato in Ferrara (FE) in Via Alberto Lollio n. 18, presso lo studio dell'avv. Andrea Nonato del Foro di Ferrara, dal quale è
rappresentato e difeso;
ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'...voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: In via preliminare,
-
dichiarare sospeso il termine semestrale dei nulla osta, in ragione di
In via principale, attivazione dei familiari e fissazione appuntamenti;
accertare e dichiarare il diritto della moglie e dei figli minori del ricorrente a formalizzare la richiesta di legalizzazione dei documenti utili e di rilascio del visto, ordinando al Controparte_1 e della [...]
- Ambasciata d'Italia a Islamabad - la fissazione di un nuovo CP_1
appuntamento per la moglie e la definizione delle pratiche dei figli, o comunque di attuare il comportamento ritenuto più opportuno. Con ogni più
ampia riserva di allegazione. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio'.
Per il Controparte_1
chiede ...la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dal momento che l'incontestabile venir meno dell'oggetto della lite rende inutile la prosecuzione del giudizio [con] compensazione delle spese'.
premesso ha chiesto di condannare il Con la presente azione, Parte_1
per la CP_1 convenuto alla fissazione dell'appuntamento formalizzazione della domanda di visto di ingresso per la '...moglie, sig.ra Persona_1 nata a [...] il [...] [...] e [per i]
figli minori, Persona_2 nato a [...] il [...], Persona 3 nata a [...] il [...], Pt_2
[...] nato a [...] il [...], CP_2 nata
a GA (Afghanistan) il 22.10.2017, e CP_3 nato a
GA (Afghanistan) il 24.01.2021'. Premette il ricorrente che i predetti familiari hanno avanzato domanda di rilascio del titolo di ingresso senza ottenere alcuna risposta dall'ambasciata competente. Si è costituito il CP_1 convenuto contestando la domanda porposta dalla controparte e chiedendone il rigetto.
*** Va preliminarmente respinta la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata da parte resistente con le note ex art. 127 ter cod.
proc. civ. depositate in data 19 novembre 2025, in quanto la fissazione dell'appuntamento per la presentazione della richiesta di rilascio del visto non esaurisce l'interesse sotteso al ricorso, ovvero quello di conseguire l'effettiva formalizzazione della domanda.
Sempre in via preliminare, al fine di individuare compiutamente il thema decidendum, va evidenziata l'inammissibilità della domanda del ricorrente nella parte in cui allude ad un eventuale ordine al CP_1 di concludere il
procedimento amministrativo, difettando il potere di interferire con l'organizzazione della pubblica amministrazione e potendo in ogni caso la parte interessata reagire ad un eventuale silenzio inadempimento.
Ciò detto, la domanda di fissazione dell'appuntamento proposta da parte ricorrente deve ritenersi fondata.
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ...lo straniero può
chiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni e per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore,
qualora esistente, abbia dato il suo consenso'. Prosegue la norma evidenziando che '...la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare
[...] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura ufficio territoriale del Governo
-
competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] rilascio del
visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. II
regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999
n. 394 prevede, di poi, all'art. 6, che '...la richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente [mentre] le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4,
rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello
unico'. Per come è desumibile dalla disciplina richiamata, la concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della CP_4 se ne innesta una seconda di pertinenza '
della rappresentanza diplomatica e che è caratterizzato dall'impulso di parte, in quanto l'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico non esaurisce l'attività degli interessati, essendo altresì necessaria una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere. Poiché il nulla osta al ricongiungimento è un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art. 10 del decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del primo, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex novo.
Gli art. 9 e 10 del Regolamento (CE) 13 luglio 2009 n. 810, che istituisce
un codice comunitario dei visti, individuano infine le modalità con le quali la domanda del titolo di ingresso deve essere richiesta. In particolare, e per quel che qui interessa, il secondo comma dell'art. 9 della predetta fonte normativa, in deroga al successivo art. 10 che indica nella presentazione personale e diretta dell'interessato presso l'autorità consolare la modalità
per la proposizione della richiesta di visto, prevede che ..i richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda [e in tal caso] l'appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento'. Ai sensi del successivo art. 47, ...le autorità centrali e i consolati degli Stati membri forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto, [e] in particolare [quelle relative al] le modalità per ottenere un appuntamento', in tal modo indicando i canali ufficiali per conseguire l'indicazione della data nella quale potrà essere formalizzata la richiesta del titolo di ingresso. Orbene, nel caso di specie, il CP_1 convenuto, all'atto della sua costituzione in giudizio, non ha contestato che i familiari del ricorrente si siano attivati, tempestivamente ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 47 del codice visti, per la richiesta di visto di ingresso e che a fronte di tale condotta l'amministrazione sia rimasta inadempiente.
Discende pertanto il diritto dei predetti familiari alla formalizzazione della domanda per il rilascio dei titoli di ingresso.
Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare, si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- condanna parte convenuta a fissare un appuntamento per la procedura di richiesta di rilascio del visto per ricongiungimento familiare con il ricorrente in favore dei familiari di cui in parte motiva ed a formalizzare la relativa domanda;
- condanna il CP_1 convenuto al pagamento, in favore del ricorrente,
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.906,00 (di cui euro
851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro
1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Roma, 5 dicembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino